CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/04/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
composta dai magistrati dr Massimo Escher Presidente rel. Est.
dr Concetta Pappalardo Consigliere
dr Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 128/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nato a [...] in data [...] (c.f. E_
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LEOTTA C.F._1
ROSARIO presso lo studio del quale in Catania via della Scogliera1 è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
MOSCHELLA CARMELO , presso lo studio del quale in Mascalucia via Carbonaro 34/L
1 è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 3.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata 25/03/2021 il Tribunale di Catania ha dichiarato il diritto di ad una quota della pensione di reversibilità del defunto Controparte_1 [...]
pari al 90% dell'importo complessivo ed il diritto del coniuge Persona_1
di vedersi attribuito il restante 10%. E_
Avverso la sentenza ha proposto appello opponendo, tra l'altro, E_
l'inesistenza e la nullità della notifica della citazione di primo difettando il presupposto per l'applicazione dell'art. 143 cpc ossia l'asserita irreperibilità di essa appallante all'indirizzo indicato nella relata.
Tale impugnazione è stata resistita da . Controparte_1
Con sentenza depositata il 25.01.2024, questa Corte in parziale accoglimento dell'appello ha rigettato il motivo d'appello inerente la nullità della notifica dell'atto di primo grado, rideterminando le quote: Geraci 70%; CP_1 E_
30%. Spese compensate.
Con il presente atto di citazione ha proposto impugnazione per E_ revocazione ai sensi dell'art. 395 n.1 comma 4 c.p.c e ciò per le ragioni di cui si dirà nella parte motiva.
Costituitasi, ha opposto l'inammissibilità del ricorso per Controparte_1
revocazione.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 3/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
impugna la sentenza 25.01.2024 di questa Corte d'appello E_
2 assumendo ricorrere l'ipotesi prevista dall'art. 395 co. 1 n 4 cpc. E ciò in quanto la Corte nella sentenza depositata, quanto al motivo d'appello relativo alla nullità della notifica per le false ed errate attestazioni dell'Ufficiale Giudiziario, afferma che la mancanza agli atti della querela di falso nei confronti dell'Ufficiale Giudiziario ha reso non contestabili le affermazioni del notificatore. A dire della Ingrasciotta tale affermazione è palesemente errata avendo essa provveduto a produrre la querela di falso al momento della iscrizione a ruolo della causa (da qui l'errore revocatorio).
Come esattamente opposto dalla la tesi, tuttavia, non coglie nel segno, in CP_1
quanto la parte assimila, errando, la querela di falso con la denunzia penale (questa sì depositata agli atti), laddove invece si tratta di due atti di portata e valore tutt'altro che identico: il giudizio civile di falso tende a dimostrare la totale, o parziale, non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione;
il procedimento penale di falso, oltre ad accertare la falsificazione, mira a identificare l'autore al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge. La querela di falso è un procedimento per contestare la veridicità del documento, la denuncia penale segnala un reato all'autorità giudiziaria.
Di ciò peraltro è avvertita la giurisprudenza della suprema corte. Si veda Cassazione civile sez. trib., 27/06/2024, n.17748, che, in altra materia, ma con ragionamento esportabile in questa sede, afferma: “Ai fini dell'applicazione della sospensione del processo tributario per pregiudizialità cd. esterna, la pretesa equiparazione o fungibilità tra l'istituto della querela di falso, disciplinato dagli artt. 221 e ss. C.P.C., e la denuncia - querela, proposta in sede penale, non è configurabile, giacché l'art. 39 D.Lgs. n.
546/1992 detta una univoca prescrizione normativa, che individua - ai fini della sospensione necessaria del processo tributario nel caso di assunta falsità di un documento - uno specifico strumento processuale e non altro. Infatti, nel processo tributario la presentazione di una denuncia - querela in ordine alla falsità della relata di notifica di una cartella di pagamento non è equiparabile, ai fini della sospensione del processo tributario per cd. pregiudizialità esterna, alla proposizione della querela di falso, alla quale soltanto l'univoca formulazione letterale dell'art. 39 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”.
Così stando le cose, manca in radice il presupposto per la revocazione ossia l'errore
3 di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
È appena il caso di precisare che l'ulteriore “errore” dedotto dalla ricorrente (si lamenta la mancata valorizzazione di “ copia degli atti acquisiti dalla procura nel processo penale conseguente la querela proposta”) non rientra certamente tra quelli emendabili con il presente mezzo di impugnazione. Del tutto inammissibili per le stesse ragioni sono altresì le doglianze avanzate dalla ricorrente (peraltro tardivamente) in sede di comparsa conclusionale laddove oppone potersi prescindere dalla querela di falso per inferire la nullità della notifica.
Le spese del grado seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame – revocazione della sentenza ex art. 395 cpc - proposto da avverso la sentenza n. E_
25.01.2024 di questa Corte d'appello. ogni contraria istanza ed eccezione disattese, dichiara inammissibile il mezzo di gravame proposto.
Condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di E_
, spese che liquida in euro 1259 per la fase di studio, euro 833 per la Controparte_1
fase introduttiva ed euro 2144 per la fase decisionale, oltre iva cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Corte, il 03/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
f.to Massimo Escher
4