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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2740/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto la modifica congiunta delle condizioni di separazione, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
[...
, nato a [...] il [...], (c.f.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Francesco Spina, rappresentante e difensore;
ricorrenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/6/2025, i ricorrenti, premesso di essersi separati consensualmente in forza del decreto di omologa del 6-26/3/2015, emesso a definizione del procedimento n. 12431/2014 R.G., hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione concordate, come di seguito indicato:
“a) il Signor si obbliga a trasferire la propria quota di ½ della piena proprietà Parte_2
dell'immobile sito in Palermo Via Dionisio nr 2 Piano T interno 2 indicata al Catasto fabbricati al:
Foglio 4 – Particelle 1518/2, 1533 e 1534 z.c. 5 categ. A73 classe 7 Vani 5,5 rendita 244,28 ai figli
nata a [...] il [...], nato a [...] il [...] e CP_1 Controparte_2 nato a [...] il [...]; Controparte_3
1 b) conseguentemente, stante che i figli sono ora economicamente indipendenti, gli stessi dichiarano espressamente di rinunciare all'assegno di mantenimento disposto in loro favore”.
Il Pubblico Ministero, con parere trasmesso l'11 ed il 16 giugno 2025, ha espresso parere contrario “non emergendo dalla documentazione prodotta l'indipendenza economica dei figli né la rinuncia espressa all'assegno di mantenimento”.
Deve tuttavia osservarsi che, con documentazione integrativa depositata dalle parti in data 13/6/2025, emerge la raggiunta indipendenza economica di tutti e tre i figli delle parti
(i cui redditi ammontano, rispettivamente, a circa € 11.000 per , € 15.000 per Per_1
ed € 9.000 per ). CP_3 CP_1
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento del ricorso, nell'effettivo ed espresso accordo delle parti, le quali, peraltro, hanno previsto l'impegno del a trasferire in favore dei figli Pt_2
la propria quota immobiliare sopra indicata.
Deve quindi prendersi atto della concordata modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto del 6-26/3/2015, emesso a definizione del procedimento n.
12431/2014 R.G., come dianzi riportate.
Non ricorre, infine, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede:
• prende atto della modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto del 6-26/3/2015, emesso a definizione del procedimento n. 12431/2014
R.G., nei termini di cui all'accordo tra le parti riportato in parte motiva;
• nulla sulle spese.
Si comunichi.
Palermo, camera di consiglio del 23 giugno 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2740/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto la modifica congiunta delle condizioni di separazione, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
[...
, nato a [...] il [...], (c.f.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Francesco Spina, rappresentante e difensore;
ricorrenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/6/2025, i ricorrenti, premesso di essersi separati consensualmente in forza del decreto di omologa del 6-26/3/2015, emesso a definizione del procedimento n. 12431/2014 R.G., hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione concordate, come di seguito indicato:
“a) il Signor si obbliga a trasferire la propria quota di ½ della piena proprietà Parte_2
dell'immobile sito in Palermo Via Dionisio nr 2 Piano T interno 2 indicata al Catasto fabbricati al:
Foglio 4 – Particelle 1518/2, 1533 e 1534 z.c. 5 categ. A73 classe 7 Vani 5,5 rendita 244,28 ai figli
nata a [...] il [...], nato a [...] il [...] e CP_1 Controparte_2 nato a [...] il [...]; Controparte_3
1 b) conseguentemente, stante che i figli sono ora economicamente indipendenti, gli stessi dichiarano espressamente di rinunciare all'assegno di mantenimento disposto in loro favore”.
Il Pubblico Ministero, con parere trasmesso l'11 ed il 16 giugno 2025, ha espresso parere contrario “non emergendo dalla documentazione prodotta l'indipendenza economica dei figli né la rinuncia espressa all'assegno di mantenimento”.
Deve tuttavia osservarsi che, con documentazione integrativa depositata dalle parti in data 13/6/2025, emerge la raggiunta indipendenza economica di tutti e tre i figli delle parti
(i cui redditi ammontano, rispettivamente, a circa € 11.000 per , € 15.000 per Per_1
ed € 9.000 per ). CP_3 CP_1
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento del ricorso, nell'effettivo ed espresso accordo delle parti, le quali, peraltro, hanno previsto l'impegno del a trasferire in favore dei figli Pt_2
la propria quota immobiliare sopra indicata.
Deve quindi prendersi atto della concordata modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto del 6-26/3/2015, emesso a definizione del procedimento n.
12431/2014 R.G., come dianzi riportate.
Non ricorre, infine, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede:
• prende atto della modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto del 6-26/3/2015, emesso a definizione del procedimento n. 12431/2014
R.G., nei termini di cui all'accordo tra le parti riportato in parte motiva;
• nulla sulle spese.
Si comunichi.
Palermo, camera di consiglio del 23 giugno 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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