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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 7004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7004 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 15088/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale l' esponendo di aver CP_1
presentato all'Istituto, in esito alla cessazione del suo rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Controparte_2
(avvenuta per dimissioni per giusta causa in data 28.5.2019), domanda di NASPI;
aggiungeva che la causa delle dimissioni era da rinvenirsi nel subito mobbing e nel mancato pagamento da parte della datrice di lavoro di retribuzioni ed emolumenti vari, per il pagamento dei quali aveva intrapreso un giudizio dinanzi al Tribunale, definito con verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale.
Precisava il ricorrente che né la domanda giudiziale né il verbale di conciliazione riguardavano in alcun modo la cessazione del rapporto, onde del tutto illegittima doveva ritenersi la risposta dell' che CP_1
1 aveva negato la prestazione motivando “la cessazione attività non è causa di percezione della SP”.
Argomentava in diritto, produceva documenti e concludeva nei seguentitermini:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, accertare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la SP a decorrere dalla data delle rassegnate dimissioni per giusta causa e per l'effetto condannare l' al CP_1
pagamento di tutti gli importi dovuti a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.”
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio l CP_3
convenuto, che sosteneva l'infondatezza della domanda ribadendo la legittimità del proprio diniego sulla base del verbale di conciliazione, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16 giugno 2025 la causa, previo deposito di note conclusive di parte ricorrente, veniva quindi discussa e decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta.
Con riferimento alle eccezioni avanzate dall' si osserva in primo CP_1
luogo che, contrariamente a quanto dallo stesso affermato nella propria memoria di costituzione, la domanda di SP è stata inoltrata, dal patronato incaricato, nel pieno rispetto dei termini di legge, ovvero
2 entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dalla normativa vigente (Art. 6, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22). Risulta infatti documentalmente che il ricorrente rassegnò le dimissioni per giusta causa in data 28.05.2019 con decorrenza dal 29.05.2019 mentre la domanda NASPI venne presentata in data 04 giugno 2019, quindi a 6 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa. La circostanza, peraltro, è incontestato, anzi documentalmente provata anche dall' (doc. 1 allegato alla CP_3
costituzione, relativo alla reiezione del 12 giugno 2019 - ove chiaramente si legge che la data di presentazione della domanda è il
04.06.2019).
Analogamente infondata è l'eccezione relativa alla (asserita) mancata produzione della documentazione necessaria, atteso che i documenti prodotti unitamente al ricorso attestano una non breve interlocuzione tra il patronato che assisteva il e gli uffici dell' , Pt_1 CP_3
relativa proprio alla presentazione di tutti i documenti necessari a corredare la domanda. Ciò a tacer del fatto che il diniego della prestazione è avvenuto non già per insufficiente documentazione, bensì per essere stata ritenuta una mancata corrispondenza tra la cessazione dell'attività lavorativa ed i presupposti per percepire la prestazione.
Appare opportuno richiamare quanto previsto, in argomento, dalla
Circolare n. 94/2015, paragrafo 2.2, la quale, tra i requisiti per il CP_1
riconoscimento della NASPI, include lo stato di disoccupazione
3 involontaria. La stessa circolare nell'affermare che “lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale”, chiarisce tuttavia che la NASPI è riconosciuta anche in caso di dimissioni, qualora queste siano presentate per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate: “dal mancato pagamento della retribuzione;
dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
dal c.d. mobbing;
dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone
(fisiche o giuridiche) dell'azienda (art.2112 co.4 codice civile); dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art. 2103 codice civile;
dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.” Ebbene nel caso di specie, come è agevole rilevare dalla mera lettura della comunicazione di dimissioni in atti, ricorrono congiuntamente più motivi di giusta causa tra quelli espressamente riconosciute dalla normativa richiamata. Il ricorrente ha infatti lamentato demansionamento, mobbing e mancato pagamento delle differenze retributive, tutte condizioni che hanno determinato la
4 legittimità delle sue dimissioni per giusta causa, in conformità alla normativa richiamata.
Va ribadito con forza che è alle dimissioni per giusta causa che deve ricondursi la risoluzione del rapporto di lavoro, e che solo successivamente il lavoratore propose dinanzi a questo Tribunale un giudizio nei confronti della propria ex datrice di lavoro, volto ad ottenere il pagamento di quanto dovutogli a titolo retributivo e risarcitorio;
ed è solo a tali domande che si riferisce il verbale di conciliazione pure prodotto in atti, che in nulla ha inciso quanto alla precedente risoluzione del rapporto.
Erra pertanto la difesa dell nel sostenere che “nella specie, CP_1
invece, il ricorrente ha, prima facie, rassegnato le proprie dimissioni e, successivamente, risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro con una conciliazione”, così confondendo profili e istituti giuridici completamenti diversi: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, che nel caso di specie intervenne per recesso del lavoratore
- dimissioni per giusta causa - da una parte;
l'estinzione di un giudizio e/o di una controversia avente un oggetto diverso dalla risoluzione del rapporto di lavoro, mediante atto negoziale quale è la conciliazione, dall'altro.
Ne consegue che, atteso che il rapporto di lavoro si è estinto per atto unilaterale del lavoratore e non consensualmente, mentre la controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro già concluso e il
5 pagamento delle dovute retribuzioni si è estinto per atto consensuale tra le parti datore - lavoratore, ovvero la conciliazione, non può che ritenersi che al lavoratore rimasto privo di occupazione per essere stato costretto a dimettersi da una giusta causa ( ed il cui rapporto di lavoro non è certo cessato in esito alla successiva conciliazione) sia dovuta l'indennità qui reclamata.
Alla luce delle esposte argomentazioni l' deve quindi essere CP_1
condannato alla corresponsione della SP, per come precisato in dispositivo.
Le spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., seguono come di norma la soccombenza.
P.Q.M.
come in dispositivo.
Roma, decisa il 16 giugno 2025
Il Giudice
NA TO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale l' esponendo di aver CP_1
presentato all'Istituto, in esito alla cessazione del suo rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Controparte_2
(avvenuta per dimissioni per giusta causa in data 28.5.2019), domanda di NASPI;
aggiungeva che la causa delle dimissioni era da rinvenirsi nel subito mobbing e nel mancato pagamento da parte della datrice di lavoro di retribuzioni ed emolumenti vari, per il pagamento dei quali aveva intrapreso un giudizio dinanzi al Tribunale, definito con verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale.
Precisava il ricorrente che né la domanda giudiziale né il verbale di conciliazione riguardavano in alcun modo la cessazione del rapporto, onde del tutto illegittima doveva ritenersi la risposta dell' che CP_1
1 aveva negato la prestazione motivando “la cessazione attività non è causa di percezione della SP”.
Argomentava in diritto, produceva documenti e concludeva nei seguentitermini:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, accertare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la SP a decorrere dalla data delle rassegnate dimissioni per giusta causa e per l'effetto condannare l' al CP_1
pagamento di tutti gli importi dovuti a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.”
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio l CP_3
convenuto, che sosteneva l'infondatezza della domanda ribadendo la legittimità del proprio diniego sulla base del verbale di conciliazione, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16 giugno 2025 la causa, previo deposito di note conclusive di parte ricorrente, veniva quindi discussa e decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta.
Con riferimento alle eccezioni avanzate dall' si osserva in primo CP_1
luogo che, contrariamente a quanto dallo stesso affermato nella propria memoria di costituzione, la domanda di SP è stata inoltrata, dal patronato incaricato, nel pieno rispetto dei termini di legge, ovvero
2 entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dalla normativa vigente (Art. 6, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22). Risulta infatti documentalmente che il ricorrente rassegnò le dimissioni per giusta causa in data 28.05.2019 con decorrenza dal 29.05.2019 mentre la domanda NASPI venne presentata in data 04 giugno 2019, quindi a 6 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa. La circostanza, peraltro, è incontestato, anzi documentalmente provata anche dall' (doc. 1 allegato alla CP_3
costituzione, relativo alla reiezione del 12 giugno 2019 - ove chiaramente si legge che la data di presentazione della domanda è il
04.06.2019).
Analogamente infondata è l'eccezione relativa alla (asserita) mancata produzione della documentazione necessaria, atteso che i documenti prodotti unitamente al ricorso attestano una non breve interlocuzione tra il patronato che assisteva il e gli uffici dell' , Pt_1 CP_3
relativa proprio alla presentazione di tutti i documenti necessari a corredare la domanda. Ciò a tacer del fatto che il diniego della prestazione è avvenuto non già per insufficiente documentazione, bensì per essere stata ritenuta una mancata corrispondenza tra la cessazione dell'attività lavorativa ed i presupposti per percepire la prestazione.
Appare opportuno richiamare quanto previsto, in argomento, dalla
Circolare n. 94/2015, paragrafo 2.2, la quale, tra i requisiti per il CP_1
riconoscimento della NASPI, include lo stato di disoccupazione
3 involontaria. La stessa circolare nell'affermare che “lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale”, chiarisce tuttavia che la NASPI è riconosciuta anche in caso di dimissioni, qualora queste siano presentate per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate: “dal mancato pagamento della retribuzione;
dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
dal c.d. mobbing;
dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone
(fisiche o giuridiche) dell'azienda (art.2112 co.4 codice civile); dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art. 2103 codice civile;
dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.” Ebbene nel caso di specie, come è agevole rilevare dalla mera lettura della comunicazione di dimissioni in atti, ricorrono congiuntamente più motivi di giusta causa tra quelli espressamente riconosciute dalla normativa richiamata. Il ricorrente ha infatti lamentato demansionamento, mobbing e mancato pagamento delle differenze retributive, tutte condizioni che hanno determinato la
4 legittimità delle sue dimissioni per giusta causa, in conformità alla normativa richiamata.
Va ribadito con forza che è alle dimissioni per giusta causa che deve ricondursi la risoluzione del rapporto di lavoro, e che solo successivamente il lavoratore propose dinanzi a questo Tribunale un giudizio nei confronti della propria ex datrice di lavoro, volto ad ottenere il pagamento di quanto dovutogli a titolo retributivo e risarcitorio;
ed è solo a tali domande che si riferisce il verbale di conciliazione pure prodotto in atti, che in nulla ha inciso quanto alla precedente risoluzione del rapporto.
Erra pertanto la difesa dell nel sostenere che “nella specie, CP_1
invece, il ricorrente ha, prima facie, rassegnato le proprie dimissioni e, successivamente, risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro con una conciliazione”, così confondendo profili e istituti giuridici completamenti diversi: la cessazione del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, che nel caso di specie intervenne per recesso del lavoratore
- dimissioni per giusta causa - da una parte;
l'estinzione di un giudizio e/o di una controversia avente un oggetto diverso dalla risoluzione del rapporto di lavoro, mediante atto negoziale quale è la conciliazione, dall'altro.
Ne consegue che, atteso che il rapporto di lavoro si è estinto per atto unilaterale del lavoratore e non consensualmente, mentre la controversia avente ad oggetto il rapporto di lavoro già concluso e il
5 pagamento delle dovute retribuzioni si è estinto per atto consensuale tra le parti datore - lavoratore, ovvero la conciliazione, non può che ritenersi che al lavoratore rimasto privo di occupazione per essere stato costretto a dimettersi da una giusta causa ( ed il cui rapporto di lavoro non è certo cessato in esito alla successiva conciliazione) sia dovuta l'indennità qui reclamata.
Alla luce delle esposte argomentazioni l' deve quindi essere CP_1
condannato alla corresponsione della SP, per come precisato in dispositivo.
Le spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., seguono come di norma la soccombenza.
P.Q.M.
come in dispositivo.
Roma, decisa il 16 giugno 2025
Il Giudice
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