Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 17/6/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1606/24 del Ruolo Generale del lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Guida, Parte_1 presso il cui studio in Pozzuoli in Piazza della Repubblica 103 ha eletto domicilio,
APPELLANTE
E
in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dagli Avv.ti Anna Sannino e Pasquale Verde dell'Avvocatura del Comune di Pozzuoli, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale alla Via Tito Livio n.4
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.6.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.7612/2023, pubblicata il 14/12/2023, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta a far dichiarare l'obbligo del di provvedere alla manutenzione e Controparte_1 pulizia dei DPI (Dispositivi di protezione individuali) fornitigli e conseguentemente a far accertare il suo diritto al risarcimento del danno da mancato lavaggio degli stessi, quantificato in euro 16.440,00, oltre accessori.
L'appellante si doleva della decisione perché il Tribunale aveva errato nell'apprezzamento delle allegazioni delle parti dalle quali
Ha chiesto, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento integrale della domanda di primo grado ed in subordine, accertato il suo diritto quanto meno per il periodo da giugno 2012 a dicembre 2013, la somma di euro 3.737,00 per i mesi in cui era addetto ai giardini (e per i quali il aveva CP_1 proceduto ad accordi di conciliazione) o in via più gradata di euro 380,00, con vittoria di spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, il chiedeva il Controparte_1 rigetto del gravame in quanto infondato per le ragioni espresse nella memoria difensiva.
All'esito dell'udienza, dopo il deposito delle note scritte delle parti, la Corte ha deciso la causa con le modalità ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto va rigettato per le ragioni che seguono.
L'appellante, in primo grado aveva allegato di essere dipendente a tempo indeterminato dal 19/5/89 del di essere Controparte_1 inquadrato con categoria A5, profilo professionale di operaio, assegnato al servizio N.U. – Ecologia con mansioni di addetto alla raccolta rifiuti;
di avere ricevuto in dotazione dal Comune sia divise estive che invernali (dotazione estiva composta dai seguenti indumenti: pantalone da lavoro A.V. -alta visibilità- ; t-shirt; gilet A.V.; guanti;
cappello; calzini;
guanti; scarpe antinfortunistiche;
dotazione invernale composta da: pantalone da lavoro A.V.; camicia a maniche lunghe;
felpa con zip;
giaccone A.V.; cappotta impermeabile;
berretto; calzini;
guanti; scarpe alte di sicurezza) e che tali indumenti erano finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi alla circolazione stradale ed al contatto con grandi quantità di sostanze pericolose ed insalubri, che erano confezionati in modo da fungere non solo come coperture o sostituzioni degli abiti personali dall'imbrattamento ma erano destinati soprattutto a preservare e a salvaguardare la salute dei lavoratori, esposti costantemente a vari rischi e dovevano, quindi, qualificarsi come D.P.I. ai sensi del D.lgs n. 626/1994; che il non aveva mai provveduto alla loro manutenzione mediante CP_1 lavaggio;
che il lavaggio era stato compiuto a spese dallo stesso lavoratore.
Il Tribunale ha rigettato la domanda per l'erroneità delle allegazioni circa le mansioni svolte ed il settore di adibizione, che non era quello della nettezza urbana, in relazione al quale il resistente aveva previsto l'utilizzo di DPI, posto che, come CP_1 si legge in sentenza, era emerso che il dal 2012 al 2013 era Pt_1 stato in servizio presso l'ufficio parchi e giardini oasi di Montenuovo, dal 2013 al 2019 presso il parcheggio multipiano e dal 2020 presso il mercato ortofrutticolo all'ingrosso, con mansioni di addetto alla pulizia, (cfr attestato di servizio). Il Tribunale ha evidenziato altresì che il Comune non aveva ritenuto di inserire negli ambienti di lavoro richiedenti l'utilizzo di DPI l'area mercatale e che la documentazione prodotta in corso di causa dall'attuale impugnante, quale elencata in sentenza, era inutilizzabile in quanto tardiva.
Tanto precisato circa le ragioni della statuizione di rigetto, possono essere esaminate le censure di parte appellante che non si confrontano affatto con le argomentazioni del Tribunale, in particolare quanto alle mansioni svolte nel decennio antecedente al ricorso di prime cure, depositato a giugno 2022.
Ed invero, posto che, come è pacifico in causa, l'impugnante non ha svolto mansioni di addetto alla nettezza urbana ma fino a tutto il 2019 è stato adibito prima presso l'ufficio parchi e giardini oasi di Montenuovo e poi presso il parcheggio multipiano, non può non rilevarsi come nessuna deduzione o censura investe il periodo suddetto che, pertanto, è sicuramente coperto da giudicato;
ciononostante si chiede l'integrale accoglimento della domanda come proposta in primo grado o in subordine relativamente al periodo 2012/13 (in virtù di conciliazioni intervenute tra il e altri CP_1 dipendenti addetti ai giardini, del tutto ininfluenti ai fini di causa).
Tutto l'appello si fonda, invece, sulla circostanza che le mansioni di pulizia svolte presso il mercato ortofrutticolo, mansioni queste espletate solo dal 2020, non fossero diverse da quelle effettuate dagli addetti alla nettezza urbana e che, benchè non inserite nel DVR, documento, che a dire dell'impugnante, sarebbe anche inutilizzabile in quanto redatto successivamente al deposito del ricorso e dei fatti di causa, che partono dal 2012, richiedessero l'uso di DPI.
Ma tale censura, oltre a non essere attinente all'intero periodo di causa, non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza atteso che il primo giudice ha, in primis, ritenuto inutilizzabili in quanto tardivamente prodotte le delibere richiamate in sentenza, poste a fondamento della domanda anche nel presente atto di appello, mentre nessuna rilevanza possono avere nel presente grado del gravame tutte le ulteriori considerazioni che non hanno formato oggetto di specifica allegazione e dimostrazione nel pregresso grado del giudizio.
L'appello, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, va, conclusivamente, rigettato e la sentenza impugnata confermata. Le spese del presente grado di giudizio si compensano attesi i motivi della decisione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli 17/6/25
Il consigliere estensore Il Presidente