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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Rosalba De Bonis, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 marzo 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 458/2025 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Lena ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza, al Viale del Basento n. 114/D, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C. F. e Part. Controparte_1
IVA ), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Lavieri ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente, in Potenza, alla Via Potito Petrone, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
OSSERVA
- Ordinanza ex art. 700 c.p.c. - Pag 1 1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 18.02.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe - Operatore Socio Sanitario, assunta presso l' Controparte_2
di Brescia e attualmente in servizio presso l'Azienda convenuta in assegnazione
[...]
temporanea ex art. 42-bis D.Lgs 151/2001, giusta Deliberazione del Direttore Generale
n. 177/2022 - adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere madre del piccolo
(nato a [...] il [...]) e sposata con il padre , Persona_1 Persona_2
in servizio presso l'azienda resistente e assegnato all'Ospedale di Melfi;
che, in data
30.12.2024, presentava all'azienda di appartenenza ulteriore istanza di assegnazione ex art. 42-bis D.Lgs 151/2001; che l' convenuta, con nota prot. 20250002467 del CP_1
20.01.2025, comunicava di non poter accogliere la richiesta, in quanto stava
“procedendo alla copertura dei posti del profilo di Operatore Socio Sanitario, previsti nel PTPF per il triennio 2025 – 2027, mediante utilizzazione della graduatoria del concorso pubblico unico regionale nonché mediante procedura di stabilizzazione, pertanto allo stato non dispone di posti vacanti e disponibili del profilo sopra citato”.
Soggiunto che la determinazione di parte datoriale era ingiusta, illegittima, discriminatoria, illogica, contraddittoria, non motivata e violativa dell'art. 42-bis D.Lgs
151/2001 nonché dei principi di correttezza e buona fede della Pubblica
Amministrazione e delle norme costituzionali e sovranazionali a tutela della famiglia, la menzionata ricorrente evidenziava il “periculum” consistente nella necessità di assistenza del proprio figlio.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale, in via principale, con decreto inaudita altera parte, di dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia e/o disapplicare nota prot.
20250002467 del 20.01.2025 e tutti gli atti connessi, anche non noti al ricorrente e dichiarare ex art.700 c.p.c. il diritto della ricorrente all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 presso l'A.O.R. “San Carlo”, ordinando all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali, e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo fax e/o via pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto. In via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in
- Ordinanza ex art. 700 c.p.c. - Pag 2 contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere a dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia e/o la disapplicazione della nota prot. 20250002467 del 20.01.2025 e di tutti gli atti connessi, anche non noti al ricorrente e dichiarare ex art.700 c.p.c. il diritto della ricorrente all'assegnazione temporanea ex art.42 bis D.Lgs. 151/2001 presso l'A.O.R.
”, ordinando all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti i CP_1
provvedimenti consequenziali, e contestualmente e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., la quale resisteva alle avverse argomentazioni e richieste ed insisteva per il rigetto del ricorso, anche per la insussistenza delle condizioni legittimanti la richiesta di tutela in via di urgenza, con condanna dell'istante al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 27 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, veniva riservata la decisione.
2. La domanda proposta dalla ricorrente non è suscettibile di accoglimento, stante l'insussistenza, nella fattispecie, del requisito del “fumus boni iuris” richiesto dall'art. 700 c.p.c.
Parte ricorrente, quale genitore di un bambino di pochi mesi di vita, con il presente giudizio, rivendica il riconoscimento del diritto all'assegnazione provvisoria ex art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001, denegato dall'Azienda convenuta.
In tema di assegnazione temporanea dei dipendenti alle amministrazioni pubbliche,
l'art. 42 bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, come modificato dall'art. 14, comma 7, della legge n. 7 agosto 2015 n. 124, dispone: “Il genitore con figli
- Ordinanza ex art. 700 c.p.c. - Pag 3 minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda…”.
Come emerge dal tenore letterale della disposizione, la norma è, sostanzialmente, volta a tutelare l'unità familiare, l'esercizio delle funzioni genitoriali e il diritto dei fanciulli in tenera età di ricevere cura ed assistenza materiale affettiva da parte di entrambi i genitori e, al fine di contemperare tale valore con le esigenze di servizio della P.A. di provenienza, il diritto è subordinato alla sussistenza di due condizioni: che sia presente un posto vacante e disponibile presso l'Amministrazione di destinazione e che la permanenza in servizio nell'originaria sede del dipendente non sia necessaria a garantirne il regolare funzionamento, presupposti, entrambi, in ragione dei quali la giurisprudenza dominante configura in capo al lavoratore richiedente un diritto soggettivo non assoluto e incomprimibile, ma “un diritto condizionato” o un “interesse legittimo” cedevole di fronte a riconosciute superiori esigenze organizzative dell'Amministrazione, identificabili con il buon andamento del servizio” (si veda Tar
Lazio-Roma, sez. I quater, 22.3.2007, n. 2488).
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, l convenuta, attraverso la documentazione in atti, ha provato come, CP_1
per effetto delle operate assunzioni di personale nel profilo di Operatore Socio
Sanitario, in relazione all'anno 2025 non disponga di posti vacanti e disponibili relativi al profilo della ricorrente e, quindi, ha provato la impossibilità di collocare la stessa nonché di avere motivato il diniego con provvedimento del 20.01.2025, anche tempestivamente adottato, atteso che la relativa istanza risulta acquisita dall il CP_1
30.12.2024.
- Ordinanza ex art. 700 c.p.c. - Pag 4 Da quanto sopra, è possibile ritenere che l convenuta abbia dimostrato la CP_1
sussistenza di cause oggettive ostative all'accoglimento dell'istanza della ricorrente che, senza dubbio, integrano i “casi o esigenze eccezionali” di cui all'art. 42 bis, non potendosi le circostanze allegate e provate dalla parte convenuta qualificarsi in termini di mere difficoltà organizzative dell'amministrazione che avrebbero, viceversa, potuto ritenersi cedevoli rispetto alla ratio sottesa alla norma in argomento.
L'insussistenza del requisito del cd. “fumus boni iuris” esime logicamente da esaminare espressamente la fondatezza dei motivi di doglianza sotto il profilo del cd. “periculum in mora” che, pertanto, restano assorbiti.
3. Le connotazioni obiettive e subiettive della vicenda in disamina legittimano la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, letti gli artt. 700 e 669 octies c.p.c. così provvede:
1) rigetta la domanda cautelare di cui al ricorso depositato in data 18.02.2025;
2) compensa interamente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Potenza, 27 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
- Ordinanza ex art. 700 c.p.c. - Pag 5