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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/11/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
R.G. 1200/2022
Il Giudice Dr. Valentina Prudente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, parte appellante assistita e difesa da avv. PAPA Parte_1 GIANNITALO
e
NL SS, parte appellata assistita e difesa da avv. GABRIELLI SILVIO
CONCLUSIONI: per parte appellante come da atto di citazione in appello con contestuale istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, depositato in data 13.06.2022:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Massa, contrariis reiectis, per le causali delle quali in narrativa,
1) ACCOGLIERE in toto, con qualsiasi motivazione, l'appello proposto con il presente atto dalla
[...]
avverso la Sentenza n. 233/2021, nel giudizio n. R.G. Parte_2 272/2020, emessa dal Giudice di Pace di Pontremoli, nella persona del Sig. Giudice Avv. Rino Tortorelli, il 27/12/2021, depositata in Cancelleria il 30/12/2021 e comunicata alle parti il 15/01/2022; e, in riforma dell'impugnata Sentenza,
2) CONFERMARE in toto il Decreto ingiuntivo n. 46/2020, R.G. n. 3041/2020, in forza del quale il Sig. Giudice di Pace di Pontremoli ingiungeva al Sig. SS LU il pagamento, in favore della
della somma complessiva di €.1.171,00.#, oltre interessi Parte_1 legali, spese e competenze professionali della procedura, liquidate in complessivi €.450,00.#, di cui
€.450,00.# per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A e C.P.A., come per legge e spese successive ed occorrende.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata come da comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.10.2022:
P a g . 1 | 4 "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, IN VIA PRELIMINARE rigettare l'istanza ex art. 351 c.p.c. ex adverso proposta e respingere la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata in quando manifestamente infondata e/o inammissibile;
IN ULTERIORE VIA PRELIMINARE rigettare l'istanza di rinnovazione istruttoria avanzata da controparte per le motivazioni di cui al punto 2 della presente comparsa di costituzione e risposta;
NEL MERITO ed in via principale respingere l'appello formulato dall'appellante
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , Parte_1 Parte_1 P. IVA C.F. , con sede legale in Lucca (LU), Via del Tiglio, P.IVA_1 CodiceFiscale_1 917/c, poichè infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato. Con conferma della sentenza di primo grado n. 233/21 Giudice di Pace di Pontremoli qui impugnata.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La causa trae origine dall'opposizione a d.i. n. 46/2020, emesso dal gdp di Pontremoli, in ordine al corrispettivo per il contratto di servizi concluso tra e SS, avente a Parte_1 oggetto un programma di dimagrimento e disintossicazione dal tabagismo, concluso tra le parti in data 14.11.16, rispetto al quale SS aveva esercitato diritto di recesso il 23.11.16, con comunicazione a mezzo pec.
proponeva appello avverso la sentenza n. 233/2021, resa nel procedimento n. R.G. Parte_1 272/2020 dal giudice di pace di Pontremoli, che aveva accolto l'opposizione, così disponendo “Il Giudice di Pace, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento della spiegata opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 46/2020 emesso da questo Ufficio in data 18.06.2020. Condanna a rifondere a le Parte_1 Parte_3 spese di lite della presente fase, che si liquidano in euro 1.205,00 per compensi, oltre euro 76,00 per spese, oltre 15% spese generali, iva e cpa di legge”.
L'appellante lamenta che il gdp avrebbe erroneamente ritenuto nullo il contratto per contrarietà a norma imperativa, in relazione alle modalità di esercizio del diritto di recesso pattuite, reputate in contrasto con gli artt. 52 e ss. codice del consumo. A tal proposito, rilevava che, nel giudizio di Parte_1 primo grado, la controparte aveva eccepito la nullità della clausola contrattuale per violazione dell'art. 33 cod.cons. e non degli artt. 52 e ss.. Secondo l'appellante, poi, il contratto doveva considerarsi integralmente eseguito già con la fruizione della prima delle quattro sedute previste. Inoltre, la disciplina generale del recesso consumeristico non sarebbe stata operativa, poiché, ai sensi dell'art. 59 cod.cons., tale diritto è escluso, tra l'altro, nei casi previsti alla lettera a) (ovvero per “i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio ma, se il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, solo se l'esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e l'accettazione del fatto che perderà il proprio diritto di recesso a seguito della completa esecuzione del contratto da parte del professionista”). Erroneamente, poi, il gdp avrebbe ritenuto l'inadempimento di per il solo Pt_1 fatto che la società non risultava più reperibile nei locali nei quali il SS aveva in precedenza effettuato il primo colloquio (pag. 8 appello) ed essendo, invece, imputabile al SS la condotta inadempiente, per non essersi attivato al fine di fissare la seduta.
Si costituiva SS, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avverse e chiedendo la conferma della sentenza.
L'appellato rilevava che il contratto non poteva considerarsi eseguito, non avendo egli potuto svolgere alcuna seduta del programma pattuito, a causa dell'irreperibilità della che si era sottratta a Pt_1 plurimi tentativi di contatto, come confermato anche dai testimoni escussi. L'appellato evidenziava, poi, l'assenza di sottoscrizione delle clausole contrattuali, semplicemente richiamate in blocco, nonché la contrarietà all'art. 1460 di quella limitativa del diritto al ripensamento.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e l'ammissione delle richieste istruttorie, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
P a g . 2 | 4 Si dà atto che il fascicolo era riassegnato in forza di provvedimento di variazione tabellare del 3.10.24 alla scrivente, dinanzi a cui le parti, all'udienza del 3.10.25, precisavano le rispettive conclusioni. La causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
La sentenza deve essere confermata, con le precisazioni di cui infra.
Il contratto risulta unilateralmente predisposto dal professionista su formulario prestampato, recante sottoscrizione in blocco di tutte le clausole, ivi compresa quella relativa al recesso. Detta clausola testualmente prevede “ai fini del diritto di ripensamento, si intende interamente eseguito con il primo trattamento completo di circa un'ora (1) anche se il cliente rinuncerà alle sedute successive”. Ora, posto che la stessa non rientra nell'elencazione, pur non tassativa, di cui all'art. 33 cod.cons., né tra quelle che richiedono specifica approvazione ex art. 1341 c. 2 cc, non può trovare applicazione l'art. 59 c.1 lett. a) invocato dall'appellante, relativo alle eccezioni al diritto di recesso, per il semplice motivo che mai il contratto ha avuto esecuzione.
Posto che la ratio dell'art. 59 cit. è quello di evitare un ingiustificato arricchimento per il consumatore, connesso all'irripetibilità della prestazione dal professionista già – quantomeno parzialmente – eseguita, risulta dalle testimonianze assunte in primo grado che taluni soggetti, tra cui SS, si erano recati nei locali originariamente concessi alla alla Pubblica Assistenza di Aulla (poi rilasciati Pt_1 dalla società), chiedendo inutilmente del titolare, che peraltro, si era reso irreperibile anche telefonicamente (testimonianza del 28.5.21 resa da presidente della Pubblica Assistenza di Tes_1 Aulla, indifferente) e che, nonostante vi si fosse recato per ben due volte al fine di eseguire il trattamento, non era stato possibile per il SS svolgere alcuna seduta (testimonianza resa da Tes_2 compagna dell'appellato, all'udienza del 28.5.21).
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
Totale variazioni in diminuzione per art. 4 c.1 ult.parte - € 1.276,00
Compenso totale € 1.276,00
Oltre a detta somma, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se e come per legge dovuti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE,
P a g . 3 | 4 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di NL SS avverso la sentenza del giudice di pace di
[...] Pontremoli n. 233/2021, ogni diversa istanza, eccezione, difesa, domanda disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNA la parte appellante al pagamento, in Parte_1 favore della parte appellata NL SS, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.276,00 a titolo di compenso professionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Massa, in data 14/11/2025.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 4 | 4