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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°2754 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 24.2.2025, e vertente tra
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lavinia Cipollina, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore telematicamente depositata in data 18.7.2023; attrice
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Dalfino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note conclusive autorizzate e verbale d'udienza del 24.2.2025.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, esponeva di intrattenere con l'istituto di credito convenuto, filiale di Bagheria, il rapporto di conto corrente business n. 1000/3087, acceso in data 24.6.2010, sul quale, in data 31.8.2010, era stata concessa apertura di credito fino a € 10.000,00 e linea di credito per anticipo su fatture fino ad € 25.000,00, modificata unilateralmente in data 4.4.2011 e ampliata fino a € 35.000,00 in data 12.8.2011.
Esponeva che nei rapporti in questione aveva applicato Controparte_1 illegittimamente interessi usurari nonché capitalizzazione trimestrale degli interessi in assenza di specifica pattuizione, commissione di massimo scoperto indeterminata e valute illegittime.
Chiedeva, pertanto, al tribunale, previo accertamento dell'illegittimità delle clausole relative alla misura dei tassi di interesse, alla capitalizzazione trimestrale degli stessi, alla commissione di massimo scoperto e alle valute, la rideterminazione dei saldi dare/avere, nominando all'uopo ctu contabile, e la condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quanto indebitamene percepito in applicazione di dette clausole, quantificato in €
23.744,59; il tutto con vittoria di spese e compensi.
ritualmente costituitasi, contestava la ricostruzione dei fatti Controparte_1 siccome offerta dall'attrice, deducendo la piena validità delle clausole contrattuali contestate, e rilevando il rispetto del tasso soglia usurario vigente al momento della pattuizione;
la piena legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, prevista e applicata in condizione di reciprocità; l'assenza di commissione di massimo scoperto e la piena legittimità delle valute applicate.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande spiegate da parte attrice. Con vittoria di spese e compensi e condanna della società attrice ex art. 96 c.p.c.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva istruita con l'espletamento di ctu contabile, nominando all'uopo il dott. . Persona_1
Depositata la relazione di ctu in data 1.6.2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.11.2023, poi rinviata per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza del 24.2.2025, ove è stata assunta in decisione senza concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Merito della lite
Passando all'esame delle questioni attinenti al rapporto di conto corrente, va innanzitutto evidenziato che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832 co 1^ c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. n. 2871/2007 e n. 11749/2006). In nessun caso, dunque,
l'eccezione di nullità della clausola avente a oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. n. 10376/2006).
Né – come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 2262/1984)
– il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.
In punto di riparto dell'onere della prova, giova premettere che, anche in materia di rapporti bancari valgono i principi generali ex art. 2697 c.c., in forza dei quali il titolare di un conto bancario che, deducendo l'esistenza di clausole illegittime, agisca per la ripetizione o anche solo per l'accertamento di asseriti pagamenti indebiti, ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa, in particolare deve provare in concreto l'esistenza della clausola asseritamente illegittima nonché l'esistenza di specifiche poste passive annotate negli estratti conto, che trovano fondamento nelle clausole nulle, non potendo limitarsi ad allegazioni generiche (cfr. Cass. n. 9201/2015).
Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell'indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto e l'istituto di credito non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (cfr., già, Cass. 3374/07;
Cass. 12963/05; Cass. 7282/97).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto… non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo ha carattere costitutivo” (ex multis, Cass. n. 23229/2004; Cass. n. 9099/2012).
Nel caso di specie le parti, in adempimento dei rispettivi oneri probatori, hanno prodotto il contratto di apertura del rapporto n. 1000/3087 acceso dalla società attrice presso filiale di Bagheria, in data 24.6.2010; il contratto di apertura Controparte_1 di credito in conto corrente del 31.8.2010; il contratto di anticipi su fatture dell'importo complessivo di € 25.000,00 del 31.8.2010; il contratto di anticipi su fatture dell'importo complessivo di € 35.000,00 del 12.8.2011; il contratto di modifica delle condizioni anticipi su fatture del 4.4.2011; gli estratti conto relativi al predetto contratto dall'apertura e fino al 31.12.2018 (cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta e all'atto di citazione).
Ciò premesso, dunque, la rideterminazione dei saldi, previa verifica sulla fondatezza delle questioni sollevate, va dunque compiuta a partire dal saldo iniziale del primo estratto conto prodotto, nel rispetto del criterio di riparto dell'onere della prova, condividendosi le operazioni peritali compendiate nella relazione di ctu, depositata in data 1.6.2022 dal nominato ctu, dott. . Persona_1
Nei rapporti di conto corrente bancario, infatti, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (cfr., da ultimo, Cass. n. 37800/2022).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che il nominato ctu, con operazioni logiche, coerenti e scevre di contraddizioni che questo giudice intende integralmente condividere, ha accertato, applicando la formula TEG e in relazione al rapporto di conto corrente n.
1000/3087, che “Le verifiche effettuate da questo perito d'ufficio, non hanno evidenziato nessun sforamento del T.E.G., rispetto al tasso soglia, per tutto il periodo preso in esame” (cfr. pag. 10 relazione di ctu in atti).
Questo Tribunale, invero, condivide l'opzione di calcolo del T.E.G. effettuata dal ctu, rilevando come in tema di usura c.d. sopravvenuta, per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto, la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla né inefficace e la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e a correttezza, salvo che non ricorrano particolari modalità o circostanze di escussione che devono essere allegate e provate dal correntista, allegazione e prova del tutto carente nel caso di specie.
Esclusa l'usurarietà del tasso di interesse pattuito e applicato al rapporto di conto corrente, il nominato ctu ha, altresì, provveduto alla ricostruzione dare-avere dei rapporti tra le parti, accertando: “quanto ai tassi, è stata verificata l'espressa pattuizione nella lettera-contratto di apertura del conto corrente del 24 giugno 2010; - quanto ai tassi applicati alla linea di credito utilizzabile come apertura di credito, è stata verificata l'espressa pattuizione nel contratto sottoscritto tra le odierne parti processuali, in data 31 agosto 2010; - quanto ai tassi applicati alla linea di credito utilizzabile per Anticipi su Fatture, è stata verificata l'espressa pattuizione nel contratto sottoscritto tra le odierne parti processuali, in data 31 agosto 2010 e, in seguito, nel contratto di variazione fido del 12 agosto 2011; - quanto allo jus variandi, esso è stato regolarmente pattuito in tutti i contratti perfezionati nel corso del rapporto;
- in riferimento alle valute, è stata accertata la validità della pattuizione tra le parti in causa;
- in relazione alle spese, esse sono state applicate in base a quanto stabilito nel contratto. Non sono emersi addebiti di costi non pattuiti;
- con riguardo alla C.D.F, essa risulta sufficientemente pattuita, pertanto non espunta nel ricalcolo del saldo peritale;
- con riguardo alla C.I.V., essa risulta validamente pattuita e correttamente applicata;
- quanto alla capitalizzazione delle competenze, è stato accertato che essa
è stata pattuita regolarmente in tutti i contratti sottoscritti nel corso del rapporto;
- a decorrere dal 01 gennaio 2014, lo scrivente c.t.u. ha espunto ogni forma di capitalizzazione, fino al IV° trimestre 2016.
Difatti, a decorrere da quest'ultimo periodo, la banca convenuta risulta essersi adeguata alle disposizioni stabilite dal nuovo art. 120 TUB ma, limitatamente al conto ordinario nr. 1000/3087. Per ciò che involge le competenze derivanti dall'anticipo su fatture, è stato verificato che l'Istituto di credito odierno convenuto, ha continuato ad applicare illegittimamente, a parere di chi scrive, la capitalizzazione trimestrale. Alla luce di quanto supra riportato, questo c.t.u. ha ritenuto corretto espungere tali addebiti, riaccreditandoli in favore della banca in capitalizzazione semplice;
- con riguardo agli accertamenti in materia di usura, il c.t.u. ha accertato che, applicando i criteri dettati dalla Banca d'Italia, ed utilizzando la formula indicata nelle Istruzioni dell'organo di vigilanza, non si è verificato alcun esubero del T.E.G., rispetto al tasso limite consentito dalla legge, per tutto il periodo esaminato (2008-2018)” (cfr. pagg. 16-
17 relazione di ctu in atti).
Fondata, dunque, risulta, alla luce delle risultanze raggiunte dal nominato ctu, la doglianza relativa all'assenza di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi per il periodo tra l'1.1.2014 e il IV trimestre 2016 e all'assenza di reciprocità nel conto anticipi su fatture.
Infondata, invece, risulta la censura relativa all'illegittima applicazione delle valute, risultando queste convenzionalmente e puntualmente disciplinate nelle condizioni di contratto del 24.6.2010, nonché la censura relativa alla commissione di massimo scoperto, non pattuita né applicata.
Alla luce dei principi fino a ora illustrati e degli approfonditi accertamenti effettuati dall'ausiliario afferma il Tribunale che il saldo del c/c n. 1000/3087 alla data del 31.12.2018
è pari a € 2.953,07, a fronte di un saldo banca pari a € 117,98, con una differenza a credito per il correntista pari a € 2.835,09.
Entro questi limiti va dunque accolta la domanda di accertamento negativo. Deve, invece, essere dichiarata del tutto inammissibile la domanda di ripetizione, tenuto conto che il conto corrente in questione parrebbe ancora in essere. L'azione di ripetizione di indebito riferita a poste asseritamente illegittime riportate in conto corrente matura, infatti, solo alla chiusura del conto, perché solo da quel momento il credito diventa esigibile.
3. Spese di lite
L'esito del giudizio e l'accoglimento parziale delle domande attoree giustificano la compensazione integrale delle spese di lite sostenute dalle parti.
Le spese della c.t.u., già liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa, così provvede: accerta e dichiara che il saldo debitore del conto corrente n. 1000/3087 intrattenuto da con è pari ad € 2.953,07; Parte_1 Controparte_1 compensa integralmente le spese di lite sostenute dalle parti;
pone le spese di c.t.u., così come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Così deciso in Termini Imerese, 20 marzo 2025.
Il Giudice
Rossana Musumeci
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°2754 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 24.2.2025, e vertente tra
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lavinia Cipollina, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore telematicamente depositata in data 18.7.2023; attrice
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Dalfino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note conclusive autorizzate e verbale d'udienza del 24.2.2025.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, esponeva di intrattenere con l'istituto di credito convenuto, filiale di Bagheria, il rapporto di conto corrente business n. 1000/3087, acceso in data 24.6.2010, sul quale, in data 31.8.2010, era stata concessa apertura di credito fino a € 10.000,00 e linea di credito per anticipo su fatture fino ad € 25.000,00, modificata unilateralmente in data 4.4.2011 e ampliata fino a € 35.000,00 in data 12.8.2011.
Esponeva che nei rapporti in questione aveva applicato Controparte_1 illegittimamente interessi usurari nonché capitalizzazione trimestrale degli interessi in assenza di specifica pattuizione, commissione di massimo scoperto indeterminata e valute illegittime.
Chiedeva, pertanto, al tribunale, previo accertamento dell'illegittimità delle clausole relative alla misura dei tassi di interesse, alla capitalizzazione trimestrale degli stessi, alla commissione di massimo scoperto e alle valute, la rideterminazione dei saldi dare/avere, nominando all'uopo ctu contabile, e la condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quanto indebitamene percepito in applicazione di dette clausole, quantificato in €
23.744,59; il tutto con vittoria di spese e compensi.
ritualmente costituitasi, contestava la ricostruzione dei fatti Controparte_1 siccome offerta dall'attrice, deducendo la piena validità delle clausole contrattuali contestate, e rilevando il rispetto del tasso soglia usurario vigente al momento della pattuizione;
la piena legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, prevista e applicata in condizione di reciprocità; l'assenza di commissione di massimo scoperto e la piena legittimità delle valute applicate.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande spiegate da parte attrice. Con vittoria di spese e compensi e condanna della società attrice ex art. 96 c.p.c.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva istruita con l'espletamento di ctu contabile, nominando all'uopo il dott. . Persona_1
Depositata la relazione di ctu in data 1.6.2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.11.2023, poi rinviata per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza del 24.2.2025, ove è stata assunta in decisione senza concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Merito della lite
Passando all'esame delle questioni attinenti al rapporto di conto corrente, va innanzitutto evidenziato che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832 co 1^ c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. n. 2871/2007 e n. 11749/2006). In nessun caso, dunque,
l'eccezione di nullità della clausola avente a oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. n. 10376/2006).
Né – come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 2262/1984)
– il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.
In punto di riparto dell'onere della prova, giova premettere che, anche in materia di rapporti bancari valgono i principi generali ex art. 2697 c.c., in forza dei quali il titolare di un conto bancario che, deducendo l'esistenza di clausole illegittime, agisca per la ripetizione o anche solo per l'accertamento di asseriti pagamenti indebiti, ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa, in particolare deve provare in concreto l'esistenza della clausola asseritamente illegittima nonché l'esistenza di specifiche poste passive annotate negli estratti conto, che trovano fondamento nelle clausole nulle, non potendo limitarsi ad allegazioni generiche (cfr. Cass. n. 9201/2015).
Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell'indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto e l'istituto di credito non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (cfr., già, Cass. 3374/07;
Cass. 12963/05; Cass. 7282/97).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto… non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo ha carattere costitutivo” (ex multis, Cass. n. 23229/2004; Cass. n. 9099/2012).
Nel caso di specie le parti, in adempimento dei rispettivi oneri probatori, hanno prodotto il contratto di apertura del rapporto n. 1000/3087 acceso dalla società attrice presso filiale di Bagheria, in data 24.6.2010; il contratto di apertura Controparte_1 di credito in conto corrente del 31.8.2010; il contratto di anticipi su fatture dell'importo complessivo di € 25.000,00 del 31.8.2010; il contratto di anticipi su fatture dell'importo complessivo di € 35.000,00 del 12.8.2011; il contratto di modifica delle condizioni anticipi su fatture del 4.4.2011; gli estratti conto relativi al predetto contratto dall'apertura e fino al 31.12.2018 (cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta e all'atto di citazione).
Ciò premesso, dunque, la rideterminazione dei saldi, previa verifica sulla fondatezza delle questioni sollevate, va dunque compiuta a partire dal saldo iniziale del primo estratto conto prodotto, nel rispetto del criterio di riparto dell'onere della prova, condividendosi le operazioni peritali compendiate nella relazione di ctu, depositata in data 1.6.2022 dal nominato ctu, dott. . Persona_1
Nei rapporti di conto corrente bancario, infatti, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (cfr., da ultimo, Cass. n. 37800/2022).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che il nominato ctu, con operazioni logiche, coerenti e scevre di contraddizioni che questo giudice intende integralmente condividere, ha accertato, applicando la formula TEG e in relazione al rapporto di conto corrente n.
1000/3087, che “Le verifiche effettuate da questo perito d'ufficio, non hanno evidenziato nessun sforamento del T.E.G., rispetto al tasso soglia, per tutto il periodo preso in esame” (cfr. pag. 10 relazione di ctu in atti).
Questo Tribunale, invero, condivide l'opzione di calcolo del T.E.G. effettuata dal ctu, rilevando come in tema di usura c.d. sopravvenuta, per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto, la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla né inefficace e la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e a correttezza, salvo che non ricorrano particolari modalità o circostanze di escussione che devono essere allegate e provate dal correntista, allegazione e prova del tutto carente nel caso di specie.
Esclusa l'usurarietà del tasso di interesse pattuito e applicato al rapporto di conto corrente, il nominato ctu ha, altresì, provveduto alla ricostruzione dare-avere dei rapporti tra le parti, accertando: “quanto ai tassi, è stata verificata l'espressa pattuizione nella lettera-contratto di apertura del conto corrente del 24 giugno 2010; - quanto ai tassi applicati alla linea di credito utilizzabile come apertura di credito, è stata verificata l'espressa pattuizione nel contratto sottoscritto tra le odierne parti processuali, in data 31 agosto 2010; - quanto ai tassi applicati alla linea di credito utilizzabile per Anticipi su Fatture, è stata verificata l'espressa pattuizione nel contratto sottoscritto tra le odierne parti processuali, in data 31 agosto 2010 e, in seguito, nel contratto di variazione fido del 12 agosto 2011; - quanto allo jus variandi, esso è stato regolarmente pattuito in tutti i contratti perfezionati nel corso del rapporto;
- in riferimento alle valute, è stata accertata la validità della pattuizione tra le parti in causa;
- in relazione alle spese, esse sono state applicate in base a quanto stabilito nel contratto. Non sono emersi addebiti di costi non pattuiti;
- con riguardo alla C.D.F, essa risulta sufficientemente pattuita, pertanto non espunta nel ricalcolo del saldo peritale;
- con riguardo alla C.I.V., essa risulta validamente pattuita e correttamente applicata;
- quanto alla capitalizzazione delle competenze, è stato accertato che essa
è stata pattuita regolarmente in tutti i contratti sottoscritti nel corso del rapporto;
- a decorrere dal 01 gennaio 2014, lo scrivente c.t.u. ha espunto ogni forma di capitalizzazione, fino al IV° trimestre 2016.
Difatti, a decorrere da quest'ultimo periodo, la banca convenuta risulta essersi adeguata alle disposizioni stabilite dal nuovo art. 120 TUB ma, limitatamente al conto ordinario nr. 1000/3087. Per ciò che involge le competenze derivanti dall'anticipo su fatture, è stato verificato che l'Istituto di credito odierno convenuto, ha continuato ad applicare illegittimamente, a parere di chi scrive, la capitalizzazione trimestrale. Alla luce di quanto supra riportato, questo c.t.u. ha ritenuto corretto espungere tali addebiti, riaccreditandoli in favore della banca in capitalizzazione semplice;
- con riguardo agli accertamenti in materia di usura, il c.t.u. ha accertato che, applicando i criteri dettati dalla Banca d'Italia, ed utilizzando la formula indicata nelle Istruzioni dell'organo di vigilanza, non si è verificato alcun esubero del T.E.G., rispetto al tasso limite consentito dalla legge, per tutto il periodo esaminato (2008-2018)” (cfr. pagg. 16-
17 relazione di ctu in atti).
Fondata, dunque, risulta, alla luce delle risultanze raggiunte dal nominato ctu, la doglianza relativa all'assenza di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi per il periodo tra l'1.1.2014 e il IV trimestre 2016 e all'assenza di reciprocità nel conto anticipi su fatture.
Infondata, invece, risulta la censura relativa all'illegittima applicazione delle valute, risultando queste convenzionalmente e puntualmente disciplinate nelle condizioni di contratto del 24.6.2010, nonché la censura relativa alla commissione di massimo scoperto, non pattuita né applicata.
Alla luce dei principi fino a ora illustrati e degli approfonditi accertamenti effettuati dall'ausiliario afferma il Tribunale che il saldo del c/c n. 1000/3087 alla data del 31.12.2018
è pari a € 2.953,07, a fronte di un saldo banca pari a € 117,98, con una differenza a credito per il correntista pari a € 2.835,09.
Entro questi limiti va dunque accolta la domanda di accertamento negativo. Deve, invece, essere dichiarata del tutto inammissibile la domanda di ripetizione, tenuto conto che il conto corrente in questione parrebbe ancora in essere. L'azione di ripetizione di indebito riferita a poste asseritamente illegittime riportate in conto corrente matura, infatti, solo alla chiusura del conto, perché solo da quel momento il credito diventa esigibile.
3. Spese di lite
L'esito del giudizio e l'accoglimento parziale delle domande attoree giustificano la compensazione integrale delle spese di lite sostenute dalle parti.
Le spese della c.t.u., già liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa, così provvede: accerta e dichiara che il saldo debitore del conto corrente n. 1000/3087 intrattenuto da con è pari ad € 2.953,07; Parte_1 Controparte_1 compensa integralmente le spese di lite sostenute dalle parti;
pone le spese di c.t.u., così come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Così deciso in Termini Imerese, 20 marzo 2025.
Il Giudice
Rossana Musumeci