Articolo 10 della Legge 22 dicembre 1975, n. 760
Articolo 9Articolo 11
Versione
29 gennaio 1976
Art. 10.
Sono stabiliti nella somma di L. 17.445 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1974, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Entrata in vigore il 29 gennaio 1976