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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 397/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 397/2023 e promosso da:
, in persona della procuratrice e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iodice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Palmieri n. 36, come da procura in atti
- appellante -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di rappresentante CP_1 sostanziale del signor , rappresentata e difesa dall'avv. Lugi Riccio ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, c.so Re Umberto n. 96, come da procura in atti
- appellata –
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni delle parti
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza 14 settembre 2022, comunicata in data 14 settembre 2022, rep. n.
3852/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino contrariis reiectis in via pregiudiziale e/o
pagina 1 di 14 preliminare - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Parte_1 per le ragioni di cui in atti, in considerazione del fatto che il contratto di finanziamento è stato stipulato con ID NA S.p.A. e non con la convenuta;
- accertare e dichiarare la nullità del mandato processuale e sostanziale rilasciato dal signor alla società e Controparte_2 CP_1 per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione attiva della;
- In via principale CP_1 respingere integralmente le domande avversarie tutte per le ragioni esposte in narrativa e, per
l'effetto, condannare a ripetere gli importi ricevuti in adempimento della sentenza di CP_1 primo grado e precisamente € 13.378,61. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma adita, contrariis reiectis RIGETTARE integralmente l'appello ex adverso proposto, sia per quanto attiene alle eccezioni preliminari, ivi compresa la nuova eccezione di carenza di legittimazione passiva, sia nel merito, rigettando, altresì, la richiesta istruttoria di , e per l'effetto, CONFERMARE la sentenza di primo grado;
Parte_1
DICHIARARE, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, la carenza di legittimazione passiva in proprio di in relazione alla domanda ripetitoria proposta da CP_1 Parte_1 direttamente nei suoi confronti e, per l'effetto, in caso di accoglimento dell'appello, DICHIARARE tenuto alla restituzione di quanto percepito in adempimento della sentenza di primo grado il solo signor . IN VIA ISTRUTTORIA AMMETTERE, ove ritenuto dalla Corte, la CTU Controparte_2 econometrica sul contratto di finanziamento prodotto, formulando all'ausiliario il seguente quesito:
- Accerti il c.t.u. se il contratto di finanziamento, con cessione del quinto dello stipendio prodotto in giudizio sottoscritto tra le parti rispetti la normativa antiusura (Legge 108 del 1996), ed in particolare se il TEG sia superiore al tasso soglia alla data di sottoscrizione. Nel calcolo del TEG venga utilizzata la formula indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione del finanziamento, considerando tra le spese anche le polizze assicurative rischio vita, perdita di stipendio e infortuni funzionalmente collegate all'operazione creditizia. - Determini il c.t.u. l'importo degli interessi pagati dall'esponente, nonché l'importo ogni ulteriore spesa, commissione ed onere connesso all'erogazione del mutuo, ad eccezione delle imposte e tasse. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio, ovvero onorari, spese generali al 15%, esposti, iva e cpa, da corrispondersi a nella sua qualità di rappresentante del signor e CP_1 CP_2 giusta procura all'incasso”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 21.06.2021, quale rappresentante Parte_2 sostanziale del sig. , citava in giudizio avanti al Tribunale di Torino Controparte_2 Pt_1
pagina 2 di 14 allegando di aver stipulato, in data 14/02/2007, con la ID NA PA (dei Parte_1 cui crediti, era poi diventata cessionaria a seguito di un'operazione di Parte_1 cartolarizzazione) il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio avente numero 0026584, estinto anticipatamente il 30/06/2011; la ricorrente lamentava l'usurarietà del finanziamento, atteso che il TEG risultava essere superiore al tasso soglia d'usura relativo al trimestre di stipula, dovendovi includere i costi della polizza credit protection insurance e, conseguentemente, chiedeva dichiararsi, in virtù degli artt. 1815 e 2033 c.c., la nullità di tutti gli interessi applicati e di ogni altro onere, con condanna della convenuta alla restituzione di quanto corrisposto e non dovuto, per un importo calcolato, secondo propria perizia contabile, in euro
7.659,71.
1.2. Si costituiva preliminarmente eccependo la nullità del mandato Parte_1 sostanziale e processuale conferito a dal sig. e chiedendo, nel merito, il Parte_2 CP_2 rigetto delle domande avversarie atteso che il TEG era da considerarsi corretto in quanto, il costo dell'assicurazione, secondo le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti al momento di sottoscrizione del contratto, non andava incluso nello stesso.
1.3. Il Tribunale riteneva di non disporre la CTU econometrica stante la non contestazione dei conteggi allegati da parte ricorrente e, con la sentenza n. 3582/2022 emessa ex art. 281 sexies in data 14/09/2022, dichiarava l'usurarietà del contratto di finanziamento oggetto di causa e la conseguente sua gratuità; per l'effetto condannava a pagare a favore di Parte_1 quale rappresentante sostanziale di , la somma di euro 7.659,71 Parte_2 Controparte_2 oltre interessi ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dal 16/04/2021 fino alla notifica del ricorso, e ai sensi del quarto comma del medesimo art. 1284 c.c., con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo, oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 3.545,00 oltre oneri e accessori.
1.4. In particolare, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione preliminare della Banca di difetto di rappresentanza, sul rilievo che la procura prodotta da conteneva espressi riferimenti al CP_1 potere rappresentativo di natura sostanziale;
nel merito, condividendo il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto (con espresso richiamo alle sentenze: Cass. n. 9298/2018; Cass. n.
22458/2018; Cass. 8806/2017), riteneva che il costo relativo all'assicurazione dovesse essere computato nel TEG e fosse rilevante al fine dell'accertamento dell'usurarietà del contratto, atteso che l'assicurazione era stata contestuale all'erogazione del mutuo, era menzionata nel contratto di finanziamento e la convenuta non aveva fornito prova contraria circa il collegamento tra l'assicurazione stipulata e l'erogazione del credito. Il Tribunale, inoltre, riteneva che non avessero rilievo le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi pagina 3 di 14 della legge sull'usura vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento (che non computavano il costo dell'assicurazione, a differenza delle Istruzioni successive, del 2009 entrate in vigore nel 2010), osservando che le stesse non erano dettate al fine di indicare come deve essere conteggiato in generale il TEG, ma erano rivolte alle banche e agli operatori finanziar i per rilevare il TEGM e, quindi, non erano suscettibili di derogare alle previsioni di cui all'art. 644 c.p. né di avere efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell'ambito del suo accertamento in relazione alla singola operazione.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. il contratto di mutuo si trasformava da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del mutuante.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello chiedendo, oltre Parte_1 all'accoglimento del gravame, la condanna di alla restituzione di quanto pagato in CP_1 esecuzione della decisione di primo grado, pari ad € 13.378,61 ed articolando sei motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo di appello, svolto in via preliminare, la Banca appellante ripropone l'eccezione di difetto di rappresentanza di rispetto a , in nome e per CP_1 Controparte_2 conto del quale dichiara di agire: il mandato processuale e sostanziale sarebbe nullo. Ritiene
l'appellante che il testo della procura, del tutto generico (al doc. sub. 1 fasc. di primo CP_1 grado), pur menzionando il potere di disporre dei diritti in contesa, mancherebbe di ogni riferimento al rapporto contrattuale dedotto in giudizio e non potrebbe, perciò, ritenersi idoneo a conferire la rappresentanza sostanziale, indispensabile per conferire anche la rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c.; inoltre, la procura sostanziale sarebbe nulla per carenza di forma ad substantiam e dovrebbe essere conferita, quanto meno, per scrittura autenticata, considerato, tra l'altro, che essa attribuisce al rappresentante anche il potere di designare un difensore e di conferirgli la procura ad litem e che per quest'ultimo atto, l'art. 83 c.p.c. prevede la forma pubblica o della scrittura autenticata. Sul punto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi.
2.2. Con il secondo motivo, deduce per la prima volta la propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva rispetto alle domande avversarie, circostanza che sarebbe stata ingiustamente ignorata dal primo Giudice sebbene si trattasse di questione rilevabile d'ufficio: il contratto di finanziamento oggetto di causa non era stato stipulato originariamente da
[...]
ma da ID NA S.p.a., la quale aveva ceduto il credito a Neos Finance S.p.a. Pt_1
(poi, a seguito di vari passaggi, divenuta ) nell'ambito di un'operazione di Parte_1 cartolarizzazione;
la banca appellante, quindi, sarebbe subentrata solo nella titolarità del credito, non essendo cessionaria del contratto, per cui non sarebbe passivamente legittimata per la pagina 4 di 14 domanda di nullità ex art. 1815, 2° co. c.c. e 1419 c.c., restando responsabile, per i vizi genetici del contratto, unicamente la ID NA.
2.3. Con il terzo motivo di appello, censura la decisione del Tribunale nella parte Parte_1 in cui ha accolto le domande di nullità ex art. 1815, 2° co, c.c., ritenendo che il premio della polizza assicurativa andasse incluso nel calcolo del TEG ai fini dell'usura: il TEG del contratto per cui è causa, sarebbe in linea con i tassi soglia vigenti all'epoca della conclusione del rapporto, ed era stato correttamente determinato in base alle Istruzioni di Vigilanza del periodo di riferimento ed ai chiarimenti forniti da Banca d'Italia, aggiornati al 2002, denominati “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”. Peraltro, nel caso di specie, il signor aveva stipulato polizza n. 000907556 con , CP_2 Controparte_3 decorrente dall'1/03/2007 (doc.2 fascicolo di primo grado parte ricorrente), obbligatoria per legge, in occasione di un finanziamento (il cui assicurato è appunto ), costituendo Controparte_2
l'adempimento dell'obbligo di legge previsto dall'art. 54 D.P.R., 5 gennaio 1950, n. 180 secon do cui le cessioni di quote di stipendio o di salario devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego, non trovando applicazione in questi casi l'art. 644 c.p.
Il Giudice di primo grado si sarebbe quindi pronunciato senza esaminare le argomentazioni proposte dalla Banca volte a dimostrare che la polizza è collegata non all'erogazione del finanziamento (della cui usurarietà si controverte), ma alla cessione della quota di salario ed assolve ad una funzione di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni generate dal contratto di finanziamento attenendo, per ciò stesso, non al momento genetico dell'erogazione del credito, ma a quello funzionale della sua attuazione.
2.4. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta la disomogeneità e asimmetria tra il metodo di calcolo del TEGM e del TEG per il periodo ante 2010: trattandosi di contratto di finanziamento stipulato nel 2007, il TEG era stato calcolato in modo conforme alle Istruzioni di
Vigilanza fornite, all'epoca, dalla Banca d'Italia, che non includevano nel calcolo del costo del credito il premio di polizza, pur se si trattava di polizza obbligatoria ai sensi dell'art. 54 D.P.R.
180/50; il TEGM rilevato trimestralmente, e quindi anche il tasso soglia, non teneva conto, al tempo della stipula, del costo di polizza, mentre nel giudizio di primo grado (ignorando anche la perizia prodotta dalla Banca) si sarebbe operato un calcolo del tasso soglia comprensivo di tale voce, in violazione del principio di simmetria ed omogeneità nel calcolo dei tassi, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
2.5. Con il quinto motivo di appello l'appellante si duole dell'errata condanna pronunciata in primo grado atteso che essa, fondandosi esclusivamente sui conteggi proposti dalla ricorrente, non ha pagina 5 di 14 tenuto conto delle argomentazioni proposte dalla banca in ordine alle conseguenze derivanti dall'estinzione del finanziamento.
2.6. Con l'ultimo motivo di appello la Banca appellante lamenta l'errata applicazione degli interessi ex art. 1284 quarto comma, c.c. che va applicata solo nei casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, mentre nel caso di specie la domanda di aveva ad oggetto una CP_1 presunta violazione della legge n. 108/96
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 luglio 2023 si è costituita in giudizio come in epigrafe rappresentata e difesa, chiedendo alla Corte di dichiarare Parte_2 inammissibile e/o infondato e respingere l'appello proposto e di Parte_1 confermare la sentenza del Tribunale di Torino.
3.1. In particolare, parte appellata, condivide il percorso logico ed argomentativo del primo giudice sul conferimento di mandato del sig. a ritendo il primo motivo di appello CP_2 CP_1 destituito di fondamento, precisando che in ogni caso, anche a voler considerare l'esistenza di un vizio della procura, esso sarebbe sanabile senza inficiare il processo. Quanto all'asserita carenza di legittimazione passiva di l'appellata ne evidenzia oltre che la tardività, Parte_1 anche l'infondatezza, atteso che la Banca in primo grado ha tenuto un comportamento processuale inequivocabilmente integrante il riconoscimento della propria qualità di parte sostanziale e non ha provveduto a depositare in atti il contratto di cessione di crediti, risultando tardiva ed inammissibile ex art. 345 c.p.c., la produzione in questo grado di giudi zio del documento n. 4 chiamato “Lettera di ID NA all'INPS del 17 febbraio 2007” con la quale la finanziaria segnala all'Istituto l'avvenuta cessione del credito. In ogni caso, troverebbe applicazione l'art. 125 septies TUB sulla cessione dei crediti laddove prevede che il “consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 c.c.”
3.2. Quanto agli altri motivi di appello sul merito, l'appellata ribadisce che vadano rigettati in quanto infondati, essendo ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenziale di legittimità e di merito in senso contrario, ribadendo gli argomenti giuridici del Tribunale e citando apposita giurisprudenza.
4. Alla prima udienza, svoltasi dinanzi al Consigliere Istruttore in data 26/09/2023 le parti hanno richiamato le rispettive difese e la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. con assegnazione dei termini a ritroso per il deposito degli scritti conclusivi e precisazione delle conclusioni come in epigrafe.
Successivamente, all'udienza del 22/01/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 6 di 14 5. Preliminare alla delibazione del merito della controversia, è la decisione relativa alla eccezione di nullità della procura sostanziale conferita da a e, sulla base di Controparte_2 Controparte_1 essa, la nullità della procura alle liti conferita da al difensore. CP_1
Tali eccezioni sono infondate.
Ritiene la Corte, condividendo quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. I 24.5.2004 n.
9893) che, in base all'art. 77 cpc: “il potere di stare in giudizio in nome e per conto di altri (e di rilasciare, eventualmente, in tale veste, anche la procura al difensore, ove occorra) presuppone, salvi i casi di rappresentanza legale (art. 75 c.p.c.) un mandato che abbia forma scritta e conferisca potere rappresentativo anche con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il potere di agire o di resistere in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla titolarità del bene della vita in relazione al quale venga richiesta tutela in giudizio. Il principio di cui all'art. 1392 c.c., in forza del quale la procura non ha effetto se non sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica, peraltro, con riferimento all'incarico di gestire una lite, in ordine al quale non assume rilevanza lo scopo cui il giudizio è strumentalmente diretto” ed ancora e più chiaramente, secondo la Cassazione n. 128/2002: “L'art.77 cpc nel prevedere la forma scritta per il conferimento del potere di stare in giudizio a nome di un altro soggetto, non richiede ulteriori requisiti formali, quale l'adozione dell'atto notarile né particolari strumenti di pubblicità”.
Correttamente e condivisibilmente, dunque, ha argomentato il Tribunale ritenendo rispondente a legge la procura sostanziale rilasciata dal signor alla CP_2 CP_1
6. Parimenti deve respingersi l'eccezione, svolta con secondo motivo di appello, di “difetto di legittimazione passiva” di che, in realtà, deve essere qualificata come eccezione Parte_1 di carenza di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Come è noto, mentre la legittimazione dipende dalla prospettazione e dalla domanda (e nel caso nella domanda introduttiva si afferma creditore di ) e la carenza Controparte_2 CP_4 della legittimazione è rilevabile in ogni grado e stato del giudizio, anche d'ufficio dal giudice, la questione della titolarità del rapporto (attiva e passiva) attiene al merito della decisione e, quindi, alla fondatezza della domanda in concreto proposta (Cass. SSUU n. 2951 del 2016). Nel caso di specie, l'eccezione di carenza della titolarità del rapporto dedotto in giudizio è stata sollevata da parte appellante solo in questo grado e non è provata.
La Corte deve infatti dichiarare inammissibile il nuovo documento che parte appellante produce come documento n. 4 (lettera avente ad oggetto: “contratto n. 26584 del 14/02/2007 intestato a
). Come è noto, in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono Controparte_2 essere prodotti nuovi documenti a meno che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (art. 345 comma 3 cpc) e pagina 7 di 14 nel caso di specie il documento non reca alcuna data ma è presumibile sia antecedente al giudizio di primo grado incardinato nel 2021.
Resta solo da aggiungere che non solo ha svolto difese incompatibili con la Parte_1 negazione della titolarità del rapporto e che vi è in atti (prodotta in primo grado dall'odierna parte appellata) comunicazione 5.9.18 di con la quale la banca comunica al sig. Parte_1
l'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento e lo informa che “eventuali quote CP_2 versate in eccedenza successivamente alla data di estinzione verranno dalla RI
[ ] rimborsate tramite bonifico sul c/c bancario al medesimo intestato. CP_4
6.1 Quanto al merito di cui al terzo, quarto e quinto motivo di appello, che possono essere di seguito trattati unitariamente, l'appello è parimenti infondato e deve essere respinto.
Pacifico che oggetto del presente contenzioso è il contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato dal signor in data 14/02/2007 ed estinto anticipatamente il Controparte_2
30/06/2011 nel quale è ricompreso il costo del premio di assicurazione obbligatoria sottoscritta dal mutuatario. In sostanza, ciò cui si duole parte appellante è la ricomprensione, nonché la modalità di calcolo, delle spese di polizza assicurativa nel TEG, dunque, la ritenuta usurarietà del tasso pattuito in contratto nonché le conseguenze dell'estinzione anticipata e il principio di simmetria tra TEG E TEGM.
In proposito, la Corte osserva quanto segue.
I costi assicurativi sostenuti da per stipulare il contratto di finanziamento da Controparte_2 rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, devono essere inclusi nel calcolo del TEG.
L'art. 644 c.p., che delinea l'usura tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto il profilo civilistico, dispone i al comma 4 che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”. Il costo dell'assicurazione a copertura del rischio morte e del rischio di perdita impiego è una spesa collegata all'erogazione del credito. Ed infatti: è condizione per accedere al finanziamento (obbligatoria ex art. 54 D.P.R. 180/1950); è contestuale all'erogazione del finanziamento;
è menzionata nel contratto ed è volta a garantire alla beneficiaria il rimborso del credito qualora si verifichino eventi che pregiudichino l'esistenza in vita del mutuatario, la sua capacità lavorativa o il suo reddito, traducendosi in un vantaggio per la banca finanziatrice;
ha quindi natura remunerativa per quest'ultima. Come statuito, in conformità al consolidato orientamento di legittimità, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.29501/2023
(che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.1524/2019 resa in un caso analogo a quello in esame, di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio): <ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo,
pagina 8 di 14 all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del 21/06/2023; Sez. 3,
Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del
06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice>>.
La Suprema Corte è giunta a tale ormai stabile orientamento (i) evidenziando la centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria, che considera rilevanti “tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito”, con carattere “onnicomprensivo” nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito, (ii) osservando che l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comporterebbe “il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse” (v. Cass. civ. 8806/17;
Cass. civ. 22458/2018; Cass. civ. 3025/2022), (iii) rilevando che l' obbligatorietà per legge dell'assicurazione prevista dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950 per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, non ne esclude la connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, da valutare in considerazione della sua incidenza economica diretta ed indiretta sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento (Cass. civ. 22458/2018) e (iv) sottolineando che tale assicurazione è volta a garantire il mutuante nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario
(Cass. civ. 17466/2020).
Né vale ad escludere la natura usuraria del contratto, la considerazione che le Istruzioni della
Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludessero dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame (a differenza delle Istruzioni successive, del 2009 entrate in vigore nel 2010).
Le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero emana trimestralmente il decreto nel quale indica il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura ai sensi degli artt. 2 L. 108/1996 e 644 comma 3 c.p.
Le stesse non hanno quindi alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato alla singola operazione, sia perché non sono finalizzate a pagina 9 di 14 stabilire il TEG del singolo caso, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla norma di cui all'art. 644 comma 4 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del TEG.
Si richiamano le seguenti statuizioni di Cass. civ. 29501/2023 sopra citata, conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità: -occorre distinguere il tasso soglia disciplinato dal comma 3 dell'art. 644 c.p., secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, dal “costo complessivo del credito” regolato dal comma 4 dell'art. 644 c.p.; solo il comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del comma 4 “descrive
l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo”; -la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 L. 108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio;
“le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018)”;
-la “centralità sistematica” dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia; -pertanto “Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le
Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione”; - occorre infatti attenersi al tenore testuale della norma primaria, “senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva”; sicché “l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia.
L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito”.
La giurisprudenza di legittimità (vedi da ultimo Cassazione sez.
6-1 n. 3025 del 01/02/2022) è consolidata nell'affermare: (i)che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto pagina 10 di 14 nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
sin dalla sentenza n. 8806 del 5.04.2017 (in senso conforme Cassazione n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio); la Cassazione ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p. - secondo cui
"per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia;
(ii) che quindi non ha nessun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi;
in proposito, la Corte (sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018) ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli;
(iii) che in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica (vedi Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020); in particolare, è stato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al D.M. 22 marzo
2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori
(avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 200 3) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (vedi anche Cassazione sez.
6-1 n. 37058 del 26.11.2021: - che questa Corte (Cass. n. 8806 del 05/04/2017; in senso conforme Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
- che, in particolare, la predetta sentenza ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come
pagina 11 di 14 definita dall'art. 644 c.p., comma 5 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia;
- che ne consegue che non ha nessun rilievo che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 la Banca d'Italia non avesse inserito i costi assicurativi;
che, in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a
Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inseriscano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., comma 5, dovrebbe essere inclusa - si trattava della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli (come correttamente fatto dalla sentenza impugnata); che, d'altra parte, erronea l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui sarebbe elemento imprescindibile ai fini di accertare l'usurarietà del tasso applicato
l'omogeneità dei termini di comparazione;
- che, in proposito, questa Corte, nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, nel ribadire l'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica, ha, altresì, affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al D.M. 22 marzo 2002, difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal D.M. 25 marzo 2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.
3.iii)"; che, data
l'eadem ratio, tale ragionamento (che non ritiene quindi essenziale l'omogeneità delle grandezze da porre al confronto) deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al D.M. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto”.
Neppure si ritiene condivisibile l'argomento fondato sul differente aspetto della mancanza di omogeneità nella formazione dei panieri per la comparazione dei costi, dovendosi riconoscere (da ultimo Cass. sez. VI ord. 26.11.2021 n. 37058) che la questione, alla luce del fatto che non è pretesa o disciplinata da alcuna specifica disposizione normativa, non può risolversi in una pagina 12 di 14 sostanziale disapplicazione della norma penale, come sarebbe se si limitasse solo per questo la onnicomprensività, ai fini dell'usura, degli oneri in essa previsti nella formazione del TEG del singolo rapporto da portare a confronto con il tasso soglia di riferimento.
Analogamente, non sono fondate le prospettazioni afferenti gli interessi.
Ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
La conseguenza sanzionatoria del carattere usurario del contratto di finanziamento è la non debenza, e quindi la restituzione da parte della banca finanziatrice, di tutti gli importi c he rientrano nella fattispecie dell'art. 644 comma 4 c.p., sicché il contratto si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore della banca.
Si richiama sul punto la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2550/2024, che in un caso analogo a quello in esame ha rilevato che “La gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica…l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della disciplina sanzionatoria”, facendo anche riferimento alla decisione del Collegio di
Coordinamento Arbitro Bancario Finanziario n. 12830/18 che ha stabilito che “una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. - letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. - che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.
Nello stesso senso si è già espressa questa Corte d'Appello con la sentenza del 30.10.2020, ritenendo che la conseguenza logica della statuizione di usurarietà del contratto, conteggiando nel
TEG i costi assicurativi, “è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”.
6.2. Quanto al sesto motivo di appello, sull'applicazione degli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. la Corte ne rileva l'infondatezza alla luce anche della recente indicazione della
Suprema Corte (Cassazione sez. 3^, 3.1.2023 n. 61: “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.”) dalla quale non si discosta la successiva ordinanza n. 28413 del 5.11.2024.
6.3. Deve pertanto essere confermata la sentenza del Tribunale di Torino qui impugnata.
pagina 13 di 14
7. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (scaglione da euro 5.201 a euro 26 mila, valori medi ed esclusione della fase di trattazione e istruttoria in assenza di prove costituende), vanno poste a carico di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore. Parte_1
8. Stante l'esito del gravame, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di rappresentante Controparte_1 sostanziale di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte, così decide: Controparte_2
1) Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3582/2022 del Parte_1
14/09/2022 del Tribunale di Torino nel giudizio iscritto con R.G. 13558/2021;
2) Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite del grado in favore di parte appellata che liquida in complessivi € 3.966,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA di legge se dovuta;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del
14/02/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 397/2023 e promosso da:
, in persona della procuratrice e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Iodice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Palmieri n. 36, come da procura in atti
- appellante -
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di rappresentante CP_1 sostanziale del signor , rappresentata e difesa dall'avv. Lugi Riccio ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, c.so Re Umberto n. 96, come da procura in atti
- appellata –
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni delle parti
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza 14 settembre 2022, comunicata in data 14 settembre 2022, rep. n.
3852/2022, pronunciata dal Tribunale di Torino contrariis reiectis in via pregiudiziale e/o
pagina 1 di 14 preliminare - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Parte_1 per le ragioni di cui in atti, in considerazione del fatto che il contratto di finanziamento è stato stipulato con ID NA S.p.A. e non con la convenuta;
- accertare e dichiarare la nullità del mandato processuale e sostanziale rilasciato dal signor alla società e Controparte_2 CP_1 per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione attiva della;
- In via principale CP_1 respingere integralmente le domande avversarie tutte per le ragioni esposte in narrativa e, per
l'effetto, condannare a ripetere gli importi ricevuti in adempimento della sentenza di CP_1 primo grado e precisamente € 13.378,61. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma adita, contrariis reiectis RIGETTARE integralmente l'appello ex adverso proposto, sia per quanto attiene alle eccezioni preliminari, ivi compresa la nuova eccezione di carenza di legittimazione passiva, sia nel merito, rigettando, altresì, la richiesta istruttoria di , e per l'effetto, CONFERMARE la sentenza di primo grado;
Parte_1
DICHIARARE, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, la carenza di legittimazione passiva in proprio di in relazione alla domanda ripetitoria proposta da CP_1 Parte_1 direttamente nei suoi confronti e, per l'effetto, in caso di accoglimento dell'appello, DICHIARARE tenuto alla restituzione di quanto percepito in adempimento della sentenza di primo grado il solo signor . IN VIA ISTRUTTORIA AMMETTERE, ove ritenuto dalla Corte, la CTU Controparte_2 econometrica sul contratto di finanziamento prodotto, formulando all'ausiliario il seguente quesito:
- Accerti il c.t.u. se il contratto di finanziamento, con cessione del quinto dello stipendio prodotto in giudizio sottoscritto tra le parti rispetti la normativa antiusura (Legge 108 del 1996), ed in particolare se il TEG sia superiore al tasso soglia alla data di sottoscrizione. Nel calcolo del TEG venga utilizzata la formula indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione del finanziamento, considerando tra le spese anche le polizze assicurative rischio vita, perdita di stipendio e infortuni funzionalmente collegate all'operazione creditizia. - Determini il c.t.u. l'importo degli interessi pagati dall'esponente, nonché l'importo ogni ulteriore spesa, commissione ed onere connesso all'erogazione del mutuo, ad eccezione delle imposte e tasse. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio, ovvero onorari, spese generali al 15%, esposti, iva e cpa, da corrispondersi a nella sua qualità di rappresentante del signor e CP_1 CP_2 giusta procura all'incasso”.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 21.06.2021, quale rappresentante Parte_2 sostanziale del sig. , citava in giudizio avanti al Tribunale di Torino Controparte_2 Pt_1
pagina 2 di 14 allegando di aver stipulato, in data 14/02/2007, con la ID NA PA (dei Parte_1 cui crediti, era poi diventata cessionaria a seguito di un'operazione di Parte_1 cartolarizzazione) il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio avente numero 0026584, estinto anticipatamente il 30/06/2011; la ricorrente lamentava l'usurarietà del finanziamento, atteso che il TEG risultava essere superiore al tasso soglia d'usura relativo al trimestre di stipula, dovendovi includere i costi della polizza credit protection insurance e, conseguentemente, chiedeva dichiararsi, in virtù degli artt. 1815 e 2033 c.c., la nullità di tutti gli interessi applicati e di ogni altro onere, con condanna della convenuta alla restituzione di quanto corrisposto e non dovuto, per un importo calcolato, secondo propria perizia contabile, in euro
7.659,71.
1.2. Si costituiva preliminarmente eccependo la nullità del mandato Parte_1 sostanziale e processuale conferito a dal sig. e chiedendo, nel merito, il Parte_2 CP_2 rigetto delle domande avversarie atteso che il TEG era da considerarsi corretto in quanto, il costo dell'assicurazione, secondo le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti al momento di sottoscrizione del contratto, non andava incluso nello stesso.
1.3. Il Tribunale riteneva di non disporre la CTU econometrica stante la non contestazione dei conteggi allegati da parte ricorrente e, con la sentenza n. 3582/2022 emessa ex art. 281 sexies in data 14/09/2022, dichiarava l'usurarietà del contratto di finanziamento oggetto di causa e la conseguente sua gratuità; per l'effetto condannava a pagare a favore di Parte_1 quale rappresentante sostanziale di , la somma di euro 7.659,71 Parte_2 Controparte_2 oltre interessi ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dal 16/04/2021 fino alla notifica del ricorso, e ai sensi del quarto comma del medesimo art. 1284 c.c., con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo, oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 3.545,00 oltre oneri e accessori.
1.4. In particolare, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione preliminare della Banca di difetto di rappresentanza, sul rilievo che la procura prodotta da conteneva espressi riferimenti al CP_1 potere rappresentativo di natura sostanziale;
nel merito, condividendo il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto (con espresso richiamo alle sentenze: Cass. n. 9298/2018; Cass. n.
22458/2018; Cass. 8806/2017), riteneva che il costo relativo all'assicurazione dovesse essere computato nel TEG e fosse rilevante al fine dell'accertamento dell'usurarietà del contratto, atteso che l'assicurazione era stata contestuale all'erogazione del mutuo, era menzionata nel contratto di finanziamento e la convenuta non aveva fornito prova contraria circa il collegamento tra l'assicurazione stipulata e l'erogazione del credito. Il Tribunale, inoltre, riteneva che non avessero rilievo le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi pagina 3 di 14 della legge sull'usura vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento (che non computavano il costo dell'assicurazione, a differenza delle Istruzioni successive, del 2009 entrate in vigore nel 2010), osservando che le stesse non erano dettate al fine di indicare come deve essere conteggiato in generale il TEG, ma erano rivolte alle banche e agli operatori finanziar i per rilevare il TEGM e, quindi, non erano suscettibili di derogare alle previsioni di cui all'art. 644 c.p. né di avere efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell'ambito del suo accertamento in relazione alla singola operazione.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. il contratto di mutuo si trasformava da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del mutuante.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello chiedendo, oltre Parte_1 all'accoglimento del gravame, la condanna di alla restituzione di quanto pagato in CP_1 esecuzione della decisione di primo grado, pari ad € 13.378,61 ed articolando sei motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo di appello, svolto in via preliminare, la Banca appellante ripropone l'eccezione di difetto di rappresentanza di rispetto a , in nome e per CP_1 Controparte_2 conto del quale dichiara di agire: il mandato processuale e sostanziale sarebbe nullo. Ritiene
l'appellante che il testo della procura, del tutto generico (al doc. sub. 1 fasc. di primo CP_1 grado), pur menzionando il potere di disporre dei diritti in contesa, mancherebbe di ogni riferimento al rapporto contrattuale dedotto in giudizio e non potrebbe, perciò, ritenersi idoneo a conferire la rappresentanza sostanziale, indispensabile per conferire anche la rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c.; inoltre, la procura sostanziale sarebbe nulla per carenza di forma ad substantiam e dovrebbe essere conferita, quanto meno, per scrittura autenticata, considerato, tra l'altro, che essa attribuisce al rappresentante anche il potere di designare un difensore e di conferirgli la procura ad litem e che per quest'ultimo atto, l'art. 83 c.p.c. prevede la forma pubblica o della scrittura autenticata. Sul punto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi.
2.2. Con il secondo motivo, deduce per la prima volta la propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva rispetto alle domande avversarie, circostanza che sarebbe stata ingiustamente ignorata dal primo Giudice sebbene si trattasse di questione rilevabile d'ufficio: il contratto di finanziamento oggetto di causa non era stato stipulato originariamente da
[...]
ma da ID NA S.p.a., la quale aveva ceduto il credito a Neos Finance S.p.a. Pt_1
(poi, a seguito di vari passaggi, divenuta ) nell'ambito di un'operazione di Parte_1 cartolarizzazione;
la banca appellante, quindi, sarebbe subentrata solo nella titolarità del credito, non essendo cessionaria del contratto, per cui non sarebbe passivamente legittimata per la pagina 4 di 14 domanda di nullità ex art. 1815, 2° co. c.c. e 1419 c.c., restando responsabile, per i vizi genetici del contratto, unicamente la ID NA.
2.3. Con il terzo motivo di appello, censura la decisione del Tribunale nella parte Parte_1 in cui ha accolto le domande di nullità ex art. 1815, 2° co, c.c., ritenendo che il premio della polizza assicurativa andasse incluso nel calcolo del TEG ai fini dell'usura: il TEG del contratto per cui è causa, sarebbe in linea con i tassi soglia vigenti all'epoca della conclusione del rapporto, ed era stato correttamente determinato in base alle Istruzioni di Vigilanza del periodo di riferimento ed ai chiarimenti forniti da Banca d'Italia, aggiornati al 2002, denominati “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”. Peraltro, nel caso di specie, il signor aveva stipulato polizza n. 000907556 con , CP_2 Controparte_3 decorrente dall'1/03/2007 (doc.2 fascicolo di primo grado parte ricorrente), obbligatoria per legge, in occasione di un finanziamento (il cui assicurato è appunto ), costituendo Controparte_2
l'adempimento dell'obbligo di legge previsto dall'art. 54 D.P.R., 5 gennaio 1950, n. 180 secon do cui le cessioni di quote di stipendio o di salario devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego, non trovando applicazione in questi casi l'art. 644 c.p.
Il Giudice di primo grado si sarebbe quindi pronunciato senza esaminare le argomentazioni proposte dalla Banca volte a dimostrare che la polizza è collegata non all'erogazione del finanziamento (della cui usurarietà si controverte), ma alla cessione della quota di salario ed assolve ad una funzione di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni generate dal contratto di finanziamento attenendo, per ciò stesso, non al momento genetico dell'erogazione del credito, ma a quello funzionale della sua attuazione.
2.4. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamenta la disomogeneità e asimmetria tra il metodo di calcolo del TEGM e del TEG per il periodo ante 2010: trattandosi di contratto di finanziamento stipulato nel 2007, il TEG era stato calcolato in modo conforme alle Istruzioni di
Vigilanza fornite, all'epoca, dalla Banca d'Italia, che non includevano nel calcolo del costo del credito il premio di polizza, pur se si trattava di polizza obbligatoria ai sensi dell'art. 54 D.P.R.
180/50; il TEGM rilevato trimestralmente, e quindi anche il tasso soglia, non teneva conto, al tempo della stipula, del costo di polizza, mentre nel giudizio di primo grado (ignorando anche la perizia prodotta dalla Banca) si sarebbe operato un calcolo del tasso soglia comprensivo di tale voce, in violazione del principio di simmetria ed omogeneità nel calcolo dei tassi, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
2.5. Con il quinto motivo di appello l'appellante si duole dell'errata condanna pronunciata in primo grado atteso che essa, fondandosi esclusivamente sui conteggi proposti dalla ricorrente, non ha pagina 5 di 14 tenuto conto delle argomentazioni proposte dalla banca in ordine alle conseguenze derivanti dall'estinzione del finanziamento.
2.6. Con l'ultimo motivo di appello la Banca appellante lamenta l'errata applicazione degli interessi ex art. 1284 quarto comma, c.c. che va applicata solo nei casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, mentre nel caso di specie la domanda di aveva ad oggetto una CP_1 presunta violazione della legge n. 108/96
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 luglio 2023 si è costituita in giudizio come in epigrafe rappresentata e difesa, chiedendo alla Corte di dichiarare Parte_2 inammissibile e/o infondato e respingere l'appello proposto e di Parte_1 confermare la sentenza del Tribunale di Torino.
3.1. In particolare, parte appellata, condivide il percorso logico ed argomentativo del primo giudice sul conferimento di mandato del sig. a ritendo il primo motivo di appello CP_2 CP_1 destituito di fondamento, precisando che in ogni caso, anche a voler considerare l'esistenza di un vizio della procura, esso sarebbe sanabile senza inficiare il processo. Quanto all'asserita carenza di legittimazione passiva di l'appellata ne evidenzia oltre che la tardività, Parte_1 anche l'infondatezza, atteso che la Banca in primo grado ha tenuto un comportamento processuale inequivocabilmente integrante il riconoscimento della propria qualità di parte sostanziale e non ha provveduto a depositare in atti il contratto di cessione di crediti, risultando tardiva ed inammissibile ex art. 345 c.p.c., la produzione in questo grado di giudi zio del documento n. 4 chiamato “Lettera di ID NA all'INPS del 17 febbraio 2007” con la quale la finanziaria segnala all'Istituto l'avvenuta cessione del credito. In ogni caso, troverebbe applicazione l'art. 125 septies TUB sulla cessione dei crediti laddove prevede che il “consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 c.c.”
3.2. Quanto agli altri motivi di appello sul merito, l'appellata ribadisce che vadano rigettati in quanto infondati, essendo ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenziale di legittimità e di merito in senso contrario, ribadendo gli argomenti giuridici del Tribunale e citando apposita giurisprudenza.
4. Alla prima udienza, svoltasi dinanzi al Consigliere Istruttore in data 26/09/2023 le parti hanno richiamato le rispettive difese e la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. con assegnazione dei termini a ritroso per il deposito degli scritti conclusivi e precisazione delle conclusioni come in epigrafe.
Successivamente, all'udienza del 22/01/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 6 di 14 5. Preliminare alla delibazione del merito della controversia, è la decisione relativa alla eccezione di nullità della procura sostanziale conferita da a e, sulla base di Controparte_2 Controparte_1 essa, la nullità della procura alle liti conferita da al difensore. CP_1
Tali eccezioni sono infondate.
Ritiene la Corte, condividendo quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. I 24.5.2004 n.
9893) che, in base all'art. 77 cpc: “il potere di stare in giudizio in nome e per conto di altri (e di rilasciare, eventualmente, in tale veste, anche la procura al difensore, ove occorra) presuppone, salvi i casi di rappresentanza legale (art. 75 c.p.c.) un mandato che abbia forma scritta e conferisca potere rappresentativo anche con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il potere di agire o di resistere in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla titolarità del bene della vita in relazione al quale venga richiesta tutela in giudizio. Il principio di cui all'art. 1392 c.c., in forza del quale la procura non ha effetto se non sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica, peraltro, con riferimento all'incarico di gestire una lite, in ordine al quale non assume rilevanza lo scopo cui il giudizio è strumentalmente diretto” ed ancora e più chiaramente, secondo la Cassazione n. 128/2002: “L'art.77 cpc nel prevedere la forma scritta per il conferimento del potere di stare in giudizio a nome di un altro soggetto, non richiede ulteriori requisiti formali, quale l'adozione dell'atto notarile né particolari strumenti di pubblicità”.
Correttamente e condivisibilmente, dunque, ha argomentato il Tribunale ritenendo rispondente a legge la procura sostanziale rilasciata dal signor alla CP_2 CP_1
6. Parimenti deve respingersi l'eccezione, svolta con secondo motivo di appello, di “difetto di legittimazione passiva” di che, in realtà, deve essere qualificata come eccezione Parte_1 di carenza di titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Come è noto, mentre la legittimazione dipende dalla prospettazione e dalla domanda (e nel caso nella domanda introduttiva si afferma creditore di ) e la carenza Controparte_2 CP_4 della legittimazione è rilevabile in ogni grado e stato del giudizio, anche d'ufficio dal giudice, la questione della titolarità del rapporto (attiva e passiva) attiene al merito della decisione e, quindi, alla fondatezza della domanda in concreto proposta (Cass. SSUU n. 2951 del 2016). Nel caso di specie, l'eccezione di carenza della titolarità del rapporto dedotto in giudizio è stata sollevata da parte appellante solo in questo grado e non è provata.
La Corte deve infatti dichiarare inammissibile il nuovo documento che parte appellante produce come documento n. 4 (lettera avente ad oggetto: “contratto n. 26584 del 14/02/2007 intestato a
). Come è noto, in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono Controparte_2 essere prodotti nuovi documenti a meno che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (art. 345 comma 3 cpc) e pagina 7 di 14 nel caso di specie il documento non reca alcuna data ma è presumibile sia antecedente al giudizio di primo grado incardinato nel 2021.
Resta solo da aggiungere che non solo ha svolto difese incompatibili con la Parte_1 negazione della titolarità del rapporto e che vi è in atti (prodotta in primo grado dall'odierna parte appellata) comunicazione 5.9.18 di con la quale la banca comunica al sig. Parte_1
l'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento e lo informa che “eventuali quote CP_2 versate in eccedenza successivamente alla data di estinzione verranno dalla RI
[ ] rimborsate tramite bonifico sul c/c bancario al medesimo intestato. CP_4
6.1 Quanto al merito di cui al terzo, quarto e quinto motivo di appello, che possono essere di seguito trattati unitariamente, l'appello è parimenti infondato e deve essere respinto.
Pacifico che oggetto del presente contenzioso è il contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato dal signor in data 14/02/2007 ed estinto anticipatamente il Controparte_2
30/06/2011 nel quale è ricompreso il costo del premio di assicurazione obbligatoria sottoscritta dal mutuatario. In sostanza, ciò cui si duole parte appellante è la ricomprensione, nonché la modalità di calcolo, delle spese di polizza assicurativa nel TEG, dunque, la ritenuta usurarietà del tasso pattuito in contratto nonché le conseguenze dell'estinzione anticipata e il principio di simmetria tra TEG E TEGM.
In proposito, la Corte osserva quanto segue.
I costi assicurativi sostenuti da per stipulare il contratto di finanziamento da Controparte_2 rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, devono essere inclusi nel calcolo del TEG.
L'art. 644 c.p., che delinea l'usura tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto il profilo civilistico, dispone i al comma 4 che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”. Il costo dell'assicurazione a copertura del rischio morte e del rischio di perdita impiego è una spesa collegata all'erogazione del credito. Ed infatti: è condizione per accedere al finanziamento (obbligatoria ex art. 54 D.P.R. 180/1950); è contestuale all'erogazione del finanziamento;
è menzionata nel contratto ed è volta a garantire alla beneficiaria il rimborso del credito qualora si verifichino eventi che pregiudichino l'esistenza in vita del mutuatario, la sua capacità lavorativa o il suo reddito, traducendosi in un vantaggio per la banca finanziatrice;
ha quindi natura remunerativa per quest'ultima. Come statuito, in conformità al consolidato orientamento di legittimità, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.29501/2023
(che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.1524/2019 resa in un caso analogo a quello in esame, di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio): <ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo,
pagina 8 di 14 all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del 21/06/2023; Sez. 3,
Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del
06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice>>.
La Suprema Corte è giunta a tale ormai stabile orientamento (i) evidenziando la centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria, che considera rilevanti “tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito”, con carattere “onnicomprensivo” nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito, (ii) osservando che l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comporterebbe “il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse” (v. Cass. civ. 8806/17;
Cass. civ. 22458/2018; Cass. civ. 3025/2022), (iii) rilevando che l' obbligatorietà per legge dell'assicurazione prevista dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950 per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, non ne esclude la connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, da valutare in considerazione della sua incidenza economica diretta ed indiretta sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento (Cass. civ. 22458/2018) e (iv) sottolineando che tale assicurazione è volta a garantire il mutuante nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario
(Cass. civ. 17466/2020).
Né vale ad escludere la natura usuraria del contratto, la considerazione che le Istruzioni della
Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludessero dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame (a differenza delle Istruzioni successive, del 2009 entrate in vigore nel 2010).
Le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero emana trimestralmente il decreto nel quale indica il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura ai sensi degli artt. 2 L. 108/1996 e 644 comma 3 c.p.
Le stesse non hanno quindi alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato alla singola operazione, sia perché non sono finalizzate a pagina 9 di 14 stabilire il TEG del singolo caso, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla norma di cui all'art. 644 comma 4 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del TEG.
Si richiamano le seguenti statuizioni di Cass. civ. 29501/2023 sopra citata, conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità: -occorre distinguere il tasso soglia disciplinato dal comma 3 dell'art. 644 c.p., secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, dal “costo complessivo del credito” regolato dal comma 4 dell'art. 644 c.p.; solo il comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del comma 4 “descrive
l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo”; -la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 L. 108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio;
“le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018)”;
-la “centralità sistematica” dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia; -pertanto “Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le
Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione”; - occorre infatti attenersi al tenore testuale della norma primaria, “senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva”; sicché “l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia.
L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito”.
La giurisprudenza di legittimità (vedi da ultimo Cassazione sez.
6-1 n. 3025 del 01/02/2022) è consolidata nell'affermare: (i)che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto pagina 10 di 14 nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
sin dalla sentenza n. 8806 del 5.04.2017 (in senso conforme Cassazione n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio); la Cassazione ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p. - secondo cui
"per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia;
(ii) che quindi non ha nessun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi;
in proposito, la Corte (sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018) ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli;
(iii) che in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica (vedi Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020); in particolare, è stato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al D.M. 22 marzo
2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori
(avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 200 3) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (vedi anche Cassazione sez.
6-1 n. 37058 del 26.11.2021: - che questa Corte (Cass. n. 8806 del 05/04/2017; in senso conforme Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
- che, in particolare, la predetta sentenza ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come
pagina 11 di 14 definita dall'art. 644 c.p., comma 5 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia;
- che ne consegue che non ha nessun rilievo che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 la Banca d'Italia non avesse inserito i costi assicurativi;
che, in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a
Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inseriscano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., comma 5, dovrebbe essere inclusa - si trattava della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli (come correttamente fatto dalla sentenza impugnata); che, d'altra parte, erronea l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui sarebbe elemento imprescindibile ai fini di accertare l'usurarietà del tasso applicato
l'omogeneità dei termini di comparazione;
- che, in proposito, questa Corte, nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, nel ribadire l'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica, ha, altresì, affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al D.M. 22 marzo 2002, difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal D.M. 25 marzo 2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.
3.iii)"; che, data
l'eadem ratio, tale ragionamento (che non ritiene quindi essenziale l'omogeneità delle grandezze da porre al confronto) deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al D.M. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto”.
Neppure si ritiene condivisibile l'argomento fondato sul differente aspetto della mancanza di omogeneità nella formazione dei panieri per la comparazione dei costi, dovendosi riconoscere (da ultimo Cass. sez. VI ord. 26.11.2021 n. 37058) che la questione, alla luce del fatto che non è pretesa o disciplinata da alcuna specifica disposizione normativa, non può risolversi in una pagina 12 di 14 sostanziale disapplicazione della norma penale, come sarebbe se si limitasse solo per questo la onnicomprensività, ai fini dell'usura, degli oneri in essa previsti nella formazione del TEG del singolo rapporto da portare a confronto con il tasso soglia di riferimento.
Analogamente, non sono fondate le prospettazioni afferenti gli interessi.
Ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
La conseguenza sanzionatoria del carattere usurario del contratto di finanziamento è la non debenza, e quindi la restituzione da parte della banca finanziatrice, di tutti gli importi c he rientrano nella fattispecie dell'art. 644 comma 4 c.p., sicché il contratto si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore della banca.
Si richiama sul punto la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2550/2024, che in un caso analogo a quello in esame ha rilevato che “La gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica…l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della disciplina sanzionatoria”, facendo anche riferimento alla decisione del Collegio di
Coordinamento Arbitro Bancario Finanziario n. 12830/18 che ha stabilito che “una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. - letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. - che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.
Nello stesso senso si è già espressa questa Corte d'Appello con la sentenza del 30.10.2020, ritenendo che la conseguenza logica della statuizione di usurarietà del contratto, conteggiando nel
TEG i costi assicurativi, “è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”.
6.2. Quanto al sesto motivo di appello, sull'applicazione degli interessi di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. la Corte ne rileva l'infondatezza alla luce anche della recente indicazione della
Suprema Corte (Cassazione sez. 3^, 3.1.2023 n. 61: “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.”) dalla quale non si discosta la successiva ordinanza n. 28413 del 5.11.2024.
6.3. Deve pertanto essere confermata la sentenza del Tribunale di Torino qui impugnata.
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7. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (scaglione da euro 5.201 a euro 26 mila, valori medi ed esclusione della fase di trattazione e istruttoria in assenza di prove costituende), vanno poste a carico di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore. Parte_1
8. Stante l'esito del gravame, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di rappresentante Controparte_1 sostanziale di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte, così decide: Controparte_2
1) Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3582/2022 del Parte_1
14/09/2022 del Tribunale di Torino nel giudizio iscritto con R.G. 13558/2021;
2) Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite del grado in favore di parte appellata che liquida in complessivi € 3.966,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA di legge se dovuta;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del
14/02/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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