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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/08/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4856 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/03/2025 e Parte_1 CP_1
, premettendo:
[...] di aver contratto matrimonio in EL OL il 30/05/2013; che dal matrimonio erano nati due figlie: , il 28/08/2013 e il 19/12/2016; Per_1 Per_2 che il regime patrimoniale della famiglia era quello della separazione dei beni;
1 che la sig.ra era casalinga e percepiva l'assegno di inclusione per un importo Parte_1 mensile di € 700,00 circa, mentre il sig. era disoccupato;
CP_1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 cpc e, raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale è assegnata al sig. che la abiterà unitamente alle due figlie CP_1 minori ed , mentre la sig.ra fisserà la propria residenza altrove (a Per_1 Per_2 Parte_1
ELvolturno per motivi lavorativi) dandone tempestiva comunicazione al sig. ; CP_1
2) le figlie minori saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza del padre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggior interesse per i minori relative a istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
3) La signora ed il sig. si impegnano reciprocamente a mantenere un Parte_1 CP_1 contegno di rispetto e di serena comunicazione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
4) Condizioni visite/incontri: la madre potrà vedere e tenere con sé le minori il lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita da scuola sino alla cena alle ore 20:00, potrà tenere con sé le minori due week end al mese alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, con pernottamento.
Quanto alle festività si applicherà il principio dell'alternanza;
***
PIANO GENITORIALE EX ART. 473-BIS.12, 4 COMMA C.P.C.
MADRE: ; Email_1
PADRE: ; Controparte_1
FIGLI MINORI: , ASSUNTA Per_1
STATUS DELLE PARTI: SPOSATI
COLLOCAMENTO E REGIME DI AFFIDO: AFFIDAMENTO CONDIVISO con collocamento presso il padre
2 NONNI E/O PARENTI CHE COLLABORANO PER LA GESTIONE DEI FIGLI E PER
QUALI INCOMBENTI: SI, ON NA E ON ER
BABY-SITTER: NO
PRE-SCUOLA: NO
DOPO-SCUOLA: SI, ENTRAMBE LE FIGLIE SPORT E ATTIVITÀ EXTRA-
SCOLASTICHE: NO
EVENTUALI IMPEGNI DEL FINE SETTIMANA: NESSUNO
ALTRI IMPEGNI SETTIMANALI RICORRENTI: NO
CAMPO ESTIVO: NO
CHI SI OCCUPA DI ACCOMPAGNARE I FIGLI A SCUOLA: PADRE
EVENTUALE PEDIATRA PRIVATO: NO
CON QUALE FREQUENZA SI E FATTO RICORSO AL PEDIATRA PRIVATO? MAI
EVENTUALI PATOLOGIE DEI FIGLI CHE MERITANO PARTICOLARE ATTENZIONE
[….]: NESSUNA
EVENTUALI MEDICI SPECIALISTI A CUI CI SI È RIVOLTI NEL CORSO DEGLI
ULTIMI TRE ANNI: NO
FARMACI (NON DA BANCO) REGOLARMENTE ASSUNTI DAI FIGLI: NO
CALENDARIO DI VISITE LA MADRE POTRA' VEDERE E TENERE Email_2
CON SÉ LE FIGLIE MINORI TRE GIORNI ALLA SETTIMANA (LUNEDI', MERCOLEDI' E
VENERDÌ) DALL'USCITA DA SCUOLA ALLA CENA ORE 20:00. DUE WEEK END AL MESE
ALTERNATI CON PERNOTTAMENTO.
VACANZE: LE FIGLIE MINORI TRASCORRERANNO CON CIASCUN GENITORE 15
GIORNI, DA CONCORDARE, ANCHE NON CONTINUATIVI PER LE VACANZE,
COMUNICANDO FORMALMENTE ENTRO IL 30 MAGGIO DI OGNI ANNO A MEZZO MAIL.
/PEC IL PERIODO ED IL LUOGO DOVE SARANNO LE BAMBINE VACANZE SCOLASTICHE
NATALIZIE E PASQUALI AD ANNI ALTERNI LE MINORI TRASCORRERANNO CON IL
PADRE O CON LA MADRE IL 24 ED IL 25 DICEMBRE E SARANNO A CASA ENTRO LE ORE
21 ,00 E IL 31DICEMBRE ED IL 1GENNAIO SEMPRE IL RIETRO ALLE ORE 21,00;
IL GIORNO DELL'EPIFANIA AD ANNI ALTERNI CON L'UNO OL'ALTRO GENITORE. -
FESTIVITA' PASQUALI: AD ANNI ALTERNI, LE MINORI SARANNO IL GIORNO DI PASQUA
CON UN GENITORE E IL LUNEDI IN ALBIS CON L'ALTRO, SEMPRE CON IL RIENTRO A
CASA ALLE ORE 21,00;
FESTA DELLA MAMMA E DEL PAPA' LE MINORI TRASCORRERANNO LA FESTIVITÀ
CON IL GENITORE AL QUALE È DEDICATA LA RELATIVA RICORRENZA;
3 COMPLEANNO LE MINORI TRASCORRERANNO LA GIORNATA, Persona_3
CON UN GENITORE AI FINI DELL'ALTERNANZA
***
1) La sig.ra si obbliga a corrispondere, mensilmente, al sig. l'assegno Parte_1 CP_1 di Euro 500,00, a titolo di mantenimento delle due figlie minori (Euro 250,00 per ogni figlia), oltre rivalutazione ISTAT. Tale somma sarà versare entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario;
2) L'assegno unico sarà diviso tra le Parti nella misura del 50%;
3) La sig.ra concorrerà, nella misura del 50%, alle spese extra assegno relative Parte_1 ai minori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Napoli”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.10, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2013; Controparte_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL OL (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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