Art. 9. ((Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici.)) (( 1. La spesa per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato ai sensi dell' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , o posto fuori ruolo, fa carico integralmente all'amministrazione o ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio che rimborsano alle aziende medesime gli emolumenti corrisposti al personale in parola, l'ammontare dei contributi sul trattamento economico previsti dalle leggi a carico delle aziende stesse e l'importo del contributo fondo quiescenza nella misura doppia di quella dovuta dagli iscritti.
2. Ai comandi di personale postelegrafonico presso il Comitato interministeriale per i prezzi si applica la normativa di cui al decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 , convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497 , ed al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352 ))
2. Ai comandi di personale postelegrafonico presso il Comitato interministeriale per i prezzi si applica la normativa di cui al decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 , convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497 , ed al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352 ))