Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5498 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata\o a Roccamena (PA), in data 05/10/1965, elettivamente Parte_1
domiciliata\o in Palermo, Via Vincenzo Di Marco n.41, presso lo studio dell'Avv. Mannino
Stefania, che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Brooklyn (USA), in data 07/09/1971, Controparte_1
elettivamente domiciliato\a in Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n.15, presso lo studio dell'Avv. Spadafora Mariangela, che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Tribunale di Palermo sez. I civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 03/12/2024, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18
marzo 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i
reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roccamena nella Via Palermo n. 2 rimane
assegnata al marito, avendo la moglie già trasferito la propria residenza, unitamente a quella
della figlia , nell'immobile di cui ella è esclusiva proprietaria sita in Palermo nella Via Per_1
Giovanni Dotto n. 12.
3. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria
amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al
momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua
equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e
favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna e, Per_1
considerato che la stessa ha già 17 anni, il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni volta
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile che ne farà richiesta, compatibilmente con la volontà e le esigenze della stessa;
5. Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia con un assegno Parte_1 Per_1
mensile pari ad € 275,00 #, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. L'assegno unico, così come i contributi pubblici erogati in dipendenza della figlia , Per_1
verranno richiesti integralmente nella misura del 100% direttamente dalla sig.ra
[...]
; Controparte_1
7. Le spese straordinarie – personali, scolastiche o mediche non mutuabili, sportive, ecc.-
che si dovessero rendere necessarie per la figlia, previamente concordate e documentate,
sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. In caso di contrasto in ordine
all'individuazione delle spese straordinarie, ovvero all'eventuale necessità del previo accordo
tra i genitori, si farà riferimento al protocollo sottoscritto dal C.O.A. di Palermo n. 23059 del 04
luglio 2019 che le parti dichiarano di averne preso visione”.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato\a a Parte_1
Roccamena (PA), in data 05/10/1965, e , nata\o a Brooklyn Controparte_1
(USA), in data 07/09/1971;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 03/12/2024
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile n. 369 (matrimonio celebrato in data 21/10/1993 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Roccamena al n. 11, parte II, serie A, anno 1993);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile