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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/07/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 319/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Parte_1 C.F._1
Torresi, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Controparte_1 C.F._2
Massimiliano Bruni e Stefano Ascolani, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “separazione giudiziale”
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 30/1/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha precisato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito: - assegnare alla ricorrente signora l'appartamento (di sua esclusiva Parte_1 proprietà), sito in Montegranaro, Via Fermana Sud n. 67 quale abitazione per sé e per il figlio minore
- assegnare alla ricorrente l'intera quota dell'assegno unico;
- disporre l'affido condiviso del Per_1 minore con collocazione prevalente di questi presso la madre per la sua maggiore capacità e Per_1 possibilità di accudirlo in considerazione della tenera età e della problematicità della sua patologia;
- disporre che il padre, nell'esercizio della potestà genitoriale partecipi alle decisioni da assumere nell'interesse del figlio in relazione ad istruzione, educazione e salute e che, compatibilmente con gli orari di lavoro, incontri il figlio secondo un regolare calendario;
- disponga che il padre, quale concorso per il mantenimento del minore
versi alla la somma mensile di € 500,00 oltre alla partecipazione alle spese Per_1 Pt_1 straordinarie in misura del 50% secondo quanto previsto dal protocollo approvato e vigente presso questo
Ecc.mo Tribunale;
- stante l'affido condiviso, la detrazione fiscale Irpef per il figlio sarà diviso al 50% fra i genitori, come per legge. Qualora uno dei due non possa usufruirne per mancanza o limiti di reddito, la detrazione che sia assegnata all'uno per l'intero verrà restituita all'altra nella misura del 50%. E, tenuto conto delle ulteriori domande svolte con il ricorso ex art. 337 ter c.c. e 709 cpc, voglia - adottare ogni più opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso con ammonizione di ed eventuale condanna al risarcimento del danno per lesione Controparte_1 degli interessi costituzionalmente garantiti del minore da liquidarsi in via equitativa;
- modificare i provvedimenti provvisori in vigore attribuendo alla ricorrente la facoltà di assumere autonomamente ogni decisione riguardante la salute e le cure del figlio nell'ipotesi che queste siano giustificate da specifiche prescrizioni di tipo specialistico. Vittoria nelle spese”;
PER PARTE RESISTENTE “conclude quindi per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta (con la modifica di cui alla memoria ex art. 183 cn.1 cpc, in ordine alla data di versamento dell'assegno mensile, per ovvie ragioni di erogazione dello stipendio), nonché per il procedimento cautelare si insiste per il rigetto di ogni avversa domanda e l'accoglimento delle istanze rassegnate nella propria memoria difensiva del 4.11.2024”; si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) il CP_1 corrisponderà quale contributo al mantenimento del figlio alla la somma mensile complessiva di Pt_1
€.250,00 così composta: importo di €.150,00 che derivano dall'assegno unico e che il riverserà alla CP_1
2 in una all'ulteriore somma di €.100,00; 3) disporre la ripartizione in quota parte pari al 30% in Pt_1 capo al delle spese straordinarie (mediche, per l'istruzione, per le vacanze, per le attività sportive ecc.) CP_1 che si dovessero rendere necessarie per il figlio in particolare, per le spese mediche e terapeutiche – Per_1 tanto più quelle in regime privatistico, comunque non coperte dal SSN – disporre che le stesse vengano comunque soddisfatte con l'utilizzo dell'assegno di invalidità in intestazione al minore, o in estremo subordine, attingendo al libretto di risparmio del minore;
4) disporre l'affido condiviso del figlio Per_1 ad entrambe i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di vederlo come di seguito: durante la settimana, salvo diversi impegni lavorativi e sempre preavvisando la madre, il giovedì dalle
17,00 alle 20,00 ed il venerdì dalle 15,00 alle 20,00, nonché, alternativamente di settimana in settimana, il sabato dalle ore 10,00 alle ore 21,00 o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,30, salvo variazioni da concordarsi con la madre e salvi i futuri impegni scolastici del figlio;
il figlio trascorrerà previo accordo tra i coniugi la festività del Natale con uno dei genitori, il 26 dicembre con l'altro, e così ugualmente per i giorni di
Capodanno e dell'Epifania, di Pasqua e del giorno festivo successivo;
durante il periodo di vacanze estive del bambino, il padre, durante le proprie ferie estive, potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive riportandolo alla madre alle ore 21,00 di ogni giorno (salvo cambiamento di abitudini del minore in ordine al pernottamento), comunicando alla madre l'esatto periodo con un preavviso di 30 giorni;
in ogni caso, sempre compatibilmente con le esigenze del minore, i genitori potranno modificare gli orari, tempi e modalità di visita, pattuendo sin da ora che il padre - compatibilmente con l'attività lavorativa - potrà tenere con sé il figlio qualora la madre sia impegnata al lavoro o per altri impegni occasionali;
con l'adozione di ogni altra statuizione ritenuta opportuna dal Giudicante;
5) disporre che il padre, nell'esercizio della potestà genitoriale, partecipi alle scelte e decisioni da assumere nell'interesse del figlio in relazione ad istruzione, educazione, salute, disponendo che la madre informi sempre e comunque il padre con necessario congruo anticipo della necessità di visite, cure o terapie mediche alla quali sottoporre il minore suggerite dai medici, al fine di decidere se, come e quando effettuare tali visite, cure e terapie;
[…] Con il favore delle spese e compensi di giudizio”; si riportano altresì le ulteriori conclusioni richiamate, di cui alla memoria difensiva depositata nel sub-procedimento cautelare: “in ordine al percorso psicoterapeutico: è disponibile a concedere l'autorizzazione, qualora ritenuto necessario e chiede che le spese siano coperte con
l'assegno di invalidità del figlio, come già concordato con la Sig.ra per il Centro Mayte. - in ordine al Pt_1 pagamento delle spese straordinarie: il rigetto di ogni richiesta avanzata dalla controparte, in considerazione dell'infondatezza delle accuse e del comportamento non collaborativo della Sig.ra - Sulla gestione del Pt_1 libretto postale intestato al minore: l'adozione di un provvedimento che garantisca l'utilizzo, ove necessario,
3 condiviso del libretto intestato al figlio, nel rispetto delle necessità improrogabili del minore, qualora i genitori non riescano con le proprie sostanze a coprire i costi terapeutici e/o medici, con reintegro delle somme prelevate senza giustificazione alcuna o accordo tra i genitori.- Sul diritto di visita: l'adozione di misure che assicurino la piena collaborazione della Sig.ra per consentire al Sig. di esercitare regolarmente il proprio Pt_1 CP_1 diritto di visita e il rigetto di ogni avversa domanda, anche risarcitoria, in quanto infondate. In ogni caso il rigetto di ogni avversa domanda, anche risarcitoria, con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/2/2023 ha instaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di ottenere la separazione dal coniuge con il quale ha Controparte_1 contratto matrimonio il 7/10/2006 a Fermo – atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2006, Numero 34, Parte II, Serie A, Ufficio 3.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, la ricorrente ha dedotto che: a) a seguito dell'unione matrimoniale i coniugi hanno fissato la residenza familiare in un appartamento di proprietà di sito a Montegranaro in Via Fermana Sud n.67; b) nell'anno 2016 Parte_1
i coniugi hanno adottato il figlio nato in data [...] ed affetto da “disabilità CP_1 intellettiva di grado severo in trattamento multidisciplinare” con necessità di assistenza e cura;
c) nel corso della vita matrimoniale (nonostante l'avvio di un percorso di mediazione familiare), il legame affettivo tra i coniugi è venuto meno a causa di incompatibilità caratteriali che hanno reso del tutto intollerabile la convivenza;
d) nel giugno 2022 al fine di Parte_1
salvaguardare la serenità del minore, ha domandato al coniuge di lasciare la casa familiare ed in attesa che lo stesso reperisse altra sistemazione si è temporaneamente trasferita unitamente al figlio presso l'abitazione dei propri genitori;
la stessa è poi tornata a vivere nella casa coniugale a seguito del trasferimento del in altro immobile poco distante;
CP_1
e) nel corso della vita matrimoniale, si è progressivamente sottratto alle Controparte_1 responsabilità familiari, limitando il proprio contributo economico a somme irrisorie e saltuarie;
f) ha svolto l'attività di “commesso presso un centro commerciale” fino Controparte_1 al settembre 2022, allorchè “ha cambiato lavoro senza comunicare quale sia la nuova occupazione”; g) in costanza di matrimonio ha prestato attività lavorativa sino all'anno 2020, Parte_1
4 per poi rinunciarvi a causa delle crescenti esigenze assistenziali del figlio;
Per_1 nell'attualità, la stessa è disoccupata dovendosi dedicare interamente all'accudimento del minore e non potendo fare affidamento sul il quale – oltre a non collaborare nella CP_1 gestione del minore, adducendo impegni lavorativi - ostacola le decisioni terapeutiche necessarie per lo stesso;
h) al figlio , per la riconosciuta condizione di disabilità, Per_1 necessita di particolari cure e terapie, nonché di apposito sostegno scolastico ed educativa domiciliare - per cui percepisce un assegno di invalidità pari ad euro 525,17 mensili;
i) anche successivamente all'allontanamento dalla casa familiare ha continuato a Controparte_1 disinteressarsi del figlio, sia dal punto di vista economico che affettivo, svolgendo con lo stesso solo sporadici incontri che procurano al minore “un sovraeccitamento difficilmente contenibile, tale da riversarsi anche a scuola nei giorni successivi”.
Per gli esposti motivi la ricorrente ha domandato al Tribunale di “- autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- assegnare alla ricorrente signora l'appartamento (di sua Parte_1 esclusiva proprietà), sito in Montegranaro, Via Fermana Sud n. 67 quale abitazione per sé e per il figlio minore - assegnare alla ricorrente l'intera quota dell'assegno unico;
- disporre l'affido condiviso Per_1 del minore con collocazione prevalente di questi presso la madre per la sua maggiore capacità e Per_1 possibilità di accudirlo in considerazione della tenera età e della problematicità della sua patologia;
- disporre che il padre, nell'esercizio della potestà genitoriale partecipi alle decisioni da assumere nell'interesse del figlio in relazione ad istruzione, educazione e salute e che, compatibilmente con gli orari di lavoro, incontri il figlio secondo un regolare calendario;
- disponga che il padre, quale concorso per il mantenimento del minore
versi alla la somma mensile di € 500,00 oltre alla partecipazione alle spese Per_1 Pt_1 straordinarie in misura del 50% secondo quanto previsto dal protocollo approvato e vigente presso questo
Ecc.mo Tribunale;
- stante l'affido condiviso, la detrazione fiscale Irpef per il figlio sarà diviso al 50% fra i genitori, come per legge. Qualora uno dei due non possa usufruirne per mancanza o limiti di reddito, la detrazione che sia assegnata all'uno per l'intero verrà restituita all'altra nella misura del 50%”.
2. Il resistente nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_1 senza opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi, ha contestato ogni ulteriore allegazione svolta dalla ricorrente, formulando richieste alternative riguardo alle ulteriori pronunce accessorie.
Lo stesso in particolare ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che: i) il rapporto tra i coniugi ha iniziato a deteriorarsi successivamente all'adozione del figlio , Per_1
5 essendosi la progressivamente distaccata dal marito “di fatto, rifiutando ogni intimità con Pt_1 il proprio coniuge”; ii) nel corso della vita matrimoniale non è mai venuto Controparte_1
meno ai propri obblighi familiari, trascorrendo tempo con il minore compatibilmente con i propri orari di lavoro e contribuendo alle esigenze domestiche;
lo stesso in accordo con la ha utilizzato le somme percepite dal figlio per il pagamento di spese familiari); iii) Pt_1
– prima di lasciare la propria attività - ha sempre lavorato come “interior Parte_1 designer” accantonando le proprie entrate in un fondo pensione, oltre a beneficiare di somme derivanti dai canoni di locazione di un immobile di proprietà della famiglia (elargitele Pt_1 dai propri genitori); vi) successivamente alla fine del rapporto coniugale Controparte_1 per poter trascorrere più tempo con il figlio ha “cambiato lavoro” e nell'attualità è assunto come “operaio turnista” presso un'impresa (con contratto a tempo determinato, da cui percepisce una retribuzione mensile di euro 1.500 circa, con la quale deve sostenere anche il canone mensile di locazione dell'immobile ove si è trasferito a vivere); v) ha Parte_1 omesso in più occasioni di coinvolgere il padre nelle scelte terapeutiche riguardanti il figlio, rivolgendosi unilateralmente a centri specialistici senza informare il nonostante CP_1 quest'ultimo per le precarie condizioni economiche in cui versa le avesse domandato di usufruire delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale;
v) nell'attualità i genitori hanno concordato che il figlio sia seguito presso il “Centro Mayte di Fermo concordando altresì che le spese relative verranno coperte con l'assegno di invalidità/accompagnamento”; v) ostacola il Parte_1 diritto di visita del al figlio, non collaborando con quest'ultimo nell' organizzazione CP_1 di regolari incontri compatibili con i relativi turni di lavoro.
Per tali motivi il resistente ha domandato al Tribunale di: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) il corrisponderà quale contributo al mantenimento del figlio alla la somma CP_1 Pt_1 mensile complessiva di €.250,00 così composta: importo di €.150,00 che derivano dall'assegno unico e che il riverserà alla in una all'ulteriore somma di €.100,00; 3) disporre la ripartizione in quota CP_1 Pt_1 parte pari al 30% in capo al delle spese straordinarie (mediche, per l'istruzione, per le vacanze, per CP_1 le attività sportive ecc.) che si dovessero rendere necessarie per il figlio in particolare, per le spese Per_1 mediche e terapeutiche – tanto più quelle in regime privatistico, comunque non coperte dal SSN – disporre che le stesse vengano comunque soddisfatte con l'utilizzo dell'assegno di invalidità, o in estremo subordine, attingendo al libretto di risparmio del minore;
4) disporre l'affido condiviso del figlio ad entrambe Per_1
i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di vederlo come di seguito:
6 durante la settimana, salvo diversi impegni lavorativi e sempre preavvisando la madre, il lunedì ed il venerdì pomeriggio dalle 15,50 alle 19,00; fine settimana alternati dalle 10.00 del sabato per poi ricondurlo a casa materna alle 21.00 e cosi la domenica dalle 10.00 alle 18,30, salvo variazioni da concordarsi con la madre e salvi i futuri impegni scolastici del figlio;
il figlio trascorrerà previo accordo tra i coniugi la festività del Natale con uno dei genitori, il 26 dicembre con l'altro, e così ugualmente per i giorni di Capodanno e dell'Epifania, di Pasqua e del giorno festivo successivo;
durante il periodo di vacanze estive del bambino, il padre, durante le proprie ferie estive, potrà tenere con sé il figlio per due settimane consecutive comunicando alla madre l'esatto periodo con un preavviso di 30 giorni;
in ogni caso, sempre compatibilmente con le esigenze del minore, i genitori potranno modificare gli orari, tempi e modalità di visita, pattuendo sin da ora che il padre - compatibilmente con l'attività lavorativa - potrà tenere con sé il figlio qualora la madre sia impegnata al lavoro o per altri impegni occasionali;
con l'adozione di ogni altra statuizione ritenuta opportuna dal
Giudicante; 5) disporre che il padre, nell'esercizio della potestà genitoriale, partecipi alle scelte e decisioni da assumere nell'interesse del figlio in relazione ad istruzione, educazione, salute, disponendo che la madre informi sempre e comunque il padre con necessario congruo anticipo della necessità di visite, cure o terapie mediche alla quali sottoporre il minore suggerite dai medici, al fine di decidere se, come e quando effettuare tali visite, cure e terapie;
Riserva e fa salva ogni diversa e migliore precisazione delle domande nel prosieguo del giudizio di merito. Riserva ogni istanza istruttoria e produzione Con il favore delle spese e compensi di giudizio”.
3. All' esito dell'udienza presidenziale del 27/4/2023, con ordinanza emessa in data
2/5/2023, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato disposto in via provvisoria: a) l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
b) l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
c) la regolamentazione del diritto di visita del padre al figlio “per due pomeriggi alla settimana, da concordare tra le parti e che, in mancanza di accordo, si indicano nelle giornate del giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, e del venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00, nonché, alternativamente di settimana in settimana, il sabato dalle ore 10,00 alle ore 21.00 o la domenica dalla ore 10.00 alle ore 18.30; per giorni cinque durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il 24 e il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e il 1 gennaio dell'anno successivo, per giorni tre durante le vacanze pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, per giorni quindici, anche non continuativi, durante il periodo estivo”; d) l'obbligo del di versare alla CP_1 ricorrente un contributo al mantenimento del figlio di complessivi euro 300 mensili “salva la
7 ripartizione paritaria tra le parti dell'assegno unico”; e) l'obbligo del di concorrere per il CP_1
50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Nel prosieguo del giudizio, con la propria memoria integrativa depositata il 26/5/2023 parte ricorrente ha insistito in tutte le difese e domande già svolte;
mentre il resistente con la propria memoria integrativa depositata il 12/6/2023 - oltre a richiamare le difese svolte – ha precisato come: a) sussiste disparità economica tra i coniugi, essendo la Parte_1 proprietaria (oltre che della casa familiare) anche di altro immobile pro quota e percependo
“altri introiti elargiti dai genitori”; la stessa, inoltre, nell'attualità – poiché il minore frequenta la scuola e fruisce di educativa domiciliare pomeridiana - avrebbe possibilità di riprendere l'attività libero-professionale in precedenza svolta;
diversamente il non è CP_1 proprietario di immobili ed è in procinto di subire un'ulteriore contrazione reddituale, avendo la società di cui è dipendente “programmato una cassa integrazione settimanale a turni”; b) la anche a seguito dell'ordinanza presidenziale ha omesso di coinvolgere il Pt_1 CP_1 nelle decisioni riguardanti la salute e la vita del minore.
Alla prima udienza svolta dinanzi al giudice istruttore in data 19/11/2019, a richiesta delle parti - con sentenza non definitiva sullo status n. 604/2023 pubblicata in data 25/7/2023 - è stata dichiarata la separazione tra i coniugi e la causa è proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Parte ricorrente con la memoria ex art. 183 co. VI n.1 c.p.c. ha dato atto della non corretta attuazione da parte del dell'ordinanza presidenziale sia con CP_1 riguardo alle visite al figlio (spesso disattese per esigenze lavorative), sia con riguardo alla contribuzione economica (avendo omesso il rimborso delle spese straordinarie). Parte resistente con la memoria ex art. 183 co. VI n.1 c.p.c., richiamando le precedenti difese, ha ulteriormente domandato – senza null'altro precisare sotto il profilo fattuale - di “disporre
l'utilizzo del libretto e della pensione per il pagamento delle spese straordinarie concordate, quantomeno quelle di natura medica e per le terapie prescritte” nonché di disporre quanto al mantenimento “che il versamento avvenga entro il 20 di ogni mese”. Con la propria memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. la ricorrente si è opposta all'utilizzo dell'assegno di invalidità e delle somme accantonate nel libretto di risparmio del figlio per il pagamento delle spese straordinarie. Con memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. il resistente ha rappresentato il sopravvenuto peggioramento della propria condizione economica, dando atto che “l'azienda ha posto il lavoratore in Cassa
8 Integrazione di solidarietà e il mantenimento dei livelli di stipendio sono giustificati dalle ore si straordinario svolte”, deducendo altresì l'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa da parte della Con Pt_1 la propria memoria ex art. 183 co. VI n. 3 c.p.c. la ricorrente ha, quindi, ulteriormente precisato di avere occasionalmente svolto attività lavorativa “iniziando a sviluppare qualche contatto nel settore della progettazione d'arredi interni come libera professionista”, deducendo come il pur non essendo titolare di immobili, goda di un appartamento che “i genitori gli CP_1 hanno riservato” e delle somme percepite a titolo di TFR.
Alla successiva udienza del 29/2/2024 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti - ritenute inammissibili ed irrilevanti ai fini del decidere, con ordinanza ivi integralmente confermata – ed è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine per il deposito delle dichiarazioni reddituali aggiornate.
Nelle more, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 709 ter c.p.c., con cui – dato atto del mancato rilascio da parte del padre del consenso all'avvio di un percorso di psicoterapia al figlio, della omessa regolare contribuzione dello stesso al pagamento delle spese straordinarie e del mancato regolare esercizio del diritto di visita - ha domandato al Tribunale di “1) autorizzare il trattamento psicoterapeutico nel minore da effettuare mediante lo specialista Per_1 dott.ssa con studio in Montegranaro se del caso anche inaudita altera parte in considerazione Persona_2 del mancato assenso del padre;
2) adottare ogni più opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso con ammonizione di ed Controparte_1 eventuale condanna al risarcimento del danno per lesione degli interessi costituzionalmente garantiti del minore da liquidarsi in via equitativa; 3) modificare i provvedimenti provvisori in vigore attribuendo alla ricorrente la facoltà di assumere autonomamente ogni decisione riguardante la salute e le cure del figlio nell'ipotesi che queste siano giustificate da specifiche prescrizioni di tipo specialistico”. Il resistente, in merito a tali richieste, con memoria difensiva del 4/11/2024 ha contestato le difese avversarie e domandato a propria volta “- in ordine al percorso psicoterapeutico: è disponibile a concedere l'autorizzazione, qualora ritenuto necessario e chiede che le spese siano coperte con l'assegno di invalidità del figlio, come già concordato con la Sig.ra per il Centro Mayte. - in ordine al pagamento Pt_1 delle spese straordinarie: il rigetto di ogni richiesta avanzata dalla controparte, in considerazione dell'infondatezza delle accuse e del comportamento non collaborativo della Sig.ra - Sulla gestione del Pt_1 libretto postale intestato al minore: l'adozione di un provvedimento che garantisca l'utilizzo, ove necessario, condiviso del libretto intestato al figlio, nel rispetto delle necessità improrogabili del minore, qualora i genitori
9 non riescano con le proprie sostanze a coprire i costi terapeutici e/o medici, con reintegro delle somme prelevate senza giustificazione alcuna o accordo tra i genitori. - Sul diritto di visita: l'adozione di misure che assicurino la piena collaborazione della Sig.ra per consentire al Sig. di esercitare regolarmente il proprio Pt_1 CP_1 diritto di visita e il rigetto di ogni avversa domanda, anche risarcitoria, in quanto infondate”.
Alla successiva udienza del 5/12/2024 i difensori delle parti hanno dato atto che “la terapia psicoterapica è stata avviata e che la materia del contendere è cessata limitatamente a tale domanda e non anche in relazione alle ulteriori inerenti la regolamentazione delle visite del padre, l'ammonimento dello stesso al rispetto delle condizioni di visita stabilite ed agli aspetti economici di pagamento delle spese psicoterapiche – rispetto alle quali chiedono che le stesse vengano decise in sentenza”. L'udienza di precisazione delle conclusioni (in epigrafe riportate) è stata, quindi, svolta in data 30/1/2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che la separazione tra i coniugi è già stata pronunciata con sentenza parziale n. 604/2023 emessa in data 7/7/2023 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande accessorie svolte dalle parti - il Collegio osserva quanto segue.
5. Quanto al regime di affidamento e collocamento del figlio minorenne, va preliminarmente rilevato come l'ambito dei poteri di intervento del giudice in materia di responsabilità genitoriale è delineato dall'art. 337 ter c.c. ed è finalizzato a garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, nelle modalità più idonee a soddisfare l'interesse dello stesso;
il giudice, pertanto, non è vincolato alle richieste avanzate dalle parti, né agli accordi intercorsi tra le stesse, potendo anche pronunciarsi "ultra petitum" nel superiore interesse del minore (cfr. in tal senso Cass. n.
25055/2017; Cass. 10174/2012 e altre).
Ciò premesso va, in ogni caso, rilevato che l'art. 337-ter c.c. prevede l'affidamento condiviso quale regola, dovendosi considerare tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli.
Pertanto, nel caso di specie quanto all'affidamento del figlio (nato in [...] Per_1
11/11/2014), va accolta la domanda svolta dalle parti di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre, dovendo ritenersi accertata con ragionevole livello di probabilità – anche in ragione
10 dell'assenza di contestazione tra le parti sul punto - la congruità di tale modalità di affidamento e la circostanza che il centro prevalente di affetti e di interessi del minore sia presso la madre (con la quale il figlio vive stabilmente da anni).
6. Considerato il collocamento prevalente del minore presso la madre e rilevato che
l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (cfr. Cass. 25604/2018 Cass.
19347/2016), va accolta la domanda svolta dalla ricorrente di assegnazione in proprio favore della casa familiare sita a Montegranaro, via Fermana Sud n.67.
7. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre al figlio, va rilevato come lo stesso sia teso a garantire il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori e come, tuttavia, il principio di bigenitorialità non comporti l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore
(cfr. Cass. civ., sez. I, 10 Dicembre 2018, n. 31902 ed altre conformi).
In specie – considerata l'età del minore di anni 10, la condizione di disabilità dello stesso e le conseguenti esigenze di cura, nonché gli impegni lavorativi dedotti dal padre - appare congruo disporre che possa vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso Controparte_1
accordo tra i genitori, senza coartazione alcuna della volontà del minore:
− due pomeriggi alla settimana, il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 ed il venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
− a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10:00, alle ore 18:30 della domenica, con facoltà di pernotto del minore presso il padre;
− nel corso delle vacanze estive, per giorni 15 anche non consecutivi da concordare con la madre entro il giorno 31 maggio di ogni anno, con facoltà di pernotto del minore presso il padre;
− durante le festività natalizie per sette giorni anche non consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, della Vigilia di Natale o del giorno di Natale, nonché dell'ultimo dell'anno o del Capodanno;
durante le festività pasquali il padre potrà tenere con sé il figlio per tre giorni anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo.
Considerato l'interesse del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori e l'età dallo stesso raggiunta, non si ritengono sussistenti ragioni per escludere la facoltà di
11 pernottamento del figlio presso il padre – come dallo stesso genericamente domandato negli atti di causa (ed in particolare in comparsa di risposta ove ha rilevato che “il minore, avvezzo a dormire con la madre, non riuscirebbe a passare la notte serenamente nella casa paterna”; laddove la madre, sin dalla memoria integrativa nulla ha opposto al pernottamento del minore presso il padre, dando atto che “è bene educare fin d'ora il bimbo al pernottamento presso il padre”).
8. Quanto al contributo economico da porre a carico del padre, quale genitore non collocatario, va rilevato come l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole rinviene la propria fonte direttamente nella legge ed in particolare negli artt. 147 e 337 ter c.c., che impongono a ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti economici è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi sempre pronunciarsi anche “ultra petitum”(cfr. Cass. n. 25055/2017): l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore non convivente risponde, infatti, all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario (cfr. Cass. 24316/2013; Cass. 25300/2013).
Alla luce dell'art. 316 bis c.c. anche il genitore disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, è obbligato a mantenere i figli - permanendo l'obbligo di mantenimento dei figli sempre a carico di entrambi i genitori (cfr. Tribunale Avellino , sez. I ,
11/04/2017¸ Tribunale , Alessandria , sez. I , 11/04/2022 , n. 315; Tribunale , Terni ,
27/05/2022 , n. 448 ed altre conformi).
Pertanto, in considerazione del regime di affidamento sopra descritto, delle esigenze del minore emergenti dagli atti (anche in considerazione della documentata condizione di disabilità), nonchè della documentazione economica versata in atti dalle parti (da cui emerge che la ricorrente, pur avendo dato atto in corso di causa di avere cercato di riprendere l'attività lavorativa, ha dichiarato per l'anno 2020 redditi pari ad euro 4.167 circa, per l'anno
2021 redditi pari ad euro 1.049 circa e per l'anno 2023 redditi pari ad euro 3.862 circa;
mentre il resistente ha dichiarato per gli anni 2019, 2020 e 2021 rispettivamente un reddito pari ad euro 19.762, euro 16.966 ed euro 18.799 e nelle annualità successive, per le quali non ha prodotto dichiarazione reddituale, risulta aver percepito buste paga attestanti uno
12 stipendio mensile medio di circa 1.400 euro ed aver percepito la Naspi unicamente per il periodo da gennaio a maggio 2024) - appare congruo porre a carico del padre, genitore non affidatario, un assegno di mantenimento in favore del figlio di complessivi € 350,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, che lo stesso dovrà versare in favore di entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese. Parte_1
8.1. Considerate le peculiari esigenze di cura del minore ed il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, va disposto che l'assegno unico ed universale venga percepito integralmente dalla ricorrente – richiamata la giurisprudenza Parte_1 secondo cui “l'assegno può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo” (cfr. Cass. 4672/2025).
8.2. Quanto alle spese straordinarie per il figlio le stesse vanno individuate secondo il protocollo n. 23/2021 “per la determinazione delle spese straordinarie per i figli” elaborato dal
Tribunale di Fermo il 3/11/2021 e poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
Il genitore che avrà anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota all'altro genitore, previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
9. Con riguardo alle domande svolte con il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. - accertata la cessata materia del contendere in merito al trattamento psicoterapeutico in favore del figlio - con riguardo alla domanda del di “adozione di un provvedimento che garantisca l'utilizzo, ove CP_1 necessario, condiviso del libretto intestato al figlio, nel rispetto delle necessità improrogabili del minore, qualora
i genitori non riescano con le proprie sostanze a coprire i costi terapeutici e/o medici, con reintegro delle somme prelevate senza giustificazione alcuna o accordo tra i genitori”, va dato atto come sul libretto risultano confluire indennità riconosciute al minore per l'accertata condizione di invalidità, connotate da specifica destinazione ex lege (cfr. Cass. 10423/2023) che ne esclude la confusione con la categoria delle spese straordinarie di carattere episodico e saltuario. Quanto alla gestione delle predette somme, la stessa attiene all'ordinario esercizio della responsabilità genitoriale, che – a fonte del riconosciuto regime di affidamento condiviso – resta soggetta alla disciplina di cui all'art. 337 bis c.c.
Quanto alla domanda di ammonimento svolta dalla verso il - considerato Pt_1 CP_1 che l'istituto è improntato ad una sostanziale coartazione all'adempimento dei doveri genitoriali a fronte della ritenuta lesione dell'interesse del minore (ed ha pertanto una
13 funzione di dissuasione alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento, essendo anche la misura del risarcimento commisurata alla gravità oggettiva e soggettiva del comportamento lesivo) - la stessa non può essere accolta in considerazione del sopravvenuto accordo tra le parti in merito all'avvio del percorso psicologico in favore del minore e delle ulteriori reciproche contestazioni mosse tra le parti negli atti di causa in ordine al corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
10. Considerata la natura del giudizio le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
AFFIDA in maniera condivisa ad entrambi i genitori il minore (nato in Persona_3 data 11/11/2014), con collocamento prevalente presso la madre;
ASSEGNA la casa coniugale, sita a Montegranaro Via Fermana sud n. 67, a Parte_1
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio alle condizioni sopra riportate in motivazione al paragrafo 7, da intendersi ivi integralmente trascritte;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese la somma di € 350,00 mensili - da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
DISPONE che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla ricorrente
; Parte_1
PONE le spese straordinarie necessarie per il figlio - individuate secondo le indicazioni del protocollo n. 23/2021 “per la determinazione delle spese straordinarie per i figli” elaborato dal
Tribunale di Fermo il 3/11/2021 - a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 10/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 319/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Parte_1 C.F._1
Torresi, giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- Ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Controparte_1 C.F._2
Massimiliano Bruni e Stefano Ascolani, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- Resistente E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: “separazione giudiziale”
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 30/1/2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha precisato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito: - assegnare alla ricorrente signora l'appartamento (di sua esclusiva Parte_1 proprietà), sito in Montegranaro, Via Fermana Sud n. 67 quale abitazione per sé e per il figlio minore
- assegnare alla ricorrente l'intera quota dell'assegno unico;
- disporre l'affido condiviso del Per_1 minore con collocazione prevalente di questi presso la madre per la sua maggiore capacità e Per_1 possibilità di accudirlo in considerazione della tenera età e della problematicità della sua patologia;
- disporre che il padre, nell'esercizio della potestà genitoriale partecipi alle decisioni da assumere nell'interesse del figlio in relazione ad istruzione, educazione e salute e che, compatibilmente con gli orari di lavoro, incontri il figlio secondo un regolare calendario;
- disponga che il padre, quale concorso per il mantenimento del minore
versi alla la somma mensile di € 500,00 oltre alla partecipazione alle spese Per_1 Pt_1 straordinarie in misura del 50% secondo quanto previsto dal protocollo approvato e vigente presso questo
Ecc.mo Tribunale;
- stante l'affido condiviso, la detrazione fiscale Irpef per il figlio sarà diviso al 50% fra i genitori, come per legge. Qualora uno dei due non possa usufruirne per mancanza o limiti di reddito, la detrazione che sia assegnata all'uno per l'intero verrà restituita all'altra nella misura del 50%. E, tenuto conto delle ulteriori domande svolte con il ricorso ex art. 337 ter c.c. e 709 cpc, voglia - adottare ogni più opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso con ammonizione di ed eventuale condanna al risarcimento del danno per lesione Controparte_1 degli interessi costituzionalmente garantiti del minore da liquidarsi in via equitativa;
- modificare i provvedimenti provvisori in vigore attribuendo alla ricorrente la facoltà di assumere autonomamente ogni decisione riguardante la salute e le cure del figlio nell'ipotesi che queste siano giustificate da specifiche prescrizioni di tipo specialistico. Vittoria nelle spese”;
PER PARTE RESISTENTE “conclude quindi per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta (con la modifica di cui alla memoria ex art. 183 cn.1 cpc, in ordine alla data di versamento dell'assegno mensile, per ovvie ragioni di erogazione dello stipendio), nonché per il procedimento cautelare si insiste per il rigetto di ogni avversa domanda e l'accoglimento delle istanze rassegnate nella propria memoria difensiva del 4.11.2024”; si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) il CP_1 corrisponderà quale contributo al mantenimento del figlio alla la somma mensile complessiva di Pt_1
€.250,00 così composta: importo di €.150,00 che derivano dall'assegno unico e che il riverserà alla CP_1
2 in una all'ulteriore somma di €.100,00; 3) disporre la ripartizione in quota parte pari al 30% in Pt_1 capo al delle spese straordinarie (mediche, per l'istruzione, per le vacanze, per le attività sportive ecc.) CP_1 che si dovessero rendere necessarie per il figlio in particolare, per le spese mediche e terapeutiche – Per_1 tanto più quelle in regime privatistico, comunque non coperte dal SSN – disporre che le stesse vengano comunque soddisfatte con l'utilizzo dell'assegno di invalidità in intestazione al minore, o in estremo subordine, attingendo al libretto di risparmio del minore;
4) disporre l'affido condiviso del figlio Per_1 ad entrambe i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di vederlo come di seguito: durante la settimana, salvo diversi impegni lavorativi e sempre preavvisando la madre, il giovedì dalle
17,00 alle 20,00 ed il venerdì dalle 15,00 alle 20,00, nonché, alternativamente di settimana in settimana, il sabato dalle ore 10,00 alle ore 21,00 o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,30, salvo variazioni da concordarsi con la madre e salvi i futuri impegni scolastici del figlio;
il figlio trascorrerà previo accordo tra i coniugi la festività del Natale con uno dei genitori, il 26 dicembre con l'altro, e così ugualmente per i giorni di
Capodanno e dell'Epifania, di Pasqua e del giorno festivo successivo;
durante il periodo di vacanze estive del bambino, il padre, durante le proprie ferie estive, potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive riportandolo alla madre alle ore 21,00 di ogni giorno (salvo cambiamento di abitudini del minore in ordine al pernottamento), comunicando alla madre l'esatto periodo con un preavviso di 30 giorni;
in ogni caso, sempre compatibilmente con le esigenze del minore, i genitori potranno modificare gli orari, tempi e modalità di visita, pattuendo sin da ora che il padre - compatibilmente con l'attività lavorativa - potrà tenere con sé il figlio qualora la madre sia impegnata al lavoro o per altri impegni occasionali;
con l'adozione di ogni altra statuizione ritenuta opportuna dal Giudicante;
5) disporre che il padre, nell'esercizio della potestà genitoriale, partecipi alle scelte e decisioni da assumere nell'interesse del figlio in relazione ad istruzione, educazione, salute, disponendo che la madre informi sempre e comunque il padre con necessario congruo anticipo della necessità di visite, cure o terapie mediche alla quali sottoporre il minore suggerite dai medici, al fine di decidere se, come e quando effettuare tali visite, cure e terapie;
[…] Con il favore delle spese e compensi di giudizio”; si riportano altresì le ulteriori conclusioni richiamate, di cui alla memoria difensiva depositata nel sub-procedimento cautelare: “in ordine al percorso psicoterapeutico: è disponibile a concedere l'autorizzazione, qualora ritenuto necessario e chiede che le spese siano coperte con
l'assegno di invalidità del figlio, come già concordato con la Sig.ra per il Centro Mayte. - in ordine al Pt_1 pagamento delle spese straordinarie: il rigetto di ogni richiesta avanzata dalla controparte, in considerazione dell'infondatezza delle accuse e del comportamento non collaborativo della Sig.ra - Sulla gestione del Pt_1 libretto postale intestato al minore: l'adozione di un provvedimento che garantisca l'utilizzo, ove necessario,
3 condiviso del libretto intestato al figlio, nel rispetto delle necessità improrogabili del minore, qualora i genitori non riescano con le proprie sostanze a coprire i costi terapeutici e/o medici, con reintegro delle somme prelevate senza giustificazione alcuna o accordo tra i genitori.- Sul diritto di visita: l'adozione di misure che assicurino la piena collaborazione della Sig.ra per consentire al Sig. di esercitare regolarmente il proprio Pt_1 CP_1 diritto di visita e il rigetto di ogni avversa domanda, anche risarcitoria, in quanto infondate. In ogni caso il rigetto di ogni avversa domanda, anche risarcitoria, con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/2/2023 ha instaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di ottenere la separazione dal coniuge con il quale ha Controparte_1 contratto matrimonio il 7/10/2006 a Fermo – atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2006, Numero 34, Parte II, Serie A, Ufficio 3.
A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, la ricorrente ha dedotto che: a) a seguito dell'unione matrimoniale i coniugi hanno fissato la residenza familiare in un appartamento di proprietà di sito a Montegranaro in Via Fermana Sud n.67; b) nell'anno 2016 Parte_1
i coniugi hanno adottato il figlio nato in data [...] ed affetto da “disabilità CP_1 intellettiva di grado severo in trattamento multidisciplinare” con necessità di assistenza e cura;
c) nel corso della vita matrimoniale (nonostante l'avvio di un percorso di mediazione familiare), il legame affettivo tra i coniugi è venuto meno a causa di incompatibilità caratteriali che hanno reso del tutto intollerabile la convivenza;
d) nel giugno 2022 al fine di Parte_1
salvaguardare la serenità del minore, ha domandato al coniuge di lasciare la casa familiare ed in attesa che lo stesso reperisse altra sistemazione si è temporaneamente trasferita unitamente al figlio presso l'abitazione dei propri genitori;
la stessa è poi tornata a vivere nella casa coniugale a seguito del trasferimento del in altro immobile poco distante;
CP_1
e) nel corso della vita matrimoniale, si è progressivamente sottratto alle Controparte_1 responsabilità familiari, limitando il proprio contributo economico a somme irrisorie e saltuarie;
f) ha svolto l'attività di “commesso presso un centro commerciale” fino Controparte_1 al settembre 2022, allorchè “ha cambiato lavoro senza comunicare quale sia la nuova occupazione”; g) in costanza di matrimonio ha prestato attività lavorativa sino all'anno 2020, Parte_1
4 per poi rinunciarvi a causa delle crescenti esigenze assistenziali del figlio;
Per_1 nell'attualità, la stessa è disoccupata dovendosi dedicare interamente all'accudimento del minore e non potendo fare affidamento sul il quale – oltre a non collaborare nella CP_1 gestione del minore, adducendo impegni lavorativi - ostacola le decisioni terapeutiche necessarie per lo stesso;
h) al figlio , per la riconosciuta condizione di disabilità, Per_1 necessita di particolari cure e terapie, nonché di apposito sostegno scolastico ed educativa domiciliare - per cui percepisce un assegno di invalidità pari ad euro 525,17 mensili;
i) anche successivamente all'allontanamento dalla casa familiare ha continuato a Controparte_1 disinteressarsi del figlio, sia dal punto di vista economico che affettivo, svolgendo con lo stesso solo sporadici incontri che procurano al minore “un sovraeccitamento difficilmente contenibile, tale da riversarsi anche a scuola nei giorni successivi”.
Per gli esposti motivi la ricorrente ha domandato al Tribunale di “- autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- assegnare alla ricorrente signora l'appartamento (di sua Parte_1 esclusiva proprietà), sito in Montegranaro, Via Fermana Sud n. 67 quale abitazione per sé e per il figlio minore - assegnare alla ricorrente l'intera quota dell'assegno unico;
- disporre l'affido condiviso Per_1 del minore con collocazione prevalente di questi presso la madre per la sua maggiore capacità e Per_1 possibilità di accudirlo in considerazione della tenera età e della problematicità della sua patologia;
- disporre che il padre, nell'esercizio della potestà genitoriale partecipi alle decisioni da assumere nell'interesse del figlio in relazione ad istruzione, educazione e salute e che, compatibilmente con gli orari di lavoro, incontri il figlio secondo un regolare calendario;
- disponga che il padre, quale concorso per il mantenimento del minore
versi alla la somma mensile di € 500,00 oltre alla partecipazione alle spese Per_1 Pt_1 straordinarie in misura del 50% secondo quanto previsto dal protocollo approvato e vigente presso questo
Ecc.mo Tribunale;
- stante l'affido condiviso, la detrazione fiscale Irpef per il figlio sarà diviso al 50% fra i genitori, come per legge. Qualora uno dei due non possa usufruirne per mancanza o limiti di reddito, la detrazione che sia assegnata all'uno per l'intero verrà restituita all'altra nella misura del 50%”.
2. Il resistente nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_1 senza opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi, ha contestato ogni ulteriore allegazione svolta dalla ricorrente, formulando richieste alternative riguardo alle ulteriori pronunce accessorie.
Lo stesso in particolare ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che: i) il rapporto tra i coniugi ha iniziato a deteriorarsi successivamente all'adozione del figlio , Per_1
5 essendosi la progressivamente distaccata dal marito “di fatto, rifiutando ogni intimità con Pt_1 il proprio coniuge”; ii) nel corso della vita matrimoniale non è mai venuto Controparte_1
meno ai propri obblighi familiari, trascorrendo tempo con il minore compatibilmente con i propri orari di lavoro e contribuendo alle esigenze domestiche;
lo stesso in accordo con la ha utilizzato le somme percepite dal figlio per il pagamento di spese familiari); iii) Pt_1
– prima di lasciare la propria attività - ha sempre lavorato come “interior Parte_1 designer” accantonando le proprie entrate in un fondo pensione, oltre a beneficiare di somme derivanti dai canoni di locazione di un immobile di proprietà della famiglia (elargitele Pt_1 dai propri genitori); vi) successivamente alla fine del rapporto coniugale Controparte_1 per poter trascorrere più tempo con il figlio ha “cambiato lavoro” e nell'attualità è assunto come “operaio turnista” presso un'impresa (con contratto a tempo determinato, da cui percepisce una retribuzione mensile di euro 1.500 circa, con la quale deve sostenere anche il canone mensile di locazione dell'immobile ove si è trasferito a vivere); v) ha Parte_1 omesso in più occasioni di coinvolgere il padre nelle scelte terapeutiche riguardanti il figlio, rivolgendosi unilateralmente a centri specialistici senza informare il nonostante CP_1 quest'ultimo per le precarie condizioni economiche in cui versa le avesse domandato di usufruire delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale;
v) nell'attualità i genitori hanno concordato che il figlio sia seguito presso il “Centro Mayte di Fermo concordando altresì che le spese relative verranno coperte con l'assegno di invalidità/accompagnamento”; v) ostacola il Parte_1 diritto di visita del al figlio, non collaborando con quest'ultimo nell' organizzazione CP_1 di regolari incontri compatibili con i relativi turni di lavoro.
Per tali motivi il resistente ha domandato al Tribunale di: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) il corrisponderà quale contributo al mantenimento del figlio alla la somma CP_1 Pt_1 mensile complessiva di €.250,00 così composta: importo di €.150,00 che derivano dall'assegno unico e che il riverserà alla in una all'ulteriore somma di €.100,00; 3) disporre la ripartizione in quota CP_1 Pt_1 parte pari al 30% in capo al delle spese straordinarie (mediche, per l'istruzione, per le vacanze, per CP_1 le attività sportive ecc.) che si dovessero rendere necessarie per il figlio in particolare, per le spese Per_1 mediche e terapeutiche – tanto più quelle in regime privatistico, comunque non coperte dal SSN – disporre che le stesse vengano comunque soddisfatte con l'utilizzo dell'assegno di invalidità, o in estremo subordine, attingendo al libretto di risparmio del minore;
4) disporre l'affido condiviso del figlio ad entrambe Per_1
i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di vederlo come di seguito:
6 durante la settimana, salvo diversi impegni lavorativi e sempre preavvisando la madre, il lunedì ed il venerdì pomeriggio dalle 15,50 alle 19,00; fine settimana alternati dalle 10.00 del sabato per poi ricondurlo a casa materna alle 21.00 e cosi la domenica dalle 10.00 alle 18,30, salvo variazioni da concordarsi con la madre e salvi i futuri impegni scolastici del figlio;
il figlio trascorrerà previo accordo tra i coniugi la festività del Natale con uno dei genitori, il 26 dicembre con l'altro, e così ugualmente per i giorni di Capodanno e dell'Epifania, di Pasqua e del giorno festivo successivo;
durante il periodo di vacanze estive del bambino, il padre, durante le proprie ferie estive, potrà tenere con sé il figlio per due settimane consecutive comunicando alla madre l'esatto periodo con un preavviso di 30 giorni;
in ogni caso, sempre compatibilmente con le esigenze del minore, i genitori potranno modificare gli orari, tempi e modalità di visita, pattuendo sin da ora che il padre - compatibilmente con l'attività lavorativa - potrà tenere con sé il figlio qualora la madre sia impegnata al lavoro o per altri impegni occasionali;
con l'adozione di ogni altra statuizione ritenuta opportuna dal
Giudicante; 5) disporre che il padre, nell'esercizio della potestà genitoriale, partecipi alle scelte e decisioni da assumere nell'interesse del figlio in relazione ad istruzione, educazione, salute, disponendo che la madre informi sempre e comunque il padre con necessario congruo anticipo della necessità di visite, cure o terapie mediche alla quali sottoporre il minore suggerite dai medici, al fine di decidere se, come e quando effettuare tali visite, cure e terapie;
Riserva e fa salva ogni diversa e migliore precisazione delle domande nel prosieguo del giudizio di merito. Riserva ogni istanza istruttoria e produzione Con il favore delle spese e compensi di giudizio”.
3. All' esito dell'udienza presidenziale del 27/4/2023, con ordinanza emessa in data
2/5/2023, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato disposto in via provvisoria: a) l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
b) l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
c) la regolamentazione del diritto di visita del padre al figlio “per due pomeriggi alla settimana, da concordare tra le parti e che, in mancanza di accordo, si indicano nelle giornate del giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, e del venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00, nonché, alternativamente di settimana in settimana, il sabato dalle ore 10,00 alle ore 21.00 o la domenica dalla ore 10.00 alle ore 18.30; per giorni cinque durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il 24 e il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e il 1 gennaio dell'anno successivo, per giorni tre durante le vacanze pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, per giorni quindici, anche non continuativi, durante il periodo estivo”; d) l'obbligo del di versare alla CP_1 ricorrente un contributo al mantenimento del figlio di complessivi euro 300 mensili “salva la
7 ripartizione paritaria tra le parti dell'assegno unico”; e) l'obbligo del di concorrere per il CP_1
50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Nel prosieguo del giudizio, con la propria memoria integrativa depositata il 26/5/2023 parte ricorrente ha insistito in tutte le difese e domande già svolte;
mentre il resistente con la propria memoria integrativa depositata il 12/6/2023 - oltre a richiamare le difese svolte – ha precisato come: a) sussiste disparità economica tra i coniugi, essendo la Parte_1 proprietaria (oltre che della casa familiare) anche di altro immobile pro quota e percependo
“altri introiti elargiti dai genitori”; la stessa, inoltre, nell'attualità – poiché il minore frequenta la scuola e fruisce di educativa domiciliare pomeridiana - avrebbe possibilità di riprendere l'attività libero-professionale in precedenza svolta;
diversamente il non è CP_1 proprietario di immobili ed è in procinto di subire un'ulteriore contrazione reddituale, avendo la società di cui è dipendente “programmato una cassa integrazione settimanale a turni”; b) la anche a seguito dell'ordinanza presidenziale ha omesso di coinvolgere il Pt_1 CP_1 nelle decisioni riguardanti la salute e la vita del minore.
Alla prima udienza svolta dinanzi al giudice istruttore in data 19/11/2019, a richiesta delle parti - con sentenza non definitiva sullo status n. 604/2023 pubblicata in data 25/7/2023 - è stata dichiarata la separazione tra i coniugi e la causa è proseguita al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Parte ricorrente con la memoria ex art. 183 co. VI n.1 c.p.c. ha dato atto della non corretta attuazione da parte del dell'ordinanza presidenziale sia con CP_1 riguardo alle visite al figlio (spesso disattese per esigenze lavorative), sia con riguardo alla contribuzione economica (avendo omesso il rimborso delle spese straordinarie). Parte resistente con la memoria ex art. 183 co. VI n.1 c.p.c., richiamando le precedenti difese, ha ulteriormente domandato – senza null'altro precisare sotto il profilo fattuale - di “disporre
l'utilizzo del libretto e della pensione per il pagamento delle spese straordinarie concordate, quantomeno quelle di natura medica e per le terapie prescritte” nonché di disporre quanto al mantenimento “che il versamento avvenga entro il 20 di ogni mese”. Con la propria memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. la ricorrente si è opposta all'utilizzo dell'assegno di invalidità e delle somme accantonate nel libretto di risparmio del figlio per il pagamento delle spese straordinarie. Con memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. il resistente ha rappresentato il sopravvenuto peggioramento della propria condizione economica, dando atto che “l'azienda ha posto il lavoratore in Cassa
8 Integrazione di solidarietà e il mantenimento dei livelli di stipendio sono giustificati dalle ore si straordinario svolte”, deducendo altresì l'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa da parte della Con Pt_1 la propria memoria ex art. 183 co. VI n. 3 c.p.c. la ricorrente ha, quindi, ulteriormente precisato di avere occasionalmente svolto attività lavorativa “iniziando a sviluppare qualche contatto nel settore della progettazione d'arredi interni come libera professionista”, deducendo come il pur non essendo titolare di immobili, goda di un appartamento che “i genitori gli CP_1 hanno riservato” e delle somme percepite a titolo di TFR.
Alla successiva udienza del 29/2/2024 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti - ritenute inammissibili ed irrilevanti ai fini del decidere, con ordinanza ivi integralmente confermata – ed è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine per il deposito delle dichiarazioni reddituali aggiornate.
Nelle more, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 709 ter c.p.c., con cui – dato atto del mancato rilascio da parte del padre del consenso all'avvio di un percorso di psicoterapia al figlio, della omessa regolare contribuzione dello stesso al pagamento delle spese straordinarie e del mancato regolare esercizio del diritto di visita - ha domandato al Tribunale di “1) autorizzare il trattamento psicoterapeutico nel minore da effettuare mediante lo specialista Per_1 dott.ssa con studio in Montegranaro se del caso anche inaudita altera parte in considerazione Persona_2 del mancato assenso del padre;
2) adottare ogni più opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso con ammonizione di ed Controparte_1 eventuale condanna al risarcimento del danno per lesione degli interessi costituzionalmente garantiti del minore da liquidarsi in via equitativa; 3) modificare i provvedimenti provvisori in vigore attribuendo alla ricorrente la facoltà di assumere autonomamente ogni decisione riguardante la salute e le cure del figlio nell'ipotesi che queste siano giustificate da specifiche prescrizioni di tipo specialistico”. Il resistente, in merito a tali richieste, con memoria difensiva del 4/11/2024 ha contestato le difese avversarie e domandato a propria volta “- in ordine al percorso psicoterapeutico: è disponibile a concedere l'autorizzazione, qualora ritenuto necessario e chiede che le spese siano coperte con l'assegno di invalidità del figlio, come già concordato con la Sig.ra per il Centro Mayte. - in ordine al pagamento Pt_1 delle spese straordinarie: il rigetto di ogni richiesta avanzata dalla controparte, in considerazione dell'infondatezza delle accuse e del comportamento non collaborativo della Sig.ra - Sulla gestione del Pt_1 libretto postale intestato al minore: l'adozione di un provvedimento che garantisca l'utilizzo, ove necessario, condiviso del libretto intestato al figlio, nel rispetto delle necessità improrogabili del minore, qualora i genitori
9 non riescano con le proprie sostanze a coprire i costi terapeutici e/o medici, con reintegro delle somme prelevate senza giustificazione alcuna o accordo tra i genitori. - Sul diritto di visita: l'adozione di misure che assicurino la piena collaborazione della Sig.ra per consentire al Sig. di esercitare regolarmente il proprio Pt_1 CP_1 diritto di visita e il rigetto di ogni avversa domanda, anche risarcitoria, in quanto infondate”.
Alla successiva udienza del 5/12/2024 i difensori delle parti hanno dato atto che “la terapia psicoterapica è stata avviata e che la materia del contendere è cessata limitatamente a tale domanda e non anche in relazione alle ulteriori inerenti la regolamentazione delle visite del padre, l'ammonimento dello stesso al rispetto delle condizioni di visita stabilite ed agli aspetti economici di pagamento delle spese psicoterapiche – rispetto alle quali chiedono che le stesse vengano decise in sentenza”. L'udienza di precisazione delle conclusioni (in epigrafe riportate) è stata, quindi, svolta in data 30/1/2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse - dato atto che la separazione tra i coniugi è già stata pronunciata con sentenza parziale n. 604/2023 emessa in data 7/7/2023 e che il giudizio è proseguito nella presente sede per le ulteriori domande accessorie svolte dalle parti - il Collegio osserva quanto segue.
5. Quanto al regime di affidamento e collocamento del figlio minorenne, va preliminarmente rilevato come l'ambito dei poteri di intervento del giudice in materia di responsabilità genitoriale è delineato dall'art. 337 ter c.c. ed è finalizzato a garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, nelle modalità più idonee a soddisfare l'interesse dello stesso;
il giudice, pertanto, non è vincolato alle richieste avanzate dalle parti, né agli accordi intercorsi tra le stesse, potendo anche pronunciarsi "ultra petitum" nel superiore interesse del minore (cfr. in tal senso Cass. n.
25055/2017; Cass. 10174/2012 e altre).
Ciò premesso va, in ogni caso, rilevato che l'art. 337-ter c.c. prevede l'affidamento condiviso quale regola, dovendosi considerare tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli.
Pertanto, nel caso di specie quanto all'affidamento del figlio (nato in [...] Per_1
11/11/2014), va accolta la domanda svolta dalle parti di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre, dovendo ritenersi accertata con ragionevole livello di probabilità – anche in ragione
10 dell'assenza di contestazione tra le parti sul punto - la congruità di tale modalità di affidamento e la circostanza che il centro prevalente di affetti e di interessi del minore sia presso la madre (con la quale il figlio vive stabilmente da anni).
6. Considerato il collocamento prevalente del minore presso la madre e rilevato che
l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta (cfr. Cass. 25604/2018 Cass.
19347/2016), va accolta la domanda svolta dalla ricorrente di assegnazione in proprio favore della casa familiare sita a Montegranaro, via Fermana Sud n.67.
7. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre al figlio, va rilevato come lo stesso sia teso a garantire il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori e come, tuttavia, il principio di bigenitorialità non comporti l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore
(cfr. Cass. civ., sez. I, 10 Dicembre 2018, n. 31902 ed altre conformi).
In specie – considerata l'età del minore di anni 10, la condizione di disabilità dello stesso e le conseguenti esigenze di cura, nonché gli impegni lavorativi dedotti dal padre - appare congruo disporre che possa vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso Controparte_1
accordo tra i genitori, senza coartazione alcuna della volontà del minore:
− due pomeriggi alla settimana, il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 ed il venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
− a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10:00, alle ore 18:30 della domenica, con facoltà di pernotto del minore presso il padre;
− nel corso delle vacanze estive, per giorni 15 anche non consecutivi da concordare con la madre entro il giorno 31 maggio di ogni anno, con facoltà di pernotto del minore presso il padre;
− durante le festività natalizie per sette giorni anche non consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, della Vigilia di Natale o del giorno di Natale, nonché dell'ultimo dell'anno o del Capodanno;
durante le festività pasquali il padre potrà tenere con sé il figlio per tre giorni anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo.
Considerato l'interesse del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori e l'età dallo stesso raggiunta, non si ritengono sussistenti ragioni per escludere la facoltà di
11 pernottamento del figlio presso il padre – come dallo stesso genericamente domandato negli atti di causa (ed in particolare in comparsa di risposta ove ha rilevato che “il minore, avvezzo a dormire con la madre, non riuscirebbe a passare la notte serenamente nella casa paterna”; laddove la madre, sin dalla memoria integrativa nulla ha opposto al pernottamento del minore presso il padre, dando atto che “è bene educare fin d'ora il bimbo al pernottamento presso il padre”).
8. Quanto al contributo economico da porre a carico del padre, quale genitore non collocatario, va rilevato come l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole rinviene la propria fonte direttamente nella legge ed in particolare negli artt. 147 e 337 ter c.c., che impongono a ciascuno dei coniugi di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti economici è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi sempre pronunciarsi anche “ultra petitum”(cfr. Cass. n. 25055/2017): l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore non convivente risponde, infatti, all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario (cfr. Cass. 24316/2013; Cass. 25300/2013).
Alla luce dell'art. 316 bis c.c. anche il genitore disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, è obbligato a mantenere i figli - permanendo l'obbligo di mantenimento dei figli sempre a carico di entrambi i genitori (cfr. Tribunale Avellino , sez. I ,
11/04/2017¸ Tribunale , Alessandria , sez. I , 11/04/2022 , n. 315; Tribunale , Terni ,
27/05/2022 , n. 448 ed altre conformi).
Pertanto, in considerazione del regime di affidamento sopra descritto, delle esigenze del minore emergenti dagli atti (anche in considerazione della documentata condizione di disabilità), nonchè della documentazione economica versata in atti dalle parti (da cui emerge che la ricorrente, pur avendo dato atto in corso di causa di avere cercato di riprendere l'attività lavorativa, ha dichiarato per l'anno 2020 redditi pari ad euro 4.167 circa, per l'anno
2021 redditi pari ad euro 1.049 circa e per l'anno 2023 redditi pari ad euro 3.862 circa;
mentre il resistente ha dichiarato per gli anni 2019, 2020 e 2021 rispettivamente un reddito pari ad euro 19.762, euro 16.966 ed euro 18.799 e nelle annualità successive, per le quali non ha prodotto dichiarazione reddituale, risulta aver percepito buste paga attestanti uno
12 stipendio mensile medio di circa 1.400 euro ed aver percepito la Naspi unicamente per il periodo da gennaio a maggio 2024) - appare congruo porre a carico del padre, genitore non affidatario, un assegno di mantenimento in favore del figlio di complessivi € 350,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, che lo stesso dovrà versare in favore di entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese. Parte_1
8.1. Considerate le peculiari esigenze di cura del minore ed il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, va disposto che l'assegno unico ed universale venga percepito integralmente dalla ricorrente – richiamata la giurisprudenza Parte_1 secondo cui “l'assegno può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo” (cfr. Cass. 4672/2025).
8.2. Quanto alle spese straordinarie per il figlio le stesse vanno individuate secondo il protocollo n. 23/2021 “per la determinazione delle spese straordinarie per i figli” elaborato dal
Tribunale di Fermo il 3/11/2021 e poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
Il genitore che avrà anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota all'altro genitore, previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
9. Con riguardo alle domande svolte con il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. - accertata la cessata materia del contendere in merito al trattamento psicoterapeutico in favore del figlio - con riguardo alla domanda del di “adozione di un provvedimento che garantisca l'utilizzo, ove CP_1 necessario, condiviso del libretto intestato al figlio, nel rispetto delle necessità improrogabili del minore, qualora
i genitori non riescano con le proprie sostanze a coprire i costi terapeutici e/o medici, con reintegro delle somme prelevate senza giustificazione alcuna o accordo tra i genitori”, va dato atto come sul libretto risultano confluire indennità riconosciute al minore per l'accertata condizione di invalidità, connotate da specifica destinazione ex lege (cfr. Cass. 10423/2023) che ne esclude la confusione con la categoria delle spese straordinarie di carattere episodico e saltuario. Quanto alla gestione delle predette somme, la stessa attiene all'ordinario esercizio della responsabilità genitoriale, che – a fonte del riconosciuto regime di affidamento condiviso – resta soggetta alla disciplina di cui all'art. 337 bis c.c.
Quanto alla domanda di ammonimento svolta dalla verso il - considerato Pt_1 CP_1 che l'istituto è improntato ad una sostanziale coartazione all'adempimento dei doveri genitoriali a fronte della ritenuta lesione dell'interesse del minore (ed ha pertanto una
13 funzione di dissuasione alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento, essendo anche la misura del risarcimento commisurata alla gravità oggettiva e soggettiva del comportamento lesivo) - la stessa non può essere accolta in considerazione del sopravvenuto accordo tra le parti in merito all'avvio del percorso psicologico in favore del minore e delle ulteriori reciproche contestazioni mosse tra le parti negli atti di causa in ordine al corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
10. Considerata la natura del giudizio le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
AFFIDA in maniera condivisa ad entrambi i genitori il minore (nato in Persona_3 data 11/11/2014), con collocamento prevalente presso la madre;
ASSEGNA la casa coniugale, sita a Montegranaro Via Fermana sud n. 67, a Parte_1
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio alle condizioni sopra riportate in motivazione al paragrafo 7, da intendersi ivi integralmente trascritte;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese la somma di € 350,00 mensili - da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
DISPONE che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla ricorrente
; Parte_1
PONE le spese straordinarie necessarie per il figlio - individuate secondo le indicazioni del protocollo n. 23/2021 “per la determinazione delle spese straordinarie per i figli” elaborato dal
Tribunale di Fermo il 3/11/2021 - a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 10/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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