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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13166 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. BE ON, quale giudice del lavoro, all'udienza del 19 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23588/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dalla EG TA Parte_1
SRL in persona dell'Avv. Francesco Elia e dall'Avv. Daniela De Salvatore
(parte ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv.
NE ZA IN per procura in atti (resistente);
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per sentir accogliere nei Parte_1 CP_1
confronti del medesimo le seguenti conclusioni: A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'insussistenza dei debiti pari ad euro 9.215,96 ed euro 714,59 contestati dall' nei limiti e per gli importi indicati nella parte motiva del ricorso, CP_1
ovvero nella somma maggiore o minore di giustizia, con corrispondente riduzione del debito e relativa nettizzazione, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
L' si è costituito chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque di CP_1
rigettare il ricorso perché infondato, con vittoria di spese.
Infine, la causa all'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, è stata decisa.
****
Vediamo prima i fatti di causa.
Il ricorrente, lavoratore subordinato con la mansione di ascensorista, nonché titolare del trattamento di assegno ordinario di invalidità Cat. IO n. 002-
701419677145, con decorrenza dal mese di marzo 2022, è stato destinatario dell'assegno IO con trattenuta in busta paga, come si evince dai cedolini paga allegati al ricorso (docc. 1, 2 e 3).
Con nota del 28 febbraio 2025 l' gli ha comunicato la sussistenza di un CP_1
debito pari ad euro 9.593,25, a titolo di IO, imputato all'anno 2024 e 2025
(mese di gennaio) e derivante, come si evince dal dettaglio posto alla pag. 5 della nota in parola, dall'applicazione ex novo della quota di incumulabilità ex art. 1 comma 42 legge 335/1995 nella misura del 50 %.
Nella sua comparsa di costituzione l' ha tuttavia affermato che l'importo CP_1
dell'indebito non sarebbe quello indicato dal ricorrente bensì, come si dovrebbe evincere dalla lettura della nota allegata al ricorso, il minore importo di E.8468,90, che in realtà è l'importo nettizzato (vedi lettera del CP_1
28.2.25). Inoltre, sempre secondo l' l'indebito si riferisce al periodo dal CP_1
1.1.24 al 31.1.25 con la conseguenza che le buste paga relative agli anni 2022 e
2023 allegate al ricorso sarebbero del tutto irrilevanti.
Tuttavia, parte ricorrente ha prodotto anche le buste paga del 2024 e 2025
(doc. 3) che sono invece rilevanti nel caso di specie. Occorre aggiungere, quanto alle ragioni della pretesa restitutoria dell' CP_1
che dalla nota dell'ufficio amministrativo prodotta dall' si evince che:“Il CP_1
ricorrente è titolare di IO num. 19677145 dal 03/2022.In data 30/12/2024, presentava domanda di conferma (all. domanda telematica) in cui dichiarava per
l'anno 2024 redditi pari ad € 41.000,00 e per l'anno 2025 € 41.000,00. Essendo il ricorrente tenuto all'atto della presentazione della domanda la comunicazione dei redditi percepiti e presunti, l'ufficio procede all'inserimento dei redditi come da dichiarazione del richiedente. All'atto della definizione della domanda di conferma
AOI, accolta in data 27/02/2025, venivano inseriti i redditi come da domanda (all.
- Ricost), evento che inevitabilmente produce il ricalcolo della C.F._1
quota incumulabile. Laddove il ricorrente avesse avuto o abbia redditi diversi da quelli dichiarati, avrebbe potuto presentare una domanda di ricostituzione reddituale per l'eventuale ricalcolo della prestazione”.
Con il presente giudizio il ha dedotto però la parziale e non certo Parte_1
totale infondatezza di tale debito.
Recita infatti l'art. 10 del Dlgs n. 503/1992 “…A decorrere dal 1°gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive
e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti
l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi….”continuando al terzo comma “….3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta è effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo
Stato….”. In sostanza, l' incassa la quota di incumulabilità ex L. mediante il CP_1 Pt_2
datore di lavoro che si atteggia ad adiectus solutionis causa.
L'art. 1, comma 42, della L. n. 335/95 (L. DI) recita a sua volta “All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G…..” per cui l'assegno ordinario di invalidità viene ridotto per quota ove lo stesso vada a cumularsi con un reddito da lavoro che superi gli importi indicati nella tabella G.
La Circolare n. 197/2003 regolamenta poi le modalità di coordinamento CP_1
tra le due quote “…L'incumulabilità prevista dall'articolo 10 del D.Lgs.
30/12/1992, n. 503 e successive modifiche opera sull'importo dell'assegno risultante
a seguito della riduzione effettuata a norma della legge n. 335, semprechè sia di ammontare superiore al trattamento minimo (circolare n. 234 del 25 agosto 1995, punto 2).” Quindi si applicano sull'assegno dapprima le riduzioni del 25% o 50% a seconda dei casi, e poi sull'assegno così ridotto,sempre che sia di ammontare superiore al minimo, si applicano le trattenute per il cumulo….”.
Insomma, prima si applica la L. n.335/1995 e poi il Dlgs n. 503/1992.
Si legge poi nella Circolare n. 234 del 25 agosto 1995 sub punto CP_1
2:“…..L'applicazione della riduzione degli assegni di invalidita' prevista dall'articolo
1, comma 42, della legge n. 335 nei confronti dei beneficiari che posseggano redditi da lavoro di importo superiore ai limiti previsti dalla Tabella G allegata alla legge stessa non esclude l'applicazione del regime di cumulo con la retribuzione e con i redditi da lavoro autonomo disciplinato dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11, comma 10, della legge 23 dicembre
1993, n. 537. Ovviamente, l'incumulabilità prevista dall'articolo 10 del decreto n. 503 opera sull'importo dell'assegno risultante a seguito della riduzione effettuata a norma della legge n. 335, sempreche' sia di ammontare superiore al trattamento minimo…”. Vediamo adesso di applicare questi principi al caso di specie, partendo dall'anno 2024, considerando che parte ricorrente non ha contestato l'applicazione della quota di incumulabilità ex L. DI, originante il debito,bensì la misura della quota c.d. trattenuta dal datore di lavoro Pt_2
per conto dell' la quale non è stata ricalcolata. CP_1
Ponendo attenzione alle buste paga relative all'anno 2024 (cfr doc. 3
[...]
emerge come la trattenuta mensile codificata alla voce “ZP0150 Pt_1
Trattenuta pensione” è stata pari ad euro 318,32 nel mese di gennaio, euro
346,00 nel mese di febbraio ad euro 359,84 dal mese di marzo al mese di dicembre, per un totale annuo di euro 4.262,82.
Il calcolo e la determinazione della trattenuta ex L. deriva dal fatto Pt_2
che, anteriormente al debito, l'originaria linea capitale pagata ammontava ad euro 1.417,85 mensili, senza l'applicazione della percentuale di abbattimento ex LE DI (come da doc. 4 p. 5 ante ricostituzione).Ma, a causa dell'applicazione della quota di incumulabilità ex L. DI, la somma di partenza non è più quella originaria bensì euro 708,92; detto importo è superiore alla misura del trattamento minimo pari ad Euro 598,61 (doc. 5
[...]
. Pt_1
Procedendo dunque al ricalcolo della cd quota Il calcolo è il seguente: Pt_2
- GENNAIO 2024: euro 110,31 (ossia 708,92 - 598,61) il cui 50% ammonta ad euro 55,15 di talchè la differenza tra euro 318,32 effettivamente trattenute ed euro 55,15 quale somma da trattenere per effetto del ricalcolo determina CP_1
un controcredito da compensare pari ad euro 263,17;
- FEBBRAIO 2024: euro 110,31 (ossia 708,92 - 598,61) il cui 50% ammonta ad euro 55,15 di talchè la differenza tra euro 346,00 effettivamente trattenute ed euro 55,15 quale somma da trattenere per effetto del ricalcolo determina CP_1
un controcredito da compensare pari ad euro 290,85; - DA A DICEMBRE 2024: euro 110,31 (ossia 708,92 - 598,61) il cui Pt_3
50% ammonta ad euro 55,15 di talchè la differenza tra euro 359,84 effettivamente trattenute ed euro 55,15 quale somma da trattenere a causa del ricalcolo determina un controcredito da compensare pari ad euro 304,69 CP_1
che per dieci mensilità dà la somma di Euro 3.046,90;
Per un totale per l'anno 2024 di euro 3.600,92.
In sintesi, dal debito contestato pari ad euro 9.215,96 occorre sottrarre la somma di euro 3.600,92, per un residuo di Euro 5.615,04.
****
Quanto poi all'anno 2025, dalle buste paga (il già richiamato doc. 3) emerge come la trattenuta mensile codificata alla voce “ZP0150 Trattenuta pensione” è stata pari ad euro 359,84 e anche in questo caso il calcolo della trattenuta ex L.
Amato deriva dal fatto che, anteriormente al debito, l'originaria linea capitale pagata ammontava ad euro 1.429,19 mensili, senza applicazione di quota di incumulabilità ex LE DI (come dal citato doc. 4 p. 5 ante ricostituzione del . Parte_1
A causa dell'applicazione della quota di incumulabilità ex L. DI, la somma di partenza non è più quella originaria bensì euro 714,59; detto importo è superiore alla misura del trattamento minimo pari ad Euro 603,40 (doc. 6 parte ricorrente)
Ricalcolando la cd quota il calcolo è il seguente: Pt_2
- GENNAIO 2025: euro (ossia 714,59 - 603,40) il cui 50% ammonta ad euro
55,59 di talchè la differenza tra euro 359,84 effettivamente trattenuti ed euro
55,59, quale somma da trattenere a causa del ricalcolo determina un CP_1
controcredito da compensare pari ad euro 304,25.
Per l'effetto, dal debito contestato per l'anno 2025 pari ad euro 714,59 occorre sottrarre la somma di euro 304,25, per un residuo di euro 410,34. Insomma il plesso dei debiti non ammonta ad euro 9.215,96 + euro 714,59 ossia euro 9.930,55 lordi, bensì ad euro 5.615,04 + euro 410,34 per un totale di euro 6.025,38, da nettizzarsi ex art. 150 Decreto Rilancio.
Dovendosi rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal difensore dell' in sede di discussione orale, la correttezza di detto procedimento di CP_1
calcolo non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione nella comparsa di costituzione.
* * * * *
Occorre aggiungere che nella sua comparsa di costituzione, e nelle relative conclusioni, contrariamente a quanto pure affermato all'udienza di discussione dal difensore del resistente, l' non ha chiesto affatto di CP_1
integrare il contraddittorio nei confronti del datore di Lavoro che dovrebbe ritenersi il responsabile di quanto successo.
Trattandosi di una impugnazione relativa ad un provvedimento di indebito proveniente proprio dall' che peraltro non deve essere necessariamente CP_1
preceduta da alcuna domanda amministrativa, non si vede proprio come la domanda avrebbe potuto essere proposta nei confronti di un soggetto diverso dall'odierno resistente, mentre, quanto alle spese, non può non rilevare il fatto che lo stesso pur avendo avuto modo ormai di verificare la CP_1
situazione, non ha adottato alcun provvedimento ed ha persino affermato che il non avrebbe depositato le buste paga per il periodo oggetto del Parte_1
giudizio, al contrario, come si è detto, ritualmente e tempestivamente prodotte.
Per le esposte ragioni, il ricorso merita accoglimento e le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere poste, per le ragioni esposte, a carico dell' soccombente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
Dichiara l'illegittimità parziale degli indebiti pari ad euro 9.215,96 ed euro
714,59 contestati dall' e dichiara che parte ricorrente è tenuta a pagare CP_1
allo stesso la sola somma di euro 6.025,38, da nettizzarsi ex art. 150 CP_1
Decreto Rilancio. condanna l' a rifondere alla parte attrice le spese di lite liquidate in € CP_1
1450,00 per compensi, oltre spese generali (15%) iva e cpa da distrarsi.
Roma 19.12.2025 IL GIUDICE
BE ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. BE ON, quale giudice del lavoro, all'udienza del 19 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23588/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dalla EG TA Parte_1
SRL in persona dell'Avv. Francesco Elia e dall'Avv. Daniela De Salvatore
(parte ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv.
NE ZA IN per procura in atti (resistente);
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per sentir accogliere nei Parte_1 CP_1
confronti del medesimo le seguenti conclusioni: A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'insussistenza dei debiti pari ad euro 9.215,96 ed euro 714,59 contestati dall' nei limiti e per gli importi indicati nella parte motiva del ricorso, CP_1
ovvero nella somma maggiore o minore di giustizia, con corrispondente riduzione del debito e relativa nettizzazione, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
L' si è costituito chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque di CP_1
rigettare il ricorso perché infondato, con vittoria di spese.
Infine, la causa all'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, è stata decisa.
****
Vediamo prima i fatti di causa.
Il ricorrente, lavoratore subordinato con la mansione di ascensorista, nonché titolare del trattamento di assegno ordinario di invalidità Cat. IO n. 002-
701419677145, con decorrenza dal mese di marzo 2022, è stato destinatario dell'assegno IO con trattenuta in busta paga, come si evince dai cedolini paga allegati al ricorso (docc. 1, 2 e 3).
Con nota del 28 febbraio 2025 l' gli ha comunicato la sussistenza di un CP_1
debito pari ad euro 9.593,25, a titolo di IO, imputato all'anno 2024 e 2025
(mese di gennaio) e derivante, come si evince dal dettaglio posto alla pag. 5 della nota in parola, dall'applicazione ex novo della quota di incumulabilità ex art. 1 comma 42 legge 335/1995 nella misura del 50 %.
Nella sua comparsa di costituzione l' ha tuttavia affermato che l'importo CP_1
dell'indebito non sarebbe quello indicato dal ricorrente bensì, come si dovrebbe evincere dalla lettura della nota allegata al ricorso, il minore importo di E.8468,90, che in realtà è l'importo nettizzato (vedi lettera del CP_1
28.2.25). Inoltre, sempre secondo l' l'indebito si riferisce al periodo dal CP_1
1.1.24 al 31.1.25 con la conseguenza che le buste paga relative agli anni 2022 e
2023 allegate al ricorso sarebbero del tutto irrilevanti.
Tuttavia, parte ricorrente ha prodotto anche le buste paga del 2024 e 2025
(doc. 3) che sono invece rilevanti nel caso di specie. Occorre aggiungere, quanto alle ragioni della pretesa restitutoria dell' CP_1
che dalla nota dell'ufficio amministrativo prodotta dall' si evince che:“Il CP_1
ricorrente è titolare di IO num. 19677145 dal 03/2022.In data 30/12/2024, presentava domanda di conferma (all. domanda telematica) in cui dichiarava per
l'anno 2024 redditi pari ad € 41.000,00 e per l'anno 2025 € 41.000,00. Essendo il ricorrente tenuto all'atto della presentazione della domanda la comunicazione dei redditi percepiti e presunti, l'ufficio procede all'inserimento dei redditi come da dichiarazione del richiedente. All'atto della definizione della domanda di conferma
AOI, accolta in data 27/02/2025, venivano inseriti i redditi come da domanda (all.
- Ricost), evento che inevitabilmente produce il ricalcolo della C.F._1
quota incumulabile. Laddove il ricorrente avesse avuto o abbia redditi diversi da quelli dichiarati, avrebbe potuto presentare una domanda di ricostituzione reddituale per l'eventuale ricalcolo della prestazione”.
Con il presente giudizio il ha dedotto però la parziale e non certo Parte_1
totale infondatezza di tale debito.
Recita infatti l'art. 10 del Dlgs n. 503/1992 “…A decorrere dal 1°gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive
e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti
l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi….”continuando al terzo comma “….3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta è effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo
Stato….”. In sostanza, l' incassa la quota di incumulabilità ex L. mediante il CP_1 Pt_2
datore di lavoro che si atteggia ad adiectus solutionis causa.
L'art. 1, comma 42, della L. n. 335/95 (L. DI) recita a sua volta “All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G…..” per cui l'assegno ordinario di invalidità viene ridotto per quota ove lo stesso vada a cumularsi con un reddito da lavoro che superi gli importi indicati nella tabella G.
La Circolare n. 197/2003 regolamenta poi le modalità di coordinamento CP_1
tra le due quote “…L'incumulabilità prevista dall'articolo 10 del D.Lgs.
30/12/1992, n. 503 e successive modifiche opera sull'importo dell'assegno risultante
a seguito della riduzione effettuata a norma della legge n. 335, semprechè sia di ammontare superiore al trattamento minimo (circolare n. 234 del 25 agosto 1995, punto 2).” Quindi si applicano sull'assegno dapprima le riduzioni del 25% o 50% a seconda dei casi, e poi sull'assegno così ridotto,sempre che sia di ammontare superiore al minimo, si applicano le trattenute per il cumulo….”.
Insomma, prima si applica la L. n.335/1995 e poi il Dlgs n. 503/1992.
Si legge poi nella Circolare n. 234 del 25 agosto 1995 sub punto CP_1
2:“…..L'applicazione della riduzione degli assegni di invalidita' prevista dall'articolo
1, comma 42, della legge n. 335 nei confronti dei beneficiari che posseggano redditi da lavoro di importo superiore ai limiti previsti dalla Tabella G allegata alla legge stessa non esclude l'applicazione del regime di cumulo con la retribuzione e con i redditi da lavoro autonomo disciplinato dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11, comma 10, della legge 23 dicembre
1993, n. 537. Ovviamente, l'incumulabilità prevista dall'articolo 10 del decreto n. 503 opera sull'importo dell'assegno risultante a seguito della riduzione effettuata a norma della legge n. 335, sempreche' sia di ammontare superiore al trattamento minimo…”. Vediamo adesso di applicare questi principi al caso di specie, partendo dall'anno 2024, considerando che parte ricorrente non ha contestato l'applicazione della quota di incumulabilità ex L. DI, originante il debito,bensì la misura della quota c.d. trattenuta dal datore di lavoro Pt_2
per conto dell' la quale non è stata ricalcolata. CP_1
Ponendo attenzione alle buste paga relative all'anno 2024 (cfr doc. 3
[...]
emerge come la trattenuta mensile codificata alla voce “ZP0150 Pt_1
Trattenuta pensione” è stata pari ad euro 318,32 nel mese di gennaio, euro
346,00 nel mese di febbraio ad euro 359,84 dal mese di marzo al mese di dicembre, per un totale annuo di euro 4.262,82.
Il calcolo e la determinazione della trattenuta ex L. deriva dal fatto Pt_2
che, anteriormente al debito, l'originaria linea capitale pagata ammontava ad euro 1.417,85 mensili, senza l'applicazione della percentuale di abbattimento ex LE DI (come da doc. 4 p. 5 ante ricostituzione).Ma, a causa dell'applicazione della quota di incumulabilità ex L. DI, la somma di partenza non è più quella originaria bensì euro 708,92; detto importo è superiore alla misura del trattamento minimo pari ad Euro 598,61 (doc. 5
[...]
. Pt_1
Procedendo dunque al ricalcolo della cd quota Il calcolo è il seguente: Pt_2
- GENNAIO 2024: euro 110,31 (ossia 708,92 - 598,61) il cui 50% ammonta ad euro 55,15 di talchè la differenza tra euro 318,32 effettivamente trattenute ed euro 55,15 quale somma da trattenere per effetto del ricalcolo determina CP_1
un controcredito da compensare pari ad euro 263,17;
- FEBBRAIO 2024: euro 110,31 (ossia 708,92 - 598,61) il cui 50% ammonta ad euro 55,15 di talchè la differenza tra euro 346,00 effettivamente trattenute ed euro 55,15 quale somma da trattenere per effetto del ricalcolo determina CP_1
un controcredito da compensare pari ad euro 290,85; - DA A DICEMBRE 2024: euro 110,31 (ossia 708,92 - 598,61) il cui Pt_3
50% ammonta ad euro 55,15 di talchè la differenza tra euro 359,84 effettivamente trattenute ed euro 55,15 quale somma da trattenere a causa del ricalcolo determina un controcredito da compensare pari ad euro 304,69 CP_1
che per dieci mensilità dà la somma di Euro 3.046,90;
Per un totale per l'anno 2024 di euro 3.600,92.
In sintesi, dal debito contestato pari ad euro 9.215,96 occorre sottrarre la somma di euro 3.600,92, per un residuo di Euro 5.615,04.
****
Quanto poi all'anno 2025, dalle buste paga (il già richiamato doc. 3) emerge come la trattenuta mensile codificata alla voce “ZP0150 Trattenuta pensione” è stata pari ad euro 359,84 e anche in questo caso il calcolo della trattenuta ex L.
Amato deriva dal fatto che, anteriormente al debito, l'originaria linea capitale pagata ammontava ad euro 1.429,19 mensili, senza applicazione di quota di incumulabilità ex LE DI (come dal citato doc. 4 p. 5 ante ricostituzione del . Parte_1
A causa dell'applicazione della quota di incumulabilità ex L. DI, la somma di partenza non è più quella originaria bensì euro 714,59; detto importo è superiore alla misura del trattamento minimo pari ad Euro 603,40 (doc. 6 parte ricorrente)
Ricalcolando la cd quota il calcolo è il seguente: Pt_2
- GENNAIO 2025: euro (ossia 714,59 - 603,40) il cui 50% ammonta ad euro
55,59 di talchè la differenza tra euro 359,84 effettivamente trattenuti ed euro
55,59, quale somma da trattenere a causa del ricalcolo determina un CP_1
controcredito da compensare pari ad euro 304,25.
Per l'effetto, dal debito contestato per l'anno 2025 pari ad euro 714,59 occorre sottrarre la somma di euro 304,25, per un residuo di euro 410,34. Insomma il plesso dei debiti non ammonta ad euro 9.215,96 + euro 714,59 ossia euro 9.930,55 lordi, bensì ad euro 5.615,04 + euro 410,34 per un totale di euro 6.025,38, da nettizzarsi ex art. 150 Decreto Rilancio.
Dovendosi rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal difensore dell' in sede di discussione orale, la correttezza di detto procedimento di CP_1
calcolo non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione nella comparsa di costituzione.
* * * * *
Occorre aggiungere che nella sua comparsa di costituzione, e nelle relative conclusioni, contrariamente a quanto pure affermato all'udienza di discussione dal difensore del resistente, l' non ha chiesto affatto di CP_1
integrare il contraddittorio nei confronti del datore di Lavoro che dovrebbe ritenersi il responsabile di quanto successo.
Trattandosi di una impugnazione relativa ad un provvedimento di indebito proveniente proprio dall' che peraltro non deve essere necessariamente CP_1
preceduta da alcuna domanda amministrativa, non si vede proprio come la domanda avrebbe potuto essere proposta nei confronti di un soggetto diverso dall'odierno resistente, mentre, quanto alle spese, non può non rilevare il fatto che lo stesso pur avendo avuto modo ormai di verificare la CP_1
situazione, non ha adottato alcun provvedimento ed ha persino affermato che il non avrebbe depositato le buste paga per il periodo oggetto del Parte_1
giudizio, al contrario, come si è detto, ritualmente e tempestivamente prodotte.
Per le esposte ragioni, il ricorso merita accoglimento e le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere poste, per le ragioni esposte, a carico dell' soccombente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
Dichiara l'illegittimità parziale degli indebiti pari ad euro 9.215,96 ed euro
714,59 contestati dall' e dichiara che parte ricorrente è tenuta a pagare CP_1
allo stesso la sola somma di euro 6.025,38, da nettizzarsi ex art. 150 CP_1
Decreto Rilancio. condanna l' a rifondere alla parte attrice le spese di lite liquidate in € CP_1
1450,00 per compensi, oltre spese generali (15%) iva e cpa da distrarsi.
Roma 19.12.2025 IL GIUDICE
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