Articolo 2 della Legge 8 luglio 1950, n. 524
Articolo 1
Versione
12 agosto 1950
Art. 2.
Alla spesa di cui al precedente articolo si fara' fronte, con le disponibilita' del capitolo 547 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 e per quelli corrispondenti negli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 12 agosto 1950