Sentenza 15 gennaio 2009
Massime • 1
L'errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., si configura come una falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico. (Nella specie, un Istituto di assistenza, che aveva agito per sentir dichiarare l'avvenuto perfezionamento di talune cessioni all'INPS - creditore verso l'Istituto medesimo di somme a titolo di omissione contributiva - di crediti vantati verso USL e Regioni, si era lamentato, con ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che il giudice di appello, respingendo la predetta domanda, non avesse tra l'altro, tenuto conto di documenti che dimostravano il riconoscimento del debito da parte delle USL; la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza dell'errore revocatorio in quanto la cessione di crediti si doveva ritenere mai perfezionatasi in assenza della presupposta e necessaria comunicazione prevista da normativa speciale applicabile alla fattispecie, così da rendere superfluo l'esame dei documenti asseritamene comprovanti il riconoscimento di debito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2009, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato BUCCI FEDERICO, rappresentato e difeso dagli avvocati CANONICO GOLIARDO, BELLINI ANTONIO giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, SGROI ANTONINO, CORRERÀ FABRIZIO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
ASL/1 NAPOLI, AUSL/D ROMA, AUSL/10 PALMI, USL/32 TORRE DEL GRECO, USL/29 SOMMA VESUVIANA, USL/25 AFRAGOLA, AUSL/A ROMA, AUSL/C ROMA, AUSL/B ROMA, USL/39 NAPOLI, AUSL/LATINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 174/2005 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 05/09/2005 R.G.N. 654/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2008 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
uditi gli avvocati BELLINI e CANONICO;
udito l'avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per inammissibilità per cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Pretore di Perugia in funzione di giudice del lavoro l'Istituto AF per OR e HI di Assisi conveniva in giudizio l'INPS per sentir dichiarare perfezionate le cessioni all'INPS di crediti verso USL e Regioni dallo stesso effettuate nel periodo settembre 1994 - luglio 1995, cessioni a seguito delle quali l'INPS poteva esigere direttamente le somme cedute;
l'INPS aveva però fatto pervenire lettere di contestazione.
Pertanto l'Istituto AF evocava in giudizio tutte le ULS e le Regioni interessate, oltre l'INPS stesso, per essere tenuto indenne da quanto dall'Istituto dovuto all'INPS per sorte, accessori e sanzioni.
Si costituiva l'INPS contestando la pretesa avversaria e rilevando che le cessioni non si erano perfezionate per mancato formale riconoscimento del debito da parte delle Amministrazioni debitrici (Regioni e USL) nei termini di legge e cioè nei 90 giorni. Si costituivano la Regione Puglia e l'Azienda USL Roma C, contestando la pretesa avversaria.
Le altre Amministrazioni non si costituivano, rimanendo contumaci.
2. Con successivo ricorso, l'Istituto AF proponeva opposizione al decreto ingiuntivo notificato dall'INPS per contributi omessi nei periodo 1.5.1994 - 31.7.1994, e relative somme aggiuntive. Rilevava che per il pagamenti di detti contributi aveva operato delle cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Azienda USL RM/B (ex USL RM/3), della USL RM/D (ex USL RM/10) di Roma, della A.S.L. NA/1 (già USL n. 39) di Napoli e dell'ASL di Latina;
anche per siffatte cessioni chiedeva che fosse dichiarato il loro perfezionamento o in subordine di essere tenuto indenne dalle Amministrazioni interessate;
in via riconvenzionale subordinata chiedeva che fossero compensati i pretesi crediti dell'INPS con le somme nel frattempo riscosse dall'Istituto in forza delle cessioni operate.
L'INPS e le Amministrazioni convenute contestavano la fondatezza anche di questo ricorso.
3. Con ulteriore ricorso in opposizione veniva opposto dall'Istituto AF, sempre per le medesime ragioni, l'ulteriore decreto ingiuntivo intimato dall'INPS per la somma L. 949.291.958 relativo a contributi e somme aggiuntive.
4. Le cause venivano tutte riunite;
quindi con sentenza n. 390 del 28 luglio 1999 il Tribunale di Perugia, subentrato al Pretore a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado, accoglieva la domanda proposta dall'Istituto AF e dichiarava nulli i decreti ingiuntivi opposti;
compensava fra le parti le spese di lite.
5. Avverso siffatta decisione proponeva appello l'INPS, che rilevava la nullità della sentenza per erronea instaurazione del contraddittorio;
si doleva del fatto che il Tribunale avesse ritenuto applicabili le norme del codice civile sulla cessione dei crediti, anziché quelle speciali, che presupponevano la comunicazione di riconoscimento del credito ceduto da parte dell'Ente debitore entro il termine di 90 giorni dalla notificazione della cessione. L'Istituto serafico e i convenuti costituiti proponevano appello incidentale.
Con sentenza del 12-31 dicembre 2002 la Corte d'Appello di Perugia in totale riforma della sentenza impugnata rigettava la domanda proposta dall'Istituto AF contro l'INPS e le opposizioni ai decreti ingiuntivi;
rigettava le domande dell'Istituto AF nei confronti degli altri convenuti. Compensava fra tutte le parti, integralmente, le spese dell'intero giudizio.
6. Nei confronti di questa pronuncia l'istituto AF per OR e HI ha quindi proposto alla Corte d'appello di Perugia ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, rilevando che la sentenza era viziata da errore di fatto su un punto decisivo, non controverso;
la sentenza invero aveva ignorato l'esistenza di due documenti presenti negli atti: la lettera della ULS RM/D in data 20.3.1996 con la quale si confermava l'esistenza del debito di L. 55.860.182 nei confronti dell'INPS; la lettera dell'Azienda USL RM/D, Gestione liquidatoria del 28.11.2002 con la quale si comunicava che era stato disposto il pagamento in favore dell'INPS delle somme di Euro 67.432,18 vantati nei confronti della ex ULS RM78 e di Euro 30.073,58 vantati nei confronti della ex USL RM/10.
Inoltre - secondo l'Istituto ricorrente- la sentenza affermava, contrariamente al vero, che i crediti dell'Istituto AF non erano conseguenza dell'attività convenzionata, onde non avrebbe avuto diritto alla riduzione delle somme aggiuntive fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali;
infine, contrariamente a quanto si leggeva in sentenza, pacifica era la circostanza che l'INPS fosse in possesso dei decreti ingiuntivi oggetto di cessione, dei quali l'Istituto AF aveva chiesto la restituzione;
domanda rigettata dalla Corte, che così incorreva in ulteriore errore di fatto.
Chiedeva quindi la revocazione della sentenza impugnata e l'accoglimento di tutte le domande proposte.
7. Si costituiva l'INPS, contestando le argomentazioni avversarie ed opponendo che la sentenza impugnata non era incorsa in alcun errore di fatto, e i motivi svolti dall'Istituto ricorrente riguardavano sostanzialmente la motivazione della sentenza.
Si costituivano l'Azienda USL Roma D, l'Azienda USL Latina e l'Azienda A.S.L. Napoli contestando la pretesa avversaria e rilevando che gli ipotizzati motivi di revocazione non riguardavano le loro posizioni;
ribadivano le questioni di legittimazione già proposte e concludevano per la reiezione del ricorso. Gli altri convenuti non si costituivano in giudizio. Con sentenza del 7 aprile - 5 settembre 2005 la Corte d'appello di Perugia rigettava il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio.
8. Avverso questa pronuncia l'Istituto AF propone ricorso per Cassazione con due motivi.
Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso, articolato in due motivi, l'Istituto AF sostiene che la Corte d'appello ha ignorato, in primo luogo, due documenti presenti in atti dai quali emergeva il riconoscimento del debito - o addirittura il pagamento - da parte di due delle USL convenute;
la sentenza impugnata per revocazione aveva affermato, contrariamente al vero, che i crediti dell'Istituto non erano vantati in forza di attività convenzionata e che non aveva pertanto diritto alle riduzioni delle somme aggiuntive. Deduceva poi l'Istituto ricorrente che era pacifico, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, che l'INPS fosse in possesso dei decreti ingiuntivi oggetto di cessione.
In breve, secondo l'Istituto ricorrente sussistevano i presupposti per la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n.4. 2. Preliminarmente va rilevato che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere come richiesto dallo stesso Istituto AF ricorrente;
l'INPS invece si è opposto insistendo per il rigetto del ricorso.
È vero che è pacifico tra le parti - nonché risulta dalla documentazione prodotta dall'Istituto ricorrente ex art. 372 c.p.c. - che l'Istituto AF ha domandato all'INPS, che l'ha concessa, una rateizzazione del pagamento del suo debito per i contributi previdenziali di cui è causa. Ma dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e riversata in atti risulta che soltanto con il pagamento dell'ultima rata il contenzioso tra le parti si intenderà definito;
sicché, pur avendo le parti raggiunto un'intesa in ordine alla rateizzazione del pagamento del debito, non può dirsi che fin d'ora sia cessata la materia del contendere, ancorché sia proprio l'Istituto AF ricorrente a chiedere una declaratoria in tal senso pur senza rinunciare al ricorso.
Ed in effetti nessuna rinuncia è stata formalizzata dalle parti nella pendenza di questo giudizio di Cassazione, ancorché l'udienza fissata per la trattazione del ricorso sia stata una prima volta rinviata a nuovo ruolo proprio per consentire alle parti di definire il contenzioso con la rinuncia al ricorso. Sicché in conclusione il giudizio non può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ne' è inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Nel merito il ricorso - i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente - è infondato.
4. L'art. 394 c.p.c., n. 4, prevede la possibilità della revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Questa Corte (Cass. 5 luglio 2004 n 12283) ha già affermato - e qui ribadisce - che l'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa sostanziantesi nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o nell'esistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronunzia contestata abbia statuito;
il suddetto errore inoltre non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche;
deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunzia sarebbe stata diversa;
con riguardo infine all'errore di fatto che può legittimare la richiesta di revocazione della sentenza di Cassazione, esso deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità (ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sulla sentenza di Cassazione, giacché, ove esso fosse configurabile come causa determinante della decisione impugnata in Cassazione, il vizio correlato potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito. Più recentemente Cass. 19 giugno 2007 n. 14267 ha confermato ulteriormente che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa;
esso si configura quindi in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico.
5. Nella specie, quanto al primo errore di fatto denunciato correttamente, la Corte d'appello ha rilevato che la decisione della stessa Corte era centrata sulla delibazione delle doglianze dell'INPS appellante quanto alla normativa da applicare - quella del codice civile, come ritenuto dal giudice di primo grado, o quella prevista dalle leggi speciali, come sostenuto dall'INPS - ed ha motivatamente optato per la seconda tesi;
come si legge in sentenza, tali norme speciali presuppongono la comunicazione di riconoscimento dei crediti ceduti da parte dell'ente debitore entro il termine di 90 giorni dalla notificazione ad esso della cessione (D.L. 2 dicembre 1985, n.688, art. 1, comma 9, convertito con L. 31 gennaio 1986, n. 11, e
D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 1, comma 26, convertito con L. 29 febbraio 1988, n. 48; normativa abrogata dalla L. 28 luglio 1989, n.262, art. 2, comma 6, ma l'effetto abrogativo è stato limitato dalla
L. 30 dicembre 1991, art. 4, comma 12, secondo cui l'abrogazione non si applica nei confronti delle istituzioni ed enti non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo stato, dalle regioni e dalle Unità Sanitarie Locali).
In mancanza di questo requisito formale non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi l'estinzione dell'obbligazione contributiva.
L'istituto AF si duole del fatto che la Corte non ha considerato due documenti: la lettera della ULS RM/d in data 20.3.1996 con la quale si confermava l'esistenza del debito di L. 55.860.182 nei confronti dell'INPS; la lettera dell'Azienda USL RM/D Gestione liquidatoria del 28.11.2002 con la quale si comunicava che era stato disposto il pagamento in favore dell'INPS della somma di Euro 67432,18 vantata nei confronti della ex ULS RM/8 e della somma di Euro 30073,58 vantata nei confronti della ex USL RM/10.
È di tutta evidenza che alla stregua di quanto affermato in diritto dalla Corte d'appello tali documenti non dimostravano alcunché perché comunque mancava il formale riconoscimento del debito ad opera del debitore ceduto. Non si tratta di errore revocatorio, ma semmai di un'erronea interpretazione della legge censurabile con ricorso per Cassazione e non già con ricorso per revocazione.
6. Anche l'ulteriore preteso errore di fatto della Corte d'appello non è tale, ma si tratta ancora, semmai, di erronea interpretazione della legge.
Invero sostiene l'Istituto AF ricorrente che la sentenza ha affermato, contrariamente al vero, che l'Istituto non svolge attività convenzionata e che pertanto non avrebbe diritto alla riduzione delle somme aggiuntive. In realtà la sentenza impugnata per revocazione rileva che secondo la D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 4, comma 5, convertito con L. 29 febbraio 1988, n. 48 tale riduzione è prevista solo in caso di ritardato o omesso versamento dei contributi da parte degli enti non economici e da parte degli enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla ritardata documentata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o per convenzione. Fattispecie che nella specie non ricorreva sicché il diniego del beneficio invocato dall'Istituto AF conseguiva all'interpretazione della norma citata e non già ad alcun errore di fatto.
7. Il ricorso deve pertanto essere interamente rigettato. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2009