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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel.
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 15.11.24 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2134/23 r.g. sez. lav., vertente tra rappresentata e difesa come in atti dall'avv. MASSIMO Parte_1
FARINA E DALL'AVV. ANGELA ESPOSITO;
appellante e
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, E CP_1 CP_2 rappresentati e difesi come da procura notarile in atti, dall'Avv: MAURO ELBERTI;
appellato
MOTIVI FATTO E DIRITTO
L'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n. 4579/23 con la quale il Tribunale di NAPOLI ha rigettato, previa riunione dei relativi ricorsi, l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n° 371 2022 00117261 20 e n. 371 2023 00001821 69, recanti la richiesta di pagamento di contributi della Gestione Commercianti relativi agli anni dal 2015 al 2022. La ricorrente in primo grado aveva dedotto, stante l'iscrizione di ufficio, che la stessa si fondasse su erronei presupposti ed in particolare sul fatto che ella disimpegnasse attività lavorativa prevalente e abituale, in favore della società “International Camping Resort Village srl.. Il primo giudice ha ritenuto fondata la pretesa contributiva sulla scorta delle allegazioni effettuate dall' , costituenti prova, anche in termini presuntivi, dell'esercizio di attività lavorativa abituale CP_1
e prevalente. In particolare ha evidenziato che la ( di cui Controparte_3 la ricorrente era socia) non aveva più svolto alcuna attività di impresa a far data dal decreto del Tribunale di Napoli del 12.05.2011 con cui venivano sottoposte a sequestro preventivo le quote partecipative ed il complesso aziendale. Tuttavia, l'obbligo di iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti, cessato per effetto del sequestro, si riattivava dal mese di luglio 2015, allorquando veniva posto in essere un contratto di affitto di ramo d'azienda, tra la cedente
“ e la cessionaria “International Camping Resort Controparte_3 Village s.r.l.”, di cui era socia ed amministratrice unica la . .. e che dai documenti versati in Pt_1 atti è emerso che tale società, benché risultante come inattiva dalla visura camerale, continuasse tuttavia a svolgere regolarmente la propria attività d'impresa a far data dal 2015. In tal senso depongono, invero, le dichiarazioni dei redditi (per gli anni dal 2015 al 2020) trasmesse all'Agenzia delle Entrate, oltre che gli accertamenti effettuati mediante sistema dell' “Hydraweb” di CP_1 rilevazione della forza lavoro. Peraltro, da tali ultime risultanze emerge l'assunzione di operai per tutti gli anni dal 2015 al 2022, per lo svolgimento di varie mansioni di manovalanza, non anche di figure professionali tali da ricoprire cariche direttive, sicché non potrebbe ragionevolmente ipotizzarsi che la sia stata surrogata nello svolgimento delle funzioni di organizzazione e Pt_1 direzione aziendale, perlomeno in mancanza di altri elementi che provino l'estraneità della ricorrente all'attività di impresa. Attività organizzativa e direttiva, dunque di natura gestionale, che certamente rappresenta una forma di partecipazione personale al lavoro aziendale che giustifica l'iscrizione alla Gestione dei Commercianti…” Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame l'appellante deducendone l'erroneità in considerazione del fatto che il primo giudice non aveva tenuto conto del contenuto del provvedimento dell' del 22.07.2020 che costituiva il necessario antefatto logico dell'avviso di addebito n. 371 CP_1
2022 00117261 20 000, da cui emergeva l'assoluta incertezza sulla causale del credito posto che nel predetto provvedimento l'imputazione era derivante dalla sua posizione di socio di snc e non della srl subentrata. In definitiva, l'avviso di addebito impugnato con il ricorso iscritto al n. RG 17104/2022 non poteva avere altra causale che quella indicata nel provvedimento dell' del 22.07.2020, e tale limite non CP_1 poteva essere aggirato con il ricorso ad una presunta “riattivazione” dell'obbligo di iscrizione
“cessato”. Si è infine doluta del fatto che il primo giudice abbia ritenuto provati i presupposti per l'iscrizione sulla scorta dei dati forniti dall' , inidonei a tal fine. CP_1 L' , costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1 All'esito dell'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo. L'appello non può trovare accoglimento. Va subito detto che dedotto nel presente processo è -e deve essere -il rapporto previdenziale che lega la ricorrente all'istituto e l'accertamento in ordine allo stesso. Dunque, restano estranee al processo le eventuali incongruenze dell'atto amministrativo ritenuto dalla ricorrente come presupposto, mentre l'indagine deve concentrarsi sulla ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti a decorrere dall'annualità 2015, ovvero successivamente al fitto di azienda in favore della “International Camping Resort Village srl. da parte della sottoposta a sequestro. Controparte_3
Non è contestato che la ricorrente sia amministratore unico della International Camping Resort Village srl, quel che qui è da accertare è che ricorrano i presupposti di legge per l'iscrizione effettuata di ufficio dall' . CP_1
Come correttamente già osservato dal primo giudice ai sensi dell'art. 1 l. 1397/1960, come sostituito prima dall'art. 1, L. 25 novembre 1971, n. 1088, poi dall'art. 29, primo comma, L. 3 giugno 1975, n. 160 e poi dall'art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. In merito alla fattispecie di diritto che qui interessa la Suprema Corte ha delineato i confini dell'applicabilità della iscrizione in relazione alle concrete attività riconducibili ai soggetti interessati ed in fattispecie rilevante nel caso di specie ha anche circoscritto i limiti delle censure all'apprezzamento in fatto operato dal giudice. Così si è espressa: “…come è noto, a seguito dell'emanazione della norma interpretativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010 (su cui v. Sez. Un. 17076 del 2011 e Corte Cost. n. 15 del 2012) è divenuto oramai non più contestabile che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge,
a fini contributivi, alla gestione commercianti ed alla gestione separata;
19. rimane però sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, come osservato dalla Corte di appello, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale
e prevalente, necessario per l'iscrizione alla gestione commercianti, anche in relazione al socio accomandatario di società di persone (Cass. n. 2665 del 2021; Cass. n. 22086 del 2021); 20. la partecipazione personale al lavoro aziendale va, infatti, tenuta distinta dall'attività di amministratore. Si tratta di attività che riguardano piani giuridici differenti, dal momento che
l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa e', invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. n. 2665 del 2021 cit.); nel caso di specie, i giudici di merito hanno dimostrato di dare il giusto rilievo ai due differenti contributi lavorativi, esprimendo, altresì, il giudizio di "abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale" conformemente all'insegnamento di questa Corte che vuole
l'accertamento dello stesso da effettuarsi non in base ad un criterio predeterminato di tempo e di reddito ma facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società - ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore che dà titolo all'altra iscrizione - (v. per tutte Cass.
n. 8474 del 2017); 22. in definitiva, il giudizio di partecipazione del ricorrente all'attività aziendale
è stato reso, in coerenza con i parametri indicati, valorizzando le attività operative svolte dal ricorrente, nell'ambito societario, distinguendole da quelle tipicamente gestionali. La Corte di appello ha individuato l'oggetto sociale e chiarito, in modo coerente, le ragioni per cui le mansioni svolte dal ricorrente fossero finalizzate, in modo abituale e prevalente, alla realizzazione dello scopo dell'ente; 23. sulla scorta delle precedenti considerazioni, deve ritenersi che la sentenza impugnata non sia inficiata da alcun errore di diritto, Le critiche mosse all'impianto decisionale, a ben vedere, sono finalizzate a contrapporre una diversa ricostruzione degli elementi di causa, sostituendo all'apprezzamento della Corte di merito la propria lettura dei fatti di causa;
…”(Cassazione civile sez. lav., 13/09/2023, n.26420; cfr. anche 20162/24).
La ricorrente si è iscritta alla gestione separata solo nel 2020 e non risulta alcun versamento contributivo. Ella non ha contestato di essere amministratrice unica della società affittuaria e non ha contestato che la stessa avesse i dipendenti indicati dall' e il cui numero è comprovato dalla CP_1 documentazione in atti.
Orbene, ai fini della individuazione della prestazione da parte della ricorrente di un'attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa, la posizione di socio amministratore, le dichiarazioni reddituali, gli assetti occupazionali possono svolgere una funzione probatoria a condizione che tali indicazioni offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa. In definitiva l' su cui ricade l'onere della prova- poteva offrirla in termini presuntivi CP_1 aggregando gli elementi certi positivi e dimostrati. Ed allora va rilevato che non vi sono dubbi che la INTERNATIONAL CAMPING RESORT
VILLAGE srl in questione sia attiva, abbia lavorato e abbia assunto manodopera, come emerge dalla visura, dalla documentazione sulla partita IVA proveniente dalla agenzia delle entrate e dalle dichiarazioni dei redditi allegate dall'istituto ( dalle quali, anzi, risulta un'aumentata redditività negli anni). Che l'attività prosegua è fuor di dubbio poi anche perché trattasi di contratto di affitto di azienda stipulato dall'amministrazione giudiziaria della snc su autorizzazione del giudice, cui deve riconoscersi un controllo quantomeno di effettività e legalità. E se l'attività opera e prosegue negli anni qui oggetto di accertamento essa deve essere organizzata, deve essere organizzata la forza lavoro in essa impiegata. Va detto che sin dal primo grado l' ha dedotto che dal sistema dell'I.N.P.S. Hydraweb di CP_1 rilevazione della forza lavoro ( il cui estratto è stato allegato), emergeva l'assunzione di operai per tutti gli anni dal 2015 al 2022; e che trattavasi di manovalanza assunta dalla s.r.l. … esclusivamente figure professionali di operai, spesso in part-time e comunque per brevi periodi di lavoro.
Da detto prospetto risulta anche un incremento occupazionale che è ben in linea con il dato sopra sottolineato emergente dalle dichiarazioni reddituali.
A fronte di questa deduzione, la non ha mosso contestazioni specifiche argomentando sulla Pt_1 presenza di figure lavorative che non fossero operai e allegando, per esempio, il LUL di cui certamente era in possesso essendo amministratrice.
In altri termini, mentre con la non contestazione si è consolidata la prova che gli unici assunti dalla società fossero operai, altrimenti non è pervenuta dalla ricorrente prova estintiva o modificativa di quella fornita dall' . CP_1 Ed allora il fatto che la fosse l'unica figura aziendale di tipo direttivo, che vi fossero solo Pt_1 operai, che l'attività di lido/ camping/ parcheggio roulotte sia pacificamente proseguita, ed anzi si sia incrementata, lasciano già ritenere che ella lavorasse abitualmente per la società.
Il fatto poi che ella non abbia alcun altro reddito diverso (e comunque non abbia versato i contributi alla gestione separata) pure depone nel medesimo senso. In definitiva, tutti gli elementi certi acquisiti sono da ritenersi precisi e concordanti, ciascuno depone univocamente per la presenza di un'attività imprenditoriale attiva, a positiva redditività, che utilizza forza lavoro diretta da una figura appunto direttiva che può essere solo quella della ricorrente che non risulta aver delegato a nessuno il potere gestorio. E' consolidato l'orientamento della giurisprudenza secondo cui: “…Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'esperienza come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. n. 22656/2011); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre
è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. n. 2632/2014)…( cfr. Cassazione civile sez. II, 21/03/2022, (ud. 22/02/2022, dep. 21/03/2022), n.9054).
Tutti gli elementi acquisiti come sopra evidenziati sono a parere del collegio gravi precisi e concordanti e consolidano la prova di cui era onerato l' . CP_1
Si deve, perciò, anche in questa sede, condividere la decisione resa dal primo giudice, con conseguente rigetto del gravame.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• Rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 2906,00 oltre oneri se dovuti in favore dell' ; CP_1
• Contributo unificato come in motivazione. Così deciso in Napoli, il 15.11.24
Il Consigliere rel/ est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel.
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 15.11.24 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2134/23 r.g. sez. lav., vertente tra rappresentata e difesa come in atti dall'avv. MASSIMO Parte_1
FARINA E DALL'AVV. ANGELA ESPOSITO;
appellante e
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, E CP_1 CP_2 rappresentati e difesi come da procura notarile in atti, dall'Avv: MAURO ELBERTI;
appellato
MOTIVI FATTO E DIRITTO
L'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n. 4579/23 con la quale il Tribunale di NAPOLI ha rigettato, previa riunione dei relativi ricorsi, l'opposizione avverso gli avvisi di addebito n° 371 2022 00117261 20 e n. 371 2023 00001821 69, recanti la richiesta di pagamento di contributi della Gestione Commercianti relativi agli anni dal 2015 al 2022. La ricorrente in primo grado aveva dedotto, stante l'iscrizione di ufficio, che la stessa si fondasse su erronei presupposti ed in particolare sul fatto che ella disimpegnasse attività lavorativa prevalente e abituale, in favore della società “International Camping Resort Village srl.. Il primo giudice ha ritenuto fondata la pretesa contributiva sulla scorta delle allegazioni effettuate dall' , costituenti prova, anche in termini presuntivi, dell'esercizio di attività lavorativa abituale CP_1
e prevalente. In particolare ha evidenziato che la ( di cui Controparte_3 la ricorrente era socia) non aveva più svolto alcuna attività di impresa a far data dal decreto del Tribunale di Napoli del 12.05.2011 con cui venivano sottoposte a sequestro preventivo le quote partecipative ed il complesso aziendale. Tuttavia, l'obbligo di iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti, cessato per effetto del sequestro, si riattivava dal mese di luglio 2015, allorquando veniva posto in essere un contratto di affitto di ramo d'azienda, tra la cedente
“ e la cessionaria “International Camping Resort Controparte_3 Village s.r.l.”, di cui era socia ed amministratrice unica la . .. e che dai documenti versati in Pt_1 atti è emerso che tale società, benché risultante come inattiva dalla visura camerale, continuasse tuttavia a svolgere regolarmente la propria attività d'impresa a far data dal 2015. In tal senso depongono, invero, le dichiarazioni dei redditi (per gli anni dal 2015 al 2020) trasmesse all'Agenzia delle Entrate, oltre che gli accertamenti effettuati mediante sistema dell' “Hydraweb” di CP_1 rilevazione della forza lavoro. Peraltro, da tali ultime risultanze emerge l'assunzione di operai per tutti gli anni dal 2015 al 2022, per lo svolgimento di varie mansioni di manovalanza, non anche di figure professionali tali da ricoprire cariche direttive, sicché non potrebbe ragionevolmente ipotizzarsi che la sia stata surrogata nello svolgimento delle funzioni di organizzazione e Pt_1 direzione aziendale, perlomeno in mancanza di altri elementi che provino l'estraneità della ricorrente all'attività di impresa. Attività organizzativa e direttiva, dunque di natura gestionale, che certamente rappresenta una forma di partecipazione personale al lavoro aziendale che giustifica l'iscrizione alla Gestione dei Commercianti…” Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame l'appellante deducendone l'erroneità in considerazione del fatto che il primo giudice non aveva tenuto conto del contenuto del provvedimento dell' del 22.07.2020 che costituiva il necessario antefatto logico dell'avviso di addebito n. 371 CP_1
2022 00117261 20 000, da cui emergeva l'assoluta incertezza sulla causale del credito posto che nel predetto provvedimento l'imputazione era derivante dalla sua posizione di socio di snc e non della srl subentrata. In definitiva, l'avviso di addebito impugnato con il ricorso iscritto al n. RG 17104/2022 non poteva avere altra causale che quella indicata nel provvedimento dell' del 22.07.2020, e tale limite non CP_1 poteva essere aggirato con il ricorso ad una presunta “riattivazione” dell'obbligo di iscrizione
“cessato”. Si è infine doluta del fatto che il primo giudice abbia ritenuto provati i presupposti per l'iscrizione sulla scorta dei dati forniti dall' , inidonei a tal fine. CP_1 L' , costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1 All'esito dell'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo. L'appello non può trovare accoglimento. Va subito detto che dedotto nel presente processo è -e deve essere -il rapporto previdenziale che lega la ricorrente all'istituto e l'accertamento in ordine allo stesso. Dunque, restano estranee al processo le eventuali incongruenze dell'atto amministrativo ritenuto dalla ricorrente come presupposto, mentre l'indagine deve concentrarsi sulla ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti a decorrere dall'annualità 2015, ovvero successivamente al fitto di azienda in favore della “International Camping Resort Village srl. da parte della sottoposta a sequestro. Controparte_3
Non è contestato che la ricorrente sia amministratore unico della International Camping Resort Village srl, quel che qui è da accertare è che ricorrano i presupposti di legge per l'iscrizione effettuata di ufficio dall' . CP_1
Come correttamente già osservato dal primo giudice ai sensi dell'art. 1 l. 1397/1960, come sostituito prima dall'art. 1, L. 25 novembre 1971, n. 1088, poi dall'art. 29, primo comma, L. 3 giugno 1975, n. 160 e poi dall'art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. In merito alla fattispecie di diritto che qui interessa la Suprema Corte ha delineato i confini dell'applicabilità della iscrizione in relazione alle concrete attività riconducibili ai soggetti interessati ed in fattispecie rilevante nel caso di specie ha anche circoscritto i limiti delle censure all'apprezzamento in fatto operato dal giudice. Così si è espressa: “…come è noto, a seguito dell'emanazione della norma interpretativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010 (su cui v. Sez. Un. 17076 del 2011 e Corte Cost. n. 15 del 2012) è divenuto oramai non più contestabile che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge,
a fini contributivi, alla gestione commercianti ed alla gestione separata;
19. rimane però sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, come osservato dalla Corte di appello, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale
e prevalente, necessario per l'iscrizione alla gestione commercianti, anche in relazione al socio accomandatario di società di persone (Cass. n. 2665 del 2021; Cass. n. 22086 del 2021); 20. la partecipazione personale al lavoro aziendale va, infatti, tenuta distinta dall'attività di amministratore. Si tratta di attività che riguardano piani giuridici differenti, dal momento che
l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa e', invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. n. 2665 del 2021 cit.); nel caso di specie, i giudici di merito hanno dimostrato di dare il giusto rilievo ai due differenti contributi lavorativi, esprimendo, altresì, il giudizio di "abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale" conformemente all'insegnamento di questa Corte che vuole
l'accertamento dello stesso da effettuarsi non in base ad un criterio predeterminato di tempo e di reddito ma facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società - ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore che dà titolo all'altra iscrizione - (v. per tutte Cass.
n. 8474 del 2017); 22. in definitiva, il giudizio di partecipazione del ricorrente all'attività aziendale
è stato reso, in coerenza con i parametri indicati, valorizzando le attività operative svolte dal ricorrente, nell'ambito societario, distinguendole da quelle tipicamente gestionali. La Corte di appello ha individuato l'oggetto sociale e chiarito, in modo coerente, le ragioni per cui le mansioni svolte dal ricorrente fossero finalizzate, in modo abituale e prevalente, alla realizzazione dello scopo dell'ente; 23. sulla scorta delle precedenti considerazioni, deve ritenersi che la sentenza impugnata non sia inficiata da alcun errore di diritto, Le critiche mosse all'impianto decisionale, a ben vedere, sono finalizzate a contrapporre una diversa ricostruzione degli elementi di causa, sostituendo all'apprezzamento della Corte di merito la propria lettura dei fatti di causa;
…”(Cassazione civile sez. lav., 13/09/2023, n.26420; cfr. anche 20162/24).
La ricorrente si è iscritta alla gestione separata solo nel 2020 e non risulta alcun versamento contributivo. Ella non ha contestato di essere amministratrice unica della società affittuaria e non ha contestato che la stessa avesse i dipendenti indicati dall' e il cui numero è comprovato dalla CP_1 documentazione in atti.
Orbene, ai fini della individuazione della prestazione da parte della ricorrente di un'attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa, la posizione di socio amministratore, le dichiarazioni reddituali, gli assetti occupazionali possono svolgere una funzione probatoria a condizione che tali indicazioni offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa. In definitiva l' su cui ricade l'onere della prova- poteva offrirla in termini presuntivi CP_1 aggregando gli elementi certi positivi e dimostrati. Ed allora va rilevato che non vi sono dubbi che la INTERNATIONAL CAMPING RESORT
VILLAGE srl in questione sia attiva, abbia lavorato e abbia assunto manodopera, come emerge dalla visura, dalla documentazione sulla partita IVA proveniente dalla agenzia delle entrate e dalle dichiarazioni dei redditi allegate dall'istituto ( dalle quali, anzi, risulta un'aumentata redditività negli anni). Che l'attività prosegua è fuor di dubbio poi anche perché trattasi di contratto di affitto di azienda stipulato dall'amministrazione giudiziaria della snc su autorizzazione del giudice, cui deve riconoscersi un controllo quantomeno di effettività e legalità. E se l'attività opera e prosegue negli anni qui oggetto di accertamento essa deve essere organizzata, deve essere organizzata la forza lavoro in essa impiegata. Va detto che sin dal primo grado l' ha dedotto che dal sistema dell'I.N.P.S. Hydraweb di CP_1 rilevazione della forza lavoro ( il cui estratto è stato allegato), emergeva l'assunzione di operai per tutti gli anni dal 2015 al 2022; e che trattavasi di manovalanza assunta dalla s.r.l. … esclusivamente figure professionali di operai, spesso in part-time e comunque per brevi periodi di lavoro.
Da detto prospetto risulta anche un incremento occupazionale che è ben in linea con il dato sopra sottolineato emergente dalle dichiarazioni reddituali.
A fronte di questa deduzione, la non ha mosso contestazioni specifiche argomentando sulla Pt_1 presenza di figure lavorative che non fossero operai e allegando, per esempio, il LUL di cui certamente era in possesso essendo amministratrice.
In altri termini, mentre con la non contestazione si è consolidata la prova che gli unici assunti dalla società fossero operai, altrimenti non è pervenuta dalla ricorrente prova estintiva o modificativa di quella fornita dall' . CP_1 Ed allora il fatto che la fosse l'unica figura aziendale di tipo direttivo, che vi fossero solo Pt_1 operai, che l'attività di lido/ camping/ parcheggio roulotte sia pacificamente proseguita, ed anzi si sia incrementata, lasciano già ritenere che ella lavorasse abitualmente per la società.
Il fatto poi che ella non abbia alcun altro reddito diverso (e comunque non abbia versato i contributi alla gestione separata) pure depone nel medesimo senso. In definitiva, tutti gli elementi certi acquisiti sono da ritenersi precisi e concordanti, ciascuno depone univocamente per la presenza di un'attività imprenditoriale attiva, a positiva redditività, che utilizza forza lavoro diretta da una figura appunto direttiva che può essere solo quella della ricorrente che non risulta aver delegato a nessuno il potere gestorio. E' consolidato l'orientamento della giurisprudenza secondo cui: “…Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'esperienza come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. n. 22656/2011); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre
è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. n. 2632/2014)…( cfr. Cassazione civile sez. II, 21/03/2022, (ud. 22/02/2022, dep. 21/03/2022), n.9054).
Tutti gli elementi acquisiti come sopra evidenziati sono a parere del collegio gravi precisi e concordanti e consolidano la prova di cui era onerato l' . CP_1
Si deve, perciò, anche in questa sede, condividere la decisione resa dal primo giudice, con conseguente rigetto del gravame.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• Rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 2906,00 oltre oneri se dovuti in favore dell' ; CP_1
• Contributo unificato come in motivazione. Così deciso in Napoli, il 15.11.24
Il Consigliere rel/ est. Il Presidente