Sentenza 25 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2022
N. 00830/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01136/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2017, proposto da
US GU, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bonsegna, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 60;
contro
Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fernanda Quaranta, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. 268 dell'11.05.2017 – Prot. n. 19659 del comune di Nardò (notificata ai sig.ri GU US e OS RO in data 30.05.2017).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione in epigrafe, relativamente ai manufatti esistenti sul lotto di terreno sito in Nardò - località Torre Squillace, Via Delle Stelle Marine, angolo Via Marsala (S.P. n. 286), distinto in catasto fabbricati al foglio 32, allegato K, particella 465 (già ptc 465).
A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/90; 2) difetto di motivazione.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Nardò ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 19.5.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente deduce il difetto di motivazione dell’atto impugnato.
Il motivo è infondato.
Si legge nell’atto impugnato che: “ è stato realizzato, in assenza di titolo abilitativo semmai rilasciabile, un manufatto avente le seguenti caratteristiche dimensionali e strutturali:
- edificato sul confine posteriore e laterale destro con visuale dalla principale via Marsala insistente su un lotto di forma rettangolare;
- la struttura portante verticale è realizzata con blocchi in calcestruzzo vibrato dello spessore di cm 20, mentre la copertura è realizzata con solaio latero-cementizio con travetti precompressi dello spessore convenzionale di cm 25;
- il corpo edilizio sviluppa una superficie coperta pari a circa mq 79.04 e presenta un'altezza interna all'intradosso della copertura, misurata dal piano soglia allo stato rilevabile dei vani porta, pari a circa cm 300;
- il piano di calpestio dell'unita' ovvero del piano soglia dei vani porta è posto a circa cm 40 in elevato dal circostante piano campagna;
- il corpo edilizio si trova allo stato rustico completo del solo "rinzaffo" di intonaco sulle facciate esterne nonché privo di infissi;
- nulla si riferisce sullo stato interno non potendovi accedere risultando sbarrati tutte le aperture;
- in prossimità dell'unità si rileva la presenza di una cisterna/pozzo nero con relative botole di accesso.
- il lotto in esame è provvisto di opere di recinzione consistenti in muratura di blocchi di calcestruzzo vibrato su tutti e quattro i lati di altezza pari a circa cm 90 con soprastante ringhiera in calcestruzzo per i due lati prospicienti via Delle Stelle Marine e via Marsala, e con altezza pari a circa cm 200 per il confine posteriore e quello residuo laterale; il tutto dotato di due accessi carrabili con cancello in ferro distribuiti sulle due vie pubbliche ”.
All’evidenza, l’impugnata ordinanza contiene ampia specificazione della tipologia di abuso realizzata dal ricorrente, e per tali ragioni si sottrae dunque al lamentato difetto di motivazione.
Per tali considerazioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
3. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente lamenta la pretermissione degli istituti di partecipazione procedimentale, e segnatamente, la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La censura è infondata.
Per pacifica giurisprudenza amministrativa, “ Il provvedimento di demolizione, avendo natura vincolata, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista la possibilità per l'amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene ” (C.d.S, II, 17.2.2021, n. 1452).
Per tali ragioni, la censura è infondata, e va disattesa.
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO