Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35536/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35536/2024 promossa da:
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, con sede legale in Milano, via Luigi Settembrini n. 54, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Alessandra Calabrese (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio del difensore in Forte dei Marmi, via Montauti n. 6, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro
(C.F. e P.I. ), residente in Controparte_1 C.F._2 P.IVA_3
Bussero, via Bergamo n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Nazzareno Surace (C.F.:
) del Foro di Monza, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._3 difensore in Bussero (MI) viale Europa n. 42, in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
Parte convenuta opposta
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 3.4.2025
Ragioni in fatto e in diritto della decisione In data 1.10.2024 notificava alla parte opposta atto di citazione in opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 9132/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 2.7.2024 e notificato in data 19.7.2024, rassegnando le seguenti conclusioni: <Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, per i motivi e le eccezioni esposte e/o per quanto risulterà accertato dagli atti, documenti e istruttoria di causa, revocare il DI opposto e comunque respingere tutte le domande formulate da nei confronti di per le causali per cui è causa in quanto Controparte_1 Pt_1
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Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per Controparte_1 tardività e contestava nel merito l'opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni: <Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano: IN VIA PREGIUDIZIALE ➢ Accertare e rilevare la tardività dell'opposizione in quanto notificata oltre i quaranta giorni previsti per legge, per l'effetto dichiarare inefficace l'opposizione notificata da e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 9132/2024, RG n. Parte_1
19231/2024 emesso a favore dell'Ing. dal Tribunale di Milano – Dott. , dichiarandone Controparte_1 Pt_3
l'esecutività. IN VIA PRELIMINARE ➢ Nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta l'eccezione di tardività, si chiede l'autorizzazione ex art. 269 c.p.c., alla chiamata in causa del terzo ossia del
[...]
, con sede in 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road Ballsbridge Dublin 4 Controparte_2
(Irlanda), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede della Rappresentanza Generale per l'Italia, in Milano, via della Posta, n. 7, C.F.: , e per l'effetto disporre il differimento della prima P.IVA_4 udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. IN VIA PRINCIPALE ➢ Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto della tardività dell'opposizione e comunque perchè l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. ➢ Rigettare tutte le domande e le eccezioni proposte da ➢ Confermare il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e comunque condannare parte opponente al pagamento dell'importo di Euro 24.632,80, oppure il differente importo ritenuto di giustizia, oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo, oltre alle spese della fase monitoria e le spese del presente procedimento di opposizione. IN VIA SUBORDINATA ➢ Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsiasi responsabilità dell'Ing. Controparte_1
e di accoglimento anche parziale delle domande avanzate dalla ritenere e dichiarare che la Parte_1 compagnia Assicuratrice , con sede in 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Controparte_2
Road Ballsbridge Dublin 4 (Irlanda), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede della Rappresentanza Generale per l'Italia, in Milano, via della Posta, n. 7, C.F.: , debba tenere indenne e P.IVA_4 manlevare l'Ing. da ogni esborso economico e, conseguentemente, condannare la compagnia Controparte_1
Assicuratrice al pagamento in favore dell'Ing. di una somma pari a quella che Controparte_1 quest'ultima sarà eventualmente tenuta a pagare alla CASO ➢ Con vittoria di spese di Parte_1 Pt_4 lite anche del procedimento monitorio>>.
Veniva fissata udienza anticipata per il giorno 3.4.2025 per la discussione dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione; le parti discutevano e poi precisavano le conclusioni. La causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva Il convenuto opposto ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine previsto dalla legge. L'eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento. pagina 2 di 3 Il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 19.7.2024; ai sensi dell'art. 641 c.p.c. il termine per la tempestiva opposizione scadeva il giorno sabato 28.9.2024, e dunque con posticipazione al primo giorno lavorativo successivo, il 30.9.2024. L'atto di citazione è stato notificato in data 1.10.2024, come da ricevute di accettazione e consegna in atti. Nel corso dell'udienza anticipata del 3.4.2025, appositamente fissata per la discussione dell'eccezione, parte opponente ha affermato di avere provveduto alla notifica tardivamente a causa di un malfunzionamento imprevedibile e improvviso del programma di firma digitale ed ha richiesto la rimessione in termini. Parte opponente non ha tuttavia prodotto alcunchè in ordine al citato malfunzionamento, e dunque la richiesta di rimessione in termini non può che essere rigettata. Pertanto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo. Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che ex DM 55/2014 si liquidano in euro 1.696,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 9132/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 2.7.2024;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 1.696,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 10.4.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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