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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 916/24
TRA
(P. IVA ) elett.te dom.to in Napoli alla via F. Cilea Parte_1 P.IVA_1
n. 240, presso lo studio dell'Avv. Carlo Formisano (C.F. , dal quale è rapp.to C.F._1
e difeso in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione
PEC: Email_1
OPPONENTE
E
Avv. Giuseppe IU (CF ) elett.te dom.to presso il suo studio sito in C.F._2
Terzigno alla via San Luca 3 OPPOSTO-CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L ha promosso opposizione all'esecuzione nel giudizio di espropriazione presso terzi Pt_2 introdotto dall'avv. Giuseppe IU, avente rg. es. n. 1814/2023, sul presupposto di aver già effettuato il pagamento del credito vantato con la sentenza n. 1851/2022 emessa dal gdp di Nola, per un precetto di euro 581,96.
L'opposto restava contumace;
Premesso che l' di costituiva nel giudizio di espropriazione presso terzi contestando il diritto Pt_2 del creditore di procedere all'esecuzione poiché già soddisfatto anteriormente la notifica dell'atto di precetto, a ciò seguiva l'ordinanza di assegnazione sul presupposto della mancata documentazione dell'eccepito pagamento;
non venivano concessi i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Il giudizio di merito viene introdotto di sua sponte dall' . Pt_2
Occorre preliminarmente procedere alla qualificazione della domanda:
L'art. 616 c.p.c. disciplina il passaggio dalla fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione a quella di merito davanti al giudice competente, prevedendo che il giudice dell'esecuzione, quando non decide sull'opposizione, assegni un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice del merito. L'art. 618 c.p.c. ribadisce che l'inosservanza del termine perentorio concesso dal giudice dell'esecuzione per la riassunzione comporta l'estinzione del processo di opposizione (Art.
618 c.p.c.; Monteleone, 271; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2006,
828). Tuttavia, la normativa non disciplina espressamente l'ipotesi in cui il giudice ometta di fissare il termine per la riassunzione. La giurisprudenza ha chiarito che, in assenza di fissazione del termine, non può operare la decadenza per mancata riassunzione, poiché la perentorietà del termine decorre solo dalla sua assegnazione (C. 2676/2002; C., S.U., 15142/2007; C. 17533/2010). In altre parole, il termine per la riassunzione è di natura perentoria, ma la sua decorrenza presuppone un provvedimento espresso del giudice che lo assegni (Art. 305 c.p.c.). Se l'opponente riassume il giudizio di merito spontaneamente, senza che il giudice abbia assegnato il termine, la riassunzione è comunque valida e idonea a proseguire il processo, purché siano rispettati i requisiti di forma e sostanza dell'atto di riassunzione (C. 6193/2020; C. 12652/2001; C. 7055/2002; Art. 303 c.p.c.). In tal caso, la parte si assume l'onere di attivare la prosecuzione del giudizio, senza che ciò comporti decadenze o preclusioni, poiché la riassunzione non è subordinata alla previa assegnazione del termine, ma solo alla necessità di evitare l'estinzione del processo. sul punto la giurisprudenza è monocorde: In assenza di assegnazione del termine per la riassunzione da parte del giudice dell'esecuzione, la riassunzione spontanea da parte dell'opponente è valida e consente la prosecuzione del giudizio di merito. Non si verifica alcuna decadenza o estinzione del processo per mancata assegnazione del termine, poiché la perentorietà decorre solo dalla formale fissazione da parte del giudice. La riassunzione spontanea, quindi, non è preclusa e produce i suoi effetti, garantendo la continuità del processo e la tutela del diritto di difesa dell'opponente. La giurisprudenza ha chiarito che, in assenza di fissazione del termine da parte del GE, la parte interessata può comunque procedere alla riassunzione del giudizio, senza che ciò comporti decadenza o improcedibilità dell'azione. Infatti, la mancata fissazione del termine non può pregiudicare il diritto di difesa della parte che intenda proseguire il giudizio di opposizione (Cass. civ., Sez. III, 22 febbraio 2012, n. 2607; Cass. civ., Sez.
III, 13 febbraio 2007, n. 3172). In tali casi, la parte può riassumere il giudizio secondo le regole generali, ossia entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 307, comma 3, c.p.c., decorrente dalla data del provvedimento di sospensione o dalla conoscenza legale dello stesso. La Suprema Corte ha inoltre precisato che, qualora il GE ometta di fissare il termine per la riassunzione, la parte non è tenuta a sollecitare il giudice affinché provveda, ma può autonomamente riassumere il giudizio, evitando così il rischio di estinzione del processo per inattività delle parti (Cass. civ., Sez. III, 22 febbraio 2012, n. 2607). La ratio di tale orientamento è quella di garantire la continuità del processo e la tutela effettiva delle posizioni delle parti, evitando che un'omissione del giudice possa pregiudicare il diritto di azione o di difesa. In sintesi, in caso di opposizione all'esecuzione e di mancata fissazione del termine per la riassunzione da parte del giudice dell'esecuzione, la parte interessata può e deve procedere autonomamente alla riassunzione del giudizio, applicando il termine ordinario di sei mesi previsto dall'art. 307, comma 3, c.p.c. La mancata fissazione del termine da parte del GE non comporta decadenza, ma impone alla parte di attivarsi per evitare l'estinzione del processo. Tale soluzione è coerente con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo (Cass. civ., Sez. III, 22 febbraio 2012, n. 2607; Cass. civ., Sez. III,
13 febbraio 2007, n. 3172).
Qualificata la domanda quale opposizione all'esecuzione, occorre ora esaminare nel merito la stessa.
Nel merito la domanda non è sufficientemente provata e pertanto va rigettata.
Si rileva, dalla produzione dell'opponente, il Mod. Dettagli Pagamenti, tuttavia tale documentazione non appare sufficiente a rendere incontrovertibile l'avvenuto pagamento della sentenza n. 1851/22 del gdp di Nola, come ritenuto;
in esso non vi è alcun dato che possa ricondursi alla sentenza detta;
pertanto a fronte della insussistenza di indizi tali da consentire al giudicante una declaratoria diversa si impone il rigetto della domanda.
La contumacia della controparte è motivo sufficiente per una declaratoria di compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell'avv. Pt_2
Giuseppe IU, ogni altra eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell'avv. Giuseppe IU.
- rigetta la domanda poiché non provata;
- conferma in toto l'ordinanza di assegnazione somme del 29-1-24 resa nel giudizio rg. es. n.
1814/23
- spese integralmente compensate
Torre Annunziata 25-11-25 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 916/24
TRA
(P. IVA ) elett.te dom.to in Napoli alla via F. Cilea Parte_1 P.IVA_1
n. 240, presso lo studio dell'Avv. Carlo Formisano (C.F. , dal quale è rapp.to C.F._1
e difeso in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione
PEC: Email_1
OPPONENTE
E
Avv. Giuseppe IU (CF ) elett.te dom.to presso il suo studio sito in C.F._2
Terzigno alla via San Luca 3 OPPOSTO-CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L ha promosso opposizione all'esecuzione nel giudizio di espropriazione presso terzi Pt_2 introdotto dall'avv. Giuseppe IU, avente rg. es. n. 1814/2023, sul presupposto di aver già effettuato il pagamento del credito vantato con la sentenza n. 1851/2022 emessa dal gdp di Nola, per un precetto di euro 581,96.
L'opposto restava contumace;
Premesso che l' di costituiva nel giudizio di espropriazione presso terzi contestando il diritto Pt_2 del creditore di procedere all'esecuzione poiché già soddisfatto anteriormente la notifica dell'atto di precetto, a ciò seguiva l'ordinanza di assegnazione sul presupposto della mancata documentazione dell'eccepito pagamento;
non venivano concessi i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Il giudizio di merito viene introdotto di sua sponte dall' . Pt_2
Occorre preliminarmente procedere alla qualificazione della domanda:
L'art. 616 c.p.c. disciplina il passaggio dalla fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione a quella di merito davanti al giudice competente, prevedendo che il giudice dell'esecuzione, quando non decide sull'opposizione, assegni un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice del merito. L'art. 618 c.p.c. ribadisce che l'inosservanza del termine perentorio concesso dal giudice dell'esecuzione per la riassunzione comporta l'estinzione del processo di opposizione (Art.
618 c.p.c.; Monteleone, 271; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2006,
828). Tuttavia, la normativa non disciplina espressamente l'ipotesi in cui il giudice ometta di fissare il termine per la riassunzione. La giurisprudenza ha chiarito che, in assenza di fissazione del termine, non può operare la decadenza per mancata riassunzione, poiché la perentorietà del termine decorre solo dalla sua assegnazione (C. 2676/2002; C., S.U., 15142/2007; C. 17533/2010). In altre parole, il termine per la riassunzione è di natura perentoria, ma la sua decorrenza presuppone un provvedimento espresso del giudice che lo assegni (Art. 305 c.p.c.). Se l'opponente riassume il giudizio di merito spontaneamente, senza che il giudice abbia assegnato il termine, la riassunzione è comunque valida e idonea a proseguire il processo, purché siano rispettati i requisiti di forma e sostanza dell'atto di riassunzione (C. 6193/2020; C. 12652/2001; C. 7055/2002; Art. 303 c.p.c.). In tal caso, la parte si assume l'onere di attivare la prosecuzione del giudizio, senza che ciò comporti decadenze o preclusioni, poiché la riassunzione non è subordinata alla previa assegnazione del termine, ma solo alla necessità di evitare l'estinzione del processo. sul punto la giurisprudenza è monocorde: In assenza di assegnazione del termine per la riassunzione da parte del giudice dell'esecuzione, la riassunzione spontanea da parte dell'opponente è valida e consente la prosecuzione del giudizio di merito. Non si verifica alcuna decadenza o estinzione del processo per mancata assegnazione del termine, poiché la perentorietà decorre solo dalla formale fissazione da parte del giudice. La riassunzione spontanea, quindi, non è preclusa e produce i suoi effetti, garantendo la continuità del processo e la tutela del diritto di difesa dell'opponente. La giurisprudenza ha chiarito che, in assenza di fissazione del termine da parte del GE, la parte interessata può comunque procedere alla riassunzione del giudizio, senza che ciò comporti decadenza o improcedibilità dell'azione. Infatti, la mancata fissazione del termine non può pregiudicare il diritto di difesa della parte che intenda proseguire il giudizio di opposizione (Cass. civ., Sez. III, 22 febbraio 2012, n. 2607; Cass. civ., Sez.
III, 13 febbraio 2007, n. 3172). In tali casi, la parte può riassumere il giudizio secondo le regole generali, ossia entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 307, comma 3, c.p.c., decorrente dalla data del provvedimento di sospensione o dalla conoscenza legale dello stesso. La Suprema Corte ha inoltre precisato che, qualora il GE ometta di fissare il termine per la riassunzione, la parte non è tenuta a sollecitare il giudice affinché provveda, ma può autonomamente riassumere il giudizio, evitando così il rischio di estinzione del processo per inattività delle parti (Cass. civ., Sez. III, 22 febbraio 2012, n. 2607). La ratio di tale orientamento è quella di garantire la continuità del processo e la tutela effettiva delle posizioni delle parti, evitando che un'omissione del giudice possa pregiudicare il diritto di azione o di difesa. In sintesi, in caso di opposizione all'esecuzione e di mancata fissazione del termine per la riassunzione da parte del giudice dell'esecuzione, la parte interessata può e deve procedere autonomamente alla riassunzione del giudizio, applicando il termine ordinario di sei mesi previsto dall'art. 307, comma 3, c.p.c. La mancata fissazione del termine da parte del GE non comporta decadenza, ma impone alla parte di attivarsi per evitare l'estinzione del processo. Tale soluzione è coerente con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo (Cass. civ., Sez. III, 22 febbraio 2012, n. 2607; Cass. civ., Sez. III,
13 febbraio 2007, n. 3172).
Qualificata la domanda quale opposizione all'esecuzione, occorre ora esaminare nel merito la stessa.
Nel merito la domanda non è sufficientemente provata e pertanto va rigettata.
Si rileva, dalla produzione dell'opponente, il Mod. Dettagli Pagamenti, tuttavia tale documentazione non appare sufficiente a rendere incontrovertibile l'avvenuto pagamento della sentenza n. 1851/22 del gdp di Nola, come ritenuto;
in esso non vi è alcun dato che possa ricondursi alla sentenza detta;
pertanto a fronte della insussistenza di indizi tali da consentire al giudicante una declaratoria diversa si impone il rigetto della domanda.
La contumacia della controparte è motivo sufficiente per una declaratoria di compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell'avv. Pt_2
Giuseppe IU, ogni altra eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell'avv. Giuseppe IU.
- rigetta la domanda poiché non provata;
- conferma in toto l'ordinanza di assegnazione somme del 29-1-24 resa nel giudizio rg. es. n.
1814/23
- spese integralmente compensate
Torre Annunziata 25-11-25 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora