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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 72/2025 RGA avverso la sentenza n. 07/2025 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 21.01.2025 nella causa iscritta al R.G. 202/2024, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 08/05/2025; promossa da:
(P. IVA/C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Genovese Parte_2
Dario ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trapani, P.le Falcone
e Borsellino, n. 39; appellante;
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Angelo Canarezza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ravenna (RA);
appellato; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
pag. 1 di 8 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c, depositato il 22.03.2024 e ritualmente notificato il
26.03.2024, il sig. adiva il Tribunale di Ravenna, in funzione di CP_1
Giudice del lavoro, contestando sotto svariati profili (pretermissione della procedura disciplinare di cui all'art. 7 St. Lav. ed insussistenza e/o irrilevanza dei fatti a lui ascritti) la legittimità del licenziamento per giusta causa comminato nei suoi confronti dalla con comunicazione del 09 febbraio 2024 e Parte_1 rivendicando il pagamento di asserite differenze retributive.
L'allora ricorrente, particolare, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, in funzione del Giudice del Lavoro, contrariis rejectis, previa declaratoria anche incidentale di legge In via principale:
- ACCERTAREE DICHIARARE, l'illegittimità, l'annullabilità, l'illegittimità e\o l'insussistenza dei fatti fondanti il licenziamento per giusta causa comminato dalla società al sig. con comunicazione del 09 febbraio 2024 Parte_1 CP_1 anche per violazione dell'esperimento della procedura disciplinare di legge, per le causali tutte di cui al ricorso, conseguentemente CONDANNARE, la società
a corrispondere al sig. le retribuzioni dovute dalla data Parte_1 CP_1 di risoluzione del rapporto (09 febbraio 2024) al termine convenuto nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato sottoscritto dalle parti il 01.12.2023 (31 marzo 2024) corrispondente complessivamente ad € 4.322,07 come determinato in ricorso;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della nella Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per l'omessa e\o errata corresponsione delle retribuzioni di dicembre 2023 gennaio 2024 e febbraio 2024
(relativamente ai primi 9 giorni lavorati), per orario prestato ordinario e\o straordinario, trasferte non liquidato, spettante al sig. per le CP_1 causali tutte, di cui in premessa tutte;
conseguentemente condannare la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1 favore del signor delle somme ad esso spettanti (dal 04.12.2023 CP_1 al 09.02.2024), sulla base dal C.C.N.L. Trasporto Merci su Strada per i lavoratori
pag. 2 di 8 con mansioni autista inquadrati al livello 3S operaio, che ammontano ad €
2.741,50, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo e fatto salva o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Si costituiva ritualmente in giudizio, l'odierna appellante in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna, contestando nel merito le avverse pretese, con conseguente richiesta di loro reiezione e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del lavoratore “alla restituzione di €. 1.347,92 a titolo di errata corresponsione degli emolumenti retributivi ordinari.”, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Con decreto del 25.03.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna, fissava l'udienza di comparizione delle parti al 21.05.2024. Con ulteriore decreto, l'udienza veniva traslata al 25.06.2024. All'udienza del 25.06.2024 il Giudice rinviava al 09.07.2024 per l'esperimento del tentativo di conciliazione. Detta udienza si svolgeva mediante collegamento audio-video con la partecipazione delle parti e dei loro procuratori. Alla predetta udienza il Giudice formulava la seguente proposta transattiva: “Il Giudice, tenuto conto delle richieste formulate dalle parti;
degli oneri probatori sulle stesse incombenti, nonché delle eccezioni pregiudiziali, formula la seguente proposta conciliativa: parte resistente potrebbe versare, a titolo meramente conciliativo e senza riconoscimento di pretesa alcuna,
l'importo complessivo di € 2.500 (lorde) oltre contributo per spese legali pari a €
500 (oltre accessori di legge), con rinuncia alla domanda riconvenzionale proposta;”. accettava la proposta del Giudice mentre il lavoratore la Parte_1 rifiutava.
Il giudizio veniva rinviato per discussione all'udienza del 21.01.2025 ove le parti insistevano nei rispettivi scritti difensivi. In pari data il Tribunale di Ravenna, istruita la causa sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, definiva la vertenza con la sentenza n. 07/2025, così statuendo: “(…) a) accerta l'illegittimità del licenziamento disciplinare del 9.2.2024; b) condanna, per i titoli di cui in motivazione, al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di 4.322,07 oltre interessi e rivalutazione;
c) rigetta tutte
[...] le altre domande;
d) condanna al pagamento in favore di Parte_1
pag. 3 di 8 della metà delle spese di lite, liquidate complessivamente in € CP_1
2.000 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge. Si comunichi”.
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza: a) ha disatteso, ritenendola infondata, l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla società allora resistente;
b) ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa comminato al sig. in quanto non preceduto da contestazione CP_1 disciplinare con conseguente violazione dell'art. 7 St. Lav.; c) ha disatteso la domanda del lavoratore di pagamento di asserite differenze retributive sull'assorbente rilievo che dall'esame della scheda tachigrafica (cfr. doc. 5 fasc. di primo grado di parte ricorrente) “non emerge alcun superamento dell'orario di lavoro (né di quello previsto dal CCNL né di quello previsto dal contratto di lavoro)”; d) ha rigettato la domanda riconvenzionale della società in quanto generica, essendo stata proposta “senza allegare alcun conteggio e senza indicare quali siano state le trasferte pagate e mai effettivamente svolte dal lavoratore”.
Con ricorso depositato in data 17/02/2025, ha spiegato appello nei Parte_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “IN VIA PRELIMINARE, Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva, inaudita altera parte data la fondatezza della domanda, della sentenza n. 07/2025 del Tribunale di Ravenna, Sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G. 202/2024 pronunciata il
21.01.2025, depositata in pari data, mai notificata;
NEL MERITO,- in via principale, accogliere il presente appello, riformando la sentenza nei capi impugnati dichiarando legittimo il licenziamento per giusta causa irrogato all'appellato statuendo per l'effetto che nessuna somma è dovuta dalla Parte_1 al;
(…)”, riproponendo, poi, in via istruttoria, tutte le istanze CP_1 già formulate in prime cure.
Con lo spiegato atto di gravame, ha censurato la sentenza impugnata: Parte_1
a) nella parte in cui il Giudice a quo ha ritenuto illegittimo il licenziamento del sig. in quanto, in tesi di parte appellante, trattandosi di licenziamento CP_1 per giusta causa (integrata dal rifiuto del lavoratore di eseguire una consegna a
Livorno comandata dalla datrice di lavoro, minacciando di abbandonare il camion in mezzo alla strada), non sarebbe stata necessaria la procedura di cui all'art. 7 St.
Lav., b) nella parte in cui il Tribunale di Ravenna nel compensare le spese del giudizio di primo grado in misura pari al 50% con condanna della datrice di lavoro
pag. 4 di 8 al pagamento del residuo, non avrebbe tenuto conto del rifiuto della proposta conciliativa dell'Ufficio da parte del lavoratore;
c) nella parte contenente la liquidazione delle spese di lite, ritenuta non conforme ai parametri normativi (D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni).
Il sig. ritualmente costituitosi in giudizio, ha diffusamente CP_1 contestato la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso formulati sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti in causa, da ritenersi ampiamente sufficiente ai fini della decisione della controversia.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato, sia nella parte in cui ha disatteso l'eccezione d'incompetenza territoriale formulata dalla società allora resistente;
sia nella parte in cui ha rigettato la domanda dell'allora ricorrente volta ad ottenere il pagamento di asserite differenze retributive ed, infine, nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale formulata nel giudizio a quo dalla società odierna appellante, trattandosi di autonome statuizioni che non sono state oggetto di gravame.
Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ritiene la Corte che l'appello proposto da sia manifestamente infondato per i motivi appresso Parte_1 indicati.
Per quanto concerne il primo motivo di impugnazione, va detto che il licenziamento per giusta causa rientra nelle sanzioni disciplinari ed in quanto tale affinché sia applicato, necessita dell'attivazione di un procedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 St. Lav. (in tal senso, cfr. ex multis, Cassazione 25 ottobre 2022, n. 31526 e Cass. 14 ottobre 2022, n. 3027).
Nel caso di specie, è pacifico in causa che il licenziamento disciplinare del
9.2.2024 comminato nei confronti dell'odierno appellato non sia stato preceduto da alcuna contestazione disciplinare.
In ragione di quanto sopra esposto, dunque, la sentenza gravata merita conferma nella parte in cui si afferma correttamente e condivisibilmente che: << (…) Nel pag. 5 di 8 merito, è fondata la domanda di declaratoria dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa comunicato al ricorrente in data 9.2.2024 per la violazione dell'art. 7 l. n. 300/1970.
Trattandosi di licenziamento disciplinare, dovuto cioè a giusta causa, il datore di lavoro avrebbe dovuto osservare la procedura di cui all'art 7 l. n. 330/1970 (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9590 del 18/04/2018 (Rv. 648656 - 01) … ).
L'inosservanza della procedura di cui all'art. 7, non giustificata dal comportamento del ricorrente che aveva riferito che non avrebbe restituito le chiavi se prima non fosse stato licenziato, rende il licenziamento illegittimo.
Il vizio che affligge l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro rende superflua la verifica in punto di prova della giusta causa da parte del datore di lavoro.
La conseguenza dell'illegittimità del licenziamento è la fondatezza della domanda del ricorrente di condanna al pagamento delle retribuzioni e gli altri emolumenti che avrebbe percepito dall'illegittima cessazione del rapporto di lavoro (9.2.2024) sino alla naturale scadenza del contratto (31.3.2024), per un totale di € 4.322,07; tale conteggio non è stato contestato e va dunque posto a fondamento della decisione (“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1,
e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee
a dimostrare l'erroneità dei conteggi.” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5949 del
12/03/2018 (Rv. 647513 - 01). >>.
A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione del primo motivo di appello.
Parimenti infondato risulta essere il secondo di gravame proposto da Parte_1
Al riguardo, va osservato che la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale di Ravenna con la sentenza qui impugnata
(compensazione al 50% e condanna per il residuo a carico dell'allora società resistente) risulta pienamente coerente con l'esito complessivo della vertenza, in cui l'odierna società appellante è risultata prevalentemente soccombente. Né in senso contrario assume alcuna rilevanza il disposto dell'art. 91, 1° co, seconda parte, c.p.c. ai sensi del quale: “(…) Se accoglie la domanda in misura pag. 6 di 8 non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92. (…)”. Nel caso di specie, infatti, la proposta conciliativa formulata dal Giudice a quo in limine litis è risultata nettamente inferiore alla somma liquidata in favore del lavoratore, odierno appellato, con la gravata sentenza, non potendosi, dunque, valorizzare in senso sfavorevole all'allora ricorrente, il suo rifiuto di tale proposta.
Alla luce delle suesposte considerazioni anche il secondo motivo di appello va disatteso.
Merita, infine, reiezione anche il terzo motivo di gravame posto che la liquidazione delle spese del giudizio di prime cure operata dal Tribunale di Ravenna con la gravata sentenza appare conforme ai parametri per attività, fase e valore di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni,
Nel caso di specie, in particolare, tenuto conto del valore della controversia (che si colloca nello scaglione €. 1.101,00 - €. 5.200,00), risulta che il Giudice a quo abbia liquidato le spese in misura corrispondente ai minimi tabellari, considerando esclusivamente la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la relativa fase decisionale.
Per questi motivi
, assorbenti rispetto ad ogni altro aspetto dedotto in causa, il gravame proposto dall'odierna società appellante va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Il rigetto nel merito dell'appello proposto da dispensa questa Corte Parte_1 dalla decisione sull'inibitoria proposta dalla medesima società, che resta assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria in questa sede.
Ricorrono in capo alla parte appellante le condizioni per il c.d. raddoppio del C.U.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata;
pag. 7 di 8 - condanna la società appellante, in persona del legale rappresentante pro - tempore
a rifondere al lavoratore appellato le spese del grado che si liquidano in € 1.984,00
a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali;
CPA ed IVA che seguono come per legge;
- dà atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1- quater, del DPR n. 115/ 2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 08.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 72/2025 RGA avverso la sentenza n. 07/2025 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 21.01.2025 nella causa iscritta al R.G. 202/2024, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 08/05/2025; promossa da:
(P. IVA/C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Genovese Parte_2
Dario ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trapani, P.le Falcone
e Borsellino, n. 39; appellante;
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Angelo Canarezza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ravenna (RA);
appellato; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
pag. 1 di 8 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c, depositato il 22.03.2024 e ritualmente notificato il
26.03.2024, il sig. adiva il Tribunale di Ravenna, in funzione di CP_1
Giudice del lavoro, contestando sotto svariati profili (pretermissione della procedura disciplinare di cui all'art. 7 St. Lav. ed insussistenza e/o irrilevanza dei fatti a lui ascritti) la legittimità del licenziamento per giusta causa comminato nei suoi confronti dalla con comunicazione del 09 febbraio 2024 e Parte_1 rivendicando il pagamento di asserite differenze retributive.
L'allora ricorrente, particolare, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, in funzione del Giudice del Lavoro, contrariis rejectis, previa declaratoria anche incidentale di legge In via principale:
- ACCERTAREE DICHIARARE, l'illegittimità, l'annullabilità, l'illegittimità e\o l'insussistenza dei fatti fondanti il licenziamento per giusta causa comminato dalla società al sig. con comunicazione del 09 febbraio 2024 Parte_1 CP_1 anche per violazione dell'esperimento della procedura disciplinare di legge, per le causali tutte di cui al ricorso, conseguentemente CONDANNARE, la società
a corrispondere al sig. le retribuzioni dovute dalla data Parte_1 CP_1 di risoluzione del rapporto (09 febbraio 2024) al termine convenuto nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato sottoscritto dalle parti il 01.12.2023 (31 marzo 2024) corrispondente complessivamente ad € 4.322,07 come determinato in ricorso;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della nella Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per l'omessa e\o errata corresponsione delle retribuzioni di dicembre 2023 gennaio 2024 e febbraio 2024
(relativamente ai primi 9 giorni lavorati), per orario prestato ordinario e\o straordinario, trasferte non liquidato, spettante al sig. per le CP_1 causali tutte, di cui in premessa tutte;
conseguentemente condannare la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1 favore del signor delle somme ad esso spettanti (dal 04.12.2023 CP_1 al 09.02.2024), sulla base dal C.C.N.L. Trasporto Merci su Strada per i lavoratori
pag. 2 di 8 con mansioni autista inquadrati al livello 3S operaio, che ammontano ad €
2.741,50, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo e fatto salva o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Si costituiva ritualmente in giudizio, l'odierna appellante in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ravenna, contestando nel merito le avverse pretese, con conseguente richiesta di loro reiezione e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del lavoratore “alla restituzione di €. 1.347,92 a titolo di errata corresponsione degli emolumenti retributivi ordinari.”, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Con decreto del 25.03.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna, fissava l'udienza di comparizione delle parti al 21.05.2024. Con ulteriore decreto, l'udienza veniva traslata al 25.06.2024. All'udienza del 25.06.2024 il Giudice rinviava al 09.07.2024 per l'esperimento del tentativo di conciliazione. Detta udienza si svolgeva mediante collegamento audio-video con la partecipazione delle parti e dei loro procuratori. Alla predetta udienza il Giudice formulava la seguente proposta transattiva: “Il Giudice, tenuto conto delle richieste formulate dalle parti;
degli oneri probatori sulle stesse incombenti, nonché delle eccezioni pregiudiziali, formula la seguente proposta conciliativa: parte resistente potrebbe versare, a titolo meramente conciliativo e senza riconoscimento di pretesa alcuna,
l'importo complessivo di € 2.500 (lorde) oltre contributo per spese legali pari a €
500 (oltre accessori di legge), con rinuncia alla domanda riconvenzionale proposta;”. accettava la proposta del Giudice mentre il lavoratore la Parte_1 rifiutava.
Il giudizio veniva rinviato per discussione all'udienza del 21.01.2025 ove le parti insistevano nei rispettivi scritti difensivi. In pari data il Tribunale di Ravenna, istruita la causa sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, definiva la vertenza con la sentenza n. 07/2025, così statuendo: “(…) a) accerta l'illegittimità del licenziamento disciplinare del 9.2.2024; b) condanna, per i titoli di cui in motivazione, al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di 4.322,07 oltre interessi e rivalutazione;
c) rigetta tutte
[...] le altre domande;
d) condanna al pagamento in favore di Parte_1
pag. 3 di 8 della metà delle spese di lite, liquidate complessivamente in € CP_1
2.000 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge. Si comunichi”.
Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza: a) ha disatteso, ritenendola infondata, l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla società allora resistente;
b) ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa comminato al sig. in quanto non preceduto da contestazione CP_1 disciplinare con conseguente violazione dell'art. 7 St. Lav.; c) ha disatteso la domanda del lavoratore di pagamento di asserite differenze retributive sull'assorbente rilievo che dall'esame della scheda tachigrafica (cfr. doc. 5 fasc. di primo grado di parte ricorrente) “non emerge alcun superamento dell'orario di lavoro (né di quello previsto dal CCNL né di quello previsto dal contratto di lavoro)”; d) ha rigettato la domanda riconvenzionale della società in quanto generica, essendo stata proposta “senza allegare alcun conteggio e senza indicare quali siano state le trasferte pagate e mai effettivamente svolte dal lavoratore”.
Con ricorso depositato in data 17/02/2025, ha spiegato appello nei Parte_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “IN VIA PRELIMINARE, Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva, inaudita altera parte data la fondatezza della domanda, della sentenza n. 07/2025 del Tribunale di Ravenna, Sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G. 202/2024 pronunciata il
21.01.2025, depositata in pari data, mai notificata;
NEL MERITO,- in via principale, accogliere il presente appello, riformando la sentenza nei capi impugnati dichiarando legittimo il licenziamento per giusta causa irrogato all'appellato statuendo per l'effetto che nessuna somma è dovuta dalla Parte_1 al;
(…)”, riproponendo, poi, in via istruttoria, tutte le istanze CP_1 già formulate in prime cure.
Con lo spiegato atto di gravame, ha censurato la sentenza impugnata: Parte_1
a) nella parte in cui il Giudice a quo ha ritenuto illegittimo il licenziamento del sig. in quanto, in tesi di parte appellante, trattandosi di licenziamento CP_1 per giusta causa (integrata dal rifiuto del lavoratore di eseguire una consegna a
Livorno comandata dalla datrice di lavoro, minacciando di abbandonare il camion in mezzo alla strada), non sarebbe stata necessaria la procedura di cui all'art. 7 St.
Lav., b) nella parte in cui il Tribunale di Ravenna nel compensare le spese del giudizio di primo grado in misura pari al 50% con condanna della datrice di lavoro
pag. 4 di 8 al pagamento del residuo, non avrebbe tenuto conto del rifiuto della proposta conciliativa dell'Ufficio da parte del lavoratore;
c) nella parte contenente la liquidazione delle spese di lite, ritenuta non conforme ai parametri normativi (D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni).
Il sig. ritualmente costituitosi in giudizio, ha diffusamente CP_1 contestato la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso formulati sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti in causa, da ritenersi ampiamente sufficiente ai fini della decisione della controversia.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato, sia nella parte in cui ha disatteso l'eccezione d'incompetenza territoriale formulata dalla società allora resistente;
sia nella parte in cui ha rigettato la domanda dell'allora ricorrente volta ad ottenere il pagamento di asserite differenze retributive ed, infine, nella parte in cui ha respinto la domanda riconvenzionale formulata nel giudizio a quo dalla società odierna appellante, trattandosi di autonome statuizioni che non sono state oggetto di gravame.
Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ritiene la Corte che l'appello proposto da sia manifestamente infondato per i motivi appresso Parte_1 indicati.
Per quanto concerne il primo motivo di impugnazione, va detto che il licenziamento per giusta causa rientra nelle sanzioni disciplinari ed in quanto tale affinché sia applicato, necessita dell'attivazione di un procedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 St. Lav. (in tal senso, cfr. ex multis, Cassazione 25 ottobre 2022, n. 31526 e Cass. 14 ottobre 2022, n. 3027).
Nel caso di specie, è pacifico in causa che il licenziamento disciplinare del
9.2.2024 comminato nei confronti dell'odierno appellato non sia stato preceduto da alcuna contestazione disciplinare.
In ragione di quanto sopra esposto, dunque, la sentenza gravata merita conferma nella parte in cui si afferma correttamente e condivisibilmente che: << (…) Nel pag. 5 di 8 merito, è fondata la domanda di declaratoria dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa comunicato al ricorrente in data 9.2.2024 per la violazione dell'art. 7 l. n. 300/1970.
Trattandosi di licenziamento disciplinare, dovuto cioè a giusta causa, il datore di lavoro avrebbe dovuto osservare la procedura di cui all'art 7 l. n. 330/1970 (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9590 del 18/04/2018 (Rv. 648656 - 01) … ).
L'inosservanza della procedura di cui all'art. 7, non giustificata dal comportamento del ricorrente che aveva riferito che non avrebbe restituito le chiavi se prima non fosse stato licenziato, rende il licenziamento illegittimo.
Il vizio che affligge l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro rende superflua la verifica in punto di prova della giusta causa da parte del datore di lavoro.
La conseguenza dell'illegittimità del licenziamento è la fondatezza della domanda del ricorrente di condanna al pagamento delle retribuzioni e gli altri emolumenti che avrebbe percepito dall'illegittima cessazione del rapporto di lavoro (9.2.2024) sino alla naturale scadenza del contratto (31.3.2024), per un totale di € 4.322,07; tale conteggio non è stato contestato e va dunque posto a fondamento della decisione (“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1,
e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee
a dimostrare l'erroneità dei conteggi.” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5949 del
12/03/2018 (Rv. 647513 - 01). >>.
A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione del primo motivo di appello.
Parimenti infondato risulta essere il secondo di gravame proposto da Parte_1
Al riguardo, va osservato che la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale di Ravenna con la sentenza qui impugnata
(compensazione al 50% e condanna per il residuo a carico dell'allora società resistente) risulta pienamente coerente con l'esito complessivo della vertenza, in cui l'odierna società appellante è risultata prevalentemente soccombente. Né in senso contrario assume alcuna rilevanza il disposto dell'art. 91, 1° co, seconda parte, c.p.c. ai sensi del quale: “(…) Se accoglie la domanda in misura pag. 6 di 8 non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92. (…)”. Nel caso di specie, infatti, la proposta conciliativa formulata dal Giudice a quo in limine litis è risultata nettamente inferiore alla somma liquidata in favore del lavoratore, odierno appellato, con la gravata sentenza, non potendosi, dunque, valorizzare in senso sfavorevole all'allora ricorrente, il suo rifiuto di tale proposta.
Alla luce delle suesposte considerazioni anche il secondo motivo di appello va disatteso.
Merita, infine, reiezione anche il terzo motivo di gravame posto che la liquidazione delle spese del giudizio di prime cure operata dal Tribunale di Ravenna con la gravata sentenza appare conforme ai parametri per attività, fase e valore di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni,
Nel caso di specie, in particolare, tenuto conto del valore della controversia (che si colloca nello scaglione €. 1.101,00 - €. 5.200,00), risulta che il Giudice a quo abbia liquidato le spese in misura corrispondente ai minimi tabellari, considerando esclusivamente la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la relativa fase decisionale.
Per questi motivi
, assorbenti rispetto ad ogni altro aspetto dedotto in causa, il gravame proposto dall'odierna società appellante va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Il rigetto nel merito dell'appello proposto da dispensa questa Corte Parte_1 dalla decisione sull'inibitoria proposta dalla medesima società, che resta assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria in questa sede.
Ricorrono in capo alla parte appellante le condizioni per il c.d. raddoppio del C.U.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata;
pag. 7 di 8 - condanna la società appellante, in persona del legale rappresentante pro - tempore
a rifondere al lavoratore appellato le spese del grado che si liquidano in € 1.984,00
a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali;
CPA ed IVA che seguono come per legge;
- dà atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, co. 1- quater, del DPR n. 115/ 2002.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 08.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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