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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 14/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 8375/2021 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. DI BIASE CATERINA contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TARZIA MARIO ROBERTO
Fatto e diritto
La ricorrente ha esposto di aver lavorato nel 2020 come bracciante agricolo, per complessive numero 106 giornate, di cui n. 15 alle dipendenze della società agricola “Natura srls ” e ha censurato l'operato dell' laddove ritenendo CP_1
insussistente il suddetto rapporto di lavoro, non ha provveduto all'iscrizione negli elenchi delle giornate di lavoro espletate alle dipendenze della ridetta azienda agricola.
La ricorrente, infatti, ha specificato di essere stata iscritta negli elenchi OTD di competenza dell'anno 2020 solo per n. 891 giornate.
Inoltre, la ricorrente ha rappresentato che l'omessa iscrizione delle suddette 15 giornate di lavoro, aveva inciso negativamente anche sulla liquidazione delle prestazioni previdenziali di competenza della ridetta annualità, in quanto calcolate su un numero di giornate inferiori a quelle effettivamente lavorate.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, al giudice adito di “accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro tra la ricorrente e l Controparte_2 CP_ dal 27.11.2020 al 31.12.2020 per n. 15 giorni;
condannare l a detta correzione, con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale, nonché al pagamento della somma di euro 558, 05 di cui euro 283,05 a titolo di riliquidazione della Ds agricola ed euro 275,00 a titolo di saldo ANF”; vinte le spese di lite.
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato la fondatezza del ricorso sul CP_1
presupposto che l'attività dell'azienda Natura srls era iniziata soltanto in data
20/02/2021 con la conseguenza che potevano essere riconosciuti validi solo i rapporti
CP_ di lavoro agricolo successivi alla suddetta data. L' quindi, ha concluso chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
La causa è stata istruita mediante l'ammissione della prova per testi richiesta da parte ricorrente.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa, come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133). È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e
Cass. 26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione
e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
CP_ Nel caso di specie, a fronte della puntuale contestazione mossa dall' in merito al rapporto di lavoro per cui è causa ed in applicazione del principi giurisprudenziali di cui innanzi, era onere di parte ricorrente fornire la prova rigorosa della sussistenza del rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze dell'azienda
Natura srls.
Tal prova tuttavia difetta, posto che i testi escussi, nulla hanno saputo riferire sui capitoli di prova formulati in ricorso, avendo entrambi dichiarato di non conoscere la ricorrente.
Quanto ai documenti prodotti da parte ricorrente, si ritiene che gli stessi, a fronte
CP_ delle censure mosse dall non siano di per sé soli sufficienti a corroborare l'assunto attoreo.
Deve , quindi, essere rigettato il capo della domanda attorea, volta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi OTD di competenza dell'anno 2020, per difetto di prova.
Consegue, quale logica conseguenza, il rigetto della domanda avente ad oggetto le prestazioni previdenziali di competenza dell'anno 2020. Le spese di lite devono essere compensate ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c., laddove la dichiarazione resa ai sensi del predetto articolo, può considerarsi valida nel presente giudizio, avendo la parte formulato anche la domanda avente ad oggetto la richiesta delle prestazioni previdenziali o assistenziali, (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676, cui questo giudice ritiene di aderire;
nello stesso senso, si veda Cassazione civile, sez. VI, 11/06/2021, n. 16535).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8375 /2021 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Foggia, 14.1.2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 14/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 8375/2021 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. DI BIASE CATERINA contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. TARZIA MARIO ROBERTO
Fatto e diritto
La ricorrente ha esposto di aver lavorato nel 2020 come bracciante agricolo, per complessive numero 106 giornate, di cui n. 15 alle dipendenze della società agricola “Natura srls ” e ha censurato l'operato dell' laddove ritenendo CP_1
insussistente il suddetto rapporto di lavoro, non ha provveduto all'iscrizione negli elenchi delle giornate di lavoro espletate alle dipendenze della ridetta azienda agricola.
La ricorrente, infatti, ha specificato di essere stata iscritta negli elenchi OTD di competenza dell'anno 2020 solo per n. 891 giornate.
Inoltre, la ricorrente ha rappresentato che l'omessa iscrizione delle suddette 15 giornate di lavoro, aveva inciso negativamente anche sulla liquidazione delle prestazioni previdenziali di competenza della ridetta annualità, in quanto calcolate su un numero di giornate inferiori a quelle effettivamente lavorate.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, al giudice adito di “accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro tra la ricorrente e l Controparte_2 CP_ dal 27.11.2020 al 31.12.2020 per n. 15 giorni;
condannare l a detta correzione, con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale, nonché al pagamento della somma di euro 558, 05 di cui euro 283,05 a titolo di riliquidazione della Ds agricola ed euro 275,00 a titolo di saldo ANF”; vinte le spese di lite.
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato la fondatezza del ricorso sul CP_1
presupposto che l'attività dell'azienda Natura srls era iniziata soltanto in data
20/02/2021 con la conseguenza che potevano essere riconosciuti validi solo i rapporti
CP_ di lavoro agricolo successivi alla suddetta data. L' quindi, ha concluso chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
La causa è stata istruita mediante l'ammissione della prova per testi richiesta da parte ricorrente.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa, come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133). È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e
Cass. 26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione
e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
CP_ Nel caso di specie, a fronte della puntuale contestazione mossa dall' in merito al rapporto di lavoro per cui è causa ed in applicazione del principi giurisprudenziali di cui innanzi, era onere di parte ricorrente fornire la prova rigorosa della sussistenza del rapporto di lavoro intrattenuto alle dipendenze dell'azienda
Natura srls.
Tal prova tuttavia difetta, posto che i testi escussi, nulla hanno saputo riferire sui capitoli di prova formulati in ricorso, avendo entrambi dichiarato di non conoscere la ricorrente.
Quanto ai documenti prodotti da parte ricorrente, si ritiene che gli stessi, a fronte
CP_ delle censure mosse dall non siano di per sé soli sufficienti a corroborare l'assunto attoreo.
Deve , quindi, essere rigettato il capo della domanda attorea, volta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi OTD di competenza dell'anno 2020, per difetto di prova.
Consegue, quale logica conseguenza, il rigetto della domanda avente ad oggetto le prestazioni previdenziali di competenza dell'anno 2020. Le spese di lite devono essere compensate ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c., laddove la dichiarazione resa ai sensi del predetto articolo, può considerarsi valida nel presente giudizio, avendo la parte formulato anche la domanda avente ad oggetto la richiesta delle prestazioni previdenziali o assistenziali, (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676, cui questo giudice ritiene di aderire;
nello stesso senso, si veda Cassazione civile, sez. VI, 11/06/2021, n. 16535).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8375 /2021 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Foggia, 14.1.2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti