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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27078/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27078/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONVISSUTO ENNIO Parte_1 P.IVA_1
ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOTARO Controparte_1 P.IVA_2
ALESSIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(per brevità: ABC) ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per chiederne la condanna al risarcimento dei danni che afferma di avere subito in relazione al danneggiamento di un bene che la convenuta si era impegnata a trasportare.
L'attrice afferma che il bene consegnato al vettore per il trasporto era un contenitore di seme bovino congelato immerso nell'azoto liquido, a sua volta contenuto in un imballaggio con l'indicazione della posizione verticale e dell'orientamento verso l'alto che il collo avrebbe dovuto mantenere durante il viaggio;
altrimenti si sarebbe determinata la fuoriuscita dell'azoto, non rilevabile visivamente dallo stato della confezione, in quanto l'azoto, essendo un gas liquefatto, non lascia tracce umide in caso di dispersione. Ciò spiega come mai non vi sia stata l'apposizione di una formale riserva al momento della consegna del collo alla destinataria, i cui dipendenti hanno tuttavia proceduto senza indugio all'apertura dell'imballaggio e alla constatazione della dispersione dell'azoto e del danneggiamento del seme, ormai a temperatura ambiente.
La convenuta eccepisce, innanzitutto, il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il contratto di trasporto sarebbe stato stipulato con la società collegata spagnola;
ciò si desumerebbe dal sistema interno della stessa per la prenotazione dei trasporti. CP_1
Il Giudice rileva che la partecipazione della convenuta al rapporto contrattuale dedotto in giudizio in qualità di vettrice si desume in via interpretativa dal fatto che nelle interlocuzioni anteriori a questo giudizio essa non abbia mai sostenuto di non essere parte del rapporto contrattuale e dalla fattura del corrispettivo del trasporto, emessa dalla stessa parte vettrice, allora , Controparte_2 Parte poi incorporata nella convenuta (doc. 13 di . Quindi sulla base del comportamento della stessa convenuta, attestato in via documentale, posteriore alla conclusione del contratto di trasporto, si desume che essa è parte di tale contratto (art. 1362 c.c.).
Non è fondata neanche l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio derivante dal trasporto.
Ciò in quanto il compimento di tale fattispecie estintiva, di durata annuale ai sensi della convenzione di
Ginevra del 1956, applicabile al caso di specie trattandosi di trasporto internazionale dalla Spagna all'Italia, aderenti alla convenzione, è stato interrotto ripetutamente dalle richieste risarcitorie indirizzate alla convenuta dopo il sinistro. In particolare, dal 10 maggio 2021, data del trasporto, rileva l'atto interruttivo del 5 gennaio 2022, ossia la compilazione e l'inoltro a di un reclamo per il CP_1 Parte sinistro in cui si domanda il risarcimento del danno (doc. 13 di , anteriore alla richiesta di mediazione del 14 novembre 2022, seguita, a luglio 2023, dalla citazione al presente giudizio.
Nel merito del credito risarcitorio evidenzia, in primo luogo, che all'atto della stipulazione e CP_1 della consegna del collo da parte del mittente non vi è stata la segnalazione della delicatezza del carico, mancando quindi una imperizia o negligenza imputabile al vettore, e che il bene è stato ricevuto dal destinatario senza riserve, così che mancherebbe la prova che il danno si sia verificato durante il trasporto. Inoltre, e in ogni caso, la convenuta sostiene che il danno sarebbe dipeso da un difetto dell'imballaggio e non da un errore nella manipolazione e nella stivatura da parte del vettore. Parte replica sostenendo di aver avvisato il vettore della particolare delicatezza del bene da trasportare, ciò che risultava anche dal contenitore, esplicativo della posizione che esso doveva mantenere durante il trasporto e dal valore assicurato, denotante un carico di cui avere particolare cura.
Il Tribunale ritiene che la natura del bene trasportato debba essere conosciuta dal vettore, che si deve premurare di informarsene al momento in cui si impegna ad effettuare il trasporto, al fine di adeguare il livello di perizia e diligenza al tipo di bene ed al suo valore, così che non si può discolpare eccependo di non conoscere ciò che trasportava. Ciò anche per adeguare, eventualmente, il nolo alla delicatezza del carico e alle conseguenti maggiori cautele da adottare. pagina 2 di 3 Quanto alla prova che il danno si sia verificato durante il trasporto e alla imputazione di esso alla responsabilità del vettore, il Giudice osserva quanto segue.
Sebbene non sia stata apposta una riserva al momento della ricezione del collo da parte della destinataria, l'attrice ha spiegato che l'apparente integrità dell'imballaggio rendeva occulto il danneggiamento del contenuto, in quanto l'azoto si disperde senza lasciare tracce e che, d'altra parte, la contestazione al vettore poteva essere fatto solo dopo l'apertura e la constatazione del danno. La rilevazione del danno è avvenuta comunque nella medesima giornata della ricezione, in quanto la sera di quel giorno l'attrice ha aperto il sinistro nei confronti del vettore, illustrando il danno anche tramite le fotografie allegate alla comunicazione in questione (doc. 4 di ABC).
Stando così le cose, osserva il Tribunale, è inverosimile che la dispersione dell'azoto sia avvenuta in seguito ad un'errata manipolazione del collo da parte del destinatario nel breve lasso di tempo tra l'arrivo del bene e l'apertura del sinistro.
Quanto alla responsabilità del vettore per i danni alle cose trasportate, sia la disciplina della convenzione internazionale (art. 17) che quelle del codice civile (art. 1693) prevedono una presunzione di responsabilità in capo al vettore, che non ha vinto per il semplice motivo che sono rimaste CP_1 del tutto ignote le circostanze relative al trasporto del bene per cui è causa. Tale lacuna conoscitiva è del tutto incompatibile con la minima diligenza richiesta al vettore professionale, tanto più in relazione al valore non minimale del carico, ciò che quindi porta ad affermare la colpa grave del vettore, che rende inapplicabili i limiti risarcitori previsti dalle normative di cui sopra. Parte La fattura di vendita emessa dalla venditrice spagnola del bene (doc. 11 di , attestandone il valore di mercato, è del tutto idonea a provarlo anche in questo giudizio.
Si deve pertanto liquidare il prezzo di esso, pari ad euro 12.770, a titolo di risarcimento del danno, e non il maggiore importo preteso dall'attrice, comprendente il nolo che semmai avrebbe dovuto essere domandato a titolo di ripetizione dell'indebito, non rilevando a tal fine che esso sia stato compreso nella copertura assicurativa.
Sull'importo riconosciuto, costituente debito di valore, decorre la rivalutazione dal sinistro alla presente sentenza che lo liquida, e gli interessi legali dalla liquidazione al saldo.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento parziale della domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...] condanna a pagare ad Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 l'importo di euro 12.770, con la rivalutazione e gli interessi specificati in motivazione;
[...]
condanna altresì a rimborsare ad le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in € 264 per spese, € 3.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27078/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONVISSUTO ENNIO Parte_1 P.IVA_1
ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOTARO Controparte_1 P.IVA_2
ALESSIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(per brevità: ABC) ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per chiederne la condanna al risarcimento dei danni che afferma di avere subito in relazione al danneggiamento di un bene che la convenuta si era impegnata a trasportare.
L'attrice afferma che il bene consegnato al vettore per il trasporto era un contenitore di seme bovino congelato immerso nell'azoto liquido, a sua volta contenuto in un imballaggio con l'indicazione della posizione verticale e dell'orientamento verso l'alto che il collo avrebbe dovuto mantenere durante il viaggio;
altrimenti si sarebbe determinata la fuoriuscita dell'azoto, non rilevabile visivamente dallo stato della confezione, in quanto l'azoto, essendo un gas liquefatto, non lascia tracce umide in caso di dispersione. Ciò spiega come mai non vi sia stata l'apposizione di una formale riserva al momento della consegna del collo alla destinataria, i cui dipendenti hanno tuttavia proceduto senza indugio all'apertura dell'imballaggio e alla constatazione della dispersione dell'azoto e del danneggiamento del seme, ormai a temperatura ambiente.
La convenuta eccepisce, innanzitutto, il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il contratto di trasporto sarebbe stato stipulato con la società collegata spagnola;
ciò si desumerebbe dal sistema interno della stessa per la prenotazione dei trasporti. CP_1
Il Giudice rileva che la partecipazione della convenuta al rapporto contrattuale dedotto in giudizio in qualità di vettrice si desume in via interpretativa dal fatto che nelle interlocuzioni anteriori a questo giudizio essa non abbia mai sostenuto di non essere parte del rapporto contrattuale e dalla fattura del corrispettivo del trasporto, emessa dalla stessa parte vettrice, allora , Controparte_2 Parte poi incorporata nella convenuta (doc. 13 di . Quindi sulla base del comportamento della stessa convenuta, attestato in via documentale, posteriore alla conclusione del contratto di trasporto, si desume che essa è parte di tale contratto (art. 1362 c.c.).
Non è fondata neanche l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio derivante dal trasporto.
Ciò in quanto il compimento di tale fattispecie estintiva, di durata annuale ai sensi della convenzione di
Ginevra del 1956, applicabile al caso di specie trattandosi di trasporto internazionale dalla Spagna all'Italia, aderenti alla convenzione, è stato interrotto ripetutamente dalle richieste risarcitorie indirizzate alla convenuta dopo il sinistro. In particolare, dal 10 maggio 2021, data del trasporto, rileva l'atto interruttivo del 5 gennaio 2022, ossia la compilazione e l'inoltro a di un reclamo per il CP_1 Parte sinistro in cui si domanda il risarcimento del danno (doc. 13 di , anteriore alla richiesta di mediazione del 14 novembre 2022, seguita, a luglio 2023, dalla citazione al presente giudizio.
Nel merito del credito risarcitorio evidenzia, in primo luogo, che all'atto della stipulazione e CP_1 della consegna del collo da parte del mittente non vi è stata la segnalazione della delicatezza del carico, mancando quindi una imperizia o negligenza imputabile al vettore, e che il bene è stato ricevuto dal destinatario senza riserve, così che mancherebbe la prova che il danno si sia verificato durante il trasporto. Inoltre, e in ogni caso, la convenuta sostiene che il danno sarebbe dipeso da un difetto dell'imballaggio e non da un errore nella manipolazione e nella stivatura da parte del vettore. Parte replica sostenendo di aver avvisato il vettore della particolare delicatezza del bene da trasportare, ciò che risultava anche dal contenitore, esplicativo della posizione che esso doveva mantenere durante il trasporto e dal valore assicurato, denotante un carico di cui avere particolare cura.
Il Tribunale ritiene che la natura del bene trasportato debba essere conosciuta dal vettore, che si deve premurare di informarsene al momento in cui si impegna ad effettuare il trasporto, al fine di adeguare il livello di perizia e diligenza al tipo di bene ed al suo valore, così che non si può discolpare eccependo di non conoscere ciò che trasportava. Ciò anche per adeguare, eventualmente, il nolo alla delicatezza del carico e alle conseguenti maggiori cautele da adottare. pagina 2 di 3 Quanto alla prova che il danno si sia verificato durante il trasporto e alla imputazione di esso alla responsabilità del vettore, il Giudice osserva quanto segue.
Sebbene non sia stata apposta una riserva al momento della ricezione del collo da parte della destinataria, l'attrice ha spiegato che l'apparente integrità dell'imballaggio rendeva occulto il danneggiamento del contenuto, in quanto l'azoto si disperde senza lasciare tracce e che, d'altra parte, la contestazione al vettore poteva essere fatto solo dopo l'apertura e la constatazione del danno. La rilevazione del danno è avvenuta comunque nella medesima giornata della ricezione, in quanto la sera di quel giorno l'attrice ha aperto il sinistro nei confronti del vettore, illustrando il danno anche tramite le fotografie allegate alla comunicazione in questione (doc. 4 di ABC).
Stando così le cose, osserva il Tribunale, è inverosimile che la dispersione dell'azoto sia avvenuta in seguito ad un'errata manipolazione del collo da parte del destinatario nel breve lasso di tempo tra l'arrivo del bene e l'apertura del sinistro.
Quanto alla responsabilità del vettore per i danni alle cose trasportate, sia la disciplina della convenzione internazionale (art. 17) che quelle del codice civile (art. 1693) prevedono una presunzione di responsabilità in capo al vettore, che non ha vinto per il semplice motivo che sono rimaste CP_1 del tutto ignote le circostanze relative al trasporto del bene per cui è causa. Tale lacuna conoscitiva è del tutto incompatibile con la minima diligenza richiesta al vettore professionale, tanto più in relazione al valore non minimale del carico, ciò che quindi porta ad affermare la colpa grave del vettore, che rende inapplicabili i limiti risarcitori previsti dalle normative di cui sopra. Parte La fattura di vendita emessa dalla venditrice spagnola del bene (doc. 11 di , attestandone il valore di mercato, è del tutto idonea a provarlo anche in questo giudizio.
Si deve pertanto liquidare il prezzo di esso, pari ad euro 12.770, a titolo di risarcimento del danno, e non il maggiore importo preteso dall'attrice, comprendente il nolo che semmai avrebbe dovuto essere domandato a titolo di ripetizione dell'indebito, non rilevando a tal fine che esso sia stato compreso nella copertura assicurativa.
Sull'importo riconosciuto, costituente debito di valore, decorre la rivalutazione dal sinistro alla presente sentenza che lo liquida, e gli interessi legali dalla liquidazione al saldo.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento parziale della domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...] condanna a pagare ad Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 l'importo di euro 12.770, con la rivalutazione e gli interessi specificati in motivazione;
[...]
condanna altresì a rimborsare ad le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che si liquidano in € 264 per spese, € 3.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3