Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al N. 2630/2024 R.G. promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e con il patrocinio dell'avv. NERI LIVIO, dell'avv. Parte_9 Parte_10
GUARISO ALBERTO e dell'avv. VENINI LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA GIULIO
UBERTI, 6 Milano contro
, con il patrocinio dell'avv. FALASCA GIAMPIERO, Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA DELLA POSTA, 9 MILANO
UCSA SPA, con il patrocinio dell'avv. SPOLVERATO GIANLUCA, dell'avv. MARCHESAN
FRANCESCA e dell'avv. PAVANELLO ELISA , elettivamente domiciliato in VIA RISMONDO,
2/E PADOVA con il patrocinio dell'avv. CIVITELLI TOMMASO FRANCESCO Controparte_2
AR , elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA 30 MILANO
, contumace Controparte_3
Oggetto: pagamento somma
Svolgimento del processo pagina 1 di 22
24, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio UC Controparte_1
s.p.a., per sentir accogliere le Controparte_4
seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire la retribuzione corrispondente a quanto previsto dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni per un rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% e/o a tempo pieno;
e conseguentemente
2) condannare , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a pagare, per il titolo di cui sopra ovvero, in denegato subordine,
a titolo risarcitorio, le seguenti somme lorde: in via principale, a : € 4.237,83; Parte_1 a € 2.896,96; Parte_2 a : € 3.685,83; Parte_3 a € 1.590,97; Parte_4
a € 8.713,18; Parte_5 a : € 4.558,72; Parte_6 a € 8.538,93; Parte_7 a : per il periodo dal 28/6/2016 al 31/8/2019, € 4.437,75; per il periodo Parte_8 1/9/2019 al 31/3/2022, € 2.049,46; per un totale di € 6.487,21; a : € 1.970,41; Parte_9 a € 3.011,84. Parte_10 ovvero, in subordine, le diverse somme che verranno riconosciute, una volta depositati ulteriori conteggi, anche in caso di inquadramento nei livelli inferiori;
inoltre:
3) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento in caso di malattia e infortunio come previsto dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni;
4) accertare e dichiarare il diritto della signora della signora e Pt_1 Pt_11 della signora a percepire il trattamento in caso di assenza per maternità come Pt_8 previsto dal CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni, nonché
in via principale
5) accertare e dichiarare il diritto dei seguenti ricorrenti per i seguenti periodi (ovvero per i diversi periodi che dovessero risultare di giustizia):
- : dal 7/1/2016 sino al 2/3/2022; Parte_1
- dal 1/2/2020 sino al 2/3/2022; Parte_2
- : dal 7/6/2018 sino al 2/3/2022; Parte_3
- dal 13/2/2021 sino al 3/3/2022; Parte_4
- dal 2/3/2016 sino al 2/3/2022; Parte_5
- : dal 18/10/2016 sino al 31/3/2022; Parte_6
- dal 27/6/2016 sino al 2/3/2022; Parte_7
- : dal 18/3/2021 sino al 2/3/2022 Parte_9
- al 11/1/2019 sino al 31/3/2022; Parte_10 pagina 2 di 22
all'inquadramento superiore nel livello 5° del CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni ovvero, in subordine,
6) accertare e dichiarare il diritto dei medesimi seguenti ricorrenti per i seguenti periodi
(ovvero per i diversi periodi che dovessero risultare di giustizia):
- : dal 7/1/2016 sino al 2/3/2022; Parte_1
- dal 1/2/2020 sino al 2/3/2022; Parte_2
- : dal 7/6/2018 sino al 2/3/2022; Parte_3
- dal 13/2/2021 sino al 3/3/2022; Parte_4
- dal 2/3/2016 sino al 2/3/2022; Parte_5
- : dal 18/10/2016 sino al 31/3/2022; Parte_6
- dal 27/6/2016 sino al 2/3/2022; Parte_7
- : dal 18/3/2021 sino al 2/3/2022 Parte_9
- al 11/1/2019 sino al 31/3/2022; Parte_10
all'inquadramento superiore nel livello 6° del CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni
7) accertare e dichiarare il diritto della signora Parte_8
- all'inquadramento nel livello 5° del CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni per il periodo 28/6/2016 sino al 31/8/2019 (ovvero per i diversi periodi che dovessero risultare di giustizia)
- e all'inquadramento nel livello 3° del CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni per il periodo dall'1/9/2019 al 31/3/2022 (ovvero per i diversi periodi che dovessero risultare di giustizia): ovvero, in subordine,
8) accertare e dichiarare il diritto della signora Parte_8
- all'inquadramento nel livello 6° del CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni per il periodo 28/6/2016 sino al 31/8/2019 (ovvero per i diversi periodi che dovessero risultare di giustizia)
- all'inquadramento nel livello 4° del CCNL Trasporti, Logistica e spedizioni per il periodo dall'1/9/2019 al 31/3/2022 (ovvero per i diversi periodi che dovessero risultare di giustizia):
e, conseguentemente, quanto agli accertamenti di cui alle domande 3), 4), 5) e 7) ovvero 3),
4), 6) e 8) 9) condannare , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a pagare, per il titolo di cui sopra ovvero, in denegato subordine,
a titolo risarcitorio, le seguenti somme lorde:
in via principale, a : € 6.423,25 a titolo di differenze retributive, oltre a € 475,80 a titolo di Parte_1 incidenze sul TFR, per un totale di € 6.899,04; a € 3.497,45 a titolo di differenze retributive, oltre a € 259,07 a titolo di Parte_2 incidenze sul TFR, per un totale di € 3.756,52; a : € 6.146,04 a titolo di differenze retributive, oltre a € 455,26 a titolo di Parte_3 incidenze sul TFR, per un totale di € 6.601,31;
pagina 3 di 22 a € 3.226,25 a titolo di differenze retributive, oltre a € 238,98 a titolo di Parte_4 incidenze sul TFR, per un totale di € 3.465,23;
a € 9.020,71 a titolo di differenze retributive, oltre a € 668,20 a titolo di Parte_5 incidenze sul TFR, per un totale di € 9.688,91; a : € 3.246,89 a titolo di differenze retributive, oltre a € 240,51 a titolo Parte_6 di incidenze sul TFR, per un totale di € 3.487,40; a € 8.202,38 a titolo di differenze retributive, oltre a € 607,58 a titolo di Parte_7 incidenze sul TFR, per un totale di € 8.809,97; a : Parte_8
- per il periodo dal 28/6/2016 al 31/8/2019, € 3.195,57 a titolo di differenze retributive, oltre a
€ 236,71 a titolo di incidenze sul TFR, per un totale di € 3.432,28;
- per il periodo dall'1/9/2019 e al 31/3/2022, € 7.627,47 a titolo di differenze retributive, oltre a
€ 565,00 a titolo di incidenze sul TFR, per un totale di € 8.192,47; a : € 2.406,33 a titolo di differenze retributive, oltre a € 178,25 a titolo di Parte_9 incidenze sul TFR, per un totale di € 2.584,58; a € 6.708,39 a titolo di differenze retributive, oltre a € 496,92 a titolo di Parte_10 incidenze sul TFR, per un totale di € 7.205,31; ovvero, in subordine, le diverse inferiori somme che verranno riconosciute, una volta depositati ulteriori conteggi, in caso di inquadramento nei livelli inferiori;
inoltre,
10) accertare e dichiarare il diritto della signora al trattamento di fine Parte_6 rapporto nella misura di € 7.372,40 e, conseguentemente, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, a Controparte_3 titolo di TFR, la somma di € 1.419.58.
e ancora,
11) accertare e dichiarare il diritto della signora al pagamento degli Parte_2 assegni per il nucleo familiare relativi al periodo dal 1/2/2020 al 30/6/2020 e al periodo dal 1/7/2020 a
30/6/2021 e, conseguentemente, condannare , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla signora a titolo di Pt_2 ANF, la somma di € 1.106,42;
12) accertare e dichiarare il diritto della signora al pagamento degli assegni Parte_9 per il nucleo familiare relativi al periodo dal 18/3/2021 al 30/6/2021 e, conseguentemente, condannare , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, a pagare alla signora a titolo di ANF, la somma di € 542,52. Pt_9
e ancora, 13) accertare e dichiarare l'illegittimità, per violazione dell'art. 5, comma 2 D.lgs. 81/2015, della mancata puntuale indicazione della stabile collocazione della prestazione lavorativa delle signore , , , e Pt_1 Parte_3 Pt_4 Parte_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9
e del signor con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed Pt_10 Parte_5 all'anno nei periodi in cui hanno prestato attività lavorativa con orario part time al 75% e, conseguentemente
14) condannare , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a pagare a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 10, pagina 4 di 22 comma 2, D.lgs. 81/2015, una somma che il Giudice vorrà individuare secondo equità, ovvero secondo il criterio suggerito del 10% delle retribuzioni percepite nel corso del rapporto per il quale è causa e, pertanto:
a : € 1.264,76; Parte_1 a : € 1.783,01; Parte_3 a € 964,22; Parte_4 a € 772,26; Parte_5
a : € 1.790,87; Parte_6 a € 2.068,30; Parte_7 a : € 2.142,31; Parte_8 a : € 356,57; Parte_9 a € 1.170,37; Parte_10 ovvero le diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia. inoltre:
15) condannare UCSA S.p.A. e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a pagare ali ricorrenti, ai sensi
[...] dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e/o ai sensi dell'art. 1676 c.c., in solido tra loro e in solido con
, le somme di cui ai precedenti punti 2), 9), 10), 11) Controparte_3
e 12) ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche in relazione alle prospettate ipotesi subordinate, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali (ex art. 1284, comma 4, c.c. a far data dal deposito del presente ricorso) dalle singole scadenze al saldo”.
I ricorrenti hanno esposto di essere stati assunti da e di Controparte_3 aver sempre lavorato presso il magazzino di Stradella, nell'appalto relativo allo stoccaggio e movimentazione di merci per conto di , intercorso da gennaio 2016 e quanto meno CP_5
fino al 31-3-22 tra e UC s.p.a., subappaltato a e da questo CP_1 CP_2
subappaltato a . Controparte_3
In punto di diritto i ricorrenti hanno invocato l' art. 29 del D. Lgs. n. 276/03 e l'art. 1676 c.c.
Costituendosi ritualmente in giudizio, e Controparte_6 Controparte_2
hanno contestato la fondatezza delle pretese avversarie.
[...]
ha chiesto di essere manlevata e tenuta indenne dalle altre Controparte_1
convenute.
UC s.p.a. ha chiesto di essere manlevata e tenuta indenne da e da CP_2
e ha dato atto delle liquidazione giudiziale di . Controparte_3 Controparte_3
Il Giudice, ritenuto trattarsi di una ipotesi di litisconsorzio necessario, ha disposto la chiamata in causa della Liquidazione Giudiziale di Cooperativa SIviglia.
Nessuno si e' costituito per quest'ultima ed il Giudice, verificata la regolarita' della notificazione del ricorso introduttivo, ne ha dichiarato la contumacia.
pagina 5 di 22 All'udienza del 25-7-24 i ricorrenti hanno chiesto di estendere alla liquidazione giudiziale di le domande proposte, ad eccezione delle domande di condanna.. Controparte_3
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata in parte la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza non definitiva, dando lettura del dispositivo in udienza e disponendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
1.In primo luogo devono essere dichiarate improcedibili le domande proposte nei confronti di
, posta in liquidazione giudiziale. Controparte_3
Ai sensi dell'art. 32 del Codice della Crisi “Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”
Come è noto la giurisprudenza consolidata della Cassazione ritiene che “in caso di sottoposizione del datore di lavoro alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi, come nel caso di fallimento, tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale: per le prime va affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro mentre per le seconde opera (in luogo della vis attractiva del foro fallimentare) la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità della domanda sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo avanti ai competenti organi della procedura concorsuale, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione avanti al tribunale fallimentare (così
Cassazione 25 febbraio 2009 n. 4547 che poi richiama Cassazione SS.UU. 10.1.2006 n.
141; Cassazione n. 18088 del 27.08.2007 e Cassazione n. 3129 del 03.03.2003).
Alla luce di tale orientamento, non si possono considerare certamente proponibili la domande aventi ad oggetto la condanna al pagamento di spettanze retributive e le domande di accertamento alle stesse sottese.
pagina 6 di 22 Per tutte le considerazioni che precedono, la competenza a conoscere le domande in esame spetta al Tribunale fallimentare.
2. ha eccepito l'intervenuta decadenza, in quanto ai sensi dell'art. 29 Controparte_2 del D. Lgs. n. 276/03, l'invocata garanzia solidale deve essere azionata entro due anni dalla cessazione dell'appalto: la societa' evidenzia che il primo contratto tra Controparte_1
e UC s.p.a e' definitivamente cessato dal 15-9-20 e in data 14-9-20 tali parti hanno
[...]
sottoscritto un nuovo e diverso contratto, con conseguente decadenza in relazione a tutti i crediti maturati prima del settembre 2020.
Deve trovare applicazione quanto affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 7815/22: “ In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto”.
Nel caso di specie si e' appunto realizzata una successione di contratti, senza soluzione di continuita', tra il committente e UCSA s.p.a. CP_1 Controparte_1
In sede di discussione orale il procuratore di ha invocato il disposto del punto CP_2
14.1 del secondo contratto di appalto, sostenendo che esso pone una frattura tra i due contratti: “Il Contratto ha efficacia novativa rispetto al precedente contratto stipulato tra le
Parti in data 2-11-15 che deve ritenersi a tutti gli effetti terminato e privo di ulteriori effetti a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto”.
Peraltro tale pattuizione ha effetto esclusivamente tra le parti contraenti e non puo' incidere sulla previsione legislativa e sull'interpretazione giurisprudenziale sopra riportata.
pagina 7 di 22 3. Deve invece trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione parziale, avanzata da UCSA
s.p.a. nelle sue difese, relativamente a tutte le somme richieste fino al 22-4-18, data di notificazione della lettera di interruzione della prescrizione.
Nella sentenza n. 17989/2018 la Cassazione ha affermato: “46. Le Sezioni Unite di questa
Corte, pronunciatesi sul primo motivo del ricorso in esame (sentenza n. 27436 del 2017), premessa l'esistenza di un collegamento unidirezionale tra il rapporto associativo e quello di lavoro ("la cessazione del rapporto associativo, tuttavia, trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. Sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore"), hanno individuato due autonome tutele azionabili da parte del socio lavoratore di cooperativa: quella restitutoria, che "consegue all'invalidazione della delibera, dalla quale deriva la ricostituzione sia del rapporto societario, sia dell'ulteriore rapporto di lavoro" e quella risarcitoria, per l'ipotesi di "omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni afferenti al rapporto di lavoro". 47. La tutela restitutoria, secondo quanto precisato nella sentenza citata, "ripete genesi e fisionomia dalla dinamica del rapporto sociale", quale appunto rapporto primario, è subordinata all'onere di opposizione alla delibera di esclusione, ed è "estranea ed autonoma rispetto alla tutela reale prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, di matrice, appunto, lavoristica". 48. Così ricostruite le condizioni e le caratteristiche della tutela restitutoria, occorre verificarne gli effetti sul regime della prescrizione. 49. Per costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5934 del 2002; Cass. n. 5494 del 1997), "deve ritenersi assistito dalla garanzia di stabilità il rapporto di lavoro regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della sua risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate e che sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo;
il che, in via generale, va ora riconosciuto allorquando il posto di lavoro - quale che sia la natura, pubblica o privata del datore di lavoro - possa essere oggetto di una tutela cosiddetta reale che consenta cioè, non soltanto il risarcimento del danno di fronte all'illegittimo licenziamento, così come previsto dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, bensì la specifica reintegrazione del lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 18, comma primo, legge 20 maggio 1970, n. 300, ma può anche realizzarsi ogniqualvolta siano applicabili altre disposizioni che comunque garantiscono la stabilità". 50. Si è ulteriormente precisato, nelle pronunce richiamate, come il presupposto della stabilità reale debba "essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno pagina 8 di 22 le parti nell'attualità del suo svolgimento, dipendendo da ciò l'esistenza, o meno, della effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore", condizione "negativamente incidente sulla possibilità dell'esercizio dei diritti scaturenti dal rapporto di lavoro in costanza di esso,
..che costituì la ratio decidendi della Corte costituzionale nelle note pronunce del 10 giugno
1996, n. 63, 20 novembre 1969, n. 143 e 12 dicembre 1972, n. 174". 51. Pur dando atto delle peculiarità impresse al rapporto del socio lavoratore di cooperativa dal descritto collegamento unidirezionale del vincolo associativo col rapporto di lavoro, deve tuttavia rilevarsi come la risoluzione del rapporto associativo, alle cui sorti è legato il rapporto di lavoro, sia subordinata a requisiti di legittimità ed efficacia, specificamente previsti dal codice civile (art. 2533 c.c. e disposizioni ivi richiamate) e dall'atto costitutivo (art. 2521, n. 7 c.c.), integranti "circostanze oggettive e predeterminate" di cui alla giurisprudenza sopra richiamata, a conoscenza del socio lavoratore fin dall'inizio del rapporto, e come tali idoneea garantire il predetto contro condotte lesive del suo interesse alla conservazione dello status di socio e del rapporto di lavoro. 52. Sul piano processuale, il diritto alla tutela restitutoria, affermato dalle Sezioni
Unite, consente di superare le obiezioni alla operatività del decorso della prescrizione in costanza di rapporto basate sulla inapplicabilità dell'art. 18, L. n. 300 del 1970, in quanto conferma l'esistenza del potere assegnato al giudice di sindacare i provvedimenti di risoluzione e di rimuoverne gli effetti ove ritenuti illegittimi, con ricostituzione insieme al vincolo associativo, del rapporto di lavoro, e ciò peraltro a prescindere dai requisiti occupazionali a cui era subordinata la cd. tutela reale. 53. La maggiore onerosità per il conseguimento della tutela restitutoria, legata, oltre che all'impugnativa del licenziamento, anche alla tempestiva opposizione alla delibera di esclusione, non può, di per sé, definirsi equivalente ad una condizione di metus caratterizzante lo svolgimento del rapporto lavorativo e tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro. 54. Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto: in caso di licenziamento intimato al socio lavoratore di cooperativa, l'onere del predetto di proporre opposizione alla contestuale delibera di esclusione, ai fini della tutela restitutoria, non esclude che il rapporto di lavoro sia assistito dalla garanzia di stabilità e quindi non preclude il decorso della prescrizione in costanza di rapporto”.
4. Passando a considerare il merito della controversia, i ricorrenti affermano di aver sempre lavorato per almeno 6,30 ore al giorno e 30 ore settimanali nei periodi di lavoro part time e almeno 8 ore al giorno e 40 settimanali nei periodi di lavoro full time, e lamentano di avere pagina 9 di 22 sempre percepito una retribuzione mensile inferiore, con conseguente trattamento retributivo inferiore;
cio' ha inoltre determinato il pagamento in misura inferiore anche degli istituti retributivi indiretti (tredicesima e quattordicesima mensilita').
L'istruttoria svolta ha confermato tali assunti.
La teste ha dichiarato: “Non ho mai lavorato per UC e . Tes_1 Controparte_3
Ho lavorato per da settembre 2018 a sembra due anni fa, comunque quando CP_2
e' entrata . Attualmente lavoro per . CP_1 CP_1
Ho promosso una vertenza nei confronti di e di : la causa si e' conclusa CP_2 CP_1
con un accordo.
In tutto questo periodo ho lavorato a Stradella, anzi a San Cipriano, frazione di Stradella, presso il magazzino AKNO. Ho iniziato a lavorarvi nel settembre 2018.
FI ha preso questo magazzino in affitto.
…
Lavoravo dalle 6 alle 14 o dalle 14 alle 22: una settimana facevo il mattino e una settimana il pomeriggio;
in certi periodi in cui c'era meno lavoro si lavorava solo al mattino.
Ho conosciuto le ricorrenti oggi presenti sul lavoro e anche le altre ricorrenti.
Alcune hanno iniziato a lavorare al magazzino prima di me;
tutte hanno lavorato nello stesso periodo in cui ero presente.
Poteva capitare di lavorare negli stessi orari, dipendeva dai turni. Gli orari comunque erano quelli”.
La teste ha riferito: “ Ho lavorato per dal giugno 2018 ad aprile Tes_2 CP_2
2022; poi sono passata a . CP_1
Non ho mai lavorato per UC e . Controparte_3
Ho promosso una vertenza nei confronti di e : la causa si e' conclusa CP_2 CP_1
con un accordo.
Ho lavorato a Stradella dove c'e' un magazzino.
Facevo di tutto: pick, pack, stowel.
Facevo i turni:
6-14 e 14-22.
…
I ricorrenti facevamo turni come me: capitava di lavorare insieme”.
pagina 10 di 22 La teste ha riferito: “Dal 2017 fino a due anni fa ho lavorato per . Tes_3 Controparte_3
Poi sono passata per circa un mese ad RI e poi a . Controparte_1
Non ho mai promosso vertenze nei confronti delle convenute.
Ho sempre lavorato presso il sito di Stradella.
Gli orari di lavoro erano per tutti dalle 6 alle 14 e anche i ricorrenti lavoravano da lunedi' a venerdi' e capitava anche al sabato e domenica.
Il reparto inbound ha fatto anche orari di pomeriggio: mi riferivano che in quel reparto si lavorava anche fino alle 23”.
Infine il teste ha dichiarato: “Da un paio di anni, in particolare da due anni e qualche Tes_4
mese, lavoro alle dipendenze di . Controparte_1
Non ho mai lavorato per le altre convenute.
Ho lavorato per la cooperativa RI, che faceva parte del , da giugno 2016 Controparte_2
a fine 2021/inizi 2022; poi ho lavorato per qualche mese per un'altra azienda e poi sono stato assunto da . CP_1
…
Negli ultimi mesi, direi nell'ultimo anno, come ho gia' detto facevamo tutti l'orario 6-14.
Prima non ricordo che orario svolgessero”.
Quanto ai testi indicati dalla convenuta, il teste ha dichiarato: “Da settembre 2020 Tes_5
lavoro alle dipendenze di . Ho sempre lavorato presso il magazzino di Stradella. CP_1
Al momento, da due anni, sono responsabile operativo;
prima ero quality manager.
Non so quale orario osservassero i ricorrenti.
Posso dire che il magazzino fino a due anni fa era aperto dalle 6 alle 14 da lunedi' a venerdi'; in seguito e' stato aggiunto, in tempi successivi, il pomeriggio dalle 14 alle 22, i l sabato dalle
6 alle 21 e infine la domenica dalle 6 alle 13”.
Il teste ha dichiarato: “ Da febbraio 2022 lavoro alle dipendenze di come Tes_6 CP_1
impiegato.
Lavoro a Castel San Giovanni, nel magazzino relativo al cliente . CP_7
Dal 2016 a fine 2019/inizi 2020 ho lavorato a Stradella, alle dipendenze di . CP_2
Ero responsabile dell'impianto di Stradella per conto del . CP_2
Ho conosciuto i ricorrenti, ad eccezione di . Parte_4 Parte_9
…
pagina 11 di 22 Non ricordo l'orario di lavoro dei ricorrenti: poteva essere diurno o pomeridiano, tra le 6 e le
22.
I turni normali erano:
6-14 e 14-22; in determinati periodi potevano variare, per esempio 7-15,
8-16”.
UC s.p.a. sottolinea peraltro che i ricorrenti, di fatto, hanno in diversi mesi ricevuto una retribuzione mai inferiore al monte ore contrattuale mensile previsto e addirittura superiore rispetto a quella dovuta ai sensi del c.c.n.l. applicato.
Effettivamente al fine di determinare il numero delle ore riconosciute e retribuite in busta paga non si deve avere riguardo solo alle ore di lavoro ordinario, ma si devono sommare anche le ore di lavoro straordinario o supplementare.
I ricorrenti hanno, pertanto diritto, alle differenze retributive tra le ore complessivamente indicate in busta paga e l'orario a tempo pieno o parziale effettivamente osservato, tenendo conto anche di quanto corrisposto per lavoro straordinario o supplementare e detraendo tali ore.
Naturalmente devono essere detratte anche le ore di ferie e permessi godute.
Non devono essere, invece, computate le ore di “permessi non retribuiti” e “assenze ingiustificate” indicate in busta paga in quanto, a fronte della espressa contestazione contenuta in ricorso, nessuna prova e' stata offerta della effettiva richiesta da parte dei lavoratori e della effettiva fruizione.
Per la concreta determinazione degli importi spettanti ai ricorrenti verra' disposta c.t.u. contabile.
5. I ricorrenti, inizialmente inquadrati nel livello 6J, alcuni passati al livello 6 e da ultimo inquadrati nel 5° livello, ad eccezione della ricorrente rimasta nel livello 6J, chiedono Pt_4
l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel 5° livello del c.c.n.l. trasporto logistica e spedizioni sin dall'inizio del rapporto di lavoro.
La ricorrente chiede, inoltre, l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel 3° Pt_8
livello dal 1-9-19.
La domanda e' fondata.
La richiesta di inquadramento superiore e' fondata sul preteso svolgimento, sin dall'inizio del rapporto, presso il magazzino di Stradella, delle seguenti mansioni: CP_1
pagina 12 di 22 “1 reparto inbound: i lavoratori hanno svolto mansioni di facchinaggio, movimentazione della merce dall'area di scarico dai camion all'area scaffali e collocazione della merce all'interno del magazzino, mediante l'utilizzo di transpallet e carrelli manuali (servendosi di strumenti di registrazione della merce stoccata, c.d. palmare);
2 reparto outbound: i lavoratori si sono occupati del prelievo della merce dagli scaffali (c.d. picking, servendosi del c.d. palmare per la gestione della merce da prelevare) per la preparazione dell'ordine e del trasporto della stessa (per mezzo di carrelli) sino al reparto imballaggio (pack); inoltre, sono stati adibiti al controllo della merce trasportata dai pickeristi, al successivo imballaggio dell'ordine all'interno di scatole (da essi montate) e all'etichettatura, alla gestione e conta dei colli in uscita (mediante l'utilizzo di computer)”.
La ricorrente aggiunge di aver svolto, dal settembre 2019, mansioni di team leader del Pt_8
reparto outbound , occupandosi della gestione del personale assegnato a tale reparto.
L'istruttoria svolta ha sostanzialmente confermato tali assunti.
La teste ha dichiarato: “Ero operaia e facevo tutto: dove c'era bisogno mi mettevano. Tes_1
In particolare facevo resi, spedizioni, stoccaggio, picking. …
Le ricorrenti svolgevano il mio stesso lavoro.
Il magazzino era diviso in reparti ma venivamo adibite ai vari reparti a seconda delle necessita'.
Fare i resi significa controllare il prodotto per vedere se non era usato o rovinato: se era rovinato lo mettevamo da parte, se no lo pulivamo e lo rimettevamo sullo scaffale.
Alle spedizioni vedevamo gli ordini al computer, mettevamo il prodotto, che gia' avevamo li', nella scatola, si chiudeva la scatola e la si metteva su un rullo.
Allo stoccaggio portavamo dei carrelli manuali con vari prodotti e li sistemavamo negli scaffali.
Al picking prelevavamo dagli scaffali i prodotti che vedevamo sul palmare, con l'indicazione della posizione.
Il e la ha fatto anche il supervisor per circa un anno: stavano li' e Parte_5 Pt_1 controllavano e se c'era bisogno di aiutare aiutavano.
La teste ha riferito: “Ho conosciuto i ricorrenti sul lavoro: c'erano tutti nel periodo Tes_2
in cui ho lavorato io.
I ricorrenti facevano tutte le mansioni come me.
Al pick prelevavamo i pezzi dei prodotti dagli scaffali, utilizzando un palmare.
Al pack preparavamo i pacchi con i prodotti gia' prelevati.
pagina 13 di 22 Allo stowel dovevamo mettere i prodotti nelle scatoline e poi venivano prelevate dal pick e portate al pack per la spedizione.
Non ci sono stati cambiamenti nel tempo: facevamo tutti tutto”.
La teste ha dichiarato: “Sono entrata come picker (prelievo della merce ordinata dal Tes_3
cliente) e utilizzavo pistole scanner;
sono poi passata al pack, dove si impacchetta la merce per poterla spedire, poi sono passata a fare training ai nuovi arrivati e poi, se non sbaglio nel
2018, sono diventata team leader del reparto pack e mi occupavo della gestione del reparto;
nel 2019 ho fatto il team leader nel reparto resi, dove arriva la merce resa dal cliente, viene aperta, viene controllato che il prodotto sia vendibile e o lo si rimette in magazzino o lo si dichiara articolo non vendibile (defect).
Al mio arrivo lavorava al mattino, inizialmente con un part time e poi dalle 6 alle 14; nel reparto resi, a seconda degli arrivi della merce, l'orario poteva cambiare, per es. potevo fare le mie otto ore a partire dalle 10. Lavoravo da lunedi' a venerdi'. Mi e' successo di lavorare anche sabato e domenica con lo stesso orario.
Conosco le ricorrenti.
La e il al mio arrivo erano supervisor del reparto inbound;
ho poi saputo Pt_1 Parte_5 che erano in quel reparto, ma non facevano piu' i responsabili, ma non so cosa facessero perche'' io non ho mai lavorato in quel reparto.
Anche era team leader del pick e del pack che sono processi del reparto Parte_8
outbound.
Gli altri ricorrenti erano operai che lavoravano nei vari reparti ,ma non posso precisare quali.
Il teste ha riferito: “Quando ho lavorato per RI lavoravo a Stradella, nel Tes_4 magazzino che si occupava della merce di : noi avevamo l'appalto con , che a CP_5 CP_1 sua volta aveva l'appalto con . CP_5
Inizialmente ero operaio e facevo fondamentalmente il picker, dopo circa sei mesi sono diventato responsabile di reparto, in particolare negli anni ho girato tutti i reparti e sono stato responsabile di tutti. Negli ultimi mesi del rapporto con RI, per un periodo sicuramente inferiore all'anno, sono stato responsabile del magazzino.
Ho spesso fatto l'orario 6-14, a volte capitava di fare anche altri orari, 13-21 o 14-22 e 6,30 -
14,30 quando ero responsabile del magazzino, perche' c'era un turno unico: 6-14.
Conosco i ricorrenti, tranne e , che non ricordo chi fossero. Parte_4 Parte_12
pagina 14 di 22 I ricorrenti lavoravano a Stradella. Erano tutti operai, ha fatto il responsabile di Parte_8
reparto nel periodo in cui ero responsabile di magazzino: supervisionava il reparto a lei assegnato.
Li ho visti con continuita' nel periodo in cui ho lavorato per RI.
Hanno lavorato un po' in tutti i reparti.
…
C'erano i reparti resi, inbound e outbound. Al reparto resi si controllava la merce resa, se la merce era buona lo indicavano sul computer, se non era buona rimaneva in standby, noi non seguivamo la parte amministrativa.
Al reparto inbound si riceveva e stoccava la merce in arrivo;
al reparto outbound si prelevava la merce la si impacchettava affinche' venisse spedita”.
Quanto ai testi di parte convenuta, il teste ha dichiarato: “Conosco i ricorrenti ad Tes_5 eccezione di e li ho visti lavorare nel magazzino fin dall'inizio del mio Pt_4 Pt_7 Pt_9
rapporto.
Sono operai e, in base alle esigenze, si occupano di stoccaggio della merce, prelievo della merce, sortaggio, pack, inventario, resi.
Stoccaggio significa prendere la merce, scansionarla con una pistola e metterla sugli scaffali dove viene trovato uno spazio.
Prelievo significa vedere sul palamare dove prendere la merce ,prelevarla e metterla su un carrello.
Sortaggio significa prendere dai carrelli i prodotti che compongono i vari ordini, suddividendo i prodotti in altri carrelli, seguendo le indicazioni del computer.
Pack significa prendere i prodotti dell'ordine, imbustarlo e apporvi l'etichetta di spedizione: si scansionano i pezzi e si utilizza il computer.
L'inventario consiste nello scansionare la merce presente sugli scaffali: quest'attivita' dura tutto l'anno e viene eseguita un po' per ogni giorno. Resi significa aprire il pacco reso, controllare la qualita' dell'articolo: se puo' essere rimesso in vendita lo si rimpacchetta e poi andra' stoccato, se no il prodotto viene messo da parte.
Non posso dire con esattezza quali attivita' in particolare abbiano svolto i ricorrenti nel tempo.
Bene o male tutti hanno svolto queste attivita'”.
pagina 15 di 22 Infine il teste ha dichiarato : “I ricorrenti che conosco hanno lavorato a Stradella nel Tes_6
periodo in cui vi ho lavorato io.
La svolgeva mansione di supervisore di processo, ma non ricordo di quale Pt_1 processo: gestiva l'operativita' del processo a cui era assegnata e quindi il personale, i vari flussi operativi.
La la , il la e la rano operatori generici Pt_2 Parte_3 Parte_5 Pt_7 Pt_10
Non ricordo se la fosse supervisore di processo o operatore generico. Parte_6
L'operatore generico, in funzione del reparto a cui e' assegnato, svolge mansioni di manodopera: per es al reparto ricezione merce (inbound) apriva il contenuto della scatola e attraverso la pistola leggeva l'etichetta dei capi e li posizionava su carrelli che da altri operatori venivano posizionati sugli scaffali.
Al reparto resi, l'operatore apriva la scatola del reso, prendeva l'articolo, se possibile lo ricondizionava (per es. lo puliva) e lo posizionava su un carrello per la ricollocazione sullo scaffale. Se l'articolo non era recuperabile, lo dichiarava a sistema come invendibile e lo posizionava in un'altra area.
Nel reparto impacchettamento (outbound) l'operatore impacchettava l'ordine richiesto dal cliente online, prelevandolo da un carrello, leggeva l'etichetta con un lettore ottico, inseriva l'ordine all'interno della confezione e il pacco, attraverso un nastro trasportatore, veniva portato via.
era team leader: presidiava e governava l'operativita' dei reparti inbound e Parte_8
outbound: normalmente di un reparto alla volta ma poteva capitare anche di tutti e due insieme.
A suo riporto aveva i supervisori che l'aiutavano nell'espletamento dell'attivita'”.
I testi e non hanno saputo riferire alcunche'. Tes_7 Tes_8
Si ritiene corretto l'inquadramento dei ricorrenti dall'inizio del rapporto nel 5° livello, in cui rientrano “ i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”.
pagina 16 di 22 Nel 5° livello rientrano , oltre a attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, il facchino qualificato, l'addetto al magazzino, e le attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura: i ricorrenti hanno appunto svolto mansioni di preparazione ordini (picking) utilizzando un palmare, di movimentazione merci e di addetti al magazzino.
Nella sentenza n. 87 del 19-1-21 la Corte d'Appello di Milano, condivisibilmente ha affermato:
“…in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (cfr. Cass. 18 febbraio 2016 n. 321; Cass. 13 dicembre 2005 n. 27430; Cass. 24 gennaio 2003 n. 1093; Cass. 18 novembre 1997 n. 11461)…”.
Infatti secondo la giurisprudenza della Cassazione ormai costante “nel procedimento logico - giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato non puo' prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi poste tra loro in logica successione, e cioe' dell'accertamento di fatto dell'attivita' lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, del raffronto tra i risultati delle due indagini”.
Al livello 6 appartengono invece “(…) i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici”.
Tra i profili esemplificativi sono inseriti:
(…)
“- Attività manuali di scarico e carico merci - facchino;
- recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
- manovali comuni, compresi quelli di officina;
pagina 17 di 22 - guardiani e/o personale di custodia alla porta(…)”.
Al livello 6J appartengono “i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi” .
Quanto alla ricorrente il suo ruolo di team leader o responsabile di reparto e' stato Pt_8
confermato non solo dai testi e ma anche dal teste , indicato da Tes_3 Tes_4 Tes_6
Controparte_1
La ricorrente ha quindi diritto all'inquadramento, dal 1-9-19, nel 3° livello, a cui appartengono i“lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico- amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro.”.
La successiva esemplificazione include espressamente in tale livello il seguente profilo:
“capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di 3 operai”.
I ricorrenti hanno diritto alle differenze retributive derivanti dall'inquadramento riconosciuto, per la concreta determinazione delle quali verra' esperita c.t.u. contabile.
6. I ricorrenti lamentano, infine, che la societa' convenuta, nei periodi di assenza per malattia e infortunio e nei periodi di congedo per maternita' non abbia corrisposto l'integrazione del trattamento Inps, ai sensi degli artt. 63 e 64 del c.c.n.l.
Le ricorrenti e rivendicano inoltre diritto alle mensilita' aggiuntive Pt_1 Parte_6 Pt_8 anche nei periodi di fruizione del congedo per maternita' e del congedo parentale, ai sensi degli artt. 22 e 34 del D.Lgs. n. 151/2001.
Le societa' convenute hanno contestato solo genericamente tali domande, limitandosi a contestare che i relativi importi rientrino nella responsabilita' solidale.
La domanda risulta quindi fondata.
pagina 18 di 22 7. Anche la domanda della ricorrente di pagamento del complessivo importo di € Parte_6
1.419. 58 a titolo di t.f.r. merita accoglimento, in quanto non contestata dalle altre parti.
9. Deve essere dichiaratala cessazione della materia del contendere per quanto riguarda la domanda relativa al pagamento degli assegni familiari alla ricorrente in quanto la Pt_9 ricorrente, all'udienza di discussione, ha dichiarato di rinunciarvi, rendendo cosi' superflua una statuizione del Giudice.
10. Infine risulta corretta la contestazione dei conteggi di cui a pag. 23 della memoria di costituzione relativamente all'inclusione dello straordinario nel calcolo del t.f.r., in CP_2 quanto in contrasto con l'art.37 del c.c.n.l. Tale norma include invece tredicesima e quattordicesima mensilita' nel calcolo del t.f.r.
11.. Passando a considerare la domanda di condanna in via solidale di Controparte_1
UC s.p.a. e l'art. 29 del D. Lgs. n. 276/03, al secondo comma,
[...] Controparte_8 prevede la responsabilita' solidale tra committente, appaltatore ed eventuali ulteriori subappaltatori per quanto riguarda “i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”: la norma deve essere interpretata nel senso che tale obbligazione solidale debba essere riferita ai crediti maturati durante il periodo di gestione del contratto di appalto.
Le convenute sono quindi solidalmente responsabili in relazione agli importi dovuti a titolo di differenze retributive relative al periodo in cui il ricorrente ha lavorato nell'appalto.
La continuativa adibizione dei ricorrenti alle lavorazioni oggetto dell'appalto e' stata confermata dai testi escussi.
deduce la simulazione ed il carattere fittizio dell' stipulata in data 7-9- CP_2 CP_9
15 con UC s.p.a., funzionale alla stipula e alla realizzazione del contratto di appalto con affermando che e' stata UC s.p.a., in via esclusiva, a gestire Controparte_1
qualsiasi obbligazione derivante dal contratto di appalto.
Peraltro non viene chiesto l'accertamento della dedotta simulazione, accertamento che in ogni caso esula dalla competenza funzionale del giudicante.
12. Infine la Cassazione, nella sentenza n. 1757/2016 ha affermato: “L'indennita' sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicche' mentre ai fini pagina 19 di 22 della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivate dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la piu' ampia tutela applicando il termine ordinatorio decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attivita' lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione.”.
Analoghe considerazioni sono svolte nella sentenza n. 3021/2020.
La sentenza della Cassazione n. 26169/2020 ha affermato che l'indennita' sostitutiva delle ferie “essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo…”.
La sentenza n. 7976/2020 ha infine ritenuto: “… dal mancato godimento delle ferie, una volta divenuto impossibile per l'imprenditore adempiere all'obbligazione di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa, deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennita' sostituiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica”.
Anche ferie, permessi e festivita', pertanto, rientrano nei “trattamenti retributivi” a cui fa riferimento l'art. 29 citato.
SI rileva, inoltre, che le somme riconosciute in relazione al mancato pagamento della retribuzione relativa all'orario a tempo pieno o parziale contrattualmente previsto sono somme riconosciute a titolo retributivo, in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto, e non a titolo risarcitorio, e quindi rientrano nella responsabilita' solidale ex art. 29 del D. Lgs. n.
276/2003.
Dagli importi dovuti alle ricorrenti e dovra' essere detratto quanto alle Pt_10 Pt_4 Pt_2
stesse riconosciuto in forza del verbale di conciliazione sottoscritto con Controparte_10 all'udienza del 19-3-25.
[...]
13. In accoglimento della domanda di regresso, UC s.p.a. e sono Controparte_2
tenute a tenere indenne tutte le somme che la stessa dovesse Controparte_11
versare al ricorrente in esecuzione della presente sentenza.
Si e' gia' detto circa l'improcedibilita' delle domande proposte nei confronti di
[...]
. Parte_13
Non puo' invece trovare accoglimento la domanda di manleva avanzata da UC s.p.a. nei confronti del , in quanto fondata sull'art. 2 dell'atto costitutivo dell'ATI, che CP_2
pagina 20 di 22 recita: ”Il presente atto sancisce la responsabilita' solidale della UCSA s.p.a. e del
[...] verso la societa' committente, per tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione CP_2 delle opere/servizi appaltati”.
La previsione non contiene, quindi, alcun obbligo di garanzia o manleva.
Quanto all'azione di regresso, la stessa puo' essere promossa, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
n. 276/2003, dal committente che ha eseguito il pagamento, ma non Controparte_8
assume la posizione di committente nei confronti di UCSA s.p.a.
Ogni statuizione sulle spese e' riservata al definitivo.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili le domande proposte nei confronti di in liquidazione Controparte_3
giudiziale; accerta il diritto dei ricorrenti alla retribuzione corrispondente a quanto previsto dal c.c.n.l. trasporti, logistica e spedizioni per un rapporto di lavoro a tempo pieno e/o a tempo parziale al
75% e alle conseguenti differenze retributive;
accerta il diritto dei ricorrenti al trattamento di malattia come previsto dal c.c.n.l. applicato;
accerta il diritto delle ricorrenti e al trattamento in caso di assenza Pt_1 Parte_6 Pt_8 per maternita' come previsto dal c.c.n.l. applicato;
accerta il diritto dei seguenti ricorrenti, per i seguenti periodi, all'inquadramento superiore nel livello 5° del CCNL trasporti, logistica e spedizioni:
- : dal 7/1/2016 sino al 2/3/2022; Parte_1
- dal 1/2/2020 sino al 2/3/2022; Parte_2
- : dal 7/6/2018 sino al 2/3/2022; Parte_3
- dal 13/2/2021 sino al 3/3/2022; Parte_4
- dal 2/3/2016 sino al 2/3/2022; Parte_5
- : dal 18/10/2016 sino al 31/3/2022; Parte_6
- dal 27/6/2016 sino al 2/3/2022; Parte_7
- : dal 18/3/2021 sino al 2/3/2022 Parte_9
- al 11/1/2019 sino al 31/3/2022; Parte_10
pagina 21 di 22 accerta il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 5° del CCNL trasporti, logistica e Pt_8
spedizioni dal 28-6-16 al 31-8-19 e nel 3° livello dal 1-9-19 al 31-3-22; accerta il diritto dei ricorrenti alle conseguenti differenze retributive e di t.f.r.; accerta il diritto della ricorrente all'importo di € 1.419,58 a titolo di differenza sul t.f.r.; Parte_6
dichiara cessata la materia del contendere tra le parti per quanto riguarda la domanda relativa al pagamento degli assegni familiari alla ricorrente Pt_9 accerta la responsabilita' solidale di e UC Controparte_1 Controparte_12
s.p.a. quest'ultima con decorrenza dal 23-4-18; condanna e UC s.p.a. a corrispondere a gli Controparte_12 Controparte_1 importi che quest'ultima dovra' eventualmente corrispondere ai ricorrenti;
rigetta la domanda di manleva/regresso di UC s.p.a. nei confronti di Controparte_12
dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
spese al definitivo;
fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 25/03/2025 il Giudice
Dott.ssa Eleonora Porcelli
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