TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3832/2022 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 16.11.2022
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Emanuele Sergo
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
con i proc. e dom. avv.ti Mariapia Maier e Jennifer Schiff
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
pronunciare la separazione personale tra i coniugi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Comune di
San Daniele del Friuli (UD) in data 10.10.2009 con;
che dall'unione era nato il figlio CP_1
(17.12.2011), minorenne, e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era da tempo Per_1 cessata, ha convenuto davanti all'intestato Tribunale per sentir dichiarare Parte_1 CP_1 la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Comparso personalmente davanti al Presidente del Tribunale, il ricorrente ha confermato il ricorso, nel mentre la resistente, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione personale dei coniugi, ma con addebito al marito e a diverse condizioni.
Il procedimento è rimasto per quasi tre anni nella fase presidenziale in quanto i coniugi, dopo l'ascolto del minore da parte del Presidente, avevano espresso la volontà di formulare conclusioni congiunte estese anche al trasferimento della casa coniugale alla moglie;
però, come da verbale di udienza di data 18.12.2024, la moglie, all'improvviso, ha dichiarato di non essere più d'accordo con le conclusioni raggiunte ed il di lei difensore ha immediatamente dichiarato di rinunciare al mandato.
Concesso un altro rinvio onde permettere alla moglie di munirsi di altro difensore, in data 22.1.2025 sono stati emanati i provvedimenti provvisori (affido condiviso di ai genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, cui è stata assegnata la casa coniugale;
un diritto di visita padre/figlio come dalle parti già concordato;
un assegno di mantenimento della moglie a carico del marito di euro
150,00 mensili ed un assegno per il contributo al mantenimento di a carico del padre di Per_1 euro500,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie).
Le parti sono state quindi rimesse davanti al Giudice istruttore.
In tale sede, all'udienza del 31.3.2025, presente il solo ricorrente e non anche la resistente, il giudice ha formulato una proposta conciliativa alle parti nel senso di mantenere fermo il provvedimento presidenziale con l'aumento ad euro 200,00 dell'assegno in favore della moglie con decorrenza aprile
2025. Il ricorrente ha accettato la proposta del giudice e controparte si è riservata di discuterne con la propria assistita. Le parti hanno inoltre chiesto concordemente la pronuncia di sentenza sullo status ed il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale è fondata.
La cessazione della convivenza tra i coniugi deve essere infatti univocamente dedotta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalle parti.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale. Ciò premesso, essendo necessario procedere ad ulteriore istruttoria sugli altri capi della domanda, il
Collegio deve pronunciare sentenza non definitiva limitata alla separazione personale tra i coniugi, rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore con separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che contrassero Parte_1 CP_1 matrimonio in Comune di San Daniele del Friuli (UD) in data 10.10.2009;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 12, parte seconda, serie A, del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2009;
3) rimette le parti davanti al G.I. dott.ssa Annamaria Antonini per il proseguo del giudizio come da separata ordinanza di pari data.
4) spese al merito.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 31.3.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini