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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4961 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini,
preliminarmente dà atto che, con riferimento all'odierna udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alle parti;
lette le note conclusive e le note di trattazione scritta depositate solo dall'attrice;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 10834/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: cessione del credito e vertente
TRA
(c.f. ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona dei procuratori dott. (in virtù di scrittura privata
[...] Parte_3
autenticata da Notaio in data 1^ giugno 2018, Persona_1 Rep. 19897, Raccolta 7889) e avv. Lorenza Prati ( in virtù dei poteri conferitile con scrittura privata autenticata da Notaio in data Persona_1
31^ gennaio 2019, Rep. 21394, Raccolta 8528) rapp.ta e difesa dagli avv.ti Paolo
Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
(CF. Controparte_1 P.IVA_2
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
come da verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23/3/2020, la Parte_1
Part (d'ora in poi per brevità “ ) conveniva in giudizio l' Controparte_1
(d'ora in poi “ ”), chiedendo:
[...] CP_1
I. in via principale, condannarsi il convenuto al pagamento della somma di €
27.716,65 per sorte capitale di cui alle fatture riepilogate nel documento all. 3);
II. gli interessi maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs n.
192/12 per il mancato pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale;
V. € 2.255,65 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' , di crediti CP_1
diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le n. 9 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Istituto ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
VIII. in via subordinata, condannarsi l' al pagamento di ogni diversa CP_1
somma che sarà ritenuta dovuta per le causali di cui sopra;
IX. in via ulteriormente subordinata, condannarsi il convenuto al pagamento di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
VII. in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA.
A sostegno della domanda deduceva di essere cessionaria dei crediti vantati dalla NI S.c.p.a. nei confronti dell' per prestazioni di servizi, CP_1
cessioni che avevano avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale, anche i relativi interessi maturati e maturandi.
Costituitosi in giudizio, l eccepiva l'inefficacia della cessione CP_1 intervenuta tra l'attrice e la NI, la quale, essendo ancora in corso il rapporto, richiedeva l'adesione dell'amministrazione ceduta che, invece, non vi era stata;
che la pretesa relativa alla debenza degli interessi moratori per crediti diversi dalla sorte capitale, era infondata per carenza assoluta di allegazione in ordine alle fatture asseritamente pagate in ritardo;
che, inoltre, non vi era prova della trasmissione di dette fatture in formato elettronico.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda. Con la memoria depositata ex art. 183 comma 6 c.p.c. primo termine, l' CP_1 Part convenuto deduceva che la non aveva indicato il contratto e/o i contratti cui si riferivano le prestazioni asseritamente inadempiute, con conseguente impossibilità per esso esponente di predisporre la propria linea difensiva;
inoltre, con riferimento alla sorte capitale di € 27.716,65, deduceva di aver eseguito il pagamento in favore della NI in data 8/3/2016 e, dunque, anteriormente all'avvenuta cessione, con conseguente efficacia liberatoria dello stesso.
Non veniva svolta attività istruttoria.
Indi, sostituita l'udienza con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data odierna la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Rileva il Tribunale che la domanda proposta è infondata e va pertanto rigettata.
Occorre osservare che con riferimento alla sorte capitale pari ad € 27.716,65, parte attrice ha prodotto in atti la cessione del credito intervenuta con la NI del 2/1172015, rep. n. 47521, notificata all in data 4/12/2015. CP_1
Il credito oggetto di cessione è quello riportato nella fattura n. 111544 del
31/12/2016.
Ebbene, in primo luogo deve evidenziarsi che non ha efficacia estintiva del credito in oggetto il pagamento che l' convenuto ha dedotto di aver effettuato in data CP_1
8/3/2016 in quanto successivo alla notificazione della suindicata cessione.
A ciò aggiungasi, in ogni caso, che il mandato di pagamento non rappresenta un atto idoneo a comprovare l'effettivo accredito delle somme in esso indicate. Infatti. secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "... Il mandato di pagamento, essendo un atto unilaterale, preordinato all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria della PA, invero, non concreta, per il fatto stesso della sua emissione, un adempimento liberatorio”
(cfr. Cass. S.S.U.U., 30/5/1989, n. 2627). In particolare, è stato affermato che l'emissione del mandato non estingue l'obbligo perché, come afferma la Corte di Cassazione (S.U.
2627/1989), il mandato è un ordine impartito al tesoriere dal competente organo della P.A. con cui si dispone di pagare al creditore una determinata somma, avvisandolo, ed è dunque un atto preordinato all'adempimento dell'obbligazione e perciò la sua emissione non integra in sé adempimento liberatorio. Ne deriva che l'estinzione dell'obbligo avviene con l'accreditamento delle somme sul conto, e perciò ivi è il “locus solutionis” (Cass. n.
13100/2004).
Ciò non di meno la domanda attorea non può trovare accoglimento. Part Infatti, la ha prodotto a sostegno delle pretese creditorie azionate un unico contratto redatto per iscritto, che, tuttavia, non appare costituire titolo costitutivo dei crediti azionati. Trattasi del contratto stipulato in data 27/1/2015, la cui efficacia è testualmente limitata al periodo 27/1/2015-28/2/2015 (v. punto 1.3 del contratto), senza previsione di alcun rinnovo.
Ebbene, riguardo alla fattura azionata per sorte capitale, non vi è quindi prova dell'esistenza di un contratto scritto a monte della cessione tale da conferire validità ed efficacia al rapporto tra cedente ed amministrazione ceduta con riguardo al servizio di cui al credito ceduto. Posto infatti che la fattura n. 111544 azionata per sorte capitale riguarda prestazioni per il periodo dal 1/3/2015 al 31/3/2015, risulta allora che il servizio reso da
NI non è coperto dal suindicato titolo contrattuale che, come visto, si riferisce alle prestazioni rese tra il 27/1/2015 ed il 28/2/2015. Né la prova dell'esistenza di detto titolo può essere rimessa alla produzione della sola fattura, per quanto innanzi rilevato.
Giova in proposito ricordare che i contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (ex pluribus: Cass. n.16562/2018). D'altra parte, deve ritenersi esclusa l'applicabilità del cd.
“principio di non contestazione” di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., tenuto conto che questo non può determinare relevatio ab onere probandi con riferimento ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, rispetto ai quali la mancanza di forma determina una nullità del contratto rilevabile d'ufficio.
L'esame delle fatture sulla base delle quali la cessionaria ha emesso le Note Debito interessi conduce, per lo più, ad analoghe conclusioni.
Infatti, dalla nota di debito prodotta in atti (alle. 4) si evince che le emesse da Cont NI prodotte a tale riguardo da sono le seguenti: ft. n. 111516 del 31/12/2016; ft.
n. 106168 del 31/8/2017; ft.n. 107784 del 24/10/2017; ft. n. 107000 del 27/9/2017.
Tali fatture concernono servizi resi in periodi non riconducibili al periodo di vigenza dell'unico contratto prodotto in atti, con la conseguenza per cui alcun credito può trovare riconoscimento nemmeno per gli accessori Mancando quindi un titolo contrattuale avente la necessaria forma scritta, la
Part domanda azionata dalla in relazione alle somme richieste sia a titolo di sorte capitale che di interessi non può che essere rigettata.
E' invece inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata dall'attrice.
Occorre innanzitutto premettere che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto:
SS.UU. 28042/08), mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: Cass. S.U. n. 10798/2015). Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione "pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti. D'altra parte, l'invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei limiti dell'altrui arricchimento) dall'impoverito, ne imporrebbe un'interpretazione estensiva, comprensiva anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae alla critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che dovrebbe dimostrarsi è proprio che l'espressione "diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell'art. 2041 c.c., abbia, malgrado la diversa terminologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c. (recepita dall'art. 2043 c.c., e segg.). Nel caso in esame manca il requisito della sussidiarietà. Come chiarito dalla
S.C. (per ultimo: Cass. n. 20871/2015): “Secondo la giurisprudenza di questa Corte
(Cass. 20141 del 2007; Cass. 11067 del 2003; Cass. 16340 del 2002), l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere…”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'attrice ben potrà agire nei confronti del cedente in virtù dei contratti di cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 1266 c.c.., essendo la cedente tenuta ex art. 1266 c.c. a garantire l'esistenza del credito ceduto.
La norma suddetta, infatti, configura la garanzia del cedente come un'obbligazione accessoria che è effetto naturale dell'efficacia traslativa immediata del contratto di cessione, sicché tale obbligazione ha la funzione di assicurare, comunque, il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui il menzionato effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente,
a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente, come l'assenza di legittimazione del cedente o la nullità del credito.
(cfr. Cass. 6/7/2020, n. 13953).
A ciò aggiungasi, poi, che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c., ben avrebbe dovuto l'attrice provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non è stata fornita, limitandosi la stessa a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. del tutto genericamente, senza neppure indicare un importo.
In definitiva, la domanda di ingiustificato arricchimento va dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
a) rigetta le domande proposte dall'attrice in via principale ed in via subordinata;
b) dichiara inammissibile la domanda proposta in via ulteriormente subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
c) condanna la al pagamento, in favore dell' Parte_1 CP_1 convenuto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.261,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Napoli, 19/5/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)