Articolo 171 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
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Versione
1 maggio 2004
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Versione
10 ottobre 2023
Articolo 171
Collocazione e rimozione illecita 1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinche' i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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