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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/12/2025, n. 4937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4937 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 10833/24
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli avv.ti Vincenzo Vitagliano, Anna ET ed Angela
ET
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso, depositato in data 6.09.2024, il ricorrente in epigrafe ha premesso: di essere stato dipendente della
[...] dal 10.01.2017 al 29.10.2021; che, con sentenza n. CP_2
14/2022, il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato la liquidazione giudiziale della di essere stato Controparte_2 ammesso al passivo fallimentare per € 28.507,90, di cui € 6.682,90 per TFR e ulteriori spettanze di fine rapporto, tra cui 13ma anno
2021 per € 691,44 ed indennità sostitutiva di ferie e permessi per
€ 1.033,21; di aver presentato all' in data 30.10.2023, CP_1 domanda di liquidazione delle ultime tre mensilità e del TFR non percepiti;
che l' aveva corrisposto il TFR ma, in ordine alle CP_1 tre mensilità, aveva ritenuto che non vi fosse alcun periodo da indennizzare.
Ciò premesso, ha chiesto la condanna dell' quale ente gestore CP_1 del Fondo di garanzia previsto dal D.Lgs. n. 80/92, a corrispondere la somma di € 431,16 a titolo di 3/12 di tredicesima e 3/12 di indennità sostitutiva permessi, nei limiti previsti dalla normativa citata, oltre interessi e rivalutazione ed il pagamento delle spese processuali.
L' , costituitosi, ha sostenuto l'infondatezza della domanda CP_1 proposta di cui ha pertanto chiesto il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Il D. Lgs. n. 80/92 prevede, all'art. 1, che “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
L'art. 2 prosegue poi stabilendo che “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
L' ha sostenuto che, in applicazione della normativa CP_1 richiamata, non erano state corrisposte al ricorrente le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro in quanto non rientranti nel periodo coperto dalla garanzia del
Fondo.
In particolare l'ente, in sede giudiziale, ha dedotto che la sentenza n. 6526/2022, posta alla base dell'ammissione al passivo e richiamata anche dal curatore, aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro fino al febbraio 2020 (riconoscendo al ricorrente tra i vari crediti quello di € 2.768,21 per 13ma) e non fino ad ottobre 2021, la cui busta baga era invece stata richiamata nello stato passivo;
inoltre nella domanda amministrativa era stato indicato un periodo al di fuori della copertura di legge perché pari a 10 mesi, dal 01.01.2021 al
29.10.2021, mentre, dalla sentenza e dal provvedimento di ammissione al passivo, si deduceva che le somme pretese non si riferivano agli ultimi tre mesi di lavoro coperti dal fondo di garanzia perché, nel caso di specie, sarebbero stati i mesi di febbraio 2020, gennaio 2020 e dicembre 2019. L' ha inoltre CP_1 evidenziato che, dalla visura camerale della società datrice, risultava che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale era avvenuta in data 22.12.2022, pertanto il periodo coperto dal fondo arriverebbe fino al 22.12.2021 lasciando fuori copertura quello identificato sulla base della sentenza (febbraio
2020, gennaio 2020, dicembre 2019) ed anche il trimestre ottobre
2021, settembre 2021, agosto 2021 nel caso venisse considerato ottobre 2021 come ultimo mese di lavoro. Considerando, infine, la sentenza 6526/22, l'iscrizione a ruolo del procedimento risulta essere del 18/03/2021, quindi antecedente all'ottobre 2021 e, pertanto, il periodo coperto sarebbe dal 18.03.2020 al 18.03.2021, lasciando quindi scoperto il trimestre febbraio 2020, gennaio
2020, dicembre 2019.
Sul punto, parte ricorrente nulla ha replicato, non fornendo, né in ricorso né nelle note successivamente depositate, elementi idonei a ritenere che le mensilità richieste rientrino nel periodo coperto dalla garanzia del fondo.
Deve inoltre segnalarsi che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Con riferimento all'obbligo del
Fondo di garanzia costituito presso l' ai sensi del d.lgs. 27 CP_1 gennaio 1992, n. 80, di pagare ai lavoratori la retribuzione delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice della norma interna al diritto comunitario, gli ultimi tre mesi del rapporto, per rientrare nella garanzia approntata dalla direttiva, devono essere tali da dare diritto alla retribuzione e, ove tale diritto non sussista, i medesimi non possono esser presi in considerazione, mancando lo stesso presupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata.
Conseguentemente, i periodi non lavorati che non danno luogo a diritti salariali, come nella specie per permesso non retribuito, devono essere esclusi, ossia neutralizzati dalla nozione di
"ultimi tre mesi del rapporto", rientrando nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente precedenti nei quali, invece, vi era diritto alla retribuzione, ma questa non fu pagata” (cfr.
Sent. n. 17600/05).
Anche sotto tale profilo devono ritenersi insufficienti le deduzioni contenute in ricorso.
Per tali motivi il ricorso non può essere accolto.
La novità della questione affrontata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa 8.12.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 10833/24
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli avv.ti Vincenzo Vitagliano, Anna ET ed Angela
ET
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso, depositato in data 6.09.2024, il ricorrente in epigrafe ha premesso: di essere stato dipendente della
[...] dal 10.01.2017 al 29.10.2021; che, con sentenza n. CP_2
14/2022, il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato la liquidazione giudiziale della di essere stato Controparte_2 ammesso al passivo fallimentare per € 28.507,90, di cui € 6.682,90 per TFR e ulteriori spettanze di fine rapporto, tra cui 13ma anno
2021 per € 691,44 ed indennità sostitutiva di ferie e permessi per
€ 1.033,21; di aver presentato all' in data 30.10.2023, CP_1 domanda di liquidazione delle ultime tre mensilità e del TFR non percepiti;
che l' aveva corrisposto il TFR ma, in ordine alle CP_1 tre mensilità, aveva ritenuto che non vi fosse alcun periodo da indennizzare.
Ciò premesso, ha chiesto la condanna dell' quale ente gestore CP_1 del Fondo di garanzia previsto dal D.Lgs. n. 80/92, a corrispondere la somma di € 431,16 a titolo di 3/12 di tredicesima e 3/12 di indennità sostitutiva permessi, nei limiti previsti dalla normativa citata, oltre interessi e rivalutazione ed il pagamento delle spese processuali.
L' , costituitosi, ha sostenuto l'infondatezza della domanda CP_1 proposta di cui ha pertanto chiesto il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Il D. Lgs. n. 80/92 prevede, all'art. 1, che “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
L'art. 2 prosegue poi stabilendo che “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
L' ha sostenuto che, in applicazione della normativa CP_1 richiamata, non erano state corrisposte al ricorrente le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro in quanto non rientranti nel periodo coperto dalla garanzia del
Fondo.
In particolare l'ente, in sede giudiziale, ha dedotto che la sentenza n. 6526/2022, posta alla base dell'ammissione al passivo e richiamata anche dal curatore, aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro fino al febbraio 2020 (riconoscendo al ricorrente tra i vari crediti quello di € 2.768,21 per 13ma) e non fino ad ottobre 2021, la cui busta baga era invece stata richiamata nello stato passivo;
inoltre nella domanda amministrativa era stato indicato un periodo al di fuori della copertura di legge perché pari a 10 mesi, dal 01.01.2021 al
29.10.2021, mentre, dalla sentenza e dal provvedimento di ammissione al passivo, si deduceva che le somme pretese non si riferivano agli ultimi tre mesi di lavoro coperti dal fondo di garanzia perché, nel caso di specie, sarebbero stati i mesi di febbraio 2020, gennaio 2020 e dicembre 2019. L' ha inoltre CP_1 evidenziato che, dalla visura camerale della società datrice, risultava che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale era avvenuta in data 22.12.2022, pertanto il periodo coperto dal fondo arriverebbe fino al 22.12.2021 lasciando fuori copertura quello identificato sulla base della sentenza (febbraio
2020, gennaio 2020, dicembre 2019) ed anche il trimestre ottobre
2021, settembre 2021, agosto 2021 nel caso venisse considerato ottobre 2021 come ultimo mese di lavoro. Considerando, infine, la sentenza 6526/22, l'iscrizione a ruolo del procedimento risulta essere del 18/03/2021, quindi antecedente all'ottobre 2021 e, pertanto, il periodo coperto sarebbe dal 18.03.2020 al 18.03.2021, lasciando quindi scoperto il trimestre febbraio 2020, gennaio
2020, dicembre 2019.
Sul punto, parte ricorrente nulla ha replicato, non fornendo, né in ricorso né nelle note successivamente depositate, elementi idonei a ritenere che le mensilità richieste rientrino nel periodo coperto dalla garanzia del fondo.
Deve inoltre segnalarsi che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Con riferimento all'obbligo del
Fondo di garanzia costituito presso l' ai sensi del d.lgs. 27 CP_1 gennaio 1992, n. 80, di pagare ai lavoratori la retribuzione delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice della norma interna al diritto comunitario, gli ultimi tre mesi del rapporto, per rientrare nella garanzia approntata dalla direttiva, devono essere tali da dare diritto alla retribuzione e, ove tale diritto non sussista, i medesimi non possono esser presi in considerazione, mancando lo stesso presupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata.
Conseguentemente, i periodi non lavorati che non danno luogo a diritti salariali, come nella specie per permesso non retribuito, devono essere esclusi, ossia neutralizzati dalla nozione di
"ultimi tre mesi del rapporto", rientrando nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente precedenti nei quali, invece, vi era diritto alla retribuzione, ma questa non fu pagata” (cfr.
Sent. n. 17600/05).
Anche sotto tale profilo devono ritenersi insufficienti le deduzioni contenute in ricorso.
Per tali motivi il ricorso non può essere accolto.
La novità della questione affrontata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa 8.12.2025
Il Giudice