TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8800/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 8800 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 18/12/2024.
TRA
(C.F. ) nato l'[...] a [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...] con attività commerciale in
Baronissi (SA) loc.tà Acquamela, alla via Irno, n.2 (P.I.: ), rappr.to e dif.so P.IVA_1
– giusta procura rilasciata su foglio separato – dall'avv. Carolina Bruno, ed elett.te dom.to presso il suo studio legale sito in Battipaglia (SA) alla Tirreno, n.5 pec: avv. .salerno.it. Email_1 CP_1
ATTORE - OPPONENTE
E
pagina 1 di 7 P.IVA. C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_2
di NO ) avente sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125 in P.IVA_2
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Controparte_3
avvalendosi dei poteri lui conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 Aprile 2017 , e per essa con sede in Controparte_4
NO, Via Tortona 25, , in persona del suo amministratore Delegato e rappresentante legale dott. , nato a [...] il [...], domiciliato per la rivestita Controparte_5
carica di procuratore presso la sede sociale, a ciò autorizzata in forza di procura conferita in data 22 marzo 2018, a rogito Notaio di Roma, Repertorio n. Persona_1
56297, Raccolta n. 28412, registrata a Roma il 27 marzo 2018 al n. 4361 Serie 1/T
(allegata al fascicolo monitorio quale doc. n.1), rappresentata e difesa in virtù di procura generale conferita in data 3 maggio 2018, a rogito notaio di NO, Persona_2
Repertorio n. 31.995, Raccolta n. 10.142, registrata in NO il 04 Maggio 2018 al n.
17770 Serie 1T, dall'avv.to Cesare Giovanni Grassini, C.F. , del C.F._2
Foro di NO (allegata al fascicolo monitorio quale doc. n. 2), nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Avallone , C.F. , C.F._3
sito in CAVA DE' TIRRENI, VIA XXV LUGLIO, 44 84013 ( SA)
Pec: ; Email_2 Email_3
CONVENUTA – OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1927/20.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in data 23/11/2020, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n.1927/2020 – RG n.6219/2020 emesso dal Tribunale di Salerno in favore di recante la somma di euro 87.373,08 per sorte capitale, oltre Controparte_2
ad interessi legali maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole fatture fino pagina 2 di 7 all'effettivo soddisfo, oltre alle spese del procedimento, liquidate in € 1750,00 per onorari di difesa, € 406,50 per spese oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sugli onorari, IVA e C.P.A. come per legge. adiva il Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Parte_1
preliminarmente si chiede di NON concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.1927/2020 poiché la somma richiesta è gravemente errata, infatti si basa su calcoli di consumo di energia elettrica palesemente e gravemente errati, come da relazione tecnica giurata che si deposita;
inoltre il decreto ingiuntivo è stato reso sulla base una mera diffida di pagamento, per di più già contestata in sede stragiudiziale, ergo, il credito non è minimamente provato;
2) concedere un congruo termine al fine di poter proporre il tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti in causa dinanzi all'organismo competente;
3) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo
n.1927/2020 reso il 09.09.2020 dal Tribunale di Salerno, per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 e 634 c.p.c.; 4) nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla per le motivazioni di cui in narrativa e, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.1927/2020 e revocarlo;
5) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.1927/2020, a causa del grave errore di calcolo di consumi commesso dalla nella fattura -non depositata- CP_2
di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il medesimo decreto poiché il sig. pagava tutte le precedenti fatture emesse dalla Parte_1 Controparte_2
dal 2013 al 2018, per cui nulla le è dovuto;
6) condannare la al Controparte_2
pagamento delle spese e competenze di causa, oltre rimb. forf. (15%) e CNA (4%)”.
Con comparsa di risposta si costituiva in data 08/03/2021 che resisteva Controparte_2
all'avversa pretesa, contestandola e ritenendola infondata in fatto e in diritto;
perciò, ne chiedeva l'integrale rigetto e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo n.1927/2020, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Il giudice, in data 17/04/2021, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e l'eccezione relativa all'obbligatorietà del tentativo di conciliazione;
pagina 3 di 7 pertanto, rinviava all'udienza del 14/03/2022 assegnando alle parti i termini ex art 183, comma sesto cpc.
In data 10/04/2022 il giudicante riteneva che le prove testi richieste da parte opponente apparivano ininfluenti, riteneva opportuno invece l'espletamento della CTU e nominava l'ing. . Fissava inoltre l'udienza del 19/09/2022 da svolgersi in trattazione Persona_3
scritta per il conferimento dell'incarico.
Depositata la consulenza tecnica, in data 16/10/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/12/2024, il 18/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente si rileva che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., per cui incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi e modificativi del credito.
In particolare, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte (ex multis SS. UU. n.
13533/01, 1743/07, 1554/05), il creditore che agisca per l'adempimento (i seguenti principi operano anche in caso di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della pagina 4 di 7 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo.
Con riferimento specifico poi al contratto di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (in tal senso si veda anche Cass. Civ., n. 297/20).
Nel caso di specie, la parte opposta lamenta il furto di energia elettrica Controparte_2
effettuata con una manomissione del contatore mediante l'utilizzo di un magnete che ha determinato un prelievo irregolare di energia elettrica riferito al periodo dal 06/12/2013 al 31/05/2018.
Tale circostanza è stata accertata anche dal perito CTU, ing. il quale, nella Persona_3
propria relazione peritale, così concludeva: “gli importi fatturati dal trader CP_2
€ 87.398,08 addebitano un consumo totale di 370.852,44 KWh calcolato per il periodo compreso tra il 06/12/2013 al 31/05/2018. I consumi calcolati in fattura oggetto di causa, derivano dal consumo calcolato a seguito della verifica del contatore e non corrispondono al consumo effettivamente misurato dal contatore elettronico, quali
26.442 KWh riferiti alla lettura mensile registrata prima della verifica del contatore, così come descritto nel quesito n.2 L'energia effettivamente misurata, così come riportata in tabella n. 1 alla pag. n. 5, risulta inferiore all'energia rilevata calcolata dal trader. In tal caso la ditta individuale non deve corrispondere alcun Parte_1
importo al , in quanto lo stesso è stato già corrisposto con le Controparte_6
pagina 5 di 7 precedenti fatture. I consumi calcolati dal trader, corrispondono alla tabella n. 2, così come riportato alla pag. 6, quale energia calcolata a seguito della verifica del contatore avvenuta in data 05/12/2018 così come riferito al quesito n.
2. Il ricalcolo dei consumi effettivi a seguito della delibera AEEG 200/1999 e s.m.i. e quindi sulla scorta di dati obiettivi, ovvero in subordine dei consumi medi storici del periodo pregresso, corrisponde al consumo medio giornaliero di circa 78,72 KWh. Tenendo conto che il periodo compreso tra il 06/12/2013 e il 05/12/2018 corrisponde a 1.642 gg e il costo medio lordo riferito al periodo citato è di circa € 0,25/kWh, l'importo totale calcolato risulta essere di €uro 32.314,50 da cui detrarre l'importo di € 11.013,12 per pagamenti già effettuati dalla ditta individuale , l'importo da corrispondere per Parte_1
differenza risulta di € 14.838,53”: deve rilevarsi che tale somma, come indicata dal
CTU, è frutto di un mero errore di calcolo, dovendo ritenersi corretta la somma di euro
21.301,44 (ottenuta moltiplicando il costo di euro 0,25 per 78,72 KWh per 1642 giorni).
Il CTU ha risposto anche alle osservazioni relative alla relazione peritale effettuate dal difensore di parte opponente e dal consulente di parte ing. , il quale Persona_4
riteneva che nel periodo di riferimento “il costo medio lordo dell'energia era pari a 0,14
€/KWh per cui la spesa complessiva è stata pari ad €.18.096,12 da cui sottrarre la somma pari ad €.13.507,27 corrispondente a tutti i pagamenti effettuati dal sig.
[...]
e tutti depositati nel fascicolo telematico. In base a tali calcoli l'importo da Pt_1
corrispondere per differenza risulta pari ad €.4.588,85 (18.096,12 – 13.507,27)”.
Il perito ha affermato di aver “tenuto conto del prezzo contrattuale, così come richiesto dall'ill.mo giudice. Le condizioni tecnico economiche applicate sono denominate “Anno
Sicuro”, così come riportato nelle fatture e corrisponde al prezzo fisso della sola materia prima alla quale si aggiungono i costi variabili delle spese di gestione contatore, oneri di sistema, accise e Iva. Pertanto, ricostruendo una media per gli anni
2013-2014-2015-2016-2017-2018 il prezzo emerso 0,25 €/KW risulta essere coerente alle condizioni contrattuale accettate per tutto il periodo di competenza. Per quanto concerne il calcolo degli importi già corrisposti, il CTU ha ricontrollato e confrontato il
pagina 6 di 7 calcolo del ctp Ing. ed è emerso che il calcolo del sottoscritto è coerente agli Per_4
importi riferiti al periodo di competenza della fattura oggetto di contenzioso, quale dicembre 2013 sino a maggio 2018. Nel calcolo riportato dall' Ing. risultano Per_4
ulteriori importi di fatture riferite al periodo che comprende gennaio 2013 sino a novembre 2013, periodi non attinenti alla fattura oggetto di causa”.
Tanto esposto, sussistono gli estremi per la revoca del decreto ingiuntivo considerata la minor somma dovuta da ad rispetto a quella ingiunta, Parte_1 Controparte_2
pari ad euro 21.301,44.
Compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando:
- Revoca il D.I. n.1927/2020 emesso dal Tribunale di Salerno.
- Accerta la debenza di verso come quantificata in Parte_1 Controparte_2
euro 21.301,44, con condanna del medesimo alla corresponsione di detta somma, oltre interessi di legge.
- Stante il complessivo esito del giudizio, le spese di lite sono compensate.
- Le spese di CTU sono poste a definitivo carico delle parti nella misura della metà ciascuna.
Così deciso in Salerno, lì 16 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 8800 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 18/12/2024.
TRA
(C.F. ) nato l'[...] a [...] Parte_1 C.F._1
residente in [...] con attività commerciale in
Baronissi (SA) loc.tà Acquamela, alla via Irno, n.2 (P.I.: ), rappr.to e dif.so P.IVA_1
– giusta procura rilasciata su foglio separato – dall'avv. Carolina Bruno, ed elett.te dom.to presso il suo studio legale sito in Battipaglia (SA) alla Tirreno, n.5 pec: avv. .salerno.it. Email_1 CP_1
ATTORE - OPPONENTE
E
pagina 1 di 7 P.IVA. C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_2
di NO ) avente sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125 in P.IVA_2
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Controparte_3
avvalendosi dei poteri lui conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 Aprile 2017 , e per essa con sede in Controparte_4
NO, Via Tortona 25, , in persona del suo amministratore Delegato e rappresentante legale dott. , nato a [...] il [...], domiciliato per la rivestita Controparte_5
carica di procuratore presso la sede sociale, a ciò autorizzata in forza di procura conferita in data 22 marzo 2018, a rogito Notaio di Roma, Repertorio n. Persona_1
56297, Raccolta n. 28412, registrata a Roma il 27 marzo 2018 al n. 4361 Serie 1/T
(allegata al fascicolo monitorio quale doc. n.1), rappresentata e difesa in virtù di procura generale conferita in data 3 maggio 2018, a rogito notaio di NO, Persona_2
Repertorio n. 31.995, Raccolta n. 10.142, registrata in NO il 04 Maggio 2018 al n.
17770 Serie 1T, dall'avv.to Cesare Giovanni Grassini, C.F. , del C.F._2
Foro di NO (allegata al fascicolo monitorio quale doc. n. 2), nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elisabetta Avallone , C.F. , C.F._3
sito in CAVA DE' TIRRENI, VIA XXV LUGLIO, 44 84013 ( SA)
Pec: ; Email_2 Email_3
CONVENUTA – OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1927/20.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in data 23/11/2020, proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n.1927/2020 – RG n.6219/2020 emesso dal Tribunale di Salerno in favore di recante la somma di euro 87.373,08 per sorte capitale, oltre Controparte_2
ad interessi legali maturati e maturandi dalla data di scadenza delle singole fatture fino pagina 2 di 7 all'effettivo soddisfo, oltre alle spese del procedimento, liquidate in € 1750,00 per onorari di difesa, € 406,50 per spese oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sugli onorari, IVA e C.P.A. come per legge. adiva il Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Parte_1
preliminarmente si chiede di NON concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.1927/2020 poiché la somma richiesta è gravemente errata, infatti si basa su calcoli di consumo di energia elettrica palesemente e gravemente errati, come da relazione tecnica giurata che si deposita;
inoltre il decreto ingiuntivo è stato reso sulla base una mera diffida di pagamento, per di più già contestata in sede stragiudiziale, ergo, il credito non è minimamente provato;
2) concedere un congruo termine al fine di poter proporre il tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti in causa dinanzi all'organismo competente;
3) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo
n.1927/2020 reso il 09.09.2020 dal Tribunale di Salerno, per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 e 634 c.p.c.; 4) nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla per le motivazioni di cui in narrativa e, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.1927/2020 e revocarlo;
5) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.1927/2020, a causa del grave errore di calcolo di consumi commesso dalla nella fattura -non depositata- CP_2
di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il medesimo decreto poiché il sig. pagava tutte le precedenti fatture emesse dalla Parte_1 Controparte_2
dal 2013 al 2018, per cui nulla le è dovuto;
6) condannare la al Controparte_2
pagamento delle spese e competenze di causa, oltre rimb. forf. (15%) e CNA (4%)”.
Con comparsa di risposta si costituiva in data 08/03/2021 che resisteva Controparte_2
all'avversa pretesa, contestandola e ritenendola infondata in fatto e in diritto;
perciò, ne chiedeva l'integrale rigetto e per l'effetto la conferma del decreto ingiuntivo n.1927/2020, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Il giudice, in data 17/04/2021, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e l'eccezione relativa all'obbligatorietà del tentativo di conciliazione;
pagina 3 di 7 pertanto, rinviava all'udienza del 14/03/2022 assegnando alle parti i termini ex art 183, comma sesto cpc.
In data 10/04/2022 il giudicante riteneva che le prove testi richieste da parte opponente apparivano ininfluenti, riteneva opportuno invece l'espletamento della CTU e nominava l'ing. . Fissava inoltre l'udienza del 19/09/2022 da svolgersi in trattazione Persona_3
scritta per il conferimento dell'incarico.
Depositata la consulenza tecnica, in data 16/10/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/12/2024, il 18/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente si rileva che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., per cui incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi e modificativi del credito.
In particolare, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte (ex multis SS. UU. n.
13533/01, 1743/07, 1554/05), il creditore che agisca per l'adempimento (i seguenti principi operano anche in caso di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della pagina 4 di 7 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo.
Con riferimento specifico poi al contratto di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (in tal senso si veda anche Cass. Civ., n. 297/20).
Nel caso di specie, la parte opposta lamenta il furto di energia elettrica Controparte_2
effettuata con una manomissione del contatore mediante l'utilizzo di un magnete che ha determinato un prelievo irregolare di energia elettrica riferito al periodo dal 06/12/2013 al 31/05/2018.
Tale circostanza è stata accertata anche dal perito CTU, ing. il quale, nella Persona_3
propria relazione peritale, così concludeva: “gli importi fatturati dal trader CP_2
€ 87.398,08 addebitano un consumo totale di 370.852,44 KWh calcolato per il periodo compreso tra il 06/12/2013 al 31/05/2018. I consumi calcolati in fattura oggetto di causa, derivano dal consumo calcolato a seguito della verifica del contatore e non corrispondono al consumo effettivamente misurato dal contatore elettronico, quali
26.442 KWh riferiti alla lettura mensile registrata prima della verifica del contatore, così come descritto nel quesito n.2 L'energia effettivamente misurata, così come riportata in tabella n. 1 alla pag. n. 5, risulta inferiore all'energia rilevata calcolata dal trader. In tal caso la ditta individuale non deve corrispondere alcun Parte_1
importo al , in quanto lo stesso è stato già corrisposto con le Controparte_6
pagina 5 di 7 precedenti fatture. I consumi calcolati dal trader, corrispondono alla tabella n. 2, così come riportato alla pag. 6, quale energia calcolata a seguito della verifica del contatore avvenuta in data 05/12/2018 così come riferito al quesito n.
2. Il ricalcolo dei consumi effettivi a seguito della delibera AEEG 200/1999 e s.m.i. e quindi sulla scorta di dati obiettivi, ovvero in subordine dei consumi medi storici del periodo pregresso, corrisponde al consumo medio giornaliero di circa 78,72 KWh. Tenendo conto che il periodo compreso tra il 06/12/2013 e il 05/12/2018 corrisponde a 1.642 gg e il costo medio lordo riferito al periodo citato è di circa € 0,25/kWh, l'importo totale calcolato risulta essere di €uro 32.314,50 da cui detrarre l'importo di € 11.013,12 per pagamenti già effettuati dalla ditta individuale , l'importo da corrispondere per Parte_1
differenza risulta di € 14.838,53”: deve rilevarsi che tale somma, come indicata dal
CTU, è frutto di un mero errore di calcolo, dovendo ritenersi corretta la somma di euro
21.301,44 (ottenuta moltiplicando il costo di euro 0,25 per 78,72 KWh per 1642 giorni).
Il CTU ha risposto anche alle osservazioni relative alla relazione peritale effettuate dal difensore di parte opponente e dal consulente di parte ing. , il quale Persona_4
riteneva che nel periodo di riferimento “il costo medio lordo dell'energia era pari a 0,14
€/KWh per cui la spesa complessiva è stata pari ad €.18.096,12 da cui sottrarre la somma pari ad €.13.507,27 corrispondente a tutti i pagamenti effettuati dal sig.
[...]
e tutti depositati nel fascicolo telematico. In base a tali calcoli l'importo da Pt_1
corrispondere per differenza risulta pari ad €.4.588,85 (18.096,12 – 13.507,27)”.
Il perito ha affermato di aver “tenuto conto del prezzo contrattuale, così come richiesto dall'ill.mo giudice. Le condizioni tecnico economiche applicate sono denominate “Anno
Sicuro”, così come riportato nelle fatture e corrisponde al prezzo fisso della sola materia prima alla quale si aggiungono i costi variabili delle spese di gestione contatore, oneri di sistema, accise e Iva. Pertanto, ricostruendo una media per gli anni
2013-2014-2015-2016-2017-2018 il prezzo emerso 0,25 €/KW risulta essere coerente alle condizioni contrattuale accettate per tutto il periodo di competenza. Per quanto concerne il calcolo degli importi già corrisposti, il CTU ha ricontrollato e confrontato il
pagina 6 di 7 calcolo del ctp Ing. ed è emerso che il calcolo del sottoscritto è coerente agli Per_4
importi riferiti al periodo di competenza della fattura oggetto di contenzioso, quale dicembre 2013 sino a maggio 2018. Nel calcolo riportato dall' Ing. risultano Per_4
ulteriori importi di fatture riferite al periodo che comprende gennaio 2013 sino a novembre 2013, periodi non attinenti alla fattura oggetto di causa”.
Tanto esposto, sussistono gli estremi per la revoca del decreto ingiuntivo considerata la minor somma dovuta da ad rispetto a quella ingiunta, Parte_1 Controparte_2
pari ad euro 21.301,44.
Compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando:
- Revoca il D.I. n.1927/2020 emesso dal Tribunale di Salerno.
- Accerta la debenza di verso come quantificata in Parte_1 Controparte_2
euro 21.301,44, con condanna del medesimo alla corresponsione di detta somma, oltre interessi di legge.
- Stante il complessivo esito del giudizio, le spese di lite sono compensate.
- Le spese di CTU sono poste a definitivo carico delle parti nella misura della metà ciascuna.
Così deciso in Salerno, lì 16 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 7