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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7644 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1675 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del giorno 15.12.2025 e vertente TRA
nata in [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), C.F._1
nata in [...] il [...] Parte_2
(C.F. ), C.F._2
nata in [...] il [...] Parte_3
(C.F. , C.F._3 quali eredi di nato in [...]_1 il 13.07.1959 (C.F. ), con l'avvocato C.F._4
AT NI PARTI APPELLANTI E (C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 con gli avvocati Francesca Andrea Cantone e Stefano Baldi PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15155 del 2024 emessa nel procedimento con R.G. 20014/2021, pubblicata in data 08.10.2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVII Civile, Giudice dott.ssa Laura CENTOFANTI.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
1 «Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio Per_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “In via principale: 1.
…dichiarare nullo e di alcuno effetto il contratto di mutuo fondiario - Rep. 103144 – Racc. 40257 - stipulato in Roma in data 14/12/2007 con la , ora Controparte_1 Controparte_1
, per l'importo di € 265.000,00, in quanto il tasso
[...] effettivamente globale (TEG) ottenuto, considerato le spese iniziali e l'onere del differenziale di regime risulta pari a 9,154% e, quindi, usurario ex Legge 108/96 perché maggiore del 9,090% che è il tasso soglia usura (TSU) previsto alla data di stipula (14 dicembre 2007) e per l'effetto nulla è dovuto per gli interessi ex art. 1815 c.c. e riconoscere la rideterminazione del debito residuo a tasso nullo e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente introitato oltre a quanto parte attrice si troverebbe costretta a versare coattivamente nelle more dell'emananda sentenza anche al solo fine di evitare eventuali ulteriori azioni giudiziarie intraprese da parte convenuta;
2. … dichiarare nullo e di alcuno effetto il contratto di mutuo fondiario - Rep. 103144 – Racc. 40257 - stipulato in Roma in data 14/12/2007 con la , ora Controparte_1 CP_1
, per l'importo di € 265.000,00, in quanto il tasso
[...] effettivamente applicato è usurario e non è corrispondente a quello nominale dichiarato nel contratto di mutuo a quo, che è pari a 5,41% annuo e che non è corrispondente neanche al TAEG indicato nel contratto in 5,548%, mentre invece considerati le spese iniziali alla stipula e oneri impliciti derivanti dalla considerazione del differenziale di regime finanziario applicato e il tasso d'interesse effettivo applicato è pari a 9,154% su base annuale che, confrontato con il tasso soglia, è usurario come sopra meglio esplicato;
3. … dichiarare nullo e di alcuno effetto la clausola degli interessi, relativa al contratto di mutuo fondiario
- Rep. 103144 – Racc. 40257 - stipulato in Roma in data 14/12/2007 con la , ora Controparte_1 Controparte_1
, per l'importo di € 265.000,00, in quanto il tasso
[...] effettivamente applicato è usurario e non è corrispondente a quello nominale dichiarato nel contratto di mutuo a quo, che è pari a 5,41% annuo e che non è corrispondente al TAEG indicato nel contratto che è pari a 5,548%, mentre invece considerati le spese iniziali alla stipula e oneri impliciti derivanti dalla considerazione del differenziale di regime finanziario applicato e il tasso d'interesse effettivo applicato è pari a 9,154% su base annuale che, confrontato con il tasso soglia, è usurario come
2 sopra meglio esplicato;
4. Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione Centrale dei Rischi della Banca d'Italia in virtù di tutte le ragioni analiticamente esposte nel presente atto, e per l'effetto condannare l'Istituto alla immediata cancellazione e/o rettifica alla luce di quanto sarà accertato in corso di giudizio, e per l'effetto condannare l'Istituto di Credito al risarcimento del danno conseguente in favore del deducente nella misura che si proverà in corso di causa o nella diversa misura che si riterrà equa per giustizia. In via subordinata: 5. … dichiarare nullo e di alcuno effetto il contratto di mutuo fondiario - Rep. 103144 – Racc. 40257 - stipulato in Roma in data 14/12/2007 con la
, ora , per Controparte_1 Controparte_1
l'importo di € 265.000,00, per vizio del consenso, non avendo parte convenuta informato e spiegato gli effetti del regime di capitalizzazione composta, inserita nel piano di ammortamento alla francese, facendoglielo accettare e approvare senza nulla sapere e comprendere, soprattutto in merito al diverso tasso effettivamente applicato;
6. .. accertare e dichiarare che nella rata di mutuo di cui al piano di ammortamento vi sono interessi anatocistici, spalmati lungo tutta la durata del finanziamento ovvero che la rata di mutuo così come calcolata da parte convenuta, con un piano di ammortamento che contiene geneticamente o intrinsecamente interessi anatocistici e per l'effetto dichiarare che questi non sono dovuti;
7. … accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attore alla parte convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione degli interessi pagati in più sia in ragione dell'usura e in subordine in ragione dell'anatocismo; 8. … condannare parte convenuta al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2403 c.c. nella misura dell'importo degli interessi usurari o nella misura che il Tribunale Civile di Roma riterrà di giustizia, vista l'usurarietà del tasso e la falsa rappresentazione della realtà, poiché nel contratto è dichiarato che il tasso d'interesse nominale annuo è pari al 5,41% e il TAEG è pari al 5,548%, mentre in realtà il tasso d'interesse effettivo è pari a 9,154% su base annua”. Premetteva l'attore di avere stipulato, in data 14 dicembre 2007, con atto a rogito del Notaio Dott. (rep. n. Persona_2
103144/40257), contratto di mutuo fondiario con CP_1
, avente ad oggetto l'erogazione in favore del mutuatario
[...] della somma complessiva di euro 265.000, da restituire in 360 rate mensili. Sosteneva di avere appurato in seguito, con l'ausilio di esperto contabile, che il contratto fosse affetto da plurimi profili
3 di invalidità: segnatamente, si doleva dell'applicazione in esso di interessi in misura usuraria. In particolare, il tecnico incaricato aveva riscontrato plurime criticità tali da rendere necessario per l'attore originario, , domandare l'accertamento Persona_1 della nullità del contratto di mutuo sul presupposto che nel medesimo fossero stati convenuti interessi usurari (sia tenendo conto della misura degli interessi moratori, che dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di un regime di capitalizzazione composta del finanziamento e dell'intervenuta applicazione nel corso del rapporto di interessi anatocistici in ragione della previsione di un piano di ammortamento secondo il metodo alla francese. Chiedeva, pertanto, l'accertamento da parte del Tribunale dell'intervenuto versamento da parte sua nei confronti della Banca di somme in misura superiore al dovuto e, conseguentemente, dell'illegittimità della segnalazione operata da parte dell'Istituto di credito del suo nominativo alla Crif, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno derivatole. Si costituiva contestando la Controparte_1 fondatezza delle domande formulate nei suoi confronti e concludendo, pertanto, nei seguenti termini: “Nel merito - respingere tutte le domande formulate dal sig. nei Per_1 confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per CP_1 le ragioni esposte in narrativa;
In ogni caso - con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge”. Con atto del 15 dicembre 2023, Parte_1 [...]
e , quali eredi di , Pt_2 Parte_3 Persona_1 deceduto, proponevano istanza di interruzione del processo e contestualmente riassumevano lo stesso;
il Giudice qualificava l'atto come comparsa di costituzione degli eredi per la prosecuzione del procedimento. Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 14 marzo 2024, che si svolgeva nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e la convenuta anche memoria di replica».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
“- respinge le domande proposte dalla parte attrice nei confronti della convenuta;
4 - condanna gli attori in solido tra loro al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in euro 5.077, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto non accoglibile la doglianza di parte attrice relativa alla natura usuraria delle condizioni convenute nel contratto di mutuo. Tale doglianza si è fondata sul presupposto che, ai fini dell'individuazione del tasso effettivamente pattuito in ipotesi di ritardato adempimento, fosse necessario sommare il tasso di mora a quello corrispettivo;
ciò in virtù della previsione in base alla quale il tasso moratorio deve essere calcolato guardando all'intero importo della rata scaduta, comprensivo degli interessi corrispettivi. Secondo il primo giudice, invece - fermo restando il principio, affermato più volte dalla Corte di Cassazione, secondo cui la verifica del rispetto della soglia usuraria deve operarsi sia con riferimento agli interessi moratori che corrispettivi -, tale accertamento dev'essere effettuato distinguendo ciascuna categoria di interessi, corrispettivi e moratori, in considerazione della diversa natura e funzione degli stessi. Difatti, ha chiarito il Tribunale, tali interessi si fondano su basi di calcolo differenti (nello specifico, il tasso corrispettivo si applica al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che, nell'ipotesi di applicazione degli interessi moratori, questi ultimi si sostituiscono e non si sommano ai corrispettivi. Il primo giudice ha altresì precisato che, di per sé, non può essere considerata illegittima la pattuizione negoziale in virtù della quale gli interessi moratori devono computarsi tenendo conto dell'intera rata scaduta, comprensiva altresì della quota di interessi corrispettivi. Tale pattuizione, infatti, sarebbe conforme all'art. 3 della Delibera CICR del 09.02.2000 (efficace dal 22.04.2000), dettata in attuazione dell'art. 120 TUB vigente al momento della conclusione del contratto in parola. Il Tribunale si è poi pronunciato in merito alla doglianza di parte attrice che ha ravvisato l'usurarietà del tasso di interesse convenuto, anche senza considerare gli interessi moratori, ma tenendo conto dei maggiori oneri derivanti per il debitore dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta nel piano di ammortamento del mutuo secondo il metodo “alla francese”. Sul punto, il primo giudice, condividendo le considerazioni enunciate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15130 del 29/05/2024, ha escluso che, nel caso di specie, l'ammortamento secondo il metodo “alla francese” abbia determinato l'applicazione di interessi in misura superiore a quella prevista dal contratto (che parte attrice ha altresì assunto
5 essere superiore alla soglia prevista dalla normativa antiusura nel periodo di riferimento). Soffermandosi, da ultimo, sulla doglianza dell'attrice in virtù della quale è stato affermato che l'adozione del metodo “alla francese” ha anche determinato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, il primo giudice, sempre facendo proprie le considerazioni dell'appena citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha escluso la sussistenza di anatocismo, considerando che gli interessi, nella misura convenuta, devono essere calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza alcuna capitalizzazione degli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Per i suddetti motivi il Tribunale ha ritenuto infondate e quindi respinto tutte le domande di parte attrice.
§ 3. — Hanno proposto appello Parte_1
e ed hanno così concluso: Parte_2 Parte_3
“Voglia la Eccellentissima Corte di Appello di Roma, per i motivi di cui all'atto di appello, in totale riforma della sentenza 15155/2024 emessa nel procedimento r.g. 20014/2021 pubblicata il 08/10/2024 Dal Tribunale Ordinario di ROMA Sezione XVII Civile Giudice dott.ssa Laura CENTOFANTI non notificata voglia accogliere l'appello e per l'effetto In via principale: Voglia la Corte di Appello dichiarare nullo e di alcuno effetto il contratto di mutuo fondiario - Rep. 103144 – Racc. 40257 - stipulato in Roma in data 14/12/2007 con la , ora , per Controparte_1 Controparte_1
l'importo di € 265.000,00, in quanto il tasso effettivamente globale (TEG) ottenuto, considerato le spese iniziali e l'onere del differenziale di regime risulta pari a 9,154% e, quindi, usurario ex Legge 108/96 perché maggiore del 9,090% che è il tasso soglia usura (TSU) previsto alla data di stipula (14 dicembre 2007) e per l'effetto nulla è dovuto per gli interessi ex art. 1815 c.c. e riconoscere la rideterminazione del debito residuo a tasso nullo e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente introitato oltre a quanto parte attrice si troverebbe costretta a versare coattivamente nelle more dell'emananda sentenza anche al solo fine di evitare eventuali ulteriori azioni giudiziarie intraprese da parte appellata;
1. dichiarare nullo e di alcuno effetto il contratto di mutuo fondiario - Rep. 103144 – Racc. 40257 - stipulato in Roma in data 14/12/2007 con la , ora Controparte_1 Controparte_1
, per l'importo di € 265.000,00, in quanto il tasso
[...] effettivamente applicato è usurario e non è corrispondente a quello nominale dichiarato nel contratto di mutuo a quo, che è pari a 5,41% annuo e che non è corrispondente neanche al TAEG
6 indicato nel contratto in 5,548%, mentre invece considerati le spese iniziali alla stipula e oneri impliciti derivanti dalla considerazione del differenziale di regime finanziario applicato e il tasso d'interesse effettivo applicato è pari a 9,154% su base annuale che, confrontato con il tasso soglia, è usurario come sopra meglio esplicato;
2. dichiarare nullo e di alcuno effetto la clausola degli interessi, relativa al contratto di mutuo fondiario - Rep. 103144 – Racc. 40257 - stipulato in Roma in data 14/12/2007 con la
, ora , per Controparte_1 Controparte_1
l'importo di € 265.000,00, in quanto il tasso effettivamente applicato è usurario e non è corrispondente a quello nominale dichiarato nel contratto di mutuo a quo, che è pari a 5,41% annuo e che non è corrispondente al TAEG indicato nel contratto che è pari a 5,548%, mentre invece considerati le spese iniziali alla stipula e oneri impliciti derivanti dalla considerazione del differenziale di regime finanziario applicato e il tasso d'interesse effettivo applicato è pari a 9,154% su base annuale che, confrontato con il tasso soglia, è usurario come sopra meglio esplicato;
3. Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione Centrale dei Rischi della Banca d'Italia in virtù di tutte le ragioni analiticamente esposte nel presente atto, e per l'effetto condannare l'Istituto alla immediata cancellazione e/o rettifica alla luce di quanto sarà accertato in corso di giudizio, e per l'effetto condannare l'Istituto di Credito al risarcimento del danno conseguente in favore del deducente nella misura che si proverà in corso di causa o nella diversa misura che si riterrà equa per giustizia. In via subordinata:
4. Voglia dichiarare nullo e di alcuno effetto il contratto di mutuo fondiario - Rep. 103144 – Racc. 40257 - stipulato in Roma in data 14/12/2007 con la , ora Controparte_1 CP_1
, per l'importo di € 265.000,00, per vizio del
[...] consenso, non avendo parte appellata informato e spiegato gli effetti del regime di capitalizzazione composta, inserita nel piano di ammortamento alla francese, facendoglielo accettare e approvare senza nulla sapere e comprendere, soprattutto in merito al diverso tasso effettivamente applicato;
5. Voglia accertare e dichiarare che nella rata di mutuo di cui al piano di ammortamento vi sono interessi anatocistici, spalmati lungo tutta la durata del finanziamento ovvero che la rata
7 di mutuo così come calcolata da parte convenuta, con un piano di ammortamento che contiene geneticamente o intrinsecamente interessi anatocistici e per l'effetto dichiarare che questi non sono dovuti;
6. Voglia accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalle appellanti alla parte appellata e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione degli interessi pagati in più sia in ragione dell'usura e in subordine in ragione dell'anatocismo;
7. Voglia condannare parte appellata al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2403 c.c. nella misura dell'importo degli interessi usurari o nella misura che la Corte di Appello riterrà di giustizia, vista l'usurarietà del tasso e la falsa rappresentazione della realtà, poiché nel contratto è dichiarato che il tasso d'interesse nominale annuo è pari al 5,41% e il TAEG è pari al 5,548%, mentre in realtà il tasso d'interesse effettivo è pari a 9,154% su base annua;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, si dichiara che il valore della causa è indeterminato”.
ha resistito al Controparte_1 gravame ed ha così concluso:
“In via pregiudiziale e dirimente
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa;
In subordine, nel merito
- rigettare l'appello proposto dalle sig.re e , Pt_1 Per_1 per tutte le ragioni esposte in narrativa e nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza;
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”. L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 15.12.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi, che si riportano testualmente:
“a. Le parti del provvedimento che si intende appellare sono quelle in cui il giudice di primo grado ha ritenuto infondata
8 l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo con la condanna alle. b. Le modifiche alla incompleta ricostruzione e/o erronea ricostruzione dei fatti di causa operata dal giudice di primo grado sono quelle relative alla mancata analisi della prova fornita da parte appellante circa la non debenza degli importi richiesta. Negli ultimi anni il legislatore si è espresso diverse volte in merito a casi di usura e anatocismo dei mutui con piano di ammortamento alla francese, confermando l'importanza di un controllo accurato nel caso di sussistenza di capitalizzazione composta, di superamento dei tassi soglia e dunque necessità di revisionare l'accordo al netto dei parametri di legge, eventualmente accordando alla parte lesa la gratuità del mutuo e la restituzione delle somme versate e non dovute. Detta circostanza determina la necessità che un approfondimento del caso tramite l'introduzione di una CTU era necessario e determinate ai fini della decisione sulla domanda proposta. c.
3. La violazione di legge in cui, a parer dell'appellante, è incorso il Tribunale consiste in primis nella disapplicazione dell'art. 115 c.p.c., che, prevede che il Giudice deve porre a fondamento le prove proposte dalle parti ed in particolare la CTP ed anche e anche l'art. 116 c.p.c. allorché non ha valutato secondo il prudente apprezzamento ossia il principio secondo il quale necessita un controllo accurato del credito azionato nel caso di sussistenza di capitalizzazione composta, di superamento dei tassi soglia e dunque necessità di revisionare l'accordo al netto dei parametri di legge, e quindi la necessità di un approfondimento del caso tramite l'introduzione di una CTU”. Nell'appello è richiesto, in via istruttoria, di disporre una consulenza tecnica d'ufficio. Con le note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni per l'udienza del 15.12.2025, le appellanti hanno preliminarmente rilevato la tardività della costituzione di parte appellata. Parte appellante ha, inoltre, contestato le eccezioni e deduzioni esposte dall'appellata nella comparsa di risposta, ribadendo quanto affermato nei motivi e conclusioni dell'appello.
§ 5. — L'appello, riportato testualmente nel precedente paragrafo, è inammissibile. Invero l'atto di impugnazione non rispetta i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. come modificato dalla riforma “Cartabia” e successivo correttivo, quanto all'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare.
9 Gli appellanti dichiarano testualmente che: “Le parti del provvedimento che si intende appellare sono quelle in cui il giudice di primo grado ha ritenuto infondata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo con la condanna alle (n.d.r. spese)”. Eppure, il giudice di primo grado aveva trattato diversi argomenti, ossia: 1) erroneità sommatoria tra il tasso di mora a quello corrispettivo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia;
2) legittimità della pattuizione contrattuale secondo la quale gli interessi moratori debbano computarsi sull'intera rata scaduta comprensiva della quota di interessi corrispettivi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000; 3) insussistenza di maggiori oneri, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, nel piano di ammortamento “alla francese”; 4) insussistenza di anatocismo vietato nel piano di ammortamento “alla francese”. Le censure proposte non affrontano affatto le motivazioni del primo giudice a sostegno della soluzione adottata in relazione alle quattro questioni indicate;
anzi, l'appello appare del tutto avulso dalla sentenza e sembra quasi riferirsi ad un altro giudizio, laddove si lamenta il mancato accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la conferma del decreto ingiuntivo, quanto invece la causa in primo grado è stata introdotta dagli attori per l'accertamento dell'invalidità derivante dalla pattuizione di interessi usurari e dall'applicazione di anatocismo vietato, e conseguente domanda di restituzione delle somme illegittimamente percepite. Inoltre, in relazione ai quattro argomenti trattati dal primo giudice gli appellanti non hanno all'evidenza censurato l'erronea ricostruzione in fatto operata dal primo giudice. In particolare, non risulta in alcun modo trattato e dimostrato il dedotto carattere usurario degli interessi senza la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori;
né tantomeno è dedotta e dimostrata la sussistenza di anatocismo vietato nel piano di ammortamento “alla francese”; né, infine, è dedotta e dimostrata la sussistenza di costi occulti in tale tipo di ammortamento. Quanto, poi, alle censure in diritto, gli appellanti non indicano alcuna precisa disposizione di legge violata: si limitano ad affermare genericamente che “il legislatore si è espresso diverse volte in merito a casi di usura e anatocismo dei mutui con piano di ammortamento alla francese, confermando l'importanza di un controllo accurato nel caso di sussistenza di capitalizzazione
10 composta, di superamento dei tassi soglia e dunque necessità di revisionare l'accordo al netto dei parametri di legge, eventualmente accordando alla parte lesa la gratuità del mutuo e la restituzione delle somme versate e non dovute”. Orbene, non è indicato in quale atto normativo sia intervenuto il legislatore quanto alla verifica dell'usura in relazione al regime di capitalizzazione composta nel piano di ammortamento “alla francese” del mutuo. L'approdo giurisprudenziale della S.C., peraltro richiamato dal giudice di primo grado, ha inoltre escluso che ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto (Sez. U, n. 15130 del 29/05/2024) ed ha altresì escluso che tale piano di ammortamento comporti l'applicazione di anatocismo vietato (Cass. civ., n. 7382 del 19/03/2025). Venuto meno il fondamento giuridico delle contestazioni mosse dall'appellante, è evidente l'inammissibilità della richiesta CTU, in quanto volta a ricercare costi occulti e anatocismo vietato, con finalità evidentemente esplorativa, al fine di confermare ricostruzioni giuridiche delle quali la giurisprudenza di merito e di legittimità ha già ritenuto l'infondatezza. Va infine rilevato la totale mancanza di collegamento tra le conclusioni avanzate dagli appellanti ed i motivi di appello: invero dalle esposte censure non si comprende attraverso quale ragionamento gli appellanti giungano ad affermare con precisione il tasso di interesse effettivo di 9,154% oltre la soglia di usura.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti. Esse si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022 avuto riguardo al valore della causa, (indeterminabile complessità bassa) esclusa la fase di trattazione-istruttoria, stante la decisione in prima udienza, nella misura di euro 6.946 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di vverso la Controparte_1 sentenza n. 15155 del 2024, emessa nel procedimento con R.G. 20014/2021, pubblicata in data 08.10.2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVII Civile, Giudice dott.ssa Laura CENTOFANTI, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — dichiara inammissibile l'appello;
11 2. — condanna gli appellanti al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 6.946 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 15.12.2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr.
Persona_3
Il presidente estensore
12
nata in [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), C.F._1
nata in [...] il [...] Parte_2
(C.F. ), C.F._2
nata in [...] il [...] Parte_3
(C.F. , C.F._3 quali eredi di nato in [...]_1 il 13.07.1959 (C.F. ), con l'avvocato C.F._4
AT NI PARTI APPELLANTI E (C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 con gli avvocati Francesca Andrea Cantone e Stefano Baldi PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15155 del 2024 emessa nel procedimento con R.G. 20014/2021, pubblicata in data 08.10.2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVII Civile, Giudice dott.ssa Laura CENTOFANTI.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
1 «Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio Per_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “In via principale: 1.
…dichiarare nullo e di alcuno effetto il contratto di mutuo fondiario - Rep. 103144 – Racc. 40257 - stipulato in Roma in data 14/12/2007 con la , ora Controparte_1 Controparte_1
, per l'importo di € 265.000,00, in quanto il tasso
[...] effettivamente globale (TEG) ottenuto, considerato le spese iniziali e l'onere del differenziale di regime risulta pari a 9,154% e, quindi, usurario ex Legge 108/96 perché maggiore del 9,090% che è il tasso soglia usura (TSU) previsto alla data di stipula (14 dicembre 2007) e per l'effetto nulla è dovuto per gli interessi ex art. 1815 c.c. e riconoscere la rideterminazione del debito residuo a tasso nullo e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente introitato oltre a quanto parte attrice si troverebbe costretta a versare coattivamente nelle more dell'emananda sentenza anche al solo fine di evitare eventuali ulteriori azioni giudiziarie intraprese da parte convenuta;
2. … dichiarare nullo e di alcuno effetto il contratto di mutuo fondiario - Rep. 103144 – Racc. 40257 - stipulato in Roma in data 14/12/2007 con la , ora Controparte_1 CP_1
, per l'importo di € 265.000,00, in quanto il tasso
[...] effettivamente applicato è usurario e non è corrispondente a quello nominale dichiarato nel contratto di mutuo a quo, che è pari a 5,41% annuo e che non è corrispondente neanche al TAEG indicato nel contratto in 5,548%, mentre invece considerati le spese iniziali alla stipula e oneri impliciti derivanti dalla considerazione del differenziale di regime finanziario applicato e il tasso d'interesse effettivo applicato è pari a 9,154% su base annuale che, confrontato con il tasso soglia, è usurario come sopra meglio esplicato;
3. … dichiarare nullo e di alcuno effetto la clausola degli interessi, relativa al contratto di mutuo fondiario
- Rep. 103144 – Racc. 40257 - stipulato in Roma in data 14/12/2007 con la , ora Controparte_1 Controparte_1
, per l'importo di € 265.000,00, in quanto il tasso
[...] effettivamente applicato è usurario e non è corrispondente a quello nominale dichiarato nel contratto di mutuo a quo, che è pari a 5,41% annuo e che non è corrispondente al TAEG indicato nel contratto che è pari a 5,548%, mentre invece considerati le spese iniziali alla stipula e oneri impliciti derivanti dalla considerazione del differenziale di regime finanziario applicato e il tasso d'interesse effettivo applicato è pari a 9,154% su base annuale che, confrontato con il tasso soglia, è usurario come
2 sopra meglio esplicato;
4. Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione Centrale dei Rischi della Banca d'Italia in virtù di tutte le ragioni analiticamente esposte nel presente atto, e per l'effetto condannare l'Istituto alla immediata cancellazione e/o rettifica alla luce di quanto sarà accertato in corso di giudizio, e per l'effetto condannare l'Istituto di Credito al risarcimento del danno conseguente in favore del deducente nella misura che si proverà in corso di causa o nella diversa misura che si riterrà equa per giustizia. In via subordinata: 5. … dichiarare nullo e di alcuno effetto il contratto di mutuo fondiario - Rep. 103144 – Racc. 40257 - stipulato in Roma in data 14/12/2007 con la
, ora , per Controparte_1 Controparte_1
l'importo di € 265.000,00, per vizio del consenso, non avendo parte convenuta informato e spiegato gli effetti del regime di capitalizzazione composta, inserita nel piano di ammortamento alla francese, facendoglielo accettare e approvare senza nulla sapere e comprendere, soprattutto in merito al diverso tasso effettivamente applicato;
6. .. accertare e dichiarare che nella rata di mutuo di cui al piano di ammortamento vi sono interessi anatocistici, spalmati lungo tutta la durata del finanziamento ovvero che la rata di mutuo così come calcolata da parte convenuta, con un piano di ammortamento che contiene geneticamente o intrinsecamente interessi anatocistici e per l'effetto dichiarare che questi non sono dovuti;
7. … accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'attore alla parte convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione degli interessi pagati in più sia in ragione dell'usura e in subordine in ragione dell'anatocismo; 8. … condannare parte convenuta al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2403 c.c. nella misura dell'importo degli interessi usurari o nella misura che il Tribunale Civile di Roma riterrà di giustizia, vista l'usurarietà del tasso e la falsa rappresentazione della realtà, poiché nel contratto è dichiarato che il tasso d'interesse nominale annuo è pari al 5,41% e il TAEG è pari al 5,548%, mentre in realtà il tasso d'interesse effettivo è pari a 9,154% su base annua”. Premetteva l'attore di avere stipulato, in data 14 dicembre 2007, con atto a rogito del Notaio Dott. (rep. n. Persona_2
103144/40257), contratto di mutuo fondiario con CP_1
, avente ad oggetto l'erogazione in favore del mutuatario
[...] della somma complessiva di euro 265.000, da restituire in 360 rate mensili. Sosteneva di avere appurato in seguito, con l'ausilio di esperto contabile, che il contratto fosse affetto da plurimi profili
3 di invalidità: segnatamente, si doleva dell'applicazione in esso di interessi in misura usuraria. In particolare, il tecnico incaricato aveva riscontrato plurime criticità tali da rendere necessario per l'attore originario, , domandare l'accertamento Persona_1 della nullità del contratto di mutuo sul presupposto che nel medesimo fossero stati convenuti interessi usurari (sia tenendo conto della misura degli interessi moratori, che dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di un regime di capitalizzazione composta del finanziamento e dell'intervenuta applicazione nel corso del rapporto di interessi anatocistici in ragione della previsione di un piano di ammortamento secondo il metodo alla francese. Chiedeva, pertanto, l'accertamento da parte del Tribunale dell'intervenuto versamento da parte sua nei confronti della Banca di somme in misura superiore al dovuto e, conseguentemente, dell'illegittimità della segnalazione operata da parte dell'Istituto di credito del suo nominativo alla Crif, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento del danno derivatole. Si costituiva contestando la Controparte_1 fondatezza delle domande formulate nei suoi confronti e concludendo, pertanto, nei seguenti termini: “Nel merito - respingere tutte le domande formulate dal sig. nei Per_1 confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per CP_1 le ragioni esposte in narrativa;
In ogni caso - con vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge”. Con atto del 15 dicembre 2023, Parte_1 [...]
e , quali eredi di , Pt_2 Parte_3 Persona_1 deceduto, proponevano istanza di interruzione del processo e contestualmente riassumevano lo stesso;
il Giudice qualificava l'atto come comparsa di costituzione degli eredi per la prosecuzione del procedimento. Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 14 marzo 2024, che si svolgeva nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e la convenuta anche memoria di replica».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
“- respinge le domande proposte dalla parte attrice nei confronti della convenuta;
4 - condanna gli attori in solido tra loro al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in euro 5.077, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto non accoglibile la doglianza di parte attrice relativa alla natura usuraria delle condizioni convenute nel contratto di mutuo. Tale doglianza si è fondata sul presupposto che, ai fini dell'individuazione del tasso effettivamente pattuito in ipotesi di ritardato adempimento, fosse necessario sommare il tasso di mora a quello corrispettivo;
ciò in virtù della previsione in base alla quale il tasso moratorio deve essere calcolato guardando all'intero importo della rata scaduta, comprensivo degli interessi corrispettivi. Secondo il primo giudice, invece - fermo restando il principio, affermato più volte dalla Corte di Cassazione, secondo cui la verifica del rispetto della soglia usuraria deve operarsi sia con riferimento agli interessi moratori che corrispettivi -, tale accertamento dev'essere effettuato distinguendo ciascuna categoria di interessi, corrispettivi e moratori, in considerazione della diversa natura e funzione degli stessi. Difatti, ha chiarito il Tribunale, tali interessi si fondano su basi di calcolo differenti (nello specifico, il tasso corrispettivo si applica al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che, nell'ipotesi di applicazione degli interessi moratori, questi ultimi si sostituiscono e non si sommano ai corrispettivi. Il primo giudice ha altresì precisato che, di per sé, non può essere considerata illegittima la pattuizione negoziale in virtù della quale gli interessi moratori devono computarsi tenendo conto dell'intera rata scaduta, comprensiva altresì della quota di interessi corrispettivi. Tale pattuizione, infatti, sarebbe conforme all'art. 3 della Delibera CICR del 09.02.2000 (efficace dal 22.04.2000), dettata in attuazione dell'art. 120 TUB vigente al momento della conclusione del contratto in parola. Il Tribunale si è poi pronunciato in merito alla doglianza di parte attrice che ha ravvisato l'usurarietà del tasso di interesse convenuto, anche senza considerare gli interessi moratori, ma tenendo conto dei maggiori oneri derivanti per il debitore dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta nel piano di ammortamento del mutuo secondo il metodo “alla francese”. Sul punto, il primo giudice, condividendo le considerazioni enunciate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15130 del 29/05/2024, ha escluso che, nel caso di specie, l'ammortamento secondo il metodo “alla francese” abbia determinato l'applicazione di interessi in misura superiore a quella prevista dal contratto (che parte attrice ha altresì assunto
5 essere superiore alla soglia prevista dalla normativa antiusura nel periodo di riferimento). Soffermandosi, da ultimo, sulla doglianza dell'attrice in virtù della quale è stato affermato che l'adozione del metodo “alla francese” ha anche determinato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, il primo giudice, sempre facendo proprie le considerazioni dell'appena citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha escluso la sussistenza di anatocismo, considerando che gli interessi, nella misura convenuta, devono essere calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza alcuna capitalizzazione degli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Per i suddetti motivi il Tribunale ha ritenuto infondate e quindi respinto tutte le domande di parte attrice.
§ 3. — Hanno proposto appello Parte_1
e ed hanno così concluso: Parte_2 Parte_3
“Voglia la Eccellentissima Corte di Appello di Roma, per i motivi di cui all'atto di appello, in totale riforma della sentenza 15155/2024 emessa nel procedimento r.g. 20014/2021 pubblicata il 08/10/2024 Dal Tribunale Ordinario di ROMA Sezione XVII Civile Giudice dott.ssa Laura CENTOFANTI non notificata voglia accogliere l'appello e per l'effetto In via principale: Voglia la Corte di Appello dichiarare nullo e di alcuno effetto il contratto di mutuo fondiario - Rep. 103144 – Racc. 40257 - stipulato in Roma in data 14/12/2007 con la , ora , per Controparte_1 Controparte_1
l'importo di € 265.000,00, in quanto il tasso effettivamente globale (TEG) ottenuto, considerato le spese iniziali e l'onere del differenziale di regime risulta pari a 9,154% e, quindi, usurario ex Legge 108/96 perché maggiore del 9,090% che è il tasso soglia usura (TSU) previsto alla data di stipula (14 dicembre 2007) e per l'effetto nulla è dovuto per gli interessi ex art. 1815 c.c. e riconoscere la rideterminazione del debito residuo a tasso nullo e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente introitato oltre a quanto parte attrice si troverebbe costretta a versare coattivamente nelle more dell'emananda sentenza anche al solo fine di evitare eventuali ulteriori azioni giudiziarie intraprese da parte appellata;
1. dichiarare nullo e di alcuno effetto il contratto di mutuo fondiario - Rep. 103144 – Racc. 40257 - stipulato in Roma in data 14/12/2007 con la , ora Controparte_1 Controparte_1
, per l'importo di € 265.000,00, in quanto il tasso
[...] effettivamente applicato è usurario e non è corrispondente a quello nominale dichiarato nel contratto di mutuo a quo, che è pari a 5,41% annuo e che non è corrispondente neanche al TAEG
6 indicato nel contratto in 5,548%, mentre invece considerati le spese iniziali alla stipula e oneri impliciti derivanti dalla considerazione del differenziale di regime finanziario applicato e il tasso d'interesse effettivo applicato è pari a 9,154% su base annuale che, confrontato con il tasso soglia, è usurario come sopra meglio esplicato;
2. dichiarare nullo e di alcuno effetto la clausola degli interessi, relativa al contratto di mutuo fondiario - Rep. 103144 – Racc. 40257 - stipulato in Roma in data 14/12/2007 con la
, ora , per Controparte_1 Controparte_1
l'importo di € 265.000,00, in quanto il tasso effettivamente applicato è usurario e non è corrispondente a quello nominale dichiarato nel contratto di mutuo a quo, che è pari a 5,41% annuo e che non è corrispondente al TAEG indicato nel contratto che è pari a 5,548%, mentre invece considerati le spese iniziali alla stipula e oneri impliciti derivanti dalla considerazione del differenziale di regime finanziario applicato e il tasso d'interesse effettivo applicato è pari a 9,154% su base annuale che, confrontato con il tasso soglia, è usurario come sopra meglio esplicato;
3. Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione Centrale dei Rischi della Banca d'Italia in virtù di tutte le ragioni analiticamente esposte nel presente atto, e per l'effetto condannare l'Istituto alla immediata cancellazione e/o rettifica alla luce di quanto sarà accertato in corso di giudizio, e per l'effetto condannare l'Istituto di Credito al risarcimento del danno conseguente in favore del deducente nella misura che si proverà in corso di causa o nella diversa misura che si riterrà equa per giustizia. In via subordinata:
4. Voglia dichiarare nullo e di alcuno effetto il contratto di mutuo fondiario - Rep. 103144 – Racc. 40257 - stipulato in Roma in data 14/12/2007 con la , ora Controparte_1 CP_1
, per l'importo di € 265.000,00, per vizio del
[...] consenso, non avendo parte appellata informato e spiegato gli effetti del regime di capitalizzazione composta, inserita nel piano di ammortamento alla francese, facendoglielo accettare e approvare senza nulla sapere e comprendere, soprattutto in merito al diverso tasso effettivamente applicato;
5. Voglia accertare e dichiarare che nella rata di mutuo di cui al piano di ammortamento vi sono interessi anatocistici, spalmati lungo tutta la durata del finanziamento ovvero che la rata
7 di mutuo così come calcolata da parte convenuta, con un piano di ammortamento che contiene geneticamente o intrinsecamente interessi anatocistici e per l'effetto dichiarare che questi non sono dovuti;
6. Voglia accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalle appellanti alla parte appellata e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione degli interessi pagati in più sia in ragione dell'usura e in subordine in ragione dell'anatocismo;
7. Voglia condannare parte appellata al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2403 c.c. nella misura dell'importo degli interessi usurari o nella misura che la Corte di Appello riterrà di giustizia, vista l'usurarietà del tasso e la falsa rappresentazione della realtà, poiché nel contratto è dichiarato che il tasso d'interesse nominale annuo è pari al 5,41% e il TAEG è pari al 5,548%, mentre in realtà il tasso d'interesse effettivo è pari a 9,154% su base annua;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, si dichiara che il valore della causa è indeterminato”.
ha resistito al Controparte_1 gravame ed ha così concluso:
“In via pregiudiziale e dirimente
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa;
In subordine, nel merito
- rigettare l'appello proposto dalle sig.re e , Pt_1 Per_1 per tutte le ragioni esposte in narrativa e nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza;
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”. L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 15.12.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi, che si riportano testualmente:
“a. Le parti del provvedimento che si intende appellare sono quelle in cui il giudice di primo grado ha ritenuto infondata
8 l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo con la condanna alle. b. Le modifiche alla incompleta ricostruzione e/o erronea ricostruzione dei fatti di causa operata dal giudice di primo grado sono quelle relative alla mancata analisi della prova fornita da parte appellante circa la non debenza degli importi richiesta. Negli ultimi anni il legislatore si è espresso diverse volte in merito a casi di usura e anatocismo dei mutui con piano di ammortamento alla francese, confermando l'importanza di un controllo accurato nel caso di sussistenza di capitalizzazione composta, di superamento dei tassi soglia e dunque necessità di revisionare l'accordo al netto dei parametri di legge, eventualmente accordando alla parte lesa la gratuità del mutuo e la restituzione delle somme versate e non dovute. Detta circostanza determina la necessità che un approfondimento del caso tramite l'introduzione di una CTU era necessario e determinate ai fini della decisione sulla domanda proposta. c.
3. La violazione di legge in cui, a parer dell'appellante, è incorso il Tribunale consiste in primis nella disapplicazione dell'art. 115 c.p.c., che, prevede che il Giudice deve porre a fondamento le prove proposte dalle parti ed in particolare la CTP ed anche e anche l'art. 116 c.p.c. allorché non ha valutato secondo il prudente apprezzamento ossia il principio secondo il quale necessita un controllo accurato del credito azionato nel caso di sussistenza di capitalizzazione composta, di superamento dei tassi soglia e dunque necessità di revisionare l'accordo al netto dei parametri di legge, e quindi la necessità di un approfondimento del caso tramite l'introduzione di una CTU”. Nell'appello è richiesto, in via istruttoria, di disporre una consulenza tecnica d'ufficio. Con le note di trattazione scritta e precisazione delle conclusioni per l'udienza del 15.12.2025, le appellanti hanno preliminarmente rilevato la tardività della costituzione di parte appellata. Parte appellante ha, inoltre, contestato le eccezioni e deduzioni esposte dall'appellata nella comparsa di risposta, ribadendo quanto affermato nei motivi e conclusioni dell'appello.
§ 5. — L'appello, riportato testualmente nel precedente paragrafo, è inammissibile. Invero l'atto di impugnazione non rispetta i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. come modificato dalla riforma “Cartabia” e successivo correttivo, quanto all'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare.
9 Gli appellanti dichiarano testualmente che: “Le parti del provvedimento che si intende appellare sono quelle in cui il giudice di primo grado ha ritenuto infondata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo con la condanna alle (n.d.r. spese)”. Eppure, il giudice di primo grado aveva trattato diversi argomenti, ossia: 1) erroneità sommatoria tra il tasso di mora a quello corrispettivo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia;
2) legittimità della pattuizione contrattuale secondo la quale gli interessi moratori debbano computarsi sull'intera rata scaduta comprensiva della quota di interessi corrispettivi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000; 3) insussistenza di maggiori oneri, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, nel piano di ammortamento “alla francese”; 4) insussistenza di anatocismo vietato nel piano di ammortamento “alla francese”. Le censure proposte non affrontano affatto le motivazioni del primo giudice a sostegno della soluzione adottata in relazione alle quattro questioni indicate;
anzi, l'appello appare del tutto avulso dalla sentenza e sembra quasi riferirsi ad un altro giudizio, laddove si lamenta il mancato accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la conferma del decreto ingiuntivo, quanto invece la causa in primo grado è stata introdotta dagli attori per l'accertamento dell'invalidità derivante dalla pattuizione di interessi usurari e dall'applicazione di anatocismo vietato, e conseguente domanda di restituzione delle somme illegittimamente percepite. Inoltre, in relazione ai quattro argomenti trattati dal primo giudice gli appellanti non hanno all'evidenza censurato l'erronea ricostruzione in fatto operata dal primo giudice. In particolare, non risulta in alcun modo trattato e dimostrato il dedotto carattere usurario degli interessi senza la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori;
né tantomeno è dedotta e dimostrata la sussistenza di anatocismo vietato nel piano di ammortamento “alla francese”; né, infine, è dedotta e dimostrata la sussistenza di costi occulti in tale tipo di ammortamento. Quanto, poi, alle censure in diritto, gli appellanti non indicano alcuna precisa disposizione di legge violata: si limitano ad affermare genericamente che “il legislatore si è espresso diverse volte in merito a casi di usura e anatocismo dei mutui con piano di ammortamento alla francese, confermando l'importanza di un controllo accurato nel caso di sussistenza di capitalizzazione
10 composta, di superamento dei tassi soglia e dunque necessità di revisionare l'accordo al netto dei parametri di legge, eventualmente accordando alla parte lesa la gratuità del mutuo e la restituzione delle somme versate e non dovute”. Orbene, non è indicato in quale atto normativo sia intervenuto il legislatore quanto alla verifica dell'usura in relazione al regime di capitalizzazione composta nel piano di ammortamento “alla francese” del mutuo. L'approdo giurisprudenziale della S.C., peraltro richiamato dal giudice di primo grado, ha inoltre escluso che ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto (Sez. U, n. 15130 del 29/05/2024) ed ha altresì escluso che tale piano di ammortamento comporti l'applicazione di anatocismo vietato (Cass. civ., n. 7382 del 19/03/2025). Venuto meno il fondamento giuridico delle contestazioni mosse dall'appellante, è evidente l'inammissibilità della richiesta CTU, in quanto volta a ricercare costi occulti e anatocismo vietato, con finalità evidentemente esplorativa, al fine di confermare ricostruzioni giuridiche delle quali la giurisprudenza di merito e di legittimità ha già ritenuto l'infondatezza. Va infine rilevato la totale mancanza di collegamento tra le conclusioni avanzate dagli appellanti ed i motivi di appello: invero dalle esposte censure non si comprende attraverso quale ragionamento gli appellanti giungano ad affermare con precisione il tasso di interesse effettivo di 9,154% oltre la soglia di usura.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti. Esse si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022 avuto riguardo al valore della causa, (indeterminabile complessità bassa) esclusa la fase di trattazione-istruttoria, stante la decisione in prima udienza, nella misura di euro 6.946 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di vverso la Controparte_1 sentenza n. 15155 del 2024, emessa nel procedimento con R.G. 20014/2021, pubblicata in data 08.10.2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVII Civile, Giudice dott.ssa Laura CENTOFANTI, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — dichiara inammissibile l'appello;
11 2. — condanna gli appellanti al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 6.946 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 15.12.2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dr.
Persona_3
Il presidente estensore
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