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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 2 6 0 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A O G I U D I C E Pt_1
L V A T O R E G I U D I C E CP_1 Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO PUGLIESE
per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 10/03/2025, i coniugi esposero che in data 26/05/2010 avevano contratto matrimonio concordatario in Trapani dal quale erano nati i figli (Erice, 03/05/2011) e Per_1 Per_2
( , 28/01/2014), minorenni. Per_3
Precisarono che con decreto n. 5642/2018 del 06/06/2018 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative all'affido e al mantenimento dei figli minorenni e . Per_1 Per_2
Le parti, comparse personalmente all'udienza del
08/05/2025, insistevano nella domanda di divorzio,
modificando altresì le condizioni relative all'affido e al mantenimento dei figli minorenni, pertanto,
acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa sette anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso, come modificate nell'udienza del giorno 08/05/2025, come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già composti e risolte le questioni relative all'affido e mantenimento dei figli minorenni.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario,
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P . Q . M .
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Parte_3
e con ricorso depositato
[...] Parte_4
in data 10/03/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_3
e in Trapani il 26/05/2010, Parte_4
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Trapani al n. 59, parte II, serie A, anno 2010,
alle condizioni specificate in ricorso , come modificate all'udienza dell'8 maggio 2025;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 19/05/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
A l e s s a n d r a C a m a s s a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A O G I U D I C E Pt_1
L V A T O R E G I U D I C E CP_1 Pt_2
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO PUGLIESE
per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Trapani
e depositato in data 10/03/2025, i coniugi esposero che in data 26/05/2010 avevano contratto matrimonio concordatario in Trapani dal quale erano nati i figli (Erice, 03/05/2011) e Per_1 Per_2
( , 28/01/2014), minorenni. Per_3
Precisarono che con decreto n. 5642/2018 del 06/06/2018 il Tribunale di Trapani aveva omologato la loro separazione consensuale.
Chiesero la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver definito già tra di loro i rapporti economici e le questioni relative all'affido e al mantenimento dei figli minorenni e . Per_1 Per_2
Le parti, comparse personalmente all'udienza del
08/05/2025, insistevano nella domanda di divorzio,
modificando altresì le condizioni relative all'affido e al mantenimento dei figli minorenni, pertanto,
acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale.
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da circa sette anni.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso, come modificate nell'udienza del giorno 08/05/2025, come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già composti e risolte le questioni relative all'affido e mantenimento dei figli minorenni.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario,
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P . Q . M .
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Parte_3
e con ricorso depositato
[...] Parte_4
in data 10/03/2025, così provvede:
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_3
e in Trapani il 26/05/2010, Parte_4
trascritto nei registri dello stato civile del Comune
di Trapani al n. 59, parte II, serie A, anno 2010,
alle condizioni specificate in ricorso , come modificate all'udienza dell'8 maggio 2025;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza al competente ufficiale dello stato civile perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Trapani in data 19/05/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
A l e s s a n d r a C a m a s s a