Sentenza 9 marzo 2023
Ordinanza cautelare 13 giugno 2023
Improcedibile
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 27/05/2025, n. 4594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4594 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04594/2025REG.PROV.COLL.
N. 04151/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4151 del 2023, proposto da TI UZ, IL AS, NC IN VE, LL OS UZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianna Di Danieli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chions, non costituito in giudizio;
nei confronti
Società Agricola San Francesco S.S., non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00078/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in primo grado gli odierni appellati impugnavano dinanzi al T.a.r. Friuli Venezia Giulia la delibera di Consiglio comunale del Comune di Chions di adozione del “PAC. di iniziativa privata denominato "San Francesco" a Taiedo ai sensi dell'art. 4, della l.r. 12/2008 e art. 25, della l.r. 5/2007”, con i relativi allegati.
Il piano attuativo in esame era stato proposto dall’Azienda agricola San Francesco, odierna controinteressata, in attuazione della Variante n. 48 al P.R.G.C. comunale (approvata con delibera consiliare del 14.06.2018), che individua le specifiche aree al cui interno è consentita l’ubicazione dei nuovi impianti agroindustriali (si veda, in particolare, la Tavola 4).
2. I ricorrenti in primo grado lamentavano che il piano attuativo fosse stato adottato dal Comune in violazione dei presupposti di legge, nello specifico quelli relativi alla quota di proprietà delle aree interessate necessaria ai fini della pianificazione ad iniziativa privata, nonché all’esito di un’istruttoria carente, per quanto attiene in particolare ai profili ambientali e alla presenza delle necessarie opere di urbanizzazione.
3. Il Tribunale amministrativo, con sentenza 9 marzo 2023, n. 78, ha respinto il ricorso.
4. Gli interessati hanno proposto appello contro quest’ultima decisione.
5. Con memoria del 3 febbraio 2025, gli appellanti hanno dichiarato, per il tramite dei propri difensori, di non avere più interesse alla decisione, in quanto “ in data 30 gennaio 2025 la società controinteressata, azienda agricola San Francesco s.s., rinunciava ad ogni effetto al PAC medio tempore adottato ”.
6.La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 6 marzo 2025.
7.L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’art. 35, la cui rubrica reca «pronunce di rito», dispone che il ricorso è dichiarato «improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (comma 1, lett. c.).
Come noto, l'interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell'azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione ( ex multis, cfr. Cons. Stato Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).
Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, il processo amministrativo ha natura soggettiva. Se, pertanto, la parte dichiara di non avere interesse alla decisione di merito, deve essere emanata una sentenza di rito che dia atto della mancanza di interesse ad agire, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto ( ex plurimis , cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 4204/2019; Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402).
8. La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando:
a) dichiara l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO