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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 247/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante - elettivamente difeso e domiciliato in proprio in PESCANTINA, VIA A. VEZZA n. 1, contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
pagina 1 di 30 elettivamente domiciliata in VERONA, VIA PALLONE n. 20, con il patrocinio dell'avv. TODESCHINI PAOLO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 19/2024, pubblicata in data
3.1.24.
Conclusioni dell'appellante: in riforma della sentenza n. 19/2024 del Tribunale di Verona dep. 3.1.2024, notificata dalla controparte e ricevuta a mezzo pec il 17.1.2024, non accettatosi il contradditorio sulle avverse conclusioni 10.7.2025, contrariis reiectis (sia nel merito - come da note scritte 29.5.2024 per l'appellante - che nel rito anche in punto di pretesa carenza di attestazione di conformità dell'atto d'appello e della sentenza impugnata):
− (come da atto di citazione di prime cure 4.1.2021) : previo accertamento che per gli infortunii “de quibus”, è tenuta contrattualmente, in virtù di contratto di Controparte_1
assicurazione stipulato con l'agenzia di US VR, a corrispondere al ricorrente gli emolumenti e/o gli indennizzi e/o i rimborsi di cui in premessa - condannarsi
[...]
quale attuale legittimata passiva, in persona del legale rappresentante pt, a CP_1
corrispondere all'attore le somme tutte di spettanza dello stesso, Parte_1
indicativamente ma non riduttivamente quantificate come in premesse (riportate a pag
11 e 12 del presente atto d'appello), per invalidità permanente e/o per indennizzi e/o per emolumenti e/o per ogni causale contrattualmente prevista, con interessi legali, rivalutazione monetaria, maggior danno a far data dal sinistro.
− In via istruttoria: disporsi CTU medica-legale al fine di determinare la percentuale di invalidità permanente, itt, itp, subite dall'appellante in occasione degli infortunii de quibus ( 12.10.2003, 31.3.2004, 18.12.2007, 14.1.2009, 23.12.2009, 17.11.2014 e di pagina 2 di 30 quant'altro contrattualmente rilevante ai termini di polizza come da doc. originario attoreo n. 60, come da proprie note d'udienza 29.5.2024) con riserva comunque di ogni diritto e di ogni mezzo istruttorio.
− Spese e competenze di lite, anche del grado di appello, interamente rifuse.
− Sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege.
Conclusioni della appellata:
Ci si rimette alla Corte quanto alla mancanza di attestazione di conformità nella relazione di notifica a mezzo pec dell'atto di appello e nella sentenza di primo grado depositata.
In via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello contenendo lo stesso una domanda nuova (art. 345 cpc), confermandosi in toto la sentenza impugnata.
1. In via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione delle disposizioni dell'art. 342 cpc, confermandosi in toto la sentenza impugnata.
2. Nel merito: respingersi l'appello (motivi da 1 a 7) perché manifestamente infondato e comunque infondato, confermandosi la decisione di I grado, eventualmente anche attraverso l'accoglimento delle nostre tesi difensive di I grado, che si richiamano espressamente, ulteriori rispetto alla motivazione del
Tribunale e cioè, eventualmente, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
1a. In via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta in relazione ai sinistri del 12.10.03, 31.03.04 e 18.12.07 per abuso del diritto/del processo.
2a. In via preliminare: dichiararsi l'intervenuta estinzione per prescrizione dell'eventuale diritto all'indennizzo relativo ai sinistri 12.10.2003 e 31.03.2004.
pagina 3 di 30 3a. Inoltre, in relazione a tutti i sinistri, respingersi integralmente le domande dell'attore:
3a.
2. per avvenuto storno della polizza n. 0231684059 (sinistri 23.12.09 e
17.11.14); per tutti i sinistri:
3a.
1.per inesistenza dell'invalidità permanente secondo la descrizione indicata nel contratto assicurativo;
3a.2 per non essere provati il reale accadimento dei sinistri, le lesioni e il nesso causale con le lesioni.
3a.3 in relazione agli indennizzi relativi ai sinistri successivi al primo, per inesistenza di ulteriori conseguenze dannose;
3a.4 per mancanza di prova delle conseguenze medico legali delle presunte lesioni;
3a.5 per erroneità dei conteggi;
3a.6 tenersi conto del divieto di cumulo tra risarcimento del danno e indennizzo assicurativo e statuirsi di conseguenza;
4a. In ogni caso: tenersi conto dell'avvenuto pagamento di euro 1.500,00 in data 21.5.09 per il sinistro 12.10.03 e di tutti i limiti e le condizioni della polizza, dei relativi allegati e delle condizioni generali di assicurazione.
3. Competenze e spese del giudizio di appello rifuse, con rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Verona, l'avv. , Parte_1
premettendo:
pagina 4 di 30 - di essere beneficiario nei confronti di di un'assicurazione Controparte_1
contro gli infortuni di cui alla polizza n. 0231684059, con decorrenza dal 3.3.03 al
24.1.13 per un massimale di € 450.000,
- che la polizza era stata poi rinnovata nel 2011 con durata decennale,
- di aver sempre dato corso ad idonei atti interruttivi della prescrizione con lettere inviate con cadenza annuale nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2020, in forza delle quali richiedeva alla compagnia il pagamento degli emolumenti e delle indennità di polizza relativi ai sinistri verificatisi nel corso degli anni,
- che tali richieste non avevano mai avuto esito ad eccezione della ricezione di un acconto di € 1.500,00 inviato in relazione al sinistro del 12.10.03,
- che sulla scorta delle illustrate premesse egli vantava pertanto il diritto alla liquidazione dei sinistri rispettivamente avvenuti in data 12.10.03, 31.3.04,
18.12.07, 14.1.09, 23.12.09 e 17.11.14, ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo che la stessa venisse condannata al pagamento degli emolumenti e/o indennizzi e/o rimborsi dovuti con riferimento ai menzionati infortuni in virtù del contratto di assicurazione stipulato con l'agenzia di US (VR), per un importo complessivo di € 129.976,32, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria ed al maggior danno a far data da ciascun sinistro e sino al saldo effettivo.
Costituitasi in giudizio, la convenuta:
- ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta per abuso del processo in relazione ai sinistri del 12.10.03, 31.3.04 e 18.12.07 avendo il già precedentemente agito in giudizio presso il medesimo Tribunale di Pt_1
Verona, nell'ambito della causa rubricata sub n. R.G. 9541/2018, con riferimento a pagina 5 di 30 due sinistri avvenuti rispettivamente il 21.3.03 e il 22.3.03, nel quale ambito avrebbero dovuto pertanto essere formulate le richieste di indennizzo con riferimento anche ai sinistri avvenuti tra il 2003 ed il 2007,
- ha rilevato l'intervenuta estinzione del diritto all'indennizzo assicurativo in relazione ai sinistri del 12.10.03 e del 31.3.04 per prescrizione annuale, in mancanza di tempestivi atti interruttivi della stessa, ai sensi del secondo comma dell'art. 2952 cc, nella formulazione all'epoca vigente,
- ha contestato, nel merito, le pretese attoree chiedendone il rigetto per infondatezza dal momento che l'attore non risultava avere assolto al proprio onere probatorio in ordine alla dinamica degli infortuni, alle lesioni lamentate ed al nesso causale tra i primi e le seconde,
- ha negato la sussistenza nella fattispecie di ipotesi di invalidità permanente siccome definita nel contratto assicurativo,
- ha disconosciuto la copia della polizza prodotta dall'attore in quanto recante la modifica del capitale assicurato per invalidità permanente da € 360.000,00 ad €
450.000,00, effettuata tramite correzione manuale,
- ha osservato che, ad ogni modo, la polizza azionata era stata stornata ancora in data
23.6.09 sicché nessuna garanzia poteva essere invocata dall'attore in merito ai sinistri del 23.12.09 e del 17.11.14.
Procedutosi alla trattazione scritta del giudizio e non ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata quindi decisa con la sentenza impugnata, in forza della quale il giudice di primo grado:
- ritenuto di dover fare applicazione del principio della ragione più liquida,
- osservato quindi doversi prendere quale riferimento il capitale assicurato, non pagina 6 di 30 modificato, di € 360.000,00, come risultante dal doc. 3) prodotto da parte convenuta, stante il tempestivo disconoscimento della copia dell'atto prodotta dall'avv. Pt_1
e la mancata proposizione di istanza di verificazione da parte di quest'ultimo,
- ricordato, altresì, con riferimento alla ripartizione degli oneri probatori, spettare all'assicurato la dimostrazione del verificarsi del fatto avverso previsto nella polizza,
- riscontrato non potersi tenere conto di tutta una serie di documenti prodotti dall'attore ma in alcun modo richiamati a sostegno delle allegazioni cui avrebbero dovuto riferirsi,
- esaminati quindi tutti i singoli sinistri, notando come in riferimento a ciascuno di essi non risultasse comprovata o l'esistenza del fatto lesivo ovvero delle lesioni riportate all'esito dello stesso, essendo prodotti atti generici o perizie di parte le cui risultanze non risultavano confermate aliunde o, ancora, attestazioni di pubblici ufficiali facenti, peraltro, fede delle sole dichiarazioni rese in loro presenza e non anche del contenuto delle medesime affermazioni,
- opinato, d'altro canto, non potersi ricorrere all'esperimento di CTU al fine di colmare le lacune probatorie in cui era incorso l'attore,
- ritenuto, infine, satisfattivo l'importo di € 1.500,00 riconosciuto dall'assicurazione in relazione al sinistro del 12.10.03, ha rigettato le pretese attoree, condannando l'avv. alla refusione delle spese di Pt_1
lite nonché al pagamento dell'importo di € 2.817,00 a titolo di risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 cpc.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando pagina 7 di 30 sette motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità
dell'impugnazione ai sensi dell'art. 345 cpc, dal momento che risultava formulata in causa una domanda nuova e diversa rispetto a quella precisata nelle conclusioni finali del primo grado, nonché ex art. 342 cpc stante la mancanza di chiarezza, di sinteticità e di specificità dei motivi di gravame ed ex art. 348 bis cpc per manifesta infondatezza delle avanzate ragioni di doglianza, sollevando altresì eccezione di inammissibilità
dell'azione per abuso del diritto da frazionamento del credito.
Quanto al merito, invece, ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato, riproponendo tutte le difese già svolte in primo grado.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 5 novembre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità
del gravame per mancanza di chiarezza, di sinteticità e di specificità dei motivi di censura, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito,
con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con pagina 8 di 30 essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Sempre in via preliminare va, poi, disattesa l'eccezione di manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis cpc poiché, se anche taluni dei motivi di gravame non risultano a prima vista fondati, ciò nonostante, ve ne sono altri che necessitano di una più compiuta trattazione, come si verrà più oltre ad esporre, ciò che ha precluso la fissazione di udienza per la discussione orale della causa.
3.3 Quanto, invece, all'eccezione di nullità dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 345 cpc per l'asserita proposizione da parte dell'avv. in sede di appello di Pt_1
domande nuove rispetto a quelle precisate all'esito del giudizio di primo grado, la stessa risulta infondata.
Ed infatti, a differenza di quanto affermato dalla appellata – secondo la quale l'attore pagina 9 di 30 avrebbe formulato in appello una domanda diversa rispetto a quella esperita in primo grado – appare evidente come l'avv. , sia in primo sia in secondo grado, abbia Pt_1
agito espressamente al fine di ottenere gli indennizzi dovuti dall'assicurazione in relazione ad una serie di sinistri asseritamente accaduti tra il 2003 ed il 2014, e tale
causa petendi non è mai stata mutata nel corso di entrambi i giudizi.
Ciò che risulta emendato, ma non mutato, è unicamente il petitum, e solo dal punto di vista quantitativo, essendosi nel corso del giudizio avanti al Tribunale di Verona provveduto a limitare l'importo inizialmente richiesto, ciò che non è peraltro di per sé sufficiente ad affermare di essersi in presenza di una domanda nuova, come ben chiarito dalla Suprema Corte, la quale ha appunto avuto modo di precisare che la diminuzione della somma richiesta non comporta modifica né della causa petendi né del petitum
(Cass. 30.5.22 n. 17241).
Per doverosa chiarezza, comunque, ed anche al fine di delimitare esattamente l'oggetto del contendere in questa sede, si evidenzia come, in effetti, l'avv. : Pt_1
- abbia inizialmente notificato un atto di citazione per il pagamento delle “somme tutte di spettanza dello stesso, indicativamente ma non riduttivamente quantificate come in premesse”, ove era chiarito che il dovuto ammontava a complessivi €
129.976,32,
- non risulti aver formulato alcuna conclusione diversa nell'ambito della prima memoria istruttoria,
- abbia quindi proposto in via transattiva, con istanza del 7.1.22, di definire la vertenza mediante il pagamento in suo favore dell'importo di € 19.150,80, oltre spese di lite da liquidarsi in € 4.479,50 più contributo unificato,
pagina 10 di 30 - abbia poi precisato le conclusioni per l'udienza del 19.1.23 mediante memoria depositata il giorno precedente, nell'ambito della quale si chiedeva la condanna di controparte alla corresponsione delle “somme tutte di spettanza dello stesso, indicativamente ma non riduttivamente quantificate come in premesse all'atto di citazione 4.1.2021”,
- a verbale d'udienza del 19.1.23 abbia quindi richiamato il contenuto di tali note,
- nella comparsa conclusionale datata 20.3.23 abbia peraltro formulato nuova proposta transattiva per il minor importo di € 12.910,96, di cui € 8.572,25 a titolo di indennizzo (al netto dell'acconto di € 1.500,00 già ricevuto dalla compagnia) ed €
4.338,71 a titolo di spese legali e rimborso del contributo unificato,
- a seguito del mancato raggiungimento di un accordo, abbia quindi precisato ex novo le conclusioni all'udienza del 5.10.23 “come da foglio di PC già depositato telematicamente come modificate circa la somma richiesta come nella proposta transattiva della comparsa conclusionale del 20.03.2023”, e cioè riducendo la propria pretesa ad € 8.572,25 a titolo di indennizzo e ad € 4.338,71 a titolo di spese legali,
- nell'ambito della comparsa conclusionale datata 3.11.23 abbia infine modificato ulteriormente le conclusioni nel senso di richiedere la condanna di Controparte_1
alla corresponsione delle “somme (quantomeno pari a euro 12.910,96
[...]
comprensivi di interessi, competenze legali ed esborsi) tutte di spettanza dello stesso, indicativamente ma non riduttivamente derivanti dal 4/5% di IP come dal documento attoreo n. 39, sottoscritto da entrambe le parti”.
Dal che si evince come l'originaria domanda di pagamento dell'importo di € 129.976,32 sia stata drasticamente ridotta alla minor somma di € 8.572,25, poiché:
pagina 11 di 30 - se è vero che le proposte transattive rispettivamente formulate con l'istanza del
7.1.22 e nell'ambito della prima comparsa conclusionale del 20.3.23 non erano idonee a mutare il tenore della domanda, trattandosi di una mera ipotesi conciliativa, di per sé stessa non tale da comportare una qualsiasi rinuncia alla domanda svolta in giudizio e sostanzialmente confermata in virtù del tenore della memoria di precisazione delle conclusioni del 18.1.23 e di quanto dichiarato a verbale all'udienza del 19.1.23,
- è altrettanto innegabile che con la successiva precisazione delle conclusioni effettuata all'udienza del 5.10.23 l'avv. abbia inequivocabilmente ridotto Pt_1
l'ammontare della propria domanda alla “somma richiesta come nella proposta transattiva della comparsa conclusionale del 20.03.2023”, il che vale a dire all'importo capitale sopra indicato.
Né può ritenersi che siffatta volontà sia stata, infine, legittimamente mutata mediante la formulazione di conclusioni ulteriormente diverse contenute nella comparsa conclusionale del 3.11.23, dovendosi ricordare, in proposito, che il thema decidendum risulta definitivamente cristallizzato al momento della rimessione della causa in decisione, siccome ben chiarito da numerose pronunce della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare, in proposito:
- che la comparsa conclusionale assolve unicamente ad una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cass. 12.1.12 n. 315 e 14.3.06 n. 5478),
- che il secondo comma dell'art. 190 cpc, prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il pagina 12 di 30 compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria (Cass.
2.5.19 n. 11547 e 25.10.10
n. 21844).
Il che vale quindi ad escludere anche la possibilità di modificare nuovamente dal punto di vista quantitativo nell'ambito di tali comparse la domanda che era già stata espressamente ridotta in sede di precisazione delle conclusioni rispetto a quanto originariamente richiesto nell'atto introduttivo del giudizio.
Conseguendone, allora, che anche in questa sede di gravame la domanda avanzata dall'avv. non possa che essere esaminata in relazione al solo importo di cui Pt_1
sopra e non a quello indicato nell'atto di citazione d'appello.
3.4 Mentre, con riferimento, infine, alla dedotta inammissibilità dell'azione per abuso del diritto da frazionamento del credito, fondata sulla circostanza che l'avv. Pt_1
aveva già agito presso il Tribunale di Verona nei confronti di Controparte_1
sulla base della stessa polizza qui azionata, con ricorso ex art. 702 bis cpc datato
31.10.18, radicando la procedura n. 9451/18 R.G., poi transatta, per ottenere l'indennizzo relativo ad ulteriori sinistri accaduti in data 21.3.03 e 22.3.03, va innanzi tutto ricordato come la Suprema Corte, con recentissima pronuncia a Sezioni Unite n.
pagina 13 di 30 su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata va dichiarata improponibile, salvo il diritto alla sua riproposizione unitaria,
- ciò nonostante, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, primo comma, cpc, in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra comunque una condotta contraria ai doveri di lealtà e probità processuale.
Di tal che, risultando ormai definitivamente concluso l'altro procedimento a seguito di un accordo transattivo fra le parti, il quale di per sé preclude l'azionamento di una nuova domanda unitaria che riguardi anche i sinistri già conciliati, con effetto equiparabile a quello del giudicato, non ricorrono i presupposti per accogliere l'eccezione di inammissibilità, potendosi tenere conto della circostanza ai soli fini della liquidazione delle spese.
3.5 Venendo allora al merito delle questioni, si osserva come, con la quarta ragione di gravame, da esaminarsi per prima per evidenti ragioni logiche, in quanto destinata a pagina 14 di 30 determinare il perimetro delle prove costituite effettivamente utilizzabili ai fini della decisione della causa, l'avv. Pattaro lamenti:
- il mancato utilizzo da parte del Tribunale dei documenti dal n. 40) al n. 50) in quanto asseritamente non richiamati all'interno dello scritto a supporto delle allegazioni a cui dovrebbero riferirsi, oltre che in quanto non citati con il numero cardinale ma solamente elencati al termine della narrazione, e tanto pur in assenza di un qualsiasi rilievo in proposito da parte della convenuta,
- l'omessa valorizzazione degli stessi poiché comunque di affermata formazione unilaterale,
- l'affermazione secondo cui solo tali documenti sarebbero stati idonei a comprovare l'esistenza dei sinistri.
Il motivo è infondato.
Premesso che il giudice di prime cure non ha mai affermato di non poter utilizzare i documenti in quanto non citati con il numero cardinale bensì, diversamente, perché gli stessi risultavano “solamente elencati al termine della narrazione (p.6 atto di citazione)
e non richiamati all'interno dello scritto a supporto delle allegazioni a cui si
dovrebbero riferire” (cfr. pag. 4, righe 5 e 6 della sentenza) – ciò che toglie qualsiasi rilievo al terzo dei dedotti profili di erroneità della pronuncia – vale osservare come, in effetti, i giudici di legittimità ormai da tempo abbiano ben chiarito:
- che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto,
pagina 15 di 30 inammissibile, di demandare alla controparte e al giudice la individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo (Cass.
8.2.18 n. 3022 e
6.4.16 n. 6606),
- che risulta precluso al giudice, in forza del principio dettato dall'art. 112 cpc, di porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass. 27.11.18 n. 30607).
Principi, questi, poi ribaditi anche per la fase d'appello, in relazione alla quale è stato precisato:
- che la mera produzione di un documento, in tale grado, non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata (Cass. 29.1.19 n.
2461),
- che il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte)
illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto pagina 16 di 30 del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (Cass. Sez. Un. 16.2.23 n.
4835).
Con il che risulta evidente anche l'infondatezza del primo dei profili di censura sollevati con il presente motivo.
E del pari errata si dimostra l'affermazione secondo cui a tanto il giudice di primo grado non avrebbe potuto determinarsi in assenza di una specifica eccezione di parte convenuta, poiché nelle pronunce appena citate si fa appunto riferimento ad un potere-
dovere del giudice in proposito e, comunque, ad una preclusione per il medesimo di utilizzare i citati documenti, il che ben lascia intendere come trattasi di materia sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa, viceversa, ad una valutazione officiosa da parte del magistrato.
Mentre, per quanto attiene ai due ultimi profili di censura, rispettivamente attinenti alla omessa valorizzazione dei citati documenti sebbene asseritamente idonei a comprovare l'esistenza dei sinistri, deve notarsi come gli stessi risultino assorbiti dalla circostanza che tali carte, alla luce di quanto sopra esposto, non sono comunque utilizzabili in giudizio.
3.6 Procedendo nell'esame del gravame, sempre per ragioni di ordine logico, va quindi esaminato il secondo motivo d'appello, mediante il quale l'avv. si duole della Pt_1
mancata valutazione complessiva delle prove precostituite (rappresentate dalle constatazioni amichevoli, dai pagamenti a titolo di RC per i medesimi sinistri, dai documenti medici dimessi, dalle relazioni mediche legali del CTP dr. e del Per_1
comportamento processuale ed extra processuale della controparte, erroneamente pagina 17 di 30 ritenuti non fidefacenti delle lesioni riscontrate dai sanitari e tali da non consentire di ritenere adempiuto l'onere probatorio ex art. 2697 cc di individuare e di dimostrare i fatti materiali e il nesso di causalità.
Il motivo è infondato.
Ed invero, a fronte dello specifico esame da parte del Tribunale di Verona della documentazione prodotta in relazione a ciascun sinistro (esclusa quella inammissibile di cui ai doc. dal n. 40 al n. 50), compiuta in maniera certosina nelle pag. da 4 a 7 della pronuncia, con specifica individuazione delle ragioni per le quali ciascuno degli atti assunti a sostegno della tesi sostenuta dall'attore non risultava in realtà dirimente, tanto con riferimento alla idoneità degli stessi a dimostrare il verificarsi del sinistro quanto con riguardo alla loro adeguatezza a dimostrare la susseguente esistenza di lesioni causalmente ricollegabili ai predetti eventi asseritamente dannosi, essendosi analiticamente esaminata la valenza o meno ad assurgere a piena prova dei fatti in essi rappresentati:
- dei verbali di pronto soccorso,
- dei successivi certificati medici rilasciati dai medici di base,
- delle perizie e delle relazioni di parte,
l'odierno appellante si è limitato a ribadire il contenuto dei menzionati atti senza svolgere una compiuta critica delle singole ragioni poste a base delle valutazioni del giudice di prime cure, in violazione del principio secondo cui l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza appellata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte pagina 18 di 30 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Ragioni, le quali, si presentano, d'altronde, ampiamente condivisibili ove si consideri:
- che a dimostrare l'esistenza di un infortunio indennizzabile ai sensi di polizza non basta certo la produzione di un certificato di pronto soccorso, ove si consideri che lo stesso presenta efficacia probatoria privilegiata, in quanto redatto da un pubblico ufficiale, limitatamente ai fatti che lo stesso attesti avvenuti alla sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca verità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti (Cass. 13.6.25 n. 15805), sicché resta di fatto indimostrato quanto dichiarato dal danneggiato ai sanitari in relazione alle modalità di verificazione dell'evento che avrebbe provocato le lesioni poi riscontrate presso l'ospedale,
- che a comprovare la riconducibilità delle lesioni ad un evento del tipo di quelli coperti dalla copertura assicurativa non valgono nemmeno, per le medesime considerazioni, i certificati successivamente rilasciati dal medico di base del paziente, quand'anche in essi si faccia riferimento al tipo di sinistro che le avrebbe provocate, essendo indimostrato che il sanitario fosse a conoscenza dei fatti storici in oggetto (i quali invece gli sono generalmente riferiti dal suo assistito) e dovendosi quindi ritenere che egli possa quindi unicamente certificare la gravità delle condizioni cliniche riscontrate di persona,
- che, del pari, non assurgono a valore di prova le perizie stragiudiziali di parte,
nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato poiché, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto pagina 19 di 30 mezzo di prova, lo stesso mantiene unicamente valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione di esso resta rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro,
non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass.
4.3.25 n. 5667 e 22.4.09 n.
9551).
Ciò che, nella fattispecie, è tanto più vero ove si consideri che l'appellante agisce per ottenere l'indennizzo di sei colpi di frusta, pretendendo peraltro di eseguire in ogni occasione il relativo conteggio sulla base dell'intera misura percentuale dell'invalidità
permanente attribuita al singolo sinistro, senza tenere conto del fatto che identica percentuale di invalidità era già stata riscontrata all'esito del precedente sinistro così, di fatto, richiedendosi sempre la plurima ed ingiustificata liquidazione della medesima invalidità del 2% - 3% già conseguita all'esito del primo sinistro mentre, semmai, si sarebbe potuto al più richiedere l'eventuale differenziale in aumento che fosse conseguito al verificarsi del nuovo infortunio.
Il che porta poi a postulare che, di ogni singolo infortunio, debba allora essere fornita l'esatta dimostrazione giacché, in caso contrario, non vi sarebbe certezza che i più
recenti certificati, addotti a prova dell'esistenza di un nuovo sinistro, si riferiscano effettivamente a quest'ultimo e non testimonino, viceversa, il solo esito di quelli precedenti.
Né a diverse conclusioni può giungersi facendo riferimento:
- alla constatazione amichevole di incidente del 12.10.03, trattandosi di uno dei documenti di cui è stata riscontrata l'inutilizzabilità per quanto osservato nel pagina 20 di 30 paragrafo 3.4,
- alla condotta asseritamente confessoria mantenuta dalla compagnia assicurativa, sia poiché la stessa risulterebbe in parte dimostrata da una serie di documenti di cui è
stata già affermata l'inutilizzabilità nel paragrafo appena citato, sia poiché, con riguardo al doc. 39), si tratta comunque di una mera proposta di liquidazione, tra l'altro accettata dall'avv. solo a titolo di acconto sul maggior dovuto, che Pt_1
non vale di per sé a costituire riconoscimento della fondatezza delle pretese avanzate dall'appellante in questa sede, testimoniando al contrario la volontà della compagnia di ritenere il relativo versamento siccome definitorio di ogni ragione vantata dal danneggiato (precisandosi nell'atto: “In via di transazione di ogni
conseguenza, anche futura, dell'evento ricordato rilascia la presente finale,
liberativa quietanza pieno saldo, dichiarando di nulla più dover avere a qualsiasi
titolo”).
3.7 Con il primo motivo d'appello, invece, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha denegato l'ammissione di una CTU medico-legale per mancato assolvimento dell'onere probatorio, lamentando non essersi tenuto conto del fatto che egli aveva debitamente prodotto i certificati medici attestanti gli esiti dei vari sinistri nonché le relazioni di parte predisposte dal dr. Per_1
Il motivo è infondato.
Ed invero, una volta osservato sub paragrafo 3.6 che l'originario attore non è stato in grado di dimostrare né l'effettiva esistenza degli infortuni denunciati di natura violenta e fortuita, né il verificarsi di distinte lesioni riportate in ciascuno di esso, nessun motivo pagina 21 di 30 vi era di dare corso a tale mezzo istruttorio, essendo pacifico che, secondo la Suprema
Corte, “la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare
le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per
giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo
scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a
quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio,
avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella
soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto
precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di
esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in
causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie
allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca
di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass.
7.9.23 n. 26048).
3.8 Con la terza ragione di doglianza, poi, l'avv. si duole delle errate statuizioni Pt_1
secondo cui:
- la somma di € 1.500,00, ricevuta da in relazione al Controparte_1
sinistro del 12.10.03, sarebbe stata del tutto satisfattiva di ogni sua pretesa,
- per ciascuno degli altri cinque sinistri egli avrebbe richiesto la sola somma di €
1.370,00,
osservando, a contrario:
- che la stessa compagnia avrebbe riconosciuto la natura di acconto del predetto versamento di € 1.500,00,
pagina 22 di 30 - che per i sei sinistri in questione egli aveva richiesto con l'atto di citazione somme che superavano l'importo di € 129.000,00 per invalidità permanenti complessivamente calcolate del 21%.
Tale motivo è sostanzialmente assorbito da quelli precedenti poiché, una volta accertato che l'appellante non ha fornito alcuna prova certa dei fatti allegati a sostegno delle proprie pretese, nemmeno appare rilevante valutare l'effettivo ammontare delle somme richieste in relazione ai vari sinistri – questione questa comunque già affrontata e risolta sub paragrafo 3.6 – ove si chiariva che la somma di € 1.500,00 era stata proposta dall'assicurazione a definitiva tacitazione di ogni pretesa avanzata dall'avv. . Pt_1
3.9 Con il quinto motivo d'appello viene, poi, contestata l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui sarebbe stato suo onere di proporre istanza di verificazione ex artt. 214 e 216 cpc del documento attoreo n. 1), tempestivamente disconosciuto dalla convenuta, e che in difetto di tale verificazione l'atto non risultava utilizzabile,
osservandosi che le aggiunte e le modifiche al documento non risultavano apportate da lui bensì da un agente di Controparte_1
Il motivo è infondato.
Ed invero, una volta che la controparte abbia disconosciuto la conformità all'originale della copia di un documento prodotto in causa, è onere di colui che intende avvalersene,
a mente di quanto previsto dal primo comma dell'art. 216 cpc, di chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione, e ciò a prescindere dal soggetto al quale sia eventualmente imputabile l'alterazione della scrittura, poiché, per il legislatore, è
pagina 23 di 30 proprio il procedimento di verificazione la sede deputata a determinare l'autenticità o meno del documento. In assenza del quale esso resta inutilizzabile.
Sotto un secondo profilo, inoltre, il motivo è anche da ritenersi assorbito dal momento che, una volta escluso il ricorrere dei presupposti per dare accoglimento nel merito alle pretese vantate dall'appellante, nemmeno rileva quale fosse l'ammontare del capitale assicurato.
3.10 Con il sesto motivo di contestazione l'originario attore lamenta quindi l'errata liquidazione delle spese di lite determinata individuando quale valore della controversia quello dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 anziché quello da € 1.100,01 a €
5.200,00, e ciò anche poiché la sentenza di primo grado avrebbe accertato la natura pienamente satisfattiva del versamento dell'acconto di € 1.500,00 da parte della convenuta, con susseguente parziale accoglimento della sua domanda per tale importo.
La censura è infondata.
La domanda è stata introdotta dal legale per l'importo di € 129.976,32 e solo in corso di causa è stata poi, volta per volta, ridotta sino a giungere all'importo di € 8.572,25, ciò
che peraltro non comporta doversi tenere conto, ai fini della liquidazione delle spese, di tale ultimo valore, dal momento che la controparte, sin dall'inizio, è stata costretta a difendersi in relazione ad una pretesa di importo assai maggiore, solo in seguito diminuito una volta che l'attore si è presumibilmente reso conto della infondatezza delle proprie iniziali richieste.
Né, d'altro canto, rileva – al fine di modificare il valore della domanda ovvero,
addirittura, per affermare l'intervenuto accoglimento di una parte della domanda – il pagina 24 di 30 fatto che il giudice di primo grado abbia accertato la natura satisfattiva del versamento dell'importo di € 1.500,00 da parte della compagnia, essendo evidente:
- da un lato, che non è l'ammontare di una somma ricevuta in acconto o a totale tacitazione di una delle varie pretese svolte in causa a determinare il valore della domanda, il quale va individuato alla luce del petitum precisato nelle conclusioni dell'atto introduttivo,
- d'altro lato, che la domanda si riferiva alle somme ulteriormente ancora dovute dalla compagnia, detratto quanto già ricevuto dalla medesima, sicché non può in alcun modo disquisirsi di un qualsiasi accoglimento delle pretese avanzate dall'appellante.
3.11 Con la settima ragione di gravame l'appellante censura, infine, la condanna per responsabilità aggravata ex artt. 88 e 96 cpc, stante l'errata interpretazione del contegno processuale delle parti e l'inesistenza di un qualsiasi danno patito dalla controparte,
tanto più a fronte della diminuzione della pretesa risarcitoria da € 129.976,32 a soli €
12.910,00 da lui in corso di causa, mentre nessuna prova vi sarebbe del fatto Parte_2
che egli avrebbe travisato le allegazioni del legale di controparte, ingiustamente accusandolo di porre in essere comportamenti sleali, calunniosi e passibili di rapporto all'autorità disciplinare.
Il motivo è infondato.
Come ben noto, l'art. 96 cpc – il quale disciplina l'istituto della responsabilità aggravata
– ben chiarisce che la condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria può essere disposta lì dove la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in merito ha, a sua volta,
pagina 25 di 30 precisato la indefettibilità di siffatto presupposto anche in relazione alla previsione di cui al terzo comma della predetta norma, introdotto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, non solo in ragione del fatto che la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è di per sé solo condotta rimproverabile, trattandosi di facoltà espressamente prevista dall'ordinamento in favore di tutti i soggetti, quale mezzo di tutela dei propri diritti (Cass. 30.12.14 n. 27534 e 30.11.12 n. 21570).
Ciò posto in diritto, si osserva quindi come nella fattispecie ricorrano in effetti i presupposti per pronunciare la condanna dell'odierno appellante al risarcimento dei danni da lite temeraria, dovendosi osservare come l'attore non abbia in alcun modo vagliato il fondamento della propria pretesa prima di dare inizio alla presente vertenza, che ben avrebbe potuto essere evitata con l'utilizzo di un minimo di diligenza, il che risulta dimostrato già dal fatto che, senza alcuna specifica o chiarita ragione, il legale diminuiva le proprie pretese in corso di causa dagli iniziali € 129.976,32 ai finali €
8.572,25, i quali pure sono poi risultati non dovuti all'esito dell'esame di una documentazione probatoria evidentemente incompleta ed inidonea a dimostrare alcunché. Ciò che non sarebbe certo dovuto sfuggire ad un professionista della materia.
Né va sottovalutato il fatto, rilevante ai sensi dell'art. 88 cpc, di aver più volte e reiteratamente accusato il collega avversario di calunnia, slealtà, falsità nell'ambito della prima memoria istruttoria, sol perché la controparte si era azzardata a disconoscere la conformità all'originale della polizza, ad eccepire l'inammissibilità della domanda per frazionamento del credito ed a contestare la rilevanza probatoria delle consulenze di parte ex adverso prodotte.
Laddove, poi, la quantificazione della condanna risulta equamente limitata ad un quarto pagina 26 di 30 del valore complessivo delle spese di lite, in piena ottemperanza a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, non fissando in proposito il terzo comma dell'art. 96 cpc, aggiunto dalla legge 18.6.09 n. 69, alcun limite quantitativo, né minimo né massimo, la determinazione giudiziale, che deve unicamente osservare il criterio equitativo, ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. 30.11.12 n. 21570, che nella specie aveva ritenuto congrua una liquidazione operata nel triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
4. Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass.
30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00, giacché l'avv. nell'atto di citazione in appello ha Pt_1
chiesto la condanna della controparte al pagamento delle “somme tutte di spettanza dello stesso, indicativamente ma non riduttivamente quantificate come in premesse pagina 27 di 30 (riportate a pag 11 e 12 del presente atto d'appello)”, ove sono di fatte riportate la prima e la seconda pagina dell'atto introduttivo del primo grado, contenenti l'indicazione di quanto richiesto in relazione a ciascun sinistro per un totale di €
129.976,32,
- della non particolare complessità delle questioni trattate,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 4.997,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 1.489,00
Fase introduttiva II^ grado € 956,00
Fase decisionale II^ grado € 2.552,00
Totale € 4.997,00
Con la precisazione che, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della
Suprema Corte, non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria,
giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
pagina 28 di 30 - il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14
n. 55, ciò che non risulta avvenuto nella fattispecie.
Mentre ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, va ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
- ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n.
pagina 29 di 30 19/2024, pubblicata in data 3.1.24;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 4.997,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 30 di 30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7299 del 19 marzo 2025, abbia avuto modo di chiarire:
- che se è pur vero che i diritti di credito i quali, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 247/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante - elettivamente difeso e domiciliato in proprio in PESCANTINA, VIA A. VEZZA n. 1, contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
pagina 1 di 30 elettivamente domiciliata in VERONA, VIA PALLONE n. 20, con il patrocinio dell'avv. TODESCHINI PAOLO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 19/2024, pubblicata in data
3.1.24.
Conclusioni dell'appellante: in riforma della sentenza n. 19/2024 del Tribunale di Verona dep. 3.1.2024, notificata dalla controparte e ricevuta a mezzo pec il 17.1.2024, non accettatosi il contradditorio sulle avverse conclusioni 10.7.2025, contrariis reiectis (sia nel merito - come da note scritte 29.5.2024 per l'appellante - che nel rito anche in punto di pretesa carenza di attestazione di conformità dell'atto d'appello e della sentenza impugnata):
− (come da atto di citazione di prime cure 4.1.2021) : previo accertamento che per gli infortunii “de quibus”, è tenuta contrattualmente, in virtù di contratto di Controparte_1
assicurazione stipulato con l'agenzia di US VR, a corrispondere al ricorrente gli emolumenti e/o gli indennizzi e/o i rimborsi di cui in premessa - condannarsi
[...]
quale attuale legittimata passiva, in persona del legale rappresentante pt, a CP_1
corrispondere all'attore le somme tutte di spettanza dello stesso, Parte_1
indicativamente ma non riduttivamente quantificate come in premesse (riportate a pag
11 e 12 del presente atto d'appello), per invalidità permanente e/o per indennizzi e/o per emolumenti e/o per ogni causale contrattualmente prevista, con interessi legali, rivalutazione monetaria, maggior danno a far data dal sinistro.
− In via istruttoria: disporsi CTU medica-legale al fine di determinare la percentuale di invalidità permanente, itt, itp, subite dall'appellante in occasione degli infortunii de quibus ( 12.10.2003, 31.3.2004, 18.12.2007, 14.1.2009, 23.12.2009, 17.11.2014 e di pagina 2 di 30 quant'altro contrattualmente rilevante ai termini di polizza come da doc. originario attoreo n. 60, come da proprie note d'udienza 29.5.2024) con riserva comunque di ogni diritto e di ogni mezzo istruttorio.
− Spese e competenze di lite, anche del grado di appello, interamente rifuse.
− Sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege.
Conclusioni della appellata:
Ci si rimette alla Corte quanto alla mancanza di attestazione di conformità nella relazione di notifica a mezzo pec dell'atto di appello e nella sentenza di primo grado depositata.
In via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello contenendo lo stesso una domanda nuova (art. 345 cpc), confermandosi in toto la sentenza impugnata.
1. In via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione delle disposizioni dell'art. 342 cpc, confermandosi in toto la sentenza impugnata.
2. Nel merito: respingersi l'appello (motivi da 1 a 7) perché manifestamente infondato e comunque infondato, confermandosi la decisione di I grado, eventualmente anche attraverso l'accoglimento delle nostre tesi difensive di I grado, che si richiamano espressamente, ulteriori rispetto alla motivazione del
Tribunale e cioè, eventualmente, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
1a. In via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta in relazione ai sinistri del 12.10.03, 31.03.04 e 18.12.07 per abuso del diritto/del processo.
2a. In via preliminare: dichiararsi l'intervenuta estinzione per prescrizione dell'eventuale diritto all'indennizzo relativo ai sinistri 12.10.2003 e 31.03.2004.
pagina 3 di 30 3a. Inoltre, in relazione a tutti i sinistri, respingersi integralmente le domande dell'attore:
3a.
2. per avvenuto storno della polizza n. 0231684059 (sinistri 23.12.09 e
17.11.14); per tutti i sinistri:
3a.
1.per inesistenza dell'invalidità permanente secondo la descrizione indicata nel contratto assicurativo;
3a.2 per non essere provati il reale accadimento dei sinistri, le lesioni e il nesso causale con le lesioni.
3a.3 in relazione agli indennizzi relativi ai sinistri successivi al primo, per inesistenza di ulteriori conseguenze dannose;
3a.4 per mancanza di prova delle conseguenze medico legali delle presunte lesioni;
3a.5 per erroneità dei conteggi;
3a.6 tenersi conto del divieto di cumulo tra risarcimento del danno e indennizzo assicurativo e statuirsi di conseguenza;
4a. In ogni caso: tenersi conto dell'avvenuto pagamento di euro 1.500,00 in data 21.5.09 per il sinistro 12.10.03 e di tutti i limiti e le condizioni della polizza, dei relativi allegati e delle condizioni generali di assicurazione.
3. Competenze e spese del giudizio di appello rifuse, con rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Verona, l'avv. , Parte_1
premettendo:
pagina 4 di 30 - di essere beneficiario nei confronti di di un'assicurazione Controparte_1
contro gli infortuni di cui alla polizza n. 0231684059, con decorrenza dal 3.3.03 al
24.1.13 per un massimale di € 450.000,
- che la polizza era stata poi rinnovata nel 2011 con durata decennale,
- di aver sempre dato corso ad idonei atti interruttivi della prescrizione con lettere inviate con cadenza annuale nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2020, in forza delle quali richiedeva alla compagnia il pagamento degli emolumenti e delle indennità di polizza relativi ai sinistri verificatisi nel corso degli anni,
- che tali richieste non avevano mai avuto esito ad eccezione della ricezione di un acconto di € 1.500,00 inviato in relazione al sinistro del 12.10.03,
- che sulla scorta delle illustrate premesse egli vantava pertanto il diritto alla liquidazione dei sinistri rispettivamente avvenuti in data 12.10.03, 31.3.04,
18.12.07, 14.1.09, 23.12.09 e 17.11.14, ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo che la stessa venisse condannata al pagamento degli emolumenti e/o indennizzi e/o rimborsi dovuti con riferimento ai menzionati infortuni in virtù del contratto di assicurazione stipulato con l'agenzia di US (VR), per un importo complessivo di € 129.976,32, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria ed al maggior danno a far data da ciascun sinistro e sino al saldo effettivo.
Costituitasi in giudizio, la convenuta:
- ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione ex adverso proposta per abuso del processo in relazione ai sinistri del 12.10.03, 31.3.04 e 18.12.07 avendo il già precedentemente agito in giudizio presso il medesimo Tribunale di Pt_1
Verona, nell'ambito della causa rubricata sub n. R.G. 9541/2018, con riferimento a pagina 5 di 30 due sinistri avvenuti rispettivamente il 21.3.03 e il 22.3.03, nel quale ambito avrebbero dovuto pertanto essere formulate le richieste di indennizzo con riferimento anche ai sinistri avvenuti tra il 2003 ed il 2007,
- ha rilevato l'intervenuta estinzione del diritto all'indennizzo assicurativo in relazione ai sinistri del 12.10.03 e del 31.3.04 per prescrizione annuale, in mancanza di tempestivi atti interruttivi della stessa, ai sensi del secondo comma dell'art. 2952 cc, nella formulazione all'epoca vigente,
- ha contestato, nel merito, le pretese attoree chiedendone il rigetto per infondatezza dal momento che l'attore non risultava avere assolto al proprio onere probatorio in ordine alla dinamica degli infortuni, alle lesioni lamentate ed al nesso causale tra i primi e le seconde,
- ha negato la sussistenza nella fattispecie di ipotesi di invalidità permanente siccome definita nel contratto assicurativo,
- ha disconosciuto la copia della polizza prodotta dall'attore in quanto recante la modifica del capitale assicurato per invalidità permanente da € 360.000,00 ad €
450.000,00, effettuata tramite correzione manuale,
- ha osservato che, ad ogni modo, la polizza azionata era stata stornata ancora in data
23.6.09 sicché nessuna garanzia poteva essere invocata dall'attore in merito ai sinistri del 23.12.09 e del 17.11.14.
Procedutosi alla trattazione scritta del giudizio e non ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata quindi decisa con la sentenza impugnata, in forza della quale il giudice di primo grado:
- ritenuto di dover fare applicazione del principio della ragione più liquida,
- osservato quindi doversi prendere quale riferimento il capitale assicurato, non pagina 6 di 30 modificato, di € 360.000,00, come risultante dal doc. 3) prodotto da parte convenuta, stante il tempestivo disconoscimento della copia dell'atto prodotta dall'avv. Pt_1
e la mancata proposizione di istanza di verificazione da parte di quest'ultimo,
- ricordato, altresì, con riferimento alla ripartizione degli oneri probatori, spettare all'assicurato la dimostrazione del verificarsi del fatto avverso previsto nella polizza,
- riscontrato non potersi tenere conto di tutta una serie di documenti prodotti dall'attore ma in alcun modo richiamati a sostegno delle allegazioni cui avrebbero dovuto riferirsi,
- esaminati quindi tutti i singoli sinistri, notando come in riferimento a ciascuno di essi non risultasse comprovata o l'esistenza del fatto lesivo ovvero delle lesioni riportate all'esito dello stesso, essendo prodotti atti generici o perizie di parte le cui risultanze non risultavano confermate aliunde o, ancora, attestazioni di pubblici ufficiali facenti, peraltro, fede delle sole dichiarazioni rese in loro presenza e non anche del contenuto delle medesime affermazioni,
- opinato, d'altro canto, non potersi ricorrere all'esperimento di CTU al fine di colmare le lacune probatorie in cui era incorso l'attore,
- ritenuto, infine, satisfattivo l'importo di € 1.500,00 riconosciuto dall'assicurazione in relazione al sinistro del 12.10.03, ha rigettato le pretese attoree, condannando l'avv. alla refusione delle spese di Pt_1
lite nonché al pagamento dell'importo di € 2.817,00 a titolo di risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 cpc.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando pagina 7 di 30 sette motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità
dell'impugnazione ai sensi dell'art. 345 cpc, dal momento che risultava formulata in causa una domanda nuova e diversa rispetto a quella precisata nelle conclusioni finali del primo grado, nonché ex art. 342 cpc stante la mancanza di chiarezza, di sinteticità e di specificità dei motivi di gravame ed ex art. 348 bis cpc per manifesta infondatezza delle avanzate ragioni di doglianza, sollevando altresì eccezione di inammissibilità
dell'azione per abuso del diritto da frazionamento del credito.
Quanto al merito, invece, ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato, riproponendo tutte le difese già svolte in primo grado.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 5 novembre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità
del gravame per mancanza di chiarezza, di sinteticità e di specificità dei motivi di censura, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito,
con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con pagina 8 di 30 essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Sempre in via preliminare va, poi, disattesa l'eccezione di manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis cpc poiché, se anche taluni dei motivi di gravame non risultano a prima vista fondati, ciò nonostante, ve ne sono altri che necessitano di una più compiuta trattazione, come si verrà più oltre ad esporre, ciò che ha precluso la fissazione di udienza per la discussione orale della causa.
3.3 Quanto, invece, all'eccezione di nullità dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 345 cpc per l'asserita proposizione da parte dell'avv. in sede di appello di Pt_1
domande nuove rispetto a quelle precisate all'esito del giudizio di primo grado, la stessa risulta infondata.
Ed infatti, a differenza di quanto affermato dalla appellata – secondo la quale l'attore pagina 9 di 30 avrebbe formulato in appello una domanda diversa rispetto a quella esperita in primo grado – appare evidente come l'avv. , sia in primo sia in secondo grado, abbia Pt_1
agito espressamente al fine di ottenere gli indennizzi dovuti dall'assicurazione in relazione ad una serie di sinistri asseritamente accaduti tra il 2003 ed il 2014, e tale
causa petendi non è mai stata mutata nel corso di entrambi i giudizi.
Ciò che risulta emendato, ma non mutato, è unicamente il petitum, e solo dal punto di vista quantitativo, essendosi nel corso del giudizio avanti al Tribunale di Verona provveduto a limitare l'importo inizialmente richiesto, ciò che non è peraltro di per sé sufficiente ad affermare di essersi in presenza di una domanda nuova, come ben chiarito dalla Suprema Corte, la quale ha appunto avuto modo di precisare che la diminuzione della somma richiesta non comporta modifica né della causa petendi né del petitum
(Cass. 30.5.22 n. 17241).
Per doverosa chiarezza, comunque, ed anche al fine di delimitare esattamente l'oggetto del contendere in questa sede, si evidenzia come, in effetti, l'avv. : Pt_1
- abbia inizialmente notificato un atto di citazione per il pagamento delle “somme tutte di spettanza dello stesso, indicativamente ma non riduttivamente quantificate come in premesse”, ove era chiarito che il dovuto ammontava a complessivi €
129.976,32,
- non risulti aver formulato alcuna conclusione diversa nell'ambito della prima memoria istruttoria,
- abbia quindi proposto in via transattiva, con istanza del 7.1.22, di definire la vertenza mediante il pagamento in suo favore dell'importo di € 19.150,80, oltre spese di lite da liquidarsi in € 4.479,50 più contributo unificato,
pagina 10 di 30 - abbia poi precisato le conclusioni per l'udienza del 19.1.23 mediante memoria depositata il giorno precedente, nell'ambito della quale si chiedeva la condanna di controparte alla corresponsione delle “somme tutte di spettanza dello stesso, indicativamente ma non riduttivamente quantificate come in premesse all'atto di citazione 4.1.2021”,
- a verbale d'udienza del 19.1.23 abbia quindi richiamato il contenuto di tali note,
- nella comparsa conclusionale datata 20.3.23 abbia peraltro formulato nuova proposta transattiva per il minor importo di € 12.910,96, di cui € 8.572,25 a titolo di indennizzo (al netto dell'acconto di € 1.500,00 già ricevuto dalla compagnia) ed €
4.338,71 a titolo di spese legali e rimborso del contributo unificato,
- a seguito del mancato raggiungimento di un accordo, abbia quindi precisato ex novo le conclusioni all'udienza del 5.10.23 “come da foglio di PC già depositato telematicamente come modificate circa la somma richiesta come nella proposta transattiva della comparsa conclusionale del 20.03.2023”, e cioè riducendo la propria pretesa ad € 8.572,25 a titolo di indennizzo e ad € 4.338,71 a titolo di spese legali,
- nell'ambito della comparsa conclusionale datata 3.11.23 abbia infine modificato ulteriormente le conclusioni nel senso di richiedere la condanna di Controparte_1
alla corresponsione delle “somme (quantomeno pari a euro 12.910,96
[...]
comprensivi di interessi, competenze legali ed esborsi) tutte di spettanza dello stesso, indicativamente ma non riduttivamente derivanti dal 4/5% di IP come dal documento attoreo n. 39, sottoscritto da entrambe le parti”.
Dal che si evince come l'originaria domanda di pagamento dell'importo di € 129.976,32 sia stata drasticamente ridotta alla minor somma di € 8.572,25, poiché:
pagina 11 di 30 - se è vero che le proposte transattive rispettivamente formulate con l'istanza del
7.1.22 e nell'ambito della prima comparsa conclusionale del 20.3.23 non erano idonee a mutare il tenore della domanda, trattandosi di una mera ipotesi conciliativa, di per sé stessa non tale da comportare una qualsiasi rinuncia alla domanda svolta in giudizio e sostanzialmente confermata in virtù del tenore della memoria di precisazione delle conclusioni del 18.1.23 e di quanto dichiarato a verbale all'udienza del 19.1.23,
- è altrettanto innegabile che con la successiva precisazione delle conclusioni effettuata all'udienza del 5.10.23 l'avv. abbia inequivocabilmente ridotto Pt_1
l'ammontare della propria domanda alla “somma richiesta come nella proposta transattiva della comparsa conclusionale del 20.03.2023”, il che vale a dire all'importo capitale sopra indicato.
Né può ritenersi che siffatta volontà sia stata, infine, legittimamente mutata mediante la formulazione di conclusioni ulteriormente diverse contenute nella comparsa conclusionale del 3.11.23, dovendosi ricordare, in proposito, che il thema decidendum risulta definitivamente cristallizzato al momento della rimessione della causa in decisione, siccome ben chiarito da numerose pronunce della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare, in proposito:
- che la comparsa conclusionale assolve unicamente ad una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cass. 12.1.12 n. 315 e 14.3.06 n. 5478),
- che il secondo comma dell'art. 190 cpc, prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il pagina 12 di 30 compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria (Cass.
2.5.19 n. 11547 e 25.10.10
n. 21844).
Il che vale quindi ad escludere anche la possibilità di modificare nuovamente dal punto di vista quantitativo nell'ambito di tali comparse la domanda che era già stata espressamente ridotta in sede di precisazione delle conclusioni rispetto a quanto originariamente richiesto nell'atto introduttivo del giudizio.
Conseguendone, allora, che anche in questa sede di gravame la domanda avanzata dall'avv. non possa che essere esaminata in relazione al solo importo di cui Pt_1
sopra e non a quello indicato nell'atto di citazione d'appello.
3.4 Mentre, con riferimento, infine, alla dedotta inammissibilità dell'azione per abuso del diritto da frazionamento del credito, fondata sulla circostanza che l'avv. Pt_1
aveva già agito presso il Tribunale di Verona nei confronti di Controparte_1
sulla base della stessa polizza qui azionata, con ricorso ex art. 702 bis cpc datato
31.10.18, radicando la procedura n. 9451/18 R.G., poi transatta, per ottenere l'indennizzo relativo ad ulteriori sinistri accaduti in data 21.3.03 e 22.3.03, va innanzi tutto ricordato come la Suprema Corte, con recentissima pronuncia a Sezioni Unite n.
pagina 13 di 30 su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata va dichiarata improponibile, salvo il diritto alla sua riproposizione unitaria,
- ciò nonostante, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, primo comma, cpc, in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra comunque una condotta contraria ai doveri di lealtà e probità processuale.
Di tal che, risultando ormai definitivamente concluso l'altro procedimento a seguito di un accordo transattivo fra le parti, il quale di per sé preclude l'azionamento di una nuova domanda unitaria che riguardi anche i sinistri già conciliati, con effetto equiparabile a quello del giudicato, non ricorrono i presupposti per accogliere l'eccezione di inammissibilità, potendosi tenere conto della circostanza ai soli fini della liquidazione delle spese.
3.5 Venendo allora al merito delle questioni, si osserva come, con la quarta ragione di gravame, da esaminarsi per prima per evidenti ragioni logiche, in quanto destinata a pagina 14 di 30 determinare il perimetro delle prove costituite effettivamente utilizzabili ai fini della decisione della causa, l'avv. Pattaro lamenti:
- il mancato utilizzo da parte del Tribunale dei documenti dal n. 40) al n. 50) in quanto asseritamente non richiamati all'interno dello scritto a supporto delle allegazioni a cui dovrebbero riferirsi, oltre che in quanto non citati con il numero cardinale ma solamente elencati al termine della narrazione, e tanto pur in assenza di un qualsiasi rilievo in proposito da parte della convenuta,
- l'omessa valorizzazione degli stessi poiché comunque di affermata formazione unilaterale,
- l'affermazione secondo cui solo tali documenti sarebbero stati idonei a comprovare l'esistenza dei sinistri.
Il motivo è infondato.
Premesso che il giudice di prime cure non ha mai affermato di non poter utilizzare i documenti in quanto non citati con il numero cardinale bensì, diversamente, perché gli stessi risultavano “solamente elencati al termine della narrazione (p.6 atto di citazione)
e non richiamati all'interno dello scritto a supporto delle allegazioni a cui si
dovrebbero riferire” (cfr. pag. 4, righe 5 e 6 della sentenza) – ciò che toglie qualsiasi rilievo al terzo dei dedotti profili di erroneità della pronuncia – vale osservare come, in effetti, i giudici di legittimità ormai da tempo abbiano ben chiarito:
- che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto,
pagina 15 di 30 inammissibile, di demandare alla controparte e al giudice la individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo (Cass.
8.2.18 n. 3022 e
6.4.16 n. 6606),
- che risulta precluso al giudice, in forza del principio dettato dall'art. 112 cpc, di porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass. 27.11.18 n. 30607).
Principi, questi, poi ribaditi anche per la fase d'appello, in relazione alla quale è stato precisato:
- che la mera produzione di un documento, in tale grado, non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata (Cass. 29.1.19 n.
2461),
- che il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte)
illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto pagina 16 di 30 del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (Cass. Sez. Un. 16.2.23 n.
4835).
Con il che risulta evidente anche l'infondatezza del primo dei profili di censura sollevati con il presente motivo.
E del pari errata si dimostra l'affermazione secondo cui a tanto il giudice di primo grado non avrebbe potuto determinarsi in assenza di una specifica eccezione di parte convenuta, poiché nelle pronunce appena citate si fa appunto riferimento ad un potere-
dovere del giudice in proposito e, comunque, ad una preclusione per il medesimo di utilizzare i citati documenti, il che ben lascia intendere come trattasi di materia sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa, viceversa, ad una valutazione officiosa da parte del magistrato.
Mentre, per quanto attiene ai due ultimi profili di censura, rispettivamente attinenti alla omessa valorizzazione dei citati documenti sebbene asseritamente idonei a comprovare l'esistenza dei sinistri, deve notarsi come gli stessi risultino assorbiti dalla circostanza che tali carte, alla luce di quanto sopra esposto, non sono comunque utilizzabili in giudizio.
3.6 Procedendo nell'esame del gravame, sempre per ragioni di ordine logico, va quindi esaminato il secondo motivo d'appello, mediante il quale l'avv. si duole della Pt_1
mancata valutazione complessiva delle prove precostituite (rappresentate dalle constatazioni amichevoli, dai pagamenti a titolo di RC per i medesimi sinistri, dai documenti medici dimessi, dalle relazioni mediche legali del CTP dr. e del Per_1
comportamento processuale ed extra processuale della controparte, erroneamente pagina 17 di 30 ritenuti non fidefacenti delle lesioni riscontrate dai sanitari e tali da non consentire di ritenere adempiuto l'onere probatorio ex art. 2697 cc di individuare e di dimostrare i fatti materiali e il nesso di causalità.
Il motivo è infondato.
Ed invero, a fronte dello specifico esame da parte del Tribunale di Verona della documentazione prodotta in relazione a ciascun sinistro (esclusa quella inammissibile di cui ai doc. dal n. 40 al n. 50), compiuta in maniera certosina nelle pag. da 4 a 7 della pronuncia, con specifica individuazione delle ragioni per le quali ciascuno degli atti assunti a sostegno della tesi sostenuta dall'attore non risultava in realtà dirimente, tanto con riferimento alla idoneità degli stessi a dimostrare il verificarsi del sinistro quanto con riguardo alla loro adeguatezza a dimostrare la susseguente esistenza di lesioni causalmente ricollegabili ai predetti eventi asseritamente dannosi, essendosi analiticamente esaminata la valenza o meno ad assurgere a piena prova dei fatti in essi rappresentati:
- dei verbali di pronto soccorso,
- dei successivi certificati medici rilasciati dai medici di base,
- delle perizie e delle relazioni di parte,
l'odierno appellante si è limitato a ribadire il contenuto dei menzionati atti senza svolgere una compiuta critica delle singole ragioni poste a base delle valutazioni del giudice di prime cure, in violazione del principio secondo cui l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza appellata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte pagina 18 di 30 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Ragioni, le quali, si presentano, d'altronde, ampiamente condivisibili ove si consideri:
- che a dimostrare l'esistenza di un infortunio indennizzabile ai sensi di polizza non basta certo la produzione di un certificato di pronto soccorso, ove si consideri che lo stesso presenta efficacia probatoria privilegiata, in quanto redatto da un pubblico ufficiale, limitatamente ai fatti che lo stesso attesti avvenuti alla sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca verità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti (Cass. 13.6.25 n. 15805), sicché resta di fatto indimostrato quanto dichiarato dal danneggiato ai sanitari in relazione alle modalità di verificazione dell'evento che avrebbe provocato le lesioni poi riscontrate presso l'ospedale,
- che a comprovare la riconducibilità delle lesioni ad un evento del tipo di quelli coperti dalla copertura assicurativa non valgono nemmeno, per le medesime considerazioni, i certificati successivamente rilasciati dal medico di base del paziente, quand'anche in essi si faccia riferimento al tipo di sinistro che le avrebbe provocate, essendo indimostrato che il sanitario fosse a conoscenza dei fatti storici in oggetto (i quali invece gli sono generalmente riferiti dal suo assistito) e dovendosi quindi ritenere che egli possa quindi unicamente certificare la gravità delle condizioni cliniche riscontrate di persona,
- che, del pari, non assurgono a valore di prova le perizie stragiudiziali di parte,
nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato poiché, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto pagina 19 di 30 mezzo di prova, lo stesso mantiene unicamente valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione di esso resta rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro,
non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass.
4.3.25 n. 5667 e 22.4.09 n.
9551).
Ciò che, nella fattispecie, è tanto più vero ove si consideri che l'appellante agisce per ottenere l'indennizzo di sei colpi di frusta, pretendendo peraltro di eseguire in ogni occasione il relativo conteggio sulla base dell'intera misura percentuale dell'invalidità
permanente attribuita al singolo sinistro, senza tenere conto del fatto che identica percentuale di invalidità era già stata riscontrata all'esito del precedente sinistro così, di fatto, richiedendosi sempre la plurima ed ingiustificata liquidazione della medesima invalidità del 2% - 3% già conseguita all'esito del primo sinistro mentre, semmai, si sarebbe potuto al più richiedere l'eventuale differenziale in aumento che fosse conseguito al verificarsi del nuovo infortunio.
Il che porta poi a postulare che, di ogni singolo infortunio, debba allora essere fornita l'esatta dimostrazione giacché, in caso contrario, non vi sarebbe certezza che i più
recenti certificati, addotti a prova dell'esistenza di un nuovo sinistro, si riferiscano effettivamente a quest'ultimo e non testimonino, viceversa, il solo esito di quelli precedenti.
Né a diverse conclusioni può giungersi facendo riferimento:
- alla constatazione amichevole di incidente del 12.10.03, trattandosi di uno dei documenti di cui è stata riscontrata l'inutilizzabilità per quanto osservato nel pagina 20 di 30 paragrafo 3.4,
- alla condotta asseritamente confessoria mantenuta dalla compagnia assicurativa, sia poiché la stessa risulterebbe in parte dimostrata da una serie di documenti di cui è
stata già affermata l'inutilizzabilità nel paragrafo appena citato, sia poiché, con riguardo al doc. 39), si tratta comunque di una mera proposta di liquidazione, tra l'altro accettata dall'avv. solo a titolo di acconto sul maggior dovuto, che Pt_1
non vale di per sé a costituire riconoscimento della fondatezza delle pretese avanzate dall'appellante in questa sede, testimoniando al contrario la volontà della compagnia di ritenere il relativo versamento siccome definitorio di ogni ragione vantata dal danneggiato (precisandosi nell'atto: “In via di transazione di ogni
conseguenza, anche futura, dell'evento ricordato rilascia la presente finale,
liberativa quietanza pieno saldo, dichiarando di nulla più dover avere a qualsiasi
titolo”).
3.7 Con il primo motivo d'appello, invece, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha denegato l'ammissione di una CTU medico-legale per mancato assolvimento dell'onere probatorio, lamentando non essersi tenuto conto del fatto che egli aveva debitamente prodotto i certificati medici attestanti gli esiti dei vari sinistri nonché le relazioni di parte predisposte dal dr. Per_1
Il motivo è infondato.
Ed invero, una volta osservato sub paragrafo 3.6 che l'originario attore non è stato in grado di dimostrare né l'effettiva esistenza degli infortuni denunciati di natura violenta e fortuita, né il verificarsi di distinte lesioni riportate in ciascuno di esso, nessun motivo pagina 21 di 30 vi era di dare corso a tale mezzo istruttorio, essendo pacifico che, secondo la Suprema
Corte, “la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare
le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per
giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo
scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a
quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio,
avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella
soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto
precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di
esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in
causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie
allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca
di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass.
7.9.23 n. 26048).
3.8 Con la terza ragione di doglianza, poi, l'avv. si duole delle errate statuizioni Pt_1
secondo cui:
- la somma di € 1.500,00, ricevuta da in relazione al Controparte_1
sinistro del 12.10.03, sarebbe stata del tutto satisfattiva di ogni sua pretesa,
- per ciascuno degli altri cinque sinistri egli avrebbe richiesto la sola somma di €
1.370,00,
osservando, a contrario:
- che la stessa compagnia avrebbe riconosciuto la natura di acconto del predetto versamento di € 1.500,00,
pagina 22 di 30 - che per i sei sinistri in questione egli aveva richiesto con l'atto di citazione somme che superavano l'importo di € 129.000,00 per invalidità permanenti complessivamente calcolate del 21%.
Tale motivo è sostanzialmente assorbito da quelli precedenti poiché, una volta accertato che l'appellante non ha fornito alcuna prova certa dei fatti allegati a sostegno delle proprie pretese, nemmeno appare rilevante valutare l'effettivo ammontare delle somme richieste in relazione ai vari sinistri – questione questa comunque già affrontata e risolta sub paragrafo 3.6 – ove si chiariva che la somma di € 1.500,00 era stata proposta dall'assicurazione a definitiva tacitazione di ogni pretesa avanzata dall'avv. . Pt_1
3.9 Con il quinto motivo d'appello viene, poi, contestata l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui sarebbe stato suo onere di proporre istanza di verificazione ex artt. 214 e 216 cpc del documento attoreo n. 1), tempestivamente disconosciuto dalla convenuta, e che in difetto di tale verificazione l'atto non risultava utilizzabile,
osservandosi che le aggiunte e le modifiche al documento non risultavano apportate da lui bensì da un agente di Controparte_1
Il motivo è infondato.
Ed invero, una volta che la controparte abbia disconosciuto la conformità all'originale della copia di un documento prodotto in causa, è onere di colui che intende avvalersene,
a mente di quanto previsto dal primo comma dell'art. 216 cpc, di chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione, e ciò a prescindere dal soggetto al quale sia eventualmente imputabile l'alterazione della scrittura, poiché, per il legislatore, è
pagina 23 di 30 proprio il procedimento di verificazione la sede deputata a determinare l'autenticità o meno del documento. In assenza del quale esso resta inutilizzabile.
Sotto un secondo profilo, inoltre, il motivo è anche da ritenersi assorbito dal momento che, una volta escluso il ricorrere dei presupposti per dare accoglimento nel merito alle pretese vantate dall'appellante, nemmeno rileva quale fosse l'ammontare del capitale assicurato.
3.10 Con il sesto motivo di contestazione l'originario attore lamenta quindi l'errata liquidazione delle spese di lite determinata individuando quale valore della controversia quello dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 anziché quello da € 1.100,01 a €
5.200,00, e ciò anche poiché la sentenza di primo grado avrebbe accertato la natura pienamente satisfattiva del versamento dell'acconto di € 1.500,00 da parte della convenuta, con susseguente parziale accoglimento della sua domanda per tale importo.
La censura è infondata.
La domanda è stata introdotta dal legale per l'importo di € 129.976,32 e solo in corso di causa è stata poi, volta per volta, ridotta sino a giungere all'importo di € 8.572,25, ciò
che peraltro non comporta doversi tenere conto, ai fini della liquidazione delle spese, di tale ultimo valore, dal momento che la controparte, sin dall'inizio, è stata costretta a difendersi in relazione ad una pretesa di importo assai maggiore, solo in seguito diminuito una volta che l'attore si è presumibilmente reso conto della infondatezza delle proprie iniziali richieste.
Né, d'altro canto, rileva – al fine di modificare il valore della domanda ovvero,
addirittura, per affermare l'intervenuto accoglimento di una parte della domanda – il pagina 24 di 30 fatto che il giudice di primo grado abbia accertato la natura satisfattiva del versamento dell'importo di € 1.500,00 da parte della compagnia, essendo evidente:
- da un lato, che non è l'ammontare di una somma ricevuta in acconto o a totale tacitazione di una delle varie pretese svolte in causa a determinare il valore della domanda, il quale va individuato alla luce del petitum precisato nelle conclusioni dell'atto introduttivo,
- d'altro lato, che la domanda si riferiva alle somme ulteriormente ancora dovute dalla compagnia, detratto quanto già ricevuto dalla medesima, sicché non può in alcun modo disquisirsi di un qualsiasi accoglimento delle pretese avanzate dall'appellante.
3.11 Con la settima ragione di gravame l'appellante censura, infine, la condanna per responsabilità aggravata ex artt. 88 e 96 cpc, stante l'errata interpretazione del contegno processuale delle parti e l'inesistenza di un qualsiasi danno patito dalla controparte,
tanto più a fronte della diminuzione della pretesa risarcitoria da € 129.976,32 a soli €
12.910,00 da lui in corso di causa, mentre nessuna prova vi sarebbe del fatto Parte_2
che egli avrebbe travisato le allegazioni del legale di controparte, ingiustamente accusandolo di porre in essere comportamenti sleali, calunniosi e passibili di rapporto all'autorità disciplinare.
Il motivo è infondato.
Come ben noto, l'art. 96 cpc – il quale disciplina l'istituto della responsabilità aggravata
– ben chiarisce che la condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria può essere disposta lì dove la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in merito ha, a sua volta,
pagina 25 di 30 precisato la indefettibilità di siffatto presupposto anche in relazione alla previsione di cui al terzo comma della predetta norma, introdotto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, non solo in ragione del fatto che la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è di per sé solo condotta rimproverabile, trattandosi di facoltà espressamente prevista dall'ordinamento in favore di tutti i soggetti, quale mezzo di tutela dei propri diritti (Cass. 30.12.14 n. 27534 e 30.11.12 n. 21570).
Ciò posto in diritto, si osserva quindi come nella fattispecie ricorrano in effetti i presupposti per pronunciare la condanna dell'odierno appellante al risarcimento dei danni da lite temeraria, dovendosi osservare come l'attore non abbia in alcun modo vagliato il fondamento della propria pretesa prima di dare inizio alla presente vertenza, che ben avrebbe potuto essere evitata con l'utilizzo di un minimo di diligenza, il che risulta dimostrato già dal fatto che, senza alcuna specifica o chiarita ragione, il legale diminuiva le proprie pretese in corso di causa dagli iniziali € 129.976,32 ai finali €
8.572,25, i quali pure sono poi risultati non dovuti all'esito dell'esame di una documentazione probatoria evidentemente incompleta ed inidonea a dimostrare alcunché. Ciò che non sarebbe certo dovuto sfuggire ad un professionista della materia.
Né va sottovalutato il fatto, rilevante ai sensi dell'art. 88 cpc, di aver più volte e reiteratamente accusato il collega avversario di calunnia, slealtà, falsità nell'ambito della prima memoria istruttoria, sol perché la controparte si era azzardata a disconoscere la conformità all'originale della polizza, ad eccepire l'inammissibilità della domanda per frazionamento del credito ed a contestare la rilevanza probatoria delle consulenze di parte ex adverso prodotte.
Laddove, poi, la quantificazione della condanna risulta equamente limitata ad un quarto pagina 26 di 30 del valore complessivo delle spese di lite, in piena ottemperanza a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, non fissando in proposito il terzo comma dell'art. 96 cpc, aggiunto dalla legge 18.6.09 n. 69, alcun limite quantitativo, né minimo né massimo, la determinazione giudiziale, che deve unicamente osservare il criterio equitativo, ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. 30.11.12 n. 21570, che nella specie aveva ritenuto congrua una liquidazione operata nel triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).
4. Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass.
30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00, giacché l'avv. nell'atto di citazione in appello ha Pt_1
chiesto la condanna della controparte al pagamento delle “somme tutte di spettanza dello stesso, indicativamente ma non riduttivamente quantificate come in premesse pagina 27 di 30 (riportate a pag 11 e 12 del presente atto d'appello)”, ove sono di fatte riportate la prima e la seconda pagina dell'atto introduttivo del primo grado, contenenti l'indicazione di quanto richiesto in relazione a ciascun sinistro per un totale di €
129.976,32,
- della non particolare complessità delle questioni trattate,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 4.997,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 1.489,00
Fase introduttiva II^ grado € 956,00
Fase decisionale II^ grado € 2.552,00
Totale € 4.997,00
Con la precisazione che, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della
Suprema Corte, non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria,
giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
pagina 28 di 30 - il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14
n. 55, ciò che non risulta avvenuto nella fattispecie.
Mentre ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, va ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
- ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n.
pagina 29 di 30 19/2024, pubblicata in data 3.1.24;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 4.997,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 30 di 30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7299 del 19 marzo 2025, abbia avuto modo di chiarire:
- che se è pur vero che i diritti di credito i quali, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o