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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5429/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/10/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. RUGGERINI CECILIA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. RUGGERINI CECILIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Tutto ciò premesso, la separazione avviene alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati fissando ognuno la propria residenza ove meglio aggrada.
2) verserà ad la somma di € 3.300,00 quale CP_1 Parte_1 rimborso per l'acquisto di beni mobili che arredavano la casa coniugale di Monza, via Mogadiscio 1. Il ha già versato alla signora la somma CP_1 Pt_1 di € 600,00 mentre il residuo pagamento avverrà in tre rate bimestrali (novembre 2024, gennaio 2025, marzo 2025) dell'importo di € 900,00 ciascuna. Residuano nella casa coniugale alcuni beni personali di proprietà esclusiva della quali tavolino-inginocchiatoio del '900 sito nell'ingresso, Pt_1 un como' dell'800, sito in cameretta, che verranno ritirati appena possibile. Altri beni quali tavolo quadrato, due credenze, un divanetto antico, una poltrona antica, noti alle parti, sono di proprietà esclusiva di in quanto Parte_1 ricevuti in eredità, e depositati nel magazzino del . Anche tali beni CP_1 verranno ritirati dalla appena possibile. I coniugi con il versamento della Pt_1 somma sopra indicata e il ritiro dei beni mobili dichiarano di aver definito ogni rapporto economico ad eccezione dell'obbligo al contributo al mantenimento della signora da parte di di cui al punto successivo. Pt_1 CP_1
3) si impegna a versare ad a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento, la somma di € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente ai sensi degli indici Istat, per 36 mensilità con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di separazione entro il giorno 5 del mese sul conto corrente intestato ad (IBAN [...]); Parte_1
4) I coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione all'espatrio;
5) i coniugi dichiarano, altresì di rinunciare all'udienza di comparizione personale delle parti e di non volersi riconciliare. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 16/12/2006 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 119, parte II, serie C, anno 2006) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
2 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13.3.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5429/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/10/2024
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. RUGGERINI CECILIA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. RUGGERINI CECILIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Tutto ciò premesso, la separazione avviene alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati fissando ognuno la propria residenza ove meglio aggrada.
2) verserà ad la somma di € 3.300,00 quale CP_1 Parte_1 rimborso per l'acquisto di beni mobili che arredavano la casa coniugale di Monza, via Mogadiscio 1. Il ha già versato alla signora la somma CP_1 Pt_1 di € 600,00 mentre il residuo pagamento avverrà in tre rate bimestrali (novembre 2024, gennaio 2025, marzo 2025) dell'importo di € 900,00 ciascuna. Residuano nella casa coniugale alcuni beni personali di proprietà esclusiva della quali tavolino-inginocchiatoio del '900 sito nell'ingresso, Pt_1 un como' dell'800, sito in cameretta, che verranno ritirati appena possibile. Altri beni quali tavolo quadrato, due credenze, un divanetto antico, una poltrona antica, noti alle parti, sono di proprietà esclusiva di in quanto Parte_1 ricevuti in eredità, e depositati nel magazzino del . Anche tali beni CP_1 verranno ritirati dalla appena possibile. I coniugi con il versamento della Pt_1 somma sopra indicata e il ritiro dei beni mobili dichiarano di aver definito ogni rapporto economico ad eccezione dell'obbligo al contributo al mantenimento della signora da parte di di cui al punto successivo. Pt_1 CP_1
3) si impegna a versare ad a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento, la somma di € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente ai sensi degli indici Istat, per 36 mensilità con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di separazione entro il giorno 5 del mese sul conto corrente intestato ad (IBAN [...]); Parte_1
4) I coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione all'espatrio;
5) i coniugi dichiarano, altresì di rinunciare all'udienza di comparizione personale delle parti e di non volersi riconciliare. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 16/12/2006 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 119, parte II, serie C, anno 2006) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
2 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13.3.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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