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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG. 6205/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6205/2024 promossa da: avv. Parte_1
( con il patrocinio dell'Avv. ZUDDIO FLAVIA, elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Modena (41121), via Emilia Est, n. 25;
- ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore, con sede in Controparte_1
Roma, via Arenula n. 70.
- resistente non costituita
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato;
Conclusioni di parte ricorrente: accogliere il ricorso e riformare il decreto di pagamento degli onorari del difensore come da istanza liquidazione già depositata in giudizio, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice Alberto Rizzo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.04.2025,
premesso in fatto che:
• L'avv. ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c., in opposizione Parte_1 al decreto di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal giudice dott.ssa Natalina Pischedda, in data 28 novembre 2024, nel procedimento penale n. 603/2024 RG. TRIB. • Con il decreto il giudice, dott.ssa Pischedda, liquidava in favore dell'avv. Pt_1 la somma pari ad euro 424,66 con la seguente motivazione: deve liquidarsi solo la fase di studio e la fase introduttiva nei termini richiesti posto che la parte civile non ha diritto di interloquire in relazione all'istanza di patteggiamento come specificato in sintetica, rilevato che deve liquidarsi la somma di euro 473,00 per la fase di studio e di euro 164 per la fase introduttiva, la cui somma va ridotta di
1/3 ex art. 106 bis, D.P.R. 115/2002.
• In data 20 giugno 2024 veniva aperto il dibattimento e il P.M. modificava il capo d'imputazione, con conseguente rinvio del procedimento alla successiva udienza del 28 novembre 2024.
• All'esito dell'udienza dibattimentale del 28 novembre 2024, il Tribunale di Modena pronunciava sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.
• Parte ricorrente lamenta la mancata liquidazione della fase decisoria in quanto il difensore di parte civile ritiene di aver svolto sia attività difensionale propedeutica all'istruttoria dibattimentale (di fatto non tenutasi per conclusione del procedimento ex art. 444 c.p.p.), sia attività di contestazione alla modifica dell'imputazione ex art. 519 c.p.p., anche attraverso una memoria depositata in data 25 novembre 2024.
Ritenuto che
• la liquidazione degli onorari del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel caso di conclusione del procedimento con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., non può comprendere per sua natura anche la fase decisoria;
• tuttavia, nel caso di specie, l'istanza di patteggiamento è intervenuta in un momento successivo all'apertura del dibattimento e dunque, seppure in minima parte, la fase decisoria ha avuto un seguito attraverso le richieste istruttorie e lo svolgimento di attività difensionale;
• conseguentemente, per tale ragione, l'opposizione proposta merita parziale accoglimento, con il riconoscimento di ¼ del compenso previsto dai parametri forensi per la fase decisoria;
• le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da protocollo,
p.q.m.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione promosso dall'avv. in accoglimento del ricorso, riforma parzialmente il Parte_1 provvedimento impugnato e liquida in favore dell'avv. l'importo di euro Parte_1
256,75 per onorari relativi alla fase decisoria, oltre ad euro 350,00 ed accessori a titolo di spese del presente giudizio.
Il Giudice
Alberto Rizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6205/2024 promossa da: avv. Parte_1
( con il patrocinio dell'Avv. ZUDDIO FLAVIA, elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Modena (41121), via Emilia Est, n. 25;
- ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore, con sede in Controparte_1
Roma, via Arenula n. 70.
- resistente non costituita
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato;
Conclusioni di parte ricorrente: accogliere il ricorso e riformare il decreto di pagamento degli onorari del difensore come da istanza liquidazione già depositata in giudizio, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice Alberto Rizzo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.04.2025,
premesso in fatto che:
• L'avv. ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c., in opposizione Parte_1 al decreto di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal giudice dott.ssa Natalina Pischedda, in data 28 novembre 2024, nel procedimento penale n. 603/2024 RG. TRIB. • Con il decreto il giudice, dott.ssa Pischedda, liquidava in favore dell'avv. Pt_1 la somma pari ad euro 424,66 con la seguente motivazione: deve liquidarsi solo la fase di studio e la fase introduttiva nei termini richiesti posto che la parte civile non ha diritto di interloquire in relazione all'istanza di patteggiamento come specificato in sintetica, rilevato che deve liquidarsi la somma di euro 473,00 per la fase di studio e di euro 164 per la fase introduttiva, la cui somma va ridotta di
1/3 ex art. 106 bis, D.P.R. 115/2002.
• In data 20 giugno 2024 veniva aperto il dibattimento e il P.M. modificava il capo d'imputazione, con conseguente rinvio del procedimento alla successiva udienza del 28 novembre 2024.
• All'esito dell'udienza dibattimentale del 28 novembre 2024, il Tribunale di Modena pronunciava sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.
• Parte ricorrente lamenta la mancata liquidazione della fase decisoria in quanto il difensore di parte civile ritiene di aver svolto sia attività difensionale propedeutica all'istruttoria dibattimentale (di fatto non tenutasi per conclusione del procedimento ex art. 444 c.p.p.), sia attività di contestazione alla modifica dell'imputazione ex art. 519 c.p.p., anche attraverso una memoria depositata in data 25 novembre 2024.
Ritenuto che
• la liquidazione degli onorari del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel caso di conclusione del procedimento con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., non può comprendere per sua natura anche la fase decisoria;
• tuttavia, nel caso di specie, l'istanza di patteggiamento è intervenuta in un momento successivo all'apertura del dibattimento e dunque, seppure in minima parte, la fase decisoria ha avuto un seguito attraverso le richieste istruttorie e lo svolgimento di attività difensionale;
• conseguentemente, per tale ragione, l'opposizione proposta merita parziale accoglimento, con il riconoscimento di ¼ del compenso previsto dai parametri forensi per la fase decisoria;
• le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da protocollo,
p.q.m.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione promosso dall'avv. in accoglimento del ricorso, riforma parzialmente il Parte_1 provvedimento impugnato e liquida in favore dell'avv. l'importo di euro Parte_1
256,75 per onorari relativi alla fase decisoria, oltre ad euro 350,00 ed accessori a titolo di spese del presente giudizio.
Il Giudice
Alberto Rizzo