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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2288/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2288/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISMARA FEDERICO Parte_1 C.F._1
e con elezione di domicilio presso il suo studio in Paderno Dugnano Via Valassina n. 13 come da procura in atti
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANA VIVIAN con domicilio eletto CP_1 P.IVA_1
presso l'ufficio in Milano via Savaerè n. 1 come da procura in atti
*
Con ricorso depositato in data 24.2.2025, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 33/2025
[...]
RG 14172/2024 per sentirlo revocare per inesigibilità del credito di , con vittoria delle spese di CP_1
lite.
Si è costituito ritualmente in giudizio , dando atto della intervenuta cessazione della materia del CP_1
contendere, di aver avviato le procedure di abbandono del credito, con rinuncia al diritto e, conseguentemente, al decreto ingiuntivo opposto, come ribadito anche all'udienza del 26.3.2025 insistendo per la compensazione delle spese.
Il procuratore di parte ricorrente ha chiesto invece la condanna dell'Ente alle spese di giudizio.
*
Tutto ciò premesso, nella presente causa, lo scrivente giudice è chiamato a pronunciarsi solo sulle spese di lite, attesa l'intervenuta cessata materia del contendere.
pagina 1 di 2 In tal senso, si osserva che la pretesa della ricorrente è risultata fondata e riconosciuta come tale dall' tanto da aver dato atto di aver avviato le procedure di abbandono del credito, con rinuncia al CP_1
diritto e, conseguentemente, al decreto ingiuntivo opposto.
Per l'effetto, pertanto sussistono giustificate ragioni per disporre la condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 900,00 CP_1
oltre spese generali, Iva e CPA.
Così deciso in Milano, il 26 marzo 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2288/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISMARA FEDERICO Parte_1 C.F._1
e con elezione di domicilio presso il suo studio in Paderno Dugnano Via Valassina n. 13 come da procura in atti
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANA VIVIAN con domicilio eletto CP_1 P.IVA_1
presso l'ufficio in Milano via Savaerè n. 1 come da procura in atti
*
Con ricorso depositato in data 24.2.2025, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Controparte_2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 33/2025
[...]
RG 14172/2024 per sentirlo revocare per inesigibilità del credito di , con vittoria delle spese di CP_1
lite.
Si è costituito ritualmente in giudizio , dando atto della intervenuta cessazione della materia del CP_1
contendere, di aver avviato le procedure di abbandono del credito, con rinuncia al diritto e, conseguentemente, al decreto ingiuntivo opposto, come ribadito anche all'udienza del 26.3.2025 insistendo per la compensazione delle spese.
Il procuratore di parte ricorrente ha chiesto invece la condanna dell'Ente alle spese di giudizio.
*
Tutto ciò premesso, nella presente causa, lo scrivente giudice è chiamato a pronunciarsi solo sulle spese di lite, attesa l'intervenuta cessata materia del contendere.
pagina 1 di 2 In tal senso, si osserva che la pretesa della ricorrente è risultata fondata e riconosciuta come tale dall' tanto da aver dato atto di aver avviato le procedure di abbandono del credito, con rinuncia al CP_1
diritto e, conseguentemente, al decreto ingiuntivo opposto.
Per l'effetto, pertanto sussistono giustificate ragioni per disporre la condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 900,00 CP_1
oltre spese generali, Iva e CPA.
Così deciso in Milano, il 26 marzo 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
pagina 2 di 2