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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5178 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 22 dicembre 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale IA NZ, chiamato il processo iscritto al n. 9672/22
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Francesca Modica in sostituzione dell'avv.
MA AS per parte attrice e l'avv. MA NO per la compagnia convenuta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
IA NZ
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale IA NZ, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9672/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. in proprio e quali genitori del Parte_2 CodiceFiscale_2
minore C.F. , entrambi Persona_1 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. MA AS (c.f.:
, fax 0917657141 pec: C.F._4 Email_1
per procura in atti
ATTORI
E
in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
MA NO ( per procura in atti Email_2
CONVENUTA
E
, residente in [...] CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia di , così provvede: CP_2
1) condanna e la CP_2 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1
e n.q. di genitori esercenti la potestà
[...] Parte_2
su , della complessiva somma di € 18.677,66, oltre Persona_1
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
interessi al tasso legale dalla data della domanda in sede giudiziale fino al soddisfo;
2) condanna e la CP_2 Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si distraggono in favore dell'avv. MA
Passalcqua e si liquidano in complessivi € 3.532,16, di cui € 387,16 per esborsi ed € 3.145,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di ed CP_2 CP_1 Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, in solido tra loro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il
7 luglio 2022, e agendo nella Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la potestà su , hanno chiesto Persona_1
la condanna solidale di e della al risarcimento dei CP_2 CP_1
danni non patrimoniali conseguenti ad un sinistro verificatosi in via
Casalini a Palermo, intorno alle ore 18:30 circa del 4 giugno 2021, allorquando il minore , in qualità di pedone Persona_1
accompaganto dal nonno veniva investito dal ciclomotore Persona_2
Piaggio tg. X3D98P condotto dal e di proprietà del Parte_3
convenuto ed assicurato per la RCA con la CP_2 CP_1
Detto ciclomotore colpiva con lo specchietto laterale sinistro il volto del minore segnatamente all'altezza dell'occhio destro dal quale sanguinava
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
copiosamente e il minore riportava lesioni fisiche per cui Persona_1
veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale Cervello.
Si costituiva la compagnia convenuta contestando la domanda attorea e chiedendone l'integrale rigetto.
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia di
[...]
(regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi) e deve darsi CP_2
atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria avanzata in citazione, alla luce della richiesta stragiudiziale ritualmente inoltrata alla compagnia di assicurazioni convenuta a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazioni.
Sempre in linea preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009, si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. (n.
64/15).
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Tanto premesso, può dirsi provato il fatto storico allegato dall'attore, la cui verificazione – secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo – ha trovato piena conferma, all'udienza dell'8 maggio 2023, nelle dichiarazioni rese dalla teste (da considerarsi notevolmente Testimone_1
attendibile in quanto privo di alcun rapporto di parentela o dipendenza con le parti in causa), il quale all'udienza ha riferito: “…... Abito nello stesso residence in cui abitano i nonni del minore, via Casalini n. 256,
Palermo”.“confermo che il minore teneva per mano il nonno”;“l'attraversamento era in fase iniziale poiché stavano appena uscendo”; “il veicolo proveniva dalla sinistra rispetto alla posizione dei pedoni, il bambino era più lato strada rispetto al nonno” … ho visto il nonno con il bambino che usciva dal residence e questo ciclomotore che girava e colpiva con lo specchietto il bambino che cadeva per terra e cominciò subito a sanguinare dal viso e sono accorsa per prestare aiuto. Gli ho dato un po' d'acqua. Ricordo che qualcuno chiamò l'ambulanza ma i soccorsi tardavano ed il nonno prese la propria auto per portarlo al pronto soccorso” [cfr. verb. ud. cit.]
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, condensate nella relazione in atti (non oggetto di osservazioni critiche ad opera delle parti), questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la compatibilità eziologica tra l'evento in questione e le lesioni refertate al minore [cfr. relazione del C.T.U. dott. , in atti]. Persona_3
A questo punto, deve osservarsi che la fattispecie concreta in esame è sussumibile sotto il disposto di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., che
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
sancisce una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni provocati a persone o cose dalla circolazione dello stesso, a meno che questi non dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
Nell'ipotesi, poi, di investimento del pedone che si trova sulla sede viaria, il conducente del veicolo investitore deve provare di essersi trovato nell'oggettiva impossibilità di evitare l'evento con una qualsiasi manovra di fortuna, come nel caso, ad esempio, in cui il pedone si sia improvvisamente e repentinamente frapposto come ostacolo sulla carreggiata, senza dare al conducente del veicolo il tempo di avvistarlo e di adeguare la propria guida di conseguenza (cfr. Cass. civ. n. 9620/2003, n.
5983/1998, n. 7922/1997, n. 6395/1994, n. 8226/1993 e n. 7113/1986).
Nel presente giudizio, invece, una prova siffatta non è stata raggiunta:
l'impossibilità oggettiva, per (conducente del veicolo Parte_3
investitore), di evitare l'impatto non è in alcun modo desumibile dagli atti di causa.
E allora, alla luce del mancato superamento della citata presunzione di cui all'art. 2054, primo comma, c.c., il suddetto convenuto va dichiarato responsabile dell'infortunio occorso a in data 4 giugno Persona_1
2021; responsabilità che deve ritenersi esclusiva, non essendo emerso, nel corso del presente giudizio, alcun elemento da cui desumere l'intervento di un concorrente comportamento colposo dell'attore, stante altresì l'assenza di strisce pedonali sui luoghi e l'esistenza di un adulto accompagnatore del minore.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata – sotto il profilo dell'an debeatur – la domanda risarcitoria proposta nei confronti di , CP_2
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
che deve essere quindi condannato a risarcire gli attori dei danni soffertida in conseguenza dell'incidente. Persona_1
Al risarcimento dei suddetti danni vanno condannati, in solido, anche
, ossia il proprietario del ciclomotore, stante il mancato CP_2
superamento della presunzione di corresponsabilità stabilita dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., nonché anche la Admiral, data la pacifica esistenza di un valido rapporto assicurativo relativo al veicolo in qiestione e la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'azione di tipo diretto svolta da parte attrice verso la predetta compagnia in forza del disposto dell'art. 144 D.Lgs. 209/2005.
Per quanto riguarda poi la quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che le lesioni riportate in occasione del sinistro (frattura scomposta della gamba sinistra) hanno provocato a una inabilità Persona_1
temporanea assoluta di 2 giorni, una inabilità temporanea relativa di giorni
30 al 75%, delle attitudini del soggetto, una inabilità temporanea relativa di giorni 10 al 50%, delle attitudini del soggetto e di ulteriori giorni 10 al
25% delle attitudini del soggetto e, infine, un danno biologico permanente pari al 6% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, le cui argomentazioni questo giudice ritiene di condividere, con riferimento sia alle conclusioni
(non contestate dalle parti) sia alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati [cfr. relazione del C.T.U. dott. , in atti]. Persona_3
In proposito, mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,
7282 e 7283 del 2003).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio delle tabelle del Tribunale di Milano 2024 e ammonta complessivamente, alla stregua delle suindicate conclusioni del C.T.U., in € 13.650,00 per il danno biologico e il relativo incremento per sofferenza (6%, età 11 anni alla data del sinistro) e di € 3.680,00 per le invalidità temporanee come sopra indicate.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Il CTU ha poi ritenute congruo l'importo di € 1.200,00 per le spese odontoiatriche di cui al preventivo in atti nonché va rimborsato l'importo delle spese mediche pari a € 147,66 come ritenute congrue dal C.T.U. [cfr. produzione cit. e CTU in atti].
Ciò posto, il pregiudizio sofferto da a causa Persona_1
dell'incidente, come sopra complessivamente determinato, ammonta dunque ad € 18.677,66 per il danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sulla somma in questione – al cui pagamento vanno solidalmente condannate le parti convenute – sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della domanda in sede giudiziale (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., i convenuti vanno solidalmente condannati al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore di parte attrice (che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.)
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014, e sue successive integrazione e modificazioni.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate da parte attrice – vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Palermo, 22 dicembre 2025 IL G.O.T. IA NZ
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Tribunale IA NZ, chiamato il processo iscritto al n. 9672/22
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Francesca Modica in sostituzione dell'avv.
MA AS per parte attrice e l'avv. MA NO per la compagnia convenuta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
IA NZ
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale IA NZ, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9672/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. in proprio e quali genitori del Parte_2 CodiceFiscale_2
minore C.F. , entrambi Persona_1 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. MA AS (c.f.:
, fax 0917657141 pec: C.F._4 Email_1
per procura in atti
ATTORI
E
in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
MA NO ( per procura in atti Email_2
CONVENUTA
E
, residente in [...] CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia di , così provvede: CP_2
1) condanna e la CP_2 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1
e n.q. di genitori esercenti la potestà
[...] Parte_2
su , della complessiva somma di € 18.677,66, oltre Persona_1
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
interessi al tasso legale dalla data della domanda in sede giudiziale fino al soddisfo;
2) condanna e la CP_2 Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che si distraggono in favore dell'avv. MA
Passalcqua e si liquidano in complessivi € 3.532,16, di cui € 387,16 per esborsi ed € 3.145,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di ed CP_2 CP_1 Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, in solido tra loro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il
7 luglio 2022, e agendo nella Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la potestà su , hanno chiesto Persona_1
la condanna solidale di e della al risarcimento dei CP_2 CP_1
danni non patrimoniali conseguenti ad un sinistro verificatosi in via
Casalini a Palermo, intorno alle ore 18:30 circa del 4 giugno 2021, allorquando il minore , in qualità di pedone Persona_1
accompaganto dal nonno veniva investito dal ciclomotore Persona_2
Piaggio tg. X3D98P condotto dal e di proprietà del Parte_3
convenuto ed assicurato per la RCA con la CP_2 CP_1
Detto ciclomotore colpiva con lo specchietto laterale sinistro il volto del minore segnatamente all'altezza dell'occhio destro dal quale sanguinava
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
copiosamente e il minore riportava lesioni fisiche per cui Persona_1
veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale Cervello.
Si costituiva la compagnia convenuta contestando la domanda attorea e chiedendone l'integrale rigetto.
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia di
[...]
(regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi) e deve darsi CP_2
atto della proponibilità in rito della domanda risarcitoria avanzata in citazione, alla luce della richiesta stragiudiziale ritualmente inoltrata alla compagnia di assicurazioni convenuta a norma dell'art. 145 del Codice delle assicurazioni.
Sempre in linea preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009, si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. (n.
64/15).
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Tanto premesso, può dirsi provato il fatto storico allegato dall'attore, la cui verificazione – secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo – ha trovato piena conferma, all'udienza dell'8 maggio 2023, nelle dichiarazioni rese dalla teste (da considerarsi notevolmente Testimone_1
attendibile in quanto privo di alcun rapporto di parentela o dipendenza con le parti in causa), il quale all'udienza ha riferito: “…... Abito nello stesso residence in cui abitano i nonni del minore, via Casalini n. 256,
Palermo”.“confermo che il minore teneva per mano il nonno”;“l'attraversamento era in fase iniziale poiché stavano appena uscendo”; “il veicolo proveniva dalla sinistra rispetto alla posizione dei pedoni, il bambino era più lato strada rispetto al nonno” … ho visto il nonno con il bambino che usciva dal residence e questo ciclomotore che girava e colpiva con lo specchietto il bambino che cadeva per terra e cominciò subito a sanguinare dal viso e sono accorsa per prestare aiuto. Gli ho dato un po' d'acqua. Ricordo che qualcuno chiamò l'ambulanza ma i soccorsi tardavano ed il nonno prese la propria auto per portarlo al pronto soccorso” [cfr. verb. ud. cit.]
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, condensate nella relazione in atti (non oggetto di osservazioni critiche ad opera delle parti), questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la compatibilità eziologica tra l'evento in questione e le lesioni refertate al minore [cfr. relazione del C.T.U. dott. , in atti]. Persona_3
A questo punto, deve osservarsi che la fattispecie concreta in esame è sussumibile sotto il disposto di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., che
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
sancisce una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni provocati a persone o cose dalla circolazione dello stesso, a meno che questi non dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
Nell'ipotesi, poi, di investimento del pedone che si trova sulla sede viaria, il conducente del veicolo investitore deve provare di essersi trovato nell'oggettiva impossibilità di evitare l'evento con una qualsiasi manovra di fortuna, come nel caso, ad esempio, in cui il pedone si sia improvvisamente e repentinamente frapposto come ostacolo sulla carreggiata, senza dare al conducente del veicolo il tempo di avvistarlo e di adeguare la propria guida di conseguenza (cfr. Cass. civ. n. 9620/2003, n.
5983/1998, n. 7922/1997, n. 6395/1994, n. 8226/1993 e n. 7113/1986).
Nel presente giudizio, invece, una prova siffatta non è stata raggiunta:
l'impossibilità oggettiva, per (conducente del veicolo Parte_3
investitore), di evitare l'impatto non è in alcun modo desumibile dagli atti di causa.
E allora, alla luce del mancato superamento della citata presunzione di cui all'art. 2054, primo comma, c.c., il suddetto convenuto va dichiarato responsabile dell'infortunio occorso a in data 4 giugno Persona_1
2021; responsabilità che deve ritenersi esclusiva, non essendo emerso, nel corso del presente giudizio, alcun elemento da cui desumere l'intervento di un concorrente comportamento colposo dell'attore, stante altresì l'assenza di strisce pedonali sui luoghi e l'esistenza di un adulto accompagnatore del minore.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata – sotto il profilo dell'an debeatur – la domanda risarcitoria proposta nei confronti di , CP_2
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
che deve essere quindi condannato a risarcire gli attori dei danni soffertida in conseguenza dell'incidente. Persona_1
Al risarcimento dei suddetti danni vanno condannati, in solido, anche
, ossia il proprietario del ciclomotore, stante il mancato CP_2
superamento della presunzione di corresponsabilità stabilita dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., nonché anche la Admiral, data la pacifica esistenza di un valido rapporto assicurativo relativo al veicolo in qiestione e la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'azione di tipo diretto svolta da parte attrice verso la predetta compagnia in forza del disposto dell'art. 144 D.Lgs. 209/2005.
Per quanto riguarda poi la quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che le lesioni riportate in occasione del sinistro (frattura scomposta della gamba sinistra) hanno provocato a una inabilità Persona_1
temporanea assoluta di 2 giorni, una inabilità temporanea relativa di giorni
30 al 75%, delle attitudini del soggetto, una inabilità temporanea relativa di giorni 10 al 50%, delle attitudini del soggetto e di ulteriori giorni 10 al
25% delle attitudini del soggetto e, infine, un danno biologico permanente pari al 6% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, le cui argomentazioni questo giudice ritiene di condividere, con riferimento sia alle conclusioni
(non contestate dalle parti) sia alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati [cfr. relazione del C.T.U. dott. , in atti]. Persona_3
In proposito, mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,
7282 e 7283 del 2003).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio delle tabelle del Tribunale di Milano 2024 e ammonta complessivamente, alla stregua delle suindicate conclusioni del C.T.U., in € 13.650,00 per il danno biologico e il relativo incremento per sofferenza (6%, età 11 anni alla data del sinistro) e di € 3.680,00 per le invalidità temporanee come sopra indicate.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Il CTU ha poi ritenute congruo l'importo di € 1.200,00 per le spese odontoiatriche di cui al preventivo in atti nonché va rimborsato l'importo delle spese mediche pari a € 147,66 come ritenute congrue dal C.T.U. [cfr. produzione cit. e CTU in atti].
Ciò posto, il pregiudizio sofferto da a causa Persona_1
dell'incidente, come sopra complessivamente determinato, ammonta dunque ad € 18.677,66 per il danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sulla somma in questione – al cui pagamento vanno solidalmente condannate le parti convenute – sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della domanda in sede giudiziale (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., i convenuti vanno solidalmente condannati al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore di parte attrice (che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.)
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014, e sue successive integrazione e modificazioni.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate da parte attrice – vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Palermo, 22 dicembre 2025 IL G.O.T. IA NZ
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile