Articolo 609 del Codice della navigazione
Articolo 608Articolo 610
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21 aprile 1942
Art. 609.
(Rinvio).

Al procedimento per la risoluzione delle controversie contemplate nell'articolo 603 si applicano gli articoli 591 a 598 del presente codice; e gli articoli 439 a 444 del codice di procedura civile .
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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