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6 giugno 1970
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23 giugno 1990
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30 dicembre 1990
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27 maggio 2011
27 maggio 2011
Art. 3. (Tassa sulle concessioni regionali). 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione , indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria. (5)
2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:
a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;
b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;
c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti gia' soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sara' pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sara' pari al 90 per cento del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;
d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.
3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.
4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.
5. Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.
6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.
7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non e' soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.
8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.
9. La tariffa di cui al comma 1 e' emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all' articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione.
((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 14 giugno 1990, n. 158 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sara' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge". ------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all' articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , all' articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , agli articoli 1 , 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ".
2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:
a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;
b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;
c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti gia' soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sara' pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sara' pari al 90 per cento del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;
d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.
3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.
4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.
5. Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.
6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.
7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non e' soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.
8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.
9. La tariffa di cui al comma 1 e' emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all' articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione.
((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 14 giugno 1990, n. 158 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sara' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge". ------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all' articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , all' articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , agli articoli 1 , 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ".
Commentari • 7
- 1. Risoluzione del 01/06/1982 n. 291 - Min. Finanze - Finanza LocaleMin. Finanze · 1 giugno 1982 · 6.858335
[…] il parere espresso sull\'argomento dalla Regione .... con nota n. 32839 in data 18 settembre 1981, qui trasmessa in allegato al suddetto quesito - che esclude la possibilita\', per il Comune di ....., di percepire il tributo relativo all\'attivita\' di cui trattasi, in quanto dovuto alla Regione stessa in applicazione del sopracitato art. 3 della legge n. 281/1970.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 47
- 1. Corte Cost., sentenza 07/07/2005, n. 266Provvedimento: […] il Giudice a quo sostiene: a) che la nota al numero d'ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo n. 230 del 1991 «pare contrastare con la legge delega e cioè con l'art. 3 della legge 281/1970 come sostituito dall'art. 4 della legge 158/1990 che demanda al Governo l'approvazione della tariffa in materia di tasse di concessioni regionali ma non prevede la possibilità di istituire una soprattassa sulle stesse», […] sostiene: a) che il testo originario dell'art. 3 della legge n. 281 del 1970 avrebbe inteso trasferire alle Regioni a statuto ordinario le stesse tasse già applicate dallo Stato nelle materie oggetto di delega ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione; […] dello stesso art. 3 della legge di delegazione n. 281 del 1970. […]Leggi di più...
- tasse sulle concessioni regionali·
- dedotta violazione della legge statale·
- sent. 266/05 a. imposte e tasse·
- soprattassa a carico delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri turistico venatorie·
- soprattassa a carico delle aziende faunistico-venatorie·
- non fondatezza della questione.·
- imposte e tasse·
- inammissibilità delle questioni.·
- sent. 266/05 b. regione piemonte·
- asserita estraneità della norma censurata all’oggetto della legge di delegazione