Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 01/07/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 00902/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00896/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2024, proposto da
NI TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Dibitonto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1411/2923 emessa nel giudizio iscritto al n. R.G.L. 186/2022 dal Tribunale di Foggia Sezione Lavoro, in data 19 aprile 2023, depositata in pari data, ritualmente notificata ai fini esecutivi il 19 aprile 2023 al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto di quanto dichiarato all’udienza svoltasi in data 11 giugno 2025, nel corso della quale la difesa di parte ricorrente ha evidenziato l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Preso atto, altresì, che il pagamento delle somme dovute in forza della sentenza azionata in ottemperanza è avvenuto solo successivamente alla notifica del ricorso in esame, in assenza di significativi adempimenti relativi al computo del quantum a versarsi;
Considerato, pertanto, che le spese di lite debbano seguire il principio della soccombenza, potendosi liquidare in dispositivo in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO