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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/12/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2511/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2511/2024 promossa da:
C.F./P.IVA: ), con sede legale in Milano, via Ciro Me- Parte_1 P.IVA_1 notti n. 1, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. (C.F.: ), nato a [...] il [...] e resi- Controparte_1 CodiceFiscale_1 dente in Roma, via Eschilo n. 22 (di seguito, l' ' , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Alfio Pagano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Belisa- rio n. 7, attrice opponente/convenuta in riconvenzionale contro
, posto in Calata Italia n° 25, AI, in persona Controparte_2 dell'amministratore corrente in Capoliveri viale Italia n° 9, P.I. Controparte_3
a sua volta in persona del legale rappresentante rappresentato P.IVA_2 CP_4 e difeso dall'avv. Roberto Napoleoni del foro di Livorno, in virtù di delibera assembleare del 28/10/2024, ed elettivamente domiciliato nel suo studio posto in AI via Car- ducci n° 23 Convenuto opposto/attore in via riconvenzionale nonché nei confronti di
nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_5 Beethovenstrasse n.5 (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Andrea C.F._2 Battista presso il cui studio sito in AI, Piazza Cavour n. 43 è elettivamente domi- ciliato nato a [...] il [...] e residente a Castiglione della Controparte_6 Pescaia (GR), viale Beluga n.4, (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._3
1 dall'avv. Michela Falagiani presso il cui studio sito in AI, Via Guerrazzi n. 69 è elettivamente domiciliato nata a [...] il [...] ed ivi residente in Calata Italia n.24 Controparte_7 (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Erika Cioni presso il cui stu- C.F._4 dio sito in Livorno Via Indipendenza n. 41 è elettivamente domiciliata;
nato a [...] il [...] e residente in AI, Calata Italia CP_8 n.24 (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Benedetto Lupi C.F._5 e Giulia Vannucci presso il cui studio sito in AI, Via Guerrazzi n. 19 è elettiva- mente domiciliato intervenuti
Oggetto: – impugnazione di delibera assembleare – infiltrazioni prove- CP_2 nienti da lastrico – risarcimento danno
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 20 novembre 2025.
Per parte attrice foglio di PC del 16.9.2025): Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via preliminare
1.Dichiarare cessata, a spese di lite compensate, la materia del contendere in ordine alle domande riconvenzionali promosse dal in AI (LI), (C.F. Controparte_9 Controparte_10
) e, in parte qua, dalle parti intervenute attesa la loro definizione nell'ambito del sub- P.IVA_3 procedimento cautelare N.R.G. 2511-1/2024 giusto verbale di conciliazione giudiziale cron. n. 635/2022 del 19 ottobre 2022. 2.Accertare e dichiarare l'inammissibilità degli interventi promossi dai Sigg.ri CP_5
e per tutte le assorbenti ragioni in fat-
[...] Controparte_6 CP_8 Controparte_7 to e diritto di cui alla spiegata impugnazione e successivi scritti difensivi.
3.In ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità degli interventi promossi dai Sigg.ri
[...] e per tutte le assorbenti ragioni in fatto e dirit- CP_5 Controparte_6 Controparte_7 to esposte all'udienza del 19 giugno 2025.
Nel merito
4.Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle delibere assunte sub punti 2), 3), 4) e 5) dal (C.F. ), Controparte_11 P.IVA_3 all'assemblea del 18 marzo 2024 per tutte le assorbenti ragioni in fatto e diritto di cui alla spiegata impugnazione.
5.Condannare il in AI (LI), (C.F. Controparte_9 Controparte_10
) alla restituzione pro quota, in ragione della caratura millesimale in capo alla P.IVA_3 [...]
di ogni maggior esborso a quest'ultima derivante dall'esecuzione dei lavori come affi- Parte_1 dati con la deliberata impugnata ed allo stato in corso di esecuzione rispetto al computo di cui alla CTU resa dall'Arch. all'esito dell'ATP Trib. Livorno N.R.G. 110/2019, da Controparte_12 determinarsi mediante nuova C.T.U., nonché al risarcimento del danno patrimoniale conseguente al deprezzamento del cespite di proprietà dell'esponente società in ragione della deturpazione del decoro architettonico dello stabile in discorso come determinata dai predetti lavori nella misura che sarà liquidata mediante C.T.U. o, in subordine, da Codesto On.Le Tribunale in via equitativa.
2
6.In ogni caso, rigettare le domande risarcitorie spiegate dalle parti intervenute in quanto infonda- te e sfornite di idonea prova. Con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge. In via istruttoria Si reiterano le istanze istruttorie come articolate in atti ed all'udienza del 19 giugno 2025, da in- tendersi qui integralmente trascritte”.
Per parte convenuta (foglio di pc de 5.9.2025).: Controparte_2
“ voglia il Giudice adito: in via istruttoria: ammettere tutte le prove richieste e non ammesse;
nel merito:
- respingere tutte le domande di controparte perchè infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari;
nonché condanna di controparte al pagamento di € 5.000,00 per responsabilità processuale aggravata, per aver rifiutato la proposta del Giudice formulata ex art. 185 bis cpc”
Per parte intervenuta (foglio di pc del 16.9.2025) Controparte_7
“ Voglia il Giudice adito:
- in via preliminare di rito, dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio dei condomini istanti, tra cui la NO , sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto Controparte_7 con-cerne la domanda riconvenzionale formulate nel proprio atto introduttivo;
- in via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste dalle parti intervenute in atti e, allo stato, non ammesse;
- nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal terzo intervenuto, condan- nare la società al risarcimento di tutti i danni patiti all'appartamento di proprietà Parte_1 della signora quantificati in € 40.529,70 oltre iva (come da computo metrico doc. Controparte_7 10 all.to alla comparsa di intervento volontario del 23.12.2024) o in quella somma maggiore o mi- nore che risulterà dall'espletanda istruttoria;
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per parte intervenuta (foglio di pc del 16.9.2025) Controparte_6
“Voglia il Giudice adito:
- in via preliminare di rito, dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio dei condomini istanti, tra cui il sig. , sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto con- Controparte_6 cerne la domanda riconvezionale formulate nel proprio atto introduttivo;
- in via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste in atti e non ammesse;
- nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal terzo intervenuto, condan- nare la società al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appartamento di Parte_1 proprietà del sig. , quantificati in € 39.692,00, oltre IVA ( per quel che concer- Controparte_6 ne le voci ripristino dei danni interni, sostituzione serramenti e costi professionali ), oltre € 27.115,00, a titolo di danno da mancato utilizzo dell'immobile, il tutto come da relazione tecnica del 26/03/2025, in atti (cfr. doc. n. 12 allegato alla memoria del 27/03/2025). Con vittoria di spese ed onorari”.
3 Per parte intervenuta (foglio di pc del 16.9.2025) CP_8
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- in via preliminare di rito, dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio dei condomini istanti, tra cui il sig. , sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto concerne CP_8 la domanda riconvenzionale formulate nel proprio atto introduttivo;
- in via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste in atti e non ammesse;
- nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal terzo intervenuto, condan- nare la società al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appartamento di Parte_1 proprietà del sig. , quantificati in € 41.000/00 o nella somma maggiore o minore CP_8 che risulterà dall'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per parte intervenuta (foglio di pc del 16.9.2025) Controparte_5
“Voglia l'ill.mo Giudice adito: in via preliminare di rito dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio del istante sia CP_3 per quanto concerne la domanda principale sia per quanto concerne la do-manda riconvenzionale formulate nel proprio atto introduttivo;
in via istruttoria si insite per l'ammissione della CTU chiesta negli atti depositati;
nel merito in accoglimento delle argomentazioni e delle domande tutte formulate nell'atto di inter- vento e nelle me-morie depositate, respingere e rigettare tutte le domande di parte attrice, con tutti gli effetti di legge, siccome infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda ricon- venzionale formulata dall'odierno istante terzo intervenuto, condannare la società al Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dall'appartamento di proprietà del Controparte_13 quantificati in € 20.000,00, come risulta dalla perizia redatta dall'arch. e depositata in Per_1 atti. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione (iscritto a ruolo in data 25.10.2024), ritualmente notificato,
[...]
a convenuto dinanzi all'intestato Tribunale il sito Parte_1 Controparte_2 in AI, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_10
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrarii rejectis: - In via principale e nel merito, ac- certare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle delibere assunte sub punti 2), 3), 4) e
5) dal in AI (LI), (C.F. Controparte_9 Controparte_10
), all'assemblea del 18 marzo 2024 per tutte le assorbenti ragioni in fatto e P.IVA_3 diritto di cui al presente atto. Con vittoria di spese e di onorari di causa, oltre accessori come per legge”.
La società attrice, a tal fine, ha allegato in punto di fatto le seguenti circostanze: - di aver acquistato in data 30 giugno 2021 da l'appartamento sito al piano atti- Controparte_14
4 co dello stabile in AI (LI), Calata Italia n. 24, e relativo terrazzo a livello ad uso esclusivo, facente parte del convenuto;
CP_2
- che l'immobile de quo era pervenuto alla (dante causa di ) in forza CP_14 Parte_1 di datio in solutum del 3 marzo 2016 con la quale la C.A.T. – Compagnia Alberghi Turi- smo S.r.l. (precedente unica proprietaria dell'intero stabile e committente dei lavori di tra- sformazione del compendio immobiliare da originario complesso alberghiero – Hotel Mas- simo - in fabbricato residenziale con fondi commerciali) aveva estinto il proprio debito nei confronti di quale impresa subappaltatrice dei predetti lavori;
CP_14
- che all'esito dei predetti lavori di trasformazione dell'intero stabile ed una volta ceduta la quasi totalità delle unità immobiliare ricavate agli attuali proprietari, il Condominio, nelle more costituitosi (tramite l'amministratore , aveva promosso Controparte_3
ATP (R.G. 110/2019) in danno di AT (precedente unica proprietaria dell'intero stabile) e di (quale impresa subappaltatrice dei predetti interventi), lamentando infiltra- CP_14 zioni ed altri vizi costruttivi;
- che il CTU (Arch. , nell'ambito di tale procedimento (R.G. Controparte_12
110/2019) accertava, inter alia, a) che il “il lastrico solare e le terrazze al piano terzo” pre- sentavano “pendenze non idonee e possibilità di ingresso acqua per esecuzione non a rego- la d'arte della sigillatura tra i manufatti e della impermeabilizzazione”; b) la riconducibili- tà causale degli inconvenienti al sistema di smaltimento delle acque piovane sulle ter- razze e sul lastrico solare, alle non corrette pendenze dei massetti delle terrazze e la- strico ed all'esecuzione non a regola d'arte delle finiture e delle opere di impermeabi- lizzazione sulle stesse;
- che il CTU stimava il costo complessivo delle opere di ripristino (comprendente inter- venti sul sistema di smaltimento delle acque, interventi sulle facciate ed una serie di “inter- venti puntuali”) in € 207.879,11 oltre IVA e spese tecniche (come da computo metrico dal- lo stesso redatto);
- che sarebbe seguita la citazione (Tribunale Livorno - R.G 30021/2021) con cui il Condo- minio (tramite l'amministratore ed alcuni condòmini (segna- Controparte_3 tamente e proprietari delle Persona_2 Controparte_6 Controparte_7 unità immobiliari sottostanti il lastrico solare) convenivano in giudizio sia la AT che
[...]
per ottenere, alla luce dei rilevati vizi costruttivi e danni, la condanna in solido CP_15
5 delle convenute al risarcimento dei danni in favore di in per- Controparte_3 sona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra nella sua qualità di ammi- CP_16 nistratrice del Condominio di Calata Italia n. 23 a AI (Ex Hotel Massimo) nonché in favore dei singoli condòmini attori oltre alla dichiarazione di inefficacia nei loro confron- ti di due contratti stipulati dalla AT con terzi (segnatamente con Controparte_17 con riferimento ad un fondo commerciale posto nel Condominio ex Hotel Massimo, e
[...]
con riferimento ad un appartamento posto nel medesimo condominio); CP_18
- che il predetto giudizio (così come altri giudizi relativi o connessi alle medesime proble- matiche infiltrative di cui all'espletato procedimento di ATP e radicati presso l'intestato
Tribunale) sarebbe tuttora pendente e che, a definizione dell'intero contenzioso, le parti si sarebbero accordare per eseguire i lavori descritti dal CTU “nell'ambito di un più ampio progetto di risanamento dell'intero stabile potendo a tal fine beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 119 e 121 del D.l. n. 34/2020 e s.m.i.”;
- che, in particolare, le parti avevano inizialmente convenuto che AT e “avreb- CP_14 bero sostenuto i costi degli interventi non ricadenti nell'ambito della richiamata normativa mentre i condomini solo ed esclusivamente gli oneri finanziari, pari ad € 284.188,11, che la
impresa individuata per l'esecuzione dell'intera commessa, avrebbe so- Controparte_19 stenuto per la liquidazione dei crediti d'imposta generati dall'iniziativa” e che, in ossequio agli impegni assunti, sarebbe stato approvato, de facto, un apposito bilancio straordinario per il versamento dell'importo complessivo di € 284.188,11 “autorizzando
l'amministratore alla firma del contratto d'appalto solo all'atto dell'integrale raccolta del- la predetta somma”;
- che, tuttavia, il pur avendo sottoscritto l'atto transattivo così come convenu- CP_2 to, avrebbe revocato le precedenti deliberazioni provvedendo ad approvare, giusta impu- gnata delibera del 18 marzo 2024, con il voto contrario di Parte_1
1) (punto 2 della delibera) il progetto redatto dall'Arch. “contestualmen- Persona_3 te aggiudicando i lavori ivi indicati all'impresa ER SP per l'importo com- plessivo di € 658.492,41, oltre iva”;
2) (punto 3) la nomina ed i compensi dei professionisti come indicati nel predetto compu- to per complessivi € 76.338,75 nonché il “compenso amministratore pari al 3% oltre iva e oneri di legge sull'importo lavori”;
6 3) (punto 4) il 'piano dei conti' dei predetti lavori per il complessivo importo (compen- si professionali ed accessori di legge inclusi) di € 829.985,31 ed il relativo schema di ri- partizione (doc. 13), autorizzando l'amministratore “a richiedere gli importi in un'unica ra- ta con scadenza 10 aprile 2024” (per pari a ben € 154.700,50); Parte_1
4) (punto 5) la sottoscrizione del contratto d'appalto con la ER SP, affidando- ne la redazione al legale di fiducia del Condominio.
In punto di diritto, eccepiva l'invalidità delle delibere dell'Assemblea del Parte_1
18 marzo 2024:
A) per violazione dell'art. 1135 c.c. nonché degli artt. 1126 e 2051 c.c. per aver, tra- mite le deliberazioni impugnate, il Condominio, esorbitando dalle attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 c.c., imposto ad proprietaria esclusiva Parte_1 del lastrico solare (e, per l'effetto, unica sua custode ex art. 2051 c.c.), la tipologia ed i costi degli interventi da eseguirsi su detta porzione immobiliare, sostituendosi all'esponente società anche per quel che riguarda la scelta dell'impresa appaltatrice e dei professionisti previsti dal D. Lgs. 81/2008: l' “illegittima ingerenza del Con- dominio si è tradotta nell'imputazione in capo all'esponente società di una contri- buzione finale per i lavori finiti relativi al predetto lastrico solare pari ad €
145.147,70 (cfr. doc. 13 cit.) e, dunque, di gran lunga superiore alla somma di €
51.497,16 (sia pure al netto di iva e spese tecniche) come risultante dal prospetto di spesa elaborato dallo stesso Condominio sulla scorta del computo metrico redatto dalla CTU Arch. (cfr. doc. 6 cit.)”; CP_12
B) per violazione dell'art. 1135 c.c. atteso che la soluzione tecnica individuata dall'Arch. per risolvere la problematica del deflusso delle acque piovane sul Pt_2 terrazzo a livello della (id est, inversione delle pendenze mediante Parte_1
l'innalzamento del piano di calpestio) comporterebbe “il 'taglio' delle porte finestre di accesso dall'appartamento onde evitare l'ingresso dell'acqua piovana nonché
l'installazione di nuove ed ulteriori griglie di raccolta lungo tutto il perimetro, lato interno, della predetta copertura” con conseguente indebita lesione del diritto di proprietà della società attrice e conseguente nullità della delibera impugnata perché esorbitante dalle attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 c.c.;
7 C) per violazione dell'art. 1120 comma 4 c.c. atteso che l'esecuzione dei lavori de- terminerebbe “una sostanziale modifica delle linee architettoniche del fabbricato in ragione dell'installazione in facciata di 'cassonetti verticali e sporti orizzontali di rivestimento realizzati in lastre cementizie per esterni', delle dimensioni (i più grandi) L cm 72 x P cm 12 x H cm 36, a copertura dell'intero sviluppo dei nuovi pluviali” con conseguente violazione del decoro architettonico del palazzo;
D) per violazione del vincolo paesaggistico gravante sull'intera zona ove il complesso immobiliare insiste non avendo adottato la delibera previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica rispetto al progetto impugnato;
E) per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1136 e 66, comma 3 disp att.
c.c. nella parte in cui la delibera impugnata ha autorizzato l'amministratore “ad uti- lizzare il conto corrente straordinario per la gestione degli importi e detrarre quan- to già pagato dai condomini per il precedente appalto” perché tale tematica integre- rebbe argomento non ricompreso nell'avviso di convocazione dell'assemblea;
F) per violazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. per non aver l'assemblea costituito nuovo fondo speciale “di importo pari all'ammontare dei lavori” come prescritto dalla predetta disposizione e per non aver “adeguato l'importo di quello precedente, ove mai configurabile come tale e comunque pari ad € 284.188,11 (cfr. doc. 09 cit.), all'importo finale dell'appalto, ovvero € 829.985,31 (cfr. doc. 13 cit.), così come di recente statuito da Cass., ord. n. 9388/2023”.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, si è costituito il
, in persona dell'amministratore Controparte_2 Controparte_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale IN TESI a)
[...] respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
b) ed in accoglimento della domanda riconvenzionale n° 1, condannare - a consentire immediatamente Parte_1
l'accesso al lastrico solare di sua proprietà, alla ditta appaltatrice ER SP, perchè le sia consentito di effettuare i lavori secondo il contratto di appalto già stipulato;
- al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nel consentire alla ditta appaltatrice l'accesso al lastrico solare. IN IPOTESI chiede che il Giudice, in accoglimento della domanda riconvenzionale n° 2, voglia condannare - all'obbligo di fa- Parte_1 cere consistente nella esecuzione a sua cura e spese dei lavori di risanamento del lastrico,
8 meglio descritti nel contratto di appalto, nel capitolato e nel progetto attuativo allegati al contratto di appalto e prodotti in giudizio;
- al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'opera”.
A tal fine il Convenuto ha allegato ed eccepito in punto di fatto quanto segue: CP_2
- che in data 30 giugno 2021 aveva venduto l'appartamento posto al Controparte_20
4° piano del complesso condominiale, con annesso lastrico solare al terzo ed al quarto piano dell'edificio (lastrico con funzione di copertura rispetto agli appartamenti sottostanti) ad
Parte_1
- che nonostante l'espletato ATP e nonostante il trascorrere degli anni né né CP_14 avrebbero provveduto ad effettuare l'impermeabilizzazione del lastrico Parte_1 solare, rimediando agli originari vizi costruttivi nonché ad effettuare le necessarie manu- tenzioni al lastrico solare per impedire l'aggravamento del problema;
- che la costante e rapida progressione dei fenomeni infiltrativi provenienti dal terrazzo del piano 4° avrebbe gravemente danneggiato sia gli appartamenti sottostanti il lastrico nonché le parti condominiali tanto da poter temere un imminente pericolo di crollo parziale Pers dell'edificio come da perizie dell'arch. dell'Ing. ; Per_3
- che vi sarebbe stata anche una progressione dei fenomeni infiltrativi provenienti anche dai terrazzi del terzo piano, chiaramente visibili dall'esterno in corrispondenza dei soffitti dei balconi del secondo piano;
- che le infiltrazioni avrebbero intaccato anche alcune porzioni di facciata al terzo piano causando distacchi di elementi, alcuni dei quali in situazione di pericolosa instabilità;
- che sarebbe stata compromessa la completa fruibilità di alcuni alloggi al terzo piano
(appartamenti proprietà e sgomberati dai rispettivi proprieta- CP_6 CP_7 ri;
in particolare nell'appartamento la copiosità dell'acqua passante attraverso CP_7 il solaio richiederebbe, in occasione di piogge anche di modesta entità, il posizionamento di contenitori di raccolta per evitare fenomeni di allagamento);
- che, comunque il danno infiltrativo in essere avrebbe intaccato la salubrità degli ambienti con affioramento di muffe diffuse sulle superfici orizzontali e verticali degli appartamenti;
- che il Condominio con assemblea del 18 marzo 2024 avrebbe deciso di effettuare lavori di straordinaria manutenzione al complesso condominiale (ivi compreso il rifacimento del lastrico di proprietà con espressa autorizzazione del a Parte_1 CP_2
9 stipulare contratto di appalto con la ER SP (contratto stipulato successiva- mente in data 4 luglio 2024);
- che non si tratterebbe più di riparazione ma di risanamento del lastrico solare atteso che la situazione nel tempo sarebbe drasticamente peggiorata per cui una mera riparazione (così come suggerita dal CTU Arch. nel 2020) non risulterebbe più sufficiente ed ido- CP_12 nea ad arginare i fenomeni di infiltrazione;
- che il progetto predisposto terrebbe conto del fatto che si andrebbe ad intervenire su un organismo edilizio esistente e non di nuova fabbricazione;
- che all'esito di contatti presi con l'Amministrazione Comunale di AI (incontri in presenza presso i relativi Uffici Tecnici nelle date del 12 dicembre 2023 e 19 marzo 2024) si sarebbe “convenuto che le opere di progetto” potessero rientrare nella casistica di “inter- venti ed opere in aree vincolate esclusi dall'Autorizzazione Paesaggistica”;
- che i lavori di cui al contratto d'appalto in corso (29.10.2024 avvio prime attività di can- tieramento;
18.11.2024 avvio attività di demolizione terrazzi piano terzo) starebbero inte- ressando i primi 3 piani dello stabile “in attesa che la ditta appaltatrice possa entrare nell'immobile del 4° piano, di proprietà , per provvedere al rifacimento del la- Parte_1 strico solare”;
- che i lavori al lastrico solare presenterebbero carattere di urgenza “essendo a rischio di crollo alcuni appartamenti sottostanti ed alcune parti condominiali” e che l' Pt_1
palesando una condotta ostruzionistica, starebbe impedendo l'accesso alla ditta
[...] appaltatrice al lastrico solare, omettendo parte attrice stessa di effettuare gli interventi di ri- facimento del lastrico.
In punto di diritto, il convenuto ha eccepito: CP_2
i) che la fonte del danno (ergo la parte interessata dal risanamento di cui all'appalto) non sarebbe solo il lastrico solare (di proprietà esclusiva ma “an- Parte_1 che parti di proprietà per quanto adiacenti al lastrico solare”; CP_21
ii) che all'interno della parte privata sarebbero collocati elementi rientranti tra le parti comuni dell'edificio (lucernario illuminazione scala secondaria;
elementi di raccol- ta acque piovane;
ringhiere/elemento caratterizzante di facciata;
ripristino delle esa- lazioni colonne di scarico) e su tali parti comuni non vi sarebbe dubbio sulla possi- bilità per l'Assemblea condominiale di deliberare;
10 iii) che la fonte del danno non sarebbe dovuta solo a difetti originari di costruzio- ne (segnatamente, erronea impermeabilizzazione in occasione della trasformazione da Hotel ad appartamenti) ma anche all'omessa manutenzione dal 2015 ad oggi; iv) che il nuovo progetto non modificherebbe le altezze del piano di calpestio della proprietà provvedendo, per contro, solo ad una modifica delle at- Parte_1 tuali erronee pendenze ed al convoglio delle acque perimetralmente al fabbricato;
v) l'insussistenza di alcuna compromissione del decoro architettonico non andando le opere di progetto ad alterare né la percezione complessiva del fabbricato né il rap- porto con il contesto in cui lo stesso si sviluppa e la percezione complessiva della a mare che caratterizzerebbe quel tratto di affaccio sul mare;
Parte_3 vi) che il in ordine alla costituzione del fondo speciale, si sarebbe deter- CP_2 minato per la costituzione di un fondo nella totalità delle somme necessarie ai lavo- ri (con unica rata di scadenza) ed utilizzo di apposito conto (n. 12830) appositamen- te aperto per la raccolta dei versamenti e dei pagamenti relativi ai lavori straordina- ri.
Il convenuto ha poi spiegato domanda riconvenzionale sia in via principale che CP_2 in via subordinata.
Quanto alla domanda riconvenzionale “principale” ha chiesto (unitamente al rigetto della domanda attorea) la condanna di a consentire l'ingresso della ditta appalta- Parte_1 trice al lastrico solare per l'esecuzione dei lavori ed al pagamento di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c.
A fondamento di tale domanda, ha allegato che: - i ponteggi sarebbero stati installati ed i lavori ai piani inferiori già iniziati;
- che, in ragione dell'ostruzionismo di Parte_1 sarebbe stato definito in maniera congiunta tra il Condominio committente, il D.L. e l'impresa appaltatrice un programma di interventi che, in luogo di un unico cantieramento
(con ottimizzazione dei tempi), ha previsto interventi per piccole aree (dapprima sui terrazzi del terzo piano) con evidente rilevante incidenza economica in relazione a) alla necessità di allestire più volte ed in più tempi gli apprestamenti previsti per garantire la sicurezza sul cantiere;
b) al reperimento dei materiali da parte della ditta appaltatrice (soggetti a determi- nate tempistiche di consegna ed oscillazioni dei costi nel breve e medio termine); c) al nu- mero ed alla durata delle richieste di occupazione del suolo pubblico;
d) all'incertezza tem-
11 porale della programmazione delle attività; e) all'esposizione del Condominio all'eventuale azione risarcitoria della ditta appaltatrice;
f) all'aggravamento dei danni all'immobile; g) al perdurare dell'inutilizzabilità delle varie unità immobiliari sottostanti il lastrico.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata “in ipotesi” (per il caso in cui il Tribunale dovesse annullare la delibera impugnata), il ha chiesto la condanna di CP_2 Pt_1 al facere consistente nell'esecuzione dei lavori di risanamento del lastrico descritti
[...] nel contratto di appalto, nel capitolato e nel relativo progetto attuativo ed alla corresponsio- ne di una somma pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'opera ex art. 614 bis c.p.c.
Nella stessa comparsa di costituzione il convenuto ha, quindi, avanzato istanza CP_2 ex art. 700 c.p.c. chiedendo, quale misura cautelare anticipatoria rispetto alla domanda ri- convenzionale n° 1, la condanna di parte attrice (resistente in cautelare) a consentire imme- diatamente l'accesso al lastrico solare di sua proprietà, alla ditta appaltatrice ER
SP, affinché le sia consentito di effettuare i lavori secondo il contratto di appalto già stipulato nonché la condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ri- tardo nel consentire alla ditta appaltatrice l'accesso al lastrico solare ex art.614 bis c.p.c.
A sostegno della domanda cautelare de qua, il convenuto (ricorrente ex art. CP_2
700 c.p.c.) ha affermato la sussistenza dei requisiti del fumus (stante la validità della delibe- ra impugnata e l'ingiustificato ostruzionismo del proprietario attore) e del periculum in mo- ra (il gravissimo danno economico che subirebbe il in caso di mancata esecu- CP_2 zione dei lavori al lastrico;
danno integrato dal pericolo di crollo dell'edificio e dall'azione di risarcimento danni cui si vedrebbe esposto nei confronti della ditta appaltatrice laddove non rispettasse le tempistiche del contratto di appalto).
Quale misura cautelare anticipatoria rispetto alla domanda riconvenzionale n° 2, il Pt_4
ha chiesto la condanna di all'obbligo di facere consistente nella ese-
[...] Parte_1 cuzione a sua cura e spese dei lavori di risanamento del lastrico, meglio descritti nello stipu- lato contratto di appalto ed al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ri- tardo nella conclusione dell'opera ex art. 614 bis c.p.c.
A sostegno della domanda cautelare de qua, il convenuto (ricorrente ex art. CP_2
700 c.p.c.) ha affermato la sussistenza dei requisiti del fumus (stante l'allegazione difensiva di in sede di citazione secondo cui sarebbe parte attrice stessa e solo lei a Parte_1
12 poter intervenire per il rifacimento del lastrico solare) e del periculum in mora (pericolo di crollo dell'intero edificio).
Con provvedimento del 23 dicembre 2024 il giudice del turno (dott.ssa Sara Maffei), riget- tava la richiesta di concessione della cautela inaudita altera parte e rimetteva il fascicolo al
Giudice titolare assegnatario del fascicolo (dott.ssa Francesca Arusa) per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Con provvedimento del 24 dicembre 2024 il Giudice assegnatario dott.ssa Francesca Aru- sa), rilevato che il valore della causa indicato in citazione era esorbitante rispetto alla com- petenza del Giudice ordinario, rimetteva il fascicolo al Presidente di Sezione per la riasse- gnazione.
Lo scrivente Giudicante con provvedimento del 28 dicembre 2024 “letto il provvedimento del Presidente di Sezione del 24 dicembre 2024 di riassegnazione del fascicolo allo scriven- te Giudicante;
ritenuto che
la convocazione della controparte non possa pregiudicare l'at- tuazione del provvedimento e che, comunque, non vi siano elementi che consentano di deci- dere inaudita altera parte” fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 23 gennaio
2025. con memoria depositata in data 17 gennaio 2025 prendeva posizione Parte_1 sull'istanza cautelare avversaria chiedendone la reiezione.
A tal fine eccepiva: il difetto di periculum atteso che il progetto allegato al contratto d'appalto non prevederebbe l'esecuzione di alcuna opera strutturale presso il lastrico solare né in altro piano o porzione dello stabile e che le uniche “opere strutturali” di cui al capito- lato (per l'importo complessivo di € 20.960,00) riguarderebbero l'installazione di barre e mensole per ancoraggio cassonetti verticali e sporti orizzontali del nuovo impianto di rac- colta acque piovane;
- che non vi sarebbe nella relazione di progetto a firma dell'Arch. Pt_5 alcuna menzione ad opere di consolidamento delle travi in cemento armato o di altro
[...] elemento strutturale portante;
- che, pertanto, l'accesso al lastrico di non sa- Parte_1 rebbe giustificato dalla necessità di eseguire alcuna opera tesa ad escludere cedimenti strut- turali;
- che sussisterebbe una evidente sproporzione tra le lavorazioni previste dal tecnico del Condominio e quelle di cui ai computi metrici redatti dall'Arch. Controparte_12 quale CTU nell'ambito di tre procedimenti instaurati dinanzi all'intestato Tribunale
(l'ultimo elaborato peritale sarebbe stato reso in data 23 aprile 2024 nell'ambito del proce-
13 dimento R.G. 30096/2019); - che parte convenuta (ricorrente ex art. 700 c.p.c.) a sostegno dell'invocata cautela non avrebbe allegato alcuna richiesta di accesso al lastrico solare né tantomeno il cronoprogramma dei lavori per cui è causa (lavori che risulterebbero, allo sta- Cont to, sospesi a seguito di richieste documentali da parte della competente); - che il con- tratto d'appalto (il cui paventato inadempimento per cause riconducibili alla Pt_1 esporrebbe il Condominio ad eventuale azione risarcitoria) non è stato sottoscritto
[...] né sottoposto all'attenzione di (circostanza quest'ultima che condurrebbe Parte_1 ad una accettazione del rischio da parte del Condominio del fermo lavori nel momento in cui si sarebbe determinato a dar seguito ad un rapporto trilaterale in difetto della sottoscri- zione di una delle parti interessate); - il difetto del fumus boni iuris atteso che le problema- tiche infiltrative del lastrico solare non potrebbero essere ricondotte a carenza di manuten- zione “in quanto i primi percolamenti risultano verificatisi a distanza di nemmeno tre anni dall'ultimazione dei lavori di trasformazione del complesso da alberghiero a residenziale”. si è riportata, per il resto, ai propri motivi di impugnazione della delibera Parte_1 assembleare affermando l'infondatezza delle controdeduzioni avversarie.
Con comparsa depositata in data 23 dicembre 2025 spiegavano intervento (dagli stessi qua- lificato ex art. 105 comma 2 c.p.c., ergo adesivo dipendente) i sigg.ri Controparte_23
, e quali proprie-
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 tari degli appartamenti posti al terzo piano del chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) In via preliminare dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giu- dizio.
B) Nel merito rigettare la domanda proposta dalla società in quanto in- Parte_1 fondata in fatto ed in diritto;
C) In accoglimento delle domande riconvenzionali:
- condannare la società entro un termine stabilito, all'obbligo di fare Parte_1 consistente nell'esecuzione di tutte le opere necessarie al risanamento del lastrico solare ed all'eliminazione dei vizi e difetti di cui è affetto, secondo quanto stabilito nel progetto redat- to dall'arch. approvato nell'assemblea del giorno 18 marzo 2024; Per_3
- condannare la società al pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 Parte_1 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine dallo stesso fissato;
14 - condannare la società al risarcimento di tutti i danni patiti agli appar- Parte_1 tamenti di proprietà del signor quantificati in € 20.000,00 o in quella Controparte_5 somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria;
- condannare la società al risarcimento di tutti i danni patiti all'apparta- Parte_1 mento di proprietà del signor quantificati in € 34.492,80 o in quella Controparte_6 somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria;
- condannare la società al risarcimento di tutti i danni patiti all'apparta- Parte_1 mento di proprietà della signora quantificati in € 40.529,70 o in quella Controparte_7 somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria;
- condannare la società al risarcimento di tutti i danni patiti all'apparta- Parte_1 mento di proprietà del signor quantificati in € 41.000,00 o in quella som- CP_8 ma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria;
Con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio”.
A tal fine gli intervenuti, previa allegazione dei titoli di acquisto1 legittimanti la rispettiva titolarità delle unità immobiliari del 3° piano del interessate dai co- Controparte_2 piosi fenomeni di infiltrazione di acqua provenienti dal lastrico solare di copertura, allega- vano in punto di fatto: - che le infiltrazioni sarebbero causate non solo da vizi e difetti del lastrico solare ma anche da vizi e difetti interessanti le parti comuni del fabbricato (come ravvisato dal CTU Arch. sia nel procedimento recante R.G. 30096/2019 alla stre- CP_12 gua della quale le caratteristiche del “degrado” sarebbero riconducibili “a più cause” tra cui
“l'errato o assente sistema di smaltimento delle acque piovane” e il “sottodimensionamento degli elementi di captazione (griglie, pozzetti, canali e discendenti” sia nel procedimento recante R.G. 155/2018 promosso dal sig. nei confronti di e AT); - CP_5 CP_14 che, dunque, i fenomeni infiltrativi sarebbero causati da una molteplicità di fattori “alcuni
15 attinenti a proprietà private – lastrico solare – mentre molte altre interessano proprietà condominiali – gronde, discendenti, canali di scolo, griglie, lucernari, colonne”; - che la non avrebbe mai effettuato alcuna manutenzione (né ordinaria né straordi- Parte_1 naria) della terrazza di sua proprietà (nonostante fosse a piena conoscenza sin dall'acquisto del suo immobile delle problematiche in parola) serbando nel tempo, per contro, una con- dotta ostruzionistica “opponendosi o contestando qualsiasi tentativo posto in essere dal
per la risoluzione del problema”; - che tutti gli appartamenti sottostanti il la- CP_2 strico solare avrebbero subito un consistente aggravamento dei danni già patiti ed in alcuni casi sarebbe stata finanche impedita la fruibilità delle unità abitative.
In punto di diritto, gli intervenuti evidenziavano la legittimità della delibera condominiale impugnata da richiamando il disposto di cui alla pronuncia n. 9449/2016 Parte_1 delle Sezioni Unite (spettando l'onere del pagamento dei danni derivanti dal lastrico solare dell'edificio di proprietà esclusiva di un condomino nella misura di 1/3 al proprietario della terrazza e nella misura dei restanti 2/3 al il quale, tramite l'amministratore è CP_2 tenuto ad assicurare i controlli necessari per la conservazione delle parti comuni e, mediante l'Assemblea, a provvedere alle necessarie opere di manutenzione straordinaria).
Gli intervenuti, poi, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di impugna- zione della delibera, hanno chiesto la condanna ex art. 2051 c.c. della dei Parte_1 danni cagionati agli appartamenti sottostanti ed alle parti comuni del fabbricato con conse- guente condanna della società attrice opponente ad un obbligo di fare “consistente nell'ef- fettuare tutti i necessari lavori per eliminare i vizi e i difetti presenti nella terrazza di sua esclusiva proprietà”, al “pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ri- tardo rispetto al termine” giudizialmente fissato.
Hanno, infine, chiesto la condanna di al ristoro dei danni patiti dagli appar- Parte_1 tamenti di ciascun intervenuto essendo la società attrice sin dall'acquisto pienamente con- sapevole della situazione in cui versava la terrazza (essendo in quel periodo pendenti ben due cause di risarcimento del danno promosse rispettivamente dal sig. – r.g. CP_5
30096/2019 – e dal Condominio – r.g. 30021/2021 – nei confronti anche della dante causa della , id est ). Parte_1 CP_14
Con comparsa depositata in data 21 gennaio 2025 spiegavano, altresì, intervento ex art. 105 comma 2 c.p.c. nel subprocedimento cautelare (R.G. 2511-1/2024) i sigg.ri CP_5
16 , e CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) In via principale: - consentire l'accesso alla terrazza di proprietà esclusiva della socie- tà al fine di effettuare tutti i lavori appaltati alla ER SP se- Parte_1 condo quanto già deliberato nell'assemblea del giorno 18 marzo 2024;
- condannare la società al pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 Parte_1 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine dallo stesso fissato
B) In ipotesi, in ottemperanza alla domanda riconvenzionale spiegata nel proprio atto di intervento:
- condannare la società entro un termine determinato, all'obbligo di fare Parte_1 consistente nell'esecuzione di tutte le opere necessarie al risanamento del lastrico solare ed all'eliminazione dei vizi e difetti di cui è affetto, secondo quanto stabilito nel progetto redat- to dall'arch. approvato nell'assemblea del giorno 18 marzo 2024; Per_3
- condannare la società al pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 Parte_1 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine dallo stesso fissato.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente ricorso”.
A tal fine gli intervenuti sostenevano la fondatezza delle ragioni del (ricorrente CP_2 ex art. 700 c.p.c.) evidenziando le “disastrose condizioni” in cui versavano i loro apparta- menti generate dalla gravità delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà della Richiamavano le osservazioni del consulente di parte del Condomi- Parte_1 nio (Ing. ) in punto di degrado delle parti strutturali dell'edificio derivante dal- Persona_7 le infiltrazioni manifestatesi da tempo e l'assoluta urgenza dell'intervento di ripristino così come suggerito nel progetto a firma dell'Arch. Per_3
Evidenziavano, poi, l'incidenza del fattore “tempo” in ordine all'ingravescenza dei feno- meni infiltrativi (le cui prime manifestazioni risalivano al 2018, cfr. pag. 5 comparsa di in- tervento “Sono, quindi, trascorsi oltre sette anni senza che le società proprietarie nel tempo del lastrico solare – prima e poi – abbiano mai eseguito alcun inter- CP_14 Parte_1 vento né di manutenzione ordinaria né tantomeno di manutenzione straordinaria al fine di eliminare o quantomeno limitare la causa delle infiltrazioni”) e l'inerzia della proprietà del lastrico che con il suo comportamento aveva contribuito all'aggravarsi della situazione di
17 degrado e di pericolo alle strutture portanti del fabbricato e delle singole unità abitative de- gli intervenuti.
Con provvedimento emesso ex art. 171 bis c.p.c. in data 3 gennaio 2025 veniva rinviata la prima udienza di comparizione personale delle parti ex art. 183 c.p.c all'udienza del 17 aprile 2025.
All'udienza del subprocedimento cautelare (RG.2511-1/2024) del 23 gennaio 2025 il le- gale di eccepiva l'inammissibilità degli interventi spiegati dai proprietari Parte_1 delle unità abitative del 3° piano del Condominio di cui si discute. I legali degli intervenuti replicavano affermando la legittimità del loro intervento affermando il loro interesse al pro- cedimento cautelare. Veniva instaurato il contraddittorio in ordine alla produzione docu- mentale effettuata dal legale del Condominio ricorrente dopodiché lo scrivente Giudicante sottoponeva alle parti ex art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “
[...] presta il consenso all'accesso dei tecnici della cooperativa SP quale dit- Parte_1 ta appaltatrice ed al Direttore dei Lavori all'area di esclusiva titolarità di Parte_1 ai fini della realizzazione delle opere di cui al contratto d'appalto stipulato tra il
[...]
e la relativa cooperativa appaltatrice;
impregiudicata ogni determi- Controparte_2 nazione sulla ripartizione delle spese del contratto d'appalto; In particolare,
[...] permetterà l'accesso ai predetti tecnici entro 10 giorni dalla sottoscrizione Parte_1 del presente verbale;
Spese di lite del presente procedimento cautelare integralmente com- pensate tra le parti”.
Alla successiva udienza di trattazione del citato sub procedimento cautelare (udienza del 30 gennaio 2025) le parti conciliavano il procedimento cautelare sulla traccia della proposta conciliativa giudiziale (con consenso della società attrice all'accesso dei tecnici della ditta appaltatrice SP al lastrico entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo al fine della successiva realizzazione delle opere di cui al contratto d'appalto stipulato tra il CP_2
e la relativa cooperativa appaltatrice, impregiudicata ogni determinazione sulla ri-
[...] partizione delle spese del contratto d'appalto) con compensazione integrale delle spese del procedimento cautelare.
Alla prima udienza di comparizione delle parti (del giudizio di merito) del 17 aprile
2025, il legale della insisteva nell'eccezione di inammissibilità degli inter- Parte_1 venti spiegati dai singoli condomini.
18 Il legale del Condominio formulava eccezione di giudicato esterno sul rapporto che aveva dato origine al decreto ingiuntivo n. 1078/2024 richiesto dal Condominio ed emesso dall'intestato Tribunale in data 14 novembre 2024 con cui era stata con- Parte_1 dannata al pagamento di € 159.506,48 oltre interessi e spese legali (d.i. divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini da parte dell'odierna società attrice) così argomentan- do: “L'oggetto di questo giudizio è l'impugnazione della delibera assembleare 18.3.2024.
Sulla base dell'Assemblea del 18.3.2024 è stato chiesto ed ottenuto il d.i. n. 1078/2024
Trib. Livorno nei confronti di per il pagamento di oneri condominiali. Il Parte_1
D.I. è stato notificato in data 8 gennaio 2025 ed è divenuto definitivo, per mancata opposi- zione, come risulta dalla dichiarazione della Cancelleria prodotta in atti. Per giurispru- denza costante (ex plurimis Cass. 36308/2023) la mancata opposizione al d.i. determina un accertamento con efficacia di giudicato sull'esistenza: a) del credito azionato;
b) del rap- porto da cui esso origina;
c) sulla inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati in epoca anteriore al provvedimento ingiunto. Quindi, si è formato giudicato sul rapporto che ha dato origine al d.i. e, cioè sulla validità dell'Assemblea 18.3.2024”.
Il legale di si opponeva all'eccezione de qua. Parte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.4.2025 lo scrivente Giudicante, te- nuto conto delle allegazioni dei procuratori delle parti (anche in tema di eccepito giudicato esterno derivante dalla mancata opposizione da parte di del d.i. n. Parte_1
1078/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 14 novembre 2024 – R.G. 2520/2024); formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “Parte attrice Parte_1
a titolo meramente transattivo ed a tacitazione di ogni pretesa avanzata dalle parti interve- nute e riconducibile ai fatti per cui è causa corrisponde:
a la somma omnicomprensiva di € 13.000,00 (diconsi euro tredi- Controparte_5 cimila/00);
a la somma omnicomprensiva di € 26.345,00 (diconsi euro venti- Controparte_7 seimilatrecentoquarantacinque/00);
a la somma omnicomprensiva di € 26.650,00 (diconsi euro venti- CP_8 seimilaseicentocinquanta/00);
19 a la somma omnicomprensiva di € 32.885,00 (diconsi euro trenta- Controparte_6 duemilaottocentoottantacinque/00) in cui si è anche tenuto conto dell'allegato danno da mancato utilizzo dell'immobile da giugno 2022 al maggio 2024 incluso);
• Spese di lite integralmente compensate;
• Le parti costituite rispettivamente rinunciano agli atti del presente giudizio ed accettano le rinunce altrui”.
Alla successiva udienza del 19 giugno 2025 il legale di rappresentava al Parte_1
Tribunale la mancata adesione alla proposta conciliativa giudiziale in ragione della “man- canza di adesione tout court del (che l'ha condizionata a questioni interne CP_2 all'Assemblea) poi perché non possono trovare spazio le domande degli intervenuti atteso che per il sig. pende un procedimento di appello dinanzi alla Corte d'Appello di CP_5
Firenze (R.G. 851/2025 prossima udienza 16 luglio 2026) promosso dal sig.
contro
CP_5
, dante causa del per i medesimi danni e fatti storici già dedotti CP_25 CP_2 nel presente procedimento palesandosi pertanto anche un problema di ne bis in idem.
Nei confronti delle sigg.ri e l'avv. Forte dà atto che pende attual- CP_6 CP_7 mente un processo dinanzi all'intestato Tribunale (G.I. dott. Pastorelli R.G. 30021/2021) avente ad oggetto i medesimi fatti e danni qui richiesti in forza di un ATP espletato su ri- chiesta del Condominio, della sig.ra e del sig. In tali sedi i legali CP_7 CP_6 dei citati attori hanno azionato la responsabilità di ex art. 1490 e 1495 c.c. CP_14
(avendo venduto le abitazioni alla sig.ra ed al sig. CP_14 CP_7 CP_6
Per quanto riguarda la posizione di il legale del medesimo attore ha azionato la CP_5 responsabilità di ex art. 1669 c.c. e 2043 c.c.”. CP_14
Il legale del precisava di aver inteso inserire la rinuncia Controparte_2 all'azione onde evitare che venisse riproposta in altra sede l'azione di impugnazione per nullità della delibera del 18 marzo 2024 ed affinché l'eventuale transazione rivestisse carat- tere tombale. Contestava, quindi, la sussistenza nel caso di specie del ne bis in idem atteso che “dalla terrazza sono stati causati danni quando la stessa era di proprietà di CP_26
[...
e su questo c'è un effettivamente giudizio pendente (R.G. 30021/2021 dott. Pastorelli) in fase istruttoria;
poi la terrazza è stata venduta da ad la quale CP_14 Parte_1 non ha eliminato la fonte del danno;
ergo dalla terrazza sono derivati altri danni”.
20 I legali degli intervenuti prendevano posizione sull'eccezione di ne bis in idem evidenzian- do la tardività dell'eccezione e la diversità dell'oggetto dei diversi procedimenti.
A scioglimento della riserva assunta in tale udienza, lo scrivente Giudicante, ritenuta
“l'insussistenza di bis in idem rispetto ai procedimenti pendenti dinanzi all'intestato Tribu- nale (G.I. assegnatario Dott Pastorelli - R.G. 30021/2021) ed al procedimento pendente presso la Corte d'Appello di Firenze (R.G. 851/2025 prossima udienza 16 luglio 2026) at- teso che, al netto di ogni valutazione sulla diversità del petitum e causa petendi, le parti di tali procedimenti non risultano le stesse del presente procedimento, non essendo pacifica- mente parte in tali procedimenti”, rigettava le istanze istruttorie for- Parte_1 mulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 20 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione.
La causa è stata istruita a livello documentale ed all'udienza del 20 novembre 2025, sosti- tuita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies comma 1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, con riferimento alle istanze istruttorie avanzate dalle parti, stante il ri- chiamo generico ai precedenti scritti difensivi, devono intendersi parimenti rinunciate.
Ed invero, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la società attrice opponente ha così concluso in via istruttoria “Si reiterano le istanze istrutto- rie come articolate in atti ed all'udienza del 19 giugno 2025, da intendersi qui integralmen- te trascritte”; il convenuto ha così concluso: “in via istruttoria: ammettere tut- CP_2 te le prove richieste e non ammesse” e la prevalenza degli intervenuti (segnatamente
[...]
e hanno così concluso: “in via istruttoria, ammettere tut- Per_8 CP_8 CP_7 te le prove richieste in atti e non ammesse” e l'intervenuto ha così concluso: “Si CP_5 insiste per l'ammissione della CTU chieste negli atti depositati”.
Ad avviso dello scrivente Giudicante si tratta di formule eccessivamente generiche per la individuazione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte
d'Appello di Firenze, Terza Sezione Civile, n. 1578 del 22.7.2022).
Trova dunque applicazione, a sfavore di tutte le parti, il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in mo-
21 do specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei prece- denti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non po- tranno essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Anche a voler ritenere in ipotesi puntualmente individuate le istanze istruttorie articolate dalle parti, le stesse sarebbero irrilevanti ai fini della presente decisione.
2. Ciò premesso, la domanda principale di annullamento della delibera assembleare del 18 marzo 2024 merita reiezione stante il giudicato pacificamente formatosi sulla validità della stessa a seguito della mancata tempestiva opposizione da parte della società odierna attrice opponente al decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale la cui pretesa creditoria era appunto fondata sulla delibera assembleare in questa sede oggetto di op- CP_21 posizione.
Le domande riconvenzionali originariamente formulate in comparsa dal Condominio (sia la domanda riconvenzionale principale tesa ad ottenere la condanna della Parte_1
a consentire l'immediato accesso al lastrico solare di sua proprietà, alla ditta appalta-
[...] trice ER SP, “perchè le sia consentito di effettuare i lavori secondo il contrat- to di appalto già stipulato” nonché volta ad ottenere il “pagamento della somma di €
1.000,00 per ogni giorno di ritardo nel consentire alla ditta appaltatrice l'accesso al lastri- co solare” sia la domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata tesa ad ottenere la condanna di ) “all'obbligo di facere consistente nella esecuzione a Parte_1 sua cura e spese dei lavori di risanamento del lastrico, meglio descritti nel contratto di ap- palto, nel capitolato e nel progetto attuativo allegati al contratto di appalto e prodotti in giudizio” e ii) “al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'opera”) – domande cui era stata altresì inizialmente collegata apposita ri- chiesta cautelare – sono state oggetto di rinuncia da parte del convenuto non CP_2 avendo quest'ultimo insistito nel relativo accoglimento in sede di precisazione delle con- clusioni.
22 Laddove il avesse voluto coltivarle in sede di precisazione delle conclusioni, CP_2 le medesime avrebbero incontrato, in tutta evidenza, la pronuncia di cessata materia del contendere all'esito dell'intervenuta conciliazione giudiziale del giudizio cautelare (cfr. verbale di conciliazione allegato all'udienza del 30.1.2025).
In assenza di domanda riconvenzionale e comunque ravvisata la cessata materia del con- tendere in parte qua, non può che venir meno anche quella domanda formulata dalla società attrice n via di reconventio reconventionis in sede di prima memo- Parte_1 ria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. e volta ad ottenere la condanna “in ogni caso” del Con- dominio convenuto “alla restituzione pro quota, in ragione della caratura millesimale in capo alla di ogni maggior esborso a quest'ultima derivante Parte_1 dall'esecuzione dei lavori come affidati con la deliberata impugnata ed allo stato in corso di esecuzione rispetto al computo di cui alla CTU resa dall'Arch. Controparte_12 all'esito dell'ATP Trib. Livorno N.R.G. 110/2019, da determinarsi mediante nuova C.T.U., nonché al risarcimento del danno patrimoniale conseguente al deprezzamento del cespite di proprietà dell'esponente società in ragione della deturpazione del decoro architettonico dello stabile in discorso come determinata dai predetti lavori nella misura che sarà liqui- data mediante C.T.U. o, in subordine, da Codesto On.Le Tribunale in via equitativa”.
Ciò, al netto della pur condivisibile eccezione di inammissibilità della “nuova” e “tardiva” domanda de qua così come correttamente formulata dal in sede di 2° memoria CP_2 integrativa (cfr. pag. 2 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del “Un Controparte_2 primo dato certo: la domanda è mal formulata, in quanto recita " in ogni caso condannare il .." In ogni caso certamente no: se la domanda principale di annullamento è CP_2 infondata, allora l'assemblea 18/3/2024 è legittima, quindi anche i lavori sono stati effet- tuati legittimamente ed dovrà pagare la sua quota senza possibilità di ripeti- Parte_1 zioni o risarcimenti. Il problema si pone astrattamente solo in caso di accoglimento della domanda principale di dichiarazione di nullità della delibera 18/3/2024. Rimodulando quanto dedotto in maniera imprecisa, la posizione di è la seguente: dato che la deli- Pt_1 bera è nulla, restituisci quanto pagato in esecuzione della delibera nulla. In altre parole, la nuova domanda è la conseguenza logica dell'accoglimento della domanda principale.
Ma se è così, ed è così, la necessità della nuova domanda non può certamente derivare da eccezioni o domande riconvenzionali proposte dal convenuto, unici requisiti CP_2
23 previsti dall'art. 171 ter cpc n° 1 per la proposizione di nuove domande. La nuova doman- da avrebbe dovuto e potuto essere formulata fin dalla citazione.
Per questi motivi
la do- manda è inammissibile perché proposta tardivamente”).
Ad ogni modo, come si esporrà, è proprio il rigetto della domanda principale – stante il giudicato esterno di cui al d.i. emesso dall'intestato Tribunale il 14.11.2024 sulla validità della delibera – a comportare la legittima esecuzione dei lavori appaltati dal CP_27
ER SP ed alla conseguente debenza da parte della società proprietaria del
[...] lastrico delle relative somme.
Quanto, infine, alla posizione processuale dei sig.ri , CP_8 CP_7 CP_6 ed si deve dare atto della legittimità del loro intervento – da qualificarsi adesivo CP_5 dipendente (rispetto alla posizione processuale del convenuto) quanto alle al- CP_2 legazioni circa la fondatezza della delibera assembleare in questa sede impugnata ed inter- vento autonomo con riferimento alla domanda riconvenzionale risarcitoria ex art. 2051 c.c. formulata dai singoli condòmini avverso la società attrice quale “custode” dell'ultimo piano e soprattutto della terrazza/lastrico da cui risultano provenire le lamentate infiltrazioni.
Come si avrà modo di esporre, le pretese risarcitorie degli intervenuti meritano accoglimen- to in conformità della motivazione che segue.
2.1 Tutto ciò premesso, è appena il caso di vagliare la fondatezza dell'eccezione di giudica- to esterno tempestivamente formulata dal convenuto in sede di 2° memoria in- CP_2 tegrativa.
E' pacifico (all. 14 parte convenuta) che il predetto con ricorso monitorio data- CP_2 to 16 ottobre 2024, dopo aver premesso il mancato pagamento da parte del condòmino degli oneri condominiali per l'importo di € 159.506,48 (gestione or- Parte_1 dinaria 2024 e gestione straordinaria 2024), ha dato atto che le relative spese e ripartizioni risultavano, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, approvate nell'Assemblea del
18 marzo 2024 (deliberazione quest'ultima, si badi bene, oggetto di impugnazione ex art. 1137 c.c. nel presente procedimento).
Il Tribunale di Livorno (G.I. dott.ssa Simona Capurso), in accoglimento della pretesa moni- toria del con d.i. n. 1078/2024 del 14.11.2024 (R.G. 2520/2024) ha ingiunto CP_2 ad il pagamento dell'importo di € 159.506,48 oltre interessi e spese di Parte_1 procedura monitoria.
24 Con atto di precetto datato 8 gennaio 2025 il – odierno convenuto – ha intima- CP_2 to all'odierna società attrice il pagamento del capitale di cui al precetto oltre diritti ed oneri liquidati, spese e compensi di cui all'atto di precetto.
Non vi è contestazione tra le parti circa la mancata opposizione al d.i. da parte della
[...] el termine di legge. Parte_1
Orbene, deve convenirsi con l'assunto del convenuto secondo cui la definitivi- CP_2 tà del d.i. va equiparata al giudicato (principio affermato dalla Suprema Corte per il caso di mancanza di opposizione ma generalizzabile a qualunque ipotesi di infruttuoso esperimento di questa;
da ultimo, Cass. 06/04/2023, n. 9479, ove ulteriori ed ampi riferimenti;
Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 36308 del 2023, ud. 6/11/2023 dep. 28/12/2023).
Deve pertanto affermarsi che la mancata opposizione del d.i. (a fondamento della di cui pretesa creditoria vi era la delibera condominiale in questa sede impugnata) ha comportato inesorabilmente il giudicato sull'esistenza del credito azionato (e del rapporto da cui esso originava) ed anche sull'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati in epoca anteriore al provvedimento ingiun- tivo, precludendone la deduzione, ad opera dell'ingiunta , con un'azione di ac- Parte_1 certamento negativo, di ripetizione dell'indebito o con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione eventualmente minacciata o intrapresa (espressamente, sul punto, Cass.
19/03/2014, n. 6337; Cass. 14/10/2021, n. 28044).
Formatosi il giudicato sul rapporto che ha dato origine al d.i. de quo, non si può in questa sede più validamente discutere sulla validità della delibera assembleare del 18 marzo 2024.
L'orientamento giurisprudenziale richiamato da Cass. Sez. 3, Ordi- Parte_1 nanza n. 33141 del 18/12/2024) per confutare l'eccezione di giudicato formulata dal Con- dominio non porta, ad avviso del Giudicante, a diversi risultati ermeneutici.
L'orientamento giurisprudenziale de quo, facendo leva su quanto precedentemente afferma- to dalle Sezioni Unite nel 2007 sull'autonomia e rigorosa distinzione dell'ambito dell'oggetto del giudizio di opposizione al d.i. emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. e di quello del giudizio di annullamento delle deliberazioni condominiali su cui il d.i. stesso si fonda e dopo aver evidenziato la peculiarità della materia condominiale e la specialità della relativa disciplina, è giunto ad affermare che il giudicato che si forma all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione dei crediti condominiali, non esten-
25 dendosi alla validità delle deliberazioni su cui si fonda l'ingiunzione, viene, in altri termini, ad essere caducato dall'esterno, in caso di annullamento di tali deliberazioni.
L'annullamento della deliberazione su cui si fonda l'ingiunzione emessa ex art. 63 disp. att.
c.c. rappresenterebbe un fatto sopravvenuto all'emissione del d.i. che, “con riguardo al giudizio di opposizione avverso il medesimo, non può rientrare nella disciplina operativa della regola ordinaria secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile”.
Alla stregua di tale orientamento di legittimità sarebbe ammessa “sostanzialmente senza li- miti processuali, la possibilità di proporre l'opposizione all'esecuzione per dedurre la av- venuta caducazione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., nonché l'azione di ripetizione, laddove l'opposizione all'esecuzione non sia possibile”.
Orbene, tale soluzione, per quanto autorevolmente sostenuta, non appare ad oggi più condi- visibile.
Del resto, è la stessa Cassazione, nella citata ordinanza del n. 33141 del 18/12/2024 – ri- chiamata, peraltro, dalla società attrice in sede di scritti difensivi conclusionali – a dare atto al paragrafo 2.2.2. che i “presupposti logici e sistematici dell'indirizzo interpretativo di cui si è sin qui dato conto hanno subito, negli anni più recenti, una sorta di progressiva
“erosione”, culminata con una decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che, pur sen- za espressamente contraddire tale indirizzo o dichiarare il superamento di tutte le sue im- plicazioni concrete, ha affermato che «nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nulli- tà dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fonda- mento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021, Rv. 661084 – 02; in precedenza, del resto, già in Cass., Sez. 2, Ordinanza
n. 18129 del 31/08/2020, Rv. 658949 – 01 era stato affermato il principio per cui «il giudi- zio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di
26 fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore;
ne consegue che l'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole ove l'amministratore dimostri che il credito azionato sussiste, è esigibile ed il condominio ne è titolare, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c.»)”.
Pertanto, sempre citando le testuali parole della Suprema Corte di cui all'ordinanza richia- mata dall'attrice “Una volta che si ammetta l'estensione dell'oggetto del giudizio di oppo- sizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. anche alla verifica dei presupposti di validità delle deliberazioni su cui si fonda l'ingiunzione (e, addirittura, al credito sottostante, quanto meno per i contributi per le spese cd. ordinarie;
per la distin- zione tra contributi per lavori straordinari o innovazioni e contributi per la manutenzione ordinaria delle parti comuni o l'esercizio dei servizi comuni, cfr.: Cass., Sez. 2, Sentenza n.
25839 del 14/10/2019, Rv. 655467 - 01), in effetti, pare difficile continuare a sostenere
l'insussistenza dei presupposti per la sospensione di detto giudizio ai sensi dell'art. 295
c.p.c., laddove sia pendente quello di impugnativa delle deliberazioni sottostanti e, co- munque, in generale, per la necessaria attivazione degli altri strumenti processuali che as- sicurano il coordinamento preventivo tra tali giudizi, quali la riunione dei procedimenti ovvero la sospensione di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c. (o anche l'eventuale rilievo della continenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., laddove la si ritenga configurabile), in quanto, in de- finitiva, viene ad essere compromessa la stessa premessa sistematica della differenza ed autonomia di oggetto tra i due giudizi, che ne costituisce la base”.
Il tutto, non obliterando la circostanza non secondaria secondo cui la fattispecie processuale posta al vaglio dell'orientamento (solo in ipotesi) favorevole alla tesi attorea riguardava un processo (all'esito del quale si era formato il giudicato sul rigetto dell'opposizione a d.i.) svoltosi tra il 2007 ed il 2012 , ergo allorquando non era possibile, secondo l'orientamento a suo tempo integrante “diritto vivente”, ottenere né la sospensione del giudizio di opposi- zione a d.i. emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. né introdurre in tale giudizio questioni attinenti alla validità della deliberazione sulla base della quale era stata emessa l'ingiunzione.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, valorizzato il giudicato esterno sulla validità della delibera assembleare oggetto del presente giudizio di impugnazione, sia
27 la domanda principale che quella (in ipotesi “nuova”) formulata da Parte_1 in sede di prima memoria integrativa ex art. 171 ter meritano reiezione.
3. Come si è già esposto, l'intervento dei sig.ri , Controparte_5 CP_6
, e - nella qualificazione di adesivo di-
[...] Controparte_7 CP_8 pendente ex art. 105 comma 2 c.c. quanto alla dedotta legittima della deliberazione impu- gnata ed intervento autonomo quanto alle domande risarcitorie relative ai danni patiti dalle singole unità immobiliari di reciproca e documentata titolarità - è legittimo, ammissibile e tempestivo.
In particolare, con riferimento alle richieste risarcitorie, ciascun soggetto intervenuto ha in- teso far valere nel presente giudizio un proprio ed autonomo diritto di credito nei confronti della società proprietaria del 4° piano dell'immobile che oggi ci occupa.
Come noto, con l'intervento volontario, disciplinato dall'art. 105 cod. proc. civ., il terzo fa valere il proprio diritto in un processo pendente tra altre parti - in conflitto con entrambe
(ipotesi nella quale si configura il cd. intervento principale) o solo con alcune di esse (cd. intervento litisconsortile o adesivo autonomo) - e non quindi una posizione giuridica sog- gettiva di mero fatto o legata ad un'aspettativa meramente ipotetica (Cass., sez. U,
05/02/2013, n. 2593; Cass., sez. 1, 07/04/1983, n. 2453).
Il diritto che il terzo può far valere deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al petitum ed alla causa petendi, ovvero di- pendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria (Cass., sez. U, 05/05/2009, n. 10274). Tuttavia, ai fini dell'intervento autonomo non è necessaria l'identità o la comunanza di causa petendi tra l'azione esercitata dall'inter- veniente e quella originariamente proposta dall'attore, sicché la diversità dei rapporti dedot- ti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere l'ammissibilità dell'in- tervento, come è stato chiarito da Cass. n. 14844 del 27 giugno 2007, secondo cui la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rap- porti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilità dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamen-
28 to con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale della originaria controver- sia, tali da giustificare un simultaneo processo (Cass., sez. 3, 10/06/2020, n. 11085).
La diversità dei rapporti dedotti in giudizio, dunque, non esclude in sé l'ammissibilità dell'intervento del terzo, il quale diviene parte nella causa tra altre persone, pur non essendo necessariamente parte nel rapporto cui quella causa si riferisce;
da ciò consegue che il terzo può intervenire nel processo non necessariamente nei casi in cui egli stesso potrebbe anche essere citato nello stesso processo, ma purché abbia un diritto autonomo che potrebbe esse- re pregiudicato dalla decisione e che il terzo potrebbe comunque far valere in un altro pro- cedimento (così, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4912 del 16/02/2023, Rv. 666810 - 01).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, deve darsi atto che ciascun interveniente vanta un diritto che in ipotesi avrebbe potuto essere pregiudicato dalla decisione dell'impugnativa della deliberazione assembleare.
Laddove l'impugnata delibera fosse stata accolta, i lavori di risanamento del lastrico affida- ti dal alla cooperativa SP non sarebbero stati certamente portati a termine CP_2 con evidente ulteriore pregiudizio della già “degradata” situazione in cui sono risultati ver- sare i singoli appartamenti.
4. Infondate, come già osservato nell'ordinanza riservata del 20 giugno 2025 – da ritenersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta – le eccezioni di inammissibilità formu- late dall'attrice ed argomentate sulla pretesa esistenza di ne bis in idem rispetto ai proce- dimenti pendenti dinanzi all'intestato Tribunale (G.I. assegnatario Dott. Pastorelli - R.G.
30021/2021) ed al procedimento pendente presso la Corte d'Appello di Firenze (R.G.
851/2025 prossima udienza 16 luglio 2026).
Ed invero, al netto di ogni valutazione sulla diversità del petitum e causa petendi, le parti di tali procedimenti non risultano le stesse del presente procedimento, non essendo pacifica- mente arte in tali procedimenti per essere, per contro, destinataria Parte_1 delle doglianze dei condòmini e la dante causa della CP_5 CP_6 CP_7
Parte_1
5. Le domande risarcitorie formulate “in via riconvenzionale” (rectius, in via autonoma) dai singoli intervenienti nei confronti della meritano accoglimento. Parte_1
Le fotografie, i video (cfr., a titolo esemplificativo e non esaustivo i docc. 12-15 di cui alla produzione documentale di parte intervenuta le relazioni peritali a firma del CP_7
29 CTU Arch. nonché le relazioni dei consulenti di parti offerte in produzione dal CP_12 convenuto nonché dai singoli intervenienti (all. 4 di parte convenuta CP_2 [...]
- elaborato peritale a firma dell'Arch. ; all. 6 parte convenuta CP_28 Persona_7 sullo stato attuale dell'immobile a firma del dott. Arch. Controparte_29
all. 8 dell'intervenuto elaborato peritale a firma dell'Arch. Persona_3 CP_5 [...]
all. 11 dell'intervenuto – consulenza di parte a firma del Geom. Per_9 CP_8 CP_30 offrono un compendio probatorio di decisiva rilevanza per addossare alla società attrice la responsabilità, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., dei pregiudizi patiti dai singoli pro- prietari intervenienti.
Si riportano in questa sede solo alcune delle numerose fotografie allegate all'elaborato peri- tale dell'arch. che danno atto, con solare evidenza, delle disastrose condizioni degli Per_3 appartamenti degli intervenienti.
30 31 32 33 34 35 36 37 38 Il compendio fotografico e audiovisivo (cfr. all.ti 7-9 di cui alla produzione documentale del convenuto attestanti lo stato delle infiltrazioni all'interno rispettivamente CP_2 la proprietà ed all.ti 12-15 di cui alla produzione CP_7 CP_8 CP_31 documentale attestante lo stato dei luoghi al febbraio 2015; all. 13 di Controparte_7 cui alla produzione documentale , mai specificamente contestato Controparte_6 dalla società attrice e, pertanto, munito di efficacia probatoria privilegiata ex art. 2712 c.c. in ordine ai luoghi ivi rappresentati, si presenta di indubbia ed autoevidente rilevanza al fi- ne di ascrivere alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo/lastrico di proprietà esclusiva della società attrice l'efficacia eziologica di tutti i disagi patiti dagli odierni intervenienti.
5.1 Non sembra superfluo rammentare che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha na- tura oggettiva (come affermato dalla Terza Sezione della Suprema Corte con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della dispo- sizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal princi- pio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità da parte dei consociati di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri).
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite che, con la de- cisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate
(talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo suf- ficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di cau- salità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova li- beratoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»2.
39 Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha, dunque, carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concor- so di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.26013).
È necessario inoltre chiarire che chi agisce in forza dell'art. 2051 c.c. per chiedere il risar- cimento del danno cagionato da una cosa in custodia non deve provare di aver tenuto un comportamento diligente e prudente, spettandogli unicamente la prova del danno e del nes- so eziologico tra la cosa in custodia e il danno occorsogli.
Orbene, acclarato che gli intervenuti hanno adeguatamente fornito prova sia della deriva- zione del danno (infiltrazioni) dalla cosa (lastrico di proprietà esclusiva di Parte_1
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabili- tà, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve ri- spondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza cau- sale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ra- gionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del me- desimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente preve- dibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di rego- larità causale". I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il cu- stode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente – cfr., recentemente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023, Rv. 668110 – 01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, Rv. 670936 - 01).
40 e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile (l'odierna società attrice Pt_1
, considerato che per contro, non è riuscita a fornire la prova libe-
[...] Parte_1 ratoria della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarci- mento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, deve affermarsi l'an della responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. in capo ad Parte_1
5.2 Si deve ora procedere alla valutazione del quantum delle pretese risarcitorie degli inter- venienti.
E' appena il caso di rammentare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella nota pronuncia del 10 maggio 2016, n. 9449 secondo cui in tema di condominio negli edifi- ci, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i con- domini ma sia di proprietà esclusiva di un singolo proprietario, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale cu- stode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il in forza degli obblighi inerenti CP_2
l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordina- ria, regolandosi il concorso di tali responsabilità, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., a meno che non risulti la prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 2 -
, Ordinanza n. 28253 del 09/10/2023, Rv. 669173 - 01).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, la regolamentazione della re- sponsabilità per i danni patiti dai singoli intervenienti non potrà che essere regolamentata sulla scorta dei noti criteri di cui all'art. 1126 c.c.: 1/3 a carico del proprietario esclusivo e
2/3 a carico di tutti i condomini dell'edificio in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Va detto che l'Arch. , nominato CTU nell'ambito dei vari procedimenti di accer- CP_12 tamento tecnico preventivo che hanno interessato l'ex Hotel Massimo non ha ravvisato una esclusiva riconducibilità dei pregiudizi al “fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare”.
Ed invero, dalla piana lettura dell'elaborato peritale sub all. 5 di cui alla produzione docu- mentale di parte attrice, il CTU a pag. 25, all'esito dei sopralluoghi effettuati, ha potuto ac-
41 certare i seguenti inconvenienti: “1. la gran parte delle solette aggettanti sui terrazzi fronte mare presentano segni di infiltrazioni d'acqua con lesioni ed ammaloramento degli intona- ci;
2. le facciate presentano un rivestimento non omogeneo per coloritura, con elementi rotti o scollati e difetti di sigillatura tra le piastrelle;
3. in molti punti, sulla faccia interna delle murature perimetrali degli appartamenti visitati e sulle spallette dei vani porta fine- stra, sono presenti esfoliazioni e umidità nella parte basale;
4. gli appartamenti diretta- mente sottostanti il lastrico solare e le terrazze al piano terzo presentano infiltrazioni, pun- tuali o più estese, all'intradosso del solaio;
5. il lastrico solare e le terrazze al piano terzo presentano pendenze non idonee e possibilità di ingresso acqua per esecuzione non a rego- la d'arte della sigillatura tra i manufatti e della impermeabilizzazione;
6. la scala condo- miniale, con accesso da Piazza Virgilio, ha le ringhiere in acciaio che non risultano essere stabili, presentano salti di altezza del corrimano e distanze tra gli elementi orizzontali maggiori di cm 12. Inoltre si evidenzia che l'accesso al condominio da non è CP_10 accessibile e non è dotato di pedana servoscala”.
Inoltre, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, “Le problematiche attinenti alle in- filtrazioni, e che si manifestano con efflorescenze, esfoliazione e lesioni degli intonaci e dei rivestimenti in vari punti dell'edificio, derivano:
1. dal sistema di smaltimento delle acque piovane sulle terrazze e sul lastrico solare;
2. da pendenze non corrette dei massetti delle terrazze e lastrico;
3. da esecuzione non a regola d'arte delle finiture e delle opere di impermeabilizzazione sulle stesse”.
Il medesimo CTU Arch. nella perizia depositata nel ricorso per accertamento CP_12 tecnico preventivo – R.G. 155/2018 (doc.6 di cui alla produzione documentale degli inter- venuti) - promosso dal signor nei confronti di AT e , aveva ri- CP_5 CP_14 levato che: “Le caratteristiche del degrado riscontrato negli appartamenti al piano terzo sono con ogni evidenza riconducibili a diverse concause” (cfr. pag.20) tra le quali la man- cata adozione di “sistemi di raccolta perimetrali (come gronde o canali di scolo)” (cfr. pag.21).
Orbene, la riconducibilità eziologica della verificazione delle infiltrazioni ad una pluralità di fattori non può comportare, come vorrebbero gli intervenienti, una esclusiva responsabi-
42 lità del proprietario esclusivo del lastrico con conseguente deroga ai criteri di cui all'art. 1126 c.c.
Ferma, dunque, la responsabilità di quale custode del lastrico esclusivo – Parte_1 del resto che la situazione via via ingravescente di degrado generata dalle infiltrazioni con- nesse all'erronea impermeabilizzazione del lastrico sia stata, di fatto, colposamente ignorata dalle società che nel tempo si sono avvicendate nella titolarità dell'immobile sito al 4° pia- no del è circostanza difficilmente superabile alla luce della pletora di Controparte_2 elementi probatori sopra richiamati – il ristoro dei pregiudizi patiti dagli intervenienti andrà necessariamente parametrato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 1126 c.c.
al momento dell'acquisto dell'immobile, non poteva non essere a cono- Parte_1 scenza delle problematiche (infiltrazioni) che avevano interessato sia le parti comuni che i singoli immobili sottostanti al lastrico.
Del resto, vi è prova in atti – anche sulla scorta di quanto allegato dalla stessa Pt_1
– che quantomeno dal 2019 (R.G. 30096/2019) i singoli condomini avevano avan-
[...] zato rimostranze nei confronti della originaria società proprietaria dell'intero complesso
(AT) che nei confronti della dante causa di lamentando Controparte_32 la presenza di infiltrazioni e la provenienza delle stesse dal lastrico che oggi ci occupa.
Al di là delle allegazioni attoree secondo cui si sarebbe prodigata nella ri- Parte_1 soluzione delle problematiche in discorso, resta una inequivoca circostanza:
l'ostruzionismo della società attrice all'adozione dei lavori e delle misure adottate a mag- gioranza dei Condomini nella contestata deliberazione del 18.3.2024 per la definitiva rimo- zione delle problematiche sempre più ingravescenti e tali da porre finanche a rischio la te- nuta statica dell'edificio.
Solo all'esito della proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. formulata nel gen- naio 2025 l'ostruzionismo attoreo sembrerebbe cessato e si auspica che i lavori affidati alla ditta appaltatrice possano definitivamente risolvere le problematiche da tempo segnalate dai proprietari intervenienti.
Procedendo, quindi, alla liquidazione dei danni, si consideri che la società attrice Pt_1 si è prevalentemente soffermata nel corso del presente giudizio ad eccepire
[...]
l'illegittimità/inammissibilità dell'intervento dei singoli proprietari del terzo piano ma non ha mai tempestivamente contestato sia le consulenze degli stessi sia le quantificazioni dei
43 relativi danni puntualmente articolate da quest'ultimi, salva la generica (quanto tardiva) contestazione nei soli scritti difensivi conclusionali secondo cui “Nessuno dei documenti in atti, infatti, certifica l'entità dei danni riconducibili al solo a far data del 30 giu- Pt_6 gno 2021 sino ad oggi, inidonei essendo a tal fine anche le perizie ed i computi ex adverso allegati, risolvendosi questi ultimi, nel migliore dei casi, in meri preventivi di rimessa in pristino degli appartamenti danneggiati formulati dall'impresa aggiudicataria dei Lavori su richiesta del Condominio (anziché dei Condomini)” (cfr. pag. 13 comparsa conclusiona- le . Parte_1
Il Tribunale, pertanto, nella liquidazione del danno, utilizzerà quale pattern di riferimento le consulenze delle parti con i relativi computi metrici estimativi ed applicherà i criteri di liquidazione di cui all'art. 1126 c.c. in ossequio all'insegnamento della più volte citata pro- nuncia delle Sezioni Unite del 10 maggio 2016, n. 9449.
E quindi:
- quanto alla posizione considerato l'importo richiesto di € 40.529,70 CP_7
(cfr. perizia Arch. doc. 7 nonché computo metrico estimativo delle “opere Per_3 interne di ripristino per danni infiltrativi” del 6.5.2024 predisposto dalla Società
ER SP sulla base degli accertamenti eseguiti dal progettista Arch. doc. 10), è tenuta al risarcimento dell'interveniente Persona_3 Parte_1 citato nella misura di € 13.509,90 (pari ad 1/3 di € 40.529,70) ed interessi legali dal- la domanda al soddisfo;
- quanto alla posizione considerato che l'importo richiesto è stato CP_6 puntualmente individuato nella somma di € 39.692,80 (quanto alle opere edili di ri- pristino comprensive di sostituzione dei serramenti e costi professionali) ed in €
27.115,00 (quanto al danno da mancato utilizzo dell'immobile de quo per l'evidente insalubrità degli ambienti3; importo quest'ultimo puntualmente individuato dall'Arch. , nella relazione peritale sub all. 12 di parte Persona_7 CP_6
44 previa consultazione dei valori OMI di riferimento e quantificazione di apposito va- lore medio di riferimento stimando il valore di locazione di immobile avente la me- desima superficie), è tenuta al risarcimento dell'interveniente citato Parte_1 nella misura di € 22.269,26 (pari ad 1/3 di € 66.807,80) oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- quanto alla posizione considerato che l'importo richie- CP_5 CP_5 sto è stato puntualmente individuato nella somma di € 20.000,00 (cfr. perizia Arch.
- doc. 8), è tenuta al risarcimento Persona_10 Parte_1 dell'interveniente citato nella misura di € 6.666,66 (pari ad 1/3 di € 20.000,00) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- quanto alla posizione , considerato che l'importo richiesto è stato pun- CP_8 tualmente individuato nella somma di € 41.000,00 (cfr. perizia Geom. Per_11
– doc. 11), è tenuta al risarcimento dell'interveniente citato
[...] Parte_1 nella misura di € 13.666,66 (pari ad 1/3 di € 41.000,00) oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Per quanto ovvio, il restante importo di 2/3 rispetto alle somme sopra riportate, in assenza di domanda da parte dei singoli intervenuti, non potrà essere oggetto di alcuna pronuncia di condanna.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Le spese di cui al subprocedimento cautelare (R.G. 2511-1/2024) restano integralmente compensate tra le parti così come convenuto tra le stesse sottoscrivendo il verbale di conci- liazione del 30 gennaio 2025.
Le spese di lite del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal
D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedi- menti dinanzi al Tribunale per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione4 e de-
45 cisionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore (scaglione di riferimento da
€ 52.001 ad € 260.000,00) e della natura e della complessità della controversia e delle que- stioni trattate.
Non si ritiene di dare seguito alla richiesta applicazione del disposto di cui all'art. 96 com- ma 3 c.p.c. atteso che le cause dei pregiudizi lamentati dagli intervenienti non sono inte- gralmente ascrivibili alla sola proprietà del lastrico e tenuto conto altresì che gli importi li- quidati a titolo risarcitorio ai singoli intervenuti sono risultati inferiori (alla luce dell'applicazione del criterio di cui all'art. 1126 c.c.) rispetto a quanto originariamente pro- posto dallo scrivente Giudicante in sede di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da per le ragioni di cui in parte Parte_1 motiva;
2) Condanna a corrispondere a l'importo di € Parte_1 Controparte_7
13.509,90 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Condanna a corrispondere a l'importo Parte_1 Controparte_6 di € € 22.269,26 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva;
4) Condanna a corrispondere a l'importo di € Parte_1 CP_8
13.666,66 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva;
5) Condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_5
l'importo di € 6.666,66 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva;
6) Condanna a rifondere al convenuto Parte_1 Controparte_33 le spese di lite che si liquidano in € 17.131,40 per compensi (di cui € 2.552,00
[...]
teriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pu- re le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
46 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istrut- toria/trattazione, € 6.380,00 per la fase decisionale;
apportato l'aumento ex art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014 pari al 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione degli atti e degli allegati), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
7) Condanna a rifondere all'intervenuta le spese di Parte_1 Controparte_7 lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istrutto- ria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA ed IVA come per legge;
8) Condanna a rifondere all'intervenuto le Parte_1 Controparte_6 spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istrutto- ria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA ed IVA come per legge;
9) Condanna a rifondere all'intervenuto le spese di Parte_1 CP_8 lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istrutto- ria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA ed IVA come per legge;
10) Condanna a rifondere all'intervenuto le Parte_1 Controparte_5 spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istrutto- ria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in data 16 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
47 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 segnatamente a) titolare di n. 4 appartamenti distinti al catasto fabbricati del comu- Controparte_5 ne di AI al foglio 5, mappale 58, subalterni 624-625-626 e 616, giusto atto di compravendita stipula- to in data 24 febbraio 2016 dal dott. , notaio in AI;
b) com- Persona_5 Controparte_6 proprietario per la quota di ½ di un appartamento distinto al foglio 5, mappale 58, subalterno 627, in virtù di successione ex lege della madre in data 13 giugno 2022, alla medesima pervenuto con atto di Persona_2 compravendita stipulato in data 28 luglio 2016 dal dott. , notaio in AI;
c) Persona_5 CP_7
, proprietaria di un appartamento distinto al foglio 5, mappale 155, subalterno 617, giusto atto di
[...] compravendita stipulato in data 20 dicembre 2018 dal dott. , notaio in AI;
d) Persona_5 [...]
proprietario di un appartamento distinto al foglio 5, mappale 58, subalterno 629, giusto atto di CP_24 compravendita stipulato in data 22 dicembre 2016 dal dott. notaio in AI. Per_6 2 All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza n. 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, in- dividua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indi- pendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune pruden- za da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; 3 Come affermato dall'intervenuto (e come allegato anche in sede di consulenza di parte a fir- CP_6 ma dell'Arch. ) e mai contestato dalla società attrice, dal giugno 2022 l'immobile in esame, a se- Persona_7 guito del decesso della madre del e del trasferimento della di lui sorella, prima in altra abitazio- CP_6 ne e poi presso una RSA, risulta disabitato in ragione della compromessa fruibilità dell'abitazione in termini di salubrità dell'ambiente. La presenza di umidità ristagnante, la presenza di muffe e microrganismi non può, del resto, che porsi come un ostacolo insuperabile alla pacifica godibilità e fruizione dell'alloggio. 4 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettan- te al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ul-
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2511/2024 promossa da:
C.F./P.IVA: ), con sede legale in Milano, via Ciro Me- Parte_1 P.IVA_1 notti n. 1, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. (C.F.: ), nato a [...] il [...] e resi- Controparte_1 CodiceFiscale_1 dente in Roma, via Eschilo n. 22 (di seguito, l' ' , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Alfio Pagano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Belisa- rio n. 7, attrice opponente/convenuta in riconvenzionale contro
, posto in Calata Italia n° 25, AI, in persona Controparte_2 dell'amministratore corrente in Capoliveri viale Italia n° 9, P.I. Controparte_3
a sua volta in persona del legale rappresentante rappresentato P.IVA_2 CP_4 e difeso dall'avv. Roberto Napoleoni del foro di Livorno, in virtù di delibera assembleare del 28/10/2024, ed elettivamente domiciliato nel suo studio posto in AI via Car- ducci n° 23 Convenuto opposto/attore in via riconvenzionale nonché nei confronti di
nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_5 Beethovenstrasse n.5 (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Andrea C.F._2 Battista presso il cui studio sito in AI, Piazza Cavour n. 43 è elettivamente domi- ciliato nato a [...] il [...] e residente a Castiglione della Controparte_6 Pescaia (GR), viale Beluga n.4, (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._3
1 dall'avv. Michela Falagiani presso il cui studio sito in AI, Via Guerrazzi n. 69 è elettivamente domiciliato nata a [...] il [...] ed ivi residente in Calata Italia n.24 Controparte_7 (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Erika Cioni presso il cui stu- C.F._4 dio sito in Livorno Via Indipendenza n. 41 è elettivamente domiciliata;
nato a [...] il [...] e residente in AI, Calata Italia CP_8 n.24 (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Benedetto Lupi C.F._5 e Giulia Vannucci presso il cui studio sito in AI, Via Guerrazzi n. 19 è elettiva- mente domiciliato intervenuti
Oggetto: – impugnazione di delibera assembleare – infiltrazioni prove- CP_2 nienti da lastrico – risarcimento danno
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 20 novembre 2025.
Per parte attrice foglio di PC del 16.9.2025): Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: In via preliminare
1.Dichiarare cessata, a spese di lite compensate, la materia del contendere in ordine alle domande riconvenzionali promosse dal in AI (LI), (C.F. Controparte_9 Controparte_10
) e, in parte qua, dalle parti intervenute attesa la loro definizione nell'ambito del sub- P.IVA_3 procedimento cautelare N.R.G. 2511-1/2024 giusto verbale di conciliazione giudiziale cron. n. 635/2022 del 19 ottobre 2022. 2.Accertare e dichiarare l'inammissibilità degli interventi promossi dai Sigg.ri CP_5
e per tutte le assorbenti ragioni in fat-
[...] Controparte_6 CP_8 Controparte_7 to e diritto di cui alla spiegata impugnazione e successivi scritti difensivi.
3.In ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità degli interventi promossi dai Sigg.ri
[...] e per tutte le assorbenti ragioni in fatto e dirit- CP_5 Controparte_6 Controparte_7 to esposte all'udienza del 19 giugno 2025.
Nel merito
4.Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle delibere assunte sub punti 2), 3), 4) e 5) dal (C.F. ), Controparte_11 P.IVA_3 all'assemblea del 18 marzo 2024 per tutte le assorbenti ragioni in fatto e diritto di cui alla spiegata impugnazione.
5.Condannare il in AI (LI), (C.F. Controparte_9 Controparte_10
) alla restituzione pro quota, in ragione della caratura millesimale in capo alla P.IVA_3 [...]
di ogni maggior esborso a quest'ultima derivante dall'esecuzione dei lavori come affi- Parte_1 dati con la deliberata impugnata ed allo stato in corso di esecuzione rispetto al computo di cui alla CTU resa dall'Arch. all'esito dell'ATP Trib. Livorno N.R.G. 110/2019, da Controparte_12 determinarsi mediante nuova C.T.U., nonché al risarcimento del danno patrimoniale conseguente al deprezzamento del cespite di proprietà dell'esponente società in ragione della deturpazione del decoro architettonico dello stabile in discorso come determinata dai predetti lavori nella misura che sarà liquidata mediante C.T.U. o, in subordine, da Codesto On.Le Tribunale in via equitativa.
2
6.In ogni caso, rigettare le domande risarcitorie spiegate dalle parti intervenute in quanto infonda- te e sfornite di idonea prova. Con vittoria di spese di lite, oltre accessori come per legge. In via istruttoria Si reiterano le istanze istruttorie come articolate in atti ed all'udienza del 19 giugno 2025, da in- tendersi qui integralmente trascritte”.
Per parte convenuta (foglio di pc de 5.9.2025).: Controparte_2
“ voglia il Giudice adito: in via istruttoria: ammettere tutte le prove richieste e non ammesse;
nel merito:
- respingere tutte le domande di controparte perchè infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari;
nonché condanna di controparte al pagamento di € 5.000,00 per responsabilità processuale aggravata, per aver rifiutato la proposta del Giudice formulata ex art. 185 bis cpc”
Per parte intervenuta (foglio di pc del 16.9.2025) Controparte_7
“ Voglia il Giudice adito:
- in via preliminare di rito, dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio dei condomini istanti, tra cui la NO , sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto Controparte_7 con-cerne la domanda riconvenzionale formulate nel proprio atto introduttivo;
- in via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste dalle parti intervenute in atti e, allo stato, non ammesse;
- nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal terzo intervenuto, condan- nare la società al risarcimento di tutti i danni patiti all'appartamento di proprietà Parte_1 della signora quantificati in € 40.529,70 oltre iva (come da computo metrico doc. Controparte_7 10 all.to alla comparsa di intervento volontario del 23.12.2024) o in quella somma maggiore o mi- nore che risulterà dall'espletanda istruttoria;
Con vittoria di spese ed onorari”.
Per parte intervenuta (foglio di pc del 16.9.2025) Controparte_6
“Voglia il Giudice adito:
- in via preliminare di rito, dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio dei condomini istanti, tra cui il sig. , sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto con- Controparte_6 cerne la domanda riconvezionale formulate nel proprio atto introduttivo;
- in via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste in atti e non ammesse;
- nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal terzo intervenuto, condan- nare la società al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appartamento di Parte_1 proprietà del sig. , quantificati in € 39.692,00, oltre IVA ( per quel che concer- Controparte_6 ne le voci ripristino dei danni interni, sostituzione serramenti e costi professionali ), oltre € 27.115,00, a titolo di danno da mancato utilizzo dell'immobile, il tutto come da relazione tecnica del 26/03/2025, in atti (cfr. doc. n. 12 allegato alla memoria del 27/03/2025). Con vittoria di spese ed onorari”.
3 Per parte intervenuta (foglio di pc del 16.9.2025) CP_8
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- in via preliminare di rito, dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio dei condomini istanti, tra cui il sig. , sia per quanto concerne la domanda principale sia per quanto concerne CP_8 la domanda riconvenzionale formulate nel proprio atto introduttivo;
- in via istruttoria, ammettere tutte le prove richieste in atti e non ammesse;
- nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal terzo intervenuto, condan- nare la società al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appartamento di Parte_1 proprietà del sig. , quantificati in € 41.000/00 o nella somma maggiore o minore CP_8 che risulterà dall'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per parte intervenuta (foglio di pc del 16.9.2025) Controparte_5
“Voglia l'ill.mo Giudice adito: in via preliminare di rito dichiarare ammissibile l'intervento in giudizio del istante sia CP_3 per quanto concerne la domanda principale sia per quanto concerne la do-manda riconvenzionale formulate nel proprio atto introduttivo;
in via istruttoria si insite per l'ammissione della CTU chiesta negli atti depositati;
nel merito in accoglimento delle argomentazioni e delle domande tutte formulate nell'atto di inter- vento e nelle me-morie depositate, respingere e rigettare tutte le domande di parte attrice, con tutti gli effetti di legge, siccome infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della domanda ricon- venzionale formulata dall'odierno istante terzo intervenuto, condannare la società al Parte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dall'appartamento di proprietà del Controparte_13 quantificati in € 20.000,00, come risulta dalla perizia redatta dall'arch. e depositata in Per_1 atti. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione (iscritto a ruolo in data 25.10.2024), ritualmente notificato,
[...]
a convenuto dinanzi all'intestato Tribunale il sito Parte_1 Controparte_2 in AI, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_10
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrarii rejectis: - In via principale e nel merito, ac- certare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle delibere assunte sub punti 2), 3), 4) e
5) dal in AI (LI), (C.F. Controparte_9 Controparte_10
), all'assemblea del 18 marzo 2024 per tutte le assorbenti ragioni in fatto e P.IVA_3 diritto di cui al presente atto. Con vittoria di spese e di onorari di causa, oltre accessori come per legge”.
La società attrice, a tal fine, ha allegato in punto di fatto le seguenti circostanze: - di aver acquistato in data 30 giugno 2021 da l'appartamento sito al piano atti- Controparte_14
4 co dello stabile in AI (LI), Calata Italia n. 24, e relativo terrazzo a livello ad uso esclusivo, facente parte del convenuto;
CP_2
- che l'immobile de quo era pervenuto alla (dante causa di ) in forza CP_14 Parte_1 di datio in solutum del 3 marzo 2016 con la quale la C.A.T. – Compagnia Alberghi Turi- smo S.r.l. (precedente unica proprietaria dell'intero stabile e committente dei lavori di tra- sformazione del compendio immobiliare da originario complesso alberghiero – Hotel Mas- simo - in fabbricato residenziale con fondi commerciali) aveva estinto il proprio debito nei confronti di quale impresa subappaltatrice dei predetti lavori;
CP_14
- che all'esito dei predetti lavori di trasformazione dell'intero stabile ed una volta ceduta la quasi totalità delle unità immobiliare ricavate agli attuali proprietari, il Condominio, nelle more costituitosi (tramite l'amministratore , aveva promosso Controparte_3
ATP (R.G. 110/2019) in danno di AT (precedente unica proprietaria dell'intero stabile) e di (quale impresa subappaltatrice dei predetti interventi), lamentando infiltra- CP_14 zioni ed altri vizi costruttivi;
- che il CTU (Arch. , nell'ambito di tale procedimento (R.G. Controparte_12
110/2019) accertava, inter alia, a) che il “il lastrico solare e le terrazze al piano terzo” pre- sentavano “pendenze non idonee e possibilità di ingresso acqua per esecuzione non a rego- la d'arte della sigillatura tra i manufatti e della impermeabilizzazione”; b) la riconducibili- tà causale degli inconvenienti al sistema di smaltimento delle acque piovane sulle ter- razze e sul lastrico solare, alle non corrette pendenze dei massetti delle terrazze e la- strico ed all'esecuzione non a regola d'arte delle finiture e delle opere di impermeabi- lizzazione sulle stesse;
- che il CTU stimava il costo complessivo delle opere di ripristino (comprendente inter- venti sul sistema di smaltimento delle acque, interventi sulle facciate ed una serie di “inter- venti puntuali”) in € 207.879,11 oltre IVA e spese tecniche (come da computo metrico dal- lo stesso redatto);
- che sarebbe seguita la citazione (Tribunale Livorno - R.G 30021/2021) con cui il Condo- minio (tramite l'amministratore ed alcuni condòmini (segna- Controparte_3 tamente e proprietari delle Persona_2 Controparte_6 Controparte_7 unità immobiliari sottostanti il lastrico solare) convenivano in giudizio sia la AT che
[...]
per ottenere, alla luce dei rilevati vizi costruttivi e danni, la condanna in solido CP_15
5 delle convenute al risarcimento dei danni in favore di in per- Controparte_3 sona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra nella sua qualità di ammi- CP_16 nistratrice del Condominio di Calata Italia n. 23 a AI (Ex Hotel Massimo) nonché in favore dei singoli condòmini attori oltre alla dichiarazione di inefficacia nei loro confron- ti di due contratti stipulati dalla AT con terzi (segnatamente con Controparte_17 con riferimento ad un fondo commerciale posto nel Condominio ex Hotel Massimo, e
[...]
con riferimento ad un appartamento posto nel medesimo condominio); CP_18
- che il predetto giudizio (così come altri giudizi relativi o connessi alle medesime proble- matiche infiltrative di cui all'espletato procedimento di ATP e radicati presso l'intestato
Tribunale) sarebbe tuttora pendente e che, a definizione dell'intero contenzioso, le parti si sarebbero accordare per eseguire i lavori descritti dal CTU “nell'ambito di un più ampio progetto di risanamento dell'intero stabile potendo a tal fine beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 119 e 121 del D.l. n. 34/2020 e s.m.i.”;
- che, in particolare, le parti avevano inizialmente convenuto che AT e “avreb- CP_14 bero sostenuto i costi degli interventi non ricadenti nell'ambito della richiamata normativa mentre i condomini solo ed esclusivamente gli oneri finanziari, pari ad € 284.188,11, che la
impresa individuata per l'esecuzione dell'intera commessa, avrebbe so- Controparte_19 stenuto per la liquidazione dei crediti d'imposta generati dall'iniziativa” e che, in ossequio agli impegni assunti, sarebbe stato approvato, de facto, un apposito bilancio straordinario per il versamento dell'importo complessivo di € 284.188,11 “autorizzando
l'amministratore alla firma del contratto d'appalto solo all'atto dell'integrale raccolta del- la predetta somma”;
- che, tuttavia, il pur avendo sottoscritto l'atto transattivo così come convenu- CP_2 to, avrebbe revocato le precedenti deliberazioni provvedendo ad approvare, giusta impu- gnata delibera del 18 marzo 2024, con il voto contrario di Parte_1
1) (punto 2 della delibera) il progetto redatto dall'Arch. “contestualmen- Persona_3 te aggiudicando i lavori ivi indicati all'impresa ER SP per l'importo com- plessivo di € 658.492,41, oltre iva”;
2) (punto 3) la nomina ed i compensi dei professionisti come indicati nel predetto compu- to per complessivi € 76.338,75 nonché il “compenso amministratore pari al 3% oltre iva e oneri di legge sull'importo lavori”;
6 3) (punto 4) il 'piano dei conti' dei predetti lavori per il complessivo importo (compen- si professionali ed accessori di legge inclusi) di € 829.985,31 ed il relativo schema di ri- partizione (doc. 13), autorizzando l'amministratore “a richiedere gli importi in un'unica ra- ta con scadenza 10 aprile 2024” (per pari a ben € 154.700,50); Parte_1
4) (punto 5) la sottoscrizione del contratto d'appalto con la ER SP, affidando- ne la redazione al legale di fiducia del Condominio.
In punto di diritto, eccepiva l'invalidità delle delibere dell'Assemblea del Parte_1
18 marzo 2024:
A) per violazione dell'art. 1135 c.c. nonché degli artt. 1126 e 2051 c.c. per aver, tra- mite le deliberazioni impugnate, il Condominio, esorbitando dalle attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 c.c., imposto ad proprietaria esclusiva Parte_1 del lastrico solare (e, per l'effetto, unica sua custode ex art. 2051 c.c.), la tipologia ed i costi degli interventi da eseguirsi su detta porzione immobiliare, sostituendosi all'esponente società anche per quel che riguarda la scelta dell'impresa appaltatrice e dei professionisti previsti dal D. Lgs. 81/2008: l' “illegittima ingerenza del Con- dominio si è tradotta nell'imputazione in capo all'esponente società di una contri- buzione finale per i lavori finiti relativi al predetto lastrico solare pari ad €
145.147,70 (cfr. doc. 13 cit.) e, dunque, di gran lunga superiore alla somma di €
51.497,16 (sia pure al netto di iva e spese tecniche) come risultante dal prospetto di spesa elaborato dallo stesso Condominio sulla scorta del computo metrico redatto dalla CTU Arch. (cfr. doc. 6 cit.)”; CP_12
B) per violazione dell'art. 1135 c.c. atteso che la soluzione tecnica individuata dall'Arch. per risolvere la problematica del deflusso delle acque piovane sul Pt_2 terrazzo a livello della (id est, inversione delle pendenze mediante Parte_1
l'innalzamento del piano di calpestio) comporterebbe “il 'taglio' delle porte finestre di accesso dall'appartamento onde evitare l'ingresso dell'acqua piovana nonché
l'installazione di nuove ed ulteriori griglie di raccolta lungo tutto il perimetro, lato interno, della predetta copertura” con conseguente indebita lesione del diritto di proprietà della società attrice e conseguente nullità della delibera impugnata perché esorbitante dalle attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 c.c.;
7 C) per violazione dell'art. 1120 comma 4 c.c. atteso che l'esecuzione dei lavori de- terminerebbe “una sostanziale modifica delle linee architettoniche del fabbricato in ragione dell'installazione in facciata di 'cassonetti verticali e sporti orizzontali di rivestimento realizzati in lastre cementizie per esterni', delle dimensioni (i più grandi) L cm 72 x P cm 12 x H cm 36, a copertura dell'intero sviluppo dei nuovi pluviali” con conseguente violazione del decoro architettonico del palazzo;
D) per violazione del vincolo paesaggistico gravante sull'intera zona ove il complesso immobiliare insiste non avendo adottato la delibera previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica rispetto al progetto impugnato;
E) per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1136 e 66, comma 3 disp att.
c.c. nella parte in cui la delibera impugnata ha autorizzato l'amministratore “ad uti- lizzare il conto corrente straordinario per la gestione degli importi e detrarre quan- to già pagato dai condomini per il precedente appalto” perché tale tematica integre- rebbe argomento non ricompreso nell'avviso di convocazione dell'assemblea;
F) per violazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. per non aver l'assemblea costituito nuovo fondo speciale “di importo pari all'ammontare dei lavori” come prescritto dalla predetta disposizione e per non aver “adeguato l'importo di quello precedente, ove mai configurabile come tale e comunque pari ad € 284.188,11 (cfr. doc. 09 cit.), all'importo finale dell'appalto, ovvero € 829.985,31 (cfr. doc. 13 cit.), così come di recente statuito da Cass., ord. n. 9388/2023”.
Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, si è costituito il
, in persona dell'amministratore Controparte_2 Controparte_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale IN TESI a)
[...] respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
b) ed in accoglimento della domanda riconvenzionale n° 1, condannare - a consentire immediatamente Parte_1
l'accesso al lastrico solare di sua proprietà, alla ditta appaltatrice ER SP, perchè le sia consentito di effettuare i lavori secondo il contratto di appalto già stipulato;
- al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nel consentire alla ditta appaltatrice l'accesso al lastrico solare. IN IPOTESI chiede che il Giudice, in accoglimento della domanda riconvenzionale n° 2, voglia condannare - all'obbligo di fa- Parte_1 cere consistente nella esecuzione a sua cura e spese dei lavori di risanamento del lastrico,
8 meglio descritti nel contratto di appalto, nel capitolato e nel progetto attuativo allegati al contratto di appalto e prodotti in giudizio;
- al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'opera”.
A tal fine il Convenuto ha allegato ed eccepito in punto di fatto quanto segue: CP_2
- che in data 30 giugno 2021 aveva venduto l'appartamento posto al Controparte_20
4° piano del complesso condominiale, con annesso lastrico solare al terzo ed al quarto piano dell'edificio (lastrico con funzione di copertura rispetto agli appartamenti sottostanti) ad
Parte_1
- che nonostante l'espletato ATP e nonostante il trascorrere degli anni né né CP_14 avrebbero provveduto ad effettuare l'impermeabilizzazione del lastrico Parte_1 solare, rimediando agli originari vizi costruttivi nonché ad effettuare le necessarie manu- tenzioni al lastrico solare per impedire l'aggravamento del problema;
- che la costante e rapida progressione dei fenomeni infiltrativi provenienti dal terrazzo del piano 4° avrebbe gravemente danneggiato sia gli appartamenti sottostanti il lastrico nonché le parti condominiali tanto da poter temere un imminente pericolo di crollo parziale Pers dell'edificio come da perizie dell'arch. dell'Ing. ; Per_3
- che vi sarebbe stata anche una progressione dei fenomeni infiltrativi provenienti anche dai terrazzi del terzo piano, chiaramente visibili dall'esterno in corrispondenza dei soffitti dei balconi del secondo piano;
- che le infiltrazioni avrebbero intaccato anche alcune porzioni di facciata al terzo piano causando distacchi di elementi, alcuni dei quali in situazione di pericolosa instabilità;
- che sarebbe stata compromessa la completa fruibilità di alcuni alloggi al terzo piano
(appartamenti proprietà e sgomberati dai rispettivi proprieta- CP_6 CP_7 ri;
in particolare nell'appartamento la copiosità dell'acqua passante attraverso CP_7 il solaio richiederebbe, in occasione di piogge anche di modesta entità, il posizionamento di contenitori di raccolta per evitare fenomeni di allagamento);
- che, comunque il danno infiltrativo in essere avrebbe intaccato la salubrità degli ambienti con affioramento di muffe diffuse sulle superfici orizzontali e verticali degli appartamenti;
- che il Condominio con assemblea del 18 marzo 2024 avrebbe deciso di effettuare lavori di straordinaria manutenzione al complesso condominiale (ivi compreso il rifacimento del lastrico di proprietà con espressa autorizzazione del a Parte_1 CP_2
9 stipulare contratto di appalto con la ER SP (contratto stipulato successiva- mente in data 4 luglio 2024);
- che non si tratterebbe più di riparazione ma di risanamento del lastrico solare atteso che la situazione nel tempo sarebbe drasticamente peggiorata per cui una mera riparazione (così come suggerita dal CTU Arch. nel 2020) non risulterebbe più sufficiente ed ido- CP_12 nea ad arginare i fenomeni di infiltrazione;
- che il progetto predisposto terrebbe conto del fatto che si andrebbe ad intervenire su un organismo edilizio esistente e non di nuova fabbricazione;
- che all'esito di contatti presi con l'Amministrazione Comunale di AI (incontri in presenza presso i relativi Uffici Tecnici nelle date del 12 dicembre 2023 e 19 marzo 2024) si sarebbe “convenuto che le opere di progetto” potessero rientrare nella casistica di “inter- venti ed opere in aree vincolate esclusi dall'Autorizzazione Paesaggistica”;
- che i lavori di cui al contratto d'appalto in corso (29.10.2024 avvio prime attività di can- tieramento;
18.11.2024 avvio attività di demolizione terrazzi piano terzo) starebbero inte- ressando i primi 3 piani dello stabile “in attesa che la ditta appaltatrice possa entrare nell'immobile del 4° piano, di proprietà , per provvedere al rifacimento del la- Parte_1 strico solare”;
- che i lavori al lastrico solare presenterebbero carattere di urgenza “essendo a rischio di crollo alcuni appartamenti sottostanti ed alcune parti condominiali” e che l' Pt_1
palesando una condotta ostruzionistica, starebbe impedendo l'accesso alla ditta
[...] appaltatrice al lastrico solare, omettendo parte attrice stessa di effettuare gli interventi di ri- facimento del lastrico.
In punto di diritto, il convenuto ha eccepito: CP_2
i) che la fonte del danno (ergo la parte interessata dal risanamento di cui all'appalto) non sarebbe solo il lastrico solare (di proprietà esclusiva ma “an- Parte_1 che parti di proprietà per quanto adiacenti al lastrico solare”; CP_21
ii) che all'interno della parte privata sarebbero collocati elementi rientranti tra le parti comuni dell'edificio (lucernario illuminazione scala secondaria;
elementi di raccol- ta acque piovane;
ringhiere/elemento caratterizzante di facciata;
ripristino delle esa- lazioni colonne di scarico) e su tali parti comuni non vi sarebbe dubbio sulla possi- bilità per l'Assemblea condominiale di deliberare;
10 iii) che la fonte del danno non sarebbe dovuta solo a difetti originari di costruzio- ne (segnatamente, erronea impermeabilizzazione in occasione della trasformazione da Hotel ad appartamenti) ma anche all'omessa manutenzione dal 2015 ad oggi; iv) che il nuovo progetto non modificherebbe le altezze del piano di calpestio della proprietà provvedendo, per contro, solo ad una modifica delle at- Parte_1 tuali erronee pendenze ed al convoglio delle acque perimetralmente al fabbricato;
v) l'insussistenza di alcuna compromissione del decoro architettonico non andando le opere di progetto ad alterare né la percezione complessiva del fabbricato né il rap- porto con il contesto in cui lo stesso si sviluppa e la percezione complessiva della a mare che caratterizzerebbe quel tratto di affaccio sul mare;
Parte_3 vi) che il in ordine alla costituzione del fondo speciale, si sarebbe deter- CP_2 minato per la costituzione di un fondo nella totalità delle somme necessarie ai lavo- ri (con unica rata di scadenza) ed utilizzo di apposito conto (n. 12830) appositamen- te aperto per la raccolta dei versamenti e dei pagamenti relativi ai lavori straordina- ri.
Il convenuto ha poi spiegato domanda riconvenzionale sia in via principale che CP_2 in via subordinata.
Quanto alla domanda riconvenzionale “principale” ha chiesto (unitamente al rigetto della domanda attorea) la condanna di a consentire l'ingresso della ditta appalta- Parte_1 trice al lastrico solare per l'esecuzione dei lavori ed al pagamento di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c.
A fondamento di tale domanda, ha allegato che: - i ponteggi sarebbero stati installati ed i lavori ai piani inferiori già iniziati;
- che, in ragione dell'ostruzionismo di Parte_1 sarebbe stato definito in maniera congiunta tra il Condominio committente, il D.L. e l'impresa appaltatrice un programma di interventi che, in luogo di un unico cantieramento
(con ottimizzazione dei tempi), ha previsto interventi per piccole aree (dapprima sui terrazzi del terzo piano) con evidente rilevante incidenza economica in relazione a) alla necessità di allestire più volte ed in più tempi gli apprestamenti previsti per garantire la sicurezza sul cantiere;
b) al reperimento dei materiali da parte della ditta appaltatrice (soggetti a determi- nate tempistiche di consegna ed oscillazioni dei costi nel breve e medio termine); c) al nu- mero ed alla durata delle richieste di occupazione del suolo pubblico;
d) all'incertezza tem-
11 porale della programmazione delle attività; e) all'esposizione del Condominio all'eventuale azione risarcitoria della ditta appaltatrice;
f) all'aggravamento dei danni all'immobile; g) al perdurare dell'inutilizzabilità delle varie unità immobiliari sottostanti il lastrico.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata “in ipotesi” (per il caso in cui il Tribunale dovesse annullare la delibera impugnata), il ha chiesto la condanna di CP_2 Pt_1 al facere consistente nell'esecuzione dei lavori di risanamento del lastrico descritti
[...] nel contratto di appalto, nel capitolato e nel relativo progetto attuativo ed alla corresponsio- ne di una somma pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'opera ex art. 614 bis c.p.c.
Nella stessa comparsa di costituzione il convenuto ha, quindi, avanzato istanza CP_2 ex art. 700 c.p.c. chiedendo, quale misura cautelare anticipatoria rispetto alla domanda ri- convenzionale n° 1, la condanna di parte attrice (resistente in cautelare) a consentire imme- diatamente l'accesso al lastrico solare di sua proprietà, alla ditta appaltatrice ER
SP, affinché le sia consentito di effettuare i lavori secondo il contratto di appalto già stipulato nonché la condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ri- tardo nel consentire alla ditta appaltatrice l'accesso al lastrico solare ex art.614 bis c.p.c.
A sostegno della domanda cautelare de qua, il convenuto (ricorrente ex art. CP_2
700 c.p.c.) ha affermato la sussistenza dei requisiti del fumus (stante la validità della delibe- ra impugnata e l'ingiustificato ostruzionismo del proprietario attore) e del periculum in mo- ra (il gravissimo danno economico che subirebbe il in caso di mancata esecu- CP_2 zione dei lavori al lastrico;
danno integrato dal pericolo di crollo dell'edificio e dall'azione di risarcimento danni cui si vedrebbe esposto nei confronti della ditta appaltatrice laddove non rispettasse le tempistiche del contratto di appalto).
Quale misura cautelare anticipatoria rispetto alla domanda riconvenzionale n° 2, il Pt_4
ha chiesto la condanna di all'obbligo di facere consistente nella ese-
[...] Parte_1 cuzione a sua cura e spese dei lavori di risanamento del lastrico, meglio descritti nello stipu- lato contratto di appalto ed al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ri- tardo nella conclusione dell'opera ex art. 614 bis c.p.c.
A sostegno della domanda cautelare de qua, il convenuto (ricorrente ex art. CP_2
700 c.p.c.) ha affermato la sussistenza dei requisiti del fumus (stante l'allegazione difensiva di in sede di citazione secondo cui sarebbe parte attrice stessa e solo lei a Parte_1
12 poter intervenire per il rifacimento del lastrico solare) e del periculum in mora (pericolo di crollo dell'intero edificio).
Con provvedimento del 23 dicembre 2024 il giudice del turno (dott.ssa Sara Maffei), riget- tava la richiesta di concessione della cautela inaudita altera parte e rimetteva il fascicolo al
Giudice titolare assegnatario del fascicolo (dott.ssa Francesca Arusa) per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Con provvedimento del 24 dicembre 2024 il Giudice assegnatario dott.ssa Francesca Aru- sa), rilevato che il valore della causa indicato in citazione era esorbitante rispetto alla com- petenza del Giudice ordinario, rimetteva il fascicolo al Presidente di Sezione per la riasse- gnazione.
Lo scrivente Giudicante con provvedimento del 28 dicembre 2024 “letto il provvedimento del Presidente di Sezione del 24 dicembre 2024 di riassegnazione del fascicolo allo scriven- te Giudicante;
ritenuto che
la convocazione della controparte non possa pregiudicare l'at- tuazione del provvedimento e che, comunque, non vi siano elementi che consentano di deci- dere inaudita altera parte” fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 23 gennaio
2025. con memoria depositata in data 17 gennaio 2025 prendeva posizione Parte_1 sull'istanza cautelare avversaria chiedendone la reiezione.
A tal fine eccepiva: il difetto di periculum atteso che il progetto allegato al contratto d'appalto non prevederebbe l'esecuzione di alcuna opera strutturale presso il lastrico solare né in altro piano o porzione dello stabile e che le uniche “opere strutturali” di cui al capito- lato (per l'importo complessivo di € 20.960,00) riguarderebbero l'installazione di barre e mensole per ancoraggio cassonetti verticali e sporti orizzontali del nuovo impianto di rac- colta acque piovane;
- che non vi sarebbe nella relazione di progetto a firma dell'Arch. Pt_5 alcuna menzione ad opere di consolidamento delle travi in cemento armato o di altro
[...] elemento strutturale portante;
- che, pertanto, l'accesso al lastrico di non sa- Parte_1 rebbe giustificato dalla necessità di eseguire alcuna opera tesa ad escludere cedimenti strut- turali;
- che sussisterebbe una evidente sproporzione tra le lavorazioni previste dal tecnico del Condominio e quelle di cui ai computi metrici redatti dall'Arch. Controparte_12 quale CTU nell'ambito di tre procedimenti instaurati dinanzi all'intestato Tribunale
(l'ultimo elaborato peritale sarebbe stato reso in data 23 aprile 2024 nell'ambito del proce-
13 dimento R.G. 30096/2019); - che parte convenuta (ricorrente ex art. 700 c.p.c.) a sostegno dell'invocata cautela non avrebbe allegato alcuna richiesta di accesso al lastrico solare né tantomeno il cronoprogramma dei lavori per cui è causa (lavori che risulterebbero, allo sta- Cont to, sospesi a seguito di richieste documentali da parte della competente); - che il con- tratto d'appalto (il cui paventato inadempimento per cause riconducibili alla Pt_1 esporrebbe il Condominio ad eventuale azione risarcitoria) non è stato sottoscritto
[...] né sottoposto all'attenzione di (circostanza quest'ultima che condurrebbe Parte_1 ad una accettazione del rischio da parte del Condominio del fermo lavori nel momento in cui si sarebbe determinato a dar seguito ad un rapporto trilaterale in difetto della sottoscri- zione di una delle parti interessate); - il difetto del fumus boni iuris atteso che le problema- tiche infiltrative del lastrico solare non potrebbero essere ricondotte a carenza di manuten- zione “in quanto i primi percolamenti risultano verificatisi a distanza di nemmeno tre anni dall'ultimazione dei lavori di trasformazione del complesso da alberghiero a residenziale”. si è riportata, per il resto, ai propri motivi di impugnazione della delibera Parte_1 assembleare affermando l'infondatezza delle controdeduzioni avversarie.
Con comparsa depositata in data 23 dicembre 2025 spiegavano intervento (dagli stessi qua- lificato ex art. 105 comma 2 c.p.c., ergo adesivo dipendente) i sigg.ri Controparte_23
, e quali proprie-
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 tari degli appartamenti posti al terzo piano del chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) In via preliminare dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giu- dizio.
B) Nel merito rigettare la domanda proposta dalla società in quanto in- Parte_1 fondata in fatto ed in diritto;
C) In accoglimento delle domande riconvenzionali:
- condannare la società entro un termine stabilito, all'obbligo di fare Parte_1 consistente nell'esecuzione di tutte le opere necessarie al risanamento del lastrico solare ed all'eliminazione dei vizi e difetti di cui è affetto, secondo quanto stabilito nel progetto redat- to dall'arch. approvato nell'assemblea del giorno 18 marzo 2024; Per_3
- condannare la società al pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 Parte_1 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine dallo stesso fissato;
14 - condannare la società al risarcimento di tutti i danni patiti agli appar- Parte_1 tamenti di proprietà del signor quantificati in € 20.000,00 o in quella Controparte_5 somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria;
- condannare la società al risarcimento di tutti i danni patiti all'apparta- Parte_1 mento di proprietà del signor quantificati in € 34.492,80 o in quella Controparte_6 somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria;
- condannare la società al risarcimento di tutti i danni patiti all'apparta- Parte_1 mento di proprietà della signora quantificati in € 40.529,70 o in quella Controparte_7 somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria;
- condannare la società al risarcimento di tutti i danni patiti all'apparta- Parte_1 mento di proprietà del signor quantificati in € 41.000,00 o in quella som- CP_8 ma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria;
Con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio”.
A tal fine gli intervenuti, previa allegazione dei titoli di acquisto1 legittimanti la rispettiva titolarità delle unità immobiliari del 3° piano del interessate dai co- Controparte_2 piosi fenomeni di infiltrazione di acqua provenienti dal lastrico solare di copertura, allega- vano in punto di fatto: - che le infiltrazioni sarebbero causate non solo da vizi e difetti del lastrico solare ma anche da vizi e difetti interessanti le parti comuni del fabbricato (come ravvisato dal CTU Arch. sia nel procedimento recante R.G. 30096/2019 alla stre- CP_12 gua della quale le caratteristiche del “degrado” sarebbero riconducibili “a più cause” tra cui
“l'errato o assente sistema di smaltimento delle acque piovane” e il “sottodimensionamento degli elementi di captazione (griglie, pozzetti, canali e discendenti” sia nel procedimento recante R.G. 155/2018 promosso dal sig. nei confronti di e AT); - CP_5 CP_14 che, dunque, i fenomeni infiltrativi sarebbero causati da una molteplicità di fattori “alcuni
15 attinenti a proprietà private – lastrico solare – mentre molte altre interessano proprietà condominiali – gronde, discendenti, canali di scolo, griglie, lucernari, colonne”; - che la non avrebbe mai effettuato alcuna manutenzione (né ordinaria né straordi- Parte_1 naria) della terrazza di sua proprietà (nonostante fosse a piena conoscenza sin dall'acquisto del suo immobile delle problematiche in parola) serbando nel tempo, per contro, una con- dotta ostruzionistica “opponendosi o contestando qualsiasi tentativo posto in essere dal
per la risoluzione del problema”; - che tutti gli appartamenti sottostanti il la- CP_2 strico solare avrebbero subito un consistente aggravamento dei danni già patiti ed in alcuni casi sarebbe stata finanche impedita la fruibilità delle unità abitative.
In punto di diritto, gli intervenuti evidenziavano la legittimità della delibera condominiale impugnata da richiamando il disposto di cui alla pronuncia n. 9449/2016 Parte_1 delle Sezioni Unite (spettando l'onere del pagamento dei danni derivanti dal lastrico solare dell'edificio di proprietà esclusiva di un condomino nella misura di 1/3 al proprietario della terrazza e nella misura dei restanti 2/3 al il quale, tramite l'amministratore è CP_2 tenuto ad assicurare i controlli necessari per la conservazione delle parti comuni e, mediante l'Assemblea, a provvedere alle necessarie opere di manutenzione straordinaria).
Gli intervenuti, poi, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di impugna- zione della delibera, hanno chiesto la condanna ex art. 2051 c.c. della dei Parte_1 danni cagionati agli appartamenti sottostanti ed alle parti comuni del fabbricato con conse- guente condanna della società attrice opponente ad un obbligo di fare “consistente nell'ef- fettuare tutti i necessari lavori per eliminare i vizi e i difetti presenti nella terrazza di sua esclusiva proprietà”, al “pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ri- tardo rispetto al termine” giudizialmente fissato.
Hanno, infine, chiesto la condanna di al ristoro dei danni patiti dagli appar- Parte_1 tamenti di ciascun intervenuto essendo la società attrice sin dall'acquisto pienamente con- sapevole della situazione in cui versava la terrazza (essendo in quel periodo pendenti ben due cause di risarcimento del danno promosse rispettivamente dal sig. – r.g. CP_5
30096/2019 – e dal Condominio – r.g. 30021/2021 – nei confronti anche della dante causa della , id est ). Parte_1 CP_14
Con comparsa depositata in data 21 gennaio 2025 spiegavano, altresì, intervento ex art. 105 comma 2 c.p.c. nel subprocedimento cautelare (R.G. 2511-1/2024) i sigg.ri CP_5
16 , e CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) In via principale: - consentire l'accesso alla terrazza di proprietà esclusiva della socie- tà al fine di effettuare tutti i lavori appaltati alla ER SP se- Parte_1 condo quanto già deliberato nell'assemblea del giorno 18 marzo 2024;
- condannare la società al pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 Parte_1 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine dallo stesso fissato
B) In ipotesi, in ottemperanza alla domanda riconvenzionale spiegata nel proprio atto di intervento:
- condannare la società entro un termine determinato, all'obbligo di fare Parte_1 consistente nell'esecuzione di tutte le opere necessarie al risanamento del lastrico solare ed all'eliminazione dei vizi e difetti di cui è affetto, secondo quanto stabilito nel progetto redat- to dall'arch. approvato nell'assemblea del giorno 18 marzo 2024; Per_3
- condannare la società al pagamento di una penale pari ad € 1.000,00 Parte_1 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine dallo stesso fissato.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente ricorso”.
A tal fine gli intervenuti sostenevano la fondatezza delle ragioni del (ricorrente CP_2 ex art. 700 c.p.c.) evidenziando le “disastrose condizioni” in cui versavano i loro apparta- menti generate dalla gravità delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà della Richiamavano le osservazioni del consulente di parte del Condomi- Parte_1 nio (Ing. ) in punto di degrado delle parti strutturali dell'edificio derivante dal- Persona_7 le infiltrazioni manifestatesi da tempo e l'assoluta urgenza dell'intervento di ripristino così come suggerito nel progetto a firma dell'Arch. Per_3
Evidenziavano, poi, l'incidenza del fattore “tempo” in ordine all'ingravescenza dei feno- meni infiltrativi (le cui prime manifestazioni risalivano al 2018, cfr. pag. 5 comparsa di in- tervento “Sono, quindi, trascorsi oltre sette anni senza che le società proprietarie nel tempo del lastrico solare – prima e poi – abbiano mai eseguito alcun inter- CP_14 Parte_1 vento né di manutenzione ordinaria né tantomeno di manutenzione straordinaria al fine di eliminare o quantomeno limitare la causa delle infiltrazioni”) e l'inerzia della proprietà del lastrico che con il suo comportamento aveva contribuito all'aggravarsi della situazione di
17 degrado e di pericolo alle strutture portanti del fabbricato e delle singole unità abitative de- gli intervenuti.
Con provvedimento emesso ex art. 171 bis c.p.c. in data 3 gennaio 2025 veniva rinviata la prima udienza di comparizione personale delle parti ex art. 183 c.p.c all'udienza del 17 aprile 2025.
All'udienza del subprocedimento cautelare (RG.2511-1/2024) del 23 gennaio 2025 il le- gale di eccepiva l'inammissibilità degli interventi spiegati dai proprietari Parte_1 delle unità abitative del 3° piano del Condominio di cui si discute. I legali degli intervenuti replicavano affermando la legittimità del loro intervento affermando il loro interesse al pro- cedimento cautelare. Veniva instaurato il contraddittorio in ordine alla produzione docu- mentale effettuata dal legale del Condominio ricorrente dopodiché lo scrivente Giudicante sottoponeva alle parti ex art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta conciliativa: “
[...] presta il consenso all'accesso dei tecnici della cooperativa SP quale dit- Parte_1 ta appaltatrice ed al Direttore dei Lavori all'area di esclusiva titolarità di Parte_1 ai fini della realizzazione delle opere di cui al contratto d'appalto stipulato tra il
[...]
e la relativa cooperativa appaltatrice;
impregiudicata ogni determi- Controparte_2 nazione sulla ripartizione delle spese del contratto d'appalto; In particolare,
[...] permetterà l'accesso ai predetti tecnici entro 10 giorni dalla sottoscrizione Parte_1 del presente verbale;
Spese di lite del presente procedimento cautelare integralmente com- pensate tra le parti”.
Alla successiva udienza di trattazione del citato sub procedimento cautelare (udienza del 30 gennaio 2025) le parti conciliavano il procedimento cautelare sulla traccia della proposta conciliativa giudiziale (con consenso della società attrice all'accesso dei tecnici della ditta appaltatrice SP al lastrico entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo al fine della successiva realizzazione delle opere di cui al contratto d'appalto stipulato tra il CP_2
e la relativa cooperativa appaltatrice, impregiudicata ogni determinazione sulla ri-
[...] partizione delle spese del contratto d'appalto) con compensazione integrale delle spese del procedimento cautelare.
Alla prima udienza di comparizione delle parti (del giudizio di merito) del 17 aprile
2025, il legale della insisteva nell'eccezione di inammissibilità degli inter- Parte_1 venti spiegati dai singoli condomini.
18 Il legale del Condominio formulava eccezione di giudicato esterno sul rapporto che aveva dato origine al decreto ingiuntivo n. 1078/2024 richiesto dal Condominio ed emesso dall'intestato Tribunale in data 14 novembre 2024 con cui era stata con- Parte_1 dannata al pagamento di € 159.506,48 oltre interessi e spese legali (d.i. divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini da parte dell'odierna società attrice) così argomentan- do: “L'oggetto di questo giudizio è l'impugnazione della delibera assembleare 18.3.2024.
Sulla base dell'Assemblea del 18.3.2024 è stato chiesto ed ottenuto il d.i. n. 1078/2024
Trib. Livorno nei confronti di per il pagamento di oneri condominiali. Il Parte_1
D.I. è stato notificato in data 8 gennaio 2025 ed è divenuto definitivo, per mancata opposi- zione, come risulta dalla dichiarazione della Cancelleria prodotta in atti. Per giurispru- denza costante (ex plurimis Cass. 36308/2023) la mancata opposizione al d.i. determina un accertamento con efficacia di giudicato sull'esistenza: a) del credito azionato;
b) del rap- porto da cui esso origina;
c) sulla inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati in epoca anteriore al provvedimento ingiunto. Quindi, si è formato giudicato sul rapporto che ha dato origine al d.i. e, cioè sulla validità dell'Assemblea 18.3.2024”.
Il legale di si opponeva all'eccezione de qua. Parte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.4.2025 lo scrivente Giudicante, te- nuto conto delle allegazioni dei procuratori delle parti (anche in tema di eccepito giudicato esterno derivante dalla mancata opposizione da parte di del d.i. n. Parte_1
1078/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 14 novembre 2024 – R.G. 2520/2024); formulava alle parti la seguente proposta conciliativa: “Parte attrice Parte_1
a titolo meramente transattivo ed a tacitazione di ogni pretesa avanzata dalle parti interve- nute e riconducibile ai fatti per cui è causa corrisponde:
a la somma omnicomprensiva di € 13.000,00 (diconsi euro tredi- Controparte_5 cimila/00);
a la somma omnicomprensiva di € 26.345,00 (diconsi euro venti- Controparte_7 seimilatrecentoquarantacinque/00);
a la somma omnicomprensiva di € 26.650,00 (diconsi euro venti- CP_8 seimilaseicentocinquanta/00);
19 a la somma omnicomprensiva di € 32.885,00 (diconsi euro trenta- Controparte_6 duemilaottocentoottantacinque/00) in cui si è anche tenuto conto dell'allegato danno da mancato utilizzo dell'immobile da giugno 2022 al maggio 2024 incluso);
• Spese di lite integralmente compensate;
• Le parti costituite rispettivamente rinunciano agli atti del presente giudizio ed accettano le rinunce altrui”.
Alla successiva udienza del 19 giugno 2025 il legale di rappresentava al Parte_1
Tribunale la mancata adesione alla proposta conciliativa giudiziale in ragione della “man- canza di adesione tout court del (che l'ha condizionata a questioni interne CP_2 all'Assemblea) poi perché non possono trovare spazio le domande degli intervenuti atteso che per il sig. pende un procedimento di appello dinanzi alla Corte d'Appello di CP_5
Firenze (R.G. 851/2025 prossima udienza 16 luglio 2026) promosso dal sig.
contro
CP_5
, dante causa del per i medesimi danni e fatti storici già dedotti CP_25 CP_2 nel presente procedimento palesandosi pertanto anche un problema di ne bis in idem.
Nei confronti delle sigg.ri e l'avv. Forte dà atto che pende attual- CP_6 CP_7 mente un processo dinanzi all'intestato Tribunale (G.I. dott. Pastorelli R.G. 30021/2021) avente ad oggetto i medesimi fatti e danni qui richiesti in forza di un ATP espletato su ri- chiesta del Condominio, della sig.ra e del sig. In tali sedi i legali CP_7 CP_6 dei citati attori hanno azionato la responsabilità di ex art. 1490 e 1495 c.c. CP_14
(avendo venduto le abitazioni alla sig.ra ed al sig. CP_14 CP_7 CP_6
Per quanto riguarda la posizione di il legale del medesimo attore ha azionato la CP_5 responsabilità di ex art. 1669 c.c. e 2043 c.c.”. CP_14
Il legale del precisava di aver inteso inserire la rinuncia Controparte_2 all'azione onde evitare che venisse riproposta in altra sede l'azione di impugnazione per nullità della delibera del 18 marzo 2024 ed affinché l'eventuale transazione rivestisse carat- tere tombale. Contestava, quindi, la sussistenza nel caso di specie del ne bis in idem atteso che “dalla terrazza sono stati causati danni quando la stessa era di proprietà di CP_26
[...
e su questo c'è un effettivamente giudizio pendente (R.G. 30021/2021 dott. Pastorelli) in fase istruttoria;
poi la terrazza è stata venduta da ad la quale CP_14 Parte_1 non ha eliminato la fonte del danno;
ergo dalla terrazza sono derivati altri danni”.
20 I legali degli intervenuti prendevano posizione sull'eccezione di ne bis in idem evidenzian- do la tardività dell'eccezione e la diversità dell'oggetto dei diversi procedimenti.
A scioglimento della riserva assunta in tale udienza, lo scrivente Giudicante, ritenuta
“l'insussistenza di bis in idem rispetto ai procedimenti pendenti dinanzi all'intestato Tribu- nale (G.I. assegnatario Dott Pastorelli - R.G. 30021/2021) ed al procedimento pendente presso la Corte d'Appello di Firenze (R.G. 851/2025 prossima udienza 16 luglio 2026) at- teso che, al netto di ogni valutazione sulla diversità del petitum e causa petendi, le parti di tali procedimenti non risultano le stesse del presente procedimento, non essendo pacifica- mente parte in tali procedimenti”, rigettava le istanze istruttorie for- Parte_1 mulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 20 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione.
La causa è stata istruita a livello documentale ed all'udienza del 20 novembre 2025, sosti- tuita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies comma 1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, con riferimento alle istanze istruttorie avanzate dalle parti, stante il ri- chiamo generico ai precedenti scritti difensivi, devono intendersi parimenti rinunciate.
Ed invero, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la società attrice opponente ha così concluso in via istruttoria “Si reiterano le istanze istrutto- rie come articolate in atti ed all'udienza del 19 giugno 2025, da intendersi qui integralmen- te trascritte”; il convenuto ha così concluso: “in via istruttoria: ammettere tut- CP_2 te le prove richieste e non ammesse” e la prevalenza degli intervenuti (segnatamente
[...]
e hanno così concluso: “in via istruttoria, ammettere tut- Per_8 CP_8 CP_7 te le prove richieste in atti e non ammesse” e l'intervenuto ha così concluso: “Si CP_5 insiste per l'ammissione della CTU chieste negli atti depositati”.
Ad avviso dello scrivente Giudicante si tratta di formule eccessivamente generiche per la individuazione dei mezzi effettivamente e realmente insistiti (cfr., in motivazione, Corte
d'Appello di Firenze, Terza Sezione Civile, n. 1578 del 22.7.2022).
Trova dunque applicazione, a sfavore di tutte le parti, il seguente principio: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in mo-
21 do specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei prece- denti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non po- tranno essere riproposte in sede di impugnazione” (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534; da ultimo Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Anche a voler ritenere in ipotesi puntualmente individuate le istanze istruttorie articolate dalle parti, le stesse sarebbero irrilevanti ai fini della presente decisione.
2. Ciò premesso, la domanda principale di annullamento della delibera assembleare del 18 marzo 2024 merita reiezione stante il giudicato pacificamente formatosi sulla validità della stessa a seguito della mancata tempestiva opposizione da parte della società odierna attrice opponente al decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale la cui pretesa creditoria era appunto fondata sulla delibera assembleare in questa sede oggetto di op- CP_21 posizione.
Le domande riconvenzionali originariamente formulate in comparsa dal Condominio (sia la domanda riconvenzionale principale tesa ad ottenere la condanna della Parte_1
a consentire l'immediato accesso al lastrico solare di sua proprietà, alla ditta appalta-
[...] trice ER SP, “perchè le sia consentito di effettuare i lavori secondo il contrat- to di appalto già stipulato” nonché volta ad ottenere il “pagamento della somma di €
1.000,00 per ogni giorno di ritardo nel consentire alla ditta appaltatrice l'accesso al lastri- co solare” sia la domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata tesa ad ottenere la condanna di ) “all'obbligo di facere consistente nella esecuzione a Parte_1 sua cura e spese dei lavori di risanamento del lastrico, meglio descritti nel contratto di ap- palto, nel capitolato e nel progetto attuativo allegati al contratto di appalto e prodotti in giudizio” e ii) “al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella conclusione dell'opera”) – domande cui era stata altresì inizialmente collegata apposita ri- chiesta cautelare – sono state oggetto di rinuncia da parte del convenuto non CP_2 avendo quest'ultimo insistito nel relativo accoglimento in sede di precisazione delle con- clusioni.
22 Laddove il avesse voluto coltivarle in sede di precisazione delle conclusioni, CP_2 le medesime avrebbero incontrato, in tutta evidenza, la pronuncia di cessata materia del contendere all'esito dell'intervenuta conciliazione giudiziale del giudizio cautelare (cfr. verbale di conciliazione allegato all'udienza del 30.1.2025).
In assenza di domanda riconvenzionale e comunque ravvisata la cessata materia del con- tendere in parte qua, non può che venir meno anche quella domanda formulata dalla società attrice n via di reconventio reconventionis in sede di prima memo- Parte_1 ria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. e volta ad ottenere la condanna “in ogni caso” del Con- dominio convenuto “alla restituzione pro quota, in ragione della caratura millesimale in capo alla di ogni maggior esborso a quest'ultima derivante Parte_1 dall'esecuzione dei lavori come affidati con la deliberata impugnata ed allo stato in corso di esecuzione rispetto al computo di cui alla CTU resa dall'Arch. Controparte_12 all'esito dell'ATP Trib. Livorno N.R.G. 110/2019, da determinarsi mediante nuova C.T.U., nonché al risarcimento del danno patrimoniale conseguente al deprezzamento del cespite di proprietà dell'esponente società in ragione della deturpazione del decoro architettonico dello stabile in discorso come determinata dai predetti lavori nella misura che sarà liqui- data mediante C.T.U. o, in subordine, da Codesto On.Le Tribunale in via equitativa”.
Ciò, al netto della pur condivisibile eccezione di inammissibilità della “nuova” e “tardiva” domanda de qua così come correttamente formulata dal in sede di 2° memoria CP_2 integrativa (cfr. pag. 2 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del “Un Controparte_2 primo dato certo: la domanda è mal formulata, in quanto recita " in ogni caso condannare il .." In ogni caso certamente no: se la domanda principale di annullamento è CP_2 infondata, allora l'assemblea 18/3/2024 è legittima, quindi anche i lavori sono stati effet- tuati legittimamente ed dovrà pagare la sua quota senza possibilità di ripeti- Parte_1 zioni o risarcimenti. Il problema si pone astrattamente solo in caso di accoglimento della domanda principale di dichiarazione di nullità della delibera 18/3/2024. Rimodulando quanto dedotto in maniera imprecisa, la posizione di è la seguente: dato che la deli- Pt_1 bera è nulla, restituisci quanto pagato in esecuzione della delibera nulla. In altre parole, la nuova domanda è la conseguenza logica dell'accoglimento della domanda principale.
Ma se è così, ed è così, la necessità della nuova domanda non può certamente derivare da eccezioni o domande riconvenzionali proposte dal convenuto, unici requisiti CP_2
23 previsti dall'art. 171 ter cpc n° 1 per la proposizione di nuove domande. La nuova doman- da avrebbe dovuto e potuto essere formulata fin dalla citazione.
Per questi motivi
la do- manda è inammissibile perché proposta tardivamente”).
Ad ogni modo, come si esporrà, è proprio il rigetto della domanda principale – stante il giudicato esterno di cui al d.i. emesso dall'intestato Tribunale il 14.11.2024 sulla validità della delibera – a comportare la legittima esecuzione dei lavori appaltati dal CP_27
ER SP ed alla conseguente debenza da parte della società proprietaria del
[...] lastrico delle relative somme.
Quanto, infine, alla posizione processuale dei sig.ri , CP_8 CP_7 CP_6 ed si deve dare atto della legittimità del loro intervento – da qualificarsi adesivo CP_5 dipendente (rispetto alla posizione processuale del convenuto) quanto alle al- CP_2 legazioni circa la fondatezza della delibera assembleare in questa sede impugnata ed inter- vento autonomo con riferimento alla domanda riconvenzionale risarcitoria ex art. 2051 c.c. formulata dai singoli condòmini avverso la società attrice quale “custode” dell'ultimo piano e soprattutto della terrazza/lastrico da cui risultano provenire le lamentate infiltrazioni.
Come si avrà modo di esporre, le pretese risarcitorie degli intervenuti meritano accoglimen- to in conformità della motivazione che segue.
2.1 Tutto ciò premesso, è appena il caso di vagliare la fondatezza dell'eccezione di giudica- to esterno tempestivamente formulata dal convenuto in sede di 2° memoria in- CP_2 tegrativa.
E' pacifico (all. 14 parte convenuta) che il predetto con ricorso monitorio data- CP_2 to 16 ottobre 2024, dopo aver premesso il mancato pagamento da parte del condòmino degli oneri condominiali per l'importo di € 159.506,48 (gestione or- Parte_1 dinaria 2024 e gestione straordinaria 2024), ha dato atto che le relative spese e ripartizioni risultavano, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, approvate nell'Assemblea del
18 marzo 2024 (deliberazione quest'ultima, si badi bene, oggetto di impugnazione ex art. 1137 c.c. nel presente procedimento).
Il Tribunale di Livorno (G.I. dott.ssa Simona Capurso), in accoglimento della pretesa moni- toria del con d.i. n. 1078/2024 del 14.11.2024 (R.G. 2520/2024) ha ingiunto CP_2 ad il pagamento dell'importo di € 159.506,48 oltre interessi e spese di Parte_1 procedura monitoria.
24 Con atto di precetto datato 8 gennaio 2025 il – odierno convenuto – ha intima- CP_2 to all'odierna società attrice il pagamento del capitale di cui al precetto oltre diritti ed oneri liquidati, spese e compensi di cui all'atto di precetto.
Non vi è contestazione tra le parti circa la mancata opposizione al d.i. da parte della
[...] el termine di legge. Parte_1
Orbene, deve convenirsi con l'assunto del convenuto secondo cui la definitivi- CP_2 tà del d.i. va equiparata al giudicato (principio affermato dalla Suprema Corte per il caso di mancanza di opposizione ma generalizzabile a qualunque ipotesi di infruttuoso esperimento di questa;
da ultimo, Cass. 06/04/2023, n. 9479, ove ulteriori ed ampi riferimenti;
Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 36308 del 2023, ud. 6/11/2023 dep. 28/12/2023).
Deve pertanto affermarsi che la mancata opposizione del d.i. (a fondamento della di cui pretesa creditoria vi era la delibera condominiale in questa sede impugnata) ha comportato inesorabilmente il giudicato sull'esistenza del credito azionato (e del rapporto da cui esso originava) ed anche sull'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati in epoca anteriore al provvedimento ingiun- tivo, precludendone la deduzione, ad opera dell'ingiunta , con un'azione di ac- Parte_1 certamento negativo, di ripetizione dell'indebito o con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione eventualmente minacciata o intrapresa (espressamente, sul punto, Cass.
19/03/2014, n. 6337; Cass. 14/10/2021, n. 28044).
Formatosi il giudicato sul rapporto che ha dato origine al d.i. de quo, non si può in questa sede più validamente discutere sulla validità della delibera assembleare del 18 marzo 2024.
L'orientamento giurisprudenziale richiamato da Cass. Sez. 3, Ordi- Parte_1 nanza n. 33141 del 18/12/2024) per confutare l'eccezione di giudicato formulata dal Con- dominio non porta, ad avviso del Giudicante, a diversi risultati ermeneutici.
L'orientamento giurisprudenziale de quo, facendo leva su quanto precedentemente afferma- to dalle Sezioni Unite nel 2007 sull'autonomia e rigorosa distinzione dell'ambito dell'oggetto del giudizio di opposizione al d.i. emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. e di quello del giudizio di annullamento delle deliberazioni condominiali su cui il d.i. stesso si fonda e dopo aver evidenziato la peculiarità della materia condominiale e la specialità della relativa disciplina, è giunto ad affermare che il giudicato che si forma all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione dei crediti condominiali, non esten-
25 dendosi alla validità delle deliberazioni su cui si fonda l'ingiunzione, viene, in altri termini, ad essere caducato dall'esterno, in caso di annullamento di tali deliberazioni.
L'annullamento della deliberazione su cui si fonda l'ingiunzione emessa ex art. 63 disp. att.
c.c. rappresenterebbe un fatto sopravvenuto all'emissione del d.i. che, “con riguardo al giudizio di opposizione avverso il medesimo, non può rientrare nella disciplina operativa della regola ordinaria secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile”.
Alla stregua di tale orientamento di legittimità sarebbe ammessa “sostanzialmente senza li- miti processuali, la possibilità di proporre l'opposizione all'esecuzione per dedurre la av- venuta caducazione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., nonché l'azione di ripetizione, laddove l'opposizione all'esecuzione non sia possibile”.
Orbene, tale soluzione, per quanto autorevolmente sostenuta, non appare ad oggi più condi- visibile.
Del resto, è la stessa Cassazione, nella citata ordinanza del n. 33141 del 18/12/2024 – ri- chiamata, peraltro, dalla società attrice in sede di scritti difensivi conclusionali – a dare atto al paragrafo 2.2.2. che i “presupposti logici e sistematici dell'indirizzo interpretativo di cui si è sin qui dato conto hanno subito, negli anni più recenti, una sorta di progressiva
“erosione”, culminata con una decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che, pur sen- za espressamente contraddire tale indirizzo o dichiarare il superamento di tutte le sue im- plicazioni concrete, ha affermato che «nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nulli- tà dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fonda- mento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021, Rv. 661084 – 02; in precedenza, del resto, già in Cass., Sez. 2, Ordinanza
n. 18129 del 31/08/2020, Rv. 658949 – 01 era stato affermato il principio per cui «il giudi- zio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di
26 fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore;
ne consegue che l'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole ove l'amministratore dimostri che il credito azionato sussiste, è esigibile ed il condominio ne è titolare, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c.»)”.
Pertanto, sempre citando le testuali parole della Suprema Corte di cui all'ordinanza richia- mata dall'attrice “Una volta che si ammetta l'estensione dell'oggetto del giudizio di oppo- sizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. anche alla verifica dei presupposti di validità delle deliberazioni su cui si fonda l'ingiunzione (e, addirittura, al credito sottostante, quanto meno per i contributi per le spese cd. ordinarie;
per la distin- zione tra contributi per lavori straordinari o innovazioni e contributi per la manutenzione ordinaria delle parti comuni o l'esercizio dei servizi comuni, cfr.: Cass., Sez. 2, Sentenza n.
25839 del 14/10/2019, Rv. 655467 - 01), in effetti, pare difficile continuare a sostenere
l'insussistenza dei presupposti per la sospensione di detto giudizio ai sensi dell'art. 295
c.p.c., laddove sia pendente quello di impugnativa delle deliberazioni sottostanti e, co- munque, in generale, per la necessaria attivazione degli altri strumenti processuali che as- sicurano il coordinamento preventivo tra tali giudizi, quali la riunione dei procedimenti ovvero la sospensione di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c. (o anche l'eventuale rilievo della continenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., laddove la si ritenga configurabile), in quanto, in de- finitiva, viene ad essere compromessa la stessa premessa sistematica della differenza ed autonomia di oggetto tra i due giudizi, che ne costituisce la base”.
Il tutto, non obliterando la circostanza non secondaria secondo cui la fattispecie processuale posta al vaglio dell'orientamento (solo in ipotesi) favorevole alla tesi attorea riguardava un processo (all'esito del quale si era formato il giudicato sul rigetto dell'opposizione a d.i.) svoltosi tra il 2007 ed il 2012 , ergo allorquando non era possibile, secondo l'orientamento a suo tempo integrante “diritto vivente”, ottenere né la sospensione del giudizio di opposi- zione a d.i. emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. né introdurre in tale giudizio questioni attinenti alla validità della deliberazione sulla base della quale era stata emessa l'ingiunzione.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, valorizzato il giudicato esterno sulla validità della delibera assembleare oggetto del presente giudizio di impugnazione, sia
27 la domanda principale che quella (in ipotesi “nuova”) formulata da Parte_1 in sede di prima memoria integrativa ex art. 171 ter meritano reiezione.
3. Come si è già esposto, l'intervento dei sig.ri , Controparte_5 CP_6
, e - nella qualificazione di adesivo di-
[...] Controparte_7 CP_8 pendente ex art. 105 comma 2 c.c. quanto alla dedotta legittima della deliberazione impu- gnata ed intervento autonomo quanto alle domande risarcitorie relative ai danni patiti dalle singole unità immobiliari di reciproca e documentata titolarità - è legittimo, ammissibile e tempestivo.
In particolare, con riferimento alle richieste risarcitorie, ciascun soggetto intervenuto ha in- teso far valere nel presente giudizio un proprio ed autonomo diritto di credito nei confronti della società proprietaria del 4° piano dell'immobile che oggi ci occupa.
Come noto, con l'intervento volontario, disciplinato dall'art. 105 cod. proc. civ., il terzo fa valere il proprio diritto in un processo pendente tra altre parti - in conflitto con entrambe
(ipotesi nella quale si configura il cd. intervento principale) o solo con alcune di esse (cd. intervento litisconsortile o adesivo autonomo) - e non quindi una posizione giuridica sog- gettiva di mero fatto o legata ad un'aspettativa meramente ipotetica (Cass., sez. U,
05/02/2013, n. 2593; Cass., sez. 1, 07/04/1983, n. 2453).
Il diritto che il terzo può far valere deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al petitum ed alla causa petendi, ovvero di- pendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria (Cass., sez. U, 05/05/2009, n. 10274). Tuttavia, ai fini dell'intervento autonomo non è necessaria l'identità o la comunanza di causa petendi tra l'azione esercitata dall'inter- veniente e quella originariamente proposta dall'attore, sicché la diversità dei rapporti dedot- ti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere l'ammissibilità dell'in- tervento, come è stato chiarito da Cass. n. 14844 del 27 giugno 2007, secondo cui la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rap- porti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilità dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamen-
28 to con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale della originaria controver- sia, tali da giustificare un simultaneo processo (Cass., sez. 3, 10/06/2020, n. 11085).
La diversità dei rapporti dedotti in giudizio, dunque, non esclude in sé l'ammissibilità dell'intervento del terzo, il quale diviene parte nella causa tra altre persone, pur non essendo necessariamente parte nel rapporto cui quella causa si riferisce;
da ciò consegue che il terzo può intervenire nel processo non necessariamente nei casi in cui egli stesso potrebbe anche essere citato nello stesso processo, ma purché abbia un diritto autonomo che potrebbe esse- re pregiudicato dalla decisione e che il terzo potrebbe comunque far valere in un altro pro- cedimento (così, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4912 del 16/02/2023, Rv. 666810 - 01).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, deve darsi atto che ciascun interveniente vanta un diritto che in ipotesi avrebbe potuto essere pregiudicato dalla decisione dell'impugnativa della deliberazione assembleare.
Laddove l'impugnata delibera fosse stata accolta, i lavori di risanamento del lastrico affida- ti dal alla cooperativa SP non sarebbero stati certamente portati a termine CP_2 con evidente ulteriore pregiudizio della già “degradata” situazione in cui sono risultati ver- sare i singoli appartamenti.
4. Infondate, come già osservato nell'ordinanza riservata del 20 giugno 2025 – da ritenersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta – le eccezioni di inammissibilità formu- late dall'attrice ed argomentate sulla pretesa esistenza di ne bis in idem rispetto ai proce- dimenti pendenti dinanzi all'intestato Tribunale (G.I. assegnatario Dott. Pastorelli - R.G.
30021/2021) ed al procedimento pendente presso la Corte d'Appello di Firenze (R.G.
851/2025 prossima udienza 16 luglio 2026).
Ed invero, al netto di ogni valutazione sulla diversità del petitum e causa petendi, le parti di tali procedimenti non risultano le stesse del presente procedimento, non essendo pacifica- mente arte in tali procedimenti per essere, per contro, destinataria Parte_1 delle doglianze dei condòmini e la dante causa della CP_5 CP_6 CP_7
Parte_1
5. Le domande risarcitorie formulate “in via riconvenzionale” (rectius, in via autonoma) dai singoli intervenienti nei confronti della meritano accoglimento. Parte_1
Le fotografie, i video (cfr., a titolo esemplificativo e non esaustivo i docc. 12-15 di cui alla produzione documentale di parte intervenuta le relazioni peritali a firma del CP_7
29 CTU Arch. nonché le relazioni dei consulenti di parti offerte in produzione dal CP_12 convenuto nonché dai singoli intervenienti (all. 4 di parte convenuta CP_2 [...]
- elaborato peritale a firma dell'Arch. ; all. 6 parte convenuta CP_28 Persona_7 sullo stato attuale dell'immobile a firma del dott. Arch. Controparte_29
all. 8 dell'intervenuto elaborato peritale a firma dell'Arch. Persona_3 CP_5 [...]
all. 11 dell'intervenuto – consulenza di parte a firma del Geom. Per_9 CP_8 CP_30 offrono un compendio probatorio di decisiva rilevanza per addossare alla società attrice la responsabilità, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., dei pregiudizi patiti dai singoli pro- prietari intervenienti.
Si riportano in questa sede solo alcune delle numerose fotografie allegate all'elaborato peri- tale dell'arch. che danno atto, con solare evidenza, delle disastrose condizioni degli Per_3 appartamenti degli intervenienti.
30 31 32 33 34 35 36 37 38 Il compendio fotografico e audiovisivo (cfr. all.ti 7-9 di cui alla produzione documentale del convenuto attestanti lo stato delle infiltrazioni all'interno rispettivamente CP_2 la proprietà ed all.ti 12-15 di cui alla produzione CP_7 CP_8 CP_31 documentale attestante lo stato dei luoghi al febbraio 2015; all. 13 di Controparte_7 cui alla produzione documentale , mai specificamente contestato Controparte_6 dalla società attrice e, pertanto, munito di efficacia probatoria privilegiata ex art. 2712 c.c. in ordine ai luoghi ivi rappresentati, si presenta di indubbia ed autoevidente rilevanza al fi- ne di ascrivere alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo/lastrico di proprietà esclusiva della società attrice l'efficacia eziologica di tutti i disagi patiti dagli odierni intervenienti.
5.1 Non sembra superfluo rammentare che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha na- tura oggettiva (come affermato dalla Terza Sezione della Suprema Corte con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della dispo- sizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal princi- pio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità da parte dei consociati di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri).
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite che, con la de- cisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate
(talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo suf- ficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di cau- salità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova li- beratoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»2.
39 Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha, dunque, carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concor- so di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.26013).
È necessario inoltre chiarire che chi agisce in forza dell'art. 2051 c.c. per chiedere il risar- cimento del danno cagionato da una cosa in custodia non deve provare di aver tenuto un comportamento diligente e prudente, spettandogli unicamente la prova del danno e del nes- so eziologico tra la cosa in custodia e il danno occorsogli.
Orbene, acclarato che gli intervenuti hanno adeguatamente fornito prova sia della deriva- zione del danno (infiltrazioni) dalla cosa (lastrico di proprietà esclusiva di Parte_1
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabili- tà, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve ri- spondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza cau- sale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ra- gionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del me- desimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente preve- dibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di rego- larità causale". I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il cu- stode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente – cfr., recentemente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15447 del 31/05/2023, Rv. 668110 – 01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, Rv. 670936 - 01).
40 e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile (l'odierna società attrice Pt_1
, considerato che per contro, non è riuscita a fornire la prova libe-
[...] Parte_1 ratoria della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarci- mento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, deve affermarsi l'an della responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. in capo ad Parte_1
5.2 Si deve ora procedere alla valutazione del quantum delle pretese risarcitorie degli inter- venienti.
E' appena il caso di rammentare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella nota pronuncia del 10 maggio 2016, n. 9449 secondo cui in tema di condominio negli edifi- ci, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i con- domini ma sia di proprietà esclusiva di un singolo proprietario, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale cu- stode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il in forza degli obblighi inerenti CP_2
l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordina- ria, regolandosi il concorso di tali responsabilità, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., a meno che non risulti la prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass., Sez. 2 -
, Ordinanza n. 28253 del 09/10/2023, Rv. 669173 - 01).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, la regolamentazione della re- sponsabilità per i danni patiti dai singoli intervenienti non potrà che essere regolamentata sulla scorta dei noti criteri di cui all'art. 1126 c.c.: 1/3 a carico del proprietario esclusivo e
2/3 a carico di tutti i condomini dell'edificio in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Va detto che l'Arch. , nominato CTU nell'ambito dei vari procedimenti di accer- CP_12 tamento tecnico preventivo che hanno interessato l'ex Hotel Massimo non ha ravvisato una esclusiva riconducibilità dei pregiudizi al “fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare”.
Ed invero, dalla piana lettura dell'elaborato peritale sub all. 5 di cui alla produzione docu- mentale di parte attrice, il CTU a pag. 25, all'esito dei sopralluoghi effettuati, ha potuto ac-
41 certare i seguenti inconvenienti: “1. la gran parte delle solette aggettanti sui terrazzi fronte mare presentano segni di infiltrazioni d'acqua con lesioni ed ammaloramento degli intona- ci;
2. le facciate presentano un rivestimento non omogeneo per coloritura, con elementi rotti o scollati e difetti di sigillatura tra le piastrelle;
3. in molti punti, sulla faccia interna delle murature perimetrali degli appartamenti visitati e sulle spallette dei vani porta fine- stra, sono presenti esfoliazioni e umidità nella parte basale;
4. gli appartamenti diretta- mente sottostanti il lastrico solare e le terrazze al piano terzo presentano infiltrazioni, pun- tuali o più estese, all'intradosso del solaio;
5. il lastrico solare e le terrazze al piano terzo presentano pendenze non idonee e possibilità di ingresso acqua per esecuzione non a rego- la d'arte della sigillatura tra i manufatti e della impermeabilizzazione;
6. la scala condo- miniale, con accesso da Piazza Virgilio, ha le ringhiere in acciaio che non risultano essere stabili, presentano salti di altezza del corrimano e distanze tra gli elementi orizzontali maggiori di cm 12. Inoltre si evidenzia che l'accesso al condominio da non è CP_10 accessibile e non è dotato di pedana servoscala”.
Inoltre, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, “Le problematiche attinenti alle in- filtrazioni, e che si manifestano con efflorescenze, esfoliazione e lesioni degli intonaci e dei rivestimenti in vari punti dell'edificio, derivano:
1. dal sistema di smaltimento delle acque piovane sulle terrazze e sul lastrico solare;
2. da pendenze non corrette dei massetti delle terrazze e lastrico;
3. da esecuzione non a regola d'arte delle finiture e delle opere di impermeabilizzazione sulle stesse”.
Il medesimo CTU Arch. nella perizia depositata nel ricorso per accertamento CP_12 tecnico preventivo – R.G. 155/2018 (doc.6 di cui alla produzione documentale degli inter- venuti) - promosso dal signor nei confronti di AT e , aveva ri- CP_5 CP_14 levato che: “Le caratteristiche del degrado riscontrato negli appartamenti al piano terzo sono con ogni evidenza riconducibili a diverse concause” (cfr. pag.20) tra le quali la man- cata adozione di “sistemi di raccolta perimetrali (come gronde o canali di scolo)” (cfr. pag.21).
Orbene, la riconducibilità eziologica della verificazione delle infiltrazioni ad una pluralità di fattori non può comportare, come vorrebbero gli intervenienti, una esclusiva responsabi-
42 lità del proprietario esclusivo del lastrico con conseguente deroga ai criteri di cui all'art. 1126 c.c.
Ferma, dunque, la responsabilità di quale custode del lastrico esclusivo – Parte_1 del resto che la situazione via via ingravescente di degrado generata dalle infiltrazioni con- nesse all'erronea impermeabilizzazione del lastrico sia stata, di fatto, colposamente ignorata dalle società che nel tempo si sono avvicendate nella titolarità dell'immobile sito al 4° pia- no del è circostanza difficilmente superabile alla luce della pletora di Controparte_2 elementi probatori sopra richiamati – il ristoro dei pregiudizi patiti dagli intervenienti andrà necessariamente parametrato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 1126 c.c.
al momento dell'acquisto dell'immobile, non poteva non essere a cono- Parte_1 scenza delle problematiche (infiltrazioni) che avevano interessato sia le parti comuni che i singoli immobili sottostanti al lastrico.
Del resto, vi è prova in atti – anche sulla scorta di quanto allegato dalla stessa Pt_1
– che quantomeno dal 2019 (R.G. 30096/2019) i singoli condomini avevano avan-
[...] zato rimostranze nei confronti della originaria società proprietaria dell'intero complesso
(AT) che nei confronti della dante causa di lamentando Controparte_32 la presenza di infiltrazioni e la provenienza delle stesse dal lastrico che oggi ci occupa.
Al di là delle allegazioni attoree secondo cui si sarebbe prodigata nella ri- Parte_1 soluzione delle problematiche in discorso, resta una inequivoca circostanza:
l'ostruzionismo della società attrice all'adozione dei lavori e delle misure adottate a mag- gioranza dei Condomini nella contestata deliberazione del 18.3.2024 per la definitiva rimo- zione delle problematiche sempre più ingravescenti e tali da porre finanche a rischio la te- nuta statica dell'edificio.
Solo all'esito della proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. formulata nel gen- naio 2025 l'ostruzionismo attoreo sembrerebbe cessato e si auspica che i lavori affidati alla ditta appaltatrice possano definitivamente risolvere le problematiche da tempo segnalate dai proprietari intervenienti.
Procedendo, quindi, alla liquidazione dei danni, si consideri che la società attrice Pt_1 si è prevalentemente soffermata nel corso del presente giudizio ad eccepire
[...]
l'illegittimità/inammissibilità dell'intervento dei singoli proprietari del terzo piano ma non ha mai tempestivamente contestato sia le consulenze degli stessi sia le quantificazioni dei
43 relativi danni puntualmente articolate da quest'ultimi, salva la generica (quanto tardiva) contestazione nei soli scritti difensivi conclusionali secondo cui “Nessuno dei documenti in atti, infatti, certifica l'entità dei danni riconducibili al solo a far data del 30 giu- Pt_6 gno 2021 sino ad oggi, inidonei essendo a tal fine anche le perizie ed i computi ex adverso allegati, risolvendosi questi ultimi, nel migliore dei casi, in meri preventivi di rimessa in pristino degli appartamenti danneggiati formulati dall'impresa aggiudicataria dei Lavori su richiesta del Condominio (anziché dei Condomini)” (cfr. pag. 13 comparsa conclusiona- le . Parte_1
Il Tribunale, pertanto, nella liquidazione del danno, utilizzerà quale pattern di riferimento le consulenze delle parti con i relativi computi metrici estimativi ed applicherà i criteri di liquidazione di cui all'art. 1126 c.c. in ossequio all'insegnamento della più volte citata pro- nuncia delle Sezioni Unite del 10 maggio 2016, n. 9449.
E quindi:
- quanto alla posizione considerato l'importo richiesto di € 40.529,70 CP_7
(cfr. perizia Arch. doc. 7 nonché computo metrico estimativo delle “opere Per_3 interne di ripristino per danni infiltrativi” del 6.5.2024 predisposto dalla Società
ER SP sulla base degli accertamenti eseguiti dal progettista Arch. doc. 10), è tenuta al risarcimento dell'interveniente Persona_3 Parte_1 citato nella misura di € 13.509,90 (pari ad 1/3 di € 40.529,70) ed interessi legali dal- la domanda al soddisfo;
- quanto alla posizione considerato che l'importo richiesto è stato CP_6 puntualmente individuato nella somma di € 39.692,80 (quanto alle opere edili di ri- pristino comprensive di sostituzione dei serramenti e costi professionali) ed in €
27.115,00 (quanto al danno da mancato utilizzo dell'immobile de quo per l'evidente insalubrità degli ambienti3; importo quest'ultimo puntualmente individuato dall'Arch. , nella relazione peritale sub all. 12 di parte Persona_7 CP_6
44 previa consultazione dei valori OMI di riferimento e quantificazione di apposito va- lore medio di riferimento stimando il valore di locazione di immobile avente la me- desima superficie), è tenuta al risarcimento dell'interveniente citato Parte_1 nella misura di € 22.269,26 (pari ad 1/3 di € 66.807,80) oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- quanto alla posizione considerato che l'importo richie- CP_5 CP_5 sto è stato puntualmente individuato nella somma di € 20.000,00 (cfr. perizia Arch.
- doc. 8), è tenuta al risarcimento Persona_10 Parte_1 dell'interveniente citato nella misura di € 6.666,66 (pari ad 1/3 di € 20.000,00) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- quanto alla posizione , considerato che l'importo richiesto è stato pun- CP_8 tualmente individuato nella somma di € 41.000,00 (cfr. perizia Geom. Per_11
– doc. 11), è tenuta al risarcimento dell'interveniente citato
[...] Parte_1 nella misura di € 13.666,66 (pari ad 1/3 di € 41.000,00) oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Per quanto ovvio, il restante importo di 2/3 rispetto alle somme sopra riportate, in assenza di domanda da parte dei singoli intervenuti, non potrà essere oggetto di alcuna pronuncia di condanna.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Le spese di cui al subprocedimento cautelare (R.G. 2511-1/2024) restano integralmente compensate tra le parti così come convenuto tra le stesse sottoscrivendo il verbale di conci- liazione del 30 gennaio 2025.
Le spese di lite del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal
D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai procedi- menti dinanzi al Tribunale per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione4 e de-
45 cisionale, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore (scaglione di riferimento da
€ 52.001 ad € 260.000,00) e della natura e della complessità della controversia e delle que- stioni trattate.
Non si ritiene di dare seguito alla richiesta applicazione del disposto di cui all'art. 96 com- ma 3 c.p.c. atteso che le cause dei pregiudizi lamentati dagli intervenienti non sono inte- gralmente ascrivibili alla sola proprietà del lastrico e tenuto conto altresì che gli importi li- quidati a titolo risarcitorio ai singoli intervenuti sono risultati inferiori (alla luce dell'applicazione del criterio di cui all'art. 1126 c.c.) rispetto a quanto originariamente pro- posto dallo scrivente Giudicante in sede di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da per le ragioni di cui in parte Parte_1 motiva;
2) Condanna a corrispondere a l'importo di € Parte_1 Controparte_7
13.509,90 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Condanna a corrispondere a l'importo Parte_1 Controparte_6 di € € 22.269,26 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva;
4) Condanna a corrispondere a l'importo di € Parte_1 CP_8
13.666,66 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva;
5) Condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_5
l'importo di € 6.666,66 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per le ragioni di cui in parte motiva;
6) Condanna a rifondere al convenuto Parte_1 Controparte_33 le spese di lite che si liquidano in € 17.131,40 per compensi (di cui € 2.552,00
[...]
teriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pu- re le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
46 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istrut- toria/trattazione, € 6.380,00 per la fase decisionale;
apportato l'aumento ex art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014 pari al 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e fruizione degli atti e degli allegati), oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
7) Condanna a rifondere all'intervenuta le spese di Parte_1 Controparte_7 lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istrutto- ria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA ed IVA come per legge;
8) Condanna a rifondere all'intervenuto le Parte_1 Controparte_6 spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istrutto- ria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA ed IVA come per legge;
9) Condanna a rifondere all'intervenuto le spese di Parte_1 CP_8 lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istrutto- ria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA ed IVA come per legge;
10) Condanna a rifondere all'intervenuto le Parte_1 Controparte_5 spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istrutto- ria/trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in data 16 dicembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
47 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 segnatamente a) titolare di n. 4 appartamenti distinti al catasto fabbricati del comu- Controparte_5 ne di AI al foglio 5, mappale 58, subalterni 624-625-626 e 616, giusto atto di compravendita stipula- to in data 24 febbraio 2016 dal dott. , notaio in AI;
b) com- Persona_5 Controparte_6 proprietario per la quota di ½ di un appartamento distinto al foglio 5, mappale 58, subalterno 627, in virtù di successione ex lege della madre in data 13 giugno 2022, alla medesima pervenuto con atto di Persona_2 compravendita stipulato in data 28 luglio 2016 dal dott. , notaio in AI;
c) Persona_5 CP_7
, proprietaria di un appartamento distinto al foglio 5, mappale 155, subalterno 617, giusto atto di
[...] compravendita stipulato in data 20 dicembre 2018 dal dott. , notaio in AI;
d) Persona_5 [...]
proprietario di un appartamento distinto al foglio 5, mappale 58, subalterno 629, giusto atto di CP_24 compravendita stipulato in data 22 dicembre 2016 dal dott. notaio in AI. Per_6 2 All'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza n. 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, in- dividua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indi- pendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune pruden- za da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; 3 Come affermato dall'intervenuto (e come allegato anche in sede di consulenza di parte a fir- CP_6 ma dell'Arch. ) e mai contestato dalla società attrice, dal giugno 2022 l'immobile in esame, a se- Persona_7 guito del decesso della madre del e del trasferimento della di lui sorella, prima in altra abitazio- CP_6 ne e poi presso una RSA, risulta disabitato in ragione della compromessa fruibilità dell'abitazione in termini di salubrità dell'ambiente. La presenza di umidità ristagnante, la presenza di muffe e microrganismi non può, del resto, che porsi come un ostacolo insuperabile alla pacifica godibilità e fruizione dell'alloggio. 4 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettan- te al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ul-