TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1781 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, posta in deliberazione all'udienza del 18 settembre 2024, celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Vercelli, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,
attrice opponente;
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata, giusta procura in atti, da (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
Luccitti, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta opposta;
nonché
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata, giusta procura in atti, da (C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Luccitti, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
terza intervenuta;
Oggetto: contratti bancari;
fideiussione. Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in vista dell'udienza del 18 settembre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 498/2021, emesso dal Tribunale di Chieti in data 24 agosto
2021, su ricorso di con cui le veniva ingiunto, in solido con la società Controparte_1
il pagamento della somma di € 367.505,09, oltre interessi e spese. Il Controparte_4 credito azionato dall'istituto bancario era così articolato: € 177.461,12 per saldo negativo del conto corrente n. 40487/1000/00002940, € 97.805,00 per fatture anticipate ed € 92.238,97 a titolo di saldo passivo del rapporto di finanziamento n. 7496053. La pretesa creditoria veniva garantita da due fideiussioni, una omnibus e una per operazione specifica, che la Pt_1
avrebbe sottoscritto in data 26 gennaio 2017 in favore della società Controparte_4
fino alla concorrenza massima di € 390.000,00.
L'opponente ha innanzitutto eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, in quanto vertente su materia bancaria, per la quale la normativa prevede l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione quale condizione di procedibilità. In conseguenza di ciò, ha chiesto al giudice l'assegnazione alle parti di un termine per l'attivazione della relativa procedura. Con riferimento al merito, l'opponente ha disconosciuto la propria sottoscrizione sui moduli fideiussori allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, negando di aver mai prestato garanzia per i debiti della società suddetta. Ha pertanto contestato la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, in difetto di prova scritta del credito vantato, e ha chiesto l'ammissione di una consulenza tecnica grafologica volta ad accertare l'autenticità delle firme in calce ai contratti di garanzia.
Ha inoltre dedotto, in via ulteriore, la nullità dei contratti fideiussori per contrasto con l'art. 2 della legge n. 287/1990, evidenziando come i moduli utilizzati risultino conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003, dichiarato in contrasto con la normativa antitrust dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. In particolare,
l'opponente ha censurato la presenza, nei contratti fideiussori, delle clausole di reviviscenza,
2 di sopravvivenza e di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c., ritenute lesive della libertà contrattuale e idonee ad alterare il normale equilibrio tra creditore e garante. È stato richiamato,
a sostegno di tali argomentazioni, l'orientamento giurisprudenziale consolidato, anche di legittimità, secondo cui le fideiussioni contenenti le predette clausole sono da considerarsi nulle per violazione della normativa antitrust, con particolare riferimento alla sentenza della
Corte di Cassazione n. 29810/2017 e alla pronuncia a Sezioni Unite n. 2207/2005.
Le medesime considerazioni sono state estese anche alla fideiussione per operazione specifica, in quanto contenente le medesime clausole e redatta anch'essa su modulo conforme al modello ABI.
Parte opponente ha quindi sostenuto che la nullità delle fideiussioni, una volta accertata, comporti il venir meno della garanzia personale posta a fondamento della pretesa monitoria e, per l'effetto, l'inesistenza dei presupposti per la validità del decreto ingiuntivo emesso. Alla luce delle deduzioni svolte, la ha chiesto la revoca del decreto opposto e, in via Pt_1 subordinata, l'accertamento della nullità delle fideiussioni e la dichiarazione che nulla sia dovuto alla banca opposta, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio per resistere all'opposizione proposta Controparte_1
da , precisando che la somma oggetto di ingiunzione deriva da tre distinti Parte_1
rapporti bancari intercorsi con la società debitrice: il saldo passivo del conto corrente n. 2940,
l'anticipazione non restituita di cinque fatture e il finanziamento chirografario n. 7496053, i quali sarebbero tutti garantiti dall'opponente tramite due distinte garanzie fideiussorie - una specifica e una omnibus - da lei sottoscritte. ha replicato alle eccezioni Controparte_1 sollevate nell'atto di opposizione, respingendo in toto le domande attoree e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La convenuta ha innanzitutto contestato l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, osservando che l'obbligo di attivazione della procedura grava sul giudice all'udienza ex art. 5, comma 4, lett. a) del d.lgs. 28/2010, e che ciò non incide sulla validità del procedimento monitorio. In secondo luogo, ha censurato come inammissibile e generico il disconoscimento delle sottoscrizioni operato dalla in Pt_1
relazione ai contratti di garanzia. Ha evidenziato che il disconoscimento sarebbe stato privo dei requisiti di forma e specificità richiesti dalla giurisprudenza, in quanto non è stato indicato
3 quali sottoscrizioni si intendessero contestare né sono stati forniti elementi concreti a supporto, come una perizia o anche solo un principio di prova. Ha inoltre evidenziato come le firme apposte siano accompagnate da documenti identificativi, e che la garante aveva ricevuto senza contestazioni le lettere di revoca e le intimazioni di pagamento, risultando quindi la sua pretesa estraneità tardiva e strumentale. In ogni caso, la Banca ha formalmente dichiarato di volersi avvalere dei documenti disconosciuti e ha proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Quanto all'eccezione di nullità delle garanzie per violazione della normativa antitrust, la convenuta ha sostenuto l'infondatezza della censura, rilevando come la parte opponente si sia limitata a richiamare genericamente alcune clausole e pronunce giurisprudenziali, senza fornire specifica indicazione dei comportamenti illeciti asseritamente posti in essere dalla
Banca o delle modalità con cui la garanzia sarebbe stata imposta. Ha poi contestato la rilevanza del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, sottolineando che esso non ha valore di accertamento, né è opponibile a soggetti non partecipanti al procedimento, né dimostra l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza da parte della Banca resistente. Ha altresì sottolineato che le garanzie oggetto di causa non riproducono pedissequamente il modulo ABI
e sono state comunque negoziate individualmente. ha quindi ritenuto non Controparte_1
provata né allegata la natura uniforme delle condizioni contestate, né la loro effettiva applicazione in conformità al modello ABI, né tantomeno il nesso causale con le eventuali intese anticoncorrenziali, escludendo infine la possibilità che da una eventuale violazione della normativa antitrust possa derivare in automatico la nullità del contratto di garanzia, in assenza di una specifica ed effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale. Ha inoltre sottolineato che almeno una delle garanzie oggetto di giudizio è di tipo specifico e non omnibus, per cui le eccezioni ex art. 2 legge n. 287/1990 sollevate dall'opponente risultano del tutto inconferenti.
Ha aggiunto che le clausole contestate non sono state nemmeno azionate nel caso concreto.
Sulla scorta di tali deduzioni, in via principale, ha chiesto il rigetto integrale dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con accertamento del proprio credito nella misura ingiunta, o, in subordine, in quella ritenuta di giustizia. Ha chiesto infine la condanna dell'opponente alle spese di lite, oltre accessori di legge.
È successivamente intervenuta nel giudizio la società quale Controparte_3
cessionaria del credito originariamente vantato da a seguito di cessione Controparte_1
4 pro soluto ai sensi della legge n. 130/1999. L'interveniente ha dichiarato di fare proprie integralmente tutte le domande, eccezioni e difese già svolte da nella comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande attoree.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, nel corso del giudizio la causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni oggetto di contestazione.
La consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio e affidata alla dott.ssa ha avuto ad oggetto - come detto - l'accertamento dell'autenticità delle Persona_1
sottoscrizioni apposte sui due contratti fideiussori, rispettivamente qualificati come
“fideiussione specifica” e “fideiussione omnibus”, entrambi prodotti da parte convenuta e formalmente disconosciuti dall'opponente. La consulente ha proceduto all'esame degli originali dei documenti contenenti le firme in verifica e all'acquisizione di materiale comparativo costituito da scritture di epoca non sospetta e di sicura provenienza (carte d'identità, specimen bancario e procura alle liti). È stato inoltre eseguito un saggio grafico da parte dell'opponente, che tuttavia non è stato ritenuto attendibile ai fini comparativi per l'evidente intento dissimulatorio manifestato durante la redazione, reso palese dalla forzata alterazione delle modalità esecutive della scrittura.
La relazione si presenta completa, coerente, condotta secondo criteri tecnici rigorosi e sviluppata secondo una metodologia scientificamente corretta, conforme ai principi della grafologia forense. Il ragionamento peritale risulta pienamente logico e argomentato, privo di vizi metodologici, e le conclusioni finali sono frutto di un'analisi accurata, fondata su elementi oggettivi e verificabili.
In particolare, la consulente ha rilevato che le sottoscrizioni oggetto di verifica presentano caratteristiche grafiche individualizzanti, una spiccata spontaneità esecutiva,
continuità del tratto e assenza di tremori o discontinuità sospette, evidenziando nel complesso un'elevata coerenza interna e una marcata riconducibilità ad una stessa mano scrivente. Il confronto con le firme comparative ha confermato la ricorrenza di tratti stilistici omogenei e di automatismi grafici compatibili con quelli di . Parte_1
5 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene del tutto condivisibile la conclusione cui è pervenuta la consulente d'ufficio, secondo cui le firme oggetto di contestazione sono da ritenersi autografe e attribuibili all'opponente.
Sulla base delle risultanze della consulenza possono essere a questo punto esaminati i singoli motivi di opposizione.
La questione della mediazione obbligatoria risulta correttamente affrontata nel corso del giudizio. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 19596/2020), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la parte opposta, ossia il creditore, a essere onerata della promozione della procedura di mediazione. Nel caso di specie, all'udienza del
18 maggio 2022, il giudice ha disposto l'avvio del tentativo obbligatorio, che è stato regolarmente esperito e si è concluso con esito negativo. La condizione di procedibilità deve pertanto ritenersi soddisfatta.
Con riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle garanzie, gli esiti della consulenza tecnica, come detto sopra, hanno pienamente confermato la riferibilità delle sottoscrizioni alla odierna opponente.
In ordine alla validità delle fideiussioni, va premesso che i contratti in oggetto consistono in una fideiussione specifica, prestata in data 26 gennaio 2017 a garanzia del finanziamento n.
7496053, e in una fideiussione omnibus della medesima data, fino all'importo massimo garantito di € 390.000,00. La mancata sottoscrizione da parte dell'istituto di credito non è causa di nullità, dovendo il requisito della forma scritta essere interpretato in senso funzionale
(Cass. n. 5919/2016).
Quanto alla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della legge n.
287/1990, l'eccezione è infondata. In primo luogo, in relazione alla fideiussione specifica, si richiama l'orientamento secondo cui la nullità per violazione della normativa antitrust riguarda esclusivamente le fideiussioni omnibus, non potendo estendersi automaticamente ai contratti di garanzia specifica (Corte App. Milano, n. 947/2020). In secondo luogo, anche in riferimento alla fideiussione omnibus, l'eccezione non può essere accolta. Le garanzie sono state prestate nel 2017, ben oltre il periodo oggetto del provvedimento della Banca d'Italia del 2005; inoltre non risulta provata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in quel periodo, né l'uniforme adozione da parte della banca dello schema ABI censurato. Come affermato dalla
6 giurisprudenza (Cass. n. 30818/2018), il provvedimento della Banca d'Italia non comporta di per sé la nullità dei contratti stipulati successivamente, essendo necessaria la prova, da parte dell'attore, dell'uniformità e continuità applicativa dello schema vietato, secondo l'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c.
Nel merito, l'istituto opposto ha fornito adeguata prova del credito azionato in sede monitoria, mediante produzione dei contratti bancari relativi ai rapporti sottostanti, degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, della documentazione contabile di dettaglio e delle fideiussioni. L'opponente non ha mosso specifiche contestazioni in ordine al quantum del credito, né ha contestato in modo puntuale i rapporti sottostanti, limitandosi a contestazioni generiche in punto di validità delle garanzie.
Come affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 5191/2008), in assenza di contestazioni specifiche, i fatti dedotti devono ritenersi ammessi.
Sulla base delle deduzioni svolte sopra l'opposizione proposta da deve Parte_1
essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese della presente procedura, liquidate ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento, seguono la soccombenza dell'opponente; va specificato che la convenuta opposta e la terza intervenuta, ai fini delle spese di lite, Controparte_1 Controparte_3
vanno ritenute come una sola parte, avendo svolto difese congiunte.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
498/2021, emesso dal Tribunale di Chieti, che conferma;
- condanna l'attrice opponente alla refusione delle spese legali, in favore della convenuta opposta e della terza intervenuta, che si quantificano in totali € 22.457,00
per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte attrice opponente le spese della CTU.
7 Chieti, 25 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1781 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, posta in deliberazione all'udienza del 18 settembre 2024, celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Vercelli, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,
attrice opponente;
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata, giusta procura in atti, da (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
Luccitti, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta opposta;
nonché
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata, giusta procura in atti, da (C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Luccitti, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
terza intervenuta;
Oggetto: contratti bancari;
fideiussione. Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in vista dell'udienza del 18 settembre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 498/2021, emesso dal Tribunale di Chieti in data 24 agosto
2021, su ricorso di con cui le veniva ingiunto, in solido con la società Controparte_1
il pagamento della somma di € 367.505,09, oltre interessi e spese. Il Controparte_4 credito azionato dall'istituto bancario era così articolato: € 177.461,12 per saldo negativo del conto corrente n. 40487/1000/00002940, € 97.805,00 per fatture anticipate ed € 92.238,97 a titolo di saldo passivo del rapporto di finanziamento n. 7496053. La pretesa creditoria veniva garantita da due fideiussioni, una omnibus e una per operazione specifica, che la Pt_1
avrebbe sottoscritto in data 26 gennaio 2017 in favore della società Controparte_4
fino alla concorrenza massima di € 390.000,00.
L'opponente ha innanzitutto eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, in quanto vertente su materia bancaria, per la quale la normativa prevede l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione quale condizione di procedibilità. In conseguenza di ciò, ha chiesto al giudice l'assegnazione alle parti di un termine per l'attivazione della relativa procedura. Con riferimento al merito, l'opponente ha disconosciuto la propria sottoscrizione sui moduli fideiussori allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, negando di aver mai prestato garanzia per i debiti della società suddetta. Ha pertanto contestato la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, in difetto di prova scritta del credito vantato, e ha chiesto l'ammissione di una consulenza tecnica grafologica volta ad accertare l'autenticità delle firme in calce ai contratti di garanzia.
Ha inoltre dedotto, in via ulteriore, la nullità dei contratti fideiussori per contrasto con l'art. 2 della legge n. 287/1990, evidenziando come i moduli utilizzati risultino conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003, dichiarato in contrasto con la normativa antitrust dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. In particolare,
l'opponente ha censurato la presenza, nei contratti fideiussori, delle clausole di reviviscenza,
2 di sopravvivenza e di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c., ritenute lesive della libertà contrattuale e idonee ad alterare il normale equilibrio tra creditore e garante. È stato richiamato,
a sostegno di tali argomentazioni, l'orientamento giurisprudenziale consolidato, anche di legittimità, secondo cui le fideiussioni contenenti le predette clausole sono da considerarsi nulle per violazione della normativa antitrust, con particolare riferimento alla sentenza della
Corte di Cassazione n. 29810/2017 e alla pronuncia a Sezioni Unite n. 2207/2005.
Le medesime considerazioni sono state estese anche alla fideiussione per operazione specifica, in quanto contenente le medesime clausole e redatta anch'essa su modulo conforme al modello ABI.
Parte opponente ha quindi sostenuto che la nullità delle fideiussioni, una volta accertata, comporti il venir meno della garanzia personale posta a fondamento della pretesa monitoria e, per l'effetto, l'inesistenza dei presupposti per la validità del decreto ingiuntivo emesso. Alla luce delle deduzioni svolte, la ha chiesto la revoca del decreto opposto e, in via Pt_1 subordinata, l'accertamento della nullità delle fideiussioni e la dichiarazione che nulla sia dovuto alla banca opposta, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio per resistere all'opposizione proposta Controparte_1
da , precisando che la somma oggetto di ingiunzione deriva da tre distinti Parte_1
rapporti bancari intercorsi con la società debitrice: il saldo passivo del conto corrente n. 2940,
l'anticipazione non restituita di cinque fatture e il finanziamento chirografario n. 7496053, i quali sarebbero tutti garantiti dall'opponente tramite due distinte garanzie fideiussorie - una specifica e una omnibus - da lei sottoscritte. ha replicato alle eccezioni Controparte_1 sollevate nell'atto di opposizione, respingendo in toto le domande attoree e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La convenuta ha innanzitutto contestato l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, osservando che l'obbligo di attivazione della procedura grava sul giudice all'udienza ex art. 5, comma 4, lett. a) del d.lgs. 28/2010, e che ciò non incide sulla validità del procedimento monitorio. In secondo luogo, ha censurato come inammissibile e generico il disconoscimento delle sottoscrizioni operato dalla in Pt_1
relazione ai contratti di garanzia. Ha evidenziato che il disconoscimento sarebbe stato privo dei requisiti di forma e specificità richiesti dalla giurisprudenza, in quanto non è stato indicato
3 quali sottoscrizioni si intendessero contestare né sono stati forniti elementi concreti a supporto, come una perizia o anche solo un principio di prova. Ha inoltre evidenziato come le firme apposte siano accompagnate da documenti identificativi, e che la garante aveva ricevuto senza contestazioni le lettere di revoca e le intimazioni di pagamento, risultando quindi la sua pretesa estraneità tardiva e strumentale. In ogni caso, la Banca ha formalmente dichiarato di volersi avvalere dei documenti disconosciuti e ha proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Quanto all'eccezione di nullità delle garanzie per violazione della normativa antitrust, la convenuta ha sostenuto l'infondatezza della censura, rilevando come la parte opponente si sia limitata a richiamare genericamente alcune clausole e pronunce giurisprudenziali, senza fornire specifica indicazione dei comportamenti illeciti asseritamente posti in essere dalla
Banca o delle modalità con cui la garanzia sarebbe stata imposta. Ha poi contestato la rilevanza del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, sottolineando che esso non ha valore di accertamento, né è opponibile a soggetti non partecipanti al procedimento, né dimostra l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza da parte della Banca resistente. Ha altresì sottolineato che le garanzie oggetto di causa non riproducono pedissequamente il modulo ABI
e sono state comunque negoziate individualmente. ha quindi ritenuto non Controparte_1
provata né allegata la natura uniforme delle condizioni contestate, né la loro effettiva applicazione in conformità al modello ABI, né tantomeno il nesso causale con le eventuali intese anticoncorrenziali, escludendo infine la possibilità che da una eventuale violazione della normativa antitrust possa derivare in automatico la nullità del contratto di garanzia, in assenza di una specifica ed effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale. Ha inoltre sottolineato che almeno una delle garanzie oggetto di giudizio è di tipo specifico e non omnibus, per cui le eccezioni ex art. 2 legge n. 287/1990 sollevate dall'opponente risultano del tutto inconferenti.
Ha aggiunto che le clausole contestate non sono state nemmeno azionate nel caso concreto.
Sulla scorta di tali deduzioni, in via principale, ha chiesto il rigetto integrale dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con accertamento del proprio credito nella misura ingiunta, o, in subordine, in quella ritenuta di giustizia. Ha chiesto infine la condanna dell'opponente alle spese di lite, oltre accessori di legge.
È successivamente intervenuta nel giudizio la società quale Controparte_3
cessionaria del credito originariamente vantato da a seguito di cessione Controparte_1
4 pro soluto ai sensi della legge n. 130/1999. L'interveniente ha dichiarato di fare proprie integralmente tutte le domande, eccezioni e difese già svolte da nella comparsa Controparte_1
di costituzione e risposta, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande attoree.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, nel corso del giudizio la causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni oggetto di contestazione.
La consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio e affidata alla dott.ssa ha avuto ad oggetto - come detto - l'accertamento dell'autenticità delle Persona_1
sottoscrizioni apposte sui due contratti fideiussori, rispettivamente qualificati come
“fideiussione specifica” e “fideiussione omnibus”, entrambi prodotti da parte convenuta e formalmente disconosciuti dall'opponente. La consulente ha proceduto all'esame degli originali dei documenti contenenti le firme in verifica e all'acquisizione di materiale comparativo costituito da scritture di epoca non sospetta e di sicura provenienza (carte d'identità, specimen bancario e procura alle liti). È stato inoltre eseguito un saggio grafico da parte dell'opponente, che tuttavia non è stato ritenuto attendibile ai fini comparativi per l'evidente intento dissimulatorio manifestato durante la redazione, reso palese dalla forzata alterazione delle modalità esecutive della scrittura.
La relazione si presenta completa, coerente, condotta secondo criteri tecnici rigorosi e sviluppata secondo una metodologia scientificamente corretta, conforme ai principi della grafologia forense. Il ragionamento peritale risulta pienamente logico e argomentato, privo di vizi metodologici, e le conclusioni finali sono frutto di un'analisi accurata, fondata su elementi oggettivi e verificabili.
In particolare, la consulente ha rilevato che le sottoscrizioni oggetto di verifica presentano caratteristiche grafiche individualizzanti, una spiccata spontaneità esecutiva,
continuità del tratto e assenza di tremori o discontinuità sospette, evidenziando nel complesso un'elevata coerenza interna e una marcata riconducibilità ad una stessa mano scrivente. Il confronto con le firme comparative ha confermato la ricorrenza di tratti stilistici omogenei e di automatismi grafici compatibili con quelli di . Parte_1
5 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene del tutto condivisibile la conclusione cui è pervenuta la consulente d'ufficio, secondo cui le firme oggetto di contestazione sono da ritenersi autografe e attribuibili all'opponente.
Sulla base delle risultanze della consulenza possono essere a questo punto esaminati i singoli motivi di opposizione.
La questione della mediazione obbligatoria risulta correttamente affrontata nel corso del giudizio. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 19596/2020), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la parte opposta, ossia il creditore, a essere onerata della promozione della procedura di mediazione. Nel caso di specie, all'udienza del
18 maggio 2022, il giudice ha disposto l'avvio del tentativo obbligatorio, che è stato regolarmente esperito e si è concluso con esito negativo. La condizione di procedibilità deve pertanto ritenersi soddisfatta.
Con riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle garanzie, gli esiti della consulenza tecnica, come detto sopra, hanno pienamente confermato la riferibilità delle sottoscrizioni alla odierna opponente.
In ordine alla validità delle fideiussioni, va premesso che i contratti in oggetto consistono in una fideiussione specifica, prestata in data 26 gennaio 2017 a garanzia del finanziamento n.
7496053, e in una fideiussione omnibus della medesima data, fino all'importo massimo garantito di € 390.000,00. La mancata sottoscrizione da parte dell'istituto di credito non è causa di nullità, dovendo il requisito della forma scritta essere interpretato in senso funzionale
(Cass. n. 5919/2016).
Quanto alla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della legge n.
287/1990, l'eccezione è infondata. In primo luogo, in relazione alla fideiussione specifica, si richiama l'orientamento secondo cui la nullità per violazione della normativa antitrust riguarda esclusivamente le fideiussioni omnibus, non potendo estendersi automaticamente ai contratti di garanzia specifica (Corte App. Milano, n. 947/2020). In secondo luogo, anche in riferimento alla fideiussione omnibus, l'eccezione non può essere accolta. Le garanzie sono state prestate nel 2017, ben oltre il periodo oggetto del provvedimento della Banca d'Italia del 2005; inoltre non risulta provata l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in quel periodo, né l'uniforme adozione da parte della banca dello schema ABI censurato. Come affermato dalla
6 giurisprudenza (Cass. n. 30818/2018), il provvedimento della Banca d'Italia non comporta di per sé la nullità dei contratti stipulati successivamente, essendo necessaria la prova, da parte dell'attore, dell'uniformità e continuità applicativa dello schema vietato, secondo l'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c.
Nel merito, l'istituto opposto ha fornito adeguata prova del credito azionato in sede monitoria, mediante produzione dei contratti bancari relativi ai rapporti sottostanti, degli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, della documentazione contabile di dettaglio e delle fideiussioni. L'opponente non ha mosso specifiche contestazioni in ordine al quantum del credito, né ha contestato in modo puntuale i rapporti sottostanti, limitandosi a contestazioni generiche in punto di validità delle garanzie.
Come affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 5191/2008), in assenza di contestazioni specifiche, i fatti dedotti devono ritenersi ammessi.
Sulla base delle deduzioni svolte sopra l'opposizione proposta da deve Parte_1
essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese della presente procedura, liquidate ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento, seguono la soccombenza dell'opponente; va specificato che la convenuta opposta e la terza intervenuta, ai fini delle spese di lite, Controparte_1 Controparte_3
vanno ritenute come una sola parte, avendo svolto difese congiunte.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
498/2021, emesso dal Tribunale di Chieti, che conferma;
- condanna l'attrice opponente alla refusione delle spese legali, in favore della convenuta opposta e della terza intervenuta, che si quantificano in totali € 22.457,00
per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte attrice opponente le spese della CTU.
7 Chieti, 25 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
8