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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 5077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5077 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6116/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
TI Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 6116/2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to CACCIAPUOTI NICOLA e dall'avv. Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt Controparte_1
Resistente non costituita
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere docente con contratto a tempo determinato presso l'Istituto Di Giacomo di Giugliano in Campania, e premesso altresì di aver svolto per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022 varie docenze presso istituto scolastici sempre con contratto a tempo determinato, esponeva di non aver ricevuto per tali anni la retribuzione professionale docenti, al contrario dei colleghi con contratti a tempo indeterminato;
esponeva altresì che per tale ragione aveva adito il Tribunale di Napoli, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto e che all'esito del giudizio il Tribunale accoglieva la domanda e riconosceva il diritto con sentenza n.
6026/23; che le somme dovute andavano quantificate in euro 1550,42 oltre accessori;
che nonostante i vari solleciti la p.a. non aveva inteso adempiere.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi quantificarsi la somma effettivamente dovuta in complessivi euro 1550,42 oltre accessori, con condanna dell'amministrazione resistente al relativo pagamento oltre accessori e spese
Regolarmente citato il ministero non si costituiva in giudizio. Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va rigettato per difetto di interesse ad agire.
Come noto l'interesse ad agire - secondo quanto disposto dall'art. 100 cod. proc. civ. applicabile anche al processo amministrativo - configura una condizione della azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice che deve essere valutato in relazione all' utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare alla parte proponente.
Va sottolineato inoltre che già con sentenza n.11066 del 02.07.2012 la Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite ha espresso il principio in base al quale la sentenza che contenga la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici calcoli aritmetici, costituisce valido titolo esecutivo ex art.474 cpc.
Giova a questo punto riportare il dispositivo della sentenza che riconosceva l'an della pretesa vantata dalla ricorrente: “condanna il al pagamento, in favore della parte Controparte_1 ricorrente, delle somme dovute a titolo di retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 , da calcolarsi in base ai parametri di cui all' invocata contrattazione collettiva in relazione ai giorni effettivi di supplenze, oltre gli interessi legali, o in alternativa alla rivalutazione monetaria, se maggiore, a decorrere dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo”
E' evidente quindi come la statuizione riporti tutti i parametri con cui calcolare la somma dovuta, e sia pertanto perfettamente determinabili con semplici operazioni aritmetiche.
Del resto non può tacersi il comportamento contraddittorio della ricorrente laddove, dapprima formula nel primo giudizio una richiesta generica di condanna (pur essendo il diritto già maturato e quindi perfettamente determinabile nel suo ammontare) e dall'altro diffida la p.a. all'adempimento, indicando perfettamente la somma dovuta, calcolata appunto sulla base di precisi parametri normativi e con operazioni aritmetiche, ed infine propone un giudizio per la quantificazione della somma
(comportamento che potrebbe rappresentare anche un abuso del diritto).
Ne consegue che sulla base dei principi summenzionati sussiste un evidente difetto di interesse ad agire con conseguente rigetto della domanda.
Nulla per spese stante la contumacia del resistente
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. TI Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Nulla per spese
Aversa 16.12.2025 Il Giudice
Pres. TI Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
TI Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 6116/2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to CACCIAPUOTI NICOLA e dall'avv. Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt Controparte_1
Resistente non costituita
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere docente con contratto a tempo determinato presso l'Istituto Di Giacomo di Giugliano in Campania, e premesso altresì di aver svolto per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022 varie docenze presso istituto scolastici sempre con contratto a tempo determinato, esponeva di non aver ricevuto per tali anni la retribuzione professionale docenti, al contrario dei colleghi con contratti a tempo indeterminato;
esponeva altresì che per tale ragione aveva adito il Tribunale di Napoli, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto e che all'esito del giudizio il Tribunale accoglieva la domanda e riconosceva il diritto con sentenza n.
6026/23; che le somme dovute andavano quantificate in euro 1550,42 oltre accessori;
che nonostante i vari solleciti la p.a. non aveva inteso adempiere.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi quantificarsi la somma effettivamente dovuta in complessivi euro 1550,42 oltre accessori, con condanna dell'amministrazione resistente al relativo pagamento oltre accessori e spese
Regolarmente citato il ministero non si costituiva in giudizio. Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va rigettato per difetto di interesse ad agire.
Come noto l'interesse ad agire - secondo quanto disposto dall'art. 100 cod. proc. civ. applicabile anche al processo amministrativo - configura una condizione della azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice che deve essere valutato in relazione all' utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare alla parte proponente.
Va sottolineato inoltre che già con sentenza n.11066 del 02.07.2012 la Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite ha espresso il principio in base al quale la sentenza che contenga la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici calcoli aritmetici, costituisce valido titolo esecutivo ex art.474 cpc.
Giova a questo punto riportare il dispositivo della sentenza che riconosceva l'an della pretesa vantata dalla ricorrente: “condanna il al pagamento, in favore della parte Controparte_1 ricorrente, delle somme dovute a titolo di retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 , da calcolarsi in base ai parametri di cui all' invocata contrattazione collettiva in relazione ai giorni effettivi di supplenze, oltre gli interessi legali, o in alternativa alla rivalutazione monetaria, se maggiore, a decorrere dalla data della domanda, sino all'effettivo soddisfo”
E' evidente quindi come la statuizione riporti tutti i parametri con cui calcolare la somma dovuta, e sia pertanto perfettamente determinabili con semplici operazioni aritmetiche.
Del resto non può tacersi il comportamento contraddittorio della ricorrente laddove, dapprima formula nel primo giudizio una richiesta generica di condanna (pur essendo il diritto già maturato e quindi perfettamente determinabile nel suo ammontare) e dall'altro diffida la p.a. all'adempimento, indicando perfettamente la somma dovuta, calcolata appunto sulla base di precisi parametri normativi e con operazioni aritmetiche, ed infine propone un giudizio per la quantificazione della somma
(comportamento che potrebbe rappresentare anche un abuso del diritto).
Ne consegue che sulla base dei principi summenzionati sussiste un evidente difetto di interesse ad agire con conseguente rigetto della domanda.
Nulla per spese stante la contumacia del resistente
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. TI Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Nulla per spese
Aversa 16.12.2025 Il Giudice
Pres. TI Pezzullo