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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/10/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 07/07/2021 al n. 2033/2021
R.G., promossa con ricorso depositato in data 07/07/2021
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI NI, elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 1 46029
SUZZARA presso lo studio dell'avv. LI NI ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BIANCARDI BEATRICE, elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE
AMEDEO 22 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. BIANCARDI
BEATRICE convenuta E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
10/06/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “1) Dichiarare la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto in data 25.9.2004 tra e Parte_1 [...]
trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di San Controparte_1
ET PO registro atti di matrimonio anno 2004 n.17 parte II serie A Ufficio
1;
2) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocazione Per_1 Per_2
partitaria degli stessi, una settimana con il padre e una settimana con la madre, settimana intervallata dalla individuazione di un giorno infrasettimanale
(mercoledì o giovedì), in cui i figli andranno a cena e pernotteranno dalla madre nella settimana spettante al padre e viceversa nella settimana spettante alla madre;
3) in via subordinata disporre che il weekend spettante al padre vada dal venerdì al lunedì mattina;
ed in particolare quando il padre non ha il weekend disporsi che anche il martedì, oltre che al giovedì sia con pernottamento, per i motivi già esposti;
pagina 2 di 16 4) Revocarsi l'assegno di mantenimento per i figli posto carico del padre in forza delle ragioni esposte sia in merito al reddito, sia in merito alla richiesta di collocazione paritaria;
5) In subordine disporsi l'assegno di mantenimento nella misura 100,00 per ciascun figlio (quindi euro 200,00 mensili) in favore della sig.ra in favore di
[...]
; Controparte_1
6) Disporsi che la mensa venga ricompresa nelle spese ordinarie di mantenimento e non straordinarie come da protocollo del Tribunale di Mantova;
7) Quanto alle spese straordinarie saranno a carico al 50% dei coniugi come da protocollo in vigore;
8) Quanto alle modalità di suddivisione delle vacanze di Natale i figli rimarranno dal 24/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro genitore ad anni alterni. Durante le vacanze Pasquali tre giorni consecutivi da trascorrere con un genitore con l'alternanza del giorno di Pasqua e Pasquetta.
Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 31/05 di ogni anno, nel rispetto delle esigenze scolastiche dei minori e di quelle lavorative dei genitori;
9) Revocarsi la modalità della statuizione delle ferie estive stabilite con
Ordinanza secondo la quale negli anni dispari decide al madre e negli anni pari il padre, e disporsi che le stesse vengano suddivise nel mese di agosto come segue: i primi 15 giorni con un genitore e i successivi 15 giorni ad anni alterni: in tal modo nessun genitore viene pregiudicato in quanto le aziende per cui lavorano i coniugi dispongono sempre e solo le ferie nelle settimane centrali del mese di agosto;
pagina 3 di 16 10) I coniugi si impegnano fin d'ora a prestare reciproco assenso per l'espatrio, al rilascio del passaporto ed ogni altro documento equipollente”;
- per “A) EL ER Controparte_1
- In via principale
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
2) rigettarsi le domande del ricorrente per le suesposte ragioni
- In via riconvenzionale
1.disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento Per_1 Per_2
presso la madre e fissando la loro residenza presso la casa di quest'ultima
2.confermare il regime di visita stabilito nelle condizioni di cui al verbale di separazione del 20/11/2018 omologato in data 11/12/2018 dal Tribunale di
Mantova, come modificate dall'ordinanza 7/11/2022 e successiva ordinanza
14/07/2023
3.revocare l'assegnazione del godimento della casa coniugale sita in San
ET Po (MN), Via Leopardi 55 al marito e, per l'effetto, disporsi
l'assegnazione della medesima in favore della moglie e dei figli minori
4.disporre che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento per i figli la somma di € 600,00 mensili ( € 300,00 per ciascun figlio), rivalutabili ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese a far tempo dalla data della domanda fino al raggiungimento della loro indipendenza economica
5.disporre che il padre concorra per il 50% alle spese mediche non mutuabili dei figli secondo le seguenti modalità:
pagina 4 di 16 Vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) all'asilo nido pubblico, alla scuola dell'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria)
c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – pagina 5 di 16 anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
6.disporre che la detrazione per i figli a carico sia fissata nella misura del 50% per ciascun coniuge
7.disporre che la sig.ra possa usufruire esclusivamente Controparte_1
dell'assegno unico (che ha sostituito gli assegni famigliari)
8.disporre che i genitori reciprocamente concedano fin da ora l'assenso al rilascio del passaporto anche dei figli ed il consenso per l'espatrio degli stessi a pagina 6 di 16 fini di vacanza/istruzione acconsentano sin da ora al rilascio del passaporto dei figli
- In via riconvenzionale subordinata
9. Fatte salve le domande di cui ai capi che precedano, nella denegata ipotesi di mancata assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, accertato e dichiarato che la sig.ra non è economicamente Controparte_1
autosufficiente, disporre che il sig. versi alla sig.ra Parte_1 [...]
entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario la somma non Controparte_1
inferiore ad € 200,00 a titolo di assegno divorzile, rivalutabile ISTAT.
B) Spese e competenze in ogni caso interamente rifuse.
C) IN VIA ISTRUTTORIA: richiamate le deduzioni di cui alle note di trattazione scritta autorizzate depositate in data 7/02/2023, chiedesi:
- l'ammissione delle prove come tenorizzate per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 VI co. n. 2 e n. 3 c.p.c. nonché l'integrazione istruttoria mediante indagini di Polizia Tributaria ed in particolare l'acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c. relative all'esistenza di conti correnti intestati e/o cointestati a
e/o sui quali quest'ultimo abbia delega”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto ricorso per ottenere la pronuncia di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio deducendo che dopo la separazione la coppia
(separati consensualmente con verbale del 20/11/2018 omologato dal Tribunale di Mantova in data 11/12/2018) non si sia più riconciliata.
La separazione consensuale prevedeva le seguenti condizioni: “- SS di mantenimento per i figli minori euro 450,00 mensili;
pagina 7 di 16 - Affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, e con le seguenti modalità di visita: un weekend alternato dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena;
la settimana che precede il weekend con il padre i figli trascorreranno con lo stesso i giorni di martedì e giovedì. Tenuto conto che il lavoro del padre è basato su turni mattutini e pomeridiani, quando il padre avrà il turno del mattino, provvederà a prelevare i figli dalle rispettive scuole e li terrà sino a dopo cena;
mentre quando il padre effettua il turno pomeridiano li terrà dalle 21 circa a dormire con sé per poi accompagnarli a scuola la mattina seguente. In questa settimana (nella quale il sig. svolge il lavoro Pt_1
pomeridiano) il padre, qualora sia libero da impegni lavorativi, potrà pretendere e tenere con sé i figli anche il mercoledì pomeriggio, prelevandoli dopo la scuola e tenendoli con sé sino a sera.
La settimana che precede il weekend con la madre, vedranno e staranno con il padre il martedì con le stesse modalità di cui al punto precedente.
Per le vacanze Natalizie trascorreranno la Vigilia e il Natale con un genitore e
San Silvestro e Capodanno con l'altro. Per le vacanze pasquali trascorreranno tre giorni con ciascun genitore, nonché 15 giorni per le vacanze estive.
- Le spese straordinarie saranno al 50% come da protocollo”.
All'esito del procedimento ha rassegnato le conclusioni più sopra ritrascritte.
Parte convenuta nel costituirsi non si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili opponendosi alle domande di parte ricorrente e spiegando domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'aumento dell'assegno per i minori.
pagina 8 di 16 La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali e con l'acquisizione delle relazioni dimesse dai Servizi sociali che hanno affiancato il nucleo in questi anni.
Sussistono tutti i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge
1° dicembre 1970 n. 898, come modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74 nonché da ultimo dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
Invero, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 898/1970 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 numero 2 lett. b) della cit. legge 898/70, come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui: “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. pagina 9 di 16 Nel caso di specie, lo stato di separazione tra i coniugi risulta dimostrato dal decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di
Mantova.
Inoltre, le reciproche allegazioni delle parti, le quali hanno confermato di non aver più ripreso la convivenza coniugale, denotano l'irreversibile impossibilità della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale e la protrazione ininterrotta dello stato di separazione da oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Le produzioni documentali acquisite hanno evidenziato un calo del reddito del ricorrente rispetto a quello posto alla base delle determinazioni congiunte che furono alla base dell'accordo nella separazione, anche se la riduzione appare tuttavia contenuta.
Al contempo si è rilevata una rigidità nei rapporti tra le parti, come evidenziato anche dalle relazioni dei Servizi che tuttavia non hanno rilevato criticità nei rapporti dei singoli genitori con i figli.
Rileva il Tribunale come, la circostanza che le due abitazioni delle parti siano estremamente vicine tra loro, possa rappresentare una agevolazione nella gestione dei tempi di visita che consenta di distribuire diversamente i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore così da ridurre le occasioni di contrasto.
Alla luce degli accordi raggiunti in sede di separazione e delle due modifiche intercorse nel corso del procedimento, l'affido che può restare condiviso ai coniugi, possono essere così rimodulati (anche per venire incontro alle esigenze pagina 10 di 16 via via crescenti dei figli con il passare del tempo): Affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, e con le seguenti modalità di visita: un weekend alternato dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario scolastico ed in ogni caso dalle 16.30 fino al lunedì mattina con il riaccompagno a scuola ovvero alla riconsegna a casa della madre entro le ore 9.00 nel periodo non scolastico o di ferie scolastiche;
la settimana che precede il weekend con il padre i figli trascorreranno con lo stesso i giorni di martedì e giovedì dal termine della scuola e comunque dalle 16.30 nel periodo non scolastico o di ferie scolastiche e fino alle 21.30. Tenuto conto che il lavoro del padre è basato su turni mattutini e pomeridiani, quando il padre avrà il turno del mattino, provvederà a prelevare i figli dalle rispettive scuole ed in ogni caso dalle 16.30 e li terrà sino alle ore 21.30; mentre quando il padre effettua il turno pomeridiano li terrà dalle 21 circa a dormire con sé per poi accompagnarli a scuola la mattina seguente o a casa della madre entro le ore 9.00. In questa settimana (nella quale il sig. svolge il lavoro pomeridiano) il padre, qualora sia libero da impegni Pt_1
lavorativi, potrà pretendere e tenere con sé i figli anche il mercoledì pomeriggio, prelevandoli dopo la scuola e comunque dalle 16.30 e tenendoli con sé sino a sera alle ore 21.30 allorquando li riaccompagnerà a casa della madre.
La settimana che precede il weekend con la madre, vedranno e staranno con il padre il martedì (16.30-21.30) con le stesse modalità di cui al punto precedente.
Nel periodo estivo i minori trascorreranno un periodo di vacanze anche non consecutivo di due settimane con ciascun genitore. Per gli anni dispari sceglierà prioritariamente la madre il periodo, negli anni pari il padre. Il periodo di ferie di pagina 11 di 16 due settimane, se continuative, potrà essere goduto esclusivamente nei mesi di giugno, luglio e agosto.
Durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno alternativamente il periodo
24 - 30 dicembre con un genitore e 31 dicembre - 6 gennaio con l'altro.
Il padre sceglierà prioritariamente il periodo, tra i due disponibili, negli anni dispari e la madre in quelli pari.
Per quanto riguarda le vacanze scolastiche di Pasqua, la cui durata è di norma di una settimana, 3 giorni con un genitore e 3 con l'altro. Un anno i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con l'uno e la Pasquetta con l'altro. In caso di disaccordo negli anni pari sceglierà prioritariamente la madre ed il padre negli anni dispari.
Quanto alle statuizioni economiche il Collegio rileva che i redditi delle parti sono sostanzialmente equiparabili, anche se non identici.
La convenuta ha depositato estratti conto bancari da cui si ricava, per l'anno
2022, entrate con la voce “stipendio” che portano ad un reddito mensile medio di euro 1.704.
Per l'anno 2023 gli estratti conto versati in atti dalla parte (che vanno da gennaio a settembre) restituiscono un reddito medio mensile pari ad euro 1.489.
Quanto al ricorrente invece per l'anno 2022, l'esame degli estratti conto evidenziano un reddito medio mensile di euro 1.885, mentre per l'anno 2023
l'esame degli estratti conto prodotti in atti restituiscono un reddito medio mensile di euro 1.642.
pagina 12 di 16 Come si evince da tali dati la differenza dei redditi disponibili da parte dei due genitori si differenza per neppure 153 euro mensili nell'anno 2023 e di euro 181 nel 2022.
Vi è tuttavia una differenza sostanziale, che la convenuta può dividere alcune delle spese mensili anche con il nuovo compagno (perlomeno quelle comuni), mentre il ricorrente ha interrotto la relazione con la nuova compagna e quindi deve far fronte alle spese mensili in via esclusiva.
Atteso che dalla documentazione versata in atti i genitori hanno redditi mensili sostanzialmente equiparabili e che le spese della mensa attualmente vengono divise a metà nonostante il Protocollo in vigore dal 2024 le faccia correttamente rientrare nel mantenimento ordinario, ritiene il Tribunale che il contributo da porre a carico del padre possa essere individuato in euro 400 mensili con sterilizzazione dell'adeguamento annuale agli indici ISTAT fino ad ora maturato e con ripartenza dell'aggiornamento a far data dal mese di ottobre 2026.
Le altre spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Mantova del
2024, fatta eccezione per le spese della mensa che verranno divise al 50% così come già attualmente accade.
Attribuzione dell'SS NI
L'assegno unico e le altre detrazioni eventualmente spettanti, verranno percepite al 50% da ciascun genitore come peraltro già accade.
Ritiene il Tribunale che non vi sia alcuna necessità di modificare il regime di assegnazione della casa familiare atteso che ormai le famiglie sono così organizzate da molto tempo ed una modifica comporterebbe uno stravolgimento dei luoghi di vita dei figli. pagina 13 di 16 Le spese del presente procedimento vanno interamente compensate tra le parti attesa la necessarietà del procedimento e la reciproca parziale soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio dei coniugi;
2) Dispone l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e con le seguenti modalità di visita: un weekend alternato dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario scolastico ed in ogni caso dalle 16.30 fino al lunedì mattina con il riaccompagno a scuola ovvero alla riconsegna a casa della madre entro le ore 9.00 nel periodo non scolastico o di ferie scolastiche;
la settimana che precede il weekend con il padre i figli trascorreranno con lo stesso i giorni di martedì e giovedì dal termine della scuola e comunque dalle
16.30 nel periodo non scolastico o di ferie scolastiche e fino alle 21.30. Tenuto conto che il lavoro del padre è basato su turni mattutini e pomeridiani, quando il padre avrà il turno del mattino, provvederà a prelevare i figli dalle rispettive scuole ed in ogni caso dalle 16.30 e li terrà sino alle ore 21.30; quando il padre effettua il turno pomeridiano li terrà dalle 21 circa a dormire con sé per poi accompagnarli a scuola la mattina seguente o a casa della madre entro le ore
9.00. In questa settimana (nella quale il sig. svolge il lavoro pomeridiano) Pt_1
il padre, qualora sia libero da impegni lavorativi, potrà pretendere e tenere con sé
i figli anche il mercoledì pomeriggio, prelevandoli dopo la scuola e comunque dalle 16.30 e tenendoli con sé sino a sera alle ore 21.30 allorquando li riaccompagnerà a casa della madre. pagina 14 di 16 La settimana che precede il weekend con la madre, vedranno e staranno con il padre il martedì (16.30-21.30) con le stesse modalità di cui al punto precedente.
Nel periodo estivo i minori trascorreranno un periodo di vacanze anche non consecutivo di due settimane con ciascun genitore. Per gli anni dispari sceglierà prioritariamente la madre il periodo, negli anni pari il padre. Il periodo di ferie di due settimane, se continuative, potrà essere goduto esclusivamente nei mesi di giugno, luglio e agosto.
Durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno alternativamente il periodo
24 - 30 dicembre con un genitore e 31 dicembre - 6 gennaio con l'altro. Il padre sceglierà prioritariamente il periodo, tra i due disponibili, negli anni dispari e la madre in quelli pari.
Per quanto riguarda le vacanze scolastiche di Pasqua, la cui durata è di norma di una settimana, 3 giorni con un genitore e 3 con l'altro. Un anno i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con l'uno e la Pasquetta con l'altro. In caso di disaccordo negli anni pari sceglierà prioritariamente la madre ed il padre negli anni dispari;
3) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova, includendovi altresì le spese per la mensa a differenza di quanto previsto nel Protocollo;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN BENEDETTO PO
(MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto numero 17 parte II serie A Ufficio 1, anno 2004);
5) Spese compensate. pagina 15 di 16 Così deciso in Mantova, il 02/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Giorgio Bertola
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 07/07/2021 al n. 2033/2021
R.G., promossa con ricorso depositato in data 07/07/2021
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI NI, elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 1 46029
SUZZARA presso lo studio dell'avv. LI NI ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BIANCARDI BEATRICE, elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE
AMEDEO 22 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. BIANCARDI
BEATRICE convenuta E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
10/06/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “1) Dichiarare la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto in data 25.9.2004 tra e Parte_1 [...]
trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di San Controparte_1
ET PO registro atti di matrimonio anno 2004 n.17 parte II serie A Ufficio
1;
2) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocazione Per_1 Per_2
partitaria degli stessi, una settimana con il padre e una settimana con la madre, settimana intervallata dalla individuazione di un giorno infrasettimanale
(mercoledì o giovedì), in cui i figli andranno a cena e pernotteranno dalla madre nella settimana spettante al padre e viceversa nella settimana spettante alla madre;
3) in via subordinata disporre che il weekend spettante al padre vada dal venerdì al lunedì mattina;
ed in particolare quando il padre non ha il weekend disporsi che anche il martedì, oltre che al giovedì sia con pernottamento, per i motivi già esposti;
pagina 2 di 16 4) Revocarsi l'assegno di mantenimento per i figli posto carico del padre in forza delle ragioni esposte sia in merito al reddito, sia in merito alla richiesta di collocazione paritaria;
5) In subordine disporsi l'assegno di mantenimento nella misura 100,00 per ciascun figlio (quindi euro 200,00 mensili) in favore della sig.ra in favore di
[...]
; Controparte_1
6) Disporsi che la mensa venga ricompresa nelle spese ordinarie di mantenimento e non straordinarie come da protocollo del Tribunale di Mantova;
7) Quanto alle spese straordinarie saranno a carico al 50% dei coniugi come da protocollo in vigore;
8) Quanto alle modalità di suddivisione delle vacanze di Natale i figli rimarranno dal 24/12 al 30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro genitore ad anni alterni. Durante le vacanze Pasquali tre giorni consecutivi da trascorrere con un genitore con l'alternanza del giorno di Pasqua e Pasquetta.
Durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i figli almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicarsi entro il 31/05 di ogni anno, nel rispetto delle esigenze scolastiche dei minori e di quelle lavorative dei genitori;
9) Revocarsi la modalità della statuizione delle ferie estive stabilite con
Ordinanza secondo la quale negli anni dispari decide al madre e negli anni pari il padre, e disporsi che le stesse vengano suddivise nel mese di agosto come segue: i primi 15 giorni con un genitore e i successivi 15 giorni ad anni alterni: in tal modo nessun genitore viene pregiudicato in quanto le aziende per cui lavorano i coniugi dispongono sempre e solo le ferie nelle settimane centrali del mese di agosto;
pagina 3 di 16 10) I coniugi si impegnano fin d'ora a prestare reciproco assenso per l'espatrio, al rilascio del passaporto ed ogni altro documento equipollente”;
- per “A) EL ER Controparte_1
- In via principale
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
2) rigettarsi le domande del ricorrente per le suesposte ragioni
- In via riconvenzionale
1.disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento Per_1 Per_2
presso la madre e fissando la loro residenza presso la casa di quest'ultima
2.confermare il regime di visita stabilito nelle condizioni di cui al verbale di separazione del 20/11/2018 omologato in data 11/12/2018 dal Tribunale di
Mantova, come modificate dall'ordinanza 7/11/2022 e successiva ordinanza
14/07/2023
3.revocare l'assegnazione del godimento della casa coniugale sita in San
ET Po (MN), Via Leopardi 55 al marito e, per l'effetto, disporsi
l'assegnazione della medesima in favore della moglie e dei figli minori
4.disporre che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento per i figli la somma di € 600,00 mensili ( € 300,00 per ciascun figlio), rivalutabili ISTAT, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese a far tempo dalla data della domanda fino al raggiungimento della loro indipendenza economica
5.disporre che il padre concorra per il 50% alle spese mediche non mutuabili dei figli secondo le seguenti modalità:
pagina 4 di 16 Vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) all'asilo nido pubblico, alla scuola dell'infanzia pubblica, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria)
c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – pagina 5 di 16 anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
6.disporre che la detrazione per i figli a carico sia fissata nella misura del 50% per ciascun coniuge
7.disporre che la sig.ra possa usufruire esclusivamente Controparte_1
dell'assegno unico (che ha sostituito gli assegni famigliari)
8.disporre che i genitori reciprocamente concedano fin da ora l'assenso al rilascio del passaporto anche dei figli ed il consenso per l'espatrio degli stessi a pagina 6 di 16 fini di vacanza/istruzione acconsentano sin da ora al rilascio del passaporto dei figli
- In via riconvenzionale subordinata
9. Fatte salve le domande di cui ai capi che precedano, nella denegata ipotesi di mancata assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, accertato e dichiarato che la sig.ra non è economicamente Controparte_1
autosufficiente, disporre che il sig. versi alla sig.ra Parte_1 [...]
entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario la somma non Controparte_1
inferiore ad € 200,00 a titolo di assegno divorzile, rivalutabile ISTAT.
B) Spese e competenze in ogni caso interamente rifuse.
C) IN VIA ISTRUTTORIA: richiamate le deduzioni di cui alle note di trattazione scritta autorizzate depositate in data 7/02/2023, chiedesi:
- l'ammissione delle prove come tenorizzate per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 VI co. n. 2 e n. 3 c.p.c. nonché l'integrazione istruttoria mediante indagini di Polizia Tributaria ed in particolare l'acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c. relative all'esistenza di conti correnti intestati e/o cointestati a
e/o sui quali quest'ultimo abbia delega”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto ricorso per ottenere la pronuncia di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio deducendo che dopo la separazione la coppia
(separati consensualmente con verbale del 20/11/2018 omologato dal Tribunale di Mantova in data 11/12/2018) non si sia più riconciliata.
La separazione consensuale prevedeva le seguenti condizioni: “- SS di mantenimento per i figli minori euro 450,00 mensili;
pagina 7 di 16 - Affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, e con le seguenti modalità di visita: un weekend alternato dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena;
la settimana che precede il weekend con il padre i figli trascorreranno con lo stesso i giorni di martedì e giovedì. Tenuto conto che il lavoro del padre è basato su turni mattutini e pomeridiani, quando il padre avrà il turno del mattino, provvederà a prelevare i figli dalle rispettive scuole e li terrà sino a dopo cena;
mentre quando il padre effettua il turno pomeridiano li terrà dalle 21 circa a dormire con sé per poi accompagnarli a scuola la mattina seguente. In questa settimana (nella quale il sig. svolge il lavoro Pt_1
pomeridiano) il padre, qualora sia libero da impegni lavorativi, potrà pretendere e tenere con sé i figli anche il mercoledì pomeriggio, prelevandoli dopo la scuola e tenendoli con sé sino a sera.
La settimana che precede il weekend con la madre, vedranno e staranno con il padre il martedì con le stesse modalità di cui al punto precedente.
Per le vacanze Natalizie trascorreranno la Vigilia e il Natale con un genitore e
San Silvestro e Capodanno con l'altro. Per le vacanze pasquali trascorreranno tre giorni con ciascun genitore, nonché 15 giorni per le vacanze estive.
- Le spese straordinarie saranno al 50% come da protocollo”.
All'esito del procedimento ha rassegnato le conclusioni più sopra ritrascritte.
Parte convenuta nel costituirsi non si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili opponendosi alle domande di parte ricorrente e spiegando domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'aumento dell'assegno per i minori.
pagina 8 di 16 La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali e con l'acquisizione delle relazioni dimesse dai Servizi sociali che hanno affiancato il nucleo in questi anni.
Sussistono tutti i presupposti previsti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge
1° dicembre 1970 n. 898, come modificati dall'art. 5 legge 6 marzo 1987, n. 74 nonché da ultimo dall'art. 1 della legge n. 55/2015.
Invero, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 898/1970 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 numero 2 lett. b) della cit. legge 898/70, come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui: “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. pagina 9 di 16 Nel caso di specie, lo stato di separazione tra i coniugi risulta dimostrato dal decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di
Mantova.
Inoltre, le reciproche allegazioni delle parti, le quali hanno confermato di non aver più ripreso la convivenza coniugale, denotano l'irreversibile impossibilità della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale e la protrazione ininterrotta dello stato di separazione da oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Le produzioni documentali acquisite hanno evidenziato un calo del reddito del ricorrente rispetto a quello posto alla base delle determinazioni congiunte che furono alla base dell'accordo nella separazione, anche se la riduzione appare tuttavia contenuta.
Al contempo si è rilevata una rigidità nei rapporti tra le parti, come evidenziato anche dalle relazioni dei Servizi che tuttavia non hanno rilevato criticità nei rapporti dei singoli genitori con i figli.
Rileva il Tribunale come, la circostanza che le due abitazioni delle parti siano estremamente vicine tra loro, possa rappresentare una agevolazione nella gestione dei tempi di visita che consenta di distribuire diversamente i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore così da ridurre le occasioni di contrasto.
Alla luce degli accordi raggiunti in sede di separazione e delle due modifiche intercorse nel corso del procedimento, l'affido che può restare condiviso ai coniugi, possono essere così rimodulati (anche per venire incontro alle esigenze pagina 10 di 16 via via crescenti dei figli con il passare del tempo): Affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, e con le seguenti modalità di visita: un weekend alternato dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario scolastico ed in ogni caso dalle 16.30 fino al lunedì mattina con il riaccompagno a scuola ovvero alla riconsegna a casa della madre entro le ore 9.00 nel periodo non scolastico o di ferie scolastiche;
la settimana che precede il weekend con il padre i figli trascorreranno con lo stesso i giorni di martedì e giovedì dal termine della scuola e comunque dalle 16.30 nel periodo non scolastico o di ferie scolastiche e fino alle 21.30. Tenuto conto che il lavoro del padre è basato su turni mattutini e pomeridiani, quando il padre avrà il turno del mattino, provvederà a prelevare i figli dalle rispettive scuole ed in ogni caso dalle 16.30 e li terrà sino alle ore 21.30; mentre quando il padre effettua il turno pomeridiano li terrà dalle 21 circa a dormire con sé per poi accompagnarli a scuola la mattina seguente o a casa della madre entro le ore 9.00. In questa settimana (nella quale il sig. svolge il lavoro pomeridiano) il padre, qualora sia libero da impegni Pt_1
lavorativi, potrà pretendere e tenere con sé i figli anche il mercoledì pomeriggio, prelevandoli dopo la scuola e comunque dalle 16.30 e tenendoli con sé sino a sera alle ore 21.30 allorquando li riaccompagnerà a casa della madre.
La settimana che precede il weekend con la madre, vedranno e staranno con il padre il martedì (16.30-21.30) con le stesse modalità di cui al punto precedente.
Nel periodo estivo i minori trascorreranno un periodo di vacanze anche non consecutivo di due settimane con ciascun genitore. Per gli anni dispari sceglierà prioritariamente la madre il periodo, negli anni pari il padre. Il periodo di ferie di pagina 11 di 16 due settimane, se continuative, potrà essere goduto esclusivamente nei mesi di giugno, luglio e agosto.
Durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno alternativamente il periodo
24 - 30 dicembre con un genitore e 31 dicembre - 6 gennaio con l'altro.
Il padre sceglierà prioritariamente il periodo, tra i due disponibili, negli anni dispari e la madre in quelli pari.
Per quanto riguarda le vacanze scolastiche di Pasqua, la cui durata è di norma di una settimana, 3 giorni con un genitore e 3 con l'altro. Un anno i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con l'uno e la Pasquetta con l'altro. In caso di disaccordo negli anni pari sceglierà prioritariamente la madre ed il padre negli anni dispari.
Quanto alle statuizioni economiche il Collegio rileva che i redditi delle parti sono sostanzialmente equiparabili, anche se non identici.
La convenuta ha depositato estratti conto bancari da cui si ricava, per l'anno
2022, entrate con la voce “stipendio” che portano ad un reddito mensile medio di euro 1.704.
Per l'anno 2023 gli estratti conto versati in atti dalla parte (che vanno da gennaio a settembre) restituiscono un reddito medio mensile pari ad euro 1.489.
Quanto al ricorrente invece per l'anno 2022, l'esame degli estratti conto evidenziano un reddito medio mensile di euro 1.885, mentre per l'anno 2023
l'esame degli estratti conto prodotti in atti restituiscono un reddito medio mensile di euro 1.642.
pagina 12 di 16 Come si evince da tali dati la differenza dei redditi disponibili da parte dei due genitori si differenza per neppure 153 euro mensili nell'anno 2023 e di euro 181 nel 2022.
Vi è tuttavia una differenza sostanziale, che la convenuta può dividere alcune delle spese mensili anche con il nuovo compagno (perlomeno quelle comuni), mentre il ricorrente ha interrotto la relazione con la nuova compagna e quindi deve far fronte alle spese mensili in via esclusiva.
Atteso che dalla documentazione versata in atti i genitori hanno redditi mensili sostanzialmente equiparabili e che le spese della mensa attualmente vengono divise a metà nonostante il Protocollo in vigore dal 2024 le faccia correttamente rientrare nel mantenimento ordinario, ritiene il Tribunale che il contributo da porre a carico del padre possa essere individuato in euro 400 mensili con sterilizzazione dell'adeguamento annuale agli indici ISTAT fino ad ora maturato e con ripartenza dell'aggiornamento a far data dal mese di ottobre 2026.
Le altre spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Mantova del
2024, fatta eccezione per le spese della mensa che verranno divise al 50% così come già attualmente accade.
Attribuzione dell'SS NI
L'assegno unico e le altre detrazioni eventualmente spettanti, verranno percepite al 50% da ciascun genitore come peraltro già accade.
Ritiene il Tribunale che non vi sia alcuna necessità di modificare il regime di assegnazione della casa familiare atteso che ormai le famiglie sono così organizzate da molto tempo ed una modifica comporterebbe uno stravolgimento dei luoghi di vita dei figli. pagina 13 di 16 Le spese del presente procedimento vanno interamente compensate tra le parti attesa la necessarietà del procedimento e la reciproca parziale soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio dei coniugi;
2) Dispone l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e con le seguenti modalità di visita: un weekend alternato dal venerdì pomeriggio al termine dell'orario scolastico ed in ogni caso dalle 16.30 fino al lunedì mattina con il riaccompagno a scuola ovvero alla riconsegna a casa della madre entro le ore 9.00 nel periodo non scolastico o di ferie scolastiche;
la settimana che precede il weekend con il padre i figli trascorreranno con lo stesso i giorni di martedì e giovedì dal termine della scuola e comunque dalle
16.30 nel periodo non scolastico o di ferie scolastiche e fino alle 21.30. Tenuto conto che il lavoro del padre è basato su turni mattutini e pomeridiani, quando il padre avrà il turno del mattino, provvederà a prelevare i figli dalle rispettive scuole ed in ogni caso dalle 16.30 e li terrà sino alle ore 21.30; quando il padre effettua il turno pomeridiano li terrà dalle 21 circa a dormire con sé per poi accompagnarli a scuola la mattina seguente o a casa della madre entro le ore
9.00. In questa settimana (nella quale il sig. svolge il lavoro pomeridiano) Pt_1
il padre, qualora sia libero da impegni lavorativi, potrà pretendere e tenere con sé
i figli anche il mercoledì pomeriggio, prelevandoli dopo la scuola e comunque dalle 16.30 e tenendoli con sé sino a sera alle ore 21.30 allorquando li riaccompagnerà a casa della madre. pagina 14 di 16 La settimana che precede il weekend con la madre, vedranno e staranno con il padre il martedì (16.30-21.30) con le stesse modalità di cui al punto precedente.
Nel periodo estivo i minori trascorreranno un periodo di vacanze anche non consecutivo di due settimane con ciascun genitore. Per gli anni dispari sceglierà prioritariamente la madre il periodo, negli anni pari il padre. Il periodo di ferie di due settimane, se continuative, potrà essere goduto esclusivamente nei mesi di giugno, luglio e agosto.
Durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno alternativamente il periodo
24 - 30 dicembre con un genitore e 31 dicembre - 6 gennaio con l'altro. Il padre sceglierà prioritariamente il periodo, tra i due disponibili, negli anni dispari e la madre in quelli pari.
Per quanto riguarda le vacanze scolastiche di Pasqua, la cui durata è di norma di una settimana, 3 giorni con un genitore e 3 con l'altro. Un anno i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con l'uno e la Pasquetta con l'altro. In caso di disaccordo negli anni pari sceglierà prioritariamente la madre ed il padre negli anni dispari;
3) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie come da Protocollo del 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova, includendovi altresì le spese per la mensa a differenza di quanto previsto nel Protocollo;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN BENEDETTO PO
(MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto numero 17 parte II serie A Ufficio 1, anno 2004);
5) Spese compensate. pagina 15 di 16 Così deciso in Mantova, il 02/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Giorgio Bertola
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