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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 262 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, discussa all'udienza del 3.7.2025 e vertente tra
, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante p.t. Parte_1 di Controparte_1 rappresentato e difeso dell'avv. Giovanni Di Corrado
ricorrente e
, in persona del direttore p.t., Controparte_2 in proprio resistente
OGGETTO: opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 L. n. 689/1981.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato come da note in sostituzione dell'udienza del 3.7.2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza-ingiunzione n. 0000556.13-11-2024 notificata in data 19.12.2024,
l' ha ritenuto sussistente in capo ad Controparte_2 la violazione della normativa in materia di lavoro sommerso per aver Parte_1 impiegato in nero le lavoratrici e presso la CP_3 Controparte_4 struttura ricettiva “Masseria Luna dei Messapi” gestita dalla società CP_1
della quale il è legale rappresentante p.t. nonché amministratore
[...] Pt_1 unico.
A fondamento della propria decisione l'amministrazione procedente ha posto le contestazioni mosse dai carabinieri del nucleo di i Controparte_2 CP_2 quali - con il verbale unico di accertamento e notificazione n. progressivo 2021-
186642-PCON-1 del 5.11.2021 - hanno riscontrato che ha lavorato CP_3 per 60 giorni in nero e che ha lavorato per 34 giornate in nero. Controparte_4
Con il medesimo provvedimento l'amministrazione ha ingiunto ad Parte_1 in solido con la coobbligata il pagamento dell'importo Controparte_1 complessivo pari ad € 14.432,47 a titolo di sanzione amministrativa in ragione delle violazioni contestate e, nello specifico, € 7.680,00 per sanzione amministrativa cod.
741T; € 2.400,00 per sanzione amministrativa cod. € 4.320,00 per sanzione Pt_2 amministrativa cod. 79AT; 32,47 per spese di notifica cod. 790T.
Avverso tale sanzione ha proposto opposizione in proprio e nella Parte_1 sua qualità di legale rappresentante p.t. della chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e, nel merito, chiedendo la sua revoca in quanto illegittima. In particolare, il Pt_1 ha eccepito di aver agito secondo buona fede, ha sostenuto il valore retroattivo delle assunzioni effettuate con modello Unilav ed ha affermato di aver ottemperato alla diffida ex art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004, avendo proceduto a regolarizzare le lavoratrici. In via subordinata, l'opponente ha chiesto che l'importo oggetto dell'ordinanza-ingiunzione venga ridotto al minimo edittale.
L' , in persona del Direttore p.t., si è Controparte_2 costituito chiedendo, preliminarmente, la revoca della sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza opposta e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2 La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in atti ed è stata trattenuta in decisione, previo deposito di note conclusive e di note ex art. 127 ter c.p.c..
***
Come esposto in premessa, la presente controversia attiene alla legittimità della sanzione irrogata da parte dell' di nei Controparte_2 CP_2 confronti di e della coobbligata in relazione Parte_1 Controparte_1 all'impiego in nero delle lavoratrici presso la struttura “Masseria Luna dei Messapi” gestita dalla società della quale è rappresentante legale nonché Pt_1 amministratore unico. Con Nello specifico l' , sulla base dell'accesso ispettivo dei carabinieri del nucleo NAS, delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici e dagli ospiti della struttura, della documentazione acquisita dal nucleo carabinieri dell' di Controparte_2 CP_2 ha ritenuto violata la normativa in materia di lavoro sommerso con riferimento all'impiego irregolare delle lavoratrici e . CP_3 Controparte_4
Con si è opposto alla sanzione irrogata dall' eccependo la sua Parte_1 illegittimità per aver egli agito in buona fede, per aver effettuato le assunzioni con modello Unilav con valore retroattivo e per aver ottemperato alla diffida ex art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 ricevuta dai carabinieri del nucleo Ispettorato del CP_2 di CP_2
Con L' ha chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendo che l'opponente non ha agito in buona fede, atteso che la stessa sarebbe rilevabile solo nell'ipotesi di errore, estraneo alla condotta, incolpevole ed inevitabile e non rimediabile con l'ordinaria Con diligenza. L' ha, altresì, dedotto che l'opponente non ha adempiuto alla diffida ricevuta in quanto, pur avendo regolarizzato le lavoratrici, lo stesso non ha pagato la sanzione.
La prospettazione di parte opponente non può essere accolta.
Al riguardo si osserva quanto segue.
In data 27.08.2021 i carabinieri del nucleo NAS effettuavano un accesso ispettivo presso la struttura turistica “Masseria Luna dei Messapi” sita in Vernole, via
Castello snc. In tale occasione, i militari riscontravano la presenza delle lavoratrici
3 e nella struttura “entrambe trovate intente a servire CP_3 Controparte_4
e somministrare la prima colazione agli ospiti della struttura ricettiva” (cfr. p. 3 all.
n. 2 al ricorso in opposizione) e che gli ospiti della struttura indicavano a specifica richiesta “le ragazze a nome di e quali persone che hanno sempre CP_3 CP_4 provveduto alla somministrazione della prima colazione per il periodo in cui hanno soggiornato i vari ospiti” (cfr. p. 1 all. n. 1 alla comparsa di costituzione).
In seguito a tale riscontro, i militari del NAS inviavano ai carabinieri del nucleo
Ispettorato del lavoro di gli atti per gli adempimenti di loro competenza. CP_2
Questi ultimi, con verbale di primo accertamento ispettivo del 29.9.2021, invitavano la società che gestisce la struttura turistica ad inviare la documentazione relativa al rapporto di lavoro di e . CP_3 Controparte_4
Espletate le verifiche, i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro di hanno CP_2 riscontrato, per quanto attiene alla lavoratrice che la società CP_3 [...] ha provveduto a regolarizzare la sua posizione solo in data CP_1
09.09.2021, con protocollo Unilav n. 622795 del 09.09.2021 (con inizio del rapporto di lavoro a far data dall'1.07.2021 e mansione “inserviente in esercizi alberghieri ed extralberghieri”, CCNL Turismo, qualifica 6) e, con riferimento alla posizione della lavoratrice , hanno riscontrato che solo in data Controparte_4
09.09.2021 la medesima società ha regolarizzato la sua assunzione con protocollo
Unilav n. 622797 del 09.09.2021 (con decorrenza dall'1.08.2021; mansione di
“addetta ai servizi per bagnanti”, C.C.N.L. Turismo, qualifica 5).
Alla luce di tali evidenze i carabinieri hanno accertato l'occupazione irregolare in nero, per quanto attiene alla lavoratrice nel mese di luglio per 26 CP_3 giorni, nel mese di agosto per 26 giorni e nel mese di settembre per 8 giorni, per complessive 60 giornate lavorative;
con riferimento alla lavoratrice Controparte_4
hanno accertato l'occupazione irregolare in nero nel mese di agosto per 26
[...] giorni, nel mese di settembre per 8 giorni, per complessive 34 giornate lavorative.
L'irregolarità della posizione lavorativa non è contestata da parte opponente, la quale afferma a p. 3 del ricorso in opposizione che “[…] durante il primo controllo del 27.08.2021 le signore e si trovassero a svolgere lavoro CP_3 CP_4 per conto della società, pur non essendo stata fatta ancora alcuna comunicazione
[…]”. Pt_3
Ciò che l'opponente eccepisce è, in primo luogo, di aver agito secondo buona fede.
4 Sul punto è sufficiente evidenziare che parte opponente è un operatore qualificato in quanto rappresentante legale e amministratore unico di una società di capitali e, come tale, nella sua qualità è tenuto a rispettare uno standard di diligenza più elevato rispetto a quello dell'uomo comune. Pertanto, non può essere scusato né può invocare in suo favore alcuna buona fede nel non aver comunicato tempestivamente l'assunzione delle lavoratrici trovate presso la struttura, attesa, da un lato, la rilevanza pubblicistica della normativa in materia di lavoro sommerso e, dall'altro, la notorietà circa gli adempimenti preliminari da espletare rispetto all'instaurazione di un rapporto di lavoro, adempimenti certamente conosciuti da un soggetto gerente una società di capitali dedita alla gestione di strutture di carattere turistico-ricettivo.
A ciò si aggiunga la circostanza che, come emerge dalla documentazione prodotta, le lavoratrici sono state assunte solo dopo l'accesso ispettivo e, in particolare, 13 giorni dopo. Tanto basterebbe, al contrario, per dedurre che senza tale accesso da parte dei militari le lavoratrici avrebbero continuato a svolgere la loro prestazione lavorativa senza alcuna regolarizzazione.
In secondo luogo, parte opponente afferma l'efficacia retroattiva delle assunzioni effettuate mediante modello Unilav.
L'efficacia retroattiva invocata da parte ricorrente riguarda invero mere irregolarità di natura formale, per rapporti di lavoro non sommersi, mentre non può valere ad escludere l'esistenza della violazione, interamente consumata al momento dell'accesso ispettivo.
In proposito si osserva che, se si ritenesse per assurdo fondata la tesi di parte ricorrente, si consentirebbe a chiunque di regolarizzare il rapporto di lavoro solo dopo l'accesso ispettivo, invocando una mera irregolarità formale successivamente sanata. Da ciò ne deriverebbe una completa frustrazione della ratio normativa, poiché emergerebbero solo i rapporti per i quali sia stata già accertata l'irregolarità con l'ulteriore conseguenza che il datore di lavoro, avendo regolarizzato tardivamente, avrebbe addirittura un trattamento premiale.
Al contrario, nel caso di specie non sono state commesse imprecisioni formali
(unico elemento rispetto al quale opera la retroattività), ma si è scelto di non dichiarare il rapporto fino al momento dell'accesso ispettivo. Inoltre, si osserva che tale regolarizzazione appare effettuata unicamente per evitare conseguenze
5 deteriori dal punto di vista sanzionatorio piuttosto che per un reale fabbisogno di personale, mai dedotto.
Infine, parte opponente ritiene illegittima l'ordinanza ingiunzione per aver ottemperato alla diffida ex art. 13 D. Lgs n. 124/2004 ricevuta da parte dei carabinieri del nucleo di (cfr. p. 5 ricorso in Controparte_2 CP_2 opposizione: “ […] parte ricorrente ha adempiuto a quanto doveva, mediante appunto la predetta regolarizzazione, adempiendo pertanto, in toto, a quanto previsto in materia di diffida, dunque l'ordinanza ingiunzione che ivi si impugna, va annulla avendo ottemperato l'odierno ricorrente opponente, alla diffida di cui all'art. 13, D.
Lgs. n. 124/2004”.
Anche tale censura è priva di fondamento. Invero, parte opponente ritenere in maniera del tutto apodittica di aver adempiuto “in toto” alla diffida in esame atteso che la stessa, oltre a disporre la regolarizzazione delle lavoratrici al punto 1, imponeva anche il pagamento, ai punti 2 e 3, delle sanzioni relative alle violazioni di legge riscontrate dai militari. Nello specifico, si legge alle pp. 4 e 5 del verbale unico di accertamento e notificazione che l'opponente era diffidato a pagare entro
30 giorni dalla ricezione dello stesso atto le sanzioni per il contrasto al lavoro sommerso con la specificazione (battuta in carattere grassetto) recante il seguente avviso: “Si fa presente che, in caso di regolarizzazione, entro i termini assegnati con le modalità sopra fissate, il trasgressore e l'obbligato solidale, in solido fra loro, sono ammessi al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari minimo previsto dalla legge, ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa”, unitamente all'indicazione delle modalità di pagamento. Tale avviso è rimasto, tuttavia, inevaso da parte opponente, la quale non ha provveduto al pagamento degli importi indicati.
Nel caso in esame, pertanto, non può in alcun modo ritenersi sussistente una mera irregolarità di natura formale tempestivamente emendata, come ritiene parte opponente, né tantomeno può essere invocata la buona fede o un adempimento alla diffida ricevuta.
Per le ragioni già indicate, la sanzione deve essere totalmente confermata, atteso che la struttura offriva il servizio di somministrazione della prima colazione avvalendosi della forza lavoro di addette non dichiarate, prive di contratto o comunque il cui rapporto di lavoro non era comunicato a Pt_3
6 In definitiva, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione con condanna, in ragione della soccombenza, di parte opponente alla rifusione in favore dell' di delle spese di lite, liquidate come da Controparte_2 CP_2 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 262/2025 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la sanzione amministrativa disposta con ordinanza-ingiunzione n. 0000556.13-11-2024 notificata in data 19.12.2024 dell' ; Controparte_2
- Condanna in solido con la coobbligata al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_2 di liquidate in € 1.085,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, CP_2
IVA e CPA come per legge.
Lecce, 4.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Mele
Provvedimento redatto su bozza predisposta dal Funzionario dell'Ufficio per il Processo dott.
Giacomo Minerva, sotto la supervisione del magistrato titolare
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 262 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, discussa all'udienza del 3.7.2025 e vertente tra
, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante p.t. Parte_1 di Controparte_1 rappresentato e difeso dell'avv. Giovanni Di Corrado
ricorrente e
, in persona del direttore p.t., Controparte_2 in proprio resistente
OGGETTO: opposizione a sanzioni amministrative ex art. 22 L. n. 689/1981.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato come da note in sostituzione dell'udienza del 3.7.2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza-ingiunzione n. 0000556.13-11-2024 notificata in data 19.12.2024,
l' ha ritenuto sussistente in capo ad Controparte_2 la violazione della normativa in materia di lavoro sommerso per aver Parte_1 impiegato in nero le lavoratrici e presso la CP_3 Controparte_4 struttura ricettiva “Masseria Luna dei Messapi” gestita dalla società CP_1
della quale il è legale rappresentante p.t. nonché amministratore
[...] Pt_1 unico.
A fondamento della propria decisione l'amministrazione procedente ha posto le contestazioni mosse dai carabinieri del nucleo di i Controparte_2 CP_2 quali - con il verbale unico di accertamento e notificazione n. progressivo 2021-
186642-PCON-1 del 5.11.2021 - hanno riscontrato che ha lavorato CP_3 per 60 giorni in nero e che ha lavorato per 34 giornate in nero. Controparte_4
Con il medesimo provvedimento l'amministrazione ha ingiunto ad Parte_1 in solido con la coobbligata il pagamento dell'importo Controparte_1 complessivo pari ad € 14.432,47 a titolo di sanzione amministrativa in ragione delle violazioni contestate e, nello specifico, € 7.680,00 per sanzione amministrativa cod.
741T; € 2.400,00 per sanzione amministrativa cod. € 4.320,00 per sanzione Pt_2 amministrativa cod. 79AT; 32,47 per spese di notifica cod. 790T.
Avverso tale sanzione ha proposto opposizione in proprio e nella Parte_1 sua qualità di legale rappresentante p.t. della chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e, nel merito, chiedendo la sua revoca in quanto illegittima. In particolare, il Pt_1 ha eccepito di aver agito secondo buona fede, ha sostenuto il valore retroattivo delle assunzioni effettuate con modello Unilav ed ha affermato di aver ottemperato alla diffida ex art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004, avendo proceduto a regolarizzare le lavoratrici. In via subordinata, l'opponente ha chiesto che l'importo oggetto dell'ordinanza-ingiunzione venga ridotto al minimo edittale.
L' , in persona del Direttore p.t., si è Controparte_2 costituito chiedendo, preliminarmente, la revoca della sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza opposta e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2 La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in atti ed è stata trattenuta in decisione, previo deposito di note conclusive e di note ex art. 127 ter c.p.c..
***
Come esposto in premessa, la presente controversia attiene alla legittimità della sanzione irrogata da parte dell' di nei Controparte_2 CP_2 confronti di e della coobbligata in relazione Parte_1 Controparte_1 all'impiego in nero delle lavoratrici presso la struttura “Masseria Luna dei Messapi” gestita dalla società della quale è rappresentante legale nonché Pt_1 amministratore unico. Con Nello specifico l' , sulla base dell'accesso ispettivo dei carabinieri del nucleo NAS, delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici e dagli ospiti della struttura, della documentazione acquisita dal nucleo carabinieri dell' di Controparte_2 CP_2 ha ritenuto violata la normativa in materia di lavoro sommerso con riferimento all'impiego irregolare delle lavoratrici e . CP_3 Controparte_4
Con si è opposto alla sanzione irrogata dall' eccependo la sua Parte_1 illegittimità per aver egli agito in buona fede, per aver effettuato le assunzioni con modello Unilav con valore retroattivo e per aver ottemperato alla diffida ex art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 ricevuta dai carabinieri del nucleo Ispettorato del CP_2 di CP_2
Con L' ha chiesto il rigetto dell'opposizione, deducendo che l'opponente non ha agito in buona fede, atteso che la stessa sarebbe rilevabile solo nell'ipotesi di errore, estraneo alla condotta, incolpevole ed inevitabile e non rimediabile con l'ordinaria Con diligenza. L' ha, altresì, dedotto che l'opponente non ha adempiuto alla diffida ricevuta in quanto, pur avendo regolarizzato le lavoratrici, lo stesso non ha pagato la sanzione.
La prospettazione di parte opponente non può essere accolta.
Al riguardo si osserva quanto segue.
In data 27.08.2021 i carabinieri del nucleo NAS effettuavano un accesso ispettivo presso la struttura turistica “Masseria Luna dei Messapi” sita in Vernole, via
Castello snc. In tale occasione, i militari riscontravano la presenza delle lavoratrici
3 e nella struttura “entrambe trovate intente a servire CP_3 Controparte_4
e somministrare la prima colazione agli ospiti della struttura ricettiva” (cfr. p. 3 all.
n. 2 al ricorso in opposizione) e che gli ospiti della struttura indicavano a specifica richiesta “le ragazze a nome di e quali persone che hanno sempre CP_3 CP_4 provveduto alla somministrazione della prima colazione per il periodo in cui hanno soggiornato i vari ospiti” (cfr. p. 1 all. n. 1 alla comparsa di costituzione).
In seguito a tale riscontro, i militari del NAS inviavano ai carabinieri del nucleo
Ispettorato del lavoro di gli atti per gli adempimenti di loro competenza. CP_2
Questi ultimi, con verbale di primo accertamento ispettivo del 29.9.2021, invitavano la società che gestisce la struttura turistica ad inviare la documentazione relativa al rapporto di lavoro di e . CP_3 Controparte_4
Espletate le verifiche, i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro di hanno CP_2 riscontrato, per quanto attiene alla lavoratrice che la società CP_3 [...] ha provveduto a regolarizzare la sua posizione solo in data CP_1
09.09.2021, con protocollo Unilav n. 622795 del 09.09.2021 (con inizio del rapporto di lavoro a far data dall'1.07.2021 e mansione “inserviente in esercizi alberghieri ed extralberghieri”, CCNL Turismo, qualifica 6) e, con riferimento alla posizione della lavoratrice , hanno riscontrato che solo in data Controparte_4
09.09.2021 la medesima società ha regolarizzato la sua assunzione con protocollo
Unilav n. 622797 del 09.09.2021 (con decorrenza dall'1.08.2021; mansione di
“addetta ai servizi per bagnanti”, C.C.N.L. Turismo, qualifica 5).
Alla luce di tali evidenze i carabinieri hanno accertato l'occupazione irregolare in nero, per quanto attiene alla lavoratrice nel mese di luglio per 26 CP_3 giorni, nel mese di agosto per 26 giorni e nel mese di settembre per 8 giorni, per complessive 60 giornate lavorative;
con riferimento alla lavoratrice Controparte_4
hanno accertato l'occupazione irregolare in nero nel mese di agosto per 26
[...] giorni, nel mese di settembre per 8 giorni, per complessive 34 giornate lavorative.
L'irregolarità della posizione lavorativa non è contestata da parte opponente, la quale afferma a p. 3 del ricorso in opposizione che “[…] durante il primo controllo del 27.08.2021 le signore e si trovassero a svolgere lavoro CP_3 CP_4 per conto della società, pur non essendo stata fatta ancora alcuna comunicazione
[…]”. Pt_3
Ciò che l'opponente eccepisce è, in primo luogo, di aver agito secondo buona fede.
4 Sul punto è sufficiente evidenziare che parte opponente è un operatore qualificato in quanto rappresentante legale e amministratore unico di una società di capitali e, come tale, nella sua qualità è tenuto a rispettare uno standard di diligenza più elevato rispetto a quello dell'uomo comune. Pertanto, non può essere scusato né può invocare in suo favore alcuna buona fede nel non aver comunicato tempestivamente l'assunzione delle lavoratrici trovate presso la struttura, attesa, da un lato, la rilevanza pubblicistica della normativa in materia di lavoro sommerso e, dall'altro, la notorietà circa gli adempimenti preliminari da espletare rispetto all'instaurazione di un rapporto di lavoro, adempimenti certamente conosciuti da un soggetto gerente una società di capitali dedita alla gestione di strutture di carattere turistico-ricettivo.
A ciò si aggiunga la circostanza che, come emerge dalla documentazione prodotta, le lavoratrici sono state assunte solo dopo l'accesso ispettivo e, in particolare, 13 giorni dopo. Tanto basterebbe, al contrario, per dedurre che senza tale accesso da parte dei militari le lavoratrici avrebbero continuato a svolgere la loro prestazione lavorativa senza alcuna regolarizzazione.
In secondo luogo, parte opponente afferma l'efficacia retroattiva delle assunzioni effettuate mediante modello Unilav.
L'efficacia retroattiva invocata da parte ricorrente riguarda invero mere irregolarità di natura formale, per rapporti di lavoro non sommersi, mentre non può valere ad escludere l'esistenza della violazione, interamente consumata al momento dell'accesso ispettivo.
In proposito si osserva che, se si ritenesse per assurdo fondata la tesi di parte ricorrente, si consentirebbe a chiunque di regolarizzare il rapporto di lavoro solo dopo l'accesso ispettivo, invocando una mera irregolarità formale successivamente sanata. Da ciò ne deriverebbe una completa frustrazione della ratio normativa, poiché emergerebbero solo i rapporti per i quali sia stata già accertata l'irregolarità con l'ulteriore conseguenza che il datore di lavoro, avendo regolarizzato tardivamente, avrebbe addirittura un trattamento premiale.
Al contrario, nel caso di specie non sono state commesse imprecisioni formali
(unico elemento rispetto al quale opera la retroattività), ma si è scelto di non dichiarare il rapporto fino al momento dell'accesso ispettivo. Inoltre, si osserva che tale regolarizzazione appare effettuata unicamente per evitare conseguenze
5 deteriori dal punto di vista sanzionatorio piuttosto che per un reale fabbisogno di personale, mai dedotto.
Infine, parte opponente ritiene illegittima l'ordinanza ingiunzione per aver ottemperato alla diffida ex art. 13 D. Lgs n. 124/2004 ricevuta da parte dei carabinieri del nucleo di (cfr. p. 5 ricorso in Controparte_2 CP_2 opposizione: “ […] parte ricorrente ha adempiuto a quanto doveva, mediante appunto la predetta regolarizzazione, adempiendo pertanto, in toto, a quanto previsto in materia di diffida, dunque l'ordinanza ingiunzione che ivi si impugna, va annulla avendo ottemperato l'odierno ricorrente opponente, alla diffida di cui all'art. 13, D.
Lgs. n. 124/2004”.
Anche tale censura è priva di fondamento. Invero, parte opponente ritenere in maniera del tutto apodittica di aver adempiuto “in toto” alla diffida in esame atteso che la stessa, oltre a disporre la regolarizzazione delle lavoratrici al punto 1, imponeva anche il pagamento, ai punti 2 e 3, delle sanzioni relative alle violazioni di legge riscontrate dai militari. Nello specifico, si legge alle pp. 4 e 5 del verbale unico di accertamento e notificazione che l'opponente era diffidato a pagare entro
30 giorni dalla ricezione dello stesso atto le sanzioni per il contrasto al lavoro sommerso con la specificazione (battuta in carattere grassetto) recante il seguente avviso: “Si fa presente che, in caso di regolarizzazione, entro i termini assegnati con le modalità sopra fissate, il trasgressore e l'obbligato solidale, in solido fra loro, sono ammessi al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari minimo previsto dalla legge, ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa”, unitamente all'indicazione delle modalità di pagamento. Tale avviso è rimasto, tuttavia, inevaso da parte opponente, la quale non ha provveduto al pagamento degli importi indicati.
Nel caso in esame, pertanto, non può in alcun modo ritenersi sussistente una mera irregolarità di natura formale tempestivamente emendata, come ritiene parte opponente, né tantomeno può essere invocata la buona fede o un adempimento alla diffida ricevuta.
Per le ragioni già indicate, la sanzione deve essere totalmente confermata, atteso che la struttura offriva il servizio di somministrazione della prima colazione avvalendosi della forza lavoro di addette non dichiarate, prive di contratto o comunque il cui rapporto di lavoro non era comunicato a Pt_3
6 In definitiva, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione con condanna, in ragione della soccombenza, di parte opponente alla rifusione in favore dell' di delle spese di lite, liquidate come da Controparte_2 CP_2 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 262/2025 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la sanzione amministrativa disposta con ordinanza-ingiunzione n. 0000556.13-11-2024 notificata in data 19.12.2024 dell' ; Controparte_2
- Condanna in solido con la coobbligata al Parte_1 Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_2 di liquidate in € 1.085,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, CP_2
IVA e CPA come per legge.
Lecce, 4.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Mele
Provvedimento redatto su bozza predisposta dal Funzionario dell'Ufficio per il Processo dott.
Giacomo Minerva, sotto la supervisione del magistrato titolare
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