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1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 15. (Controllo del collegio sulle ordinanze) 1. Il secondo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo e' impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio". 2. Al quinto comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi".
Nota all'art. 15:
- Il testo dell' art. 178 del codice di procedura civile , gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 178 (Controllo del collegio sulle ordinanze). - Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegi, quando la causa e' rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.
L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo e' impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e' quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo e' proposto con ricorso, questo e' comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme col decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta.
Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi".
"L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo e' impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio". 2. Al quinto comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi".
Nota all'art. 15:
- Il testo dell' art. 178 del codice di procedura civile , gia' modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581 , come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 178 (Controllo del collegio sulle ordinanze). - Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegi, quando la causa e' rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.
L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo e' impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e' quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo e' proposto con ricorso, questo e' comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme col decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta.
Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi".
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 3.7484856
[…] Glendi, Le Sezioni Unite aprono qualche spiraglio per una maggior garanzia dell'imparzialità del giudice anche nel processo civile, in Il Corriere giuridico, 2013, 1599 ss. [14] Peraltro, in risposta ad una pronuncia di segno contrario della Corte costituzionale: sent. n. 255 del 1992. [15] V. art. 178, comma 2, c.p.c. precedente alla riforma del 1990 (art. 15, legge 26 novembre 1990, n. 353). [16] Cass. civ., SS.UU., ord. 22.07.2014, n. 16628. [17] Cassazione civile, Sez. […]
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Giurisprudenza • 92
- 1. Trib. Cosenza, sentenza 10/07/2023Provvedimento: […] Ma a ben vedere l'art. 178 c.p.c. secondo comma (come sostituito dall'art. 15 comma primo della legge n. 353/1990) prevede la possibilità di esperire reclamo immediato al collegio (da proporre nel termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia/comunicazione dell'ordinanza) unicamente avverso l' ordinanza con cui si dichiari la estinzione del processo, e, a tal riguardo, vi è da osservare che ciò risulta ancora possibile solo con riferimento alle ordinanze di tal contenuto emesse dal tribunale in composizione collegiale (nelle ipotesi previste dall'art. 50 bis c.p.c.), […]Leggi di più...
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