Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00627/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01038/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AV NU ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Vigna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del rapporto informativo n. ord 16 relativo al periodo di valutazione 01/01/2024 – 31/04/2024 notificato in data 29 maggio 2024, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi, conseguenti e successivi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GH ID EM il 13\12\2024:
- rapporto informativo n. ord 16 relativo al periodo di valutazione 01/01/2024 – 31/04/2024, notificato in data 29 maggio 2024 e già oggetto di impugnazione, come da ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei carabinieri, ha impugnato il rapporto informativo n. 16 relativo al periodo di valutazione 1.1.2024 - 31.4.2024 con il quale è stato valutato in termini deteriori rispetto ai periodi di servizio precedenti, deducendo svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
In data 23.9.2024 l’amministrazione annullava d’ufficio il rapporto impugnato e notificava nuovo rapporto informativo rettificato, che parte ricorrente impugnava con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13.12.2024.
Lamenta parte ricorrente:
1) la carenza, contrarietà, arbitrarietà e difetto di motivazione nel giudizio e nella valutazione negativa, difetto di istruttoria; violazione di legge (legge 5 novembre 1962 n. 1695 ed al D.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431, DPR n. 213 del 2002, DPR 255 del 2006 e DPR n. 164 del 15 ottobre 2008, art. 688 del DPR n. 90 del 2010) - Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti, carenza ed elusione dell’obbligo motivazionale, disapplicazione normativa di settore. Violazione art. 97 Costituzione; nella nuova valutazione risulta confermato il calo di rendimento con correzione, rispetto alla precedente scheda, di alcune singole voci (quali la decisionalità); il giudizio sarebbe afflitto da incongruenze interne e senza considerare, ad esempio, la circostanza che, nel periodo di interesse, il ricorrente ha retto interinalmente il comando della sezione operativa;
2) carenza / difetto di motivazione nella valutazione negativa - difetto di istruttoria - violazione di legge (legge 5 novembre 1962 n. 1695 ed al D.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431, DPR n. 213 del 2002, DPR 255 del 2006 e DPR n. 164 del 15 ottobre 2008, art. 688 del DPR n. 90 del 2010) - Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti, carenza ed elusione dell’obbligo motivazionale, disapplicazione normativa di settore. Violazione art. 97
Costituzione; il documento sarebbe stato redatto in violazione delle istruzioni sui documenti caratteristici, in quanto reca un peggioramento di molte voci (vigore fisico, capacità comunicativa, preparazione professionale, gestione del personale, capacità di lavorare in gruppo, motivazione al lavoro, affidabilità, iniziativa, decisionalità, predisposizione al comando, riservatezza, rendimento) senza una valida giustificazione.
Ha quindi chiesto annullarsi il nuovo rapporto informativo.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
All’udienza dell’11.3.2026 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo è improcedibile, stante l’intervenuto superamento dell’iniziale atto impugnato da parte di un successivo atto rettificato, oggetto di ricorso per motivi aggiunti.
Quanto al merito, il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
Dall’impugnata scheda valutativa emerge una complessiva riduzione del rendimento del ricorrente nel periodo valutato rispetto a periodi precedenti.
Con riferimento alla redazione di siffatte valutazioni, e come dedotto dalla difesa dell’amministrazione, l’atto impugnato appartiene ad una categoria di atti caratterizzati da elevata discrezionalità rispetto ai quali non è dato al Tribunale sostituirsi nel merito al giudizio dell’amministrazione, salvo verificare gli stessi siano scevri di palesi anomalie ovvero arbitrarietà; la valutazione viene redatta secondo modalità predefinite, che presuppongo che l’esito complessivo discenda dalla sommatoria delle singole voci di giudizio che, in quanto tali e nell’insieme, portano ad esprimere una valutazione.
Non è prescritto che, nell’esprimere il giudizio, di inevitabile contenuto valutativo e secondo le specifiche voci della predisposta modulistica, i superiori enumerino in particolare circostanze o singoli accadimenti, trattandosi di giudizi di sintesi e di valore; ancora ogni periodo è soggetto ad autonoma valutazione e dunque un peggioramento delle valutazioni in periodi cronologicamente diversi non risulta, per ciò solo, illegittimo. Ancora un obbligo di motivazione aggravata viene riconosciuto in giurisprudenza esclusivamente per peggioramenti drastici mentre il ricorrente è passato da una valutazione “superiore alla media” (in ogni caso non eccellente) ad una valutazione di sufficienza, dunque espressiva di un deterioramento del rendimento, comunque non negativo.
Ancora un onere aggravato di motivazione viene riconosciuto in giurisprudenza in caso di non concordanza tra compilatore e revisore, evenienza non verificatasi nel caso di specie.
Evidenzia poi parte ricorrente di avere, per un determinato periodo, retto il comando di una sezione operativa; obietta correttamente l’amministrazione che trattasi di evenienza fisiologica ed automatica in caso di temporanea vacanza del posto del superiore senza che il fatto in sé sia sintomo particolare di merito.
Da ultimo non si ritiene che, nella scheda valutativa, siano rinvenibili le lamentate incongruenze; il giudizio finale è, per definizione, di sintesi e la sintesi rispecchia il fatto che, per alcune voci, è stato valutato un calo di rendimento; non è quindi questione di dedicarsi ad una analisi di singole espressioni per inferirne presunte contraddizioni; le note di leggero peggioramento emergono dal complesso in più punti e, come tali, si rifletto fisiologicamente nel giudizio di sintesi, che ha visto concordi compilatore e revisione.
In definitiva il ricorrente non ha dedotto palesi incongruenze ovvero elementi tali da caratterizzare il giudizio in termini di irrazionalità o arbitrarietà, quanto piuttosto ha tentato di proporre una rilettura di dettaglio delle singole voci di valutazione volta, inammissibilmente, a sostituire il legittimo esercizio della elevata discrezionalità amministrativa, che fisiologicamente interessa il settore, con valutazioni ritenute per lui più favorevoli.
Il ricorso per motivi aggiunti deve pertanto essere respinto.
Considerato tuttavia che il ricorso introduttivo ha condotto ad un annullamento in autotutela (con conseguente improcedibilità dello stesso), sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
respinge il ricorso per motivi aggiunti;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA RN, Presidente
AO AN, Consigliere, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO AN | SA RN |
IL SEGRETARIO