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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/10/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 1998/2024 riunito al n. RG: 2839/2024
Il giorno 08/10/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. SERGI VINCENZO, il quale si riporta interamente a tutti gli atti e scritti difensivi, in particolare alle note illustrative autorizzate e depositate in data 30.09.25 e insiste nelle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, inoltre precisa che a pag. 18/19 del verbale dell' è presente l'allegato 6 con l'elenco di tutti i lavoratori che CP_1
hanno lavorato, tra i quali l'odierna ricorrente e alla pag. 123 sono indicate anche le giornate lavorative che corrispondono alla realtà dei fatti. In conclusione, l'avv. chiede che venga dichiarata e accertata l'avvenuto svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente con conseguente ripristino dell'iscrizione negli elenchi agricoli per gli anni 2022/2023 e della relativa liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni in contestazione.
Per l' l'avv. Rosa Laganà per delega dell'avv. MICHELI ANTONELLA CP_1
ES PA, la quale si riporta interamente alla memoria di costituzione e a tutti gli atti e scritti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE AR NE, nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 1988 e 2839 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertenti
TRA
(C.F: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EN SE (CF: ),giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
C.F. in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
ON ES OL MI (c.f. e RI C.F._3
OS NA ( ), in forza di procura generale alle CodiceFiscale_4
liti a rogito Notaio Dott. del 22.03.2024, rep. 37875/7313, in atti Persona_1
resistente
All'udienza dell'8ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro agricolo- indennità di disoccupazione
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2024, la ricorrente, bracciante agricola, esponeva di essere stata assunta in data 04.07.2023 con contratto a tempo determinato con scadenza il 10.12.2023 per un totale di 102 giornate presso l'imprenditore agricolo Sede Legale Via Roma Gioia Tauro Controparte_3
r.c. , con mansioni di bracciante agricolo nei terreni ubicati nel Comune di
Taurianova r.c. Loc. S. Martino S.S. 18 e Comune di Gioia Tauro r.c. Via Filicuso in data 04.07.2023e che in data 13.01.2024, aveva inoltrato domanda di disoccupazione agricola relativamente all'anno 2023, respinta in data
09.6.2024. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione proponeva ricorso amministrativo in data 08.07.2024, mentre già in data 25.05.2024 aveva proposto ricorso alla Commissione CISOA avverso la mancata iscrizione negli elenchi agricoli che, con provvedimento del
25.06.2024, ne aveva dichiarato l'inammissibilità per il tardivo deposito rispetto al termine di 30 giorni di cui art. 11 D.lgs 375/1993, decorrente dalla pubblicazione degli elenchi di cui art. art. 38 D.L. n. 98 del 2011, (conv. con L.
n. 111 del 2011) il 15.05.2024. Allegata la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato alla dipendenze della ditta e argomentato CP_3
l'interesse ad agire, adiva il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del
Lavoro e della Previdenza, chiedendo, previo deposito documentale e articolazione di prova testimoniale, accertarsi e dichiarare che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2023 da luglio a dicembre e con rapporto di lavoro di tipo oneroso e a tempo determinato in agricoltura con conseguente diritto della ricorrente alla iscrizione o reiscrizione degli elenchi dei braccianti agricoli ex art. 12 R.D. 1949/1940 e succ. mod. con vittoria delle spese e competenze da distrarsi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che CP_1
rappresentava che, a seguito accertamento ispettivo effettuato nei confronti della azienda agricola erano stati cancellati dalla Parte_2
posizione assicurativa della sig.ra – o non erano stati iscritti - i Pt_1
contributi giornalieri agricoli per l'anno 2023 e che, per la medesima motivazione era stata respinta la domanda di disoccupazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
In data 15.07.2024 la sig.ra depositava ulteriore ricorso, iscritto Parte_1
al n. 2839/2024, volto al riconoscimento del diritto alla disoccupazione agricola per gli anni 2022-2023 e al riconoscimento del diritto alla iscrizione negli elenchi braccianti agricoli per 102 giornate lavorative per l'anno 2022 dal 04 giugno al 20 ottobre e per102 giornate lavorative per l'anno 2023 dal 04.07.23 al 10.12.2023.
Alla prima udienza di comparizione l' costituendosi chiedeva la riunione CP_1
del procedimento n. R.G.2839/2024 al procedimento n.R.G.1998/2024 e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato, per le motivazioni espresse n memoria.
All'udienza del 02.09.2025 il giudice, nella figura del Dott. Carlo Gabutti, disponeva la riunione del fascicolo al procedimento già pendente iscritto al n.
1998/2024, per motivi di connessione oggettiva e soggettiva.
All'udienza dell'08.10.2025, l'avv. precisava le conclusioni chiedendo che venisse dichiarato e accertato l'avvenuto svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente, con conseguente ripristino dell'iscrizione negli elenchi agricoli per gli anni 2022/2023 e della relativa liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni in contestazione.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, avendo l'avvocato di parte ricorrente rinunciato alle prove per testi e, relativamente alla prova orale richiesta dall' questo giudicante non la ritiene fondante , in quanto CP_1
vertente sugli accertamenti degli Ispettori che riguardavano fatti risalenti agli anni 2010- 2014, di molto precedenti ai fatti causa. Pertanto, veniva a fissata per la data odierna udienza per la discussione e la decisione, con termine per note illustrative. L'avv. SE ha depositato note illustrative ribadendo le difese già illustrate .
All'odierna udienza, sentite le posizioni delle parti la causa è oggi decisa...
Occorre in proposito evidenziare Il verbale ispettivo di cui si chiede l'acquisizione estende l'accertamento sull'azienda datrice di lavoro al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2023 che ricomprende gli anni oggetto di causa. Nel caso di specie si verte nell'ipotesi di mancata iscrizione del nominativo della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli degli anni 2022 e 2023 del comune di residenza. L' compila annualmente gli elenchi con i nominativi CP_1
dei lavoratori agricoli subordinati sulla base dei dati contributivi e retributivi denunciati dai datori di lavoro tramite il modello DMAG/POSAGRL. I suddetti elenchi annuali sono pubblicati sul sito internet dell' ai sensi CP_1
dell'art. 38 d.l. 98/2011, conv. in legge 111/11, con cui si è proceduto alla completa telematizzazione del sistema di pubblicazione degli elenchi e delle conseguenti notifiche. La disposizione infatti ha aggiunto al R.D. 1949/1940
l'art 12 bis (notifica mediante pubblicazione telematica) che prevede quanto segue:
1.Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e CP_1 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito CP_1
internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso. L'art 38 co. 7 del dl cit dispone altresì: “A CP_2
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9- quinquies del decreto- legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori CP_1
interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Nella fattispecie che ci occupa, riguardando la mancata iscrizione negli elenchi annuali, non assumono rilevanza le vicende che hanno riguardato il comma 7 dell'art. 38 che disciplina i provvedimenti di variazione e/o cancellazione intervenuti dopo la pubblicazione degli elenchi annuali, in quanto il mancato riconoscimento del rapporto di lavoro non origina da un disconoscimento- totale o parziale- del rapporto di lavoro ma dalla mancata iscrizione negli elenchi annuali. Il valore di notifica ad ogni effetto legale della pubblicazione degli elenchi annuali sul sito internet dell'istituto, non è mai stata revocata in dubbio né è stata lambita da sospetti di incostituzionalità, tanto che la recente sentenza n. 45 del 2021 della corte costituzione ha sottoposto a vaglio di costituzionalità il comma 7 dell'art. 38, riconoscendone peraltro l'idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell'atto erga omnes, ma non il comma 6 che qui trova applicazione. Deve evidenziarsi, allora, che le norme citate, disponendo che le notifiche siano eseguite mediante la pubblicazione telematica degli elenchi, presuppongono una conoscenza legale degli elenchi stessi da parte dei lavoratori interessati, nel senso che il perfezionamento degli adempimenti relativi alla pubblicazione telematica sul sito internet dell equivale a ogni CP_1
effetto di legge alla notificazione degli elenchi, costituendo anzi l'unica modalità a tal fine prevista per legge. Occorre, pertanto, ritenere che alla fine del periodo di pubblicazione (31 marzo-15 aprile dell'anno successivo a quello di interesse) comincia a decorrere il termine di 120 giorni per il ricorso alla commissione CISOA. Nel caso che ci occupa gli elenchi annuali per l'anno
2022, sono stati pubblicati dal 31 marzo al 15 aprile 2023 e quelli relativi all'anno 2023, dal 31 marzo al 15 aprile 2024. Quanto al 2022 non risulta essere stato presentato ricorso avverso la mancata iscrizione nell'elenco degli agricoli, sussistendo nel fascicolo del resistente (R.G.N. 2731/2024) solo la prova del ricorso amministrativo inoltrato in data 3 ottobre 2023 avverso il provvedimento di rigetto della disoccupazione agricola e respinto con delibera n. 2319847 del 19.10.2023. E allora, scaduto in data 16 aprile 2023 il termine di
30 giorni da cui computare il successivo termine di 120 giorni per la proposizione della domanda giudiziaria, il ricorso presentato in data
10.10.2024 deve considerarsi tardivo con conseguente maturarsi della decadenza. Allo stesso risultato si perveniente pur volendo computare il decorso del termine dal 30.06.2023, data di comunicazione della reiezione della domanda di disoccupazione agricola relativa al 2022, cui si può ricollegare, senza dubbio, l'effettiva conoscenza della mancata iscrizione. La decadenza
(sostanziale) dall'azione giudiziaria risulta preclusiva non solo del diritto all'iscrizione (o alla reiscrizione) ma anche del diritto all'attribuzione delle prestazioni previdenziali di cui essa è costitutiva (così Cass. n. 13859/2009). Orbene, all'accertata definitività del provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo per la decadenza cui è incorsa parte ricorrente consegue l'insussistenza del diritto alla prestazione di cui si controverte (disoccupazione agricola 2022). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il previsto termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ex l. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante,
Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803,
10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393). Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi suddetti, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo al fatto che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi). Quanto alla domanda di iscrizione negli elenchi nominativi relativa all'anno 2023, invece la decadenza dalla domanda giudiziaria non può dirsi maturata in quanto prima del decorso del termine di 150 giorni (30+120), decorrenti dal 16 aprile 2024, la ricorrente ha tempestivamente proposto il ricorso giudiziario, depositato in data 17.07.2024.
Così respinta l'eccezione di decadenza in relazione all'anno 2023, occorre valutare se sussiste il diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli e quello a percepire l'indennità di disoccupazione in relazione al suddetto anno. Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgt. n. 212/1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente in regime di subordinazione. Il lavoratore deve, dunque, fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi (ex multis, Cass. 13877/2012;
18605/2017). In particolare, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza si è ormai assestata sui principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel senso seguente: 1) il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, Sez. Un.,
26.10.2000, n. 1133). Dunque, è ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass., 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione,
l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Cass. 11.2.2016, n. 2739: l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Nel caso che ci occupa l' ha negato la prestazione previdenziale in quanto il datore di CP_1
lavoro non ha richiesto l'iscrizione della ricorrente, omettendo di trasmettere all' il modello DMAG con il nominativo della lavoratrice. Dunque, non CP_1
siamo in presenza di un disconoscimento del rapporto di lavoro, essendo il rifiuto della domanda di disoccupazione derivato dalla non iscrizione negli elenchi. Passando dunque a valutare le prove offerte nella presente controversia, occorre considerare che l' ha allegato il verbale ispettivo CP_1
contenente l'accertamento definitivo, acquisito nel processo per produzione di parte ricorrente. Da tale verbale risulta che, in esito all'ispezione, alcuni rapporti di lavoro intercorsi con l'azienda, sono stati ritenuti genuini dai verbalizzanti. Al punto 8.1 (pag. 17) sono indicati (tabella 6) i soggetti ai quali viene riconosciuto il rapporto di lavoro. Tra i vari nominativi si rinviene nella tabella il nominativo di in favore della quale sono stati Parte_1
riconosciuti come effettivi gli anni di lavoro espletati dal 2020 al 2023. I verbalizzanti danno atto che la valutazione è stata effettuata tenendo conto, oltre che delle dichiarazioni rese da ognuno, anche dei sopralluoghi effettuati sui terreni nel corso dei vari procedimenti ispettivi. “Sono stati inseriti in questo gruppo, quindi: o coloro che hanno reso dichiarazioni coerenti e non contraddittorie rispetto a quanto accertato dai sottoscritti Funzionari nel corso della presente verifica;
o coloro che sono stati trovati al lavoro almeno una volta nel corso di sopralluoghi di organi ispettivi;
o coloro che, pur non essendosi presentati a rendere dichiarazione, sono stati nominati come presenti al lavoro da più soggetti di cui ai punti precedenti”. Il verbale ispettivo proviene dai funzionari che sono pervenuti alla suddetta conclusione CP_1
all'esito di una complessa attività di accertamento durata anni che ha comportato l'esame di copiosissima documentazione e l'audizione di decine di lavoratori. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis
Cass. 10427/2014). Giova al riguardo evidenziare che, secondo l'autorevole e condivisibile orientamento della Corte Regolatrice, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex multis, Sentenza n. 282/2025 pubbl. il 13/03/2025 RG n. 2000/2024 13 tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 27 febbraio 2025, n. 5144 e 17 maggio 2024, n.
13792.).
Alla luce delle superiori premesse il giudice ritiene di poter fondare il proprio convincimento circa la reale sussistenza del suddetto rapporto di lavoro proprio dagli accertamenti compiuti dagli organi ispettivi dell' che CP_1
annoverano la ricorrente tra i 45 dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato reputato reale e non fittizio. Quanto ai tempi e la durata del suddetto di rapporto di lavoro dalla pagina 126 del verbale e, precisamente dall'ultima pagina dell'elenco allegato al verbale, si evince che la suddetta ha lavorato per
102 giornate lavorative per l'anno 2022 dal 04 giugno al 20 ottobre e da giugno a dicembre 2023, per un totale di 102 giornate, come si evince anche dalla comunicazione e dalle buste paga depositate a corredo del ricorso. CP_4
Pertanto, occorre concludere per la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra l'azienda agricola e la ricorrente nell'anno 2022 e 2023, CP_3
con conseguente diritto di di essere iscritta nell'elenco dei Parte_1
lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno 2022 e 2023 Va accolta, altresì la domanda relativa al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, in relazione all'anno 2022, per 102 giornate lavorative, sussistendo il requisito contributivo e per l'anno 2023 , per 102 giornate lavorative ..
Il ricorso va dunque accolto.
Le spese seguono la soccombenza, tenendo conto del valore della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti iscritti ai NN 1998 e 2839 e del ruolo generale dell'anno 2024, così provvede:
1. Accoglie la domanda e dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra e l'azienda agricola per l'anno Parte_1 Parte_2
2022e 2023 per n.102 giornate e, per l'effetto, condanna l' alla iscrizione CP_1
della ricorrente negli elenchi agricoli presso il Comune di residenza per i suddetti anni;
2. condanna l' alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, CP_1
dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 e 2023 per il numero di giornate di lavoro effettivamente compiute (n.102), oltre interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, fino al soddisfo.
3. ON , parte ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese giudiziali ca favore di parte ricorrente, che liquida in € 1865,00, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore dell'avvocato, dichiaratosi antistatario.
Palmi 8 ottobre 2025
IL GOP
Dott.ssa GE AR NE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G. 1998/2024 riunito al n. RG: 2839/2024
Il giorno 08/10/2025 sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. SERGI VINCENZO, il quale si riporta interamente a tutti gli atti e scritti difensivi, in particolare alle note illustrative autorizzate e depositate in data 30.09.25 e insiste nelle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa venga trattenuta in decisione, inoltre precisa che a pag. 18/19 del verbale dell' è presente l'allegato 6 con l'elenco di tutti i lavoratori che CP_1
hanno lavorato, tra i quali l'odierna ricorrente e alla pag. 123 sono indicate anche le giornate lavorative che corrispondono alla realtà dei fatti. In conclusione, l'avv. chiede che venga dichiarata e accertata l'avvenuto svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente con conseguente ripristino dell'iscrizione negli elenchi agricoli per gli anni 2022/2023 e della relativa liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni in contestazione.
Per l' l'avv. Rosa Laganà per delega dell'avv. MICHELI ANTONELLA CP_1
ES PA, la quale si riporta interamente alla memoria di costituzione e a tutti gli atti e scritti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa GE AR NE, nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 1988 e 2839 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertenti
TRA
(C.F: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EN SE (CF: ),giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
C.F. in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
ON ES OL MI (c.f. e RI C.F._3
OS NA ( ), in forza di procura generale alle CodiceFiscale_4
liti a rogito Notaio Dott. del 22.03.2024, rep. 37875/7313, in atti Persona_1
resistente
All'udienza dell'8ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro agricolo- indennità di disoccupazione
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2024, la ricorrente, bracciante agricola, esponeva di essere stata assunta in data 04.07.2023 con contratto a tempo determinato con scadenza il 10.12.2023 per un totale di 102 giornate presso l'imprenditore agricolo Sede Legale Via Roma Gioia Tauro Controparte_3
r.c. , con mansioni di bracciante agricolo nei terreni ubicati nel Comune di
Taurianova r.c. Loc. S. Martino S.S. 18 e Comune di Gioia Tauro r.c. Via Filicuso in data 04.07.2023e che in data 13.01.2024, aveva inoltrato domanda di disoccupazione agricola relativamente all'anno 2023, respinta in data
09.6.2024. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione proponeva ricorso amministrativo in data 08.07.2024, mentre già in data 25.05.2024 aveva proposto ricorso alla Commissione CISOA avverso la mancata iscrizione negli elenchi agricoli che, con provvedimento del
25.06.2024, ne aveva dichiarato l'inammissibilità per il tardivo deposito rispetto al termine di 30 giorni di cui art. 11 D.lgs 375/1993, decorrente dalla pubblicazione degli elenchi di cui art. art. 38 D.L. n. 98 del 2011, (conv. con L.
n. 111 del 2011) il 15.05.2024. Allegata la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato alla dipendenze della ditta e argomentato CP_3
l'interesse ad agire, adiva il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del
Lavoro e della Previdenza, chiedendo, previo deposito documentale e articolazione di prova testimoniale, accertarsi e dichiarare che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2023 da luglio a dicembre e con rapporto di lavoro di tipo oneroso e a tempo determinato in agricoltura con conseguente diritto della ricorrente alla iscrizione o reiscrizione degli elenchi dei braccianti agricoli ex art. 12 R.D. 1949/1940 e succ. mod. con vittoria delle spese e competenze da distrarsi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che CP_1
rappresentava che, a seguito accertamento ispettivo effettuato nei confronti della azienda agricola erano stati cancellati dalla Parte_2
posizione assicurativa della sig.ra – o non erano stati iscritti - i Pt_1
contributi giornalieri agricoli per l'anno 2023 e che, per la medesima motivazione era stata respinta la domanda di disoccupazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
In data 15.07.2024 la sig.ra depositava ulteriore ricorso, iscritto Parte_1
al n. 2839/2024, volto al riconoscimento del diritto alla disoccupazione agricola per gli anni 2022-2023 e al riconoscimento del diritto alla iscrizione negli elenchi braccianti agricoli per 102 giornate lavorative per l'anno 2022 dal 04 giugno al 20 ottobre e per102 giornate lavorative per l'anno 2023 dal 04.07.23 al 10.12.2023.
Alla prima udienza di comparizione l' costituendosi chiedeva la riunione CP_1
del procedimento n. R.G.2839/2024 al procedimento n.R.G.1998/2024 e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato, per le motivazioni espresse n memoria.
All'udienza del 02.09.2025 il giudice, nella figura del Dott. Carlo Gabutti, disponeva la riunione del fascicolo al procedimento già pendente iscritto al n.
1998/2024, per motivi di connessione oggettiva e soggettiva.
All'udienza dell'08.10.2025, l'avv. precisava le conclusioni chiedendo che venisse dichiarato e accertato l'avvenuto svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente, con conseguente ripristino dell'iscrizione negli elenchi agricoli per gli anni 2022/2023 e della relativa liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni in contestazione.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, avendo l'avvocato di parte ricorrente rinunciato alle prove per testi e, relativamente alla prova orale richiesta dall' questo giudicante non la ritiene fondante , in quanto CP_1
vertente sugli accertamenti degli Ispettori che riguardavano fatti risalenti agli anni 2010- 2014, di molto precedenti ai fatti causa. Pertanto, veniva a fissata per la data odierna udienza per la discussione e la decisione, con termine per note illustrative. L'avv. SE ha depositato note illustrative ribadendo le difese già illustrate .
All'odierna udienza, sentite le posizioni delle parti la causa è oggi decisa...
Occorre in proposito evidenziare Il verbale ispettivo di cui si chiede l'acquisizione estende l'accertamento sull'azienda datrice di lavoro al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2023 che ricomprende gli anni oggetto di causa. Nel caso di specie si verte nell'ipotesi di mancata iscrizione del nominativo della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli degli anni 2022 e 2023 del comune di residenza. L' compila annualmente gli elenchi con i nominativi CP_1
dei lavoratori agricoli subordinati sulla base dei dati contributivi e retributivi denunciati dai datori di lavoro tramite il modello DMAG/POSAGRL. I suddetti elenchi annuali sono pubblicati sul sito internet dell' ai sensi CP_1
dell'art. 38 d.l. 98/2011, conv. in legge 111/11, con cui si è proceduto alla completa telematizzazione del sistema di pubblicazione degli elenchi e delle conseguenti notifiche. La disposizione infatti ha aggiunto al R.D. 1949/1940
l'art 12 bis (notifica mediante pubblicazione telematica) che prevede quanto segue:
1.Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e CP_1 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito CP_1
internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso. L'art 38 co. 7 del dl cit dispone altresì: “A CP_2
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9- quinquies del decreto- legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori CP_1
interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Nella fattispecie che ci occupa, riguardando la mancata iscrizione negli elenchi annuali, non assumono rilevanza le vicende che hanno riguardato il comma 7 dell'art. 38 che disciplina i provvedimenti di variazione e/o cancellazione intervenuti dopo la pubblicazione degli elenchi annuali, in quanto il mancato riconoscimento del rapporto di lavoro non origina da un disconoscimento- totale o parziale- del rapporto di lavoro ma dalla mancata iscrizione negli elenchi annuali. Il valore di notifica ad ogni effetto legale della pubblicazione degli elenchi annuali sul sito internet dell'istituto, non è mai stata revocata in dubbio né è stata lambita da sospetti di incostituzionalità, tanto che la recente sentenza n. 45 del 2021 della corte costituzione ha sottoposto a vaglio di costituzionalità il comma 7 dell'art. 38, riconoscendone peraltro l'idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell'atto erga omnes, ma non il comma 6 che qui trova applicazione. Deve evidenziarsi, allora, che le norme citate, disponendo che le notifiche siano eseguite mediante la pubblicazione telematica degli elenchi, presuppongono una conoscenza legale degli elenchi stessi da parte dei lavoratori interessati, nel senso che il perfezionamento degli adempimenti relativi alla pubblicazione telematica sul sito internet dell equivale a ogni CP_1
effetto di legge alla notificazione degli elenchi, costituendo anzi l'unica modalità a tal fine prevista per legge. Occorre, pertanto, ritenere che alla fine del periodo di pubblicazione (31 marzo-15 aprile dell'anno successivo a quello di interesse) comincia a decorrere il termine di 120 giorni per il ricorso alla commissione CISOA. Nel caso che ci occupa gli elenchi annuali per l'anno
2022, sono stati pubblicati dal 31 marzo al 15 aprile 2023 e quelli relativi all'anno 2023, dal 31 marzo al 15 aprile 2024. Quanto al 2022 non risulta essere stato presentato ricorso avverso la mancata iscrizione nell'elenco degli agricoli, sussistendo nel fascicolo del resistente (R.G.N. 2731/2024) solo la prova del ricorso amministrativo inoltrato in data 3 ottobre 2023 avverso il provvedimento di rigetto della disoccupazione agricola e respinto con delibera n. 2319847 del 19.10.2023. E allora, scaduto in data 16 aprile 2023 il termine di
30 giorni da cui computare il successivo termine di 120 giorni per la proposizione della domanda giudiziaria, il ricorso presentato in data
10.10.2024 deve considerarsi tardivo con conseguente maturarsi della decadenza. Allo stesso risultato si perveniente pur volendo computare il decorso del termine dal 30.06.2023, data di comunicazione della reiezione della domanda di disoccupazione agricola relativa al 2022, cui si può ricollegare, senza dubbio, l'effettiva conoscenza della mancata iscrizione. La decadenza
(sostanziale) dall'azione giudiziaria risulta preclusiva non solo del diritto all'iscrizione (o alla reiscrizione) ma anche del diritto all'attribuzione delle prestazioni previdenziali di cui essa è costitutiva (così Cass. n. 13859/2009). Orbene, all'accertata definitività del provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo per la decadenza cui è incorsa parte ricorrente consegue l'insussistenza del diritto alla prestazione di cui si controverte (disoccupazione agricola 2022). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il previsto termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ex l. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante,
Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803,
10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393). Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi suddetti, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo al fatto che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi). Quanto alla domanda di iscrizione negli elenchi nominativi relativa all'anno 2023, invece la decadenza dalla domanda giudiziaria non può dirsi maturata in quanto prima del decorso del termine di 150 giorni (30+120), decorrenti dal 16 aprile 2024, la ricorrente ha tempestivamente proposto il ricorso giudiziario, depositato in data 17.07.2024.
Così respinta l'eccezione di decadenza in relazione all'anno 2023, occorre valutare se sussiste il diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli e quello a percepire l'indennità di disoccupazione in relazione al suddetto anno. Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgt. n. 212/1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente in regime di subordinazione. Il lavoratore deve, dunque, fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi (ex multis, Cass. 13877/2012;
18605/2017). In particolare, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza si è ormai assestata sui principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel senso seguente: 1) il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, Sez. Un.,
26.10.2000, n. 1133). Dunque, è ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass., 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione,
l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Cass. 11.2.2016, n. 2739: l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Nel caso che ci occupa l' ha negato la prestazione previdenziale in quanto il datore di CP_1
lavoro non ha richiesto l'iscrizione della ricorrente, omettendo di trasmettere all' il modello DMAG con il nominativo della lavoratrice. Dunque, non CP_1
siamo in presenza di un disconoscimento del rapporto di lavoro, essendo il rifiuto della domanda di disoccupazione derivato dalla non iscrizione negli elenchi. Passando dunque a valutare le prove offerte nella presente controversia, occorre considerare che l' ha allegato il verbale ispettivo CP_1
contenente l'accertamento definitivo, acquisito nel processo per produzione di parte ricorrente. Da tale verbale risulta che, in esito all'ispezione, alcuni rapporti di lavoro intercorsi con l'azienda, sono stati ritenuti genuini dai verbalizzanti. Al punto 8.1 (pag. 17) sono indicati (tabella 6) i soggetti ai quali viene riconosciuto il rapporto di lavoro. Tra i vari nominativi si rinviene nella tabella il nominativo di in favore della quale sono stati Parte_1
riconosciuti come effettivi gli anni di lavoro espletati dal 2020 al 2023. I verbalizzanti danno atto che la valutazione è stata effettuata tenendo conto, oltre che delle dichiarazioni rese da ognuno, anche dei sopralluoghi effettuati sui terreni nel corso dei vari procedimenti ispettivi. “Sono stati inseriti in questo gruppo, quindi: o coloro che hanno reso dichiarazioni coerenti e non contraddittorie rispetto a quanto accertato dai sottoscritti Funzionari nel corso della presente verifica;
o coloro che sono stati trovati al lavoro almeno una volta nel corso di sopralluoghi di organi ispettivi;
o coloro che, pur non essendosi presentati a rendere dichiarazione, sono stati nominati come presenti al lavoro da più soggetti di cui ai punti precedenti”. Il verbale ispettivo proviene dai funzionari che sono pervenuti alla suddetta conclusione CP_1
all'esito di una complessa attività di accertamento durata anni che ha comportato l'esame di copiosissima documentazione e l'audizione di decine di lavoratori. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. L,
Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. ex plurimis
Cass. 10427/2014). Giova al riguardo evidenziare che, secondo l'autorevole e condivisibile orientamento della Corte Regolatrice, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex multis, Sentenza n. 282/2025 pubbl. il 13/03/2025 RG n. 2000/2024 13 tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 27 febbraio 2025, n. 5144 e 17 maggio 2024, n.
13792.).
Alla luce delle superiori premesse il giudice ritiene di poter fondare il proprio convincimento circa la reale sussistenza del suddetto rapporto di lavoro proprio dagli accertamenti compiuti dagli organi ispettivi dell' che CP_1
annoverano la ricorrente tra i 45 dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato reputato reale e non fittizio. Quanto ai tempi e la durata del suddetto di rapporto di lavoro dalla pagina 126 del verbale e, precisamente dall'ultima pagina dell'elenco allegato al verbale, si evince che la suddetta ha lavorato per
102 giornate lavorative per l'anno 2022 dal 04 giugno al 20 ottobre e da giugno a dicembre 2023, per un totale di 102 giornate, come si evince anche dalla comunicazione e dalle buste paga depositate a corredo del ricorso. CP_4
Pertanto, occorre concludere per la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra l'azienda agricola e la ricorrente nell'anno 2022 e 2023, CP_3
con conseguente diritto di di essere iscritta nell'elenco dei Parte_1
lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno 2022 e 2023 Va accolta, altresì la domanda relativa al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, in relazione all'anno 2022, per 102 giornate lavorative, sussistendo il requisito contributivo e per l'anno 2023 , per 102 giornate lavorative ..
Il ricorso va dunque accolto.
Le spese seguono la soccombenza, tenendo conto del valore della causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti iscritti ai NN 1998 e 2839 e del ruolo generale dell'anno 2024, così provvede:
1. Accoglie la domanda e dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra e l'azienda agricola per l'anno Parte_1 Parte_2
2022e 2023 per n.102 giornate e, per l'effetto, condanna l' alla iscrizione CP_1
della ricorrente negli elenchi agricoli presso il Comune di residenza per i suddetti anni;
2. condanna l' alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, CP_1
dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 e 2023 per il numero di giornate di lavoro effettivamente compiute (n.102), oltre interessi legali con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, fino al soddisfo.
3. ON , parte ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese giudiziali ca favore di parte ricorrente, che liquida in € 1865,00, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore dell'avvocato, dichiaratosi antistatario.
Palmi 8 ottobre 2025
IL GOP
Dott.ssa GE AR NE