Sentenza 21 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 21/12/2023, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/12/2023
N. 01643/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2023, proposto da
Biolife S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Brogno e Giovanna Oreste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cosenza, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell'obbligo delle amministrazioni resistenti di provvedere sulla domanda di emissione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo volto al rilascio della richiesta di autorizzazione alla realizzazione ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 di struttura sanitaria per n. 12 posti letto di Riabilitazione Estensiva extraospedaliera a ciclo continuativo per pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare presentata dalla ricorrente in data 1 marzo 2022, ed assunta al protocollo del Comune di Cosenza n. 24105 del 2 marzo 2022, previa declaratoria di illegittimità del silenzio della p.a.,
con conseguente condanna dell'amministrazione a provvedere entro il termine di cui all'art. 117, comma 2, c.p.a., in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione del provvedimento richiesto.
Con ogni effetto ed onere conseguente, tra cui la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia della p.a. e comunque ove occorra ex art. 117, comma 3, c.p.a..
Con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio in distrazione del sottoscritto difensore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Calabria, della Regione Calabria e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. la ricorrente agisce per l’accertamento dell'obbligo delle amministrazioni resistenti di provvedere sulla domanda di emissione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo volto al rilascio della richiesta di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria per n. 12 posti letto di riabilitazione estensiva extraospedaliera, ex art. 8 ter d.lgs. 502/92.
2. Si sono costituiti il Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Calabria e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, che hanno eccepito il loro difetto di legittimazione passiva nella presente controversia, contestando nel merito la fondatezza del ricorso.
Si è costituita, anche, la Regione Calabria, la quale con successiva memoria depositata in data 10 novembre 2023 ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione, avendo l’amministrazione regionale reso il parere di competenza sull’istanza di BIOLIFE, con nota prot. n. 169712 del 13 aprile 2023, e precisando che il Comune di Cosenza ha rigettato l’istanza ex art. 8 ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992, con nota prot. n. 33315 del 2 maggio 2023; entrambi gli anzidetti provvedimenti sono stati impugnati dall’odierna ricorrente con ricorso n. 980/2023 innanzi a questo Tribunale Amministrativo.
3. All’udienza camerale del 29 novembre 2023, il difensore di parte ricorrente ha insistito nella condanna alle spese, a cui si si sono opposte le amministrazioni resistenti; quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria e dell’ASP, con conseguente loro estromissione dal giudizio, poiché nessun atto lesivo dell’interesse azionato dalla ricorrente è ad essi riconducibile.
5. Nel merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rilascio dei pareri ha fatto venire meno per la ricorrente l'utilità della pronuncia di questo Collegio.
6. Condanna la Regione Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, avendo provveduto al rilascio del parere richiesto solo dopo l’instaurazione del giudizio, mentre si compensano le spese nei confronti del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria e dell’ASP di Cosenza estromesse. Nulla spese per il Comune di Cosenza non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la Regione Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, complessivamente quantificate in Euro 1.500,00 oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge. Si compensano le spese nei confronti del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria e dell’ASP di Cosenza estromesse. Nulla spese per il Comune di Cosenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO