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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/09/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 344 + 374/2024 R.G., aventi per oggetto: “mandato e responsabilità professionale”, promosse
DA
1) LA N. 344/2024 R.G.
CONFEDERALE DI ASSISTENZA Controparte_1 CP_2
C.F./P.I. con sede in Roma alla Via Paisiello n. 43, in
[...] P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentate pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Afrodite Carotenuto giusta procura in atti;
- APPELLANTE CONTRO
( ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._1
4.11.1944, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Federico Petino e dall'Avv.
Pietro Ferlito giusta procura in atti;
E
INCA C.G.I.L SEDE PROVINCIALE DI SIRACUSA E C.G.I.L. – CP_4 CP_5
CONFEDERALE , Controparte_6
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Bongiovanni giusta procura in atti;
- APPELLATI 2) la n. 374/2024 RG
1 CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA
[...]
, (C.F. in Parte_1 P.IVA_2 persona del Segretario generale e legale rappresentante pro-tempore, e
, in persona del direttore CP_7 Parte_2
p.t., rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Bongiovanni per procura in atti;
- APPELLANTI contro
( ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._1
4.11.1944, residente in [...], rappresentato e difeso CP_6 dall'Avv. Antonio Federico Petino e dall'Avv. Pietro Ferlito giusta procura in atti;
e
Controparte_8
C.F./P.I. con sede in Roma alla Via Paisiello n. 43, in
[...] P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentate pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Afrodite Carotenuto giusta procura in atti;
- APPELLATI All'esito dell'udienza di discussione del 16.9.2025, la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 286/2024 del 5.2.2024 (resa nel procedimento n. 1246/2017
RG), il Tribunale di Siracusa così statuiva:
1) in accoglimento della domanda proposta da , Controparte_3
condannava e il Patronato - sede CP_2 CP_2
provinciale di , in solido tra loro, al pagamento, in favore CP_6 dell'attore, della somma di € 129.576,74, oltre interessi legali dalla mora sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per il deteriore trattamento pensionistico erogatogli dall derivato da inesatto CP_9
adempimento della prestazione del patronato, cui l'attore si era rivolto per la presentazione della domanda di pensione;
2 2) condannava quindi i convenuti e la Camera Confederale del CP_2
lavoro di Siracusa, intervenuta in giudizio, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, distraendone il pagamento in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e
3) poneva definitivamente a carico dei convenuti e dell'interveniente, in solido tra loro, le spese di CTU.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l' Controparte_8
(procedimento iscritto al n. 344/24 RG).
Hanno altresì proposto appello il Patronato – Sede CP_2
Provinciale di unitamente a di CP_6 Controparte_10
(proc. n. 374/24 RG). CP_6
si è costituito in entrambi i giudizi, e ha chiesto il rigetto Controparte_3
degli appelli.
Disposta la riunione dei giudizi, con ordinanza del 6.5.2024, resa ai sensi dell'art. 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza è stata sospesa.
All'udienza del 16.9.2025, all'esito di discussione orale, la causa è stata quindi posta in decisione.
***
Per una più compiuta ricostruzione della vicenda processuale, si rinvia per relationem alla sentenza impugnata.
Per quel che qui interessa, il Tribunale di Siracusa ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti del Patronato CP_2
(all'esito dell'esperimento negativo di azione giudiziaria nei confronti dell' per la riliquidazione della pensione), per inadempimento CP_9
nell'esecuzione della prestazione relativa al contratto di mandato afferente alla presentazione all' della domanda di pensione di anzianità. CP_9
Ha riconosciuto, in particolare, il Tribunale la responsabilità del patronato per violazione degli obblighi contrattuali di informazione per non aver comunicato al , ex dipendente ENEL, al momento della domanda, la CP_3
facoltà di opzione tra il Fondo Elettrici (soppresso dall'1.1.2000) e il Fondo
Pensione Lavoratori Dipendenti dell'Assicurazione Generale Obbligatoria,
3 facendogli sottoscrivere un modulo per il primo sistema, rivelatosi meno vantaggioso del secondo.
Il primo giudice ha quindi condannato solidalmente l' - sede CP_2
nazionale, e l' - sede provinciale di , al risarcimento del danno, CP_2 CP_6 commisurato al differenziale tra il miglior trattamento pensionabile ottenibile e quello invece in godimento.
Gli appelli sono stati proposti per vari motivi, ma ritiene la Corte che possa farsi nella specie applicazione del criterio della ragione più liquida (tra le tante,
Cass. 28/05/2014, n. 12002, “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Rilievo assorbente ha la questione dell'imputabilità dell'inadempimento dedotto, sotto il profilo della pretesa violazione dell'impegno di diligenza e cooperazione richiesto per la realizzazione dell'interesse del creditore.
In quest'ottica, va anzitutto risolta la questione, controversa, della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, e dei limiti del suo oggetto.
Vi è in atti la domanda di pensione rivolta dal all' , in data CP_3 CP_9
11.12.2001, che contiene la “delega” al patronato dell' per la CP_2
presentazione della domanda di pensione, in cui il contratto viene espressamente qualificato come mandato, con assistenza e rappresentanza.
E' espressamente richiamata la normativa legislativa nazionale sui patronati
(D.lgvo 29.7.1947 n. 804, e successive modificazioni e integrazioni), e quindi anche la legge 152 del 30 marzo 2001 che, all'art. 10, prevede che “Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale”.
4 Per effetto di tale facoltà, il contratto in questione costituisce un contratto misto, presentando una duplice veste: per un verso, rientra nel mandato e, per altro, nel contratto d'opera intellettuale.
All'obbligo di compiere, tramite il potere di rappresentanza, atti giuridici con effetti diretti nella sfera del mandante, e a lui immediatamente riferibili, si aggiunge infatti anche una prestazione di assistenza e consulenza, e dunque una prestazione d'opera, discendente - oltre che dal contratto e dalla legge – dagli stessi compiti istituzionali previsti nello Statuto dell' (art. 2, “l' CP_2 CP_2
esercita … attività di informazione, di assistenza, di consulenza e tutela dei lavoratori e dei pensionati…”).
Sul punto, può allora condividersi l'apprezzamento del Tribunale che ha ritenuto “provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, in virtù del quale il Patronato convenuto avrebbe dovuto assistere l'attore nella pratica concernente il proprio pensionamento, tesa a conseguire il trattamento economicamente più vantaggioso.”.
Va puntualizzato al riguardo che, se pur appaia eccessivo riconoscere, come fa il Tribunale, valore di confessione stragiudiziale alla missiva del 7.5.2001 del legale del Patronato di , sottoscritta anche dal direttore (con CP_2 CP_6 cui, in risposta a una diffida del , si afferma: “La mia rappresentata CP_3
ha sempre tenuto un comportamento esemplare nell'aver presentato la domanda per conto del suo cliente, volta proprio ad ottenere la prestazione pensionistica al trattamento certamente più favorevole”), essa tuttavia costituisce un'ulteriore conferma dell'ambito del mandato, che non poteva considerarsi limitato alla presentazione della domanda alla prestazione pensionistica nel Fondo Elettrici, come indicato nel modulo.
Tanto chiarito, non può invece condividersi l'apprezzamento del primo giudice che ha ritenuto la natura onerosa della prestazione dovuta, oggetto di specifica censura da parte degli appellanti.
Erra il giudice a sostenere che l'attività dei patronati non è gratuita perché viene sovvenzionata con contributi e finanziamenti dello Stato.
5 Così come deve ritenersi pure infondato l'assunto dell'appellato secondo cui l'attività del patronato viene compensata anche con i contributi sindacali versati dal lavoratore alla (che dà supporto logistico e di personale alla sede CP_2
provinciale dell' ). CP_2
Tali assunti risultano smentiti per tabulas dalla puntuale previsione espressa dello Statuto dell'INCA che, all'art. 2 sopra citato, stabilisce appunto che: “Le attività di consulenza, assistenza e tutela sono prestate indipendentemente all'adesione del dell'interessato alla e a titolo gratuito, salve le eccezioni CP_2
stabilite dalla legge 30/03/2001 n. 152. In ogni caso sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico”.
Ne segue che al giudizio sulla responsabilità del mandatario va applicato il temperamento previsto per il mandato a titolo gratuito dall'art. 1710 c.c..
Ciò posto, dalla normativa di armonizzazione dei trattamenti sostitutivi presso i Fondi speciali (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici) con quelli CP_9 presso l'AGO, seguita alla abolizione di detti fondi speciali, il d.Lgs. n. 562 del
1996, richiamato anche dall'appellato e applicato dal Tribunale, non si evince l'esistenza di un obbligo diretto in capo all e neppure in capo ai Patronati CP_9
con riferimento alla scelta del regime pensionistico tra i modelli alternativamente previsti, né lo stesso è ricostruibile sulla base delle clausole generali di correttezza e buona fede che costituiscono parametri di valutazione dell'adempimento di obbligazioni comunque specificamente dedotte.
Inoltre, si evince dagli atti che, all'epoca della presentazione della domanda da parte del (11 dicembre 2001), di poco successiva alla soppressione CP_3 del Fondo speciale (a far data dall'1.1.2000), il quadro normativo previdenziale sulle modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto ai soppressi Fondi speciali di previdenza non era ancora del tutto chiaro, tanto è vero che lo stesso , il 9.7.2003 (due anni dopo la domanda del ), CP_9 CP_3 ebbe a emettere una circolare (n. 292, prodotta dal Patronato), che riguardava i predetti soppressi Fondi Speciali.
Detta nota non è soltanto esplicativa della fruibilità in alternativa dei diversi regimi, come osservato dal primo giudice, ma prevede anche una
6 implementazione dei servizi offerti al pubblico, resa opportuna dall'“evoluzione della normativa previdenziale” (così nella circolare), che comportava l'introduzione di un percorso opzionale da definirsi in sede di istruttoria ad opera dei dipendenti , e la predisposizione per la prima volta di apposito CP_9 modulo di opzione che demandava l'istruttoria alle sedi competenti per CP_9
territorio con la previsione di un doppio calcolo (della pensione a carico del fondo speciale e a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria), diverso da quello già previsto dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs n. 562/1996.
Non è contestato l'assunto dei Patronati per cui, all'epoca del pensionamento del , non erano disponibili i dati completi, retributivi e CP_3
contributivi, necessari per il calcolo della pensione nei fondi speciali, dati presenti negli archivi dell' , ma non accessibili agli esterni (utenti e CP_9
intermediari).
Prova ne è che lo stesso CTU nominato in primo grado ha utilizzato ai fini del calcolo, non già i dati del 2001 (ossia dell'epoca in cui il ha CP_3
presentato domanda di pensione), bensì quelli riportati in un prospetto dell' del 2006 (ovvero di cinque anni dopo). CP_9
Conferma di ciò è anche il contenzioso giudiziario insorto in quegli anni tra diversi pensionati ENEL, da un lato, e l' e i Patronati dall'altro (analogo a CP_9
quello in esame), cui si riferiscono le sentenze dei giudici di merito prodotte dalle parti (e altre rinvenibili nelle banche dati) e l'ordinanza della Cassazione
(la n. 26977/2023), richiamata dalla difesa dell' . CP_2
Si ritiene dunque che, considerata la natura gratuita del contratto, tenuto conto della speciale difficoltà della prestazione avendo riguardo alla mancanza di disponibilità di sufficiente documentazione acquisibile originariamente e all'implementazione nel tempo dei servizi offerti al pubblico dalle amministrazioni (tanto che, come sopra detto, persino il CTU ha dovuto acquisire documentazione all'epoca non disponibile), secondo una valutazione da effettuarsi necessariamente ex ante, deve ritenersi sussistente la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., con la conseguenza non è addebitabile
7 al patronato una responsabilità colposa per violazione degli obblighi di CP_2
diligenza nella esecuzione del mandato.
In altri termini, non è possibile far retroagire in termini di responsabilità e colpa dei patronati gli effetti del più elevato livello dei servizi offerti dall' CP_9 raggiuntosi in proseguo di tempo, risultando all'epoca inesigibile la prestazione pretesa.
Gli appelli vanno pertanto accolti, con conseguenti riforma della sentenza impugnata e rigetto della domanda.
Avuto riguardo alla novità e temporale incertezza della questione, e alle oscillazioni giurisprudenziali, le spese processuali di entrambi i gradi vanno interamente compensate, ricorrendo giusti motivi. Anche le spese di CTU vanno poste a carico di tutte le parti in pari misura.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-in accoglimento degli appelli rispettivamente proposti da e CP_2 dal Patronato - sede provinciale di unitamente a CP_2 CP_6
di Siracusa, e in riforma della Controparte_10 sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da Controparte_3
;
[...]
-compensa tra le parti le spese del doppio grado e pone le spese della CTU a carico di tutte le parti in solido, da ripartirsi nei rapporti interni in uguale misura.
Così deciso in Catania il 25.9.2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA MARIA STELLA ARENA DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 344 + 374/2024 R.G., aventi per oggetto: “mandato e responsabilità professionale”, promosse
DA
1) LA N. 344/2024 R.G.
CONFEDERALE DI ASSISTENZA Controparte_1 CP_2
C.F./P.I. con sede in Roma alla Via Paisiello n. 43, in
[...] P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentate pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Afrodite Carotenuto giusta procura in atti;
- APPELLANTE CONTRO
( ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._1
4.11.1944, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Federico Petino e dall'Avv.
Pietro Ferlito giusta procura in atti;
E
INCA C.G.I.L SEDE PROVINCIALE DI SIRACUSA E C.G.I.L. – CP_4 CP_5
CONFEDERALE , Controparte_6
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Bongiovanni giusta procura in atti;
- APPELLATI 2) la n. 374/2024 RG
1 CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA
[...]
, (C.F. in Parte_1 P.IVA_2 persona del Segretario generale e legale rappresentante pro-tempore, e
, in persona del direttore CP_7 Parte_2
p.t., rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Bongiovanni per procura in atti;
- APPELLANTI contro
( ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._1
4.11.1944, residente in [...], rappresentato e difeso CP_6 dall'Avv. Antonio Federico Petino e dall'Avv. Pietro Ferlito giusta procura in atti;
e
Controparte_8
C.F./P.I. con sede in Roma alla Via Paisiello n. 43, in
[...] P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentate pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Afrodite Carotenuto giusta procura in atti;
- APPELLATI All'esito dell'udienza di discussione del 16.9.2025, la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 286/2024 del 5.2.2024 (resa nel procedimento n. 1246/2017
RG), il Tribunale di Siracusa così statuiva:
1) in accoglimento della domanda proposta da , Controparte_3
condannava e il Patronato - sede CP_2 CP_2
provinciale di , in solido tra loro, al pagamento, in favore CP_6 dell'attore, della somma di € 129.576,74, oltre interessi legali dalla mora sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per il deteriore trattamento pensionistico erogatogli dall derivato da inesatto CP_9
adempimento della prestazione del patronato, cui l'attore si era rivolto per la presentazione della domanda di pensione;
2 2) condannava quindi i convenuti e la Camera Confederale del CP_2
lavoro di Siracusa, intervenuta in giudizio, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, distraendone il pagamento in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e
3) poneva definitivamente a carico dei convenuti e dell'interveniente, in solido tra loro, le spese di CTU.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l' Controparte_8
(procedimento iscritto al n. 344/24 RG).
Hanno altresì proposto appello il Patronato – Sede CP_2
Provinciale di unitamente a di CP_6 Controparte_10
(proc. n. 374/24 RG). CP_6
si è costituito in entrambi i giudizi, e ha chiesto il rigetto Controparte_3
degli appelli.
Disposta la riunione dei giudizi, con ordinanza del 6.5.2024, resa ai sensi dell'art. 351 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza è stata sospesa.
All'udienza del 16.9.2025, all'esito di discussione orale, la causa è stata quindi posta in decisione.
***
Per una più compiuta ricostruzione della vicenda processuale, si rinvia per relationem alla sentenza impugnata.
Per quel che qui interessa, il Tribunale di Siracusa ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti del Patronato CP_2
(all'esito dell'esperimento negativo di azione giudiziaria nei confronti dell' per la riliquidazione della pensione), per inadempimento CP_9
nell'esecuzione della prestazione relativa al contratto di mandato afferente alla presentazione all' della domanda di pensione di anzianità. CP_9
Ha riconosciuto, in particolare, il Tribunale la responsabilità del patronato per violazione degli obblighi contrattuali di informazione per non aver comunicato al , ex dipendente ENEL, al momento della domanda, la CP_3
facoltà di opzione tra il Fondo Elettrici (soppresso dall'1.1.2000) e il Fondo
Pensione Lavoratori Dipendenti dell'Assicurazione Generale Obbligatoria,
3 facendogli sottoscrivere un modulo per il primo sistema, rivelatosi meno vantaggioso del secondo.
Il primo giudice ha quindi condannato solidalmente l' - sede CP_2
nazionale, e l' - sede provinciale di , al risarcimento del danno, CP_2 CP_6 commisurato al differenziale tra il miglior trattamento pensionabile ottenibile e quello invece in godimento.
Gli appelli sono stati proposti per vari motivi, ma ritiene la Corte che possa farsi nella specie applicazione del criterio della ragione più liquida (tra le tante,
Cass. 28/05/2014, n. 12002, “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre”).
Rilievo assorbente ha la questione dell'imputabilità dell'inadempimento dedotto, sotto il profilo della pretesa violazione dell'impegno di diligenza e cooperazione richiesto per la realizzazione dell'interesse del creditore.
In quest'ottica, va anzitutto risolta la questione, controversa, della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, e dei limiti del suo oggetto.
Vi è in atti la domanda di pensione rivolta dal all' , in data CP_3 CP_9
11.12.2001, che contiene la “delega” al patronato dell' per la CP_2
presentazione della domanda di pensione, in cui il contratto viene espressamente qualificato come mandato, con assistenza e rappresentanza.
E' espressamente richiamata la normativa legislativa nazionale sui patronati
(D.lgvo 29.7.1947 n. 804, e successive modificazioni e integrazioni), e quindi anche la legge 152 del 30 marzo 2001 che, all'art. 10, prevede che “Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale”.
4 Per effetto di tale facoltà, il contratto in questione costituisce un contratto misto, presentando una duplice veste: per un verso, rientra nel mandato e, per altro, nel contratto d'opera intellettuale.
All'obbligo di compiere, tramite il potere di rappresentanza, atti giuridici con effetti diretti nella sfera del mandante, e a lui immediatamente riferibili, si aggiunge infatti anche una prestazione di assistenza e consulenza, e dunque una prestazione d'opera, discendente - oltre che dal contratto e dalla legge – dagli stessi compiti istituzionali previsti nello Statuto dell' (art. 2, “l' CP_2 CP_2
esercita … attività di informazione, di assistenza, di consulenza e tutela dei lavoratori e dei pensionati…”).
Sul punto, può allora condividersi l'apprezzamento del Tribunale che ha ritenuto “provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, in virtù del quale il Patronato convenuto avrebbe dovuto assistere l'attore nella pratica concernente il proprio pensionamento, tesa a conseguire il trattamento economicamente più vantaggioso.”.
Va puntualizzato al riguardo che, se pur appaia eccessivo riconoscere, come fa il Tribunale, valore di confessione stragiudiziale alla missiva del 7.5.2001 del legale del Patronato di , sottoscritta anche dal direttore (con CP_2 CP_6 cui, in risposta a una diffida del , si afferma: “La mia rappresentata CP_3
ha sempre tenuto un comportamento esemplare nell'aver presentato la domanda per conto del suo cliente, volta proprio ad ottenere la prestazione pensionistica al trattamento certamente più favorevole”), essa tuttavia costituisce un'ulteriore conferma dell'ambito del mandato, che non poteva considerarsi limitato alla presentazione della domanda alla prestazione pensionistica nel Fondo Elettrici, come indicato nel modulo.
Tanto chiarito, non può invece condividersi l'apprezzamento del primo giudice che ha ritenuto la natura onerosa della prestazione dovuta, oggetto di specifica censura da parte degli appellanti.
Erra il giudice a sostenere che l'attività dei patronati non è gratuita perché viene sovvenzionata con contributi e finanziamenti dello Stato.
5 Così come deve ritenersi pure infondato l'assunto dell'appellato secondo cui l'attività del patronato viene compensata anche con i contributi sindacali versati dal lavoratore alla (che dà supporto logistico e di personale alla sede CP_2
provinciale dell' ). CP_2
Tali assunti risultano smentiti per tabulas dalla puntuale previsione espressa dello Statuto dell'INCA che, all'art. 2 sopra citato, stabilisce appunto che: “Le attività di consulenza, assistenza e tutela sono prestate indipendentemente all'adesione del dell'interessato alla e a titolo gratuito, salve le eccezioni CP_2
stabilite dalla legge 30/03/2001 n. 152. In ogni caso sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico”.
Ne segue che al giudizio sulla responsabilità del mandatario va applicato il temperamento previsto per il mandato a titolo gratuito dall'art. 1710 c.c..
Ciò posto, dalla normativa di armonizzazione dei trattamenti sostitutivi presso i Fondi speciali (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici) con quelli CP_9 presso l'AGO, seguita alla abolizione di detti fondi speciali, il d.Lgs. n. 562 del
1996, richiamato anche dall'appellato e applicato dal Tribunale, non si evince l'esistenza di un obbligo diretto in capo all e neppure in capo ai Patronati CP_9
con riferimento alla scelta del regime pensionistico tra i modelli alternativamente previsti, né lo stesso è ricostruibile sulla base delle clausole generali di correttezza e buona fede che costituiscono parametri di valutazione dell'adempimento di obbligazioni comunque specificamente dedotte.
Inoltre, si evince dagli atti che, all'epoca della presentazione della domanda da parte del (11 dicembre 2001), di poco successiva alla soppressione CP_3 del Fondo speciale (a far data dall'1.1.2000), il quadro normativo previdenziale sulle modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto ai soppressi Fondi speciali di previdenza non era ancora del tutto chiaro, tanto è vero che lo stesso , il 9.7.2003 (due anni dopo la domanda del ), CP_9 CP_3 ebbe a emettere una circolare (n. 292, prodotta dal Patronato), che riguardava i predetti soppressi Fondi Speciali.
Detta nota non è soltanto esplicativa della fruibilità in alternativa dei diversi regimi, come osservato dal primo giudice, ma prevede anche una
6 implementazione dei servizi offerti al pubblico, resa opportuna dall'“evoluzione della normativa previdenziale” (così nella circolare), che comportava l'introduzione di un percorso opzionale da definirsi in sede di istruttoria ad opera dei dipendenti , e la predisposizione per la prima volta di apposito CP_9 modulo di opzione che demandava l'istruttoria alle sedi competenti per CP_9
territorio con la previsione di un doppio calcolo (della pensione a carico del fondo speciale e a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria), diverso da quello già previsto dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs n. 562/1996.
Non è contestato l'assunto dei Patronati per cui, all'epoca del pensionamento del , non erano disponibili i dati completi, retributivi e CP_3
contributivi, necessari per il calcolo della pensione nei fondi speciali, dati presenti negli archivi dell' , ma non accessibili agli esterni (utenti e CP_9
intermediari).
Prova ne è che lo stesso CTU nominato in primo grado ha utilizzato ai fini del calcolo, non già i dati del 2001 (ossia dell'epoca in cui il ha CP_3
presentato domanda di pensione), bensì quelli riportati in un prospetto dell' del 2006 (ovvero di cinque anni dopo). CP_9
Conferma di ciò è anche il contenzioso giudiziario insorto in quegli anni tra diversi pensionati ENEL, da un lato, e l' e i Patronati dall'altro (analogo a CP_9
quello in esame), cui si riferiscono le sentenze dei giudici di merito prodotte dalle parti (e altre rinvenibili nelle banche dati) e l'ordinanza della Cassazione
(la n. 26977/2023), richiamata dalla difesa dell' . CP_2
Si ritiene dunque che, considerata la natura gratuita del contratto, tenuto conto della speciale difficoltà della prestazione avendo riguardo alla mancanza di disponibilità di sufficiente documentazione acquisibile originariamente e all'implementazione nel tempo dei servizi offerti al pubblico dalle amministrazioni (tanto che, come sopra detto, persino il CTU ha dovuto acquisire documentazione all'epoca non disponibile), secondo una valutazione da effettuarsi necessariamente ex ante, deve ritenersi sussistente la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., con la conseguenza non è addebitabile
7 al patronato una responsabilità colposa per violazione degli obblighi di CP_2
diligenza nella esecuzione del mandato.
In altri termini, non è possibile far retroagire in termini di responsabilità e colpa dei patronati gli effetti del più elevato livello dei servizi offerti dall' CP_9 raggiuntosi in proseguo di tempo, risultando all'epoca inesigibile la prestazione pretesa.
Gli appelli vanno pertanto accolti, con conseguenti riforma della sentenza impugnata e rigetto della domanda.
Avuto riguardo alla novità e temporale incertezza della questione, e alle oscillazioni giurisprudenziali, le spese processuali di entrambi i gradi vanno interamente compensate, ricorrendo giusti motivi. Anche le spese di CTU vanno poste a carico di tutte le parti in pari misura.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-in accoglimento degli appelli rispettivamente proposti da e CP_2 dal Patronato - sede provinciale di unitamente a CP_2 CP_6
di Siracusa, e in riforma della Controparte_10 sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da Controparte_3
;
[...]
-compensa tra le parti le spese del doppio grado e pone le spese della CTU a carico di tutte le parti in solido, da ripartirsi nei rapporti interni in uguale misura.
Così deciso in Catania il 25.9.2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA MARIA STELLA ARENA DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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